Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti ° Congedo ° Congedo ordinario ° Cessazione definitiva dalle funzioni ° Indennità compensativa per congedo non goduto ° Presupposto per la concessione ° Prova dell' esistenza di ragioni dovute alle esigenze di servizio
(Statuto del personale, art. 57; allegato V, art. 4, primo e secondo comma)
Massima
Risulta chiaramente dai due primi commi dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto che il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio ha diritto, senza alcuna limitazione, al versamento di un' indennità compensativa per tutte le ferie annuali che non abbiano potuto essere godute per esigenze di servizio. La prova che l' accumulo delle ferie non godute è dovuto ad esigenze di servizio costituisce l' unica condizione alla quale le sopraccitate disposizioni, in combinato disposto con l' art. 57 dello Statuto, il quale stabilisce la durata delle ferie annuali spettanti al dipendente, subordinano il diritto alla compensazione pecuniaria, al di là dei 12 giorni di ferie non godute, al momento del pensionamento.
Di conseguenza, l' amministrazione non può limitare il numero di giorni di congedo che possono essere compensati, né imporre condizioni ulteriori, in particolare di natura procedurale, tali da ledere il diritto statutario alla compensazione delle ferie annuali di cui il dipendente non ha ancora fruito, per motivi di servizio, al momento del pensionamento. In particolare, l' esigenza assoluta ed esclusiva di una dichiarazione scritta del superiore gerarchico dell' interessato in cui si precisino le esigenze di servizio in base alle quali è stata respinta la domanda di ferie del dipendente è inammissibile in quanto esclude il diritto del dipendente di provare con ogni mezzo che le ferie si sono accumulate per motivi inerenti alle esigenze di servizio.
Parti
Nella causa T-66/91,
Francesco Pasetti Bombardella, con l' avv. domiciliatario Albert Wildgen, del foro di Lussemburgo, in rue Sainte Zithe, 6,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e, nella fase orale, dal sig. François Vainker, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hugo Vandenberghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto alla liquidazione delle ferie annuali non godute dal ricorrente al momento del pensionamento
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il ricorrente, già direttore generale e giureconsulto del Parlamento europeo, veniva collocato in pensione il 31 dicembre 1989, dopo 37 anni di servizio presso detta istituzione.
2 Il 14 marzo 1990 il Parlamento gli versava la somma netta di 452 599 BFR come indennità compensativa per 30 giorni di ferie non godute. L' 11 dicembre seguente il ricorrente chiedeva che fosse calcolata la compensazione del complesso delle ferie non godute. Il calcolo relativo gli veniva trasmesso con lettera 14 gennaio 1991. Secondo tale calcolo, le ferie non godute ammontavano a 56,5 giorni, di cui 34 relativi all' anno 1989, ed al ricorrente spettava una compensazione pecuniaria per 30 giorni di ferie non godute, corrispondenti al "massimo delle spettanze maturate nell' anno 1989, secondo l' allegata nota del segretario generale in data 8 dicembre 1989". In seguito, l' amministrazione indicava al ricorrente, con lettera 15 febbraio 1991, che il calcolo si riferiva per errore alla nota 8 dicembre 1989 anziché a quella 1 agosto 1989, copia della quale gli era del resto stata inviata insieme al calcolo.
3 La nota sulla quale si basava il calcolo soprammenzionato era stata inviata il 1 agosto 1989 dal segretario generale del Parlamento, sig. Vinci, al sig. Pasetti Bombardella, in qualità di giureconsulto, ai direttori generali e al direttore dell' informatica, come pure ai segretari generali dei gruppi politici del Parlamento. I punti 1, 2, 3 e 5 erano del seguente tenore:
"1) I dipendenti devono cercare di fruire delle ferie loro spettanti nello stesso anno in cui sono maturate e comunque di non riportare all' anno seguente più dei 12 giorni automaticamente consentiti.
2) Al di là di questi 12 giorni, il riporto sarà ammesso unicamente contro esibizione della corrispondente domanda di ferie respinta, accompagnata dalla dichiarazione scritta del superiore gerarchico che precisi le esigenze di servizio che hanno giustificato il rifiuto.
3) Comunque, il numero dei giorni riportati non deve superare le ferie maturate durante l' anno precedente.
5) I dipendenti (ivi compresi gli agenti ausiliari free-lance) cercheranno di esaurire le ferie prima della cessazione definitiva dal servizio. Quando cessano definitivamente dal servizio, il che presuppone che non siano riassunti prima di due mesi, hanno diritto al pagamento delle ferie non godute contro esibizione della dichiarazione scritta del superiore gerarchico, contemplata al punto 2 e entro i limiti stabiliti al punto 3".
4 Nel presente caso, il calcolo del compenso pecuniario spettante al ricorrente per ferie non godute era stato effettuato secondo il seguente procedimento.
Il 7 novembre 1989 il direttore del gabinetto del presidente aveva inviato una nota al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze concepita come segue:
"A causa dei compiti che gli sono affidati, il sig. Francesco Pasetti Bombardella non sarà in grado di esaurire le ferie entro la fine dell' anno in corso".
In seguito a questa nota, il segretario generale aveva inviato l' 8 dicembre 1989 una nota al presidente del Parlamento, nella quale dichiarava di comprendere che, "per imperiosi motivi di servizio" il ricorrente era nell' impossibilità di esaurire le ferie. Egli proponeva di limitare il compenso pecuniario a 30 giorni di ferie non godute, che costituivano il "massimo contemplato dalla normativa in vigore" cioè dalla soprammenzionata nota 1 agosto 1989. Su questa stessa nota 8 dicembre 1989 il direttore del gabinetto del presidente aveva annotato quanto segue: "sono d' accordo con il sig. Vinci. Quando ho firmato la nota 7 novembre non sapevo che il sig. Pasetti andasse in pensione il 31 dicembre. J. Pons".
5 Dopo aver ricevuto a sua richiesta, il 14 gennaio 1991, il soprammenzionato calcolo delle sue spettanze, che limitava a 30 giorni il compenso per ferie non godute, il 20 febbraio 1991 il ricorrente inviava una lettera al segretario generale, in cui chiedeva la liquidazione di tutte le ferie non godute prima di lasciare il Parlamento. In sostanza egli sosteneva che unicamente le esigenze di servizio gli avevano impedito di esaurire le ferie e che l' amministrazione non poteva sopprimere quanto gli spettava in occasione del pensionamento. Con lettera 10 maggio 1991 inviata al segretario generale, il ricorrente precisava che la suddetta lettera 20 febbraio 1991 si doveva considerare un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, del Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
6 In seguito alla sentenza del Tribunale 26 settembre 1990, causa (T-139/89, Virgili-Schettini/Parlamento, Racc. pag. II-535, pubblicazione sommaria), il 3 giugno 1991 gli uffici competenti adottavano un provvedimento sulle spese comprendente l' ordine di pagare al ricorrente la somma lorda di BFR 497 974 destinata a compensare 26,5 giorni di ferie non godute. Il 6 settembre 1991 il controllore finanziario si rifiutava di vistare tale provvedimento. Il rifiuto era dovuto in parte alla non rispondenza dell' ordine di pagamento alle norme interne relative all' esecuzione del bilancio del Parlamento e in parte alla trasgressione del principio di sana gestione finanziaria.
7 D' altro canto, il 3 giugno 1991 il direttore generale del Personale, del Bilancio e delle Finanze inviava una comunicazione al personale, in cui dichiarava che "lo Statuto non pone un limite alla facoltà di riportare le ferie non godute o, al momento della cessazione definitiva del servizio, di ottenerne il pagamento. Tuttavia, al di là dei 12 giorni automaticamente riportabili, esso subordina il riporto alla condizione che le ferie non abbiano potuto essere godute per esigenze di servizio. In proposito, nella comunicazione si precisava che "i riporti non saranno più ammessi contro semplice attestazione di esigenze di servizio: si dovranno presentare più domande di ferie respinte, scaglionate lungo l' anno, e particolareggiatamente illustrate".
8 In mancanza di risposta espressa dell' amministrazione al soprammenzionato reclamo, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 settembre 1991 il ricorrente ha chiesto l' annullamento del soprammenzionato calcolo delle sue spettanze effettuato il 14 gennaio 1991. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Il Tribunale ha posto taluni quesiti all' istituzione convenuta onde determinare la data in cui il ricorrente ha avuto per la prima volta comunicazione del provvedimento impugnato. Rispondendo al quesito relativo all' eventuale trasmissione di un foglio paga, il Parlamento ha indicato che il versamento della compensazione pecuniaria per 30 giorni di ferie non godute era stato effettuato nel marzo 1990 e che, "secondo i dati di cui (esso) dispone, questo versamento non è stato accompagnato da nessun altro documento" che la seguente comunicazione contenuta nel bonifico: "Emolumenti 90/03, Valuta 14.3.1990". Circa la data della prima comunicazione al ricorrente del calcolo delle ferie non godute, il Parlamento ha dichiarato di non avere "alcuna indicazione precisa da fornire circa la data di tale invio". Esso ha aggiunto che "questo è stato probabilmente effettuato nel terzo trimestre del 1990". Su relazione del giudice relatore il Tribunale, a norma dell' art. 53 del regolamento di procedura, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 24 giugno 1992.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° condannare il Parlamento a versargli un' indennità compensativa per i 26,5 giorni di ferie spettantigli a partire dal 31 dicembre 1989, data del pensionamento, con gli interessi su tale somma a partire dalla stessa data;
° condannare il Parlamento alle spese.
Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare il ricorrente alle spese.
Motivi e argomenti delle parti
10 A sostegno della domanda il ricorrente deduce la trasgressione dell' art. 4, secondo comma, dell' allegato V dello Statuto, a norma del quale, "il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio". Egli sostiene che, limitando a 30 giorni la compensazione pecuniaria per le ferie non godute, la decisione impugnata trasgredisce le disposizioni dello Statuto, quali sono state interpretate in particolare nella soprammenzionata sentenza del Tribunale 26 settembre 1990, Virgili-Schettini/Parlamento.
11 In proposito il ricorrente rileva essere pacifico che dei motivi di servizio gli hanno impedito di esaurire le ferie annuali prima del pensionamento. Egli si basa sulla nota del direttore del gabinetto del presidente del Parlamento, in data 7 novembre 1989, nella quale è detto che, a causa dello svolgimento dei compiti affidatigli, il sig. Pasetti Bombardella non sarebbe stato in grado di esaurire le ferie entro la fine del 1989. Egli deduce che il direttore del gabinetto era competente ad accettare il riporto dei giorni di ferie, "giacché l' amministrazione ed il segretario generale lo considerano (...), tanto al Parlamento quanto nelle altre istituzioni, l' alter ego del presidente. La risposta è stata infatti data da lui, non già dal presidente". Il segretario generale avrebbe del resto ammesso, nella soprammenzionata nota 8 dicembre 1989 destinata al presidente e successiva alla nota del capo gabinetto, che il sig. Pasetti Bombardella si trovava "per imperiosi motivi di servizio (...) nell' impossibilità di esaurire le ferie". Il fatto che in quel momento il direttore del gabinetto non fosse informato del prossimo pensionamento dell' interessato non avrebbe avuto alcuna incidenza sull' esistenza delle ragioni di servizio che giustificavano il riporto delle ferie. Così pure, per quanto riguarda l' asserito ritardo nell' autorizzazione del suddetto riporto delle ferie, il ricorrente osserva che le ragioni di servizio possono essere valutate dall' amministrazione in qualsiasi momento, come il Tribunale ha deciso nella già citata sentenza 26 settembre 1990, Virgili-Schettini/Parlamento, punto 26 della motivazione.
Inoltre, nella fase orale il ricorrente ha posto in rilievo che non si può esigere che un giureconsulto fuori ruolo comprovi il preciso rifiuto del superiore gerarchico di consentirgli di andare in ferie, dovuto a motivi di servizio. La citata nota del direttore del gabinetto del presidente del Parlamento costituirebbe quindi una prova adeguata.
12 A parte ciò, il ricorrente prega il Tribunale di considerare "lesive per la sua reputazione" talune affermazioni del convenuto e di farle togliere dal fascicolo. Egli si riferisce alle seguenti considerazioni:
° al punto 25 del controricorso: "Senza nemmeno tener conto dei principi di lealtà e di fiducia che debbono presiedere ai rapporti amministrativi";
° al punto 29: "Insomma e come conclusione generale, il convenuto invoca a sostegno delle proprie tesi il principio generale secondo il quale 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans' ";
° come pure talune considerazioni del controllore interno.
13 Il Parlamento ribatte che dal combinato disposto dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto, il quale limita a 12 giorni il riporto delle ferie non godute per motivi non inerenti alle esigenze di servizio, e dell' art. 57 dello Statuto, il quale stabilisce il numero dei giorni di ferie annuali, emerge chiaramente che il principio dell' esaurimento entro l' anno delle ferie, salvo restando il riporto dei 12 giorni, costituisce un diritto, e al contempo, un obbligo di ciascun dipendente. Secondo il Parlamento, solo per il caso in cui il dipendente, dopo aver tempestivamente presentato domanda di ferie, si trovi di fronte ad un rifiuto per motivi di servizio e contro la sua volontà, lo Statuto contempla il pagamento di una compensazione pecuniaria al momento del pensionamento. In proposito, la nota 1 agosto 1988 stabiliva al punto 2 il procedimento da seguire onde ottenere l' autorizzazione al riporto delle ferie.
14 Nel presente caso il Parlamento sostiene che il procedimento non è stato seguito. Esso deduce in sostanza che la decisione 7 novembre 1989, sulla quale il ricorrente basa il diritto alla compensazione pecuniaria per 56,5 giorni di ferie non godute, non è stata adottata ritualmente. A sostegno di questa tesi esso svolge quattro argomenti, riguardanti l' incompetenza dell' autore della nota, l' autonomia di gestione di cui fruiva il ricorrente, il suo obbligo di informare il direttore del gabinetto del presidente dell' immininente pensionamento nonché delle notevoli conseguenze pecuniarie della domanda di riporto delle ferie e, infine, la tardività della domanda stessa.
15 In primo luogo il Parlamento sostiene che, mancando una delega, il direttore del gabinetto del presidente non era competente ad autorizzare il riporto delle ferie non godute. Esso assume che il ricorrente dipendeva direttamente dal presidente e fruiva della situazione amministrativa propria dei dipendenti fuori ruolo, come l' ufficio di presidenza del Parlamento aveva deciso nella riunione del 10 settembre 1985.
In proposito il Parlamento rileva che, in pratica, è il presidente quello che ha approvato la domanda di riporto delle ferie non godute nel 1987 e nel 1988. A parte ciò, in seguito ad una nota del direttore generale del personale in data 6 febbraio 1986, la quale stabiliva che il rendiconto mensile delle spese di trasferta del ricorrente doveva essere vistato per informazione dal presidente, questi avrebbe posto la firma sugli estratti mensili delle trasferte effettuate dall' interessato nel 1988 e nel 1989. Ne emergerebbe che il direttore del gabinetto del presidente non era mai intervenuto nei provvedimenti che autorizzavano il riporto delle ferie o gli ordini di trasferta anteriormente alla nota 7 novembre 1989. Inoltre, quando il direttore del gabinetto del presidente notifica una decisione di questo, la prassi consisterebbe nell' aggiungere in calce "il presidente è d' accordo" e nel firmare. Stando così le cose, il Parlamento sostiene che il ricorrente, il quale non poteva ignorare l' incompetenza del direttore del gabinetto in proposito, non può far valere la soprammenzionata nota 7 novembre 1989.
16 In secondo luogo il Parlamento assume che il ricorrente godeva di ampissima autonomia nell' organizzazione delle proprie attività, il che gli avrebbe consentito di delegare le sue attribuzioni, onde esaurire le ferie, ad uno o più membri dell' ufficio che lavoravano ai suoi ordini e che erano atti a ricevere la delega.
17 In terzo luogo il Parlamento deduce che, al momento dell' emanazione della soprammenzionata nota 7 novembre 1989, il ricorrente, tenuto conto dei principi di lealtà e di fiducia che devono presiedere ai rapporti amministrativi, principi posti in rilievo dalla sentenza della Corte 19 aprile 1988, (cause 175/86 e 209/86,M. / Consiglio, Racc. pag. 1891, punto 21), avrebbe dovuto informare il direttore del gabinetto del presidente del fatto che sarebbe stato collocato in pensione dal 1 gennaio 1990 e delle conseguenze finanziarie della nota stessa, che avrebbe implicato una spesa di bilancio di circa 1 055 000 BFR. Esso sostiene che questi dati avrebbero potuto portare a riconsiderare la valutazione dei motivi di servizio che giustificavano il riporto delle ferie non godute.
18 In quarto luogo il Parlamento fa carico al ricorrente di aver proposto una domanda di riporto delle ferie per 56,5 giorni quando restavano solo una trentina di giorni lavorativi prima del pensionamento. Emergerebbe infatti dalla ratio del citato art. 4 dell' allegato V dello Statuto, dalle norme di sana amministrazione come pure dagli accennati principi di lealtà e di fiducia che domande del genere devono essere proposte entro un termine tale che l' autorità competente possa respingerle. In proposito l' argomento del ricorrente basato sulla sentenza 26 settembre 1990, Virgili-Schettini/Parlamento, già citata, non è pertinente, in quanto si riferisce alla prova dell' esistenza delle esigenze di servizio, non già alla data della domanda di riconoscimento dell' esistenza stessa. Ciò premesso, il Parlamento conclude che il principio "nemo auditur", citato dalla corte nella sentenza 13 luglio 1972, causa 90/71, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 603, punto 10) osta a che la nota 7 novembre 1989 abbia effetti giuridici.
19 A parte ciò, va rilevato che, rispondendo durante la fase orale ad un quesito del Tribunale riguardante il motivo per cui il Parlamento, pur contestando, dinanzi al Tribunale stesso, il diritto del ricorrente alla compensazione dei 56,5 giorni di ferie per il motivo che il ricorrente non aveva seguito il procedimento stabilito dal punto 2 della nota 1 agosto 1989, gli ha cionondimeno attribuito una compensazione pecuniaria parziale per 30 giorni, il Parlamento ha dichiarato che la presente lite verte sui 26,5 giorni non ancora compensati, ma che, in base all' emananda sentenza, l' istituzione convenuta potrebbe essere indotta ad esaminare l' opportunità di procedere alla ripetizione dell' indebito per quanto riguarda la compensazione pecuniaria già versata al ricorrente.
Valutazione in diritto
20 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che sono infondate le pretese del ricorrente relative all' eliminazione del fascicolo di talune affermazioni del convenuto a causa della loro natura assertivamente "lesiva per la sua reputazione". Con questa domanda, infatti, il ricorrente si riferisce a taluni argomenti, svolti dal Parlamento nelle sue difese, basati su principi giuridici, quali la lealtà e la fiducia nei rapporti amministrativi o il "nemo auditur", ai quali l' interessato ha potuto ribattere con argomenti giuridici e di fatto tanto nella fase scritta quanto nella discussione orale. D' altro canto, il ricorrente non indica con precisione quali siano le altre affermazioni che sarebbero secondo lui di natura ingiuriosa o diffamatoria. Così stando le cose, le soprammenzionate pretese non possono essere accolte.
21 Per quanto riguarda il rifiuto dell' amministrazione di compensare pecuniariamente, oltre ai 30 giorni, le ferie non godute dal ricorrente al momento del pensionamento, spetta al Tribunale, nell' ambito della sua giurisdizione di merito, accertare se vi sia motivo di accogliere le conclusioni del ricorrente dirette alla condanna del Parlamento a compensare per intero le ferie non godute.
22 In proposito è anzitutto opportuno ricordare che l' art. 4 dell' allegato V dello Statuto stabilisce, nel primo comma, che "se un funzionario, per ragioni non imputabili alle esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell' anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all' anno successivo per un periodo non superiore a 12 giorni". Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, "il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizo, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio".
23 Va dunque rilevato che le sopraccitate disposizioni dello Statuto stabiliscono chiaramente, senza alcun limite, il versamento di un' indennità compensativa per tutte le ferie annuali che non abbiano potuto essere godute, per esigenze di servizio. La prova che l' accumulo delle ferie non godute è dovuto ad esigenze di servizio costituisce l' unica condizione alla quale le sopraccitate disposizioni dell' allegato V dello Statuto, in relazione all' art. 57 dello Statuto, il quale stabilisce la durata delle ferie annuali spettanti al dipendente, subordinano il diritto alla compensazione pecuniaria, al di là dei 12 giorni di ferie non godute, al momento del pensionamento.
24 Così stando le cose, l' amministrazione non può limitare a 30 giorni la compensazione per le ferie non godute per motivi di servizio, come il convenuto ha del resto espressamente ammesso nella fase orale. Essa non può nemmeno imporre condizioni ulteriori, in particolare di natura procedurale, tali da ledere il diritto statutario alla compensazione delle ferie annuali di cui il dipendente non ha fruito, per motivi di servizio, al momento del pensionamento.
25 Nel presente caso il Tribunale ritiene che le condizioni, fatte valere dinanzi ad esso dal Parlamento, alle quali la soprammenzionata nota 1 agosto 1989 subordina, nel punto 2, il riporto delle ferie annuali ledano i diritti statutari sanciti dall' art. 4, primo e secondo comma, dell' allegato V. Infatti, l' esigenza assoluta ed esclusiva, quale formulata in detta nota, di una dichiarazione scritta dal superiore gerarchico la quale precisi le esigenze di servizio in considerazione delle quali la domanda di ferie del dipendente è stata respinta è inammissibile in quanto esclude il diritto del dipendente di provare con ogni mezzo che le ferie si sono accumulate per motivi inerenti all' esigenza di servizio.
26 Orbene, l' illegittimità di siffatte condizioni restrittive è stata espressamente affermata dalla giurisprudenza. Nella soprammenzionata sentenza 26 settembre 1990, Virgili-Schettini/Parlamento, punto 26 della motivazione, il Tribunale ha infatti deciso che "le disposizioni relative a questa materia non precisano affatto in quale modo e in quale momento debba essere fornita la prova di ragioni imputabili ad esigenze di servizio. Così pure non vi è alcuna disposizione che esiga l' autorizzazione previa o contempli una procedura del genere". Questa sentenza è stata confermata dalla Corte, la quale ha deciso che, "benché le istituzioni possano, nell' ambito del potere di organizzazione interna loro riconosciuto, adottare un procedimento interno in materia di congedi, tale procedimento non può escludere il diritto del dipendente di provare con ogni mezzo che il suo congedo si è accumulato per ragioni imputabili alle esigenze del servizio" (sentenza della Corte 5 novembre 1991, causa 348/90-P, Parlamento/Virgili-Schettini, Racc. pag. I-5211, punto 11 della motivazione).
27 Ne deriva che nel presente caso il diritto alla compensazione pecuniaria dei 56,5 giorni di ferie non godute è esclusivamente subordinato all' esistenza di motivi di servizio che abbiano impedito al ricorrente di fruire delle ferie annuali che gli spettavano.
28 A questo proposito, è emerso chiaramente dal fascicolo che le esigenze di servizio che hanno impedito al ricorrente di esaurire le ferie annuali prima del pensionamento non sono state mai contestate dal convenuto, come del resto quest' ultimo ha espressamente confermato nella fase orale. Ne consegue che la condizione perché sussista il diritto al versamento di un' indennità compensativa è soddisfatta per i 56,5 giorni di ferie annuali non godute prima della cessazione definitiva dal servizio del ricorrente, senza che sia necessario accertare se il riporto di queste ferie fosse stato previamente autorizzato dal superiore gerarchico nel 1989. Il Parlamento non può infatti basarsi sull' asserita mancanza di una siffatta autorizzazione previa per giustificare il rifiuto di compensare le ferie non godute del ricorrente per motivi inerenti alle esigenze del servizio, dal momento che ammette esso stesso che motivi del genere sussistevano effettivamente.
29 Trattandosi di un ricorso di merito, si deve quindi riformare la decisione 14 gennaio 1991 nella parte in cui è in contrasto con i diritti del ricorrente, quali sono stati testé precisati, e condannare il Parlamento a versare una compensazione pecuniaria per i 26,5 giorni di ferie non godute, che restano da compensare, ai quali il ricorrente aveva diritto al momento del pensionamento.
30 Per quanto riguarda la domanda del ricorrente diretta alla liquidazione degli interessi di mora, il Tribunale ricorda che, trattandosi di stabilire se vi sia ritardo e se questo sia ingiustificato, si deve tener conto del fatto che le istituzioni devono disporre di un termine ragionevole, in relazione alle circostanze concrete ed alla complessità della pratica, per elaborare le proprie decisioni (v. sentenze del Tribunale 26 febbraio 1992, causa T-16/89, Herkenrath e a./Commissione, Racc. pag. II-275, punto 38 cause T-17/89, T-21/89 e T-25/89, Brazzelli Lualdi e a./Commissione, Racc. pag. II-293, punto 37).
31 Nel presente caso si deve condannare il Parlamento a pagare gli interessi di mora, al tasso dell' 8% annuo, a partire dal 14 marzo 1990, data in cui l' istituzione convenuta ha compensato parzialmente, entro un termine ragionevole, le ferie non godute dal ricorrente al momento della cessazione definitiva dal servizio, cioè al 31 dicembre 1989.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato a tutte le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione del Parlamento europeo 14 gennaio 1991 è annullata nella parte in cui limita a 30 giorni la compensazione delle ferie non godute dal ricorrente al momento della cessazione dal servizio.
2) Il Parlamento europeo verserà al ricorrente una compensazione pecuniaria corrispondente ai 26,5 giorni di ferie non godute e non ancora compensate, il cui importo sarà determinato a norma dell' art. 4, secondo comma, dell' allegato V dello Statuto, con gli interessi di mora al tasso dell' 8% annuo a partire dal 14 marzo 1990.
3) il Parlamento europeo è condannato a tutte le spese.
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