Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio comparativo dei meriti ° Modalità ° Presa in considerazione dei rapporti informativi ° Fascicolo personale incompleto ° Irregolarità tale da implicare l' annullamento delle promozioni concesse ° Presupposti ° Carattere eccessivo dell' annullamento come sanzione ° Riparazione del danno morale causato dall' illecito dell' amministrazione
(Statuto del personale, artt. 26, 43 e 45)
Massima
Irregolarità constatate nella gestione del fascicolo personale di un dipendente che aveva titolo per la promozione, ma non l' ha ottenuta, non possono essere sanzionate da una sentenza di annullamento delle promozioni concesse se non nel caso in cui tali irregolarità abbiano potuto avere un' influenza decisiva sul procedimento di promozione controverso. Ciò si verifica quando, in mancanza di rapporto informativo, i meriti di un dipendente sono stati valutati sulla base di una proposta di promozione che non figurava nel suo fascicolo personale e che conteneva giudizi meno favorevoli di quelli successivamente formulati nel rapporto informativo.
Tuttavia, se risulta che l' annullamento delle promozioni concesse costituirebbe una sanzione eccessiva rispetto all' irregolarità commessa, il Tribunale può, da un lato, respingere il ricorso d' annullamento e, dall' altro, condannare l' istituzione convenuta a versare al ricorrente un indennizzo in riparazione del danno morale subito dall' interessato a causa dell' illecito dell' amministrazione.
Parti
Nella causa T-68/91,
Giovanni Barbi, dipendente del ruolo scientifico della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l' avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' elenco dei dipendenti del ruolo scientifico o tecnico della Commissione promossi al grado A 4 nell' ambito dell' esercizio 1990 ed al risarcimento del danno allegato dal ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici,
cancelliere: signora Hackspiel, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, nato il 27 marzo 1931 e laureatosi in chimica industriale presso l' Università di Torino, entrava al servizio della Commissione nel 1961 presso il Centro comune di ricerca (in prosieguo: il "CCR") di Ispra. Attualmente egli è dipendente di grado A 5 del ruolo scientifico della Commissione. Da oltre sedici anni egli è inquadrato nell' ultimo scatto del suo grado.
2 Poiché il suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985 non era stato redatto alla data prescritta, vale a dire il 30 novembre 1985, il ricorrente, dopo aver esperito un procedimento precontenzioso articolantesi in due fasi, proponeva un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali che egli riteneva di aver subito in conseguenza del suddetto ritardo. Con la sentenza 8 novembre 1990, il Tribunale condannava la Commissione a versare al ricorrente la somma di 1 ECU, a titolo di indennizzo per il danno morale che aveva subito (Barbi / Commissione, causa T-73/89, Racc. pag. II-619). La sentenza passava in giudicato.
3 Il rapporto informativo per il periodo 1987-1989 non era stato neanch' esso redatto alla data prescritta, vale a dire il 30 novembre 1989.
4 Il procedimento di promozione per l' esercizio 1990 veniva pertanto avviato, per quanto riguarda il ricorrente, in mancanza di un rapporto informativo. Tuttavia, con una nota 5 febbraio 1990 del suo superiore gerarchico, il ricorrente veniva proposto per una eventuale promozione (allegato 6 al controricorso della Commissione). Per il periodo di valutazione 1987-1989, la nota conteneva delle valutazioni in ordine alle varie prestazioni del ricorrente, attribuendogli un giudizio "eccellente", dieci "ottimo" e tre "buono". Inoltre il superiore gerarchico del ricorrente vi attestava, per giustificare la proposta di promozione, quanto segue: "Il sig. Barbi ha dato prova in passato di buone capacità, sia sotto il profilo sperimentale sia sotto quello teorico, nel campo della termodinamica applicata, in particolare nella elettrochimica e nello studio dei sensori. Ciò è ampiamente dimostrato dalle sue recenti pubblicazioni (v. elenco). Egli ha realizzato da solo questo lavoro, che ha un riconoscimento internazionale, riuscendo quindi ad essere produttivo dal punto di vista scientifico nonostante la sfavorevole circostanza che le sue competenze non potessero essere utilizzate in modo soddisfacente nell' ambito dei trascorsi programmi di Ispra". Il Tribunale constata d' ufficio che la suddetta proposta di promozione non figura nel fascicolo individuale del ricorrente trasmesso a quest' ultimo.
5 Il 24 aprile 1990, il comitato paritetico denominato "istanza 0" dell' Istituto dei materiali avanzati, al quale il ricorrente era stato assegnato, deliberava il progetto di elenco dei dipendenti che a suo parere potevano essere presi in considerazione per una promozione nell' ambito dell' esercizio 1990. Per le promozioni al grado A 4 il comitato designava tre dipendenti di ruolo e un agente temporaneo. Il nome del ricorrente non figurava nell' elenco predisposto dal comitato.
6 Il 13 agosto 1990 la Commissione pubblicava l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione. Per quanto riguarda il ruolo scientifico e tecnico, venivano prescelti due dei tre dipendenti di ruolo e l' agente temporaneo proposti dal comitato per la promozione al grado A 4.
7 Il 30 novembre 1990 la Commissione pubblicava l' elenco dei dipendenti promossi all' interno della carriera. I due dipendenti i cui nomi figuravano nell' elenco dei più meritevoli venivano effettivamente promossi al grado A 4. All' agente temporaneo proposto veniva concessa una modifica dell' inquadramento.
8 Il 13 febbraio 1991, il ricorrente presentava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") un reclamo, indicando all' oggetto che esso era proposto contro l' elenco dei dipendenti promossi per l' esercizio 1990. Egli sosteneva di essere stato implicitamente escluso dall' elenco dei promossi senza che le varie istanze amministrative avessero potuto esaminare il suo rapporto informativo per il biennio 1987-1989. Sarebbero stati di conseguenza violati gli artt. 43 e 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e l' art. 6 delle disposizioni generali per l' esecuzione dell' art. 43 dello Statuto deliberate dalla Commissione (in prosieguo: le "disposizioni generali"). Conseguentemente, la mancata inclusione della sua candidatura (nell' elenco dei dipendenti promossi) costituiva, a suo avviso, un atto lesivo nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 90 dello Statuto. Inoltre egli aggiungeva che la Commissione era obbligata a risarcire i danni materiali e morali derivanti dall' omessa compilazione del rapporto informativo.
9 Il 22 aprile 1991, il sig. Bishop, direttore del CCR, sottoscriveva un rapporto informativo riguardante il ricorrente, per il periodo 1 luglio 1987 - 31 dicembre 1988. Nel rapporto comparivano le seguenti menzioni: un "eccellente", dieci "ottimo" e tre "buono", accompagnate dal seguente giudizio sulle capacità del ricorrente: "Il signor Barbi ha eccellenti conoscenze nel campo elettrochimico, che aggiorna regolarmente con frequenti contatti con il mondo accademico. Dotato di ottima capacità di sintesi, lavora con successo nel suo campo specifico e ne ha dato un' eccellente prova nell' attività di supporto alla Commissione". In una lettera al ricorrente in data 27 maggio 1991, il sig. Bishop puntualizzava che il periodo a cui si riferiva il rapporto era più breve del normale biennio previsto dallo Statuto, in quanto il CCR era stato riorganizzato in istituti dal 1 novembre 1988. Il 31 maggio 1991 il ricorrente sottoscriveva il rapporto informativo "per presa conoscenza".
Il procedimento
10 Stando così le cose, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, che è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il 23 agosto 1991. La fase scritta si è svolta ritualmente.
11 Il 25 ottobre 1991 l' APN ha risposto al reclamo del ricorrente, osservando che nel 1989, all' interno dell' Istituto dei materiali avanzati, non poteva essere redatto alcun rapporto informativo. Secondo la Commissione, tale impedimento si spiega in considerazione di una riorganizzazione amministrativa del CCR, intervenuta a decorrere dal 1 novembre 1988. Il ricorrente era stato, nondimeno, proposto per una promozione. Conseguentemente, la mancanza del rapporto informativo non gli avrebbe arrecato alcun pregiudizio. D' altra parte, il ricorrente non aveva precisato i danni materiali e morali che allegava. La Commissione si trovava pertanto nell' impossibilità di riservare un seguito favorevole al reclamo.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia esso ha invitato le parti a rispondere a due quesiti, riguardanti la fase precontenziosa del procedimento e la valutazione dei meriti del ricorrente effettuata dalla convenuta.
13 Le difese orali delle parti e le risposte da esse fornite ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all' udienza del 20 maggio 1991. Nel corso di quest' ultima, il ricorrente ha prodotto un' informazione, proveniente dal comitato centrale del personale della Commissione, recante data 7 febbraio 1992 e come titolo: "L' incuria di alcuni servizi blocca le promozioni 1992". Il presidente ha disposto la chiusura della fase orale al termine dell' udienza.
14 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare il procedimento di promozione al grado A 4, all' interno del ruolo scientifico, relativo all' anno 1990, in quanto esso è stato espletato, per quanto lo riguarda, in violazione dell' art. 45 dello Statuto;
° condannare la Commissione a indennizzarlo del danno morale da lui subito in conseguenza della tardiva ed incompleta comunicazione del suo rapporto informativo 1987-1989, indennizzo da liquidare in un importo non inferiore a 300 000 BFR;
° condannare la Commissione alle spese.
15 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
quanto alla ricevibilità:
° dichiarare il ricorso irricevibile nella parte relativa al risarcimento dei danni;
quanto al merito:
° respingere il ricorso;
° statuire sulle spese come di diritto.
Sul capo della domanda diretto all' annullamento della decisione relativa alle promozioni al grado A 4 del ruolo scientifico, per l' anno 1990.
16 Preliminarmente, occorre individuare la decisione dell' APN impugnata con la domanda di annullamento. Le conclusioni del ricorrente tendenti all' annullamento riguardavano, per un verso, "il procedimento di promozione al grado A 4 del ruolo scientifico relativo all' anno 1990". Per l' altro verso, il ricorrente ha indicato come oggetto del suo ricorso "l' annullamento della lista di promozione 1990 verso il grado A 4" (pag. 1 del ricorso). Inoltre si deve rilevare che il suo reclamo era diretto solo contro l' elenco dei dipendenti promossi per l' esercizio 1990. Il precedente elenco dei dipendenti che ° secondo il comitato paritetico "istanza 0" ° potevano essere presi in considerazione per una promozione e l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini della promozione non sono stati impugnati con uno specifico reclamo. Si deve conseguentemente rilevare che la presente richiesta di annullamento è diretta contro la decisione dell' APN pubblicata il 30 novembre 1990 e riguardante la promozione al grado A 4 di quindici dipendenti del ruolo scientifico o tecnico ed il reinquadramento di vari agenti temporanei (allegato X del controricorso).
17 Contro tale decisione il ricorrente ha dedotto nel ricorso due mezzi relativi, il primo, alla violazione dell' art. 43 dello Statuto e dell' art. 6 delle disposizioni generali e, il secondo, alla violazione dell' art. 45 dello Statuto
18 Quanto al primo mezzo, il ricorrente ha sostenuto che il suo rapporto informativo per l' esercizio 1987-1989 avrebbe dovuto essere redatto e comunicato prima del 30 novembre 1989. Poiché la stesura del rapporto informativo era stata completata solo nel mese di maggio 1991, tale circostanza si risolverebbe in un' irregolarità manifesta e, soprattutto, reiterata. Per giunta, il periodo considerato nel rapporto si fermava al 31 dicembre 1988, benché nessuna disposizione prevedesse una tale limitazione. Tale inosservanza delle disposizioni di cui trattasi non potrebbe essere giustificata da difficoltà amministrative sorte all' interno dei servizi della Commissione o a causa della riorganizzazione del CCR. Poiché le disposizioni generali per l' esecuzione dell' art. 43 dello Statuto prescrivono in modo puntuale le procedure da rispettare in caso di mutamento di funzioni o di trasferimento del dipendente da sottoporre a valutazione andrebbe constatato che la redazione di un rapporto informativo parziale è prevista soltanto in ipotesi di trasferimento del dipendente ad un' altra istituzione.
19 La proposta di promozione del 5 febbraio 1990 non avrebbe potuto surrogare il rapporto informativo mancante nell' ambito del procedimento di promozione. A questo proposito, il ricorrente ha sostenuto, in udienza, che la proposta di promozione del 5 febbraio 1990 era più limitativa del rapporto informativo redatto nel 1991. Il rapporto informativo gli sarebbe favorevole senza riserve, facendo esso ricorso a termini assolutamente espliciti, mentre la proposta di promozione conterrebbe una valutazione meno favorevole, per quanto riguarda la sua competenza. Essa menzionerebbe una riserva secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto mettere pienamente in evidenza le sue capacità. Il ricorrente ha quindi contestato che i due documenti possano essere ritenuti equivalenti.
20 La Commissione contesta che siano stati violati l' art. 43 dello Statuto e l' art. 6 delle disposizioni generali. Una riorganizzazione radicale delle strutture del CCR avrebbe creato, all' epoca dei fatti in questione, una situazione di carattere eccezionale. A seguito di tale riorganizzazione, la quasi totalità delle attività amministrative avrebbe subito notevoli ritardi. Nei confronti di tutti i dipendenti del CCR, "che sono stati più direttamente interessati" da tale riorganizzazione, il periodo di riferimento del rapporto informativo per l' esercizio 1987-1989 doveva essere abbreviato al 31 dicembre 1988. Il rapporto informativo per l' esercizio 1989-1991 includerebbe, secondo la Commissione, il primo semestre 1989, non ricompreso nel precedente rapporto informativo. Secondo la Commissione, la riorganizzazione globale avvenuta in seno al CCR, che sarebbe all' origine della tardività e della lacunosità del rapporto informativo controverso, andrebbe tenuta distinta dalle circostanze, di diversa natura, accertate dal Tribunale nella sentenza 8 novembre 1990, già citata, relativa alla prima causa Barbi. Ne conseguirebbe che nessuna irregolarità può essere riscontrata con riguardo al rapporto informativo.
21 Inoltre, la mancanza di un rapporto informativo non avrebbe avuto un influenza decisiva nel controverso procedimento di promozione. La proposta di promozione, un documento ufficiale completo e dettagliato, avrebbe sostituito il rapporto informativo, mancante in quel periodo.
22 Nel corso dell' udienza, la Commissione ha sostenuto che il rapporto informativo successivamente compilato e la proposta di promozione erano equivalenti. Nei due documenti figuravano identici giudizi, vale a dire un "eccellente", dieci "ottimo" e tre "buono". L' accenno ad una "sfavorevole circostanza" nella proposta di promozione non avrebbe menomamente messo in ombra i meriti del ricorrente. Essa rifletterebbe semplicemente il rammarico che egli non abbia potuto sfruttare appieno le sue conoscenze nell' ambito dei programmi precedenti, mentre potrebbe ° ora ° dimostrare più pienamente le sue conoscenze. La Commissione ha sostenuto che l' espressione "buone capacità" utilizzata nella proposta di promozione esprime un giudizio positivo, anche se le parole impiegate sono leggermente più contenute rispetto alle espressioni "eccellenti conoscenze" e "ottima capacità di sintesi" che figuravano nel rapporto informativo. In ogni caso, i voti numerici sarebbero tuttavia identici, senza possibilità di equivoci.
23 Si deve anzitutto premettere che secondo l' art. 43 dello Statuto la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ogni dipendente sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione. Nel caso di specie, l' art. 6 delle disposizioni generali prescriveva che il compilatore doveva redigere il rapporto informativo entro il 30 novembre 1989, poiché il periodo di riferimento spirava il 30 giugno 1989 ° o ° secondo la convenuta ° il 31 dicembre 1988. Il Tribunale constata che tale termine non è stato rispettato.
24 Quanto alla riorganizzazione avvenuta in seno al CCR tra il 1988 e il 1989, si deve rilevare come la riorganizzazione degli uffici di un Centro di ricerca, per quanto radicale possa essere, non possa di per sé sola giustificare la mancata compilazione dei rapporti informativi dei dipendenti assegnati a tali uffici. Il Tribunale riconosce che una siffatta riorganizzazione può comportare difficoltà amministrative che complicano la redazione dei rapporti informativi da parte dei superiori gerarchici e la loro discussione con gli interessati. La Commissione non ha tuttavia dimostrato e neppure affermato che, nel caso di specie, i compilatori del ricorrente fossero, in conseguenza di specifiche circostanze, impossibilitati a redigere il rapporto informativo del ricorrente entro il termine prescritto dallo Statuto. In mancanza di elementi specifici che giustifichino l' inosservanza dello Statuto e delle disposizioni generali applicabili, si deve pertanto ritenere che il semplice riferimento generico alla riorganizzazione del CCR non sia sufficiente ad escludere una violazione dell' art. 43 dello Statuto e dell' art. 6 delle disposizioni generali.
25 Si aggiunga che il rapporto definitivo sottoscritto nel 1991 è solo un rapporto parziale, limitandosi esso al periodo fino al 31 dicembre 1988. Tuttavia l' art. 8 delle disposizioni generali prevede una valutazione parziale dei dipendenti solo in caso di mutamento di funzioni o di trasferimento. Inoltre, la Commissione non ha chiarito per quali motivi i suoi servizi non erano stati, almeno nell' anno 1991, in grado di compilare un rapporto informativo per tutto il periodo 1987-1989. É giocoforza constatare, quindi, che la violazione delle disposizioni sopra richiamate è ° almeno in parte ° perdurata anche dopo la redazione del controverso rapporto parziale.
26 Il Tribunale rileva come, secondo la giurisprudenza della Corte, delle irregolarità constatate nella gestione del fascicolo personale di un dipendente che ha titolo per la promozione non possano essere sanzionate da una sentenza di annullamento delle promozioni concesse se non nel caso in cui tali irregolarità abbiano potuto avere un' influenza decisiva sul procedimento di promozione controverso (v. le sentenze della Corte 18 dicembre 1980, Gratreau, causa 156/79, già citata, punto 22 della motivazione e 17 dicembre 1981, Gratreau, causa 51/80, Racc. pag. 3139, punto 15 della motivazione). Conseguentemente, si deve esaminare se il ritardo nella compilazione del rapporto informativo abbia potuto avere un' influenza decisiva sul procedimento di promozione di cui trattasi.
27 A questo proposito, la Commissione ha sostenuto che la mancanza del rapporto informativo è stata compensata dalla proposta di promozione del 5 febbraio 1990, proposta di contenuto equivalente al rapporto informativo compilato nel 1991. Il Tribunale deve quindi verificare se questi due documenti contengano valutazioni equivalenti per quel che riguarda la competenza, il rendimento e la condotta del ricorrente. Benché i giudizi analitici riportati sui due documenti siano identici, il giudizio di carattere generale figurante nel rapporto informativo è nettamente più favorevole al ricorrente rispetto a quello formulato nell' ambito della proposta di promozione. Le espressioni "eccellenti conoscenze nel campo elettrochimico", un' "ottima capacità di sintesi" e un' "eccellente prova nell' attività di supporto alla Commissione" utilizzate nel rapporto informativo denotano un giudizio più positivo rispetto all' espressione "buone capacità sotto il profilo sperimentale e teorico" di cui alla proposta di promozione. Inoltre, nella proposta di promozione si menziona la "sfavorevole circostanza che le sue (del ricorrente) competenze non potessero essere utilizzate in modo soddisfacente nell' ambito dei trascorsi programmi di Ispra". Nell' ambito di un procedimento di promozione, la portata di una simile constatazione va oltre il semplice rammarico espresso dall' istituzione; esso può costituire un elemento che riduce le probabilità di promozione dell' interessato in rapporto ad altri dipendenti rimasti immuni da una tale "sfavorevole circostanza". Il Tribunale constata quindi che le due valutazioni di ordine generale relative alla competenza, al rendimento e alla condotta del ricorrente non erano equivalenti. Conseguentemente, l' omessa compilazione del rapporto informativo entro il termine prescritto dallo Statuto poteva avere un' influenza decisiva sul procedimento di promozione.
28 Il primo mezzo dedotto dal ricorrente è quindi fondato.
29 Con il secondo mezzo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell' art. 45 dello Statuto, conseguente al fatto che il suo rapporto informativo mancava allorché il procedimento di promozione è stato espletato. Tale rapporto, più che encomiabile sotto il profilo della valutazione dei meriti, non aveva quindi potuto essere preso in considerazione nell' ambito di tale procedimento. I dipendenti promossi nel 1990 non avrebbero dato prova, né sul piano dei titoli né sul piano dell' anzianità di servizio né su quello dei meriti, di alcuna superiorità rispetto al ricorrente. Il procedimento di promozione sarebbe pertanto inficiato da irregolarità, per violazione dell' art. 45 dello Statuto, e andrebbe di conseguenza annullato.
30 La Commissione sostiene che, nel caso di specie, l' art. 45 non è stato violato. Essa ricorda come la mancanza di un rapporto informativo possa essere compensata, in circostanze eccezionali, dall' esistenza di altre informazioni sui meriti del dipendente. La Commissione ribadisce che la proposta di promozione riguardante il ricorrente contiene gli stessi giudizi analitici successivamente confermati nel rapporto informativo definitivo. Ne conseguirebbe che è in considerazione dei risultati dello scrutinio comparativo dei meriti, e non per la mancanza del rapporto informativo, che il nome del ricorrente non ha potuto essere incluso nell' elenco dei dipendenti che hanno superato le fasi preliminari del procedimento di promozione. Sarebbe provato che gli organi incaricati dell' esame dei meriti dei dipendenti promuovibili hanno avuto sin dall' inizio del procedimento a loro disposizione gli stessi elementi di valutazione dei meriti del ricorrente che avrebbero potuto ottenere dalla lettura del rapporto informativo dell' interessato. Dei tre dipendenti dell' Istituto dei materiali avanzati, i cui nominativi figurano nell' elenco dei promossi, i nomi dei primi due sarebbero già compresi nell' elenco dei dipendenti "giudicati più meritevoli" nel corso dell' esercizio precedente. Il terzo sarebbe già stato proposto per la promozione, sia pure non ancora ufficialmente. Stando così le cose, l' APN non avrebbe esorbitato dai propri limiti e non avrebbe fatto un uso erroneo del suo ° pur ampio ° potere discrezionale. Non sarebbe stata fornita alcuna prova dell' esistenza di un qualsiasi nesso di causalità tra l' assenza del rapporto informativo e la mancata inclusione del ricorrente nell' elenco dei dipendenti promossi.
31 Risulta da quanto precede (v. supra, punti 26 e 27) che il secondo mezzo deve essere anch' esso accolto. La mancanza di un rapporto informativo durante il procedimento di promozione ha impedito un valido scrutinio comparativo dei meriti del ricorrente. La decisione impugnata è stata basata su una proposta di promozione meno favorevole al ricorrente rispetto al rapporto informativo successivamente redatto. Di conseguenza, è stato altresì violato l' art. 45, n. 1, dello Statuto.
32 Nella replica, il ricorrente ha dedotto un terzo mezzo. Egli ha sostenuto di aver avuto conoscenza della proposta di promozione solo nel corso del presente procedimento. Tale documento non gli sarebbe mai stato comunicato né si troverebbe nel suo fascicolo personale.
33 La Commissione ha espresso dubbi in ordine alla veridicità dell' assunto del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe avuto notizia della proposta di promozione prima della presentazione del ricorso.
34 Poiché il terzo mezzo è stato presentato solo allo stadio della replica, occorre esaminare se esso sia ricevibile. In proposito, va rilevato che la Commissione ha fornito una dimostrazione dell' esistenza della proposta di promozione solo nel controricorso nonché nella risposta al reclamo, sopraggiunta solo dopo la presentazione del ricorso. Nella controreplica la Commissione non ha precisato in maniera circostanziata in quali modi il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della proposta di promozione prima della comunicazione di tali documenti; essa si è limitata ad osservare che sarebbe difficile non "nutrire dei dubbi" su tale punto. Stando così le cose, si deve ritenere che la proposta di promozione alla quale ha fatto riferimento la Commissione sia un elemento di fatto che è stato reso noto nel corso della fase scritta. In conformità dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale il terzo mezzo del ricorrente va pertanto dichiarato ricevibile.
35 Quanto al merito, si deve rilevare come la proposta di promozione non sia stata inclusa nel fascicolo personale del ricorrente, benché essa contenesse un breve rapporto riguardante la sua competenza, il suo rendimento e la sua condotta, con le relative valutazioni. Orbene, in forza dell' art. 26 dello Statuto, la suddetta proposta di promozione avrebbe dovuto essere inclusa nel fascicolo personale del ricorrente. Pertanto, l' art. 26 dello Statuto è stato violato. Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata in esito ad un procedimento anche sotto questo terzo aspetto illegittimo (v. la sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990, Marcato / Commissione, causa T-82/89, Racc. pag. II-735, punti 76, 78 e 89 della motivazione). Anche il terzo mezzo del ricorrente deve pertanto essere accolto.
36 Ciò premesso, va esaminato se le illegittimità testé constatate comportino l' annullamento totale della decisione impugnata ovvero un annullamento parziale di quest' ultima, nella parte in cui essa dispone la promozione dei due dipendenti e il nuovo inquadramento dell' agente temporaneo, appartenenti allo stesso istituto del ricorrente. Nella sentenza 5 giugno 1980, nell' analoga causa Oberthuer / Commissione, la Corte dichiarò che l' annullamento delle promozioni di tutti i dipendenti effettivamente promossi, in quel caso, al grado B 2, costituiva una sanzione eccessiva rispetto all' irregolarità commessa e che sarebbe stato arbitrario annullare la promozione dell' unico dipendente promosso della stessa direzione generale della Commissione della ricorrente Oberthuer. Conseguentemente, la Corte respinse il ricorso per annullamento. Ciononostante, essa condannò d' ufficio la Commissione ad indennizzare il danno morale causato dall' illecito amministrativo commesso (sentenza 5 giugno 1980, Oberthuer, causa 24/79, Racc. pag. 1743, punti 13 - 15 della motivazione). Conformemente a tale giurisprudenza della Corte il presente ricorso dev' essere respinto nella parte in cui riguarda l' annullamento della controversa decisione.
Sul capo della domanda tendente alla condanna della Commissione a risarcire il danno morale allegato dal ricorrente
37 Il ricorrente ha sostenuto che l' inosservanza delle disposizioni nella compilazione dei rapporti informativi ha costituito, nel caso di specie, un illecito amministrativo imputabile alla Commissione. Questo illecito gli avrebbe causato un danno morale, per via dello stato di incertezza e di inquietudine nel quale egli si sarebbe trovato per il suo futuro professionale. La Commissione sarebbe tenuta, quale riparazione di tale danno morale, a versargli un indennizzo che tenga conto della durata del ritardo di cui trattasi (un anno e mezzo), della sistematica reiterazione di tale irregolarità e della totale assenza di un rapporto informativo per l' intero primo semestre 1989. Il ricorrente ritiene che l' importo di tale indennizzo, da versargli come ristoro per il danno subito, non possa essere inferiore a 300 000 BFR. Onde tener conto del fatto che nel caso di specie l' irregolarità della Commissione ha avuto carattere recidivo, il Tribunale dovrebbe condannare quest' ultima a corrispondergli un importo che sia idoneo ad esercitare su di lei un certo effetto dissuasivo.
38 In ordine alla ricevibilità della richiesta di risarcimento, il ricorrente ha sottolineato che quest' ultima era già contenuta nel reclamo. Per quanto riguarda l' ammontare del danno, egli ne avrebbe precisato il quantum nel primo atto del presente procedimento (il ricorso). In conformità della giurisprudenza della Corte (v. la sentenza della Corte 10 marzo 1989, Del Plato / Commissione, causa 126/87, Racc. pag. 659, punto 12 della motivazione), tale capo della domanda è quindi ricevibile.
39 Nel corso dell' udienza, il ricorrente ha argomentato che non era necessario presentare una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, per ottenere la compilazione del rapporto informativo, dovendo tale decisione essere adottata entro termini ben precisi. Per quanto riguarda i due capi del ricorso (per l' annullamento e per il risarcimento danni) il ricorrente ha sostenuto che essi figuravano sia nel ricorso sia nella replica. Egli ha ammesso di avere, forse, maggiormente sottolineato il ritardo nella compilazione del suo rapporto, piuttosto che l' indisponibilità di quest' ultimo nel corso delle varie fasi del procedimento di promozione. Sarebbe evidente che, essendo ricevibile la richiesta di annullamento, sarebbe parimenti ricevibile quella di risarcimento dei danni. Avuto riguardo alle violazioni sistematiche commesse dalla Commissione, sarebbe necessaria una sanzione significativa e avente effetto dissuasivo.
40 La Commissione ha sostenuto che la richiesta di risarcimento del danno è irricevibile. Durante la fase precontenziosa, il ricorrente non ha fornito le necessarie precisazioni per la stima dell' asserito danno. L' APN non avrebbe quindi avuto a disposizione elementi precisi circa le ragioni e gli elementi della controversia. Inoltre, il ricorrente avrebbe omesso di presentare una previa domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto mirante al risarcimento dell' asserito danno. Il ricorrente avrebbe potuto proporre un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto, solo in seguito alla decisione di rigetto di una tale domanda. Tenuto conto della mancanza di una fase precontenziosa del procedimento conforme alle disposizioni statutarie, la domanda di cui trattasi sarebbe quindi irricevibile.
41 Quanto al merito, la Commissione contesta, ribadendo gli argomenti che aveva già svolto contro la richiesta di annullamento, che sia stato commesso un illecito amministrativo. Inoltre la determinazione quantitativa dell' asserito danno effettuata dal ricorrente sarebbe, in ogni caso, ingiustificata ed esorbitante. Una somma di 300 000 BFR apparirebbe del tutto sproporzionata in rapporto al danno che potrebbe eventualmente essere riconosciuto. In ordine all' effetto dissuasivo dell' importo in parola, il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione il fatto che il ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo era difficilmente evitabile durante il periodo della riorganizzazione del CCR. L' eventuale danno morale del ricorrente non sarebbe in alcun caso superiore al danno morale accertato dal Tribunale nella citata sentenza 8 novembre 1990 e che avrebbe "indotto" quest' ultimo a condannare la Commissione a versare al ricorrente l' importo simbolico di un ECU.
42 Per quanto riguarda la ricevibilità della pretesa di risarcimento, si deve preliminarmente rilevare come le conclusioni ad essa relative mirino al risarcimento del danno morale che, secondo il ricorrente, gli è stato causato dalla tardiva compilazione del suo rapporto informativo per il periodo 1987-1989. Dichiarando, nel corso dell' udienza, di chiedere una sanzione che avesse l' effetto di dissuadere la Commissione dal commettere violazioni sistematiche delle regole vigenti in materia di compilazione dei rapporti informativi, il ricorrente ha confermato quello che, per l' appunto, è l' oggetto della sua pretesa di risarcimento.
43 Nella causa Oberthuer, sulla quale la Corte si pronunciò con la sentenza 5 giugno 1980 (citata, punti 9-11 della motivazione), il rapporto informativo della ricorrente non era stato compilato nel momento in cui al comitato di promozione erano giunte le proposte di promozione. La Corte dichiarò che la Commissione era incorsa in un illecito amministrativo che inficiava il procedimento di promozione di un' irregolarità, commessa in pregiudizio della ricorrente. Benché nel reclamo della ricorrente non figurasse alcuna richiesta di indennizzo (v. la sentenza, citata, parte in fatto, Racc. pag. 1746) e nonostante la mancanza di formali conclusioni a questo fine, la Corte, sottolineando la propria competenza anche nel merito, condannò d' ufficio la convenuta al pagamento di un indennizzo per il danno morale causato dall' illecito da lei commesso.
44 Nel caso di specie, il Tribunale ° così come la Corte nella dianzi citata causa Oberthuer ° ha respinto la richiesta di annullamento del ricorrente, nonostante le irregolarità che viziavano la decisione impugnata. Nondimeno, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, al Tribunale compete il potere di condannare la convenuta ° in accoglimento delle conclusioni del ricorrente ° a versare un indennizzo a titolo di riparazione del danno morale subito dal ricorrente, senza che la mancanza di una fase precontenziosa o la sua eventuale irregolarità possano costituire un ostacolo al riguardo. Se, nella causa Oberthuer, la Corte ha condannato la convenuta in mancanza di una fase precontenziosa, preliminare rispetto ad una eventuale azione di risarcimento danni, il Tribunale deve in ogni caso considerare ricevibile l' azione di risarcimento danni effettivamente proposta nella fattispecie, anche nel caso in cui esso dovesse constatare la mancata presentazione di una previa domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Stando così le cose, non è necessario pronunciarsi sulle osservazioni del ricorrente secondo cui il reclamo presentato nel caso di specie era sufficiente, in quanto diretto contro l' inerzia dell' APN, che non ha adottato una misura "imposta dallo Statuto" ai sensi dell' art. 90, n. 2, di quest' ultimo.
45 Quanto al merito, si deve constatare che la Commissione ha commesso un illecito, omettendo di compilare il rapporto informativo del ricorrente entro il termine prescritto dallo Statuto e sostituendolo, nel corso del controverso procedimento di promozione, con una proposta di promozione meno favorevole del rapporto informativo successivamente redatto (v. supra i punti 23-27). Anziché redigere il rapporto informativo entro il 30 novembre 1989, essa lo ha trasmesso al ricorrente solo dopo il 22 aprile 1991. Si deve aggiungere che tale rapporto era limitato al periodo fino al 31 dicembre 1988, mentre la valutazione relativa al rimanente periodo veniva rinviata a data successiva. Tale errore della Commissione ha causato un danno morale al ricorrente, in conseguenza dello stato d' incertezza nel quale egli si è trovato in ordine al suo futuro professionale (v. la sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, Latham / Commissione, causa T-63/89, Racc. pag. II-19, punto 31 della motivazione).
46 Nella stima del danno subito si deve considerare l' età avanzata del ricorrente. Avendo sessantuno anni, egli potrà partecipare ai procedimenti di promozione solo per alcuni anni ancora. Inoltre, si deve rilevare come la Commissione fosse già stata responsabile di un ritardo considerevole per quanto riguarda la compilazione del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985, ritardo che ha già determinato la sua condanna da parte del Tribunale, nella sentenza 8 novembre 1990, a versare al ricorrente un importo pari ad un ECU (v. la sentenza del Tribunale 8 novembre 1990, Barbi, causa T-73/89, citata). Infine, il ritardo con cui la Commissione ha compilato il rapporto informativo si è protratto, nel caso di specie, per almeno un anno e sei mesi, posto che la Commissione ha compilato solo un rapporto parziale limitato al periodo fino al 31 dicembre 1988. Atteso quanto sopra, il Tribunale, valutando il danno subito in via equitativa, ritiene che l' assegnazione di un importo di 200 000 franchi belgi costituisca un congruo indennizzo per il ricorrente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1. La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di duecentomila franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni.
2. Il ricorso è respinto per il resto.
3. La Commissione sopporterà le spese.
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