Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Retribuzione ° Assegni familiari ° Figlio di due dipendenti divorziati effettivamente mantenuto dall' uno e dall' altro ° Diritto simultaneo dei due dipendenti agli assegni, indipendentemente dall' affidamento della custodia ° Versamento degli assegni al dipendente cui la custodia è affidata
[Statuto del personale, art. 67, nn. 1 e 2; allegato VII, artt. 1, n. 2, lett. b), 2, nn. 1 e 2, e 3]
Massima
Solo il figlio effettivamente mantenuto dal dipendente può essere considerato figlio a carico ai sensi dell' art. 2, n. 2, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto e conferisce pertanto il diritto agli assegni familiari previsti dall' art. 67, n. 1, dello Statuto. A tale proposito, nulla osta a che un figlio si possa considerare effettivamente mantenuto simultaneamente da più persone. Di conseguenza, due dipendenti comunitari divorziati, se sovvengono effettivamente ai bisogni essenziali dei figli nati dal loro matrimonio, avendoli così simultaneamente a loro carico, hanno entrambi diritto all' assegno di famiglia ai sensi dell' art. 1, n. 2, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto, nonché all' assegno per figli a carico ed all' indennità scolastica, alle condizioni previste rispettivamente dall' art. 2, n. 1, e dall' art. 3, primo comma, del detto allegato.
Per determinare la persona o le persone che provvedono effettivamente al sostentamento dei figli occorre considerare la situazione di fatto esistente. L' amministrazione non può basarsi sulla semplice constatazione che, mediante un provvedimento giudiziario, i figli sono stati affidati ad uno dei due dipendenti per concludere che questi provvede, da solo, all' effettivo sostentamento dei figli e quindi per negare all' altro genitore gli assegni familiari.
Gli assegni familiari, che sono esclusivamente destinati al sostentamento dei figli, vanno versati alla persona alla quale, in base a norme di legge oppure con provvedimento giudiziario o dell' autorità amministrativa competente, è affidata la custodia dei figli. Se questa persona è uno dei due dipendenti comunitari divorziati, gli assegni familiari le sono versati sia per suo conto e a suo nome sia per conto e a nome dell' altro, fermo restando che, in base al principio generale sancito dall' art. 67, n. 2, dello Statuto, essa non può percepire due volte assegni della stessa natura.
Parti
Nella causa T-69/91,
Georgios Peroulakis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Athos Damis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Emmanuel Kaili, 62, rue Adolphe Fischer,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 18 gennaio 1991 della Commissione di versare con effetto dal 1 gennaio 1991 l' assegno di famiglia, l' assegno per figli a carico e l' indennità scolastica alla persona cui è affidata la custodia dei figli del ricorrente, in qualità di avente diritto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e C.P. Brïet, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il ricorrente, cittadino ellenico, è assistente aggiunto di grado B4 presso la direzione generale XI "Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile" della Commissione.
2 Nel 1984 egli contraeva matrimonio con la signora A. Dalla loro unione nascevano due figli. La signora A. è anch' essa dipendente della Commissione ed è inquadrata in un grado inferiore a quello del ricorrente.
3 Con sentenza emessa il 5 dicembre 1990 dal Tribunale di Atene e trascritta nei registri dello stato civile di Atene il 3 gennaio 1991, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio. La stessa sentenza omologava la convenzione stipulata il 9 febbraio 1990 fra il ricorrente e la sua ex consorte a proposito dell' affidamento e del mantenimento dei due figli e del diritto del ricorrente di visitarli.
4 In base alla detta convenzione la custodia dei figli era affidata all' ex moglie del ricorrente. Quest' ultimo si impegnava a corrispondere mensilmente all' ex moglie la somma di 6 000 BFR per ciascun figlio. Tale somma era soggetta alle variazioni dell' indice applicato alle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee.
5 Copia della sentenza 5 dicembre 1990 del Tribunale di Atene e della convenzione 9 febbraio 1990 veniva consegnata all' ufficio competente della Commissione. Il 18 gennaio 1991 il capo dell' unità "diritti individuali" inviava al ricorrente una nota così redatta:
"L' ufficio cui sono preposto è in possesso di una sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Atene.
Dal detto documento emerge che la custodia dei figli B. e C. è affidata alla loro madre, signora A.
Il regolamento del Consiglio n. 2074/83, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 203 del 27 luglio 1983, dispone che gli assegni familiari spettano alla persona che ha la custodia dei figli.
Pertanto, il diritto agli assegni di famiglia e per figli a carico ed all' indennità scolastica di cui Ella ha fruito finora sarà ormai riconosciuto alla signora A., alla quale i suddetti assegni e indennità saranno versati con effetto dal 1 gennaio 1991".
6 L' ex consorte del ricorrente contraeva il 27 aprile 1991 un nuovo matrimonio con un cittadino ellenico, dipendente della Commissione di grado superiore a quello del ricorrente.
7 Nel frattempo, il 27 febbraio 1991, il ricorrente aveva già proposto un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), contro la decisione 18 gennaio 1991 della Commissione. Egli riceveva successivamente una nota della Commissione datata 11 giugno 1991, che lo informava della decisione di sottoporre il problema da lui sollevato agli organi interistituzionali e gli comunicava che, in mancanza di decisione espressa, il suo reclamo sarebbe stato tacitamente respinto il 27 giugno 1991.
8 Tali sono le circostanze in cui, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 settembre 1991, l' interessato ha proposto il ricorso in oggetto.
9 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
10 La fase orale ha avuto luogo il 12 novembre 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.
11 Dopo la chiusura della fase orale la Commissione ha risposto per iscritto ad un quesito posto dal Tribunale durante l' udienza.
Conclusioni delle parti
12 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) ordinare la revoca della decisione implicita di respingere il suo reclamo, che si presume adottata il 27 giugno 1991;
2) ordinare la revoca della decisione della Commissione relativa agli assegni familiari, comunicatagli con nota 18 gennaio 1991;
3) dichiarare il suo diritto all' assegno di famiglia, all' assegno per figli a carico e all' indennità scolastica ed a qualsiasi altra provvidenza concessa dalla Commissione;
4) ordinare il versamento dell' assegno di famiglia, dell' assegno per figli a carico e dell' indennità scolastica alla sua ex consorte, a suo nome e per suo conto, fintantoché essa avrà la custodia di tutti i figli che sono a suo carico;
5) dichiarare il suo diritto ai suddetti assegni e indennità a partire dal 1 gennaio 1991;
6) condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese di causa.
Sulla ricevibilità
14 Nel terzo e nel quinto capo delle sue conclusioni il ricorrente chiede al Tribunale la declaratoria di vari diritti. In realtà egli chiede in tal modo il riconoscimento della fondatezza di taluni motivi dedotti a sostegno del ricorso d' annullamento. I suddetti punti delle conclusioni vanno dichiarati irricevibili per il motivo che non spetta al Tribunale, nell' ambito del sindacato di legittimità basato sull' art. 91 dello Statuto, emettere tali declaratorie.
15 Per quanto riguarda il quarto capo delle dette conclusioni, in cui il ricorrente chiede al Tribunale di rivolgere un' ingiunzione alla convenuta, il ricorrente non ha risposto con piena chiarezza, all' udienza, al quesito del giudice relatore diretto ad accertare se egli fosse disposto a rinunciarvi. Ad ogni modo il suddetto capo delle conclusioni dev' essere dichiarato irricevibile per il motivo che non spetta al Tribunale nell' ambito del sindacato di legittimità basato sull' art. 91 dello Statuto, rivolgere ingiunzioni all' autorità incaricata dell' esecuzione della sentenza che sarà emessa nella causa presente.
Nel merito
16 A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente deduce, come motivo unico, la violazione dell' art. 1, nn. 2, lett. b), e 5, in combinato disposto con l' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto.
17 Le suddette disposizioni recitano:
"Articolo 1
(...)
2. Ha diritto all' assegno di famiglia:
(...)
b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell' articolo 2, paragrafi 2 e 3;
(...)
5. Qualora il funzionario abbia diritto all' assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell' articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell' autorità amministrativa competente, alla custodia di un' altra persona, l' assegno di famiglia è corrisposto a quest' ultima per conto e a nome del funzionario.
(...)
Se la persona alla quale va versato l' assegno di famiglia al posto del funzionario a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di funzionario o altro agente, le viene corrisposto soltanto l' assegno d' importo più elevato.
Articolo 2
(...)
2. E' considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo, del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.
(...)".
18 Analogamente dispongono l' art. 2, nn. 1 e 7, e l' art. 3, primo ed ultimo comma, dell' allegato VII dello Statuto per quanto riguarda l' assegno per figli a carico e l' indennità scolastica.
Argomenti delle parti
19 Secondo il ricorrente, dalle disposizioni sopra citate risulta che il diritto all' assegno di famiglia, all' assegno per figli a carico e all' indennità scolastica dev' essere riconosciuto alla persona che sostiene effettivamente le spese per il mantenimento dei figli.
20 Il ricorrente sostiene di essere tenuto a provvedere al sostentamento dei figli minori sia ai sensi del codice ellenico sia in base alla convenzione stipulata il 9 febbraio 1990 con la sua ex consorte, convenzione che è stata omologata da un giudice ellenico ed è stata trasmessa in copia al competente ufficio della Commissione.
21 Il ricorrente ammette che la sua ex consorte contribuisce al sostentamento dei figli con le cure che prodiga loro, ma sottolinea che le somme che egli le versa e gli assegni erogati dalla Commissione sono sufficienti a coprire le spese per il loro mantenimento. Aggiunge che nei periodi di vacanza, vale a dire almeno tre mesi l' anno, egli si assume, oltre al solito contributo economico, l' onere esclusivo di mantenere i figli.
22 Nella replica il ricorrente ° il quale sottolinea che la decisione impugnata riguarda sia il periodo precedente sia il periodo successivo alle seconde nozze della sua ex moglie ° sostiene che il nuovo matrimonio non ha affatto modificato la situazione preesistente, che egli continua a sostenere in misura sostanziale le spese per il sostentamento dei figli e che il secondo coniuge della sua ex moglie non è tenuto, né in diritto né in fatto, a contribuire alle dette spese.
23 Nella replica, inoltre, egli contesta l' argomento della Commissione secondo cui il legislatore ha voluto favorire la persona cui sono affidati i figli. Richiamandosi all' art. 1, n. 5, terzo comma, dell' allegato VII dello Statuto, il quale dispone che in caso di cumulo di assegni di famiglia dev' essere corrisposto l' assegno d' importo più elevato, egli ne desume che il criterio determinante adottato dal legislatore è l' interesse dei figli.
24 Il ricorrente ritiene quindi che gli assegni familiari di cui trattasi nella fattispecie debbano essere versati, per suo conto e a suo nome, alla sua ex moglie. All' udienza ha spiegato che tale riconoscimento della sua qualità di avente diritto gli consentirebbe di fruire di taluni vantaggi, fra cui il pagamento delle spese di viaggio dei figli dalla sua sede di servizio al suo luogo d' origine, la riduzione fiscale per figli a carico ed un' indennità giornaliera più elevata in caso di trasferimento.
25 La Commissione, la quale ammette trattarsi nella fattispecie di un "caso limite", sostiene che la decisione impugnata è legittima. Essa sottolinea che tale decisione riguarda solo il periodo compreso tra il 1 gennaio 1991 e le seconde nozze dell' ex consorte del ricorrente e rileva che durante il periodo suddetto sia il ricorrente sia la sua ex moglie soddisfacevano le condizioni stabilite dall' art. 1, n. 2, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto per l' erogazione dell' assegno di famiglia, poiché entrambi avevano figli a carico, ossia figli al cui sostentamento contribuivano effettivamente.
26 Nel controricorso la Commissione ha spiegato che, così stando le cose, essa ha scelto di considerare l' ex consorte del ricorrente come la persona avente diritto agli assegni di cui trattasi. La scelta era basata sul fatto che, secondo la Commissione, il legislatore ha espresso chiaramente la volontà di favorire la persona cui sono affidati i figli decidendo, sia nell' art. 1, n. 5, ultimo comma, sia nell' art. 2, n. 7, dell' allegato VII dello Statuto, di versarle gli assegni familiari previsti da tali disposizioni.
27 All' udienza la Commissione ha precisato che il punto essenziale che si è trovata a risolvere era da chi, indipendentemente da qualsiasi obbligo alimentare legale, i figli fossero "effettivamente mantenuti". Considerando che questa espressione dovesse essere interpretata nel senso di "principalmente mantenuti", essa ha ritenuto che nella fattispecie fosse l' ex moglie a provvedere per la maggior parte al sostentamento dei figli giacché questi vivevano con la madre e tale coabitazione comportava quindi maggiori spese come, ad esempio, le spese di alloggio.
28 Per quanto riguarda il periodo successivo alla data delle seconde nozze dell' ex consorte del ricorrente, la Commissione ° la quale sostiene peraltro che da quella data si è creata un nuova situazione giuridica ° assume che, vivendo i figli con la madre e col secondo marito di lei, siano questi ultimi, in pratica e a prescindere da qualsiasi obbligo alimentare legale, a provvedere per la maggior parte al loro sostentamento. Per questo motivo, ai sensi dell' art. 1, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l' art. 2, n. 2, primo comma, e n. 5, parte finale, dell' allegato VII dello Statuto, il secondo marito dell' ex consorte del ricorrente, che è dipendente comunitario di grado superiore a quelli degli altri due interessati, andrebbe considerato persona avente diritto agli assegni controversi.
Giudizio del Tribunale
29 In via preliminare si deve sottolineare che il sindacato del Tribunale si limita all' accertamento della legittimità della decisione impugnata, emessa il 18 gennaio 1991. Nell' ambito di questo sindacato il Tribunale non può tener conto di fatti o di circostanze che possono essere intervenuti dopo la data suddetta, come, ad esempio, la circostanza delle seconde nozze dell' ex consorte del ricorrente, menzionata dalle parti. Va per di più rilevato che durante la fase orale la convenuta ha dichiarato di non aver successivamente adottato altre decisioni oltre quella che costituisce oggetto della presente causa.
30 Si deve poi ricordare da un lato che l' art. 1, n. 2, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto, intitolato "Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese", dispone che il dipendente divorziato con uno o più figli a carico ai sensi dell' art. 2, nn. 2 e 3, ha diritto all' assegno di famiglia e, dall' altro, che, a norma degli artt. 2, n. 1, e 3, primo comma, il detto dipendente gode, a talune condizioni, per ogni figlio a carico dell' assegno per figli a carico e dell' indennità scolastica. L' art. 2, n. 2, primo comma, dello stesso allegato VII dispone che è considerato figlio a carico il figlio legittimo del dipendente che sia effettivamente mantenuto dal dipendente.
31 Dal modo in cui tali disposizioni sono articolate deriva che l' espressione "che sia effettivamente mantenuto dal funzionario", figurante nell' art. 2, n. 2, primo comma, dell' allegato VII, costituisce il criterio decisivo per stabilire quale persona abbia diritto all' assegno di famiglia e quale persona fruisca dell' assegno per figli a carico e dell' indennità scolastica.
32 A questo proposito la Corte, nella sentenza 28 novembre 1991 (causa C-132/90 P, Schwedler/Parlamento europeo, Racc. pag. I- 5745), ha affermato che nulla osta a che un figlio si possa considerare effettivamente mantenuto simultaneamente da più persone. Di conseguenza, il figlio legittimo di due dipendenti comunitari divorziati può essere considerato effettivamente mantenuto simultaneamente dai due dipendenti suddetti e quindi simultaneamente a loro carico.
33 Consegue pertanto dalla logica stessa dell' art. 1, n. 2, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto che due dipendenti comunitari divorziati, se sovvengono effettivamente in comune ai bisogni essenziali dei figli nati dal loro matrimonio sciolto con il divorzio, avendoli così simultaneamente a loro carico, hanno diritto entrambi all' assegno di famiglia. Deriva inoltre dagli artt. 2, n. 1, e 3, primo comma, dell' allegato VII che in un caso del genere i due dipendenti comunitari divorziati godono, per i figli simultaneamente a loro carico, dell' assegno per figli a carico e dell' indennità scolastica purché sussistano le specifiche condizioni dettate dagli stessi articoli.
34 Il Tribunale ricorda poi che la Corte ha affermato che gli assegni familiari elencati nell' art. 67, n. 1, dello Statuto sono destinati non al sostentamento del dipendente, ma a quello del figlio (sentenza 14 giugno 1988, causa 33/87, Christianos/Corte di giustizia, Racc. pag. 2995), e inoltre che l' art. 67, n. 2, dello Statuto, il quale, facendo obbligo al dipendente di dichiarare, ai fini della detrazione, gli assegni della stessa natura provenienti da altra fonte, stabilisce un principio generale, ha manifestamente lo scopo di evitare che gli assegni familiari siano percepiti due volte (sentenza 11 ottobre 1979, causa 142/78, Berghmans/Commissione, Racc. pag. 3125). Ne discende che, nel caso in cui due dipendenti divorziati abbiano diritto all' assegno di famiglia e fruiscano assieme dell' assegno per figli a carico e dell' indennità scolastica, tali assegni e tale indennità devono essere versati, ai sensi degli artt. 1, n. 5, 2, n. 7, e 3, quarto comma, dell' allegato VII, per loro conto e a loro nome congiuntamente, alla persona alla cui custodia i figli nati dal matrimonio sciolto con il divorzio sono stati affidati in base a norme di legge oppure con provvedimento giudiziario o dell' autorità amministrativa competente. Se la persona cui sono stati affidati i figli è uno dei due dipendenti comunitari divorziati, questi percepisce gli assegni e l' indennità sia per suo conto e a suo nome sia per conto e a nome dell' altro.
35 Durante la fase orale la Commissione ha dichiarato di aver interpretato i termini "effettivamente mantenuti" nel senso di "mantenuti principalmente" e di aver quindi ritenuto che, siccome i figli del ricorrente e della sua ex consorte vivevano sotto lo stesso tetto di quest' ultima, essa fosse la persona che, di fatto, provvedeva per la maggior parte al sostentamento dei figli. In base a questa considerazione la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
36 Il Tribunale ritiene che i termini "effettivamente mantenuti" debbano essere interpretati come riferentisi alla situazione di fatto esistente. Il Tribunale non può rinvenire nello Statuto alcun fondamento giuridico per l' interpretazione della Commissione secondo cui "effettivamente mantenuti" significa "principalmente mantenuti", interpretazione che peraltro contrasta con il tenore della citata sentenza della Corte 28 novembre 1991, Schwedler. Pertanto, l' interpretazione data dalla Commissione alla suddetta espressione dev' essere respinta.
37 Per determinare la persona o le persone che provvedono effettivamente al sostentamento dei figli del ricorrente e della sua ex consorte la Commissione doveva esaminare e verificare la situazione di fatto esistente.
38 Il Tribunale rileva che nelle spiegazioni da essa fornite la Commissione ha ammesso di non aver né esaminato né verificato, prima di adottare la decisione impugnata, chi fosse la persona o chi fossero le persone che mantenevano effettivamente i figli del ricorrente e della sua ex moglie e di non aver quindi assodato se il ricorrente o la sua ex moglie, oppure entrambi, avessero diritto all' assegno di famiglia, né se il ricorrente o la sua ex moglie, oppure entrambi, potessero fruire dell' assegno per figli a carico e dell' indennità scolastica. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata, disponendo, in base alla sola constatazione che dalla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Atene risulta come la custodia dei figli del ricorrente e della sua ex moglie sia stata affidata a quest' ultima, che "il diritto agli assegni di famiglia e per figli a carico ed all' indennità scolastica (...) sarà ormai riconosciuto alla signora A.", contravviene agli artt. 1, n. 2, lett. b), 2, nn. 1 e 2, e 3, primo comma, dell' allegato VII.
39 Pertanto la decisione impugnata dev' essere annullata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale il soccombente è condannato alla spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente, la Commissione dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 18 gennaio 1991, IX/DO/3(91)D-302, è annullata in quanto riconosce all' ex moglie del ricorrente il diritto all' assegno di famiglia, all' assegno per figli a carico ed all' indennità scolastica.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La Commissione è condannata alle spese.
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