Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti ° Retribuzione ° Pagamento nella moneta del paese della sede di servizio ° Coefficiente correttore ° Disposizioni specifiche e disposizioni derogatorie per i dipendenti in servizio nei paesi terzi ° Direttive interne di applicazione ° Legittimità ° Violazione del principio dell' equivalenza del potere di acquisto e di quello della parità di trattamento ° Insussistenza
(Statuto del personale, artt. 63 e 64; allegato X, artt. 11 e 12, primo comma)
Massima
L' autorità che ha il potere di nomina non eccede i limiti del potere discrezionale che, quanto alle modalità di pagamento della retribuzione ai dipendenti con sede di servizio in paesi terzi, attribuisce ad essa l' art. 12, primo comma, dell' allegato X dello Statuto, stabilendo una direttiva interna ai termini della quale viene limitata all' 80% della loro retribuzione la parte di questa che, su domanda degli interessati, viene versata nella moneta del paese della sede di servizio con applicazione del coefficiente correttore di questo paese, ma viene fatta salva la possibilità di accogliere, in casi debitamente motivati, domande aventi ad oggetto una quota superiore. Benché sia così istituito un sistema diverso da quello che si applica ai dipendenti con sede di servizio nella Comunità per i quali, a norma degli artt. 63 e 64 dello Statuto, la retribuzione viene automaticamente ed integralmente versata nella moneta del paese della sede di servizio con applicazione del corrispondente coefficiente correttore, non sussiste violazione del principio della parità di trattamento, poiché questo principio esige al tempo stesso che situazioni identiche siano trattate in modo identico, ma anche che situazioni diverse siano trattate in modo diverso, in misura adeguata alla differenza accertata.
Orbene, la situazione dei dipendenti con sede di servizio in un paese terzo è diversa da quella dei dipendenti con sede di servizio nella Comunità, in particolare per quanto riguarda le spese che possono essere sostenute nel paese della sede di servizio. Per garantire l' equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti, indipendentemente dalla loro sede di servizio, le modalità di pagamento della retribuzione devono tener conto di questa differenza di situazione. Il fatto di presumere che i dipendenti con sede di servizio in un paese terzo possano versare nel paese della sede di servizio soltanto l' 80% della loro retribuzione, mentre si presume che i dipendenti con sede di servizio nella Comunità possano versare tutta la retribuzione nel paese in cui svolgono le loro funzioni, costituisce una differenza di trattamento proporzionata alla differenza di situazione esistente fra le due categorie di dipendenti. Infatti, i dipendenti con sede di servizio in un paese terzo non devono sostenere nella loro sede di servizio, in forza dell' allegato X dello Statuto, né spese relative all' alloggio, né spese sanitarie.
Parti
Nella causa T-75/91,
Piera Scaramuzza, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a New York, con l' avv. F. Jongen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillame,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Griesmar, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione di rigetto della domanda della ricorrente diretta ad ottenere il versamento dell' intera retribuzione nella moneta del paese della sede di servizio e con applicazione del coefficiente correttore di detto paese,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all' origine del ricorso
1 La ricorrente è dipendente di ruolo di grado B3. Il 4 gennaio 1988 veniva assegnata alla Delegazione permanente della Commissione a Oslo, prima di essere assegnata all' ufficio della Commissione di New York il 17 giugno 1991.
2 Il primo ottobre 1990 essa chiedeva il pagamento dell' intera retribuzione nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore della sua sede di servizio e l' applicazione di detto provvedimento a decorrere dalla sua entrata in servizio.
3 La domanda restava senza risposta da parte della Commissione fino alla data di scadenza del termine di quattro mesi contemplato dallo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), vale a dire fino al febbraio 1991. Tuttavia il 12 febbraio 1991 la ricorrente riceveva una lettera con cui il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione respingeva esplicitamente la sua domanda.
4 Il 23 aprile 1991 la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro il rigetto della sua domanda.
5 Il 30 luglio 1991 la ricorrente riceveva una lettera con cui il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione, in data 26 luglio 1991, respingeva esplicitamente il suo reclamo.
6 Stando così le cose, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, che è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 1991.
7 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Conclusioni delle parti
8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
"1) dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
2) di conseguenza, annullare la decisione della Commissione con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di essere retribuita integralmente con la moneta del paese della sua sede di servizio, vale a dire in corone norvegesi, con il relativo coefficiente correttore;
3) di conseguenza, accordare alla ricorrente il versamento, con efficacia retroattiva, del supplemento pari al 100% del suo stipendio calcolato in moneta locale, unitamente al coefficiente correttore che ad esso si applica, aumentato con gli interessi di mora fissati all' 8%;
4) condannare la convenuta a tutte le spese".
Dal canto suo, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
"In via principale
1) respingere il ricorso;
2) statuire sulle spese a norma di legge.
In subordine
3) qualora per ipotesi assurda il Tribunale dovesse dichiarare illegittimo l' art. 1 delle direttive interne della Commissione, dichiarare quanto segue:
a) salvo per quanto riguarda i dipendenti in servizio in un paese terzo (in prosieguo: i 'DSPT' ), che abbiano fatto valere precedentemente in giustizia i loro diritti mediante una domanda o un reclamo, la sentenza del Tribunale non potrà essere dedotta a sostegno di pretese relative a periodi di retribuzione precedenti la data della sua pronuncia;
b) per quanto concerne specificamente la ricorrente, si dovrà, per quanto riguarda il passato, prendere in considerazione, all' atto del calcolo delle somme che avrebbero dovuto esserle versate in corone norvegesi con applicazione del coefficiente correttore norvegese, solo le somme effettivamente versate in BFR sul suo conto successivamente all' ottobre 1990, o almeno, per il periodo precedente, si dovrà non tener conto delle somme direttamente trasferite alla banca BHW in occasione di un prestito immobiliare nonché delle altre somme che sono state direttamente prelevate sulla retribuzione della ricorrente".
Nel merito
9 La ricorrente deduce, in sostanza, due mezzi a sostegno della domanda di annullamento. Il primo riguarda la violazione dell' art. 12, primo comma, dell' allegato X dello Statuto (in prosieguo: l' "allegato X") che la Commissione avrebbe commesso adottando l' art. 1 delle sue direttive interne relative alla fissazione delle modalità di pagamento di cui all' art. 12 dell' allegato X (in prosieguo: le "direttive interne"). Il secondo mezzo attiene alla violazione del principio dell' equivalenza del potere di acquisto e degli artt. 62-65 dello Statuto.
10 L' allegato X, aggiunto allo Statuto col regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019, che stabilisce disposizioni particolari e di deroga per i dipendenti delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU L 286, pag. 3), dispone, nell' art. 11, che "La retribuzione e le indennità previste all' art. 10 sono pagate in franchi belgi in Belgio. Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio"; inoltre, nell' art. 12 esso stabilisce che "A richiesta del funzionario l' autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede. In casi eccezionali debitamente giustificati, l' autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere d' acquisto". Quanto all' art. 1 delle direttive interne esso dispone che "Ai sensi dell' articolo 12 dell' allegato X dello Statuto, su richiesta del funzionario, l' autorità che ha il potere di nomina procede al pagamento in moneta del paese della sede di servizio, di una parte della retribuzione dell' interessato, fino ad un massimo dell' 80% della retribuzione netta. In casi debitamente motivati, l' autorità che ha il potere di nomina può accettare di pagare nella moneta della sede di servizio una parte della retribuzione superiore all' 80%".
° Primo mezzo: violazione dell' art. 12 dell' allegato X mediante l' art. 1 delle direttive interne
Argomenti delle parti
11 La ricorrente sostiene che l' art. 1 delle direttive interne, in quanto limita ° salvo speciale motivazione ° all' 80% della retribuzione netta dei DSPT il pagamento della retribuzione nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore del paese della sede di servizio, vìola l' art. 12 dell' allegato X in applicazione del quale sono state adottate dette direttive. Infatti, detto articolo non prevederebbe alcun limite di questo tipo e non sancirebbe al riguardo alcun potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"). Pertanto, il termine "può" dimostrerebbe che tale disposizione deroga al principio dell' art. 11 quando il dipendente lo chiede. Quanto ai termini "interamente o in parte", essi consentirebbero ai dipendenti di adeguare la loro domanda a seconda dei loro interessi.
12 Essa aggiunge che l' art. 1 delle direttive interne vìola l' art. 12 dell' allegato X in quanto effettua una fusione del primo e del secondo comma di tale disposizione, estendendo il regime eccezionale previsto dal secondo comma al principio del versamento della retribuzione nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore della sede di servizio. Secondo la ricorrente, il principio stabilito dall' art. 12, primo comma ° pagamento totale o parziale nella moneta della sede di servizio su domanda del dipendente ° dovrebbe essere avvicinato al secondo comma, che fissa le deroghe a tale principio: "in casi eccezionali debitamente giustificati, l' autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio". Vi sarebbe quindi il principio ° esposto nel primo comma ° e la sua eccezione ° formulata nel secondo comma°. Se si dovesse accogliere la tesi secondo la quale il primo comma è alla base di un potere discrezionale, il secondo comma perderebbe qualsiasi significato poiché non vi sarebbe motivo, se il principio di base fosse meramente potestativo, di chiedere ai DSPT di giustificare debitamente le eccezioni.
13 La ricorrente osserva che, anche ammettendo che l' art. 12 sancisca il potere discrezionale dell' amministrazione per determinare la parte della retribuzione che può essere versata nella moneta del paese della sede di servizio con applicazione del coefficiente correttore di questo paese, l' art. 1 delle direttive interne restringe eccessivamente tale potere vietando che la retribuzione sia versata "interamente" in detta moneta.
14 La Commissione replica che la natura derogatoria rispetto allo Statuto delle norme del suo allegato X risulta chiaramente dal suo titolo ("Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo") e dal suo art. 1. Detto allegato X stabilirebbe varie disposizioni speciali per i dipendenti assegnati ai paesi terzi, in cui gli artt. 11 e 12 stabiliscono il regime pecuniario. A norma dell' art. 1 dell' allegato X, il sistema di versamento delle retribuzioni dei DSPT è stato determinato dalla Commissione nel maggio 1988, mediante direttive interne adottate in applicazione dell' art. 12 dell' allegato X.
15 La Commissione fa valere che l' art. 12 dell' allegato X attribuisce esplicitamente un potere discrezionale all' APN per decidere di versare la retribuzione "interamente o in parte" nella moneta del paese della sede di servizio. Spetterebbe quindi a detta autorità ° fatto salvo un adeguato sindacato da parte del giudice comunitario ° fissare la percentuale della retribuzione che essa ritiene ragionevole versare nella moneta del paese della sede di servizio al dipendente che abbia chiesto di beneficiare dell' art. 12. Fissando forfettariamente all' 80% la "parte" della retribuzione che di regola può essere versata nella moneta del paese della sede di servizio su domanda di un DSPT (salvo qualora lo stesso DSPT possa dimostrare che una parte superiore deve essere versata nella moneta locale), le direttive interne avrebbero pienamente ottemperato al quadro tracciato dall' art. 12, primo comma, dell' allegato X. Essa fa valere che, se avesse dovuto decidere, come chiede la ricorrente, di versare sistematicamente tutta la retribuzione nella moneta del paese della sede di servizio in caso di domanda di un dipendente, in tal caso sarebbe stato violato l' art. 12 dell' allegato X. Infatti, siffatta domanda abolirebbe illegalmente il potere discrezionale di cui l' istituzione dispone in materia.
16 La Commissione aggiunge che il riferimento effettuato dalla ricorrente al secondo comma dell' art. 12 dell' allegato X è privo di qualsiasi pertinenza in quanto tale disposizione riguarda non la situazione della ricorrente, ma unicamente i versamenti in una moneta che non è né quella del paese della sede dell' istituzione (art. 11 dell' allegato X) né quella del paese della sede di servizio (art. 12, primo comma).
Valutazione del Tribunale
17 Il Tribunale constata che l' uso, nell' art. 12, primo comma, dell' allegato X, dei termini "può decidere" o dei loro equivalenti in tutte le lingue comunitarie, unitamente a quello dei termini "a richiesta del funzionario", sarebbe pleonastico se esso non avesse l' effetto di attribuire, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, un potere discrezionale all' APN. Se la tesi della ricorrente dovesse essere accolta, la disposizione di cui trattasi sarebbe stata redatta come segue: "A richiesta del funzionario la retribuzione è versata, interamente o in parte, nella moneta del paese della sede di servizio. In tal caso essa (...)". Tale formulazione sarebbe stata più naturale poiché avrebbe adottato la stessa struttura dell' art. 11. Inoltre, la presenza del termine "decidere" presuppone che una decisione dev' essere adottata dall' APN, il che implica che la domanda del dipendente non è sufficiente. Ancora una volta l' effetto utile di detta parola è incompatibile con la tesi della ricorrente.
18 Ne consegue che l' art. 12, primo comma, dell' allegato X sancisce un potere discrezionale della Commissione per determinare in quale misura essa debba accogliere le domande presentate dai dipendenti in base a detta disposizione.
19 Peraltro, il Tribunale considera che è privo di qualsiasi pertinenza l' argomento della ricorrente basato su un' interpretazione congiunta dei due commi dell' art. 12 dell' allegato X. Infatti, il secondo comma di detto articolo non costituisce un' eccezione al primo comma, ma, al pari di quest' ultimo, un' eccezione all' art. 11 dell' allegato X. L' art. 11 stabilisce il principio del versamento della retribuzione dei DSPT in franchi belgi in Belgio, con applicazione del coefficiente correttore di questo paese. Per tale principio sono previste due eccezioni dall' art. 12: il pagamento della retribuzione, interamente o in parte, nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore della sede di servizio (primo comma), o il versamento della retribuzione, interamente o in parte, in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere di acquisto (secondo comma).
20 Il Tribunale ricorda che nulla impedisce, in via di principio, all' APN di stabilire, mediante una decisione interna di carattere generale, norme per l' esercizio del potere discrezionale attribuitole dallo Statuto (v., ad esempio, per quanto riguarda la valutazione effettuata dall' APN in forza dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, sentenze 15 gennaio 1985, causa 266/83, Samara/Commissione, Racc. pag. 189, punto 15 della motivazione, e 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti, Racc. pag. 1723, punto 11 della motivazione).
21 Occorre esaminare se, nella fattispecie, la Commissione abbia superato i limiti del suo potere discrezionale adottando l' art. 1 delle direttive interne, il quale limita all' 80% della retribuzione la parte della retribuzione che viene versata automaticamente nella moneta del paese della sede di servizio con applicazione del relativo coefficiente correttore.
22 A questo proposito, il Tribunale rileva che la ricorrente deduce due argomenti per affermare che la Commissione ha abusato del suo potere discrezionale. Da un lato, essa sostiene che, fissando il limite all' 80%, la Commissione ha escluso che la ricorrente sia retribuita "interamente" nella moneta e con l' applicazione del coefficiente correttore del paese della sede di servizio. Dall' altro, essa fa valere che tale limite dell' 80% è discriminatorio rispetto ai dipendenti aventi la loro sede di servizio nella Comunità.
23 Per quanto riguarda il primo argomento, occorre osservare che l' art. 1 delle direttive non osta a che la retribuzione sia versata "interamente" nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore del paese della sede di servizio; esso impone però al dipendente di motivare debitamente la sua domanda qualora questa abbia ad oggetto più dell' 80% della sua retribuzione. Di conseguenza, l' art. 1 delle direttive interne non eccede, per questo motivo, il potere attribuito all' APN dall' art. 12, primo comma, dell' allegato X.
24 Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre rilevare che in sostanza esso coincide col secondo mezzo, insieme al quale sarà esaminato.
25 Da quanto precede risulta che, per la parte in cui non coincide col secondo mezzo, il primo mezzo deve essere respinto.
° Secondo mezzo: violazione del principio dell' equivalenza del potere d' acquisto e degli artt. 62-64 dello Statuto
Prima parte: violazione del principio dell' equivalenza del potere d' acquisto
Argomenti delle parti
26 La ricorrente fa valere che gli artt. 64 e 65 dello Statuto, che sanciscono il principio dell' equivalenza del potere d' acquisto, sono violati in quanto l' adeguamento della sua retribuzione alle condizioni della vita in Oslo mediante il coefficiente correttore si applica solo all' 80% della retribuzione, mentre la differenza viene versata in franchi belgi e non viene adeguata al costo della vita ad Oslo.
27 Essa aggiunge che la nozione stessa di coefficiente correttore stabilita dall' art. 64 dello Statuto mira a garantire la parità del potere d' acquisto indipendentemente dal paese della sede di servizio; ciò in particolare per evitare qualsiasi discriminazione fra i dipendenti a seconda della sede cui siano assegnati. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che il principio della parità di trattamento è alla base dell' art. 64 dello Statuto (sentenza della Corte 28 giugno 1988, causa 7/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 3401). Per i dipendenti con sede di servizio nella Comunità il principio di cui all' art. 64 sarebbe direttamente applicato, in quanto la retribuzione del dipendente sarebbe calcolata in base al coefficiente correttore stabilito per il paese della sua sede di servizio, senza che egli debba né esprimere una volontà al riguardo né fornire una qualsivoglia prova della natura o della struttura di tali spese. Se infatti si esigesse da parte sua tale prova vi sarebbe un' immissione inaccettabile nella vita privata del dipendente, immissione che sarebbe in contrasto con l' art. 12 della dichiarazione universale dei diritti dell' uomo. Per i dipendenti con sede di servizio al di fuori della Comunità, il principio dell' art. 64 sarebbe applicato mediante gli artt. 11 e 13 dell' allegato X; infatti, l' art. 13 precisa in particolare che la fissazione dei coefficienti correttori mira ad "assicurare per quanto possibile l' equivalenza del potere d' acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio". Orbene, il coefficiente correttore svolgerebbe la sua funzione solo qualora sia applicato a tutta la retribuzione.
28 Peraltro, essa fa valere che è arbitraria la fissazione del limite dell' 80% della retribuzione. Nella replica rileva che la Commissione non può giustificare tale limite sostenendo che è "ragionevole supporre che una parte non trascurabile ° stimata forfettariamente pari al 20% ° dello stipendio dei DSPT di regola non è utilizzata nella sede di servizio". Tale supposizione non sarebbe giuridicamente giusta e non può basarsi sugli elementi dedotti dalla Commissione. Infatti, il pagamento completo delle spese per l' alloggio, comportando già la riduzione del coefficiente correttore a seguito della sua esclusione dal calcolo del costo della vita, non potrebbe essere invocato una seconda volta per giustificare un versamento che applica solo parzialmente tale coefficiente. Quanto all' assicurazione complementare contro le malattie, essa sarebbe scelta ed imposta dall' amministrazione e sarebbe giustificata dal fatto che una copertura completa è indispensabile per garantire una sufficiente protezione del dipendente nei vari paesi cui può essere assegnato. Lo stesso varrebbe per l' assicurazione contro gli incidenti.
29 La Commissione rileva che la scelta della percentuale dell' 80% è giustificata dal fatto che è ragionevole supporre che una parte non trascurabile ° stimata forfettariamente pari al 20% ° dello stipendio dei DSPT di regola non è utilizzata nella sede di servizio. Infatti, diversamente dai dipendenti con sede di servizio in uno Stato membro, i DSPT tendono ad avere una mobilità molto maggiore e, di conseguenza, un collegamento relativamente minore con i loro successivi paesi di assegnazione. Per questo motivo si dovrebbe ritenere che una parte significativa della retribuzione dei DSPT non venga utilizzata nel loro paese di assegnazione. Inoltre, la Commissione si accollerebbe una parte notevole delle spese locali dei DSPT pagando tutto il loro affitto nei paesi di assegnazione, rimborsando tutte le loro spese sanitarie e contribuendo ad una speciale assicurazione contro gli incidenti speciale per i loro familiari. I DSPT, non dovendo sostenere talune spese essenziali nel loro paese di assegnazione, spenderebbero di regola le somme rese così disponibili nel paese della sede o nel paese in è cui stabilito il loro centro di interessi.
30 La Commissione aggiunge che, anche se il principio dell' 80% dovesse essere considerato destinato a "compensare" vari "vantaggi" attribuiti ai DSPT, il che non è da escludere, gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare che tali "vantaggi" in realtà non esistono sono del tutto infondati. Il fatto che le spese dell' alloggio non siano considerate per il calcolo del coefficiente correttore non significherebbe che la gratuità dell' alloggio non costituisce un vantaggio effettivo per i DSPT. La scelta di non considerare le spese di alloggio nel calcolo del coefficiente correttore è la conseguenza logica del fatto che i DSPT non sostengono tali spese. Sarebbe pur sempre vero che le altre spese relative al costo della vita nel paese ospitante sono tutte prese in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore. Alla retribuzione dei DSPT sarebbe quindi senz' altro applicato in ogni caso un coefficiente correttore, di cui solo i principi di calcolo hanno costituito oggetto di un leggero adeguamento per i DSPT. Risulterebbe quindi che nessuna somma è sottratta alla retribuzione dei DSPT per tener conto della gratuità del loro alloggio. Quanto all' assicurazione complementare contro le malattie, i DSPT ne verserebbero solo una quota, pari al massimo al 50% (con un massimale pari allo 0,6% del loro stipendio base), essendo il resto a carico dell' istituzione, il che nuovamente costituirebbe un vantaggio non trascurabile e un motivo per considerare che le spese mediche sostenute dal DSPT nella sede di servizio saranno ridotte in proporzione.
31 La Commissione ritiene, di conseguenza, che i DSPT, rispetto ai dipendenti con sede di servizio presso la sede o in qualsiasi altro Stato membro, utilizzino una parte significativa (stimata pari al 20%) della loro retribuzione nella Comunità. Essa ricorda tuttavia che l' ammontare dell' 80% è stato preso in considerazione solo a titolo forfettario, poiché in forza del secondo comma dell' art. 1 delle direttive interne "In casi debitamente motivati, l' autorità che ha il potere di nomina può accettare di pagare nella moneta della sede di servizio una parte della retribuzione superiore all' 80%". Nella controreplica aggiunge che tale percentuale del 20% risulta tanto più giustificata se la si raffronta col sistema precedentemente in vigore per i DSPT, secondo il quale un prelievo del 15-20% era effettuato sulla retribuzione dei dipendenti a titolo di contributo per l' alloggio.
Valutazione del Tribunale
32 Il Tribunale constata che le due parti fanno valere, per giustificare le loro rispettive richieste, il principio giuridico superiore della parità di trattamento, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, è alla base degli artt. 64 e 65 dello Statuto del personale (v., da ultimo, sentenza 23 gennaio 1992, causa C-301/90, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-221, punti 15 e 29 della motivazione). In sostanza, la ricorrente sostiene che l' unico sistema che consente di garantire la parità di trattamento fra tutti i dipendenti, concepita in termini di equivalenza del potere di acquisto nelle varie sedi di servizio, è quello degli artt. 64 e 65 dello Statuto, in forza dei quali tutta la retribuzione è automaticamente versata nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore della sede di servizio. La Commissione controdeduce che la parità di trattamento, concepita negli stessi termini, richiede che il sistema dei coefficienti correttori sia applicato diversamente ai dipendenti con sede di servizio nella Comunità e ai DSPT, onde tener conto della situazione specifica di questi ultimi, materia oggetto dell' allegato X, come interpretato dall' art. 1 delle direttive interne.
33 Il Tribunale ricorda che il principio della parità di trattamento richiede che situazioni identiche siano trattate in modo identico e che situazioni diverse siano trattate in modo diverso, in misura adeguata alla differenza constatata.
34 Allo scopo di esaminare se l' allegato X dello Statuto, come interpretato dall' art. 1 delle direttive interne, possa, al pari degli artt. 64 e 65 dello Statuto, garantire la parità di trattamento, concepita in termini di equivalenza del potere di acquisto nelle varie sedi di servizio, il Tribunale considera che si devono risolvere tre questioni. In primo luogo, sorge la questione se la situazione dei DSPT cui si applica l' allegato X sia diversa dalla situazione dei dipendenti con sede di servizio nella Comunità, ai quali si applicano gli artt. 64 e 65 dello Statuto; in secondo luogo, si pone la questione se i DSPT siano trattati in modo diverso rispetto ai dipendenti con sede di servizio nella Comunità; si pone infine la questione, qualora vi sia una differenza di trattamento, se questa sia giustificata da eventuali differenze di situazione fra i DSPT e i dipendenti con sede di servizio nella Comunità.
35 Per quanto riguarda la prima questione, il Tribunale constata che nelle sue memorie (replica pagg. 3, punto 7, e 4, punto 8) e all' udienza la ricorrente ha ammesso che la situazione dei DSPT è diversa da quella dei dipendenti con sede di servizio nella Comunità. Infatti ha affermato che i vari vantaggi attribuiti ai DSPT dall' allegato X sono tutti destinati a compensare inconvenienti che sono loro propri. Ammettendo che i DSPT debbono subire inconvenienti che non devono subire i dipendenti con sede di servizio nella Comunità, la ricorrente ha ammesso che la loro situazione è diversa da quella dei dipendenti con sede di servizio nella Comunità. La differenza fra queste situazioni è corroborata dal testo della motivazione della proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, la quale ha portato all' adozione da parte di quest' ultimo dell' allegato X. Infatti, vi si può leggere, in particolare, che "le condizioni di lavoro di detto personale sono diverse per quanto riguarda aspetti importanti dalle condizioni presenti in genere nella Comunità: il personale che presta servizio al di fuori della Comunità lavora in delegazioni esterne ed è soggetto ad una rotazione, vale a dire raramente resta per lungo periodo nello stesso luogo; le condizioni di vita e le condizioni finanziarie in numerosi paesi terzi sono assai diverse da quelle presenti nella Comunità (...) Per il personale che presta servizio all' esterno della Comunità, la mobilità costituisce un aspetto fondamentale delle condizioni di lavoro. Il personale delle delegazioni in via di principio deve essere trasferito ad intervalli regolari, che in genere non superano i quattro anni (...) La prassi della AEC da due decenni è quella di porre gratuitamente un alloggio a disposizione del suo personale (...) La prassi di taluni Stati membri in questo settore è quella di fornire gratuitamente un alloggio al loro personale diplomatico all' estero (...) Sembra che tale prassi sia di per sé giustificata dai frequenti problemi di mobilità e dalla necessità di conservare una base permanente in Europa (...) La politica in materia di indennità scolastiche per il personale in servizio all' esterno deve rispettare il principio già riconosciuto secondo il quale, in sostanza, l' insegnamento deve essere gratuito per i figli dei dipendenti delle Comunità, prima di tutto grazie all' accesso alle scuole europee e simili mediante il versamento di un aumento delle indennità. Il fatto che un dipendente eserciti le sue funzioni all' esterno non dovrebbe comportare una discriminazione al riguardo. In numerose sedi di servizio sono limitati e assai costosi i sistemi di insegnamento disponibili che sarebbero adeguati ai figli dei dipendenti. Di conseguenza, si propone di prendere in considerazione le spese ragionevoli effettivamente sostenute dai dipendenti che prestano servizio al di fuori della Comunità per l' istruzione dei loro figli (...) A causa dei costi assai elevati delle spese sanitarie in taluni paesi e dei rischi supplementari cui sono esposti detti dipendenti e i loro familiari, si prevede che un' assicurazione complementare per coprire al 100% le spese sanitarie (...) La metà di queste spese sarà a carico del dipendente (...)".
36 I lavori preparatori dell' allegato X dello Statuto mostrano anzitutto come il legislatore comunitario, adottando detto testo normativo, intendesse equiparare lo status dei DSPT a quello dei diplomatici nazionali che lavorano in condizioni simili. Vi si può infatti leggere che i DSPT sono al servizio delle Comunità "nelle delegazioni che rappresentano le istituzioni delle Comunità nel mondo". Inoltre, numerosi riferimenti sono fatti allo statuto del personale diplomatico degli Stati membri. Vi si può inoltre leggere: "per il personale delle delegazioni esterne l' obbligo di mobilità significa che il centro di interessi raramente coincide con la sede di lavoro (...)".
37 Da quanto precede risulta che la situazione dei DSPT è effettivamente diversa da quella dei dipendenti con sede di servizio nella Comunità.
38 Occorre pertanto esaminare la seconda questione, che consiste nello stabilire se i DSPT siano trattati in modo diverso rispetto ai dipendenti con sede di servizio nella Comunità.
39 A questo proposito, il Tribunale rileva come la ricorrente faccia valere che la differenza di trattamento fra i DSPT e i dipendenti con sede di servizio nella Comunità consiste nel fatto che per questi ultimi l' art. 64 dello Statuto consente che coloro che prestano servizio al di fuori della sede dell' istituzione siano retribuiti automaticamente ed integralmente nella moneta della loro sede di servizio e con applicazione del relativo coefficiente correttore, mentre per i DSPT soltanto l' 80% della loro retribuzione beneficia del pagamento nella moneta della loro sede di servizio e dell' applicazione del relativo coefficiente correttore, e solo previa loro domanda.
40 Occorre ricordare la ratio legis degli artt. 64 dello Statuto e 12 dell' allegato X, come interpretato dall' art. 1 delle direttive interne. Il sistema del coefficiente correttore mira a garantire il mantenimento di un potere di acquisto equivalente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro sede di servizio. Orbene, il potere di acquisto è la misura della quantità di beni e di servizi che un' unità monetaria può procurare in un determinato momento. Il potere di acquisto non ha quindi senso che rispetto ad una spesa che può essere sostenuta. Per questo motivo l' applicazione rigorosa del principio dell' equivalenza del potere di acquisto dovrebbe richiedere in teoria che il coefficiente correttore della sede di servizio si applichi soltanto alle somme per le quali è provato che possono essere spese nella sede di servizio.
41 Data l' impossibilità pratica di gestire un sistema nel quale, da un lato, ciascun dipendente dovrebbe stabilire quali siano le spese che egli può effettuare nella sua sede di servizio e quelle che saranno effettuate altrove e, dall' altro, l' amministrazione dovrebbe verificare tali asserzioni, il legislatore comunitario ha istituito un sistema di presunzioni, figurante nell' art. 64 dello Statuto, per i dipendenti con sede di servizio nella Comunità, e nell' art. 12 dell' allegato X, come interpretato dall' art. 1 delle direttive interne, per i DSPT.
42 Per i primi si presume che il 100% delle loro spese possa essere effettuato nella loro sede di servizio. Questa presunzione non è tuttavia assoluta in quanto l' art. 17 dell' allegato VII dello Statuto consente al dipendente di far trasferire regolarmente, tramite l' istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l' importo percepito quale indennità di dislocazione (il 16%) o di espatrio, purché tali trasferimenti siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l' interessato debba assumersi fuori del paese sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni.
43 Per i DSPT la Commissione ha ritenuto che occorresse un trattamento diverso a causa delle differenze di situazione che aveva descritto nella motivazione della proposta dell' allegato X dello Statuto, da essa presentata al Consiglio (v., sopra, punti 35 e 36). Essa ha presentato le sue conclusioni nei seguenti termini: "Di conseguenza, la Commissione considera che il principio alla base del pagamento della loro retribuzione deve essere quello secondo cui la retribuzione e le indennità saranno calcolate e versate in franchi belgi secondo il coefficiente correttore adeguato per Bruxelles (...) Le istituzioni saranno disposte a trasferire a ogni dipendente che presti servizio al di fuori della Comunità i fondi di cui egli possa avere bisogno nella sua sede di lavoro, adeguando tali trasferimenti mediante un coefficiente correttore che terrà conto dei diversi costi della vita al tasso di cambio adeguato". Avendo il Consiglio accolto tale proposta, l' art. 11 dell' allegato X dello Statuto prevede che i DSPT saranno, in via di principio, retribuiti in franchi belgi in Belgio e alla loro retribuzione sarà applicato il coefficiente correttore in vigore per il Belgio. Tuttavia, poiché si deve garantire per quanto possibile l' equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti, indipendentemente dalla loro sede di servizio, come stabilisce l' art. 13, l' art. 12 dell' allegato X dispone: "A richiesta del funzionario l' autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede".
44 Adottato in base a detta disposizione, l' art. 1 delle direttive interne presume, per i DSPT che chiedono di essere retribuiti nella moneta e con applicazione del coefficiente correttore della loro sede di servizio, che soltanto l' 80% della loro retribuzione possa essere spesa nella sede di servizio. Esso presume quindi che il 20% della retribuzione dei DSPT non possa essere versato nella sede di servizio. Questa presunzione ammette tuttavia la prova contraria, al pari di quella che si applica ai dipendenti con sede di servizio nella Comunità, in quanto l' ultima frase di detta disposizione consente al DSPT, se egli motiva debitamente la sua domanda, di ottenere il versamento nella moneta del paese della sede di servizio e con applicazione del relativo coefficiente correttore per una parte della sua retribuzione superiore all' 80%. Il DSPT può quindi rovesciare tale presunzione se prova che, per motivi che gli sono propri, può versare oltre l' 80% della sua retribuzione nella sua sede di servizio.
45 Spetta quindi al Tribunale risolvere la terza questione, consistente nello stabilire se la differenza di trattamento, risultante dal fatto che la presunzione ha ad oggetto, in un caso, il 100% della retribuzione, mentre, nell' altro, essa riguarda soltanto l' 80% di questa, sia giustificata con riguardo alle situazioni diverse nelle quali si trovano i dipendenti con sede di servizio nella Comunità e i DSPT.
46 La questione se sia ragionevole limitare all' 80% della retribuzione dei DSPT la parte di questa che si presume possa essere spesa nella loro sede di servizio deve essere esaminata alla luce di un raffronto fra le spese che i dipendenti con sede di servizio nella Comunità e i DSPT devono far fronte nelle loro sedi di servizio. A questo proposito, dagli artt. 5, 18 e 23 dell' allegato X risulta che i DSPT non possono sostenere alcuna spesa per l' alloggio nella loro sede di servizio in quanto un alloggio corrispondente alla composizione della loro famiglia è messo loro a disposizione dall' istituzione e in quanto, in mancanza di esso, essi hanno diritto al rimborso delle spese di albergo previamente approvate dall' APN per loro e i loro familiari, oppure al rimborso del canone di locazione a loro carico, purché l' alloggio corrisponda al livello delle loro funzioni e alla composizione della famiglia a carico. Per contro, i dipendenti con sede di servizio nella Comunità sostengono nella loro sede di servizio spese per il loro alloggio e per quello della loro famiglia. Inoltre, il fatto che i DSPT fruiscano di una copertura integrale delle loro spese sanitarie tramite un' assicurazione malattia complementare, anche se da loro stessi parzialmente finanziata (art. 24 dell' allegato X), implica del pari che essi non devono sostenere spese di salute nella loro sede di servizio, mentre i dipendenti con sede di servizio nella Comunità, in via di principio, devono sostenere il 20% di tali spese nella loro sede di servizio (art. 72 dello Statuto).
47 A causa della ratio legis del sistema, secondo la quale si deve applicare il coefficiente correttore solo a somme per le quali si può presumere che esse possono essere spese nella sede di servizio, è ragionevole non applicare d' ufficio il coefficiente correttore alla parte della retribuzione del DSPT corrispondente alla parte della retribuzione del dipendente con sede di servizio nella Comunità che è destinata al suo alloggio e alla sua salute, poiché a differenza di quest' ultimo il DSPT non potrà effettuare tali spese nella sua sede di servizio.
48 Ci si deve chiedere se sia ragionevole valutare pari al 20% della retribuzione la parte della retribuzione corrispondente a quella che un dipendente con sede di servizio nella Comunità può spendere nella sua sede di servizio per il suo alloggio e per la sua salute. A questo proposito, giustamente la Commissione ha potuto riferirsi, come indizio della ragionevolezza di tale valutazione, al 15-20% della retribuzione dei DSPT, che, prima dell' entrata in vigore dell' allegato X, corrispondeva al contributo alloggio che i dipendenti dovevano versare alla loro istituzione perché questa fornisse loro un alloggio. Inoltre, tale cifra del 20% corrisponde all' importanza dell' elemento "alloggio" nella struttura di ponderazione del consumo dei dipendenti e quindi al peso attribuito al fattore alloggio nel calcolo dei coefficienti correttori per una determinata sede di servizio (v. il paragrafo 19 delle conclusioni dell' avv. generale Cruz Vilaça nella precitata causa 7/87, Racc. pag. 3414). Tale valutazione è tanto più ragionevole in quanto i DSPT non devono sostenere nella loro sede di servizio alcuna spesa sanitaria.
49 Si deve aggiungere nella fattispecie che la ragionevolezza di tale presunzione è corroborata dal fatto che la ricorrente non ha sostenuto, in nessuna fase del procedimento, che doveva spendere nella sua sede di servizio oltre l' 80% della sua retribuzione, e dal fatto che essa non ha presentato una domanda debitamente motivata ai sensi del secondo comma dell' art. 1 delle direttive interne.
50 Peraltro, il Tribunale constata che secondo la ricorrente il limite pari all' 80% della presunzione di spesa della retribuzione nella sede di servizio, a causa del fatto che un alloggio gratuito viene messo a disposizione dei DSPT, porta ad una duplice presa in considerazione della gratuità dell' alloggio a danno dei DSPT, poiché questo fattore è già stato tolto dal calcolo del coefficiente correttore. Il Tribunale considera del tutto giustificata tale duplice presa in considerazione in quanto, poiché nessuna spesa per l' alloggio può essere effettuata nella sede di servizio dai DSPT, l' alloggio non deve in alcun modo essere preso in considerazione per il calcolo del potere d' acquisto, attribuito ai DSPT mediante la loro retribuzione (v. sopra punto 40). Infatti, le spese per l' alloggio non fanno parte dei beni e dei servizi che essi potranno procurarsi con la loro retribuzione nella loro sede di servizio. Non devono quindi essere prese in considerazione per il calcolo del costo della vita per i DSPT nella loro sede di servizio espresso dal coefficiente correttore. Quest' ultimo non può inoltre essere applicato a somme per le quali è provato che non possono essere spese nella sede di servizio. Per questo motivo non vi è neanche alcun motivo di applicare il coefficiente correttore della sede di servizio alla parte della retribuzione dei DSPT che corrisponde per i dipendenti con sede di servizio nella Comunità alle spese per l' alloggio.
51 Non si devono prendere in considerazione, né per il calcolo del coefficiente correttore, né per la sua applicazione, elementi totalmente e necessariamente estranei alla struttura delle spese dei DSPT nella loro sede di servizio. Ne consegue che la differenza di trattamento constatata è proporzionata alla differenza di situazione dei DSPT rispetto ai dipendenti con sede di servizio nella Comunità.
52 Per il resto, quanto all' argomentazione della ricorrente volta a raffrontare fra loro la situazione dei DSPT cui si applicava il regime del contributo dell' alloggio in vigore prima che fosse adottato l' allegato X con la loro situazione dopo l' entrata in vigore di questo allegato, occorre sottolineare che la ricorrente non può far valere il principio della parità di trattamento per contestare la decisione del legislatore di modificare, a partire da un determinato momento, il sistema di retribuzione da applicare ai DSPT.
53 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che il legislatore, adottando l' allegato X, ha inteso modificare il sistema precedentemente in vigore, ed in particolare il sistema del contributo "alloggio". Tale modifica del sistema non ha potuto ledere i diritti acquisiti dalla ricorrente. Infatti, l' art. 27 dell' allegato X prevede esplicitamente che "il funzionario nonché l' agente di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3018/87 riceve, per un periodo limitato alla durata della sua assegnazione in corso al momento dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni, e al massimo per cinque anni, un livello di retribuzione almeno pari a quello della retribuzione che riceveva alla vigilia dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni".
54 Inoltre, la ricorrente non può far valere un sistema che è stato modificato prima che le divenisse applicabile poiché essa non ha acquisito alcun diritto in base ad esso. Infatti, la ricorrente è stata assegnata ad Oslo a partire dal 4 gennaio 1988, mentre il regime dell' allegato X e delle direttive interne è entrato in vigore il 10 ottobre 1987.
55 Da quanto precede risulta che la ricorrente non può far valere la violazione del principio della parità di trattamento ad opera degli artt. 11 e 12 dell' allegato X, come interpretati dall' art. 1 delle direttive interne. Occorre tuttavia osservare che ciò sarebbe stato possibile se i DSPT avessero dovuto pagare loro stessi l' alloggio e le spese sanitarie, senza che questi elementi fossero presi in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore e senza che quest' ultimo fosse applicato a tutta la loro retribuzione. In questo caso, infatti, i DSPT dovrebbero sostenere siffatte spese nella loro sede di servizio, al pari dei dipendenti con sede di servizio nella Comunità, le quali dovrebbero quindi essere prese doppiamente in considerazione, come per questi ultimi.
56 Ne consegue che la prima parte del mezzo deve essere respinta.
Seconda parte: violazione del diritto del dipendente alla sua retribuzione
57 La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione vìola gli artt. 62-65 dello Statuto, i quali definiscono il contenuto della retribuzione e sanciscono il diritto del dipendente alla sua retribuzione. Essa sarebbe infatti privata di una parte della retribuzione cui ha diritto poiché le si nega il versamento di tutta la sua retribuzione nella moneta del paese della sede di servizio e con applicazione del relativo coefficiente correttore.
58 La Commissione non replica specificamente a questa parte del mezzo.
59 Il Tribunale considera che questa parte del mezzo deve essere respinta al pari della prima. Infatti, considerando che l' art. 1 delle direttive interne è conforme tanto agli artt. 11 e 12 dell' allegato X quanto al principio della parità di trattamento, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia correttamente calcolato la retribuzione della ricorrente, la quale non è stata quindi privata indebitamente di una sua parte.
60 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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