Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Retribuzione ° Assegni familiari ° Indennità scolastica ° Presupposti per la concessione ° Formazione ricevuta in un istituto d' insegnamento ma associata a un contratto di apprendistato
(Statuto del personale, allegato VII, art. 3)
Massima
La distinzione tra formazione scolastica e formazione professionale, che figura all' art. 2, n. 3, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto, consente di escludere il pagamento dell' indennità scolastica prevista dall' art. 3 dell' allegato soprammenzionato quando il figlio a carico per il quale viene chiesta l' indennità scolastica segue una formazione professionale senza alcun collegamento con un istituto d' insegnamento. Per contro, tale distinzione non si oppone al versamento dell' indennità scolastica quando un figlio a carico riceve una formazione professionale dispensata da un istituto d' insegnamento che egli frequenta regolarmente e a tempo pieno. A tal riguardo, la finalità dell' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto consente di equiparare alla frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento un tirocinio effettuato al di fuori di quest' ultimo se tale tirocinio è considerato come facente parte integrante del programma dispensato da tale istituto.
Sorge perciò il diritto all' indennità scolastica per un figlio che riceve una formazione professionale dispensata da un istituto d' insegnamento, autorizzato come tale dalle autorità nazionali, anche quando una parte di tale formazione si effettua nell' ambito di un contratto di apprendistato concluso sotto il patronato dell' istituto d' insegnamento.
Parti
Nella causa T-86/91,
Robert Wery, funzionario del Parlamento europeo, residente ad Arlon (Belgio), con l' avvocato Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Kieran Bradley, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione con cui si sopprime, dal 1 aprile 1990, l' indennità scolastica per il figlio del ricorrente, nonché la decisione di procedere alle relative trattenute sulla sua retribuzione e, per quanto necessario, delle disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell' indennità scolastica, laddove esse impongono una formazione scolastica che comprende un minimo di ore di formazione teorica,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 Il 28 settembre 1990, il ricorrente ha presentato, sul modulo tipo fornito a tal fine dall' amministrazione, una domanda di concessione di indennità scolastica per i suoi tre figli per l' anno 1990/1991. Per quanto riguarda il figlio Laurent, il quale dal 14 marzo 1990 aveva un contratto di apprendistato autorizzato come floricoltore ad Arlon che scadeva il 31 luglio 1992, egli ha allegato alla sua domanda un certificato rilasciato dalle autorità belghe competenti nonché una copia del suo contratto di apprendistato.
2 Con nota 4 febbraio 1991, il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ha comunicato al ricorrente che per quanto riguardava suo figlio Laurent l' indennità scolastica nonché l' indennità per figlio a carico, che gli erano state inizialmente concesse, sarebbero state soppresse a decorrere dall' aprile 1990 e che sulla sua retribuzione sarebbero stati trattenuti importi equivalenti alle somme già percepite.
3 Il ricorrente sostiene, ed il Parlamento riconosce, che in risposta alle sue domande di chiarimenti il responsabile del servizio competente abbia comunicato che l' indennità scolastica, in generale, non è concessa per il figlio di un dipendente che segue un periodo di tirocinio e che anche se fosse possibile equiparare una parte del tirocinio seguito da suo figlio nell' ambito del suo contratto di apprendistato ad una formazione scolastica, non sarebbe sempre possibile concedergli l' indennità scolastica, dato che nella fattispecie il numero di ore di formazione teorica non raggiungeva il minimo richiesto di sedici ore settimanali.
4 Il Parlamento ha deciso tuttavia di ripristinare l' indennità per figlio a carico, che era stata anch' essa soppressa dalla decisione 4 febbraio 1991, e di rimborsare le trattenute che erano già state effettuate a tale titolo. La soppressione dell' indennità scolastica è stata tuttavia confermata.
5 Il 3 maggio 1991, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") contro la decisione 4 febbraio 1991. In questo reclamo esso contestava i motivi dedotti dal responsabile del servizio competente, cioè il fatto che l' apprendistato non dava diritto ad una indennità scolastica e, in ogni caso, il numero di ore di formazione teorica non raggiungeva il minimo richiesto.
6 Riconoscendo che questo reclamo sollevasse la questione se seguire una formazione professionale nell' ambito di un programma nazionale di apprendistato potesse essere equiparato alla frequenza regolare ed a tempo pieno di un istituto scolastico ai sensi dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto, il Parlamento, pur confermando il suo rifiuto di ammettere una tale equiparazione, ma non escludendo di rivedere la sua prassi precedente, ha deciso di sottoporre tale questione all' esame del collegio dei capi di amministrazione, in particolare alla luce della sentenza del Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T-34/89 e T-67/89, Costacurta/Commissione (Racc. pag. II-93). Tuttavia, nella riunione del comitato di preparazione dei lavori di detto collegio, che si è tenuto il 19 febbraio 1992, è risultato che la maggior parte delle altre istituzioni condividevano la posizione del Parlamento e, stando così le cose, si è deciso di non sottoporre ad esso tale questione.
7 Il 26 agosto 1991, il segretario generale del Parlamento ha respinto il reclamo 3 marzo 1991 nei termini seguenti:
"E' stato sottoposto alla mia attenzione il suo reclamo 3 marzo 1991.
Mi dispiace informarla del fatto che non posso dare ad esso un seguito favorevole.
Per quanto riguarda l' indennità per figlio a carico per suo figlio Laurent, il reclamo è senza oggetto. E' pacifico che l' amministrazione è ritornata sulla sua decisione di sopprimere detta indennità, anche prima che fosse stato presentato il suo reclamo, e lei ha rimborsato le somme trattenute a tale titolo nel mese di aprile 1991.
Per quanto riguarda la soppressione dell' indennità scolastica per Laurent, esso non è fondato. Senza pregiudicare la questione da lei sollevata relativa a se il periodo di tirocinio di suo figlio desse diritto ad un' indennità scolastica, mi permetto di ricordarle che spetta al dipendente provare che egli ha sostenuto 'spese scolastiche effettivamente' , ai sensi dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto. Una tale giustificazione è tanto più necessaria nella fattispecie, in quanto suo figlio percepisce egli stesso un' indennità mensile il cui importo supera quello fissato per l' indennità scolastica.
Stando così le cose, posso solo confermare la decisione di sopprimere dal 1 aprile 1990 l' indennità scolastica che lei ha percepito fino allora per suo figlio Laurent".
8 Con nota 10 settembre 1991, indirizzata al segretario generale del Parlamento, il ricorrente sostiene che l' amministrazione non gli aveva mai chiesto di presentare documenti giustificativi circa le spese scolastiche che egli aveva effettivamente sostenuto e che il fatto di imporgli un tale obbligo, non richiesto ad altri dipendenti, costituisce una violazione del principio di parità di trattamento. Con lettera 3 dicembre 1991 il segretario generale del Parlamento ha confermato la sua decisione del 26 agosto 1991.
9 A seguito del rigetto del reclamo e in risposta ad una nuova domanda di indennità scolastica presentata per l' anno 1991/1992 l' amministrazione ha indirizzato al ricorrente una lettera, in data 13 novembre 1991, con cui l' invitava a presentare "le fatture comprovanti le spese scolastiche effettivamente sostenute inerenti al tirocinio di suo figlio Laurent". Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha dichiarato che ha potuto avere conoscenza di questa lettera solo il 26 novembre 1991, cioè il giorno stesso in cui ha depositato in cancelleria il suo ricorso.
10 Nella sua risposta non datata, il ricorrente ha innanzitutto fatto notare che la richiesta, formulata in detta lettera, di fornire la prova delle spese scolastiche che egli aveva effettivamente sostenuto, era assolutamente la prima richiesta di tale tipo che l' amministrazione gli aveva rivolto. Egli ha quindi specificato le spese relative al tirocinio del figlio Laurent.
Procedimento e conclusioni delle parti
11 Stando così le cose il ricorrente ha presentato il 26 novembre 1991 il presente ricorso. La fase scritta del procedimento si è svolta regolarmente.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
13 Il Tribunale ha tuttavia invitato le parti a rispondere per iscritto a quesiti concernenti innanzitutto i documenti relativi al tirocinio seguito dal figlio del ricorrente che erano stati allegati alla domanda di indennità scolastica di cui trattasi; in secondo luogo, le spese effettive relative a tale tirocinio; in terzo luogo, il diritto, per una persona che si trova in una situazione comparabile a quella del ricorrente di percepire, in forza delle disposizioni belghe, indennità familiari e/o prestazioni a carattere sociale collegate al fatto di una scolarità, nonché la possibilità, per colui che si trova in una situazione analoga a quella del figlio del ricorrente di ottenere, in virtù delle disposizioni belghe, una borsa di studio.
14 La fase orale del procedimento si è svolta il 10 novembre 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare e statuire:
"1) La decisione con cui si sopprime dal 1 aprile 1990 il pagamento dell' indennità scolastica per il figlio del ricorrente è annullata.
2) la decisione di procedere, in esecuzione della nota 4 febbraio 1991, a trattenute sulla retribuzione del ricorrente è annullata.
3) Il Parlamento europeo è condannato a rimborsare le ritenute effettuate, maggiorate di un interesse di mora dell' 8% a decorrere dalla data delle trattenute fino al giorno del rimborso.
4) La convenuta è condannata alle spese.
Per quanto necessario:
5) La decisione generale di esecuzione relativa alla concessione dell' indennità scolastica, adottata dal convenuto, è illegittima, in quanto impone un minimo di ore di formazione teorica agli studenti che seguono una formazione professionale riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro".
16 Il Parlamento da parte sua conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il presente ricorso irricevibile;
° dichiararlo per il resto infondato;
° statuire come previsto dalla normativa per quanto riguarda le spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
17 Il Parlamento contesta la ricevibilità del ricorso sostenendo che il reclamo del ricorrente del 3 marzo 1991 è stato respinto a causa della mancanza di prove relative alle spese scolastiche effettivamente sostenute dal ricorrente per suo figlio Laurent. Non avendo presentato tali prove, il ricorrente non aveva, secondo il Parlamento, interesse ad agire e di conseguenza il suo reclamo era irricevibile.
18 Esso aggiunge che se il responsabile del servizio non ha fatto presente la mancanza di prove delle spese scolastiche effettivamente sostenute, nel corso dei colloqui che ha avuto con il ricorrente a seguito della decisione 4 febbraio 1991, è perché tale considerazione era del tutto accessoria rispetto al motivo principale del rigetto della domanda di indennità scolastica, cioè l' impossibilità di equiparare il tirocinio seguito dal figlio del ricorrente ad una formazione scolastica, la quale sola dà diritto all' indennità scolastica.
19 Il Parlamento sostiene in subordine che i mezzi dedotti nel ricorso non concordano con quelli dedotti nel reclamo e che essi pertanto devono essere respinti (v. sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 8 della motivazione).
20 Il ricorrente sostiene innanzitutto che i chiarimenti del Parlamento dimostrano che quest' ultimo riconosce che la decisione di sopprimere l' indennità scolastica per suo figlio Laurent ed il rigetto opposto al suo reclamo sono stati motivati con la natura del tirocinio seguito e non con un' asserita mancanza di documenti giustificativi.
21 Egli rileva in secondo luogo che solo con una nota 13 novembre 1991 del servizio "Statuto e gestione del personale" il Parlamento gli ha chiesto le fatture comprovanti le spese scolastiche effettivamente sostenute relative all' apprendistato di suo figlio e solo, a seguito di tale nota, egli ha fatto pervenire il 3 febbraio 1991 una nota di queste spese al Parlamento.
22 Per quanto riguarda la concordanza tra il reclamo ed il ricorso, il ricorrente sottolinea che inizialmente il Parlamento aveva chiaramente indicato che il rifiuto di attribuzione dell' indennità scolastica si basava esclusivamente sulla natura professionale della formazione seguita dal figlio del ricorrente. Egli avrebbe dunque potuto rivolgere il suo reclamo solo contro quest' unico motivo. Solo nella fase della decisione di rigetto di tale reclamo il Parlamento avrebbe per la prima volta fatto valere l' assenza di giustificazione delle spese scolastiche effettivamente sostenute.
23 Egli ne deduce di essere legittimato a ricevere una risposta, nel suo ricorso, all' argomento di cui ha potuto avere conoscenza solo nella decisione di rigetto del suo reclamo.
Valutazione del Tribunale
24 Il Tribunale constata che il Parlamento riconosce che, prima della decisione di rigetto del reclamo, esso non aveva in nessun momento fatto valere altro motivo che quello del tipo di formazione seguita dal figlio del ricorrente per rifiutare a quest' ultimo il beneficio dell' indennità scolastica. Così facendo, il Parlamento ha indotto il ricorrente a ritenere che il solo motivo del rigetto della sua domanda fosse il tipo di formazione scolastica seguita da suo figlio.
25 Ne deriva che il Parlamento non è legittimato a contestare la ricevibilità del presente ricorso sostenendo che quest' ultimo è basato su mezzi nuovi rispetto al contenuto del reclamo, come quelli collegati alla contestazione da parte del ricorrente del suo obbligo di comprovare le spese scolastiche effettivamente sostenute per suo figlio.
26 Per quanto riguarda la questione se il ricorrente abbia un interesse ad agire in quanto egli non avrebbe presentato prove delle spese scolastiche che ha dovuto effettivamente sostenere, occorre rilevare che essa è indissociabile dalla questione se il ricorrente dovesse fornire la prova di queste spese o se potesse beneficiare del regime forfettario istituito dalle disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell' indennità scolastica adottate dal Parlamento (in prosieguo: le "disposizioni generali di esecuzione"). Ora si tratta in tal caso di una questione di merito. Per tale motivo la questione dell' interesse ad agire del ricorrente si confonde con l' esame del merito della causa.
27 Il ricorso deve essere pertanto dichiarato ricevibile.
Sul merito
28 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due mezzi relativi alla violazione degli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto e dell' art. 25 dello Statuto. Inoltre, e per quanto necessario, egli fa valere l' illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione, laddove esse impongono una formazione scolastica che comporta un minimo di ore di formazione teorica.
29 L' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto prevede la concessione di un' indennità scolastica "per ogni figlio a carico ai sensi dell' art. 2, n. 2, (dell' allegato VII dello Statuto) che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento". Ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto, l' indennità per figlio a carico è concessa "per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale".
Sul mezzo relativo alla violazione degli artt. 2 e 3 dell' allegato VII dello Statuto
Argomenti delle parti
30 Il ricorrente sostiene che il Parlamento ha ripristinato il pagamento dell' indennità per figlio a carico. Egli ha anche riconosciuto che suo figlio riceve una formazione scolastica o professionale. Tale è infatti il caso poiché, secondo il ricorrente, suo figlio ha un contratto di apprendistato in floricoltura riconosciuto dalle autorità belghe competenti e segue quindi regolarmente e a tempo pieno un ciclo di formazione professionale che comporta, oltre ad una formazione pratica, un insegnamento teorico generale e specifico.
31 Ora, l' art. 3, primo comma, dell' allegato VII, laddove fa riferimento alla nozione di "istituto d' insegnamento", escluderebbe ogni distinzione tra gli istituti di insegnamento che dispensano una formazione scolastica e quelli che dispensano una formazione professionale.
32 Egli ritiene di conseguenza che, dato che suo figlio segue una formazione professionale in un istituto d' insegnamento, ha diritto a che gli sia concessa l' indennità scolastica di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII.
33 Il ricorrente fa valere poi la sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-145/90 P, Costacurta/Commissione (Racc. pag. I-5449), per sostenere che la sola condizione posta dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto è che il figlio per il quale l' indennità scolastica è chiesta frequenti "regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento", anche se una parte della formazione avviene al di fuori dell' istituto di insegnamento.
34 Egli sostiene inoltre che il Parlamento non può addebitargli di non aver presentato, unitamente alla sua domanda di indennità scolastica, prove delle spese scolastiche effettivamente sostenute. A tal riguardo, il ricorrente rileva che il Parlamento ha atteso la risposta al reclamo per sollevare tale questione e che ha atteso il 13 novembre 1991, cioè dopo la fine dell' anno scolastico di cui trattasi, per chiedergli di presentare queste prove. Egli aggiunge che il Parlamento ha riconosciuto che, nei colloqui che ha avuto con lui in febbraio, non aveva fatto presente tale questione di prove. Per il resto, egli presenta le prove delle spese che ha effettivamente sostenuto per suo figlio.
35 Il ricorrente fa presente infine che egli non era tenuto a presentare tali prove poiché aveva il diritto di beneficiare del forfait previsto dalle disposizioni generali di esecuzione, senza che il Parlamento potesse avvalersi per rifiutarglielo, del carattere professionale della formazione seguita da suo figlio.
36 Il Parlamento replica che dalla formulazione del contratto di apprendistato, nonché dal suo contesto normativo, risulta che il figlio del ricorrente segue una formazione professionale a tempo pieno, che comporta una parte pratica (fino a circa trentuno ore settimanali) ed una parte teorica (fino a otto ore e quarantacinque minuti settimanali). Il Parlamento rifiuta di ammettere che l' esistenza di un insegnamento teorico possa trasformare una formazione professionale in una formazione scolastica.
37 Esso ritiene che il carattere professionale della formazione seguita dal figlio del ricorrente si oppone a che a quest' ultimo sia concessa un' indennità scolastica. L' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dovrebbe infatti essere interpretato alla luce della distinzione, operata dall' art. 2, n. 3, lett. b) tra formazione scolastica e formazione professionale. Pertanto, l' indennità "scolastica" è dovuta solo a titolo di una formazione "scolastica" ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b), seguita regolarmente e a tempo pieno in un istituto di insegnamento che sarebbe necessariamente "scolastico".
38 Il Parlamento giustifica questa interpretazione rilevando che la formazione scolastica è caratterizzata dalla frequentazione di un istituto d' insegnamento di tipo scolastico e non dà luogo normalmente ad una retribuzione da parte dello Stato a beneficio della famiglia del giovane. In caso contrario, occorrerebbe applicare l' art. 67, n. 2, dello Statuto secondo cui i dipendenti che percepiscono gli assegni familiari debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte, i quali ultimi sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli artt. 1, 2 e 3 dell' allegato VII (v. sentenza del Tribunale 10 maggio 1990, causa T-117/89, Sens/Commissione, Racc. pag. II-185). Per contro, l' apprendistato sarebbe caratterizzato dalla frequentazione, più o meno assidua, di un luogo di lavoro, eventualmente completata dalla frequentazione a tempo parziale di un istituto di insegnamento di tipo professionale e darebbe luogo abitualmente ad una retribuzione.
39 Esso sostiene poi che il ricorrente, non avendo presentato le prove delle spese scolastiche effettivamente sostenute per suo figlio, non potrebbe accampare pretese al beneficio dell' indennità scolastica. Il Parlamento afferma che il ricorrente non potrebbe avvalersi del regime forfettario previsto nelle disposizioni generali di esecuzione, in quanto tale regime è esclusivamente previsto per i figli che seguono una formazione scolastica e non per quelli che seguono un formazione professionale.
40 Il Parlamento sostiene infine che se non ha fatto presente tale considerazione nel corso della procedura amministrativa, è perché essa era del tutto accessoria alla ragione principale del rigetto della domanda di indennità scolastica, cioè la natura professionale della formazione seguita.
Valutazione del Tribunale
41 In via preliminare il Tribunale prende atto del fatto che il Parlamento ha riconosciuto che Laurent Wery è a carico di suo padre al quale è stata concessa l' indennità per figlio a carico. Occorre quindi esaminare nella fattispecie se il ricorrente abbia anche diritto al beneficio dell' indennità scolastica.
42 Il Tribunale constata che l' argomento del Parlamento si basa su una distinzione rigorosa delle nozioni di formazione scolastica e di formazione professionale, che figura all' art. 2, n. 3 lett. b), dell' allegato VII. Il Parlamento ritiene infatti che queste due nozioni si escludono reciprocamente e che pertanto una formazione professionale non potrebbe dar luogo al pagamento di un' indennità scolastica.
43 A tal riguardo occorre rilevare che, nel definire la nozione di "formazione professionale" ai sensi dell' art. 128 del Trattato CEE, la Corte ha ritenuto che le nozioni di formazione professionale e di formazione scolastica non solo non si escludono reciprocamente, ma per di più coincidono in gran parte in quanto la formazione è dispensata in un istituto di insegnamento. Infatti, nelle sentenze 13 febbraio 1985 e 2 febbraio 1988, la Corte ha dichiarato che "qualsiasi forma di insegnamento che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività, o che conferisca la particolare idoneità ad esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività, fa parte della formazione professionale, qualunque sia l' età ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma di insegnamento comprenda altresì materie di carattere generale" (causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593, punto 30 della motivazione, e causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 19 della motivazione). La Corte ne ha dedotto, nella prima fattispecie, che "la nozione di formazione professionale comprende l' insegnamento impartito da un istituto superiore di istruzione artistica" e, nella seconda fattispecie, che "gli studi universitari di medicina e veterinaria rientrano nella nozione di formazione professionale".
44 Il Parlamento non può pretendere che questa interpretazione svuoti di ogni significato la distinzione di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), dell' allegato VII. Infatti, questa distinzione conserva la sua portata nel senso che essa consente di escludere il versamento dell' indennità scolastica, per figli a favore dei quali è versata l' indennità per figlio a carico, quando questi ultimi seguono una formazione professionale senza alcun legame con un istituto di insegnamento.
45 Al fine di determinare nella fattispecie se il ricorrente abbia diritto al pagamento dell' indennità scolastica, a titolo della formazione che segue suo figlio, occorre quindi esaminare se la formazione in floricoltura seguita dal figlio del ricorrente ° che le due parti concordano nel qualificare come professionale ° sia dispensata da un istituto di insegnamento.
46 A tal riguardo occorre rilevare che questa formazione in floricoltura comprende tre parti che riguardano rispettivamente le conoscenze generali, le conoscenze professionali teoriche e la pratica. Le prime due parti costituiscono oggetto di otto ore e quarantacinque minuti di corso per settimana, mentre la terza si concretizza in un contratto di apprendistato in virtù del quale, nella fattispecie, il preposto dell' impresa si è impegnato, per un periodo che va dal 14 marzo 1990 al 31 luglio 1992, a formare il figlio del ricorrente nella professione di floricoltore, conformemente ad un programma specifico autorizzato dalla Comunità francese del Belgio.
47 Il Tribunale osserva che le prime due parti, teoriche, di questa formazione sono dispensate dall' istituto francofono di formazione permanente delle classi medie e che il contratto di apprendistato tra il figlio del ricorrente ed il preposto d' impresa è stato concluso sotto gli auspici di questo istituto e sotto il controllo dell' amministrazione della formazione del ministero della Comunità francese, e porta la firma del rappresentante del ministro. Tale contratto prevede, all' art. 6, che "la durata del lavoro non può superare quaranta ore settimanali, comprese le ore di corso".
48 Occorre rilevare che per taluni studenti di tale istituto più giovani del ricorrente, la formazione che essi vi seguono consente loro di soddisfare l' obbligo scolastico al quale essi sono assoggettati in forza della legge belga.
49 Da quanto precede risulta che l' istituto francofono di formazione permanente delle classi medie, istituto autorizzato dalla Comunità francese del Belgio ° competente, secondo la costituzione belga, in materia di insegnamento °, costituisce un istituto di insegnamento ai sensi dell' art. 3, primo comma, dell' allegato VII e il figlio del ricorrente vi segue una formazione professionale.
50 In base a tale disposizione occorre, per beneficiare dell' indennità scolastica, che il figlio per il quale essa è chiesta non solo segua una formazione in un istituto di insegnamento, ma inoltre che frequenti tale istituto regolarmente e a tempo pieno. Occorre quindi esaminare se il figlio del ricorrente frequenti questo istituto regolarmente e a tempo pieno.
51 A tal riguardo occorre ricordare che dalla giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale risulta che l' equiparazione di un tirocinio effettuato al di fuori di un istituto di insegnamento alla sua frequenza regolare e a tempo pieno può essere giustificata, relativamente allo scopo dell' art. 3, primo comma, dell' allegato VII se esso è considerato come parte integrante del programma previsto dall' istituto d' insegnamento (v. sentenza del Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T-34/89 e T-67/89, Costacurta, confermata a seguito di ricorso dalla sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-145/90 P, soprammenzionata, punto 8 della motivazione).
52 Ora, nella fattispecie il Tribunale constata che il figlio del ricorrente, segue, regolarmente ed a tempo pieno, il programma di formazione professionale dispensato dall' istituto francofono di formazione permanente delle classi medie.
53 Inoltre, ed in ogni caso, è importante rilevare che è frequente, nell' ambito delle formazioni universitarie che portano all' esercizio della libera professione, il fatto che verso la fine del periodo di formazione, l' essenziale della formazione sia fornito non nell' istituto di insegnamento nell' ambito del quale tale formazione è seguita, ma al di fuori di quest' ultimo e sotto il suo controllo, presso liberi professionisti. In tal caso, il diritto a fruire dell' indennità scolastica non è contestato.
54 Stando così le cose è incompatibile con l' equità sociale ammettere che uno studente universitario che trascorre l' essenziale del suo tempo in un tirocinio consente ai suoi genitori di beneficiare dell' indennità scolastica, mentre uno studente che segue una formazione manuale e che trascorre anch' egli l' essenziale del suo tempo in apprendistato, nell' ambito di un programma di formazione fornito da un istituto di insegnamento, non lo consente.
55 Per quanto riguarda la questione se il Parlamento possa basare la sua decisione di rifiuto dell' indennità scolastica sul fatto che il ricorrente non ha presentato le prove delle spese scolastiche effettivamente sostenute per suo figlio, il Tribunale rileva, come ha fatto il ricorrente, che il Parlamento ha fatto valere questo motivo solo nella fase del rigetto del reclamo, quando l' anno scolastico era trascorso, e che solo più tardi, il 13 novembre 1991 ha chiesto al ricorrente di presentare le prove delle spese scolastiche effettive, richiesta alla quale quest' ultimo ha ottemperato al più presto possibile. Occorre rilevare inoltre che il Parlamento ha riconosciuto che questo motivo di rifiuto era in subordine rispetto a quello relativo alla natura della formazione seguita ed ha dichiarato, all' udienza, che desiderava che "il Tribunale risolvesse la questione di principio" (cioè quella dell' interpretazione dell' art. 3 dell' allegato VII), che "l' amministrazione del Parlamento europeo non ha avuto l' opportunità di risolvere la questione" (cioè quella del carattere sufficiente e appropriato delle prove presentate dal ricorrente), che "le disposizioni generali di esecuzione, menzionate dal ricorrente non sono appropriate" e che "queste disposizioni generali non potevano essere semplicemente applicate".
56 Ne deriva che la questione della prova delle spese scolastiche effettivamente sostenute dal ricorrente per suo figlio deve essere esaminata dal Parlamento al quale spetterà eventualmente decidere in considerazione della presente sentenza circa il modo in cui occorre applicare, ad una formazione quale quella seguita dal figlio del ricorrente, le disposizioni generali di esecuzione di cui trattasi.
57 Per quanto riguarda la questione se l' indennità mensile versata dal preposto d' impresa al figlio del ricorrente, in virtù dell' art. 3 del contratto di apprendistato, costituisca o meno un' indennità della stessa natura di quella scolastica ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello Statuto, il Tribunale ritiene che non spetta ad esso dare una valutazione che l' amministrazione non ha ancora fornito. Infatti, spetta all' amministrazione, in considerazione degli elementi di cui essa dispone, statuire su tale questione, sotto il controllo eventuale del Tribunale.
58 Ciò a maggior ragione in quanto né il ricorrente né il Parlamento si sono espressi su tale punto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e che inoltre il Parlamento, nella lettera 26 agosto 1991, ha sfiorato tale questione senza tuttavia darvi la minima risposta. Infatti vi si può leggere: "Mi permetto di ricordarvi che spetta al dipendente fornire le prove del fatto che egli ha sostenuto 'spese scolastiche effettivamente' , ai sensi dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto. Una tale giustificazione è tanto più necessaria nel caso di specie, in quanto suo figlio percepisce egli stesso un' indennità mensile il cui importo supera quello fissato per l' indennità scolastica". Nel controricorso (punto 8) esso ha aggiunto che "l' amministrazione ha ritenuto che, nel caso in cui l' apprendistato o una parte di quest' ultimo potesse essere considerata nel senso che dà diritto ad un' indennità scolastica, spetta ad essa esaminare se l' indennità mensile riscossa dal figlio del ricorrente debba essere dedotta da detta indennità scolastica".
59 Da quanto precede risulta, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dal ricorrente, che la decisione 4 febbraio 1991, che sopprime dal 1 aprile 1990, l' indennità scolastica concessa al ricorrente per suo figlio Laurent, deve essere annullata, così come la decisione di procedere a trattenute sulla sua retribuzione per gli importi già versati. Spetterà al Parlamento trarre tutte le conseguenze di tale annullamento.
60 Ne deriva che la domanda intesa a che si applichi un interesse di mora dell' 8% l' anno è prematura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è fatta domanda. Il convenuto è risultato soccombente nei suoi mezzi e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione del Parlamento 4 febbraio 1991 con cui si sopprime dal 1 aprile 1990 l' indennità scolastica di cui beneficiava il ricorrente per suo figlio Laurent è annullata.
2) La decisione del Parlamento di procedere, in esecuzione della decisione 4 febbraio 1991, a trattenute sulla retribuzione del ricorrente è annullata.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) Il Parlamento è condannato alle spese.
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