Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Provvedimenti urgenti - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti per la concessione - "Fumus boni juris"
(Regolamento di procedura, art. 83, n. 2)
2. Procedura - Domanda di gratuito patrocinio - Domanda relativa al procedimento per provvedimenti urgenti - Mancanza di "fumus boni juris" del ricorso principale - Rigetto
(Regolamento di procedura, art. 76, n. 3)
Parti
Nella causa T-13/91 R,
Michael Harrison, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Southport (Regno Unito), con l' avv. Albert Rodesch, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo studio 7-11, route d' Esch,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione di sospendere il pagamento della retribuzione del ricorrente a decorrere dal 19 ottobre 1990, in quanto quest' ultimo non ha ripreso servizio il 24 settembre 1990 dopo un congedo per malattia prolungato,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 febbraio 1991, il richiedente ha presentato un ricorso inteso, in via principale, all' annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 4 ottobre 1990 di sospendere il pagamento della retribuzione del ricorrente a decorrere dal 19 ottobre 1990, ai sensi dell' art. 60, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), e, in subordine, alla riforma di detta decisione. Egli ha chiesto inoltre la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha chiesto, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CEE e dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa. Egli ha chiesto anche di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni sull' istanza di provvedimenti urgenti l' 11 marzo 1991. Le parti hanno svolto osservazioni orali all' udienza del 20 marzo 1991.
4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, occorre ricordare, succintamente, gli elementi di fatto che sono all' origine del ricorso nel merito.
5 Il richiedente, che è dipendente della Commissione dall' 11 agosto 1980, è stato assoggettato, a seguito di frequenti richieste del beneficio del congedo per malattia, alla procedura prevista dall' art. 59, n. 1, quarto comma, dello Statuto, intesa all' accertamento di un' eventuale invalidità. La commissione d' invalidità cui è stato sottoposto il suo caso, nella riunione del 16 giugno 1990, ha deciso che il richiedente non era colpito da un' invalidità permanente che dovesse essere considerata totale e che lo mettesse nell' impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e che di conseguenza egli era tenuto a continuare la sua attività.
6 Tale decisione è stata portata a conoscenza del ricorrente l' 11 luglio 1990 al suo indirizzo nel Regno Unito, dove egli era stato autorizzato, ai sensi dell' art. 60, secondo comma, dello Statuto, a trascorrere, dal 25 giugno 1990 al 29 giugno 1990, cinque giorni di congedo malattia.
7 Il 6 agosto 1990, il medico di fiducia della Commissione inviava una lettera con cui lo invitava a presentarsi presso il suo studio in Lussemburgo al fine di un colloquio circa le sue assenze per malattia.
8 Con lettera 10 agosto 1990, il capo della divisione del personale gli comunicava che non aveva l' intenzione di prorogare l' autorizzazione a soggiornare al di fuori del Lussemburgo oltre il 27 agosto 1990, salvo se i risultati dell' esame effettuato dal medico di fiducia giustificassero una tale proroga.
9 Con lettera 25 agosto 1990, il ricorrente informava il servizio medico della sua impossibilità di spostarsi per recarsi alla visita medica prevista per il 28 agosto 1990. Egli presentava a sostegno un certificato medico, redatto il 20 agosto 1990, in cui si attestava che egli era sottoposto ad esami per disturbi visivi ed era inabile al lavoro fino a nuova comunicazione (("(...) is under investigation for visual disturbance and is unable to attend work until further notice")). Alla fine della frase sopracitata, il medico aveva aggiunto, tra parentesi, che il ricorrente non poteva viaggiare ("cannot travel").
10 Con lettera 17 settembre 1990, il capo della divisione del personale comunicava al ricorrente che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") non poteva più accettare i suoi certificati medici e che aveva deciso di revocare l' autorizzazione che gli era stata concessa di trascorrere il suo congedo di malattia all' estero. Il ricorrente veniva invitato a riprendere servizio il 24 settembre 1990. Egli veniva informato che, ai sensi dell' art. 60, primo comma, terza frase, dello Statuto, avrebbe perso il beneficio della sua retribuzione nel caso in cui non avesse ripreso servizio entro tale data.
11 Con lettera 4 ottobre 1990, il capo della divisione del personale informava il ricorrente del fatto che aveva dato ordine di sospendere il pagamento della sua retribuzione a decorrere dal 19 ottobre 1990, data dell' esaurimento del suo congedo ordinario. Egli lo invitava, inoltre, a presentarsi ad un controllo medico a Lussemburgo, o il 9 o il 16 ottobre a sua scelta.
12 Non essendosi presentato al controllo previsto il 9 ottobre, il ricorrente inviava all' amministrazione, il 12 dello stesso mese, un certificato medico in data 9 ottobre, in cui si attestava la sua inabilità a lavorare a Lussemburgo, ma in cui non si menzionava più il fatto che non potesse viaggiare.
13 I servizi della Commissione hanno effettivamente sospeso il pagamento della retribuzione del ricorrente a decorrere dal 19 ottobre 1990.
14 Contro tale decisione della divisione del personale, il ricorrente ha presentato un reclamo amministrativo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, che è stato registrato il 21 dicembre 1990 presso il Segretariato generale della Commissione.
15 Con lettera 11 gennaio 1991 è stato inviato al ricorrente un nuovo invito a presentarsi ad un controllo medico. In risposta, quest' ultimo ha inviato un nuovo certificato del suo medico curante, in cui si attestava che egli era inabile a lavorare a Lussemburgo.
16 Con telegramma 18 febbraio 1991, la Commissione informava il ricorrente della sua intenzione di procedere ad un controllo medico sul posto, presso il domicilio dei suoi genitori, il 21 febbraio 1991.
17 Il controllo veniva effettuato il 21 febbraio 1991 dal medico di fiducia della Commissione e da un medico britannico, incaricato dalla Commissione, che concludevano, entrambi, che il ricorrente era idoneo a lavorare, nonché a viaggiare.
In diritto
18 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, spetta al richiedente specificare le circostanze che dimostrino l' urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
19 Secondo il richiedente, la decisione che è stata ad esso comunicata dalla divisione del personale il 4 ottobre 1990 costituisce una violazione flagrante dell' art. 9 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee, in quanto mette in causa la libera scelta, da parte del dipendente, del suo medico e degli istituti di cura, e dell' art. 59 dello Statuto, al cui disposto egli si è conformato, avendo avvisato nei termini più brevi la sua istituzione della sua indisponibilità e avendo precisato il luogo in cui si trovava. Sarebbe quindi del tutto ingiustificato ed abusivo sospendere, senza previo parere medico, il pagamento della sua retribuzione a decorrere dal 19 ottobre 1990, dato che il medico britannico consultato gli avrebbe formalmente sconsigliato un nuovo spostamento all' estero in attesa del miglioramento del suo stato di salute.
20 Il ricorrente ritiene che una tale decisione gli è altamente dannosa. Egli avrebbe urgenza a che sia sospesa l' esecuzione della decisione della Commissione, tenuto conto del fatto che il richiedente è attualmente privo di risorse economiche.
21 La resistente da parte sua conclude per il rigetto della domanda di provvedimenti urgenti. Essa fa presente che, per verificare la regolarità di un' assenza coperta da un certificato medico, un' istituzione dispone del solo mezzo di effettuare un controllo. Essendo stato tale controllo effettuato il 21 febbraio 1991 ed essendo stato il richiedente dichiarato idoneo a riprendere servizio, ne deriva che, dopo tale data, il richiedente si trova in assenza ingiustificata, salvo contestazione di ordine medico da parte sua.
22 Per quanto riguarda il periodo 28 agosto 1990 - 21 febbraio 1991, la resistente fa notare che l' impossibilità di viaggiare, al fine di sottoporsi ad un controllo medico a Lussemburgo, sostenuta dal richiedente è stata menzionata in un solo certificato, cioè quello del 20 agosto 1990. Inoltre, il fatto che il richiedente non si sia sottoposto ai vari controlli medici ai quali è stato invitato a presentarsi e sia rimasto nel Regno Unito senza alcuna autorizzazione dell' APN (essendo scaduta l' autorizzazione il 27 agosto 1990) avrebbe solo potuto indurre quest' ultima ad imputare i giorni di assenza ingiustificata sul totale dei suoi giorni di ferie e, dopo l' esaurimento di questi ultimi, a sospendere il pagamento della sua retribuzione.
23 In presenza di tali elementi di fatto e di diritto, occorre anzitutto osservare che l' argomento del richiedente basato sulla violazione dell' art. 9 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia è privo di rilevanza nella fattispecie. La presente controversia infatti non mette in causa la libera scelta da parte del dipendente del suo medico o degli istituti di cura (scelta che il ricorrente in ogni stato di causa ha esercitato da lungo tempo), ma riguarda l' applicazione delle disposizioni dello Statuto relative ai congedi di malattia dei dipendenti.
24 A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 59, n. 1, secondo comma, dello Statuto, il dipendente che afferma di essere impossibilitato a svolgere le sue funzioni a seguito di malattia e che presenta un certificato medico a tal fine può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dall' istituzione. Ora, occorre constatare, nella fattispecie, che il richiedente, prima facie, non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare di non essere in grado di spostarsi a Lussemburgo al fine di sottoporsi al controllo medico disposto dalla Commissione. Il certificato medico in data 20 agosto 1990, che indica che il richiedente deve subire esami per disturbi visivi e precisa che è inabile a viaggiare, non è redatto in termini sufficientemente concludenti per costituire, di per sé solo, la prova di un' incapacità a viaggiare di una durata indeterminata. Tuttavia, la Commissione ha accettato che il ricorrente continuasse a soggiornare al di fuori del Lussemburgo fino al 24 settembre. Il certificato medico del 9 ottobre 1990 poi non menziona più alcuna incapacità a viaggiare. I documenti aggiunti al fascicolo non sembrano quindi, a priori, sufficientemente probanti per consentire di giustificare l' inadempimento del ricorrente al suo obbligo di sottoporsi al controllo medico disposto dalla resistente ai sensi dell' art. 59, n. 1, secondo comma, dello Statuto.
25 Per il resto, occorre rilevare che gli elementi che figurano nel fascicolo, in particolare i certificati medici, non consentono, prima facie, di mettere in causa, nei confronti dell' art. 60 dello Statuto, la fondatezza della decisione della Commissione che è stata comunicata al richiedente con lettera 17 settembre 1990, con cui si annulla l' autorizzazione di trascorrere il suo congedo di malattia al di fuori del Lussemburgo e con cui gli si ingiunge di riprendere servizio il 24 settembre, sotto pena di perdere il beneficio della sua retribuzione.
26 Da quanto precede risulta che il richiedente non ha presentato gli elementi che consentono prima facie di dimostrare la fondatezza del suo ricorso nella causa principale. Pertanto, e senza che sia necessario esaminare le condizioni relative all' urgenza ed all' esistenza di un danno irreparabile, occorre respingere la presente domanda di provvedimenti urgenti.
27 Per quanto riguarda la domanda del richiedente di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, occorre rilevare che, in violazione delle disposizioni dell' art. 76, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, tale domanda non è accompagnata da alcuna informazione che dimostri che il richiedente si trovi in stato di bisogno ed in particolare che manca un certificato dell' autorità competente che giustifichi il suo stato d' indigenza. Inoltre, l' art. 76, n. 3, del regolamento di procedura della Corte prevede che, prima di decidere circa la concessione totale o parziale del gratuito patrocinio o il suo rifiuto, la Sezione esamini se l' azione non appaia manifestamente infondata. Nella fattispecie, il richiedente non ha potuto dimostrare la fondatezza prima facie del ricorso principale. Stando così le cose, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta per quanto riguarda la presente istanza di provvedimenti urgenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede:
1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.
2) La domanda del richiedente di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
3) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 15 aprile 1991.
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