Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda nei confronti di un' impresa che ha notificato un accordo - Decisione che non può costituire oggetto di una sospensione dell' esecuzione - Mancanza di un danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, artt. 85 e 185; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 6)
Massima
Una decisione adottata dalla Commissione, ai sensi dell' art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, si limita a portare a conoscenza dell' impresa che ne è destinataria il provvisorio punto di vista della Commissione in ordine alla compatibilità di un accordo notificato con l' art. 85 del Trattato e a porre fine alla situazione di immunità della quale l' impresa poteva giovarsi in considerazione della notificazione dell' accordo. Essa non comporta, per sua natura, alcuna ingiunzione né impone alcuna esecuzione e non può pertanto costituire oggetto di un provvedimento di sospensione dell' esecuzione. Essa è del resto inidonea ad arrecare a chi ne sia destinatario un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto dalla perdita dell' immunità da essa disposta può derivare, in ogni caso, solo un pregiudizio futuro, incerto e avente carattere aleatorio, che l' impresa destinataria è in grado di valutare e al quale può mettere fine in qualsiasi momento, ove lo reputi opportuno.
Parti
Nella causa T-19/91 R,
Société d' hygiène dermatologique de Vichy, società di diritto francese, con sede in Vichy (Francia), con gli avv.ti Robert Collin, Marie-Laure Coignard e Jeanne-Marie Henriot-Bellargent, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 11 gennaio 1991, 91/153/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/31.624-Vichy),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 marzo 1991 e registrato il 25 marzo successivo, la Société d' hygiène dermatologique de Vichy (in prosieguo: la "Vichy") ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 1991, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/31.624-Vichy).
2 Con separata istanza, registrata nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 1991, la ricorrente ha inoltre proposto, a norma dell' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, una domanda di provvedimenti provvisori tendente ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della controversa decisione.
3 In merito a tale domanda di sospensione, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni il 13 maggio 1991. Le parti sono state sentite il 30 maggio 1991.
4 Preliminarmente all' esame della fondatezza della presente domanda di provvedimenti provvisori, è opportuno richiamare il contesto della presente causa e, in particolare, i fatti che hanno indotto la Commissione all' adozione della decisione 11 gennaio 1991, la cui esecuzione la ricorrente chiede sia sospesa.
5 In data 26 giugno 1985, i Laboratoires d' application dermatologique de Vichy et Cie, affiliata della Vichy, avevano notificato alla Commissione un sistema di distribuzione esclusiva in farmacia dei prodotti cosmetici Vichy, per il solo territorio francese.
6 Con decisione 9 giugno 1987 del consiglio della concorrenza francese, confermata dalle sentenze della Cour d' appel di Parigi 28 gennaio 1988 e della Cour de cassation francese 25 aprile 1989, la Vichy veniva obbligata a modificare il proprio sistema di distribuzione in Francia, in quanto la distribuzione esclusiva in farmacia era ritenuta contraria al diritto nazionale nonché all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
7 In seguito alle decisioni delle autorità francesi, la Vichy notificava alla Commissione, in data 29 agosto 1989, il sistema di distribuzione modificato per la Francia nonché il sistema di distribuzione per gli altri Stati membri, ad eccezione della Danimarca, paese nel quale i prodotti Vichy non vengono distribuiti. Soltanto questo secondo sistema, applicato negli Stati membri diversi dalla Francia e basato su una distribuzione esclusiva in farmacia, è oggetto della decisione della Commissione sottoposta al vaglio del Tribunale.
8 Nella decisione 11 gennaio 1991, la Commissione dichiara, dopo un esame provvisorio ai sensi dell' art. 15, n. 6, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), in riferimento alle clausole degli accordi stipulati tra la Vichy e i grossisti distributori nonché i farmacisti dettaglianti, nella parte in cui detti accordi prevedono la distribuzione esclusiva in farmacia dei prodotti cosmetici Vichy, che le condizioni per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE sono soddisfatte, mentre non ricorrono i presupposti per l' applicazione del n. 3 dello stesso articolo.
In diritto
9 In forza del combinato disposto degli artt. 185 del Trattato CEE e 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato.
10 L' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte - che ai sensi dell' art. 11, terzo comma, della testé citata decisione del Consiglio si applica mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale, fino all' entrata in vigore del regolamento di procedura di quest' ultimo - dispone che le domande di sospensione di cui all' art. 185 del Trattato CEE debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Le misure richieste devono presentare carattere provvisorio, nel senso che esse non debbono pregiudicare la decisione sul merito.
11 Nella fattispecie, la ricorrente fa in sostanza valere, a sostegno della propria domanda, che la decisione della Commissione 11 gennaio 1991, nel revocarle il beneficio dell' immunità dall' ammenda connesso alla notificazione dei suoi accordi, costituisce una vera e propria ingiunzione di fatto, comportante conseguenze estremamente gravi e fonte di un pregiudizio grave ed irreparabile. Infatti, o essa prosegue la distribuzione dei propri prodotti secondo le modalità attuali, rischiando in tal caso di vedersi infliggere un' ammenda più grave, in quanto la durata del procedimento dinanzi alla giurisdizione comunitaria, sulla quale essa non ha possibilità di influire, sarebbe computata nel periodo di durata dell' infrazione; oppure essa deve rinunciare all' esclusività della vendita dei suoi prodotti in farmacia e sarebbe in tal caso costretta a riorganizzare l' intera politica di distribuzione dei propri prodotti, il che comporterebbe un lavoro e un onere considerevoli, con la prospettiva di un annullamento della decisione della Commissione e dell' impossibilità di ripristinare lo statu quo ante che garantiva una perfetta distribuzione dei suoi prodotti.
12 Infatti, osserva la ricorrente, esiste una seria probabilità che la sua domanda principale sia ritenuta fondata. A tale riguardo, la Vichy deduce vari mezzi, relativi alla violazione delle forme sostanziali nonché alla trasgressione del Trattato, segnatamente dell' art. 85, nn. 1 e 3, e degli atti adottati per la sua applicazione.
13 In particolare, la ricorrente deduce, contro la decisione impugnata, la mancata consultazione del comitato consultivo di cui all' art. 10, n. 3, del regolamento n. 17, nonché il carattere ingiustificato del provvedimento provvisorio adottato ai sensi dell' art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. Essa rimprovera inoltre alla Commissione di non aver dimostrato, nella sua decisione, l' esistenza di un effetto apprezzabile sulla concorrenza e di un pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione lede il principio di uguaglianza tra gli operatori economici, in quanto essa, in conseguenza della notificazione spontaneamente effettuata e della decisione della Commissione conseguente a tale notificazione, viene a trovarsi in situazione deteriore rispetto a quella dei concorrenti che non hanno effettuato alcuna notificazione.
14 La Commissione da parte sua assume, in primo luogo, che la decisione impugnata, che non contiene nessuna ingiunzione, non è per la sua stessa natura idonea a costituire oggetto di una sospensione dell' esecuzione e che, di conseguenza, la domanda della ricorrente è irricevibile. In secondo luogo, la Commissione fa altresì valere, in subordine, che le condizioni enunciate dalla giurisprudenza per l' accoglimento di una domanda di sospensione dell' esecuzione non sono soddisfatte, non avendo la ricorrente dimostrato l' esistenza di un "fumus boni juris" della sua domanda principale né che la decisione contestata potrebbe causarle un pregiudizio grave ed irreparabile. Aggiunge infine la Commissione che la concessione della sospensiva pregiudicherebbe necessariamente la causa principale e implicherebbe che qualsiasi decisione adottata in forza dell' art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, dovrebbe ipso facto accompagnarsi al beneficio della sospensione dell' esecuzione. Ciò vanificherebbe l' esercizio delle competenze che tale disposizione le attribuisce.
15 L' art. 15, n. 5, del regolamento n. 17 prescrive che le ammende previste al n. 2 dello stesso articolo non possono essere inflitte per comportamenti successivi alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato, nella misura in cui essi restino nei limiti dell' attività prescritta nella notificazione.
16 Ai sensi del n. 6 dell' art. 15, le disposizioni sopra richiamate non si applicano dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che siano soddisfatte le condizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato e che l' applicazione dell' art. 85, n. 3, non sia giustificata.
17 Va rilevato come la decisione di revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda si limiti a porre fine ad una situazione di immunità della quale l' impresa poteva giovarsi in considerazione della notificazione dell' accordo, ripristinando la situazione giuridica che il suo destinatario avrebbe detenuto anteriormente alla notificazione dell' accordo alla Commissione. Essa non implica alcuna sanzione né rivolge alla Vichy alcuna ingiunzione, in diritto o in fatto. Ne consegue che l' uguaglianza tra gli operatori economici, alla quale si appella la Vichy, non viene per nulla infranta dalla decisione in parola.
18 Invero, come il Tribunale (Prima Sezione) ha affermato nella sua ordinanza 23 gennaio 1991, Vereniging Prodifarma / Commissione, punti 41 e 42 della motivazione (causa T-3/90, Racc. pag. II-1), benché per le parti di un accordo una decisione del genere produca effetti giuridici, essa non ha l' effetto di impedire alle parti di applicare il loro accordo. Se è pur vero che il rischio dell' irrogazione di un' ammenda può dissuaderle dall' agire in tal senso, tale rischio è tuttavia esattamente identico a quello al quale si espone ogni impresa che non abbia notificato alla Commissione un accordo che possa essere fatto rientrare nella sfera di applicazione del divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato.
19 Solo nel caso in cui la Commissione adottasse, eventualmente, ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17, una decisione di accertamento di un' infrazione, da parte della Vichy, delle disposizioni dell' art. 85, n. 1, la revoca dell' immunità potrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione della durata dell' infrazione e, pertanto, del calcolo dell' importo dell' ammenda da irrogare. L' impresa destinataria disporrebbe, in tal caso, pur sempre di rimedi giurisdizionali che le consentirebbero di far valere utilmente le proprie ragioni dinanzi alla giurisdizione comunitaria. Comunque sia, trattasi di un pregiudizio futuro, incerto e avente carattere aleatorio, che l' impresa destinataria è in grado di valutare e al quale può mettere fine in qualsiasi momento, ove lo reputi opportuno.
20 Da quanto sopra discende che una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell' art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non comporta, per sua natura, alcuna ingiunzione né impone alcuna esecuzione. Essa si limita a portare a conoscenza dell' impresa destinataria della decisione il provvisorio punto di vista della Commissione in relazione, nel caso di specie, alla compatibilità di un sistema di distribuzione esclusiva con l' art. 85 del Trattato. Ne consegue che una decisione del genere non solo è inidonea ad arrecare a chi ne sia destinatario un pregiudizio grave ed irreparabile, ma non può inoltre costituire oggetto di un provvedimento di sospensione dell' esecuzione.
21 Conseguentemente, e senza che sia necessario prendere in esame i mezzi invocati dalla ricorrente a sostegno di un "fumus boni juris" della domanda principale, si deve constatare che le condizioni di diritto per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto non sono soddisfatte e che la domanda dev' essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 giugno 1991.
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