Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni proposto senza che vi sia stato un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Parti
Nella causa T-29/91,
C. Castelletti, Y. Demory-Thyssens, C. Eischen-Gadenne, B. Keller, G. Kreibich, G. Lambertz, L. Passera e A. Thielemans, dipendenti della Commissione delle Comunità uropee, con gli avvocati Marcel Slusny e Olivier-Marie Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avvocato Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che le ricorrenti ritengono di aver subito per non essere state ammesse al concorso COM2/82 fin dal 25 febbraio 1982,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e C. Yeraris, giudici,
cancelliere: H. Jung,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 1991, le Claudia Castelletti, Yvonne Demory-Thyssens, Carmen Eischen-Gadenne, Bardel Keller, Gudrun Kreibich, Gerda Lambertz, Lucia Passera e Antonietta Thielemans, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, hanno chiesto che questa venga condannata a pagare a ciascuna di loro, per danno materiale, la somma di 200 000 BFR e, per danno morale, la somma di 100 000 BFR, il tutto a titolo di risarcimento e con riserva di perfezionare la domanda in corso di causa.
Gli antefatti
2 Con atti depositati nella cancelleria della Corte nel dicembre 1984, il sig. Vincenzo Sorani e altri dieci dipendenti della Commissione, come pure il sig. Hermanus Adams ed altri cinquantadue dipendenti e agenti, proponevano due ricorsi intesi all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM2/82 di non ammetterli alle prove di questo concorso (cause 293/84 e 294/84). Il concorso in parola era stato bandito per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segreteria aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, la cui carriera comprendeva i gradi 5 e 4 della categoria B.
3 Con due sentenze dell' 11 marzo 1986 (Sorani e a./Commissione, causa 293/84, Racc. pag. 967, e Adams e a./Commissione, causa 294/84, Racc. pag. 977), la Corte annullava le decisioni con le quali la commissione giudicatrice aveva rifiutato di ammettere alle prove i ricorrenti nelle suddette cause, per il motivo che questi non avevano avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista in merito ai pareri che i loro superiori gerarchici avevano comunicato, sul loro conto, alla commissione giudicatrice. A seguito di tali sentenze, detta commissione convocava, nel giugno 1986, i candidati interessati, affinché potessero rispondere agli stessi quesiti che precedentemente erano stati rivolti ai loro superiori gerarchici. Con lettera dell' 11 luglio 1986 ai candidati veniva comunicato che la decisione di non ammetterli alle prove, adottata nel giugno 1984, era stata confermata.
4 In seguito a reclami presentati da alcuni candidati contro la decisione del luglio 1986, la commissione giudicatrice convocava una seconda volta gli interessati, per dar loro la possibilità di prendere posizione in merito alle risposte date dai loro superiori gerarchici ai quesiti che la stessa commissione aveva loro posti. Con lettera del 12 febbraio 1987 i dipendenti di cui trattasi venivano informati del fatto che, secondo la commissione giudicatrice, non vi era motivo di riprendere in considerazione la decisione adottata nei loro confronti e ad essi notificata l' 11 luglio 1986.
5 Con sentenza 28 febbraio 1989, Basch e a./Commissione (cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, Racc. pag. 447), la Corte annullava la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM2/82 di non ammettere i ricorrenti alle prove di tale concorso, per insufficienza di motivazione e irregolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice.
6 Nella suddetta sentenza, la Corte dichiarava in particolare:
"Tuttavia, una commissione giudicatrice, quando procede a tale riesame delle candidature, in particolare allo scopo di sanare un' irregolarità grave, è tenuta a svolgere tale compito con la necessaria diligenza e con particolare cura. Orbene, nella fattispecie la commissione giudicatrice si è avvalsa degli appunti e dei ricordi personali dei suoi membri, che potevano essere lacunosi e inesatti, per ricostruire pareri espressi circa tre anni prima su un grandissimo numero di candidati. Del resto dal fascicolo emerge che vari pareri così ricostruiti contraddicono direttamente altri documenti, fra i quali, ad esempio, i rapporti informativi, relativi al modo con cui taluni ricorrenti avrebbero svolto le loro funzioni. Procedendo in tal modo la commissione giudicatrice ha commesso un' irregolarità grave che comporta l' annullamento delle decisioni controverse.
Da quanto precede emerge che la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM2/82 di non ammettere i ricorrenti alle prove del concorso dev' essere annullata per insufficienza di motivazione e per irregolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice".
7 Per dare esecuzione a questa sentenza, il direttore del personale della Commissione decideva d' invitare la commissione giudicatrice a riprendere i lavori a partire dalla fase in cui questi erano stati dichiarati viziati per irregolarità dalla Corte.
8 Con una nota del 26 giugno 1989, egli ne dava, fra l' altro, comunicazione ai ricorrenti; nella nota si diceva quanto segue:
"Oggetto: Ripresa del procedimento di concorso COM2/82 in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 28 febbraio 1989 nelle cause 100/87, 146/87 e 153/87, per i ricorrenti le cui domande sono state accolte.
Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia in data 28 febbraio 1989, l' autorità che ha il potere di nomina ha deciso che i lavori della commissione giudicatrice del concorso interno per il passaggio dalla categoria C alla categoria B, per il quale Ella aveva presentato la Sua candidatura, riprendano dalla fase in cui il procedimento applicato, per quanto La riguarda, da detta commissione è stato considerato irregolare dalla Corte.
A tal fine, la commissione giudicatrice sarà prossimamente ricostituita nella sua composizione iniziale, salvo causa dirimente, e riprenderà i lavori conformandosi alla sentenza 28 febbraio 1989.
I candidati che risulteranno ammessi al concorso saranno avvisati, secondo la normale prassi amministrativa, della data in cui avranno luogo le prove (...)".
9 La commissione giudicatrice riprendeva effettivamente i lavori e passava alla successiva fase di ammissione al concorso.
10 Prima che questa fase del procedimento fosse terminata, il sig. Franz Josef Klein, presidente del sindacato dei funzionari europei (SFE), presentava, su mandato e in nome dei candidati al concorso, con note del 18 settembre 1989, vari reclami (nn. R/225/89 - R/249/89), ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), contro la nota in data 26 giugno 1989 del direttore del personale. Nei reclami si chiedeva, inoltre, l' ammissione al concorso senza ulteriori formalità, nonché il risarcimento del danno subito. Il 20 dicembre 1989 la Commissione respingeva detti reclami con decisione motivata che veniva notificata agli interessati mediante nota del 22 dicembre 1989.
11 Questa decisione veniva impugnata con ricorso proposto in data 9 aprile 1990 (causa T-17/90).
12 In tale causa, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione 26 giugno 1989 del sig. Valsesia, direttore del personale;
2) dichiarare che si deve procedere all' ammissione dei ricorrenti a partecipare al concorso COM2/82 senza ulteriori formalità;
3) dichiarare e statuire che i ricorrenti nominati fruiranno di una retroattività che assicuri loro gli stessi vantaggi dei candidati già nominati o promossi, assumendo come punto di partenza l' anno 1982;
4) condannare la controparte al pagamento di 200 000 BFR come risarcimento dei danni morali e materiali, in ragione del ritardo nella carriera dei ricorrenti, con riserva di perfezionare la domanda in corso di causa;
5) condannare la controparte alle spese.
13 Con nota dell' 8 agosto 1990, le ricorrenti nella presente causa venivano informate dalla commissione giudicatrice di essere state ammesse alla successiva fase del concorso. Fra il 31 ottobre ed il 6 novembre 1990, esse presentavano reclami, registrati presso il segretariato generale della Commissione fra il 31 ottobre ed il 7 novembre 1990, intesi ad ottenere dall' amministrazione di poter "fruire della retroattività necessaria per ristabilire la parità fra (le interessate ed i loro) colleghi, il che significa che (esse dovranno) essere considerat(e) ammess(e) alla successiva fase del concorso fin dal 1982, dovendo aver luogo una ricostituzione della (loro) carriera". Detti reclami erano intesi, d' altro canto, a far attribuire alle interessate un risarcimento per danni morali e materiali. Ad essi non veniva data risposta espressa.
14 Stando così le cose, le interessate hanno proposto, il 30 aprile 1991, il ricorso ora in esame.
Le conclusioni delle parti
15 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
1) disporre la riunione, per connessione, della presente causa, e di quelle cui esse fanno riferimento, con la causa T-17/90;
2) condannare la controparte a pagare a ciascuna di loro la somma di 200 000 BFR come risarcimento del danno materiale, con riserva di perfezionare la domanda in corso di causa;
3) condannare la controparte a pagare a ciascuna di loro la somma di 100 000 BFR come risarcimento del danno morale, con riserva di perfezionare la domanda in corso di causa;
4) condannare la controparte al pagamento degli interessi pari all' 8% sugli importi dovuti a titolo di risarcimento, con decorrenza dalla data dei reclami che hanno preceduto la causa T-17/90;
5) condannare la controparte al pagamento delle spese e degli onorari relativi al presente procedimento.
16 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- statuire sulle spese secondo le norme vigenti.
17 Opponendosi all' eccezione d' irricevibilità, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
- respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta o rinviare al merito;
- disporre la riunione, per connessione, delle cause T-17/90 (Camara Alloisio e a.), T-28/91 (Blieschies e a.) e T-29/91 (Castelletti e a.).
I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti sulla ricevibilità
18 La Commissione sostiene, in via principale, che il ricorso in esame ha un oggetto che coincide integralmente con quello del ricorso T-17/90 ed è fondato sulle stesse cause, cosicché alla ricevibilità dello stesso osta la litispendenza. In proposito, essa rinvia alle sentenze della Corte 17 maggio 1973, Perinciolo/Consiglio (cause riunite 58/72 e 75/72, Racc. pag 511), e 26 maggio 1971, Bode/Commissione (cause riunite 45/70 e 49/70, Racc. pag. 465), e ne desume che le ricorrenti non hanno alcun interesse ad agire nell' ambito della presente causa.
19 In via subordinata, la Commissione assume che il procedimento amministrativo che ha preceduto il ricorso in esame non si è svolto regolarmente e che, per questo secondo motivo, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile. Trattandosi di domande intese ad ottenere un risarcimento di danni, il ricorso avrebbe infatti dovuto essere preceduto da domande e reclami ai sensi dell' art. 90 dello Statuto. Di conseguenza, questo ricorso, che - sempre secondo la Commissione - non fa altro che confermare alcune delle domande contenute nel ricorso T-17/90, avrebbe potuto essere proposto solo contro il rigetto di un reclamo presentato entro i tre mesi successivi alla decisione in data 22 dicembre 1989, con la quale la Commissione aveva respinto talune domande iniziali formulate nei reclami R/225/89 - R/249/89 del 18 settembre 1989. Il ricorso in esame, essendo stato proposto il 30 aprile 1991, ed essendo stato preceduto da reclami presentati fra il 31 ottobre ed il 6 novembre 1990, sarebbe quindi irricevibile.
20 Le ricorrenti oppongono ch' esse hanno tutto l' interesse ad agire, in quanto la convenuta considera prematuro il loro primo ricorso in quanto diretto contro un atto preparatorio e a dedurre nuovamente i propri argomenti, dal momento che atti di carattere decisionale si sono sostituiti ad atti assertivamente preparatori. Per quanto riguarda l' eccezione di litispendenza, le ricorrenti sostengono che non la si può sollevare se non quando esista già una decisione giurisdizionale, sia pure emessa simul et semel con la decisione relativa alla litispendenza nel secondo procedimento.
21 Le ricorrenti affermano poi che, dal momento ch' esse non hanno nemmeno presentato una memoria di replica nella causa T-17/90, il Tribunale, non essendo completamente informato in merito agli argomenti da esse dedotti in tale causa, non è in grado di statuire fin d' ora. Le ricorrenti si chiedono inoltre se le osservazioni presentate dalla convenuta non debbano portare, piuttosto, alla riunione dei procedimenti.
22 In via subordinata, le ricorrenti fanno valere ch' esse non possono formulare le proprie conclusioni nello stesso modo in un reclamo ed in un ricorso. A loro avviso, nei confronti dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), esse non possono agire altrimenti che chiedendole di regolarizzare la loro situazione, e in particolare di revocare l' atto controverso, mentre non possono chiedere il risarcimento di danni, questione che esula dalla competenza dell' APN.
I mezzi e gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel merito
23 A sostegno della domanda di risarcimento, le ricorrenti fanno valere che la loro carriera subirà un notevole ritardo, probabilmente di otto anni ed anche più, rispetto a quella di colleghi ammessi, fin dal primo esame delle candidature, a partecipare alle prove del concorso di cui trattasi.
24 Per quanto riguarda il danno materiale, esse chiedono che venga loro versata la somma di 200 000 BFR, come risarcimento per il fatto di non aver fruito del passaggio nella categoria B o di non aver potuto ottenere una promozione in tale categoria. Per quanto riguarda il danno morale, esse chiedono che venga loro versata la somma di 100 000 BFR, come risarcimento per il fatto di aver atteso dal 1982 la trattazione del loro caso e per aver ottenuto il riesame della questione soltanto nel 1991, dopo aver dovuto subire i disagi di quattro procedimenti giurisdizionali.
Valutazione giuridica
25 Quando il ricorso propostogli è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, ai sensi dell' art. 111 del proprio regolamento di procedura, statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nella fattispecie, ritenendosi sufficientemente informato in base ai documenti del fascicolo di causa, il Tribunale decide che non è necessario proseguire il procedimento.
26 Per quanto riguarda l' eccezione d' irricevibilità sollevata in via principale dalla convenuta, e da questa qualificata come eccezione di "litispendenza", si deve osservare che, poiché il procedimento fra le stesse parti, iniziatosi col ricorso registrato nella cancelleria del Tribunale sotto il n. T-17/90, non è ancora terminato, il Tribunale non può, nell' attuale fase procedurale della presente causa, pronunciarsi sulla suddetta eccezione d' irricevibilità.
27 Occorre quindi accertare se alla ricevibilità del ricorso in esame si opponga l' eccezione sollevata in subordine dalla Commissione.
28 In proposito va ricordato che il procedimento precontenzioso contemplato dall' art. 90 dello Statuto è, in via di principio, un procedimento in due fasi. Come risulta dal n. 1 dell' art. 90, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare all' APN una domanda che l' inviti a prendere a suo riguardo una decisione. In caso di risposta sfavorevole o in mancanza di una decisione, l' interessato può presentare un reclamo all' APN per contestare la decisione espressa o tacita di quest' ultima, alle condizioni stabilite dall' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto. Si deve aggiungere che il procedimento di reclamo ha lo scopo di permettere all' APN di rivedere la sua decisione alla luce delle eventuali obiezioni dell' interessato (v. sentenza della Corte 21 ottobre 1980, Vecchioli/ Commissione, punto 31 della motivazione, causa 101/79, Racc. pag. 3069) e che il procedimento precontenzioso instaurato dall' art. 90 dello Statuto è inteso, in complesso, a permettere e favorire una composizione amichevole della controversia sorta fra il dipendente e l' amministrazione (v. sentenza della Corte 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei conti, punto 11 della motivazione, causa 142/85, Racc. pag. 3177).
29 Per quanto riguarda la ricevibilità di un' azione di danni, dalla giurisprudenza della Corte, nell' esegesi effettuata dal Tribunale (v. sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, punto 38 della motivazione, causa T-27/90, Racc. pag. II-35, e 25 settembre 1991, Marcato/Commissione, punto 49 della motivazione, causa T-5/90, Racc. pag. II-731), risulta che soltanto qualora esista un nesso diretto fra il ricorso per annullamento ed il ricorso per risarcimento quest' ultimo è ricevibile, in quanto accessorio del ricorso per annullamento, senza necessità ch' esso sia stato preceduto da una domanda emanante dall' interessato, con la quale l' APN venga invitata a riparare i danni da questo assertivamente subiti, nonché da un reclamo in cui l' interessato contesti la fondatezza del rigetto espresso o tacito della sua domanda.
30 Quando, invece, come nella presente causa, il ricorso miri esclusivamente alla riparazione dei danni materiali e morali assertivamente provocati - nel caso di specie per il fatto che le ricorrenti sono state ammesse alle prove di un concorso con un ritardo di otto anni e solo in seguito a vari procedimenti giurisdizionali - e non sia basato su un atto di cui si chieda l' annullamento, bensì su un complesso di illeciti ed omissioni dell' amministrazione, è imperativamente necessario che il procedimento amministrativo precedente la presentazione del ricorso abbia avuto inizio con una domanda degli interessati con cui l' APN sia stata invitata a riparare tali danni.
31 In questo contesto, il Tribunale constata che né la nota presentata in nome delle ricorrenti il 18 settembre 1989, né i reclami da esse proposti fra il 31 ottobre 1990 e il 6 novembre 1990 sono stati preceduti o seguiti, in tempo utile, da altri passi compiuti presso l' amministrazione per rispondere alle esigenze dell' art. 90 dello Statuto.
32 Ne consegue che, anche qualora i suddetti reclami dovessero esser intesi come domande ai sensi dello Statuto, evidentemente il procedimento precontenzioso non si è svolto in due fasi, in conformità agli artt. 90 e 91 dello Statuto. E' chiaro, perciò, che il ricorso non è stato proposto rispettando le condizioni poste dallo Statuto ed è quindi manifestamente irricevibile.
33 Pertanto, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi, nella fattispecie, sulla domanda delle ricorrenti relativa alla riunione delle cause T-17/90, T-28/91 e T-29/91.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 6 febbraio 1992.
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