Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Procedimento amministrativo previo - Svolgimento
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Presupposti della ricevibilità - Tassatività - Poteri del giudice
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti - Ricorso - Atto arrecante pregiudizio - Nozione - Atto preparatorio - Esclusione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Nozione
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
Massima
1. Gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità del ricorso contenzioso proposto dal dipendente al rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo, contemplato dagli stessi articoli. Nel caso in cui il dipendente cerchi di ottenere che l' autorità che ha il potere di nomina adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo deve essere iniziato con una domanda in cui l' interessato invita detta autorità ad adottare la decisione, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo contro la decisione di rigetto della domanda, la quale, in mancanza di risposta dell' amministrazione, si considera emessa entro il termine di quattro mesi, l' interessato può proporre all' autorità che ha il potere di nomina, entro il termine di tre mesi, un reclamo a norma del n. 2 di tale articolo. Viceversa, qualora esista già una decisione adottata dall' autorità che ha il potere di nomina ed essa arrechi pregiudizio al dipendente, questi deve avvalersi del reclamo contemplato dall' art. 90, n. 2, qualora intenda chiedere l' annullamento, la modifica o la revoca dell' atto per lui pregiudizievole.
2. Le norme dettate dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono tassative e le parti non possono derogarvi. Spetta quindi unicamente al Tribunale, indipendentemente da quanto sostenuto dalle parti, l' accertare se sia stato effettivamente posto in essere un atto lesivo per il dipendente che costituirebbe il punto di partenza della fase precontenziosa di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto, nonché il procedere alla definizione giuridica dei documenti inviati all' istituzione dal dipendente. Infatti, la qualifica di una lettera come domanda o come reclamo spetta unicamente alla valutazione del giudice e non dipende dalla volontà delle parti.
3. L' atto che arreca pregiudizio è quello che può incidere direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica e statutaria del dipendente. Esso deve provenire dall' autorità che ha il potere di nomina ed avere natura di decisione.
Non è questo il caso di una nota inviata a un dipendente dal suo superiore gerarchico, e non dall' autorità che ha il potere di nomina, in cui si informa l' interessato di una sua prossima nuova assegnazione. Tale nota costituisce un provvedimento preparatorio della decisione di nuova assegnazione che, emanata dall' autorità competente, costituisce la decisione arrecante pregiudizio, impugnabile con reclamo amministrativo secondo quanto stabilito dagli artt. 90, n. 2, e 91 dello Statuto.
4. Perché un atto di un dipendente possa essere considerato reclamo amministrativo previo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, occorre che esso, pur senza richiamarsi espressamente a tale disposizione, manifesti in modo sufficientemente chiaro la volontà del dipendente di ottenere soddisfazione sulle sue critiche.
Non è questo il caso di una domanda di informazioni e di audizione rivolta dal dipendente all' amministrazione, domanda che, priva dei connotati formali del reclamo, non è stata inviata per via gerarchica all' autorità che ha il potere di nomina, contrariamente a questo prescritto dall' art. 90, n. 3, dello Statuto, e non ha natura di reclamo nemmeno sotto il profilo del contenuto e dell' oggetto.
Parti
Nella causa T-34/91,
Edward P. Whitehead, residente in Bruxelles, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo dapprima presso il sig. Guido Berardis, indi presso il sig. Roberto Hayder, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1990, recante riassegnazione del ricorrente a Bruxelles, nonché all' annullamento della decisione 11 ottobre 1990, recante trattenuta di 13 115 BFR e che applica alla retribuzione del ricorrente, a partire dal 1 ottobre 1990, il coefficiente correttore in vigore per Bruxelles,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C. Yeraris e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il sig. Whitehead, cittadino britannico, è dipendente di grado A 4. E' entrato in servizio presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione") nel 1963 come agente temporaneo, nell' ambito di un programma di ricerche Euratom. Con decisione 26 marzo 1965 veniva nominato funzionario scientifico e assegnato alla direzione generale ricerca e insegnamento, servizio biologia. Veniva nominato in ruolo con decisione 6 dicembre 1965. Dal 1 luglio 1976 fa parte della direzione generale XII. In precedenza assegnato alla direzione ricerca-sicurezza nucleare, dal settembre 1990 dipende dalla direzione "supporto alla politica scientifica e tecnologica". Egli veniva destinato via via all' Institut national agronomique di Parigi, indi, dal 1968 al 1973, all' Istituto internazionale di genetica e di biofisica di Napoli e, infine, dal 15 giugno 1973 al 31 agosto 1990, all' Istituto di chimica biologica dell' università di Roma, nell' ambito del programma "radioprotezione".
2 Dal 1987 le autorità di bilancio hanno progressivamente ridotto gli stanziamenti relativi a questo programma di ricerca, i cui effettivi sono passati da 71 persone nel 1977 a 28 nel 1991, il che, secondo la Commissione, porta alla seguente alternativa: vuoi destinare i dipendenti in questione ad altri compiti scientifici o amministrativi, vuoi studiare con essi una soluzione che consenta di porre termine alla loro attività, quali lo sfollamento o l' aspettativa per motivi personali.
3 Il 19 dicembre 1989 il sig. Tanzilli, capodivisione, comunicava con una nota al ricorrente che questi sarebbe stato riassegnato a Bruxelles a partire dal gennaio 1990. Contrariamente al contenuto di tale nota, l' interessato non è stato tuttavia destinato a Bruxelles a partire dal mese di gennaio del 1990. Secondo la Commissione, l' esecuzione della nota è stata infatti rinviata per tener conto delle difficoltà personali addotte dal ricorrente, che deriverebbero, a suo parere, dalla riassegnazione a Bruxelles.
4 Con nota 24 luglio 1990 il signor Tanzilli avvertiva il ricorrente della riassegnazione a Bruxelles, a partire dal 1 settembre 1990, nei seguenti termini:
"Dear Mr Whitehead,
Referring to the previous exchange of letters and to your recent telephone conversation with Mrs Larsen, I confirm your assignment to DG XII-H-1, Brussels, as from 1st september 1990. You will take up duties with Mr Bellemin' s team.
Would you kindly confirm receipt of this letter as soon as possible".
(Egregio Sig. Whitehead,
Con riferimento al carteggio precedente ed al Suo colloquio telefonico con la sig.ra Larsen, Le confermo la nuova assegnazione alla DG XII-H-1, Bruxelles, a partire dal 1 settembre 1990. Ella lavorerà nel gruppo del sig. Bellemin.
Voglia cortesemente accusare ricevuta di questa lettera il più presto possibile).
L' interessato accusava ricevuta di questa nota il 25 luglio 1990.
5 Con decisione 25 settembre 1990 il direttore generale della DG XII, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), disponeva la riassegnazione del ricorrente a Bruxelles a partire dal 1 settembre 1990. Secondo il ricorrente, questa decisione non gli è stata comunicata. Secondo la Commissione, la decisione è stata presentata tre volte al ricorrente, che si è rifiutato di accusarne ricevuta.
6 Il ricorrente iniziava la sua nuova attività a Bruxelles il 1 settembre 1990. L' 11 ottobre 1990 inviava al capo dell' unità XII-B della direzione generale, con copia al direttore generale, una nota nella quale, in particolare, dopo essersi riferito alle "note" soprammenzionate del signor Tanzilli in data 19 dicembre 1989 e 24 luglio 1990, parlava delle difficoltà professionali e familiari causate dal trasferimento da Roma a Bruxelles, si lamentava del modo in cui la Commissione aveva trattato la sua carriera dichiarando di considerarsi tuttora in pianta a Roma e, infine, chiedeva un colloquio onde studiare le possibilità di continuare il lavoro di ricerca a Roma, Frascati od Ispra. Questa nota non aveva seguito.
7 Con nota del capo dell' unità "retribuzioni e crediti operativi" in data 11 ottobre 1990, il ricorrente veniva avvertito della decisione di applicare alla sua retribuzione, a partire dal mese di ottobre 1990, il coefficiente correttore in vigore per Bruxelles e di procedere alla trattenuta di 13 115 BFR, che gli erano stati versati in eccesso a causa dell' applicazione del coefficiente correttore in vigore per Roma alla retribuzione del mese di ottobre del 1990.
8 Con lettera 31 dicembre 1990 il ricorrente rilevava che era stata effettuata una trattenuta sulla sua retribuzione del mese di dicembre e dichiarava di ignorare per quale motivo giuridico la Commissione avesse effettuato la trattenuta stessa, adducendo che la decisione recante riassegnazione a Bruxelles non gli era stata comunicata e che la sua famiglia risiedeva tuttora a Roma, luogo della sua residenza principale. Egli chiedeva quindi dei chiarimenti su questo punto.
9 Il capo dell' unità "retribuzioni e crediti operativi" rispondeva con lettera 4 febbraio 1991, diretta all' indirizzo di Roma dell' interessato. Questa lettera attirava l' attenzione del ricorrente sul fatto che, a norma dell' art. 64 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo "Statuto"), lo stipendio del dipendente è soggetto ad un coefficiente correttore che tiene conto delle condizioni di vita nel luogo in cui lavora. Essa precisava che, dal 1 settembre 1990, il luogo di lavoro era stabilito in Bruxelles e di conseguenza il coefficiente correttore da applicarsi allo stipendio era pari a 100, mentre quello applicato fino a quel momento era pari a 104,8. Essa aggiungeva che il nuovo coefficiente era stato applicato per la prima volta nell' ottobre del 1990. Ne derivava un' eccedenza di 13 115 BFR sullo stipendio relativo al mese di ottobre 1990.
10 Il ricorrente dichiara di aver avuto conoscenza di questa lettera in una data indeterminata, in occasione di uno dei suoi soggiorni a Roma.
11 Sono queste le circostanze in cui il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 13 maggio 1991. Con atto depositato il 19 settembre 1991 egli ha espressamente rinunciato al deposito della replica.
Conclusioni e motivi delle parti
12 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione 24 luglio 1990, recante riassegnazione del ricorrente a Bruxelles, in quanto non contempla il risarcimento di tutti i danni da essa arrecati al ricorrente;
- annullare la decisione 11 ottobre 1990, recante trattenuta di 13 115 BFR e che applica, a partire dal 1 ottobre 1990, il coefficiente correttore in vigore per Bruxelles;
- condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare irricevibile il ricorso o, quantomeno, respingerlo;
- statuire sulle spese secondo diritto.
Sulla ricevibilità del ricorso
14 Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue conclusioni. Egli sostiene che le decisioni impugnate sono inficiate da difetto di motivazione e che l' autorità amministrativa ha posto in non cale il principio dell' obbligo di sollecitudine ed ha trasgredito l' art. 38, lett. d), dello Statuto nonché il principio della parità di trattamento dei dipendenti.
15 A norma dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, senza procedere oltre, può statuire mediante ordinanza motivata. Il Tribunale (Terza Sezione) ritiene di essere sufficientemente informato dall' esame del contenuto del fascicolo e che non vi è motivo di passare alla fase orale.
Per quanto riguarda la ricevibilità delle conclusioni dirette contro la nota 24 luglio 1990, che annunciava all' interessato la riassegnazione a Bruxelles a partire dal 1 settembre 1990.
16 Il ricorrente sostiene che l' atto che gli reca pregiudizio è la decisione di riassegnarlo a Bruxelles. Questo atto gli sarebbe stato comunicato con la citata nota del signor Tanzilli datata 24 luglio 1990. Questa decisione sarebbe stata contestata con nota 11 ottobre 1990. Non avendo l' autorità amministrativa risposto a tale nota, vi sarebbe stato silenzio-rifiuto ed il ricorrente potrebbe chiederne l' annullamento.
17 La Commissione ribatte che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro la decisione 24 luglio 1990. Questa decisione non sarebbe infatti altro che un provvedimento per l' esecuzione della decisione di riassegnazione in data 19 dicembre 1989, decisione contenuta in una precedente nota del signor Tanzilli, la quale non poteva dar luogo ad alcun equivoco circa la riassegnazione da effettuarsi. Orbene, questa decisione non sarebbe ulteriormente impugnabile, non essendo stata impugnata entro il termine precontenzioso o contenzioso. La Commissione assume che questa decisione 19 dicembre 1989 di riassegnare l' interessato a Bruxelles è stata adottata in esito ad un colloquio fra il ricorrente e il direttore generale della direzione generale XII, il quale è del pari l' APN, in forza della decisione della Commissione 11 maggio 1989 sul decentramento di taluni poteri in fatto di gestione del personale a favore dei direttori generali, decisione pubblicata nel bollettino d' informazioni amministrative n. 597 del 21 giugno 1989. Di conseguenza, il ricorrente non potrebbe contestare la decisione 19 dicembre 1989 in occasione del ricorso diretto contro un provvedimento adottato per la sua esecuzione. In quanto dirette contro la decisione 24 luglio 1990, le conclusioni del ricorso, le quali non contestano la data di effetto del provvedimento di riassegnazione, ma il principio stesso di questo, sarebbero quindi irricevibili, giacché su questo punto detta decisione sarebbe puramente confermativa della decisione 19 dicembre 1989 (sentenze della Corte 2 luglio 1969, causa 27/68, Renckens/Commissione, Racc. pag. 255, e 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677; ordinanza della Corte 16 giugno 1988, causa 372/87, Progoulis/Commissione, Racc. pag. 3091; ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II-235).
18 Di fronte a questo contrasto fra le parti, il Tribunale ritiene opportuno ricordare che gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità del ricorso contenzioso proposto dal dipendente contro l' istituzione della quale fa parte al rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo, contemplato dagli stessi articoli (ordinanza della Corte 4 giugno 1987, causa 16/86, P./CES, Racc. pag. 2409, e ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, già citata). Nel caso in cui il dipendente cerchi di ottenere che l' APN adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo deve essere iniziato con una domanda in cui l' interessato invita detta autorità ad adottare la decisione, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo contro la decisione di rigetto della domanda, la quale, in mancanza di risposta dell' amministrazione, si considera emessa entro il termine di quattro mesi, l' interessato può proporre all' APN, entro il termine di tre mesi, un reclamo a norma del n. 2 di tale articolo. Viceversa, qualora esista già una decisione adottata dall' APN e questa rechi pregiudizio al dipendente, è chiaro che la domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, non avrebbe senso e che il dipendente deve quindi avvalersi del reclamo contemplato dall' art. 90, n. 2, qualora intenda chiedere l' annullamento, la modifica o la revoca dell' atto per lui pregiudizievole (ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/Commissione, già citata).
19 Dette norme sono di ordine pubblico e le parti non possono derogarvi (sentenza della Corte 19 febbraio 1981, cause riunite 122/79 e 123/79, Schiavo/Consiglio, Racc. pag. 473). Spetta quindi unicamente al Tribunale, indipendentemente da quanto sostenuto dalle parti, l' accertare se, nel presente caso, sia stato effettivamente posto in essere un atto lesivo per il dipendente che costituirebbe il punto di partenza della fase precontenziosa di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto, nonché il procedere alla definizione giuridica delle lettere inviate alla Commissione dal ricorrente. Come infatti il Tribunale ha deciso nella sentenza 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143), lo stabilire se una lettera del ricorrente sia una domanda ovvero un reclamo spetta unicamente alla valutazione del giudice e non dipende dalla volontà delle parti. Alla luce di questi principi si deve accertare se, nelle circostanze in esame, l' APN abbia adottato nei confronti del ricorrente una decisione atta a recargli pregiudizio e, in caso affermativo, se egli abbia iniziato contro detta decisione il procedimento di reclamo previo obbligatorio, contemplato dagli artt. 90, n. 2, e 91 dello Statuto. E' inoltre necessario controllare se i termini prescritti da dette disposizioni siano stati osservati.
20 Secondo il ricorrente la decisione impugnata, contro la quale egli poteva validamente proporre reclamo, a norma degli artt. 90, n. 2, e 91 dello Statuto, sarebbe costituita dalla soprammenzionata nota del signor Tanzilli in data 24 luglio 1990. La Commissione, pur sostenendo che questo atto è puramente confermativo, non ha contestato che esso avesse la natura di decisione.
21 A questo proposito si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' atto che reca pregiudizio è quello che può incidere direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica e statutaria del dipendente (v., da ultimo, le sentenze 14 luglio 1976, causa 129/75, Hirschberg/Commissione, Racc. pag. 1259, e 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei Conti, Racc. pag. 389, e l' ordinanza 16 giugno 1988, Progoulis/Commissione, già citata). Il fatto che l' atto di cui è causa provenga dall' APN costituisce, secondo la costante giurisprudenza, un indizio nel senso che esso può incidere sulla situazione statutaria del dipendente (sentenze della Corte 1 febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. pag. 189, e 20 novembre 1980, causa 806/79, Gerin/Commissione, Racc. pag. 3515; ordinanza della Corte 4 ottobre 1979, causa 48/79, Ooms/Commissione, Racc. pag. 3121). Occorre inoltre esaminare il contenuto stesso dell' atto, onde stabilire se si tratti effettivamente di una decisione.
22 Nel presente caso, l' APN è il direttore generale della DG XII in forza della soprammenzionata decisione della Commissione 11 maggio 1989, sul decentramento di taluni poteri in fatto di gestione del personale a favore dei direttori generali. Quindi, la nota firmata il 24 luglio 1990 dal signor Tanzilli, capodivisione, non proviene dall' APN. D' altro canto, sotto il profilo del contenuto, questa nota appare una semplice lettera di informazione, la quale precisa all' interessato che un provvedimento di riassegnazione a Bruxelles sarà adottato nei suoi confronti con effetto dal 1 settembre 1990. Questo provvedimento è effettivamente seguito il 25 settembre 1990, con la firma dell' autorità competente e sotto forma di una vera e propria decisione. Il Tribunale ritiene quindi che solo l' atto 25 settembre 1990 abbia la natura di decisione che reca pregiudizio e quindi atta a costituire oggetto di un reclamo, secondo quanto stabilito dagli artt. 90, n. 2, e 91 dello Statuto, prima dell' esperimento del ricorso giurisdizionale. Orbene, il Tribunale rileva che le conclusioni del ricorso non sono affatto dirette contro detta decisione, nei confronti della quale il ricorrente non ha affatto avviato il sopraesposto procedimento di reclamo previo. Di conseguenza, le conclusioni su questo punto, le quali sono dirette contro un provvedimento preparatorio della decisione adottata dall' APN il 25 settembre 1990, sono irricevibili.
23 In ogni modo, anche nell' inconcessa ipotesi di accoglimento della tesi del ricorrente secondo la quale la nota di informazione inviatagli il 24 luglio 1990 dovrebbe considerarsi una decisione lesiva, si dovrebbe osservare che le conclusioni formulate su questo punto andrebbero disattese per inosservanza del procedimento precontenzioso. Il Tribunale ritiene infatti che la sopraesposta nota inviata dal ricorrente al direttore da cui dipendeva, con copia al direttore generale, in data 11 ottobre 1990 non può essere considerata un reclamo ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Perché l' atto di un dipendente possa essere considerato reclamo ai sensi di dette disposizioni, infatti, occorre che esso, pur senza richiamarsi espressamente alle disposizioni stesse, manifesti in modo sufficientemente chiaro la volontà del dipendente di ottenere soddisfazione sulle sue critiche (sentenza della Corte 28 maggio 1970, causa 30/68, Lacroix/Commissione, Racc. pag. 301, 7 luglio 1971, causa 79/70, Muellers/CES, Racc. pag. 689, e 22 novembre 1972, causa 19/72, Thomik/Commissione, Racc. pag. 1155).
24 Nel presente caso, l' esame della nota 11 ottobre 1990 indica che si trattava di una semplice domanda di essere sentito fatta dal ricorrente, il quale desiderava ottenere delle informazioni relative alla sua nuova situazione. A questo proposito il Tribunale rileva, in particolare, che le frasi iniziale e conclusiva di questa domanda di essere ricevuto dal direttore sono del seguente tenore:
"Urgent: Dr Tanzilli' s notes of 19/12/89 and 24/7/90 to me (copies enclosed).
Dear Mr G.,
I am writing to you as director, DG XII-B to request an urgent meeting in order to clarify what appears to be an irregular situation arising as consequence of the above communications, as well as to discuss the underlying problems as illustrated below.
...
The meeting I am urgently requesting with you should therefore also deal with possibilities of me continuing research work in Rome or Frascati where the CCE has many research contracts, and in second place possibilities of development of scientific work at CCR Ispra".
["Urgente: note del 19/12/89 e del 24/7/90 che mi sono state inviate dal Dott. Tanzilli (copie allegate).
Egregio Sig. G.,
Le scrivo nella Sua qualità di direttore della DG XII-B per chiedere con urgenza di essere ricevuto onde chiarire una situazione che appare irregolare, creata dalle note sopraindicate, nonché discutere dei sottostanti problemi, esposti qui di seguito.
...
Il colloquio che chiedo con urgenza dovrebbe quindi vertere del pari sulle possibilità di confermare il mio lavoro di ricerca a Roma o a Frascati, dove le Comunità hanno numerosi contratti di ricerca, e, in secondo luogo, sulle possibilità di sviluppo delle attività scientifiche presso il centro comune di ricerche di Ispra"].
25 Non avendo la natura di reclamo sotto il profilo del contenuto e dell' oggetto, questa domanda d' informazione e di colloquio in data 11 ottobre 1990 non ne possedeva nemmeno le caratteristiche formali e non è stata del resto inviata all' APN per la via gerarchica, contrariamente a quanto stabilisce l' art. 90, n. 3, dello Statuto. Il Tribunale constata poi che il ricorrente non sostiene espressamente di aver proposto un reclamo. In particolare, nel ricorso contenzioso egli chiama questa domanda di essere ricevuto, diretta al superiore gerarchico, "nota" dell' 11 ottobre 1990, non già reclamo.
26 Se ciò non bastasse, e comunque stiano le cose, nell' inconcessa ipotesi che la nota 11 ottobre 1990 costituisse una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, si dovrebbe rilevare che questa domanda non è stata seguita da un reclamo diretto contro il silenzio-rifiuto della Commissione da ritenersi acquisito dopo quattro mesi e che quindi il presente ricorso non è stato preceduto da un rituale procedimento precontenzioso.
27 Da quanto precede discende che le conclusioni dirette all' annullamento della nota 24 luglio 1990 sono irricevibili giacché detta nota non ha la natura di atto recante pregiudizio ed inoltre, comunque stiano le cose, il ricorrente non ha proposto all' autorità amministrativa, prima di esperire il ricorso contenzioso, un vero e proprio reclamo, secondo quanto stabilito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Pertanto non occorre nemmeno che il Tribunale esamini l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Per quanto riguarda la ricevibilità delle conclusioni dirette contro l' atto 11 ottobre 1990, recante applicazione alla retribuzione del ricorrente del coefficiente correttore in vigore per Bruxelles
28 La nota inviata al ricorrente l' 11 ottobre 1990 dal capo dell' unità "retribuzioni e crediti operativi" l' avverte che il coefficiente correttore in vigore per Roma è stato applicato erroneamente allo stipendio dell' ottobre 1990 e che di conseguenza una trattenuta verrà effettuata sullo stipendio del mese di dicembre del 1990, per l' importo di BFR 13 115, corrispondenti all' eccedenza. Il Tribunale ritiene che un atto del genere, il quale modifica la situazione pecuniaria del dipendente, incida sulla sua situazione giuridica e costituisca una decisione che reca pregiudizio (sentenza della Corte 8 febbraio 1973, causa 56/72, Goeth/Commissione, Racc. pag. 181).
29 Il ricorrente sostiene che questa decisione è stata contestata con un reclamo in data 31 dicembre 1990, al quale è stato risposto con lettera 4 febbraio 1991, di cui egli ha avuto conoscenza in una data indeterminata. Il ricorrente potrebbe quindi proporre ricorso d' annullamento contro detta decisione.
30 La Commissione non ha sollevato eccezioni d' irricevibilità contro questo capo delle conclusioni e non ha contestato la natura di reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, della nota del ricorrente in data 31 dicembre 1990, alla quale essa ha risposto il 4 febbraio 1991.
31 Come si è detto sopra, spetta al Tribunale esaminare d' ufficio la ricevibilità di questo secondo capo di conclusioni e procedere alla definizione giuridica della lettera del ricorrente 31 dicembre 1990, la quale dipende unicamente dalla valutazione del giudice, non già dalla volontà delle parti.
32 Come a proposito della nota del ricorrente 11 ottobre 1990, esaminata sopra, il Tribunale rileva che la nota inviata al capo dell' unità "retribuzioni e crediti operativi" dal ricorrente il 31 dicembre 1990, nota riguardante la decisione adottata nei suoi confronti dal destinatario l' 11 ottobre 1990, non può essere considerata un reclamo ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, poiché questa domanda non manifestava in modo sufficientemente chiaro la volontà del dipendente di ottenere soddisfazione sulle sue critiche. In questa nota infatti il ricorrente si limita a rilevare che è stata effettuata una trattenuta sulla retribuzione del mese di dicembre del 1990 e a dichiarare che, non essendogli stata comunicata una decisione dell' APN che lo riassegnasse a Bruxelles, egli si considerava tuttora comandato a Roma, luogo della sua residenza principale in cui viveva la sua famiglia. Concludendo, l' interessato chiede all' autorità amministrativa chiarimenti sulla propria situazione. La frase finale della nota dice:
"I would be grateful if you would kindly give me a clarification of this point" ("Le sarò grato se vorrà chiarirmi questo punto").
33 Una siffatta richiesta di chiarimenti, dati il suo contenuto e la sua forma, non può essere considerata un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Si desume del resto dalla risposta della Commissione in data 4 febbraio 1991 che questa non ha trattato la nota del ricorrente come un reclamo. La lettera non può nemmeno essere considerata una domanda, giacché vi è stata effettivamente una decisione e, come si è detto sopra (v. punto 18), quando vi è già una decisione adottata dall' APN è chiaro che una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, non avrebbe senso e che il dipendente deve allora servirsi del procedimento di reclamo, di cui all' art. 90, n. 2, quando intende chiedere l' annullamento, la modifica o la revoca dell' atto che gli reca pregiudizio.
34 Pertanto, mancando il reclamo precontenzioso proposto, secondo quanto stabilito da quest' ultima disposizione, dinanzi all' autorità amministrativa, pure le conclusioni del ricorso dirette all' annullamento della decisione 11 ottobre 1991 sono irricevibili.
35 Da tutto quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 11 maggio 1992
Full & Egal Universal Law Academy