Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Intervento - Persone interessate - Controversia in ordine alla validità di una decisione di applicazione delle regole di concorrenza - Impresa denunciante - Impresa destinataria della decisione che non ha proposto autonomamente ricorso - Diritti procedurali
((Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37))
Massima
Il diritto di intervenire in una controversia sorta tra uno dei destinatari di una decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dalla Commissione e quest' ultima è riconosciuto dall' art. 37 dello Statuto della Corte a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia medesima. Tale è il caso dell' impresa la cui denuncia aveva dato impulso all' apertura del procedimento conclusosi con l' adozione della decisione controversa. Tale è altresì il caso di un' impresa la quale, come la ricorrente, era destinataria della decisione e vantava pertanto un diritto autonomo di agire ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, dal momento che il mancato esperimento di questo ricorso non ha determinato il venir meno del suo interesse, pur avendo come conseguenza che le sue prerogative, quale parte interveniente, devono essere limitate al sostegno delle conclusioni della ricorrente.
Parti
Nella causa T-35/91,
Eurosport Consortium, con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 febbraio 1991, 91/130/CEE, relativa ad un procedimento in forza dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.524: Screensport/Membri EBU, GU L 63, pag. 32),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori D.A.O. Edward, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, H. Kirschner e R. Schintgen, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1991, la European Sports Network (in precedenza Screensport Limited), società con sede in Londra, rappresentata dai sigg. Jonathan Scott e Stephen Kinsella, solicitors, dello studio forense Herbert Smith, Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Georges Baden, 8, boulevard Royal, ha chiesto di intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata ai sensi degli artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia.
3 L' istanza è stata notificata alle parti. La convenuta ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare riguardo all' istanza. La ricorrente ha comunicato di non avere alcuna obiezione all' accoglimento della suddetta istanza.
4 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha rimesso l' esame dell' istanza alla sezione.
5 Risulta dalla decisione impugnata nella presente controversia che la European Sports Network ha depositato il 17 dicembre 1987 una denuncia alla Commissione ai sensi dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), sulla scorta della quale la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE ed ha adottato la decisione impugnata. Ne consegue che la European Sports Network ha un interesse al mantenimento della decisione suddetta.
6 L' istanza d' intervento della European Sports Network va pertanto accolta.
7 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 1991, la Sky Television PLC, società con sede in Londra, rappresentata dagli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Michael Bowsher, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss & Prussen, 15, Côte d' Eich, ha chiesto di intervenire in questo stesso procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
8 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata ai sensi degli artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia.
9 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha rimesso l' esame dell' istanza alla sezione.
10 A sostegno della propria domanda d' intervento, la Sky Television adduce, in primo luogo, di avere un interesse all' annullamento della decisione impugnata, in quanto essa è stata una delle parti direttamente coinvolte nel procedimento amministrativo e destinataria della decisione impugnata.
11 In secondo luogo, la richiedente asserisce di avere parimenti un interesse all' annullamento della decisione impugnata, dal momento che la sua situazione giuridica rischia di essere pregiudicata dalla suddetta decisione come pure dall' esito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dal Consortium Eurosport. Ciò sarebbe conseguenza del fatto che nei suoi confronti è stata proposta un' azione di risarcimento danni, in particolare, dalla European Sports Network, parte denunziante nel procedimento amministrativo, e dalla Sportskanal GmbH. Tale azione sarebbe stata introdotta dinanzi alla High Court of Justice, Chancery Division, Londra, il 14 maggio 1991, data alla quale la richiedente assertivamente non partecipava più alla gestione del canale televisivo Eurosport. La suddetta azione le sarebbe stata notificata il 4 luglio 1991.
12 Su tale punto, la Sky Television fa rilevare che nell' ambito dell' azione proposta dinanzi alla High Court le due parti attrici pretendono da lei il risarcimento dei danni che ritengono di aver subito, in particolare, a causa di una violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato CEE, nell' ambito della creazione e della gestione del canale televisivo Eurosport. Nella motivazione dell' atto di citazione notificato alla richiedente in data 30 luglio 1991, le due parti attrici fanno leva, a sostegno della loro domanda di risarcimento danni, segnatamente sul fatto che la Commissione, nella decisione oggetto della presente controversia, ha riscontrato l' esistenza di una violazione dell' art. 85. La richiedente è del parere che, probabilmente, la decisione controversa costituirà un importante elemento ai fini dell' adozione di qualsiasi decisione nell' ambito della causa pendente dinanzi alla High Court e che, di conseguenza, la pronuncia del Tribunale di primo grado inciderà direttamente sulla sua situazione giuridica.
13 La richiedente assume infine di aver conservato un interesse alla soluzione della presente controversia, pur non avendo esercitato il proprio diritto di proporre ricorso avverso la decisione impugnata alle condizioni previste dall' art. 173 del Trattato. Essa sottolinea di non aver mai rinunciato, né espressamente né implicitamente, al proprio diritto di intervenire nel presente procedimento.
14 L' istanza d' intervento presentata dalla Sky Television è stata notificata alle parti. La convenuta ha dichiarato di non aver alcuna osservazione da formulare riguardo all' istanza. La ricorrente ha comunicato di non avere alcuna obiezione a che la suddetta istanza sia accolta.
15 Va rilevato che l' art. 37 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia riconosce il diritto d' intervento a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia come quella in esame. L' interesse della Sky Television, in quanto destinataria della decisione impugnata, è confermato dal fatto che la Sky Television vantava un autonomo diritto di agire ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (ordinanza della Corte 28 gennaio 1987, Usinor e Sacilor / Commissione, causa 150/86, non pubblicata nella Raccolta). Tale interesse non è venuto meno per il fatto che la Sky Television non ha esperito questo ricorso. Tuttavia, non avendolo proposto, le prerogative della Sky Television quale parte interveniente devono essere limitate al sostegno delle conclusioni della ricorrente.
16 Ne consegue che la sua istanza d' intervento dev' essere accolta.
17 A norma dell' art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, se il Tribunale dichiara ammissibile l' intervento, l' interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) La European Sports Network è ammessa ad intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2) La Sky Television è ammessa ad intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
3) Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata a cura del cancelliere alle parti intervenienti.
4) Alle parti intervenienti sarà assegnato un termine per presentare una memoria scritta contenente i motivi da esse dedotti a sostegno delle loro conclusioni.
5) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 28 novembre 1991.
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