Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Reclamo presentato successivamente al ricorso - Irricevibilità manifesta
(Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento di procedura del Tribunale, art. 111)
Parti
Nella causa T-48/91,
Daniel Minic, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Petit Failly (Francia), con l' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il suo studio, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Jean-Marie Stenier, in qualità di agente, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione adottata dall' autorità che ha il potere di nomina il 17 maggio 1991, con la quale il ricorrente è stato privato delle mansioni di pianificatore/coordinatore del servizio linguistico con effetto dal 3 giugno 1991 ed è stato riassegnato alla sezione tedesca della traduzione della Corte dei conti,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori C. Yeraris, presidente di sezione, A. Saggio e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto registrato in cancelleria il 18 giugno 1991, il sig. Daniel Minic, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha presentato, sulla base dell' art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso inteso all' annullamento della decisione adottata dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") il 17 maggio 1991, con cui egli veniva privato delle mansioni di pianificatore/coordinatore del servizio linguistico con effetto dal 3 giugno 1991 e veniva riassegnato alla sezione tedesca di traduzione della Corte dei conti.
2 Con decisione dell' APN 15 novembre 1982, il ricorrente veniva nominato in ruolo come traduttore di grado LA7 presso la sezione tedesca della traduzione.
3 L' 8 ottobre 1983, il ricorrente veniva incaricato a tempo pieno dei lavori di terminologia nell' ambito del servizio linguistico nonché del collegamento tra il servizio linguistico e l' ADAR (Audit Development and Reports).
4 Con decisione 20 novembre 1986, egli veniva promosso al grado LA6 senza cambiamento di impiego.
5 Il 6 maggio 1987 il presidente della Corte dei conti informava i membri della Corte dei conti del fatto che egli aveva deciso di istituire nell' ambito del servizio linguistico una centrale di coordinamento che affidava al ricorrente.
6 Il 1 febbraio 1990 al ricorrente veniva confermato con una nota del suo capodivisione che egli avrebbe esercitato per il seguito le mansioni di "assistente del capo del servizio linguistico per quanto riguarda il coordinamento e la pianificazione dei lavori di traduzione".
7 Il 17 maggio 1991, il segretario generale della Corte dei conti, nella sua qualità di APN, informava il ricorrente del fatto che a decorrere dal 3 giugno 1991 egli veniva privato delle sue mansioni di pianificatore/coordinatore del servizio linguistico e che veniva riassegnato con effetto dalla stessa data alla sezione tedesca di traduzione.
8 Con comunicazione in pari data e proveniente dalla stessa APN il posto di pianificatore/coordinatore veniva soppresso e i compiti che il ricorrente aveva svolto fino ad allora venivano affidati al suo superiore gerarchico.
9 Con nota 22 maggio 1991, indirizzata al segretario generale della Corte dei conti, il ricorrente faceva presente: "Non posso accettare questo modo di procedere nei miei confronti e La prego di fornirmi tutte le spiegazioni su tale questione che può risultare per me pregiudizievole. Successivamente Le presenterò la mia versione dei fatti non dimenticando in alcun momento che ho agito sotto l' autorità e la responsabilità del mio superiore gerarchico e con la coscienza professionale necessaria per un' attività che figura certamente tra le più stressanti presso la Corte poiché si è costantemente tra il martello e l' incudine".
10 Il 20 giugno 1991, il ricorrente inviava all' APN un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto riprendendo il contenuto del suo ricorso.
11 Quando un ricorso presentato presso il Tribunale è manifestamente irricevibile, il Tribunale, ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, può statuire con ordinanza senza proseguire il procedimento. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide che non occorre proseguire il procedimento.
12 Ai sensi dell' art. 91, n. 2, dello Statuto, il ricorso di un dipendente è ricevibile solo se l' APN ha ricevuto previamente un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Anche quest' ultimo dev' essere stato presentato contro l' atto recante danno entro un termine di tre mesi. Ora, è pacifico che il ricorrente ha presentato un reclamo contro l' atto che ritiene gli arrechi pregiudizio il 20 giugno 1991, cioè due giorni dopo la presentazione del presente ricorso.
13 Occorre di conseguenza constatare che l' APN non è stata previamente adita con un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.
14 Va rilevato che il fatto che a questo ricorso sia allegato un reclamo inteso ad ottenere la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato non dispensa il ricorrente dalla previa presentazione di un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, ma gli consente solo, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, di presentare dinanzi al Tribunale un ricorso, dopo aver immediatamente presentato il suo reclamo, senza dover attendere una risposta esplicita o implicita dell' APN su tale reclamo.
15 Dato che il ricorrente ha presentato il reclamo solo dopo aver presentato il ricorso, quest' ultimo non soddisfa manifestamente le condizioni poste dall' art. 91 dello Statuto.
16 Va quindi constatato che il ricorso del ricorrente è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 9 luglio 1990.
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