Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Condizioni per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno strettamente pecuniario
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori di cui all' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata alla luce della necessità di una pronuncia provvisoria al fine di evitare un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.
In linea di principio, un danno puramente pecuniario non può essere considerato irreparabile dal momento che può essere oggetto di successiva compensazione finanziaria. Tuttavia spetta al giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze specifiche delle singole fattispecie e valutare conseguentemente se l' immediata esecuzione della decisione produca per il richiedente un pregiudizio tale da non poter essere riparato nemmeno in caso di annullamento della decisione all' esito del giudizio sul merito.
Parti
Nel procedimento T-52/91 R,
Carine Smets, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), rappresentata dall' avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, e P. Lafili, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione comunicata alla richiedente con lettera 11 marzo 1991 con la quale la resistente ha posto termine, a decorrere dal 12 giugno 1991, al contratto a tempo indeterminato avente ad oggetto l' assunzione della stessa come agente temporaneo,
il presidente della Quinta Sezione del Tribunale,
in sostituzione del presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 106, secondo comma, e 9, primo comma, del regolamento di procedura,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria il 27 giugno 1991, la richiedente ha proposto, ai sensi del combinato disposto dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e dell' art. 46 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il RAA"), un ricorso di annullamento della decisione della resistente, comunicata alla richiedente con lettera 11 marzo 1991 e diretta a porre termine, a decorrere dal 12 giugno 1991, al contratto a tempo indeterminato con cui la medesima era stata assunta come agente temporaneo.
2 Con separato atto, depositato nella cancelleria in pari data, la richiedente ha proposto domanda ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell' esecuzione del provvedimento di licenziamento e di ordinare la prosecuzione dell' esecuzione del contratto, con cui l' interessata è stata assunta in qualità di agente temporaneo, sino alla pronuncia sul merito.
3 La resistente ha presentato osservazioni l' 8 luglio 1991. Il 30 luglio 1991 le parti hanno svolto difese orali.
4 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, appare opportuno un breve riepilogo degli antefatti della controversia.
5 La richiedente veniva ammessa, a decorrere dal 1 marzo 1984, all' effettuazione di un corso di formazione presso il servizio comune di interpretazione-conferenze (in prosieguo: lo "SCIC") della Commissione. Il contratto di formazione prevedeva inizialmente una durata di due mesi. Esso poteva essere rinnovato due volte per una durata di due mesi ciascuna, a condizione che la richiedente avesse superato gli esami preliminari a ciascuna delle dette proroghe.
6 Dopo aver ampiamente superato le prove previste durante il corso, la richiedente sosteneva con esito positivo l' esame finale. Successivamente le veniva offerto un contratto di lavoro con cui veniva nominata agente temporaneo, con effetto 1 ottobre 1984, ed assegnata presso lo SCIC a Bruxelles in qualità di interprete aggiunto (categoria LA, grado 8). Tale impiego era disciplinato dall' art. 2, lett. b), del RAA. Il contratto prevedeva una durata di due anni.
7 Durante lo svolgimento del contratto la richiedente superava le prove di un concorso interno, il che le consentiva il passaggio al grado 7 della categoria LA. Essa veniva promossa al detto grado con mansioni di interprete ed in qualità di agente temporaneo con effetto 1 ottobre 1985.
8 Tale contratto veniva prorogato, con effetto 1 gennaio 1987, sino al 31 dicembre 1987.
9 Alla richiedente veniva successivamente offerto un ulteriore contratto di lavoro con cui veniva nominata agente temporaneo, per una durata di sei mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1988, ed assegnata allo SCIC con mansioni di interprete (categoria LA, grado 7). Tale impiego era disciplinato dall' art. 2, lett. a), del RAA.
10 Con lettera 24 maggio 1987 detto contratto veniva prorogato sino al 31 dicembre 1988.
11 Successivamente, con lettera 8 novembre 1988, esso veniva prorogato a tempo indeterminato. Nella detta lettera si precisava, in particolare, quanto segue: "Le condizioni di lavoro e le altre clausole del contratto restano immutate. Naturalmente Ella dovrà candidarsi al primo concorso generale bandito per l' assunzione di interpreti aggiunti cui Ella possa partecipare; il mancato superamento del concorso determinerà la risoluzione del contratto".
12 Nel giugno del 1989 la Commissione pubblicava due bandi di concorsi interni, il primo - con il riferimento COM/LA/1/89 - bandito ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di interpreti (grado LA 7/6) ed il secondo - con il riferimento COM/LA/2/89 - bandito ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di interpreti aggiunti (grado LA 8). La richiedente si candidava a tale secondo concorso. Il 25 novembre 1990 partecipava alla fase orale del concorso presentandosi alle prove di interpretazione consecutiva francese-olandese, inglese-olandese ed olandese-francese. Essa non veniva ammessa alle altre prove del concorso.
13 Con lettera 8 marzo 1991 la richiedente veniva informata che la commissione giudicatrice non l' aveva inserita nell' elenco dei candidati dichiarati idonei. Avverso tale decisione la richiedente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale, iscritto al numero di ruolo T-44/91, causa tuttora pendente.
14 Con lettera 11 marzo 1991 il direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione informava la richiedente che l' autorità che ha il potere di nomina aveva deciso di risolvere il rapporto d' impiego come agente temporaneo, ai sensi dell' art. 5 del relativo contratto. Il rapporto doveva, quindi, terminare il 12 giugno 1991 incluso, con termine di preavviso di tre mesi.
15 Il termine assegnato all' autorità che ha il potere di nomina per rispondere al reclamo presentato dalla richiedente il 7 giugno 1991 contro la risoluzione del proprio rapporto di lavoro in qualità di agente temporaneo non è ancora spirato. Ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, il procedimento dinanzi al Tribunale è sospeso quanto al merito fino al momento della decisione esplicita o implicita di rigetto.
In diritto
16 Ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione deve precisare chiaramente l' oggetto della causa, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
17 In primo luogo sorge la questione dell' urgenza del provvedimento provvisorio richiesto, nel senso della necessità che esso intervenga prima dell' emanazione della decisione sul merito, al fine di evitare che la richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.
18 La richiedente fa valere al riguardo che, in considerazione del fatto che la decisione sul merito, come è lecito attendersi, non potrà essere emanata prima di un periodo più o meno lungo, le deriverà un danno grave ed irreparabile. Essa sostiene che la rilevante perdita temporanea d' introiti la espone a gravi inconvenienti ed è fonte per lei di grave danno, considerati gli impegni economici da essa assunti ed il livello di reddito di cui essa abitualmente dispone oramai da più di sette anni. La richiedente sottolinea che, mentre nell' ambito di altre controversie (la minaccia di) un danno economico non è stato considerato un pregiudizio grave ed irreparabile, la questione va considerata diversamente nelle controversie di lavoro, quanto meno nella specie: si tratta, infatti, dei redditi di un soggetto privato che si trova direttamente esposto ad una rilevante, ancorché temporanea, perdita d' introiti. Ancor maggiore importanza la richiedente attribuisce, inoltre, al rischio del regresso delle proprie capacità professionali durante un lungo periodo di inattività. Essa dovrebbe sostenere uno sforzo sproporzionato per rimediare alla mancanza di esercizio quotidiano e di esperienza. Anche ammettendo che la richiedente possa trovare un impiego al di fuori della Commissione - cosa non ovvia -, ciò non costituirebbe, a suo parere, una vera soluzione sostitutiva, atteso che i posti di lavoro eventualmente disponibili rivestono natura assai diversa. La richiedente ritiene che dalla continuazione della propria attività lavorativa nelle more della pronuncia sul merito non deriverà alcun danno per la Commissione.
19 Secondo la resistente, invece, la controversia non riveste alcun carattere d' urgenza, considerato che la richiedente ha atteso sino al 26 giugno 1991 prima di richiedere l' emanazione di provvedimenti provvisori, vale a dire dopo la data in cui il licenziamento è divenuto effettivo. La resistente ritiene, per di più, che il danno economico derivante alla richiedente dal venir meno dei redditi percepiti come agente temporaneo non costituisca un danno grave ed irreparabile. Ai sensi dell' art. 28 bis, n. 3, del RAA, la richiedente ha infatti diritto ad un' indennità di disoccupazione. Per quanto attiene alla perdita delle capacità professionali dedotta dalla richiedente, la resistente replica che la controparte sottovaluta le possibilità di lavoro al di fuori della Commissione e osserva, inoltre, che la richiedente non ha ancora presentato la propria candidatura per poter svolgere attività come interprete in libera professione presso lo SCIC.
20 E' giurisprudenza costante che, in linea di principio, un danno puramente pecuniario non può essere considerato irreparabile, e neanche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, spetta al giudice - in considerazione dell' interesse dell' istituzione de qua all' esecuzione della decisione controversa - esaminare le circostanze specifiche delle singole fattispecie e valutare conseguentemente se l' immediata esecuzione della decisione produca per il richiedente un pregiudizio tale da non poter essere riparato nemmeno in caso di annullamento della decisione all' esito del giudizio sul merito.
21 L' art. 28 bis, n. 1, del RAA prevede che l' ex agente temporaneo che si trovi senza lavoro dopo la cessazione del servizio presso un' istituzione delle Comunità europee benefici, a determinate condizioni, di un' indennità mensile di disoccupazione. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, l' indennità di disoccupazione è fissata al 60% dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi, al 45% dello stipendio base dal 13 al 18 mese ed al 30% dello stipendio base dal 19 al 24 mese, ove gli importi così definiti non possono essere inferiori a 30 000 BFR né superiori a 60 000 BFR. Ai sensi dell' art. 28 bis, n. 5, del RAA, l' ex agente temporaneo che benefici dell' indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall' art. 67 dello Statuto e, a determinate condizioni, alla copertura dei rischi di malattia per sé e per i propri familiari.
22 All' udienza la richiedente ha precisato che il proprio reddito da lavoro mensile non poteva diminuire da circa 122 000 BFR complessivi a 60 000 BFR (indennità di disoccupazione, senza tener conto degli assegni familiari e dell' assegno per figli a carico) con conseguenti problemi di ordine finanziario. Secondo la richiedente, inoltre, il proprio livello di vita si abbasserà.
23 Per quanto si possa dare atto alla richiedente che essa si troverà esposta ad una diminuzione relativamente consistente del proprio reddito da lavoro, non può però ammettersi senza riserve che le deriverà un danno grave e duraturo, anche se essa, a suo dire, ha contratto un mutuo ipotecario che prevede ratei mensili dell' importo di 50 000 BFR. La resistente ha confermato, infatti, all' udienza che la richiedente percepirà l' indennità di disoccupazione e gli assegni familiari previsti dalla normativa vigente. La richiedente non ha peraltro sostenuto nel corso del procedimento né è apparso evidente che dalla perdita del reddito di lavoro subita le derivino effettivamente gravi problemi di ordine finanziario.
24 La richiedente ha sostenuto, inoltre, che subirà un danno grave ed irreparabile dalla perdita di parte delle proprie capacità professionali di interprete nel caso in cui non dovesse esercitare la propria professione per un lungo periodo e che dovrebbe sostenere sforzi sproporzionati per rimediare alla mancanza di esercizio.
25 Non può affermarsi, sulla base di tale argomento, che la richiedente subirà effettivamente un danno grave e duraturo. La richiedente precisa, infatti, di essere in grado, in linea di principio, di recuperare, dopo un periodo di inattività, lo stesso livello professionale come interprete. A ciò si aggiunga che essa può limitare tale regresso delle proprie capacità svolgendo attività tanto presso la Commissione quanto al di fuori e lavorando eventualmente come interprete in libera professione per conto dello SCIC. La richiedente, peraltro, come essa stessa ha riconosciuto all' udienza, non si è candidata per svolgere attività come interprete in libera professione presso lo SCIC. In proposito, si deve anche supporre che la disponibilità temporaneamente ridotta della richiedente come interprete, derivante dal venir meno di parte delle proprie capacità professionali, procurerà soprattutto un danno alla resistente nel caso in cui la decisione controversa dovesse essere annullata nell' ambito del procedimento sul merito.
26 Dalle considerazioni che precedono emerge che la sospensione dell' esecuzione della decisione di porre termine al contratto di lavoro della richiedente con effetto 12 giugno 1991, oggetto della presente domanda, non riveste alcun carattere di urgenza. La domanda deve essere, quindi, respinta senza necessità di esame degli altri argomenti dedotti dalla richiedente.
27 Le spese sono riservate sino alla pronuncia definitiva nel procedimento di merito.
Dispositivo
Per questi motivi,
il presidente della Quinta Sezione,
in sostituzione del presidente del Tribunale e pronunciandosi in via provvisoria, così provvede:
1) La domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione intesa a porre termine al contratto della richiedente dal 12 giugno 1991 è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 1 agosto 1991.
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