Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Inderogabilità - Atto che arreca pregiudizio - Atto confermativo - Distinzione fra reclamo e domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto - Rigetto del reclamo - Ricorso tardivo - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Parti
Nella causa T-67/91,
Francesco Torre, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Strassen (Lussemburgo), con gli avvocati Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroeck , del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione di limitare il rimborso delle spese di trasloco sostenute dal ricorrente alla somma di 258 500 LFR,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con decisione 10 agosto 1990 avente effetto dal 1 settembre 1990, il ricorrente, sig. Francesco Torre, che dal 1983 prestava servizio presso l' ufficio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee a Roma, veniva trasferito a Lussemburgo. Per il trasloco dei suoi mobili da Roma a Lussemburgo, egli faceva redigere tre preventivi, che ammontavano, rispettivamente, a 309 566, 277 922 e 322 000 LFR; quest' ultimo comprendeva le spese di assicurazione.
2 Considerando che i suddetti preventivi erano troppo elevati, l' amministrazione si rivolgeva ad un' altra ditta, la quale stabiliva un preventivo di 165 500 LFR, somma che, in seguito alle proteste del ricorrente, veniva portata a 182 200 LFR per tener conto di un valore assicurato di 10 000 000 di LFR. Poiché il ricorrente contestava anche quest' ultimo preventivo, un rappresentante della stessa ditta faceva un sopralluogo a Roma, dove si trovava la mobilia, e redigeva, in data 23 luglio 1990, un nuovo preventivo, che risultava pari a 258 500 LFR, tutto compreso, indicando che le rettifiche erano giustificate dal "tipo di mobilia e dalle prestazioni supplementari richieste dal sig. Torre".
3 Alla fine di luglio del 1990, gli uffici della Commissione informavano telefonicamente il ricorrente della loro decisione di limitare il rimborso delle spese di trasloco alla somma di 258 500 LFR.
4 In data 6 agosto 1990, il ricorrente faceva effettuare il trasloco. La ditta da lui prescelta eseguiva l' ordine per una somma di 277 922 LFR, maggiorata dell' importo di 192 619 LFR per premio di assicurazione, ossia per un importo globale di 470 541 LFR.
5 Con nota 14 agosto 1990, inviata all' indirizzo del ricorrente a Roma, il sig. R. Llanso, amministratore principale presso la direzione generale del personale e dell' amministrazione, comunicava al sig. Torre quanto segue:
"Dopo aver esaminato i preventivi da Lei trasmessi in previsione del Suo trasloco da Roma a Lussemburgo, Le comunichiamo che l' importo di 258 500 LFR (preventivo della ditta Daleiden) è stato accettato come limite massimo entro il quale potrà esserLe garantito il rimborso contemplato dall' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto del personale, quale che sia il trasportatore cui, in definitiva, Ella riterrà di doversi rivolgere."
Il ricorrente sostiene, senza essere contraddetto, di aver avuto conoscenza di questa nota soltanto il 3 settembre 1990, data in cui prendeva servizio a Lussemburgo.
6 Il 24 settembre 1990 il ricorrente inviava all' amministrazione una nota ch' egli qualificava come "domanda (...) conforme alle procedure di cui all' art. 90, n. 1, dello Statuto" e nella quale accusava ricevuta della nota dell' amministrazione del 14 agosto 1990, criticava il preventivo di 258 500 LFR e sosteneva che i preventivi da lui presentati riflettevano il prezzo reale. Richiamandosi in particolare al fatto che, nel 1983, gli stessi uffici dell' amministrazione avevano concesso, per il medesimo trasloco in senso inverso, Lussemburgo-Roma, il pagamento di una somma di 9 450 000 di LIT, egli concludeva nei seguenti termini: "Vi prego di voler riesaminare la pratica ed adottare una decisione positiva nei miei confronti, approvando il pagamento della fattura della ditta (...), dell' importo di 10 100 000 di LIT, più assicurazione al 2%. Questa fattura rispecchia il valore reale delle prestazioni fornitemi, ed il suo importo è ragionevole e corrisponde ai prezzi di mercato".
7 In una nota del 29 ottobre 1990, inviata al ricorrente dal sig. Llanso, questi ricordava gli antefatti della controversia e concludeva come segue:
"Per quanto riguarda il Suo argomento nel senso che si dovrebbe tener conto delle tariffe approvate dagli uffici dell' amministrazione a Bruxelles in base ad un preventivo presentato alcuni anni fa, Le ho già spiegato che né l' amministrazione né il controllo finanziario possono essere vincolati, di fronte a diverse situazioni di fatto, da un provvedimento amministrativo anteriore.
In ragione di tutto quanto precede, mi spiace doverLe comunicare che non posso dar seguito al Suo reclamo e che l' importo di 258 500 LFR (preventivo rettificato della ditta Daleiden, di cui allego copia) viene confermato come limite massimo entro il quale può esserLe garantito il rimborso contemplato dall' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto del personale".
8 Con nota inviata il 3 dicembre 1990 al sig. Llanso, il ricorrente precisava che la sua nota 24 settembre 1990 era stata presentata ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo "lo Statuto"), e chiedeva conferma del fatto che la nota dell' amministrazione in data 29 ottobre 1990 costituiva la risposta ufficiale data dall' autorità avente il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") alla sua domanda formale. Egli sollecitava una rapida risposta, per essere in grado di "presentare entro i termini un reclamo contro tale decisione che ((gli arrecava)) pregiudizio".
9 Con nota del 13 dicembre 1990, l' amministrazione comunicava al ricorrente che la nota 14 agosto 1990, confermata e motivata con la nota 29 ottobre 1990, costituiva la decisione ufficiale dell' APN relativamente al limite massimo entro il quale poteva essergli garantito il rimborso contemplato dall' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto del personale.
10 In una lettera del 29 gennaio 1991, registrata presso il segretariato generale della Commissione in data 1 febbraio 1991, il ricorrente dichiarava di presentare reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la decisione del sig. Llanso, notificatagli con nota del 29 ottobre 1990, che limitava il rimborso delle sue spese di trasloco alla somma di 258 000 LFR. Dopo aver ricordato i fatti, egli faceva valere, a sostegno delle sue pretese, la violazione dell' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto, nonché la violazione del principio del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine, e concludeva chiedendo all' amministrazione di annullare la decisione che gli era stata notificata con la nota del 29 ottobre 1990 del sig. Llanso e di adottare una nuova decisione che gli concedesse il rimborso delle spese di trasloco da lui effettivamente sostenute.
11 Nella risposta data l' 11 giugno 1991 a questo reclamo, il direttore generale della direzione generale del personale e dell' amministrazione, sig. Frans de Koster, considerava, nella parte "in diritto", in particolare quanto segue:
"Va rilevato anzitutto che l' atto che arreca pregiudizio all' interessato è costituito dalla decisione adottata dall' amministrazione il 14 agosto 1990. La seconda decisione, del 29 ottobre 1990, contro cui è formalmente diretto il reclamo, non fa altro che confermare la prima e non è quindi un atto impugnabile.
L' art. 90, n. 2, dello Statuto stabilisce che il reclamo dev' essere presentato entro il termine di tre mesi e che questo termine decorre dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque al più tardi dal giorno in cui l' interessato ne prende conoscenza, se si tratta di un provvedimento di carattere individuale.
Poiché il presente reclamo è tardivo in relazione all' atto lesivo iniziale e la decisione confermativa del 24 ottobre 1990 non poteva dar luogo alla decorrenza di nuovi termini, la Commissione si riserva la facoltà di eccepire l' irricevibilità di un eventuale ricorso giurisdizionale contro la sua decisione di limitare a 258 000 LFR il rimborso delle spese di trasloco del sig. Torre. Essa ritiene, tuttavia, di dover rispondere al presente reclamo, com' essa fa generalmente, nell' interesse dei buoni rapporti con il proprio personale, anche nel caso di tardività dei reclami".
Nel merito, il direttore generale si riferiva, nel respingere il reclamo, all' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto e alla relativa giurisprudenza.
12 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 23 settembre 1991, il sig. Torre proponeva il ricorso ora in esame, inteso all' annullamento della decisione della Commissione di limitare a 258 500 LFR, il rimborso delle spese di trasloco sostenute dal ricorrente e alla condanna della Commissione alle spese di causa.
13 A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere, in primo luogo, la violazione dell' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto e, in secondo luogo, la violazione del dovere di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento.
14 Senza presentare, col controricorso, deduzioni nel merito, la Commissione opponeva al ricorso, con domanda incidentale registrata nella cancelleria del Tribunale il 20 novembre 1991, un' eccezione d' irricevibilità.
15 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 1992, il ricorrente presentava osservazioni intese a far respingere l' eccezione d' irricevibilità.
Sulla ricevibilità
16 Quando il ricorso propostogli è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, ai sensi del' art. 111 del proprio regolamento di procedura, statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nella fattispecie, ritenendosi sufficientemente informato in base ai documenti contenuti nel fascicolo di causa, il Tribunale decide che non è necessario proseguire il procedimento.
17 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità, la convenuta assume che il reclamo del 29 gennaio 1990 è tardivo, il che implicherebbe, a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto, l' irricevibilità del ricorso. Essa afferma, in proposito, che soltanto la decisione adottata dall' amministrazione il 14 agosto 1990 costituisce l' atto lesivo impugnabile, mentre la nota dell' amministrazione in data 29 ottobre 1990, contro la quale è formalmente diretto il reclamo, è un atto puramente confermativo della decisione 14 agosto 1990 e, quindi, non è impugnabile. Perciò, il reclamo del 29 gennaio 1991 non sarebbe stato presentato entro il termine di tre mesi stabilito dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, dal momento che la nota confermativa del 29 ottobre 1990 non poteva far decorrere nuovi termini. La convenuta aggiunge che il ricorrente stesso sottolinea varie volte, nell' atto introduttivo del ricorso, che la nota del 29 ottobre 1990 "conferma" la decisione 14 agosto 1990. La convenuta chiede, pertanto, che il Tribunale dichiari il ricorso irricevibile.
18 Nelle sue osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità, il ricorrente fa valere che la decisione 14 agosto 1990 è viziata per difetto di motivazione - o quantomeno per grave insufficienza di motivazione - e non gli è stata notificata in tempo utile per consentirgli di servirsi dello spedizioniere scelto dagli uffici della Commissione. Questa carenza di motivazione della decisione 14 agosto 1990 sarebbe stata sanata soltanto con l' invio della nota 29 ottobre 1990, la quale, perciò, non può essere presentata come un semplice atto confermativo. Del resto, la Commissione avrebbe riconosciuto essa stessa che la nota del 14 agosto 1990 era stata confermata e "motivata" mediante la nota inviata dal sig. Llanso al ricorrente in data 29 ottobre 1990. Questa nota del 29 ottobre 1990 costituirebbe quindi una nuova decisione, adottata regolarmente, che confermava e sanava, in seguito ad un riesame degli elementi della pratica, la decisione adottata irregolarmente il 14 agosto 1990. Ne consegue, secondo il ricorrente, che il termine per iniziare il procedimento precontenzioso ha cominciato a decorrere soltanto il giorno in cui egli ha preso conoscenza di detta nota 29 ottobre 1990.
Il ricorrente ne desume che il suo reclamo, pervenuto alla Commissione, per telefax, il 29 gennaio 1991, è stato proposto entro i termini. Di conseguenza, egli chiede che l' eccezione d' irricevibilità venga respinta.
19 In via preliminare, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, Lacroix/Commissione, causa T-54/90, Racc. pag. II-749), i termini d' impugnazione sono di ordine pubblico e che, anche qualora l' amministrazione abbia risposto nella fase del procedimento precontenzioso agli argomenti dedotti nel merito dall' interessato, il Tribunale non è esonerato dall' obbligo di accertare l' osservanza dei termini statutari.
20 Nella fattispecie, l' amministrazione si è preoccupata di sottolineare, fin dal momento in cui ha risposto al reclamo, che quest' ultimo era tardivo. E' quindi necessario verificare la regolarità del ricorso dal punto di vista del rispetto dei termini statutari.
21 In proposito, sembra opportuno ricordare qual è il sistema generale del procedimento precontenzioso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Questi articoli subordinano la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto dal dipendente contro l' istituzione cui egli appartiene alla condizione del regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo. Qualora il dipendente cerchi di ottenere che l' APN adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo deve iniziarsi con la domanda dell' interessato che inviti detta autorità ad adottare la decisione sollecitata, in conformità all' art. 90, n. 1. Soltanto contro la decisione di rigetto di tale domanda, decisione che, in mancanza di risposta da parte dell' amministrazione, si considera intervenire alla scadenza di un termine di quattro mesi, l' interessato può sottoporre all' amministrazione, entro un nuovo termine di tre mesi, un reclamo ai sensi del n. 2 di detto articolo. Quando, invece, esista già una decisione adottata dall' APN e tale decisione sia un atto che arreca pregiudizio al dipendente, è chiaro che una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto non avrebbe alcun significato e che il dipendente deve allora applicare la procedura del reclamo stabilita dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, se intende chiedere l' annullamento, la riforma o la revoca della decisione che gli arreca pregiudizio.
22 E' altresì necessario ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi dipendente può chiedere all' APN, in forza dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, di adottare nei suoi confronti una decisione. Tuttavia, questa facoltà non consente al dipendente di eludere i termini stabiliti per la presentazione del reclamo e del ricorso dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, mettendo in discussione, attraverso una siffatta domanda, una decisione anteriore che non sia stata contestata tempestivamente.
23 Se ne deve quindi desumere che, qualora l' autorità competente abbia adottato nei confronti di un dipendente una decisione che gli arreca pregiudizio, l' interessato non può più iniziare la fase precontenziosa con una domanda, ma deve presentare direttamente all' APN un reclamo avverso tale atto lesivo, come prescritto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.
24 Nella fattispecie, non vi è dubbio che la decisione iniziale del 14 agosto 1990 costituisce un atto che arreca pregiudizio, dal momento che questo è stato definito come un atto che incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica dell' interessato. In effetti, è nella nota del 14 agosto 1990 che l' amministrazione ha adottato, senza alcuna ambiguità, la controversa decisione di limitare a 258 500 LFR l' importo del rimborso dovuto al sig. Torre. E' questo, perciò, l' atto che ha avuto direttamente e immediatamente incidenza sulla sua situazione giuridica. D' altra parte, fin dall' inizio, nello scambio di corrispondenza col ricorrente, l' amministrazione non ha lasciato sussistere alcun dubbio sul fatto che la decisione definitiva dell' APN è costituita dalla nota 14 agosto 1990.
25 Si deve ritenere che la decisione 29 ottobre 1990 non ha fatto altro che confermare la decisione 14 agosto 1990 e non può essere considerata come una "nuova decisione", visto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto alla situazione di diritto o di fatto esistente nel momento in cui veniva adottata la decisione 14 agosto 1990: l' amministrazione precisa anzi che l' importo di 258 500 LFR è "confermato" come limite massimo del rimborso. Né rileva che, eventualmente, la decisione in data 14 agosto 1990 possa essere criticata per difetto - o per insufficienza - di motivazione. Tutt' al più questa circostanza offre al ricorrente un mezzo d' impugnazione basato sull' art. 25 dello Statuto, ma non implica che la decisione debba essere considerata inesistente.
26 Dalle precedenti considerazioni risulta che il ricorrente, a seguito della decisione 14 agosto 1990, di cui ha preso conoscenza il 3 settembre 1990, avrebbe dovuto presentare direttamente un reclamo, nelle forme e nei termini stabiliti dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, invece di presentare, come ha fatto, una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto.
27 Ora, in data 24 settembre 1990, il ricorrente ha inviato all' amministrazione una nota, da lui qualificata come domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, mediante la quale egli contesta il contenuto della nota 14 agosto 1990.
28 Tuttavia, il Tribunale deve procedere all' esatta qualificazione giuridica di questa nota, dato che la qualificazione di una lettera come domanda o come reclamo dipende unicamente, in base alla giurisprudenza (v. ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/Commissione, causa T-14/91, Racc. pag. II-235, e sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, Pérez Mínguez Casariego/Commissione, causa T-1/90, Racc. pag. II-143), dalla valutazione del giudice e non dalla volontà delle parti. Il fatto che il ricorrente abbia qualificato come domanda la sua nota del 24 settembre 1990 è perciò irrilevante.
29 Infine, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la lettera con la quale un dipendente, senza chiedere espressamente la revoca della decisione controversa, mira chiaramente ad ottenere soddisfazione in via amichevole quanto alle proprie censure (sentenze della Corte 28 maggio 1970, Lacroix/Commissione, causa 30/68, Racc. pag. 301, e 22 novembre 1972, Thomik/Commissione, causa 19/72, Racc. pag. 1155) o anche la lettera con cui il ricorrente manifesta chiaramente la propria volontà di contestare la decisione che gli arreca pregiudizio (v. sentenza della Corte 14 luglio 1988, Aldinger e Virgili/Parlamento, cause riunite 23/87 e 24/87, Racc. pag. 4395, e ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/ Commissione, sopra menzionata) costituiscono un reclamo.
30 Nella fattispecie, dalla formulazione stessa della lettera in data 24 settembre 1990 risulta che il ricorrente intende ottenere soddisfazione in merito alle proprie censure e ch' egli contesta la decisione 14 agosto 1990 che gli arreca pregiudizio. Di conseguenza, detta lettera del 24 settembre 1990 costituisce un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto e non una semplice domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, come sostiene l' interessato.
31 Da queste considerazioni risulta che il reclamo presentato il 24 settembre 1990 contro la decisione 14 agosto 1990, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 3 settembre 1990, non è stato tardivo.
32 Tuttavia, ne risulta altresì che le altre lettere inviate dal ricorrente alla Commissione, ed in particolare quella del 29 gennaio 1991, da lui qualificata come "reclamo", non possono costituire né domande né reclami, ma devono ritenersi semplicemente reiterative del reclamo del 24 settembre 1990. Esse non possono quindi avere l' effetto di prorogare i termini per il procedimento precontenzioso (v. suddetta ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/Commissione).
33 Ora, poiché, come già osservato, i termini statutari sono inderogabili, il Tribunale è indotto ad accertare d' ufficio anche la ricevibilità del ricorso, non soltanto in relazione al termine per la presentazione del reclamo, ma anche rispetto al termine per la proposizione del ricorso, che, nella fattispecie, è stato depositato il 23 settembre 1991. A tal fine è necessario stabilire anzitutto in quale data sia intervenuta la risposta della Commissione che faceva seguito al reclamo del 24 settembre 1990.
34 Il Tribunale è del parere che è la nota dell' amministrazione in data 29 ottobre 1990, firmata dal sig. Llanso, ed inviata al ricorrente in risposta alla nota del 24 settembre 1990, che va considerata decisione ai sensi dell' art. 90, n. 2, 2 comma, dello Statuto. Si deve infatti ritenere che il sig. Llanso, amministratore principale nell' ambito della direzione generale del personale e dell' amministrazione, era competente ad adottare una siffatta decisione, visto che lo stesso sig. Llanso aveva firmato la decisione iniziale del 14 agosto 1990 e che, nella nota dell' amministrazione in data 13 dicembre 1990, la nota del 14 agosto 1990 viene qualificata come "decisione ufficiale dell' APN". Ne consegue che il termine di tre mesi per la proposizione del ricorso è scaduto il 29 gennaio 1991.
35 Anche qualora il Tribunale non considerasse come decisione dell' APN la nota del 29 ottobre 1990, una decisione tacita di rigetto del reclamo è intervenuta, in conformità all' art. 90, n. 2, in fine, dello Statuto, alla scadenza di un termine di quattro mesi, e cioè il 24 gennaio 1991. Ne consegue che, in questa ipotesi, il termine di tre mesi per la proposizione del ricorso è scaduto il 24 aprile 1991.
36 Di conseguenza, in entrambe le ipotesi, il ricorso, depositato il 23 settembre 1991, è stato proposto tardivamente.
37 Si deve aggiungere, d' altronde, che è irrilevante la lettera inviata l' 11 giugno 1991 dalla Commissione al sig. Torre, in risposta alla sua nota del 29 gennaio 1991, da lui qualificata come reclamo. Da una costante giurisprudenza risulta infatti che la decisione espressa con cui viene respinto un reclamo, successiva alla scadenza del termine d' impugnazione del rigetto tacito, e non contenente alcun elemento nuovo rispetto alla situazione di diritto o di fatto esistente nel momento del rigetto tacito, costituisce un atto puramente confermativo, non impugnabile (v. sentenze della Corte 25 giugno 1970, Elz/Commissione, causa 58/69, Racc. pag. 507; 7 luglio 1971, Muellers/CES, causa 79/70, Racc. pag. 689, e 10 dicembre 1980, Grasselli, causa 23/80, Racc. pag. 3709). Ora, nel caso di specie, alla data dell' 11 giugno 1991 il termine di tre mesi per l' impugnazione del rigetto tacito intervenuto il 24 gennaio 1991 era scaduto e la lettera dell' 11 giugno 1991 non conteneva alcun elemento nuovo rispetto alla situazione esistente nel momento del rigetto tacito. Perciò, questa lettera non ha prodotto il minimo effetto giuridico che possa essere fatto valere dal ricorrente. In particolare, essa non ha potuto far decorrere nuovi termini per il ricorso giurisdizionale.
38 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 25 febbraio 1992.
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