Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzioni all' amministrazione - Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termine - Inderogabilità - Ricorso proposto prima del rigetto del reclamo - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per danni - Motivi - Illegittimità di una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina non impugnata tempestivamente - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per danni non preceduto da un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Parti
Nella causa T-72/91,
Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Eric Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far ordinare la promozione del ricorrente al grado A 3, la corresponsione dello stipendio corrispondente a tale grado, con effetto retroattivo al 1 dicembre 1986, e la condanna della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione") al risarcimento dei danni,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il ricorrente, sig. Andrew Macrae Moat, è dipendente di grado A4 della Commissione. Adducendo il fatto che, dal 1981, tutti i suoi rapporti informativi si esprimono favorevolmente circa le sue capacità di direzione e raccomandano la sua promozione, egli sostiene di poter legittimamente pretendere la promozione o il tramutamento.
2 Il ricorrente dichiara di aver scoperto, il 9 agosto 1990, che per il periodo successivo al 30 giugno 1985 i suoi rapporti informativi non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale. Con lettera 10 agosto 1990, in qualità di membro del comitato del personale, portava questo fatto a conoscenza del segretario generale della Commissione e chiedeva il suo parere sulla validità di varie nomine avvenute nel frattempo.
3 Con lettera 29 ottobre 1990 il segretario generale della Commissione rispondeva alla lettera 10 agosto 1990. In questa risposta, pur ammettendo il ritardo nell' inserimento dei documenti nei fascicoli personali, egli dichiarava che la situazione stava migliorando. Egli aggiungeva che il direttore generale, responsabile dei rapporti informativi del ricorrente, era sempre stato in grado di valutare le candidature da questo presentate. Così pure, il comitato consultivo per le nomine, il quale disponeva del curriculum vitae del signor Moat, sarebbe stato in grado di esaminare le sue candidature paragonandole a quelle degli altri candidati. Il ricorrente sostiene di aver ricevuto questa lettera, datata 29 ottobre 1990, solo nel gennaio del 1991.
4 Va rilevato che, alla fine di ottobre - inizio di novembre del 1990, il capo della DG IV D4 è stato nominato consigliere presso la DG IV. Il capo della DG IV A4 è stato tramutato al posto di capo della DG IV D4. Il ricorrente segnala che in quel momento egli riteneva di essere idoneo ad occupare il posto di capo della DG IV D4.
5 Il 14 febbraio 1991 il ricorrente proponeva un reclamo, registrato il 18 febbraio 1991, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Il reclamo era diretto contro:
"1) la mancata pubblicazione dell' avviso di posto vacante per il posto di consigliere presso la DG IV e per quello di capo dell' unità DG IV D4;
2) la mancata pubblicazione anticipata dell' imminente vacanza del posto di capo dell' unità DG IV A3;
3) l' illegittima interpretazione della decisione della Commissione 11 maggio 1989, che delega taluni poteri ai direttori generali, ovvero, se del caso, l' illegittimità della decisione stessa;
4) la mancata pubblicazione o pubblicazione anticipata, in seguito a detta interpretazione illegittima o illegittimità, di tutti gli altri posti che il reclamante è idoneo ad occupare e di cui lo stesso non aveva alcuna conoscenza a causa della soprammenzionata mancata pubblicazione;
5) la mancata presa in considerazione delle sue domande di tramutamento e l' omissione di trovare o di proporgli un posto che gli consentisse di usare nel modo migliore le sue capacità nell' interesse dell' istituzione".
Nel reclamo il ricorrente espone il modo in cui, a suo parere, è stato coperto il posto di capo della DG IV D4, che egli pretende di essere idoneo ad occupare. Sotto il titolo "valutazione giuridica", egli si richiama all' art. 4 dello Statuto e ad una decisione della Commissione, in data 19 settembre 1988, sulla creazione di posti direttivi, a norma dei quali i posti vacanti devono essere resi di pubblica ragione. Egli sostiene che queste disposizioni sono state trasgredite nel presente caso. Richiamandosi inoltre ad una decisione della Commissione 11 maggio 1989 con la quale taluni poteri sono stati delegati ai direttori generali, egli sostiene che detta decisione, nella parte in cui è incompatibile con quella del 19 settembre 1988 e con talune disposizioni dello Statuto, è illegittima. Il ricorrente conclude chiedendo alla Commissione di:
"1) annullare tutte le nomine avvenute, dall' 11 maggio 1989, a posti di capo di unità per i quali il reclamante avrebbe potuto considerarsi idoneo ed interessato a presentare la sua candidatura e che non siano stati preceduti dalla pubblicazione di avvisi di posto vacante, nonché pubblicare gli avvisi stessi;
2) tener conto in modo urgente, quando essa decide di coprire detti posti oppure altri, delle capacità del reclamante e del suo desiderio di essere tramutato, affinché il reclamante possa usare le proprie capacità con soddisfazione personale e col massimo profitto per gli interessi della Commissione nei tre anni e undici mesi di servizio attivo che gli restano da compiere;
3) risarcire il reclamante per l' angoscia che gli ha arrecato, non prendendo in considerazione i suoi rapporti informativi ed a causa degli atti illegittimi da essa compiuti, come pure della necessità di proporre il presente reclamo a loro proposito, e per le possibilità di promozione o di tramutamento di cui egli è stato privato".
6 Con lettera 14 marzo 1991 il ricorrente presentava una domanda a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Per errore questa domanda veniva registrata il 20 marzo 1991 come reclamo, non già come domanda. Nella motivazione della domanda il ricorrente ricorda, anzitutto, che i suoi rapporti informativi non sono stati inseriti nel fascicolo personale e si richiama alla lettera 10 agosto 1990, inviata al segretario generale della Commissione, come pure alla risposta di questo. Il ricorrente invoca poi due sentenze del Tribunale in data 24 gennaio 1991, Latham/Commissione (cause T-63/89 e T-27/90, Racc. pagg. II-19 e II-35), e sostiene che il Tribunale ha liquidato, in dette cause, dei danni esemplari al ricorrente, indubbiamente per incitare la Commissione a "mettere ordine in casa sua". Il ricorrente sostiene di avere del pari diritto a siffatto risarcimento. Egli precisa di non chiedere l' annullamento delle varie nomine avvenute. Conclude chiedendo alla Commissione di versargli 150 000 BFR, come risarcimento del danno, per non aver provveduto alla tenuta del suo fascicolo personale come prescritto dallo Statuto e per non aver preso in considerazione la sua candidatura a vari posti.
7 Con lettera 9 aprile 1991 il ricorrente presentava una seconda domanda a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, nella quale chiedeva alla Commissione di promuoverlo al grado A 3. Egli adduceva in particolare il fatto che, in vari rapporti informativi, i suoi direttori avevano raccomandato la sua promozione.
8 Il 25 aprile 1991 il ricorrente inviava all' amministrazione una lettera contenente una domanda di applicazione dell' art. 90, n. 1, ed inoltre un reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.
Nella parte "domanda" egli chiede informazioni circa la consultazione e la valutazione del suo fascicolo personale e precisazioni sui procedimenti interni di nomina.
Nella parte "reclamo" ricorda, ancora una volta, che i suoi rapporti informativi, che conterrebbero elogi nei suoi confronti, non sono stati inseriti tempestivamente nel suo fascicolo personale e aggiunge di avere l' impressione che, al momento delle sue varie candidature, i suoi rapporti informativi non siano mai stati consultati dai suoi superiori, il che spiegherebbe perché dette candidature non siano mai state accolte.
Il ricorrente conclude come segue:
"Il reclamante non chiede alla Commissione di annullare tutte le nomine avvenute dal 1981 per le quali egli aveva presentato la candidatura e per le quali i suoi rapporti informativi non sono stati esaminati, anche se avrebbe il diritto di farlo (egli non vuole turbare il servizio). Egli si riserva tuttavia il diritto di chiedere l' annullamento di una di queste nomine nel caso in cui il direttore generale interessato, dopo aver preso conoscenza dei suoi rapporti informativi, dovesse essere del parere che egli fosse (e che egli sia quindi tuttora) un candidato idoneo e in caso di rigetto della domanda proposta il 9 aprile 1991 a norma dell' art. 90, n. 1, ai fini della promozione.
Il reclamante chiede del pari il risarcimento del danno materiale che ha subito, come pure del danno morale. L' importo preciso sarà indicato in seguito quando saranno noti tutti i dati di fatto".
9 Il 19 luglio 1991 il ricorrente proponeva un reclamo, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda in data 14 marzo 1991.
10 Il 13 agosto 1991 il ricorrente proponeva un nuovo reclamo, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda in data 9 aprile 1991.
11 Il ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta alle sue domande ed ai suoi reclami.
12 Sono queste le circostanze in cui, con atto depositato il 9 ottobre 1991 nella cancelleria del Tribunale di primo grado, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
13 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare ricevibile il ricorso;
2) condannare la Commissione a promuoverlo al grado A3;
3) condannare la Commissione a tramutarlo senza indugio in un posto che gli consenta di servire la Commissione con soddisfazione della stessa e sua personale per il resto della carriera;
4) condannare la Commissione a versargli uno stipendio ed una pensione corrispondenti alle somme che avrebbe riscosso se fosse stato promosso il 1 dicembre 1986, con gli interessi a partire da tale data, oppure a versargli il valore attuale netto della differenza fra detto stipendio e detta pensione e il suo stipendio attuale e la sua pensione, somma da calcolarsi, sotto l' aspetto attuariale, sulle sue probabilità di sopravvivenza e sulla data effettiva della decisione adottata dalla Commissione in esecuzione della sentenza del Tribunale che statuisca nel senso del punto 2 qui sopra;
5) condannare la Commissione a risarcirlo per l' angoscia che gli ha arrecato non prendendo in considerazione i suoi rapporti informativi e a causa degli atti illegittimi da essa compiuti, come pure della necessità di proporre dei reclami ed il presente ricorso a loro proposito; liquidare tale danno morale in via equitativa in 750 000 BFR;
6) condannare la Commissione, per trasgressione dell' art. 54 (si deve leggere: "articolo 4"), n. 1, dello Statuto, dell' art. 43, non essendo stato osservato alcun termine ragionevole, e quindi pure dell' art. 26, con versamento di un risarcimento esemplare stimato in via equitativa in 250 000 BFR.
14 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in via preliminare, che l' atto introduttivo tiene conto di tutte le sue domande e di tutti i suoi reclami precedenti, quali sono stati sopra descritti. Egli sostiene in primo luogo che la Commissione non ha adempiuto l' obbligo di provvedere a che i rapporti informativi fossero inseriti nel suo fascicolo personale entro un termine ragionevole ed assume che tale omissione costituisce trasgressione degli artt. 26 e 43 dello Statuto. In secondo luogo, egli sostiene che l' atteggiamento della Commissione, consistente nel rifiuto, senza indicarne i motivi, di promuoverlo o tramutarlo, costituisce trasgressione dell' art. 25 dello Statuto. In terzo luogo, il ricorrente, adducendo che, dall' 11 maggio 1989, la Commissione non pubblica più gli avvisi di posto vacante riguardanti i posti di capo di unità, assume che questa prassi costituisce trasgressione dell' art. 4 dello Statuto e della decisione della Commissione 19 settembre 1988 sulla creazione di posti direttivi.
15 Senza depositare un controricorso nel merito, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità, registrata il 28 novembre 1991 nella cancelleria del Tribunale, contro il ricorso. In tale eccezione, la Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:
1) statuire sulla ricevibilità del ricorso avvalendosi dei poteri attribuitigli dall' art. 114 del suo regolamento di procedura;
2) dichiarare irricevibile il ricorso;
3) statuire sulle spese secondo diritto.
16 Il ricorrente ha depositato delle osservazioni, registrate il 20 gennaio 1992 nella cancelleria del Tribunale, le quali tendono al rigetto dell' eccezione d' irricevibilità.
Sulla ricevibilità
17 A norma dell' art. 111 del regolamento di procedura il Tribunale, qualora sia manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o qualora questo sia manifestamente irricevibile, può statuire mediante ordinanza motivata senza procedere oltre. Nel presente caso il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dal contenuto del fascicolo e decide che non vi è motivo di proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
18 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità, la convenuta deduce che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso.
19 Per quanto riguarda il secondo ed il terzo capo delle conclusioni del ricorrente, la convenuta sostiene che gli ordini che il ricorrente chiede al Tribunale d' impartire alla Commissione esorbitano dai poteri che sono stati a questo attribuiti dalla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale, e dall' art. 179 del Trattato CEE. Nel presente caso non è stata proposta alcuna domanda diretta all' annullamento di un atto della Commissione avente conseguenze giuridiche per il ricorrente o che abbia conseguenze per lui dannose. Di conseguenza, la domanda diretta ad ottenere che la Commissione sia condannata a promuovere il ricorrente al grado A3 sarebbe irricevibile.
20 Per quanto riguarda il quarto e il quinto capo delle conclusioni del ricorrente, relativi al risarcimento sotto forma di compenso pecuniario, la convenuta eccepisce che il Tribunale possiede giurisdizione di merito unicamente nei casi in cui vi è una lite ai sensi della prima frase dell' art. 91, n. 1, dello Statuto. Dato che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l' ordine di promuoverlo è manifestamente irricevibile, ne conseguirebbe che la domanda di compenso pecuniario, che lo stesso ricorrente ha espressamente connesso al fatto di non essere stato promosso né tramutato, non è nemmeno essa di competenza del Tribunale.
21 Per quanto riguarda il sesto capo delle conclusioni del ricorrente, relativo a un' altra domanda di compenso pecuniario, non connesso al fatto che il ricorrente non sia stato promosso, bensì al fatto che il suo fascicolo personale non sarebbe stato debitamente aggiornato, la convenuta fa una distinzione fra due ipotesi, cioè l' ipotesi in cui la domanda di compenso pecuniario è strettamente connessa a una domanda d' annullamento e quella in cui tale connessione non sussiste. In mancanza di una domanda di annullamento, il caso in esame rientrerebbe nella seconda ipotesi. Di conseguenza, la ricevibilità della domanda sarebbe subordinata all' osservanza del procedimento amministrativo precontenzioso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. A questo proposito la convenuta passa in rassegna i quattro reclami e le due domande presentate dal ricorrente e fa le seguenti osservazioni:
- per quanto riguarda il reclamo in data 14 febbraio 1991 e registrato il 18 febbraio 1991: la Commissione ricorda che, non essendovi stata risposta, il silenzio-rifiuto si è avuto il 18 giugno 1991. Il termine per l' impugnazione dinanzi al Tribunale è quindi scaduto il 18 settembre 1991. Ne consegue che il ricorso, proposto il 9 ottobre 1991, nella parte in cui ha lo stesso oggetto del reclamo, è tardivo;
- per quanto riguarda il reclamo 19 luglio 1991: la Commissione deduce che il suo oggetto, esposto nella domanda 14 marzo 1991, coincide con quello del ricorso nella parte in cui riguarda una domanda di compenso pecuniario, destinata a risarcire il danno subito per il fatto che le candidature del ricorrente ad altri posti non sarebbero state debitamente esaminate. Alla data della presentazione del ricorso, cioè il 9 ottobre 1991, l' amministrazione non aveva risposto al reclamo. Orbene, in quel momento il termine di quattro mesi per rispondere non era ancora scaduto. Di conseguenza, non sussisteva nemmeno il silenzio-rifiuto. Perciò il ricorso, nella parte in cui ha lo stesso oggetto del reclamo 19 luglio 1991, è prematuro;
- per quanto riguarda il reclamo del 13 agosto 1991: la Commissione rileva che esso si riferisce a una domanda in data 9 aprile 1991, la quale ha un oggetto identico a quello del presente ricorso, in quanto riguarda la censura secondo la quale il ricorrente non è stato promosso al grado A 3. Nemmeno a questo reclamo è stato a tutt' oggi risposto. Dato che il termine per rispondere scadeva solo a metà dicembre 1991, alla data della proposizione del ricorso non sussisteva ancora il silenzio-rifiuto. Di conseguenza il ricorso, nella parte in cui è basato sulle stesse censure esposte nel reclamo 13 agosto 1991, è del pari prematuro;
- per quanto riguarda la lettera 25 aprile 1991, la Commissione deduce che essa costituisce una domanda e, nel contempo, un reclamo. Nella parte "domanda", il ricorrente chiede informazioni relative al suo fascicolo personale e ai procedimenti interni di nomina. La parte "reclamo" riguarda il fatto che la Commissione non ha tenuto conto delle sue domande di tramutamento ed inoltre il fatto che essa non l' ha promosso al grado A 3. Secondo la Commissione, questa seconda parte può essere anch' essa considerata una domanda di compenso pecuniario di entità non precisata. Resta il fatto che questo reclamo non riguarda il rigetto di una domanda di compenso pecuniario e che, per questo motivo, la sua ricevibilità va negata alla luce della giurisprudenza del Tribunale (v. sentenza 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731).
Dal complesso delle considerazioni che precedono la convenuta desume che il sesto capo delle conclusioni formulate dal ricorrente deve essere del pari dichiarato irricevibile.
22 Il ricorrente, nelle osservazioni sulle eccezioni d' irricevibilità, ammette per quanto riguarda il reclamo 14 febbraio 1991, che il ricorso è stato proposto oltre il termine. Egli sostiene di aver inviato, il 1 ottobre 1991, una nota al segretario generale della Commissione in proposito.
23 Cionondimeno egli adduce quattro argomenti a sostegno della ricevibilità del ricorso per quanto riguarda le censure formulate in questo primo reclamo. In primo luogo il ricorrente deduce che la Commissione gli aveva fatto capire che avrebbe ricevuto una risposta al reclamo e che di conseguenza egli aveva rinviato la proposizione del ricorso. Pertanto, la Commissione non potrebbe ora far valere il ritardo con cui il ricorso è stato proposto. In secondo luogo il ricorrente deduce che è in contrasto con l' interesse generale che la Commissione assuma un atteggiamento dilatorio e induca i potenziali ricorrenti a proporre ricorso affrettatamente o con ritardo e che essa non può rifiutarsi deliberatamente di rispondere al reclamo o rispondere dopo l' esperimento del ricorso. In terzo luogo il ricorrente deduce che è in contrasto con l' interesse generale che un dipendente sia costretto ad anteporre i propri rapporti personali con l' istituzione da cui dipende ai suoi doveri di impiegato. In quarto luogo, il ricorrente assume che la contraddizione a suo parere esistente fra due decisioni di portata generale adottate dalla Commissione in forza dello Statuto e fra una di tali decisioni e lo stesso Statuto è una questione che deve essere risolta dal Tribunale il più rapidamente possibile.
24 Per quanto riguarda i reclami 19 luglio 1991 e 13 agosto 1991, il ricorrente ammette che era prematuro proporre ricorso. Egli sostiene che depositerà in seguito un atto introduttivo perfettamente regolare e suggerisce al Tribunale di riunire le varie cause.
25 Per quanto riguarda il reclamo 25 aprile 1991, egli deduce che questo era diretto contro il fatto che il suo fascicolo personale non era stato aggiornato nel modo prescritto dallo Statuto, dato che i rapporti informativi erano stati stesi con ritardo e non erano stati inseriti nel fascicolo entro un termine ragionevole, contro il fatto che le sue domande di tramutamento o di promozione non erano state esaminate nel modo dovuto, contro il fatto che non si era tenuto conto delle sue domande di tramutamento e contro il fatto che non era stato promosso al grado A 3.
26 Il ricorrente deduce poi che il Tribunale è competente a conoscere della presente causa, dato che è stata proposta una domanda diretta all' esame della legittimità di vari atti per lui lesivi e che le domande di compenso pecuniario vi sono strettamente connesse. Egli assume in proposito che un atto che rechi pregiudizio al dipendente può consistere tanto in un atto positivo, quanto in un' omissione e che il mancato aggiornamento del fascicolo personale di un dipendente costituisce un' omissione, che gli reca pregiudizio quando chiede il tramutamento o la promozione.
27 Egli si richiama poi alla giurisprudenza in materia e, in particolare, alla già citata sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, T-27/90, Latham/Commissione, nella quale la Commissione, indipendentemente dall' annullamento di una decisione, è stata condannata a risarcire il ricorrente per il fatto di non aver osservato le proprie norme.
28 Dopo aver ricordato che in seguito alle negligenze commesse dalla Commissione gli sono state negate varie possibilità di carriera, il ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato ricevibile e, per il caso che fosse dichiarato irricevibile, per la condanna della Commissione, a causa della trasgressione degli artt. 43, 45 e 26 dello Statuto, al risarcimento dei danni valutati in via equitativa in 250 000 BFR.
Valutazione in diritto
29 Per quanto riguarda il secondo e il terzo capo delle conclusioni del ricorrente, dirette ad ottenere che si ordini alla Commissione di promuoverlo o di tramutarlo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità che ha il potere di nomina, impartire ad un' istituzione comunitaria degli ordini relativi alla posizione statutaria del dipendente o per quanto riguarda l' organizzazione generale dei suoi uffici. Questo principio vale del pari nel caso del ricorso di danni (v. sentenze del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, punti 30-32 della motivazione; 25 settembre 1991, causa T-163/89, Sebastiani/Parlamento, Racc. pag. II-715, punto 21 della motivazione, e 27 giugno 1991, Valverde Mordt/Corte di giustizia, causa T-156/89, Racc. pag. II-407, punto 150).
30 Ne consegue che il ricorrente non può chiedere che la Commissione sia condannata a promuoverlo al grado A 3 od a tramutarlo ad un altro posto. Le domande formulate nel secondo e nel terzo capo delle conclusioni del ricorrente sono quindi irricevibili.
31 Se ciò non bastasse e comunque stiano le cose, il Tribunale rileva che le domande dirette alla promozione del ricorrente non possono essere esaminate nell' ambito della presente lite. Esse sono state infatti formulate espressamente nella domanda depositata il 9 aprile 1991 a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto e ripetute nel reclamo 13 agosto 1991, diretto contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda 9 aprile 1991. Orbene, come la convenuta giustamente sostiene, il ricorso, nella parte in cui ha lo stesso oggetto del reclamo 13 agosto 1991, è prematuro poiché alla data della proposizione del ricorso (9 ottobre 1991) il termine per rispondere al reclamo stesso non era ancora scaduto. Dato che il ricorso proposto prima che il procedimento precontenzioso abbia termine con una decisione espressa o implicita di rifiuto è irricevibile a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto in quanto prematuro (v. sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-231), le conclusioni del ricorrente, nella parte in cui coincidono con le domande formulate nella lettera 9 aprile 1991, avrebbero comunque dovuto essere dichiarate irricevibili.
32 Per quanto riguarda il quarto capo delle conclusioni del ricorrente, riguardante la domanda di condanna della convenuta a versare al ricorrente uno stipendio ed una pensione corrispondenti alle somme che avrebbe percepito se fosse stato promosso, capo che non è autonomo ma è strettamente connesso al secondo ed al terzo capo che lo precedono, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, "la prima frase dell' art. 91, n. 1, condiziona la seconda, cosicché quest' ultima attribuisce alla Corte una competenza anche di merito solo in caso di controversia nel senso della prima frase" (v. sentenza 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punto 10 della motivazione). Il Tribunale osserva poi che il ricorrente, il quale ha omesso di impugnare gli atti per lui assertivamente lesivi proponendo tempestivamente un ricorso d' annullamento, non può sanare questa omissione e, in un certo senso, procurarsi un nuovo termine di impugnazione approfittando di una domanda di risarcimento.
33 Ne consegue che la domanda di risarcimento formulata nel quarto capo delle conclusioni del ricorrente è del pari irricevibile.
34 Per quanto riguarda il quinto capo delle conclusioni del ricorrente, il Tribunale constata che nemmeno la domanda di compenso pecuniario ivi formulata è autonoma, giacché si rifa' alle domande del ricorrente dirette ad essere promosso o tramutato in un altro posto, le quali costituiscono oggetto del secondo e del terzo capo delle conclusioni del ricorrente. Di conseguenza la domanda, al pari di quella formulata nel quarto capo delle conclusioni, deve essere dichiarata irricevibile.
35 Se ciò non bastasse e comunque stiano le cose, il Tribunale rileva ancora che la domanda diretta alla condanna della Commissione a risarcire il ricorrente per l' angoscia che gli ha recato non prendendo in considerazione i suoi rapporti informativi non può essere esaminata nell' ambito della presente lite. Questa domanda infatti ha già costituito oggetto del reclamo 14 febbraio 1991 di cui sopra. Non si può fare a meno di concludere che il ricorso, nella parte in cui ha lo stesso oggetto di tale reclamo, è irricevibile perché tardivo. Il termine per proporre ricorso dinanzi al Tribunale in seguito a tale reclamo 14 febbraio 1991, registrato il 18 febbraio 1991, è infatti scaduto tre mesi dopo il silenzio-rifiuto maturato il 18 giugno 1991, cioè il 18 settembre 1991. A parte ciò, dato che i termini del reclamo e del ricorso sono di ordine pubblico, il complesso degli argomenti svolti dal ricorrente onde spiegare e giustificare il ritardo nel proporre il ricorso, nella parte in cui l' oggetto di questo coincide con quello del reclamo 14 febbraio 1991, deve essere disatteso (v. in particolare sentenze del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II-855, e 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749, e l' ordinanza del 1 ottobre 1991, causa T-38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II-763). Non è accaduto in seguito alcun fatto nuovo, di guisa che il termine di impugnazione non ha ricominciato a decorrere. Di conseguenza, le censure formulate nel reclamo 14 febbraio 1991 non possono più costituire oggetto della presente causa.
36 Per quanto riguarda il sesto capo delle conclusioni del ricorrente, il quale si riferisce alla mancata pubblicazione di vari avvisi di posto vacante (trasgressione dell' art. 4 dello Statuto), al fatto che il suo fascicolo personale non sarebbe stato debitamente aggiornato (trasgressione dell' art. 43 dello Statuto) ed alla circostanza che il suo fascicolo personale non avrebbe contenuto i rapporti informativi per il periodo posteriore al 1985 (trasgressione dell' art. 26 dello Statuto), il Tribunale constata che si tratta di una domanda di risarcimento che non è collegata ad alcuna domanda d' annullamento. Il fatto che non sia stata formulata alcuna domanda d' annullamento non è tuttavia sufficiente, di per sé, per fare respingere la domanda di risarcimento, data l' autonomia del ricorso d' annullamento rispetto al ricorso di danni. In ossequio a questo principio, l' interessato può scegliere l' uno o l' altro di questi rimedi, ovvero avvalersene congiuntamente, purché adisca il Tribunale entro tre mesi dal rigetto del reclamo (v. le due sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, cause T-63/89 e T-27/90, Latham/Commissione, già citate, e l' ordinanza 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e a./Commissione, Racc. pag. II-77, punto 30 della motivazione). Di conseguenza, per valutare la ricevibilità del sesto capo delle conclusioni formulato dal ricorrente, si deve accertare se il procedimento precontenzioso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto sia stato osservato per quanto riguarda la domanda ivi formulata.
37 Dalle considerazioni sopra svolte emerge che i reclami 14 febbraio 1991 e 13 agosto 1991 non possono essere presi in considerazione. Tutte le censure ivi formulate devono quindi essere escluse dalla presente causa. Lo stesso vale per il reclamo 19 luglio 1991, poiché il termine di cui l' amministrazione disponeva per rispondervi non era ancora scaduto nel momento in cui il ricorso è stato proposto (9 ottobre 1991). Il ricorso è quindi del pari irricevibile nella parte in cui il suo oggetto coincide con quello del reclamo 19 luglio 1991, il quale si basa sulla domanda del ricorrente 14 marzo 1991.
38 Per quanto riguarda il documento presentato il 25 aprile 1991, si deve distinguere fra la parte "domanda" e la parte "reclamo". Solo la parte "reclamo" può essere presa in considerazione, giacché le censure formulate nella parte "domanda", prima di essere sottoposte al Tribunale, devono costituire oggetto di un reclamo, onde osservare il procedimento precontenzioso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Si tratta quindi di esaminare il tenore del "reclamo" 25 aprile 1991.
39 Sotto questo aspetto, il Tribunale constata che nel reclamo il ricorrente dichiara espressamente di non chiedere l' annullamento di alcun atto, ma di limitarsi a chiedere il risarcimento del danno che ritiene di aver subito a causa degli illeciti e delle omissioni dell' amministrazione.
40 Il Tribunale rileva che, quando, come nel presente caso, il ricorso è diretto al risarcimento del danno assertivamente causato da comportamenti i quali, mancando di effetti giuridici, non possono essere considerati atti che recano pregiudizio, il procedimento amministrativo, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, deve cominciare con la domanda con cui l' interessato invita l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l' "APN") a risarcire il danno. Solo contro la decisione che respinge tale domanda l' interessato può proporre all' amministrazione un reclamo, a norma del n. 2 di detto articolo (v. sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, Marcato/Commissione, già citata).
41 Nel presente caso il procedimento amministrativo non ha seguito il corso tassativamente prescritto dallo Statuto. Il reclamo 25 aprile 1991 non è infatti diretto contro il rifiuto dell' APN di accogliere una precedente domanda diretta ad ottenere il risarcimento dell' asserito danno. Se ne deve concludere che la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente non ha costituito oggetto di un procedimento precontenzioso rituale. Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza (v. da ultimo ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-64/91, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-243, punti 34 e 35 della motivazione), essa non può essere accolta.
42 Ne consegue che la domanda formulata nel sesto capo delle conclusioni del ricorrente è del pari irricevibile.
43 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che il ricorso va dichiarato irricevibile per intero.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 maggio 1992
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