Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso una decisione di una commissione giudicatrice di concorso - Mezzi relativi all' irregolarità del bando di concorso non impugnato in tempo utile - Irricevibilità - Limiti - Irregolarità emersa durante lo svolgimento del concorso
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso la mancata iscrizione in un elenco di idoneità - Ricevibilità - Mezzi deducibili
(Statuto del personale, art. 91)
Massima
1. Un dipendente non può, a sostegno di un ricorso proposto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, dedurre mezzi relativi alla pretesa irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia impugnato tempestivamente i punti del bando che egli ritiene lesivi. In caso contrario sarebbe possibile rimettere in discussione un bando di concorso molto dopo la sua pubblicazione e quando la maggior parte o tutte le operazioni del concorso si sono già svolte, il che sarebbe in contrasto con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di sana amministrazione. Diverso è il caso di colui che faccia valere irregolarità la cui origine può sì rinvenirsi nel testo del bando di concorso, ma che sono intervenute al momento dello svolgimento del concorso.
2. Un ricorso proposto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso relativa all' esclusione dall' elenco di idoneità è, di massima, ricevibile. Tuttavia, qualora la mancata inclusione derivi dal fatto che il candidato non ha ottenuto, in seguito alle prove sostenute, il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso, il ricorrente può far valere un solo mezzo utile relativo ad un errore manifesto di valutazione delle sue attitudini da parte della commissione giudicatrice e, in particolare, al fatto che tale commissione gli abbia erroneamente attribuito un voto eliminatorio alle prove orali. L' omessa deduzione, da parte del ricorrente, dell' erroneità del voto eliminatorio attribuitogli dalla commissione giudicatrice comporta l' irricevibilità delle conclusioni tendenti all' annullamento o alla modifica dell' elenco di idoneità.
Parti
Nella causa T-74/91,
Rocco Tancredi, residente in Taranto (Italia), con l' avv. Giuseppe Semeraro, patrocinante in Corte di cassazione, con studio sito in via Mazzini 3, 74100 Taranto,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Kieran Bradley, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato del Parlamento europeo, Plateau de Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del bando di concorso PE/52/A e/o all' annullamento o alla modifica dell' elenco di idoneità redatto dalla commissione giudicatrice del suddetto concorso,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C. Yeraris e J. Biancarelli, giudici
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il 23 novembre 1990, il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, edizione in lingua italiana (C 293, pag. 15), un bando di concorso per titoli ed esami inteso a coprire il posto di capodivisione presso il proprio ufficio informazioni in Roma (PE/52/A). Il sig. Tancredi presentava atto di candidatura. La commissione giudicatrice del concorso teneva la propria riunione costitutiva in data 6 marzo 1991. Nel corso delle riunioni del 21 marzo, dell' 8 e del 17 aprile 1991, essa compilava un elenco di 46 candidati che rispondevano ai requisiti fissati dal bando di concorso, elenco nel quale non figurava il ricorrente. Il presidente della commissione comunicava a quest' ultimo che la sua candidatura non aveva potuto essere accolta, in quanto egli non era in possesso di "un' esperienza professionale riconosciuta in materia di pubbliche relazioni e di giornalismo e/o di comunicazione (titolo III, lett. B.1.b del bando di concorso)". Il ricorrente presentava un reclamo contro tale decisione, reclamo che veniva accolto in seguito al riesame delle pratiche.
2 Nel corso delle riunioni del 17 aprile e del 6 maggio 1991, la commissione giudicatrice adottava i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ammessi al concorso. In seguito a tale valutazione, essa redigeva un elenco di candidati - tra i quali il ricorrente - ammessi a partecipare alle prove orali. Queste ultime si svolgevano il 27 ed il 28 giugno 1991 a Bruxelles e dal 17 al 19 luglio 1991 a Roma.
3 In seguito a tali prove, la commissione redigeva un elenco degli idonei comprendente quattro nominativi, nel quale figurava al primo posto il sig. A., ma non il ricorrente. Risulta dalla tabella delle votazioni compilata dalla commissione giudicatrice che al colloquio orale il ricorrente aveva ottenuto solo 22 punti, mentre il minimo richiesto nel bando di concorso era di 24. Il numero totale di punti raggiunto dal ricorrente era di 53, il che lo classificava all' ultimo posto nella graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alle prove orali.
4 Con la comunicazione 19 settembre 1991, pervenutagli il 26 settembre, il sig. Tancredi veniva reso edotto del fatto che, contrariamente a quanto prescritto dal punto V del bando di concorso, egli non aveva ottenuto il minimo richiesto di 24 punti al colloquio con la commissione giudicatrice e che, di conseguenza, era stato "eliminato".
5 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 1991, il sig. Tancredi ha impugnato il bando di concorso e l' elenco di idoneità redatto dalla commissione giudicatrice del concorso.
Conclusioni e mezzi delle parti
6 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
"annullare il bando di concorso impugnato e/o annullare o modificare i risultati - la graduatoria - la decisione della commissione giudicatrice del suddetto concorso, con tutte le conseguenze che ne derivano, inoltre, in ordine alle spese".
7 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
"- dichiarare il presente ricorso irricevibile in quanto è diretto contro il bando di cui trattasi;
- dichiarare il presente ricorso irricevibile in quanto è diretto contro la formazione dell' elenco di idoneità;
- per il resto, dichiarare il ricorso manifestamente infondato;
- statuire sulle spese secondo le norme giuridiche".
Inoltre, nella controreplica, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia "dichiarare il nuovo mezzo dedotto dal ricorrente nella sua replica irricevibile e infondato".
Sulla ricevibilità del ricorso
8 A sostegno delle proprie conclusioni, il sig. Tancredi fa valere che il candidato risultato vincitore del concorso non rispondeva ai particolari requisiti prescritti dal bando di concorso; che "il principio di separazione tra i governi degli Stati membri e l' amministrazione delle Comunità europee" è stato disatteso; che il procedimento di selezione dei candidati è stato irregolare.
9 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Il Tribunale (Terza Sezione) ritiene di essere, nel caso di specie, in possesso di sufficienti informazioni tratte dall' esame dei documenti agli atti e che non sia necessario passare alla fase orale.
Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette contro il bando di concorso
10 Il Parlamento sostiene che il ricorso, in quanto è diretto contro il bando di concorso, è irricevibile per due motivi, il primo, perché il ricorrente non ha un interesse ad agire contro un bando di concorso, la cui funzione è stata definita dal Tribunale con la sentenza 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II-549) e, il secondo, perché il ricorso è stato presentato oltre la scadenza dei termini. E' infatti giurisprudenza costante, secondo il Parlamento, che i dipendenti che non abbiano tempestivamente impugnato i punti del bando di concorso che essi ritengono lesivi non possono dedurre i mezzi relativi all' asserita irritualità del detto bando nell' ambito di un ricorso proposto avverso una decisione della commissione giudicatrice (sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, già citata, punto 20 della motivazione). Indubbiamente, il dipendente che faccia valere irregolarità la cui origine possa rinvenirsi nel testo del bando di concorso potrebbe impugnare tale bando. Tuttavia, prosegue il Parlamento, tale circostanza non è stata fatta valere nel presente caso dal ricorrente, che non deduce alcuna intrinseca irregolarità inficiante il bando di concorso e, inoltre, in tal caso, il bando di concorso avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di tre mesi dalla sua pubblicazione, secondo quanto previsto dall' art. 90, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Ora, nel caso di specie, tale termine è scaduto il 25 febbraio 1991. Nella parte che riguarda il bando di concorso, pertanto il ricorso sarebbe manifestamente tardivo.
11 Il ricorrente non ha formulato osservazioni in ordine a tale eccezione di irricevibilità.
12 Al riguardo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, "un dipendente non può, a sostegno di un ricorso proposto contro una decisione di non ammissione al concorso, dedurre mezzi relativi alla pretesa irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia impugnato tempestivamente i punti del bando che egli ritiene lesivi. In caso contrario sarebbe possibile rimettere in discussione un bando di concorso molto dopo la sua pubblicazione e quando la maggior parte o tutte le operazioni del concorso si sono già svolte, il che sarebbe in contrasto coi principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di sana amministrazione. Diverso è il caso di colui che faccia valere irregolarità la cui origine può sì rinvenirsi nel testo del bando di concorso, ma che sono intervenute al momento dello svolgimento del concorso" (sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Sergio/Commissione, Racc. pag. 1399, punti 13-15 della motivazione; v. altresì sentenza della Corte 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams/Commissione, Racc. pag. 977, e sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burban/Parlamento, Racc. pag. II-245). Identica soluzione deve applicarsi al caso in cui il ricorso sia proposto contro una decisione diversa da una decisione di non ammissione al concorso (sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, già citata). In particolare essa si applica al contenzioso relativo alle decisioni con cui è rifiutata l' inclusione nell' elenco di idoneità (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/Commissione, Racc. pag. 3807, e causa 181/87, Agazzi Léonard/Commissione, Racc. pag. 3823).
13 Da quanto precede emerge che questo primo capo del ricorso, diretto contro il bando di concorso, è irricevibile in quanto il sig. Tancredi non ha impugnato il bando di concorso entro il termine previsto in base alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee né ha dimostrato l' esistenza di alcun vizio intriseco di tale bando rivelatosi al momento dell' organizzazione delle prove del concorso.
Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette contro l' elenco di idoneità
14 Il Parlamento assume che il ricorso è altresì irricevibile in quanto è diretto contro l' elenco di idoneità formato dalla commissione giudicatrice, in mancanza di prova, da parte del ricorrente, dell' esistenza di un interesse ad agire. Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, infatti, l' interesse di un candidato a impugnare il risultato di un concorso al quale egli ha partecipato sorge solo se il candidato si sia trovato in posizione utile (sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento, Racc. pag. II-463). Orbene, tale presupposto non sarebbe soddisfatto nel caso del ricorrente, non avendo egli ottenuto, al colloquio con la commissione giudicatrice, il punteggio minimo richiesto dal regolamento del concorso. Ne consegue, secondo il Parlamento, che la sola decisione della commissione giudicatrice che avrebbe potuto arrecare pregiudizio al ricorrente è la posizione assegnatagli nella graduatoria in seguito alle prove orali e la sua esclusione dall' elenco di idoneità, derivante da tale posizione in graduatoria. Orbene, solo l' ultimo dei tre mezzi dedotti dal ricorrente, vale a dire quello relativo alle irregolarità che avrebbero viziato il procedimento di selezione dei candidati, sarebbe al riguardo pertinente.
15 Il ricorrente sottolinea di avere un interesse ad agire in quanto egli ha chiesto "l' annullamento dei risultati, della graduatoria e della decisione della commissione giudicatrice del concorso, per manifesta carenza di imparzialità e di trasparenza nello svolgimento del concorso medesimo".
16 Giova ricordare che la Corte ha ritenuto che "in linea di massima, gli atti della commissione esaminatrice non sono impugnabili in quanto tali, giacché la commissione non si identifica con l' autorità che ha il potere di adottare decisioni vincolanti per i funzionari. Si tratta semplicemente di atti preparatori, talché la loro illegittimità può solo essere invocata in occasione di un ricorso contro la decisione che essi hanno preparato (...)" (sentenza della Corte 14 dicembre 1965, causa 21/65, Morina/Parlamento, Racc. pag. 1239). Tale giurisprudenza è costante (v. sentenza 6 febbraio 1986, causa 143/84, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 459, punto 11 della motivazione), almeno per i candidati che figurano nell' elenco di idoneità. Ne deriva che, per tali candidati, l' illegittimità dell' elenco "potrebbe essere fatta valere solo all' atto di un ricorso diretto avverso la decisione che esso ha preparato" (sentenza Vlachou, già citata), vale a dire la decisione di nomina adottata dall' autorità che ha il potere di nomina in esito ai lavori della commissione giudicatrice.
17 Quanto ai candidati che, come il ricorrente, siano stati esclusi dall' elenco di idoneità compilato dalla commissione giudicatrice del concorso, costoro hanno facoltà di contestare la decisione della commissione che rifiuta di includerli nell' elenco di idoneità (sentenze della Corte 6 luglio 1988, già citate, sentenza della Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689). Del pari, il Tribunale ha ritenuto che "un elenco di idoneità è il risultato di due diversi tipi di decisioni adottate dalla commissione giudicatrice; da un lato questa decide di includere determinati candidati nell' elenco; dall' altro, ne esclude gli altri candidati che hanno partecipato al concorso. Per quanto attiene ai candidati che figurano nell' elenco, quest' ultimo è un atto preparatorio rispetto alla decisione di nomina (...). Quanto ai candidati esclusi, la semplice inclusione degli altri candidati non modifica la loro situazione giuridica, sulla quale incide solo la nomina effettiva di un' altra persona al posto per coprire il quale il concorso è stato organizzato. Per contro, la decisione di non includere un candidato nell' elenco di idoneità è un atto a lui pregiudizievole. Di conseguenza, la domanda di annullamento della procedura del concorso è ricevibile solo in quanto essa riguardi il rifiuto della commissione giudicatrice di includere il ricorrente nell' elenco di idoneità" (sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/CJCE, Racc. pag. II-407).
18 Da quanto sopra si evince pertanto che il ricorrente può, di massima, impugnare la decisione della commissione giudicatrice che lo esclude dall' elenco di idoneità. Il secondo capo del ricorso, tendente all' annullamento o alla riforma dell' elenco di idoneità formato dalla commissione giudicatrice, può pertanto, entro tali limiti, ritenersi ricevibile.
19 Sennonché la mancata inclusione del ricorrente nell' elenco di idoneità redatto dalla commissione giudicatrice deriva, nel caso di specie, dal fatto che egli non ha ottenuto, in seguito alle prove orali sostenute con la detta commissione, il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso. Conseguentemente, il ricorrente nel presente caso potrebbe, a sostegno delle proprie conclusioni tendenti all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice che rifiuta di includerlo nell' elenco di idoneità, far valere un solo mezzo utile, relativo ad un errore manifesto di valutazione delle sue attitudini da parte della commissione giudicatrice e, in particolare, al fatto che tale commissione gli abbia erroneamente attribuito un voto eliminatorio alle prove orali. Detto voto eliminatorio costituisce invero l' unico motivo di rigetto della sua candidatura figurante nella decisione di esclusione dall' elenco di idoneità, notificatagli il 19 settembre 1991 dal presidente della commissione giudicatrice. Poiché il ricorrente non ha sostenuto che la commissione giudicatrice gli ha attribuito a torto, in sede di prove orali, un voto eliminatorio, il secondo capo del ricorso, diretto all' annullamento o alla modifica dell' elenco di idoneità redatto dalla commissione giudicatrice di concorso, è irricevibile.
20 Emerge infatti da un esame dei mezzi e degli argomenti dedotti dal ricorrente che questi omette di far valere che la decisione di esclusione dall' elenco di idoneità sia viziata da errore di fatto, errore di diritto o errore manifesto di valutazione commesso dalla commissione giudicatrice. Il Tribunale, pur adoprandosi per interpretare il ricorso e la replica in modo elastico, può solo constatare che il ricorrente concentra tutta la sua argomentazione contro la decisione della commissione giudicatrice di nominare il sig. A. vincitore del concorso, sebbene il trattamento riservato a costui non possa affatto incidere sulla sua situazione giuridica e materiale, dal momento che il ricorrente non figura nell' elenco di idoneità. Inoltre, quand' anche si supponesse che le conclusioni formulate nel ricorso possano essere interpretate come intese ad ottenere l' invalidazione di tutte le operazioni del concorso, siffatte conclusioni sarebbero in ogni caso irricevibili, posto che il ricorrente, avendo partecipato con successo alle due prime fasi del controverso concorso, non può fondatamente sostenere che la totalità delle operazioni del concorso gli abbia arrecato pregiudizio (sentenza della Corte 6 luglio 1988, Simonella, già citata).
21 Alla luce dei rilievi sopra svolti, il ricorso proposto dal sig. Tancredi va dichiarato manifestamente irricevibile, senza necessità di statuire sulla seconda eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Ciascuna delle parti dovrà quindi sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 6 aprile 1992.
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