Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Obbligatorietà - Ricorso proposto prima del rigetto del reclamo - Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91, n. 2)
2. Dipendenti - Ricorso - Contesto procedurale - Ricorso di un' organizzazione sindacale - Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
3. Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Ricorso di un' organizzazione sindacale nell' ambito del contenzioso del pubblico impiego - Incompetenza del Tribunale di primo grado - Rinvio alla Corte
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma; decisione del Consiglio 88/591, art. 3; Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 47, secondo comma)
Massima
1. Un dipendente può, in linea generale, ricorrere contro l' istituzione di appartenenza solo se ha in precedenza proposto un reclamo precontenzioso che sia stato oggetto di una decisione espressa o implicita di rigetto. Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile perché prematuro, a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto.
2. Un' organizzazione sindacale non può proporre ricorso in applicazione dell' art. 91 dello Statuto, giacché il ricorso previsto dal suddetto articolo può essere esperito soltanto dai dipendenti comunitari e non dalle organizzazioni sindacali.
3. Un ricorso proposto contro un' istituzione da un' organizzazione sindacale ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE e concernente una controversia nel settore del pubblico impiego non rientra nelle competenze attribuite al Tribunale di primo grado dall' art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988. Qualora sia investito di un simile ricorso, il Tribunale deve rinviarlo alla Corte.
Parti
Nella causa T-78/91,
Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Eric Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
e
Association of Independent Officials for the Defence of the European civil service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, con l' avv. Eric Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, l' annullamento del referendum organizzato dalla Commissione il 18 ottobre 1991 con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal Coreper e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adattamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee; in secondo luogo, il riconoscimento del diritto della TAO/AFI di continuare i negoziati e, in terzo luogo, la condanna della Commissione ad un risarcimento danni a carattere sanzionatorio,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, D.A.O. Edward e C.P. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 1991, il sig. Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e l' Associazione dei funzionari indipendenti per la difesa della funzione pubblica europea (TAO/AFI), dall' altro, hanno proposto un ricorso, sulla base degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), per quanto riguarda il sig. Moat, e, sulla base dell' art. 173 del Trattato CEE, per quanto riguarda la TAO/AFI, inteso ad ottenere, in primo luogo, l' annullamento del referendum organizzato dalla Commissione il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal Comitato dei rappresentanti permanenti al Consiglio (in prosieguo: il "Coreper") e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adattamento delle retribuzioni dei dipendenti; in secondo luogo, una dichiarazione con la quale venga riconosciuto il diritto della TAO/AFI e di altre organizzazioni sindacali e di categoria a continuare i negoziati nel contesto della decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata dal Consiglio nel corso della 713ª sessione del 22 e 23 giugno 1981 (in prosieguo: la "decisione 22 e 23 giugno 1981"), nonché, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versare alla TAO/AFI un risarcimento danni a carattere sanzionatorio dell' ammontare di 1 000 000 di BFR.
2 I fatti all' origine della controversia, come esposti nel ricorso, possono essere così riassunti. Dal mese di maggio 1991, le organizzazioni sindacali e di categoria che avevano iscritti in seno al personale della Commissione conducevano negoziati sull' adattamento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità nel contesto della decisione 22 e 23 giugno 1981 che ha istituito una procedura di concertazione tra il Consiglio, da un lato, e il personale, rappresentato dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dall' altro, in caso di disaccordo su proposte relative alla modifica dello Statuto o all' applicazione delle relative disposizioni. Detti negoziati non erano ancora approdati alle fasi, previste dai punti II e III della decisione 22 e 23 giugno 1981, delle discussioni con i membri del Consiglio e della procedura di conciliazione quando, con comunicazione 15 ottobre 1991, il segretario generale della Commissione, sig. Williamson, e il direttore generale del personale e dell' amministrazione, sig. De Koster, annunciavano che il 18 ottobre 1991 sarebbe stato organizzato un referendum a scrutinio segreto con il quale i dipendenti statutari sarebbero stati chiamati a pronunciarsi sul compromesso proposto dal presidente del Coreper a proposito del metodo di adattamento delle retribuzioni. Con altra nota 15 ottobre 1991, firmata dal sig. Cardoso e Cunha, membro della Commissione, questa informava il proprio personale che a suo parere i negoziati dovevano concludersi e chiedeva di approvare il compromesso proposto. Il 17 ottobre 1991, il sig. Moat, nella sua qualità di presidente della sezione di Bruxelles della TAO/AFI proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, con il quale chiedeva il ritiro delle due menzionate comunicazioni del 15 ottobre 1991. Il preannunciato referendum si teneva il 18 ottobre 1991. I ricorrenti sostengono che esso è stato viziato da irregolarità che ne hanno preceduto e accompagnato lo svolgimento e che la sua organizzazione era in contrasto con l' art. 24 bis dello Statuto, che garantisce il diritto di associazione.
3 Occorre in primo luogo ricordare, con riferimento al ricorso in quanto presentato dal sig. Moat, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un dipendente può in linea generale, ai sensi dell' art. 179 del Trattato CEE, ricorrere contro l' istituzione di appartenenza, solo se ha in precedenza proposto un reclamo precontenzioso che sia stato oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto. Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, perché prematuro, a norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto (v., ad esempio, ordinanza della Corte 23 settembre 1986, Du Besset / Consiglio, causa 130/86, Racc. pag. 2619, in particolare pag. 2621; sentenza della Corte 7 ottobre 1987, Schina / Commissione, causa 401/85, Racc. pag. 3911, in particolare pag. 3929; sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, Marcato / Commissione, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Racc. pag. II-231, in particolare pag. 241).
4 Nella specie, il sig. Moat, in data 17 ottobre 1991, ha presentato un reclamo nella sua qualità di presidente della sezione di Bruxelles della TAO/AFI. Egli ha successivamente proposto il presente ricorso senza attendere che il reclamo fosse espressamente respinto dalla Commissione e prima dello scadere del termine di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, che vale come decisione tacita di rigetto. Considerato quanto sopra e senza che occorra esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni di ricevibilità poste dall' art. 91, n. 2, dello Statuto, si deve constatare che il ricorso è manifestamente irricevibile, nella misura in cui è stato proposto dal sig. Moat.
5 In forza dell' art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Poiché il ricorso, nella misura in cui è stato proposto dal sig. Moat, è manifestamente irricevibile, lo si deve respingere in applicazione di questo articolo, senza che sia necessario dare previa notifica dell' atto introduttivo alla Commissione.
6 In secondo luogo, nella misura in cui il ricorso è stato proposto dalla TAO/AFI, si deve rilevare che, in forza dell' art. 3, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte per le controversie fra le Comunità e i loro agenti di cui all' art. 179 del Trattato CEE. Per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, il Tribunale è competente in virtù dell' art. 3, n. 1, lett. c), solo se detti ricorsi hanno per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.
7 Come affermato dalla stessa TAO/AFI nell' atto introduttivo, il suo ricorso è fondato sull' art. 173 del Trattato. Del resto, non avrebbe potuto essere validamente proposto in applicazione dell' art. 91 dello Statuto poiché, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 8 ottobre 1974, Union syndicale e a. / Consiglio, causa 175/73, Racc. pag. 917, in particolare pag. 926; Syndicat général du personnel / Commissione, causa 18/74, Racc. pag. 933, in particolare pag. 945; e 11 maggio 1989, Maurissen e Union syndicale / Corte dei conti, cause riunite 193/87 e 194/87, Racc. pag. 1045, in particolare pag. 1075), il ricorso previsto dall' art. 91 può essere proposto solo dai dipendenti e non dalle organizzazioni sindacali. Un ricorso proposto contro un' istituzione da un' organizzazione sindacale ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato e vertente su una controversia nel settore della funzione pubblica non rientra nel campo di applicazione dell' art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988. Il Tribunale, pertanto, è manifestamente incompetente ad esaminare un siffatto ricorso. Altrettanto vale nella misura in cui, con le altre conclusioni del ricorso, la TAO/AFI mira ad ottenere, quale conseguenza dell' annullamento degli atti impugnati, una dichiarazione che riconosca il suo diritto a continuare i negoziati nonché la condanna della Commissione ad un risarcimento danni a carattere sanzionatorio.
8 In virtù dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia CEE, quando il Tribunale constata d' essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte. Conformemente all' art. 112 del regolamento di procedura del Tribunale, detto rinvio è disposto, in caso d' incompetenza manifesta, senza proseguire il procedimento e con ordinanza motivata. Nel caso di specie, si deve pertanto rinviare il ricorso, nella misura in cui è stato proposto dalla TAO/AFI, alla Corte senza che sia necessario dare previa notifica dell' atto introduttivo alla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Spetta al Tribunale statuire sulle spese nella misura in cui il ricorso, con la presente ordinanza, è dichiarato irricevibile. Poiché l' ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta, è sufficiente decidere, conformemente all' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che il sig. Moat sopporterà le proprie spese. Sarà di competenza della Corte statuire sulle spese relative al ricorso nella misura in cui esso è stato proposto dalla TAO/AFI.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
ordina:
1) Nella misura in cui è stato proposto dal sig. Moat, il ricorso è dichiarato irricevibile.
2) Nella misura in cui è stato proposto dalla TAO/AFI, il ricorso è rinviato alla Corte di giustizia.
3) Il sig. Moat sopporterà le proprie spese.
4) Nella misura in cui il ricorso è stato proposto dalla TAO/AFI, le spese sono riservate.
Lussemburgo, 4 dicembre 1991.
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