Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento - Intervento - Contenzioso della funzione pubblica - Intervento di un' organizzazione sindacale - Ricevibilità - Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 115; Statuto della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)
Massima
Una domanda d' intervento proveniente da un' organizzazione sindacale è ricevibile, nell' ambito del contenzioso della funzione pubblica, qualora la soluzione della controversia possa incidere su un interesse collettivo.
La questione di sapere quale siano gli obblighi di un' istituzione comunitaria a seguito dell' annullamento da parte del Tribunale di una decisione con cui si rifiuta l' ammissione di taluni dipendenti a partecipare ad un concorso rientra nell' ambito degli interessi collettivi la cui difesa appartiene alla funzione statutaria delle organizzazioni sindacali.
Parti
Nella causa T-84/91,
Mireille Meskens, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, rappresentata dall' avv. Jean-Noël Luis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale e morale asserito dalla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente di sezione, D. Barrington e H. Kirschner, giudici
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 1992 l' Union Syndicale-Bruxelles, con sede a Bruxelles, rappresentata dall' avv. Gérard Collin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, ha chiesto di intervenire nella causa T-84/91 a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
2 L' istanza di intervento è stata proposta ai sensi dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed è presentata a norma dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto.
3 Nella sua istanza d' intervento l' Union Syndicale sostiene che i suoi iscritti, dipendenti delle Comunità europee, hanno conferito un mandato generale per difendere, con tutti i mezzi legali, i loro interessi professionali nei loro aspetti tanto economici quanto morali, quando questi interessi sono comuni. Essa rileva che i mezzi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso sollevano questioni di principio relative all' organizzazione della funzione pubblica europea, in quanto il ricorso mira a far dichiarare che un' istituzione è venuta meno ai suoi obblighi non adottando d' ufficio, diversamente da quanto disposto dall' art. 176 del Trattato CEE, le misure necessarie per l' esecuzione di una sentenza.
4 L' istanza d' intervento è stata notificata alle parti ai sensi dell' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
5 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 1992 la ricorrente ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare contro l' istanza di intervento.
6 Nelle sue osservazioni presentate il 27 febbraio 1992 il convenuto ha formulato alcune riserve riguardo all' intervento. Esso ha osservato di non essere contrario, in via di principio, a tale intervento, ma che nella fattispecie l' interveniente non dimostra un interesse ad agire. Il convenuto ritiene che la presente causa non sollevi questioni di principio relative all' organizzazione della funzione pubblica europea. A suo avviso, non si tratta, nella specie, della questione dell' esecuzione di una sentenza, ma invece di un tentativo della ricorrente inteso ad ottenere l' autorizzazione di partecipare al concorso n. B/164, vale a dire mirante a raggiungere lo scopo già perseguito con il suo primo ricorso (causa T-56/89), mentre il Tribunale non ha accolto appunto una sua domanda identica nella sentenza emessa in questa causa.
7 Ai sensi dell' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento del Tribunale, il presidente della Quinta Sezione ha deferito l' esame dell' istanza di intervento a detta sezione.
8 In forza dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto di intervenire nelle controversie proposte al Tribunale spetta a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
9 Al riguardo occorre ricordare che le organizzazioni sindacali sono ampiamente ammesse ad intervenire nelle cause dei dipendenti quando la soluzione della causa può incidere su un interesse collettivo (v., ad esempio, sentenza della Corte 18 marzo 1975, Union Syndicale/Consiglio, causa 72/74, Racc. pag. 401, in particolare pag. 410; ordinanze della Corte 8 dicembre 1983, Abrias e a./Commissione, causa 3/83; 21 marzo 1986, Bonino/Commissione, causa 233/87; 10 febbraio 1988, Union Syndicale/Corte dei conti, causa 194/87; 13 dicembre 1988, Albani e a./Commissione, causa 148/88, non pubblicate nella Raccolta; ordinanze del Tribunale 8 dicembre 1989, Beltrante e a./Consiglio, causa T-48/89; 13 febbraio 1990, N.M.S./Commissione, causa T-121/89; non pubblicate nella Raccolta; 28 gennaio 1991, Bertelli/Commissione, causa T-42/90, Racc. pag. II-181).
10 Il presente ricorso solleva la questione se il Parlamento europeo abbia adottato nei confronti della ricorrente i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza del Tribunale 8 novembre 1990, Bataille e a./Parlamento (causa T-56/89, Racc. pag. II-597), che annullava una decisione con cui l' autorità che ha il potere di nomina negava l' ammissione della ricorrente e di vari altri candidati a partecipare ad un concorso. Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, la questione oggetto della presente lite non è stata già risolta nella fattispecie da detta sentenza del Tribunale.
11 E' vero che le conclusioni dei ricorrenti nella causa T-56/89 erano formulate come segue:
"- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
- di conseguenza, annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo con cui si respinge la candidatura dei ricorrenti al concorso interno n. B/164 ed autorizzarli a partecipare a detto concorso e, in subordine, annullare le decisioni del segretario generale con cui si respingono i reclami dei ricorrenti".
12 La domanda dei ricorrenti con cui essi hanno chiesto di essere autorizzati a partecipare al concorso e la loro domanda volta all' annullamento delle decisioni di rigetto dei loro reclami, presentate entrambe contemporaneamente alla domanda principale avente ad oggetto l' annullamento del rigetto delle loro candidature, sono state considerate dal Tribunale così strettamente collegate alla domanda principale di annullamento da confondersi con questa e da non avere alcuna portata autonoma rispetto a quest' ultima. La domanda dei ricorrenti di essere autorizzati a partecipare al concorso n. B/164 costituiva infatti soltanto l' espressione dell' opinione dei ricorrenti stessi circa gli effetti dell' annullamento del rigetto delle loro candidature. Il Tribunale non doveva pertanto pronunciarsi su questa domanda.
13 Si deve aggiungere che siffatta domanda, ammettendo che essa avesse presentato un carattere autonomo rispetto alla domanda di annullamento, sarebbe stata irricevibile in ogni caso. Infatti, il giudice comunitario non può indirizzare ingiunzioni ad un' istituzione comunitaria senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa. In tali circostanze il fatto che il Tribunale non abbia espressamente dichiarato irricevibile la parte del capo delle domande riguardanti la partecipazione dei ricorrenti al concorso non implica affatto che il Tribunale si sia pronunciato sulla portata dell' obbligo imposto al Parlamento dall' art. 176 del Trattato.
14 Si deve pertanto constatare che la questione che costituisce oggetto di discussione fra le parti riveste portata generale. Infatti, la questione di sapere quali siano gli obblighi di un' istituzione comunitaria a seguito dell' annullamento di una decisione con cui si nega l' ammissione di alcuni dei suoi dipendenti a partecipare ad un concorso rientra nell' ambito degli interessi collettivi la cui difesa appartiene alla funzione statutaria dell' organizzazione che chiede l' intervento. Stando così le cose, la domanda di intervento dell' Union Syndicale dev' essere accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) L' Union Syndicale-Bruxelles è ammessa ad intervenire nella causa T-84/91, a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
2) Un termine sarà fissato all' interveniente per esporre, per iscritto, i mezzi a sostegno delle sue conclusioni.
3) Copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all' interveniente a cura del cancelliere.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 marzo 1992.
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