CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 19 gennaio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Il formaggio cheddar importato dalla Nuova Zelanda in uno Stato membro della Comunità e immediatamente riesportato verso altri Stati membri può formare oggetto di importi compensativi monetari positivi all'esportazione anche quando non sia stato assoggettato, al momento della sua importazione iniziale, ad importi compensativi monetari negativi o ad un regime di prezzi minimi? Questa è in sostanza la questione che viene proposta alla Corte dal Finanzgericht di Amburgo.
2.
Consociata di una società neozelandese, la società tedesca General Milk Products GmbH (in prosieguo: la «società») smercia nella Comunità prodotti lattiero-caseari, in particolare formaggio, prodotti della società madre. Se il complesso delle merci è importato attraverso il porto di Amburgo — in cui esse sono dichiarate nella loto totalità per essere immesse in libera pratica in Germania — una parte viene riesportata verso altri Stati europei, in particolare in Danimarca e in Francia.
3.
Quanto agli importi compensativi monetari applicabili, queste operazioni sono state assoggettate a due regimi successivi.
4.
In un primo tempo, a seguito delle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità in ordine ai formaggi, approvate con la decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/272/CEE ( 1 ), l'importazione nella Comunità di cheddar proveniente da tale Stato terzo è soggetta ad un regime di prezzi minimi rientrante nel regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1979, n. 2915 ( 2 ), modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1982, n. 1463 ( 3 ). L'art. 9 del regolamento n. 2915/79, così come modificato, subordina l'importazione di cheddar al rispetto del valore franco frontiera e al pagamento di un prelievo. Nessun importo compensativo monetario è applicato all'importazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 1° luglio 1982, n. 1767 ( 4 ) e della nota a pie di pagina 12 della parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1984, n. 900 ( 5 ) (in prosieguo: la «nota 12»). Partite riesportate verso Stati membri della Comunità possono beneficiare di importi compensativi monetari positivi in applicazione del combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 ( 6 ), e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 900/84.
5.
In un secondo tempo, il regime dei prezzi minimi è sospeso, a decorrere dal 16 dicembre 1984, dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 novembre 1984, n. 3340 ( 7 ), che modifica di nuovo l'art. 9, n. 1, e le lettere e) e f) dell'allegato II del regolamento n. 2915/79, a seguito di un nuovo accordo intervenuto tra la Comunità e la Nuova Zelanda ( 8 ). Ogni riferimento ad un valore franco frontiera minimo è soppresso. In base a questa nuova disciplina, l'importazione di cheddar continua a non essere sottoposta all'applicazione di alcun importo compensativo monetario ( 9 ) all'ingresso nella Comunità.
6.
Il 18 dicembre 1984, la società faceva sdoganare dallo Hauptzollamt Hamburg-Ericus una partita di cheddar per la sua utilizzazione in franchigia e la riesportava immediatamente in parte verso la Danimarca e verso la Francia.
7.
Basandosi sulla nota 12, modificata dal regolamento (CEE) della Commissione n. 3522/84 ( 10 ), la società chiedeva allo Hauptzollamt l'applicazione di importi compensativi per le partite esportate dalla Germania, il che le veniva rifiutato.
8.
La società contestava tale decisione dinanzi al Finanzgericht di Amburgo sostenendo che nessuna disposizione della normativa in materia restringe l'applicazione degli importi compensativi all'esportazione ai prodotti originari del paese esportatore o ai prodotti importati nello Stato membro esportatore e soggetti ed importi compensativi o ad un regime di prezzi minimi. Essa fa valere che l'art. 16, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371 ( 11 ), esige solo che i prodotti abbiano lasciato il territorio dello Stato membro esportatore ( 12 ).
9.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice a quo chiede a codesta Corte se il combinato disposto delle norme dei regolamenti nn. 900/84 e 1371/81 debba essere interpretato nel senso che qualora formaggio cheddar neozelandese sia importato in uno Stato membro senza essere assoggettato a importi compensativi monetari negativi o ad un regime di prezzi minimi, non vanno applicati importi compensativi monetari positivi al momento della riesportazione di tale prodotto verso un altro Stato membro della Comunità ( 13 ).
10.
Com'è noto, gli importi compensativi monetari mirano a salvaguardare il principio dei prezzi istituzionali garantiti, in una Comunità in cui non esistono né tassi di cambio fissi né unione monetaria, attraverso un meccanismo che esclude in pratica il rischio di cambio ( 14 ). Essi operano nell'ambito della politica agricola comune.
11.
Quest'ultima ha lo scopo di stabilizzare il reddito degli agricoltori istituendo, per un gran numero di prodotti agricoli, organizzazioni comuni di mercato con prezzi garantiti, fissati in una unità monetaria comune, l'unità di conto. Questi prezzi sono convertiti in moneta nazionale grazie ad un tasso di conversione detto «tasso verde», per definizione, i prezzi garantiti non possono variare ogni settimana in relazione alla fluttuazione della moneta. Orbene, tra due campagne agricole, i prezzi fissati in ciascuna moneta nazionale hanno potuto variare a seguito della svalutazione o della rivalutazione della moneta.
12.
Gli importi compensativi hanno precisamente lo scopo di compensare le differenze di prezzo all'esportazione e all'importazione risultanti dagli scarti monetari tra il tasso verde, in cui sono fissati i prezzi, e il tasso sul mercato della moneta considerata. Neutralizzando le perturbazioni causate sui mercati dei prodotti agricoli dalle variazioni delle monete nazionali, gli importi compensativi permettono di garantire il prezzo unico ( 15 ).
13.
Gli importi compensativi sono positivi o negativi. Essi sono positivi quando compensano un livello di prezzi nazionale superiore al livello comune e negativi in caso contrario ( 16 ). Gli importi positivi sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione, così come i prelievi e le restituzioni. Inversamente, gli importi negativi sono riscossi all'esportazione e concessi all'importazione ( 17 ).
14.
Se il formaggio cheddar non ha un prezzo di intervento nella Comunità, esso potrebbe tuttavia essere soggetto all'applicazione degli importi compensativi monetari in quanto prodotto derivato da un prodotto soggetto a prezzo di intervento (il latte).
15.
Come si è visto, tale prodotto era soggetto, in un primo tempo, al regime di prezzi minimi avente l'effetto di avvicinare o di allineare il suo prezzo all'importazione sui prezzi comunitari.
16.
Poiché il prezzo minimo è espresso in ECU, non era necessario applicare importi compensativi monetari per l'importazione del prodotto di cui è causa ( 18 ).
17.
In caso di riesportazione in un altro Stato membro, invece, era necessario applicare importi compensativi monetari in caso di differenza tra il tasso di mercato e il tasso verde delle monete interessate. Così era giustificato il fatto che in caso di riesportazione verso un paese della Comunità a moneta più debole questo prodotto formasse oggetto di importi compensativi concessi all'esportazione al fine di rendere possibile il suo smercio in Stati membri la cui moneta fosse, all'epoca, deprezzata rispetto a quella dello Stato di origine.
18.
Che avviene quando la merce importata nella Comunità non è più soggetta ad un prezzo minimo?
19.
Anche in questo caso, non è necessario applicare un importo compensativo monetario alle importazioni da un paese terzo. I prezzi formati liberamente sono automaticamente convertiti nella moneta del paese importatore al tasso di mercato, senza che vi sia rischio di cambio derivato dall'applicazione del tasso verde.
20.
Ci si chiede se un importo positivo concesso all'esportazione, quando il prodotto non è stato assoggettato, al momento della sua introduzione nella Comunità, alla politica monetaria delle organizzazioni comuni di mercato, non vada visto come un premio senza contropartita, in breve, come un'elargizione fatta all'esportatore, dato che il prodotto non è mai stato assoggettato alle condizioni del mercato comunitario.
21.
L'esame della ratio legis è al riguardo illuminante: la mancanza sia di prezzi minimi che di importi compensativi monetari al momento dell'importazione nella Comunità sembra a priori dover escludere qualsiasi diritto alla concessione di importi compensativi monetari al momento della riesportazione verso un altro Stato membro.
22.
L'avvocato generale M. Warner rilevava così, nella causa Lesieur Cotelle ( 19 ), che
«(...) questa Corte ha più volte affermato che gli importi compensativi possono essere applicati soltanto nell'ipotesi in cui siano necessari ad evitare perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato di specifici prodotti; che la Commissione è tenuta ad abolirli nel caso in cui sia convinta che le condizioni di mercato li rendano superflui a tale scopo; che la Commissione dispone sotto questo profilo di un ampio potere discrezionale» ( 20 ).
23.
La sospensione del regime minimo a partire dal 16 dicembre 1984 è stata accompagnata da quella degli importi compensativi all'esportazione?
24.
In una materia così tecnica e complessa come quella degli importi compensativi monetari, il principio della certezza del diritto esige che le norme siano compiute e che i diritti e le obbligazioni degli operatori economici risultino dalla lettera stessa della normativa su cui debbono potersi basare.
25.
Applicando questo principio in materia, nella sentenza 22 febbraio 1989, Commissione/Francia e Regno Unito ( 21 ), codesta Corte ha dichiarato:
«Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand, Racc. pag. 1931), il principio di certezza del diritto richiede che una normativa la quale impone carichi al contribuente sia chiara e precisa, affinché questi possa riconoscere senza ambiguità i suoi diritti o doveri e prendere disposizioni in conseguenza» ( 22 ).
26.
Ci si chiede se la normativa in materia di importi compensativi monetari applicati al formaggio cheddar importato alla Nuova Zelanda abbia chiaramente sospeso la concessione di questi importi al momento della riesportazione del prodotto di cui trattasi a partire dal giorno in cui esso non era più soggetto al regime di prezzi minimi essendo noto che gli importi all'importazione erano ormai inapplicabili.
27.
La concessione di importi compensativi alla riesportazione di formaggio cheddar è basata sull'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1371/81, ai sensi del quale sono applicati importi ai prodotti importati o esportati, purché altre norme di regolamento non escludano tale concessione.
28.
Va innanzitutto rilevato che nessuna norma applicabile al prodotto di cui trattasi contempla tale esclusione.
29.
La versione iniziale della nota 12 stabilisce che nessun importo compensativo monetario è applicabile a taluni formaggi importati, siano essi soggetti al regime dei prezzi minimi ( 23 ) o ne siano esclusi ( 24 ).
30.
Allo stesso modo, i regolamenti precedenti menzionano l'esclusione degli importi compensativi monetari solo per i formaggi importati ( 25 ).
31.
La nota 12, nella versione derivante dall'art. 1 del regolamento n. 3522/84, dispone che:
«Nessun importo compensativo è applicabile ai formaggi importati alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, dall'articolo 9, paragrafo 1, dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2915/79 modificato, qualora sia rispettato il valore franco frontiera da applicare al formaggio in causa, oppure qualora i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori agli importi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, per il formaggio in questione; né è applicabile alcun importo compensativo ai formaggi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed all'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento, sempreché si tratti di prodotti che figurano ai punti e), f) e r) dell'allegato II del regolamento in questione, se è accertato che i prodotti corrispondono alla designazione che vi figura» ( 26 ).
32.
La prima metà della frase riguarda in particolare prodotti importati con un valore franco frontiera minimo. Essa esclude gli importi compensativi monetari per i formaggi importati. Solo la seconda metà della frase riguarda il cheddar di Nuova Zelanda importato senza essere assoggettato al regime di prezzi minimi. Essa non precisa se l'esclusione degli importi compensativi monetari riguarda solo l'importazione dei formaggi o se riguarda anche la loro riesportazione verso un altro Stato membro.
33.
Ritengo, come la Commissione, che la nota 12, in questa redazione, escluda l'applicazione di importi compensativi monetari ai prodotti importati da uno Stato terzo ma non vieti che tali importi siano applicabili alla riesportazione di tale prodotto verso un altro Stato membro.
34.
Infatti, la prima metà della frase riguarda i prodotti soggetti ad un regime di prezzi minimi e prevede che nessun importo compensativo monetario sia applicato purché il valore franco frontiera sia rispettato. Tale valore esiste solo per le importazioni provenienti da paesi terzi.
35.
Alla luce della sospensione del prezzo minimo, la secondo metà della frase, che riguarda in particolare il cheddar, non fa riferimento al valore franco frontiera. Essa rinvia alla denominazione di cheddar figurante ai punti e) e f) dell'allegato II che menzionano l'esistenza di un contingente tariffario annuale che può riguardare solo importazioni in provenienza da paesi terzi.
36.
Inoltre, la nozione di importo compensativo monetario non può essere interpretata in maniera diversa nella prima e nella seconda metà di una stessa frase.
37.
Infine, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 3522/84 risulta che le modifiche della nota 12 sono dirette a tener conto della nuova situazione creata dalla sospensione dei prezzi minimi per il cheddar proveniente dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. Ciò spiega il fatto che il riferimento all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2915/79, nei limiti in cui riguarda il cheddar, sia stato spostato dalla prima alla seconda parte della nota a pie di pagina, onde tener conto della sospensione del regime di prezzi minimi, senza per questo modificare il regime degli importi compensativi monetari, in particolare in caso di riesportazione.
38.
La sospensione del prezzo minimo all'importazione non ha quindi fatto sorgere un regime diverso per quanto riguarda gli importi compensativi monetari: essa non ha in particolare comportato l'impossibilità di riscuotere importi compensativi in occasione della riesportazione. La normativa non fa dipendere l'applicazione di importi compensativi all'esportazione dell'esistenza di un regime di prezzi minimi o da importi compensativi monetari all'importazione.
39.
D'altro canto, l'art. 8 del regolamento n. 1767/82 stabilisce espressamente che «nessun importo compensativo monetario è applicato all'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato I, lettere a), b), d), e), f), g), i), k), l), m)» ( 27 ).
40.
L'espressione «immissione in libera pratica» dev'essere interpretata, in tale contesto, nel senso che riguarda specificamente e strettamente l'importazione in provenienza da un paese terzo se si tiene conto dell'art. 10, n. 1, del Trattato e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1371/81.
41.
Si deve rilevare che il citato art. 8 è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 611/88 ( 28 ), a norma del quale, nel caso in cui determinati prodotti, dopo essere stati immessi in libera pratica nello Stato membro importatore, siano spediti in un altro Stato membro o riesportati non è applicabile alcun importo compensativo monetario. Orbene, il cheddar di Nuova Zelanda non fa parte dei prodotti considerati.
42.
Ne consegne che nessuna norma di regolamento consente di escludere la concessione di importi compensativi monetari in occasione della riesportazione in uno Stato membro di formaggio cheddar importato dalla Nuova Zelanda nella Comunità. Nessuna disposizione espressa consentiva quindi agli operatori economici di ritenere che gli importi compensativi monetari avrebbero cessato di essere esigibili in caso di riesportazione.
43.
Questi ultimi sono pertanto applicabili, in conformità dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1371/81, qualora ricorrano le condizioni poste da tale disposizione. Se è provato che il prodotto ha lasciato il territorio dello Stato membro esportatore, l'importo compensativo monetario può essere dovuto ( 29 ).
44.
Un'ultima osservazione. La soluzione è la stessa qualora la merce sia stata importata nel primo Stato membro solo per essere immediatamente riesportata in un altro Stato membro, senza smercio effettivo nel primo Stato?
45.
Nella causa Töpfler ( 30 ), una partita di grano era stata caricata in Danimarca per essere consegnata nella Repubblica federale di Germania. Nel tragitto, l'esportatore aveva previsto una sosta in Gran Bretagna, al solo scopo di riscuotere l'importo compensativo monetario di adesione, dato che i prezzi praticati in tale nuovo Stato membro erano meno elevati. La Corte ha dichiarato che:
«(...) l'esportatore il quale invia in un nuovo Stato membro prodotti agricoli provenienti da un altro Stato membro con prezzi più elevati non può pretendere il pagamento di importi compensativi “adesione”, se all'espletamento delle formalità doganali, nello Stato membro che è stato dichiarato, alle competenti autorità dello Stato membro esportatore, come Stato di destinazione, non faccia seguito l'effettiva immissione di tali prodotti nel mercato di quest'ultimo Stato» ( 31 ).
46.
A prima vista — ma questo punto rientra in fondo nella valutazione del giudice a quo — nessun elemento del fascicolo sembra comprovare che l'immissione in libera pratica in Germania sia stata puramente fittizia, al solo scopo di poter beneficiare di importi compensativi monetari positivi al momento della riesportazione.
47.
Come rileva il giudice proponente ( 32 ), l'applicazione di importi compensativi monetari positivi all'esportazione potrebbe essere esclusa solo se fosse provato che l'esportatore avesse inteso abusare del sistema degli importi compensativi monetari, il che non è affatto dimostrato.
48.
Di conseguenza, propongo a questa Corte di dichiarare che
«Il combinato disposto delle norme del regolamento (CEE) n. 1371/81 e del regolamento (CEE) n. 900/84, modificato dal regolamento (CEE) n. 3522/84, dev'essere interpretato nel senso che possono essere applicati importi compensativi monetari positivi alla riesportazione, in uno Stato membro, di formaggio cheddar, importato dalla Nuova Zelanda in un altro Stato membro, anche quando in occasione dell'importazione in tale ultimo Stato non siano stati applicati né un importo compensativo negativo né un regime di prezzi minimi, a meno che non fosse provato che l'immissione in libera pratica della merce in tale Stato sia avvenuta in maniera fittizia, al solo scopo di beneficiare in maniera illegittima della normativa di cui sopra».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Decisione relativa alla conclusione degli accordi bilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU 1980, L 71, pag. 129). V. in particolare allegato 3 del memorandum di accordo, pag. 149.
( 2 ) Regolamento che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 329, pag. 1).
( 3 ) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di alcuni formaggi in determinate voci doganali, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 159, pag. 1).
( 4 ) Regolamento che stabilisce le modalita di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (GU L 196, pag. 1).
( 5 ) Regolamento che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione (GU L 92, pag. 2).
( 6 ) Regolamento relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1).
( 7 ) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda l'applicazione di un nuovo regime per importazione di determinati formaggi provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda (GU L 312, pag. 5).
( 8 ) V. decisione del Consiglio 22 novembre 1984, 84/561/CEE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo della Nuova Zelanda per quanto riguarda l'accordo di disciplina concertata tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi (GU L 308, pag. 59), e il secondo ‘considerando’ del citato regolamento n. 3340/84.
( 9 ) In applicazione della nota 12, modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1984, n. 3522, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne la non applicazione degli importi compensativi monetari per taluni formaggi importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda (GU L 328, pag. 18).
( 10 ) V. precedente nota 9.
( 11 ) Regolamento recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 8).
( 12 ) Decisione del giudice a quo, pag. 4 della traduzione italiana.
( 13 ) V. decisione del giudice a quo, pag. 2 della traduzione italiana.
( 14 ) V. sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione (Racc. pag. 533, punto 41 della motivazione).
( 15 ) V., ad esempio, sentenza 15 ottobre 1980, causa 4/79, Providence Agricole de la Champagne/ONIC (Racc. pag. 2823, punto 22 delia motivazione).
( 16 ) V. art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 giugno 1985, n. 1677, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (GUL 164, pag. 6). V. anche Barthélémy e Heine: «Les montants compensatoires monétaires et leur démantèlement» Cahiers de droit européen, 1987, pagg. 397-434.
( 17 ) Art. 1 del citato regolamento (CEE) n. 1371/81.
( 18 ) V. secondo ‘considerando’ del regolamento (CEE) della Commissione 27 dicembre 1979, n. 3014, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti latticro-easeari (GU L 337, pag. 73).
( 19 ) Sentenza 17 marco 1976 (cause 67/75-85/75, Racc. pag. 391); conclusioni (Racc. pag. 411).
( 20 ) Racc. pag. 417.
( 21 ) Cause 92/87 e 93/87, Racc. pag. 405.
( 22 ) Punto 22 della motivazione.
( 23 ) Prima parte della frase.
( 24 ) V. punto r) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79, aggiunto dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 novembre 1982, n. 3042, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi.
( 25 ) V. in particolare la nota a pie di pagina 13 del regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1979, n. 2140 (GU L 247, pag. 1) nella versione del citato regolamento (CEE) n. 3014/79, e la risposta della Commissione al secondo quesito posto dalla Corte.
( 26 ) Il cheddar e considerato ai punti c) c f) di tale allegato II.
( 27 ) Il cheddar proveniente dall'Australia e dalla Nuova Zelanda figura in tale allegato alle lett. e) e f).
( 28 ) Regolamento della Commissione 4 marzo 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/82 e (CEE) n. 3938/87 relativamente alla non applicazione di importi compensativi monetari relativi a taluni formaggi importati a condizioni speciali (GU L 60, pag. 19).
( 29 ) Art. 16, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1371/81.
( 30 ) Sentenza 27 ottobre 1981 (causa 250/80, Racc. pag. 2465).
( 31 ) Punto 18 della motivazione, il corsivo e mio.
( 32 ) Decisione del giudice a quo, pag. 7 della traduzione italiana.
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