CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 21 aprile 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Con il ricorso in esame la Commissione vi chiede di constatare che, avendo istituito e mantenuto in vigore un regime di importazione temporanea e definitiva di mezzi di trasporto incompatibile con talune disposizioni delle direttive del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE ( 1 ) e 83/183/CEE ( 2 ), nonché della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE ( 3 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
Le censure mosse dalla Commissione al governo ellenico riguardano più aspetti del regime nazionale in questione: a) la definizione e la determinazione della residenza normale ai sensi delle direttive 83/182/CEE (art. 7, n. 1) e 83/183/CEE (art. 6, n. 1); b) i controlli effettuati per stabilire, ai fini della concessione della franchigia, quale sia il luogo di residenza normale; e) la prassi consistente nell'apporre dei timbri sul passaporto al momento dell'entrata e dell'uscita di veicoli stranieri dal territorio ellenico; d) la fissazione di un termine di dieci giorni ai fini della riesportazione di veicoli appartenenti a imprese di noleggio con sede sociale all'interno della Comunità; e) la limitazione, in determinati casi, della franchigia d'importazione temporanea ad una durata di tre mesi; f) il divieto di cessione dei veicoli nei Paesi limitrofi.
Rispetto alle ultime due censure, la Commissione ha tuttavia desistito in sede di replica, riconoscendone in un caso l'infondatezza [censura sub e)] e nell'altro che il governo ellenico si era nel frattempo conformato alla normativa comunitaria [censura sub f)]. Tali censure non saranno pertanto esaminate nelle presenti conclusioni.
2.
La fase precontenziosa nonché la normativa nazionale controversa e le pertinenti norme comunitarie sono dettagliatamente descritte nella relazione d'udienza, cui si rinvia; ad esse si farà pertanto riferimento solo nella misura necessaria ai fini dell'analisi delle singole censure mosse dalla Commissione.
A — Sulla determinazione della residenza normale
a) ai fini dell'importazione temporanea
3.
La Commissione rimprovera al governo ellenico di utilizzare una nozione di residenza normale diversa da quella contenuta nell'art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 83/182/CEE. Ed infatti, mentre ai sensi della norma appena citata, la residenza normale è definita come «il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali», la relativa norma interna (art. 3 del decreto ministeriale n. 247/13 del 1° marzo 1988) fa riferimento ad un soggiorno di 185 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi. Il riferimento al periodo di 12 mesi invece che all'anno civile sarebbe contrario, ad avviso della Commissione, sia alla lettera che allo spirito della direttiva, comportando un capovolgimento della ratio della stessa, in quanto in tal modo sarebbe il luogo della residenza normale a dipendere dall'importazione temporanea e non quest'ultima dal luogo di residenza. In ogni caso, poi, il fatto di non applicare il criterio enunciato dalla direttiva determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadini comunitari che si trovano nelle stesse condizioni.
Richiamandosi all'art. 9, n. 1, della stessa direttiva, in base al quale gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore e/o di prevedere regimi più favorevoli di quelli in essa contemplati, il governo ellenico sostiene tuttavia che il riferimento ad un periodo di 12 mesi sarebbe più vantaggioso per gli interessati, in quanto consentirebbe di accordare la franchigia a persone che hanno soggiornato in uno Stato A per 185 giorni nel corso degli ultimi 12 mesi che hanno preceduto l'importazione temporanea del veicolo nello Stato B, ma non nell'anno civile che ha preceduto l'importazione in questione.
4.
La tesi del governo ellenico non può essere accolta. Anzitutto, come dimostra l'esempio riportato nelle memorie della Commissione, non sempre è vero che il riferimento ai 12 mesi che precedono l'importazione sia più favorevole per gli interessati. È evidente invece che, a seconda del periodo in cui il soggiorno in questione è stato effettuato (rispetto al momento dell'importazione temporanea) e della continuità o meno del soggiorno stesso, si potrà essere svantaggiati o favoriti dalla circostanza che si tenga conto dei 12 mesi che hanno preceduto l'importazione piuttosto che del precedente anno civile. Una tale constatazione è di per sé sufficiente a far ritenere che l'art. 9, n. 1, della direttiva non possa nella specie essere invocato per giustificare l'adozione di un criterio diverso da quello di cui all'art.7, n. 1, della stessa direttiva.
Peraltro, ai fini della direttiva 83/182/CEE, come precisato dalla stessa Corte, il luogo di residenza normale «consente di determinare lo Stato membro in cui l'autoveicolo di cui trattasi si trova in regime d'importazione temporanea, nonché lo Stato membro che può sottoporlo al proprio regime d'imposta» ( 4 ). Se tale è lo scopo, è evidente che la nozione di residenza normale non può che essere una nozione comunitaria (armonizzata) e che la determinazione del luogo di residenza normale deve essere effettuata allo stesso modo in tutti gli Stati membri. E ciò per evidenti motivi di certezza e di uniformità; in particolare, per il fatto che, se agli Stati membri fosse consentito di determinare in modo diverso la residenza normale, ne deriverebbe una confusione quanto allo Stato in diritto di sottoporre all'imposta il veicolo di cui trattasi: vi sarebbe il rischio che due Stati membri ritengano come residente, ai fini dell'imposizione, uno stesso cittadino o anche (ipotesi certo allettante) che un veicolo non sia soggetto ad imposta in alcuno Stato.
5.
Ciò detto, deve riconoscersi che il criterio di un soggiorno minimo di 185 giorni in un determinato luogo non è certo decisivo al fine di stabilire quale sia la residenza normale, dovendo essere valutato insieme ai legami personali e professionali dell'interessato, legami che assumono anzi un valore preponderante rispetto al criterio quantitativo dei 185 giorni ( 5 ). In buona sostanza, al di là del fatto che i 185 giorni siano calcolati con riferimento all'anno civile o ad un periodo di dodici mesi, ciò che conta è che, sulla base di una valutazione complessiva dei citati criteri, si pervenga a considerare la residenza normale «come il luogo in cui l'interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi» ( 6 ).
Ed è proprio basandosi su tali considerazioni che il governo ellenico ha sostenuto, sia pure senza troppa convinzione, che il riferimento a dodici mesi piuttosto che all'anno civile non comporta di per sé una violazione della direttiva sul punto in questione e che, in definitiva, la divergenza tra la definizione comunitaria e quella da esso adottata sarebbe puramente formale.
Ora, se è indubbiamente vero che il riferimento a 12 mesi può non essere decisivo,nondimeno si tratta di un elemento importante per verificare la sussistenza di uno dei criteri (quello dei 185 giorni) che concorrono a determinare la residenza normale. La sua non conformità al dettato dell'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE è tale dunque da poter condurre in taluni casi a risultati in contrasto con la direttiva stessa, oltre che, come si è già detto, a generare confusione ed incertezza negli interessati. La censura in esame deve pertanto ritenersi fondata.
b) ai fini dell'importazione definitiva
6.
Il problema della determinazione del luogo di residenza normale si pone in termini analoghi anche per quanto riguarda la concessione della franchigia nel caso di importazione definitiva dei veicoli. Ed infatti, la norma ellenica che ha provveduto alla trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 6, n. 1, della direttiva 83/183/CEE, redatto in termini identici all'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE, fa anch'essa riferimento ad un periodo di dodici mesi invece che all'anno civile ( 7 ). Valgano pertanto al riguardo i rilievi appena svolti relativamente all'importazione temporanea.
E passo così ad esaminare gli ulteriori addebiti contestati dalla Commissione al governo ellenico sul punto in questione, primo tra i quali quello secondo cui le competenti autorità elleniche utilizzerebbero la nozione di dodici mesi al fine di escludere dal beneficio della franchigia coloro che abbiano soggiornato in Grecia per un periodo superiore a 185 giorni durante i dodici mesi precedenti il trasferimento. Chiamata a precisare una tale affermazione, la Commissione si è tuttavia limitata a rispondere che il ricorso alla nozione di periodo di dodici mesi può comportare l'esclusione dal beneficio della franchigia e/o una serie di controlli minuziosi e dettagliati quanto all'esistenza delle altre condizioni richieste per la determinazione della residenza normale.
Tralasciando per il momento la questione dei controlli, che è oggetto di una specifica censura e che quindi sarà esaminata in dettaglio nel prosieguo, mi limito qui ad osservare che la Commissione manifestamente non ha dimostrato che il metodo di calcolo utilizzato dalla Grecia sia tale da far escludere dal beneficio della franchigia persone che abbiano trascorso più di 185 giorni sul territorio ellenico. A ciò si aggiunga che, come precisato dal governo greco, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del decreto ministeriale n. 245/11, la franchigia è accordata, allorché siano soddisfatte le altre condizioni, anche a coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Grecia dopo avervi soggiornato per un periodo che può durare fino a due anni. In tal caso, come espressamente previsto dalla norma in questione, si tiene conto della residenza normale all'epoca dell'ingresso iniziale in Grecia.
7.
Ai fini della concessione della franchigia, tuttavia, l'art. 4, n. 1, dello stesso decreto richiede agli interessati di avere avuto la residenza normale in un altro Stato membro, prima del trasferimento in Grecia, durante un periodo di almeno due anni. Una siffatta condizione è considerata dalla Commissione in contrasto con l'art. 6, n. 1, della direttiva in parola, nella misura in cui quest'ultimo non prevede alcuna durata minima di soggiorno ai fini dell'acquisizione della residenza normale.
Precisato che, ai sensi e per gli effetti della direttiva in parola, è comunque indispensabile aver soggiornato in un determinato luogo almeno quanto basta per poter invocare le norme sulla residenza normale, non può tuttavia accogliersi la tesi del governo ellenico secondo cui sarebbe legittima la fissazione di un periodo minimo di «residenza normale», atteso che quest'ultima presupporrebbe una correlazione stretta e permanente con un determinato luogo.
8.
Invero, al fine di poter beneficiare della franchigia, l'unica condizione imposta dalla direttiva è che il veicolo importato sia stato destinato all'uso dell'interessato, nello Stato membro da cui è esportato, da almeno sei mesi prima del cambio di residenza (art. 2, lett. b, primo trattino). Ne consegue che, ai fini della concessione della franchigia in caso di importazione definitiva di un veicolo, è sufficiente che l'interessato abbia risieduto per sei mesi nello stesso luogo. L'art. 4, n. 1, del decreto ministeriale n. 245/11 è dunque in patente contrasto con la direttiva in parola.
La censura in oggetto deve pertanto ritenersi fondata nella misura in cui la normativa ellenica adotta come riferimento, per il calcolo dei 185 giorni, un periodo di 12 mesi invece che l'anno civile, nonché per il fatto di subordinare la concessione della franchigia alla condizione che l'interessato abbia la residenza normale da almeno due anni in un altro Stato membro.
Β — I controlli in materia di residenza normale
a) relativamente all'importazione temporanea
9.
La Commissione esordisce contestando al governo ellenico di non aver proceduto alla trasposizione nel suo ordinamento interno dell'art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 83/182/CEE, vale a dire della disposizione in base alla quale i privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido (art. 7, n. 2); e di quella che autorizza lo Stato membro d'importazione, qualora abbia dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale, a chiedere informazioni o prove supplementari (art. 7, n. 3).
La stessa istituzione fa poi valere che l'art. 15 del decreto ministeriale n. 247/13 non avrebbe correttamente trasposto l'art. 7, n. 2, della direttiva 83/182/CEE, in quanto si limita a prescrivere che, «dinanzi alle autorità doganali, l'onere della prova del rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto incombe all'interessato», ma non precisa né i mezzi né i documenti giustificativi ritenuti sufficienti dalle autorità elleniche ai fini della prova della residenza normale.
Il citato art. 15, dunque, non sarebbe sufficientemente chiaro e preciso, mentre, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, al legislatore nazionale incombe l'obbligo, nel dare attuazione alle direttive comunitarie, di adottare norme sufficientemente chiare e precise, tali, cioè, da far sì che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali ( 8 ). Ed è proprio la scarsa chiarezza della disposizione nazionale in questione che avrebbe consentito, ad avviso della Commissione, lo svilupparsi di controlli sistematici.
10.
L'esistenza di tali controlli sarebbe inoltre avvalorata, sempre secondo la Commissione, dall'elencazione, contenuta nel titolo II della circolare D 366/26 POL 10, di diversi documenti giustificativi ( 9 ) che le autorità doganali possono prendere in considerazione ai fini della prova della residenza normale. In ogni caso, poi, la circolare in questione non avrebbe correttamente trasposto l'art. 7, n. 3, della direttiva, atteso che quest'ultimo deve essere interpretato in modo restrittivo, in quanto deroga al principio dell'agevolazione della libera circolazione, mentre la circolare autorizza le competenti autorità elleniche a procedere a controlli supplementari ogniqualvolta il passaporto o la carta d'identità non consentano di verificare la durata del soggiorno all'estero per il periodo di dodici mesi che precede l'importazione.
La Commissione ne deduce che un tale quadro normativo sarebbe poco chiaro e comunque fonte di incertezza; inoltre, essa ricorda che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte ( 10 ), una circolare non costituisce valido adempimento dell'obbligo di trasposizione cui sono soggetti gli Stati membri e non offre le garanzie volute di chiarezza, precisione e trasparenza, per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti ed obblighi.
11.
Ora, è indubbio che l'onere della prova della residenza normale incombe agli interessati ed è altresì indubbio, a mio avviso, che l'art. 15 del decreto ministeriale n. 247/13, così come l'art. 7, n. 2, della direttiva, lascia agli interessati la possibilità di provare con qualsiasi mezzo la loro residenza normale, ivi compresa, dunque, la sola carta d'identità od il solo permesso di soggiorno, purché tali documenti siano probanti. In questo senso, pertanto, ritengo che la norma in questione sia sufficientemente chiara e tale da non generare incertezza o confusione negli interessati.
Quanto, poi, all'elenco di cui al titolo II della circolare in questione, esso, senza essere tassativo, indica alle autorità doganali i documenti che possono essere accettati in quanto validi, ma non prescrive che debba esserne richiesto uno in particolare o, addirittura, che tutti i documenti debbano essere esibiti per poter beneficiare della franchigia. D'altra parte, il fatto stesso che la circolare in questione espressamente prevede che i documenti elencati al titolo II possono essere richiesti dalle competenti autorità nel caso in cui il passaporto (o la carta d'identità) non siano ritenuti probanti, sta a dimostrare che in principio tali documenti non sono richiesti e comunque che i controlli non sono sistematici.
In definitiva, l'esistenza di una prassi in materia di controlli, che sarebbero sistematici, non è corroborata da alcun elemento, limitandosi la Commissione a dedurre dalla formulazione della normativa interna applicabile che le competenti autorità elleniche procederebbero necessariamente a dei controlli tesi a verificare la residenza normale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura in questione va pertanto respinta.
b) relaivamente all'importazione definitiva
12.
Anche per quanto concerne l'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183/CEE, di contenuto identico al già citato art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 83/182/CEE, la Commisssione contesta al governo ellenico di non averne assicurato la corretta trasposizione nell'ordinamento interno. In particolare, la Commissione sostiene che l'art. 29, n. 3, del decreto n. 245/11, formulato in termini pressoché identici all'art. 15 del decreto n. 247/13, attribuirebbe alle autorità amministrative un ampio potere discrezionale in ordine alla produzione di elementi giustificativi e renderebbe sistematica la verifica della prova della residenza normale. Si tratta, in buona sostanza, delle stesse argomentazioni esaminate relativamente all'importazione temporanea.
Rinviando, per quanto di ragione, ai rilievi appena svolti, mi limito pertanto in questa sede ad esaminare quegli addebiti che concernono specificamente i controlli effettuati per stabilire quale sia la residenza normale nei casi di importazione definitiva.
La Commissione fa valere infatti che, in contrasto con l'art. 6, n. 2, della direttiva in parola, le autorità elleniche, ai fini della prova della residenza normale, esigerebbero dai cittadini comunitari un permesso di soggiorno di cinque anni e dai nazionali un certificato, rilasciato dal consolato greco dello Stato di precedente residenza, attestante il trasferimento della residenza. In ogni caso, poi, le stesse autorità esigerebbero, per i propri cittadini, la prova della durata esatta del soggiorno.
13.
Basandosi sul fatto che la Commissione ha menzionato per la prima volta la circolare D 357 del 22 marzo 1988, che prevede il requisito del permesso di soggiorno di cinque anni, solo nella risposta ad una domanda posta per iscritto dalla Corte, il governo ellenico ha sostenuto all'udienza che tenuto conto dei diritti di difesa che devono essere garantiti allo Stato convenuto in una procedura ex art. 169, un tale mezzo non sarebbe ricevibile.
Contrariamente a quanto sostenuto da detto governo, non ritengo tuttavia che la Commissione abbia in tal modo ampliato l'oggetto del ricorso: e ciò per il semplice fatto che già nel parere motivato essa aveva contestato una tale prassi. Deve pertanto riconoscersi che, riferendosi alla circolare che espressamente prevede un tale requisito, la Commissione si è limitata a provare le sue precedenti affermazioni, sulle quali il governo ellenico, peraltro, aveva preso posizione nella risposta al parere motivato, sostenendo, in particolare, che l'esigere che una persona che arrivi in Grecia, allo scopo di stabilirvi la propria residenza, sia in possesso di un permesso di soggiorno di 5 anni non è affatto contrario alla normativa comunitaria, tanto più che la persona in questione, in base alle disposizioni applicabili in materia di franchigia, può trasferire la propria residenza normale in Grecia fino a 24 mesi dopo la data del suo arrivo.
14.
Ciò premesso, osservo poi che la stessa natura del documento qui in discussione (permesso di soggiorno) dimostra che non si tratta di un documento diretto a provare che l'interessato abbia avuto, prima di trasferirsi in Grecia, la residenza normale in un altro Stato membro, bensì di un documento che prova l'avvenuto cambio di residenza, il che implica che il requisito del permesso di soggiorno non costituisce e non può costituire una prova della residenza normale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della direttiva 83/183/CEE ( 11 ).
In buona sostanza, mentre l'art. 6 disciplina la determinazione e la prova della residenza normale rispetto allo Stato membro in cui si è risieduto prima del trasferimento, il requisito del permesso di soggiorno consente invece di verificare il presupposto dell'importazione definitiva, vale a dire ľavvenuto trasferimento, che non può certo essere provato col passaporto o con la carta d'identità. Sotto questo profilo, pertanto, l'addebito della Commissione sul punto in questione è del tutto infondato.
D'altra parte, neppure può sostenersi che il requisito del permesso di soggiorno sia arbitrario o inutilmente restrittivo. Deve infatti riconoscersi che il solo documento atto, in principio, a provare il trasferimento, e dunque lo stabilimento in uno Stato diverso da quello nazionale, è proprio il permesso di soggiorno, permesso che, conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia ( 12 ), è rilasciato al più tardi entro sei mesi e per una durata minima di cinque anni.
15.
Infine, per quanto riguarda la condizione imposta ai cittadini ellenici di munirsi, prima di rientrare in Grecia, del certificato rilasciato dalle autorità consolari elleniche nello Stato di precedente residenza, ricordo anzitutto che è stato lo stesso governo greco, nel corso della fase precontenziosa, a far conoscere alla Commissione l'esistenza di una tale prassi, spiegando che tale certificato sarebbe diretto a consentire agli interessati la libera importazione in franchigia nell'ipotesi in cui la carta d'identità o gli altri documenti non fossero sufficienti a fornire la prova della residenza.
Al riguardo, mi limito ad osservare, da un lato, che la condizione in questione non è particolarmente onerosa o difficile da soddisfare e, dall'altro, che la Commissione non ha comunque provato che le autorità elleniche richiedano, anche in casi che non si prestino a dubbi, il certificato in questione.
16.
Chiarito quanto precede, resta che, così come per la presunta prassi in materia di controlli relativi all'importazione temporanea, la Commissione si limita a dedurre dalla formulazione delle rilevanti norme interne, a suo avviso poco chiare e che inoltre lascerebbero alle autorità elleniche un ampio potere discrezionale quanto ai documenti giustificativi da esibire per la determinazione della residenza normale, l'esistenza di una prassi costante, arbitraria ed inutilmente restrittiva in materia di controlli effettuati allo scopo di stabilire quale sia la residenza normale.
Non mi sembra che l'istituzione possa essere seguita in questo suo approccio, non avendo dimostrato che le autorità greche procedano effettivamente a tali controlli in modo sistematico ed arbitrario. Anche la censura in questione deve pertanto essere respinta.
C — Apposizione di timbri sul passaporto
17.
Con la terza censura, la Commissione contesta al governo ellenico la prassi consistente nell'apporre dei timbri sui passaporti, recanti il numero di targa dei veicoli, all'entrata e all'uscita dal territorio greco, prassi che, peraltro, comporterebbe una discriminazione tra le persone che si recano in Grecia, in quanto coloro che presentano il passaporto sarebbero assoggettati alla formalità del timbro, mentre coloro che presentano la carta d'identità possono circolare liberamente.
Il governo ellenico ha anzitutto precisato che, siccome i cittadini della Comunità utilizzano normalmente la carta d'identità, una tale prassi è applicata unicamente ai cittadini greci residenti all'estero, o meglio lo era fino al 10 giugno 1991 ( 13 ). A partire da tale data, infatti, anche i cittadini ellenici possono spostarsi da uno Stato membro all'altro mediante esibizione della carta d'identità, sicché le autorità elleniche avrebbero abbandonato del tutto la prassi in questione.
La Commissione ha tuttavia mantenuto la censura in esame, ritenendo non provata, in assenza di una norma che lo preveda formalmente, la soppressione della prassi in questione nei confronti di coloro che continuano ad esibire il passaporto. Ai fini della presente procedura, la circostanza che le competenti autorità elleniche abbiano o meno cessato di apporre timbri sui passaporti dei propri cittadini che attraversano la frontiera con un veicolo non è tuttavia rilevante, nella misura in cui lo stesso governo ellenico non contesta che, alla scadenza del termine fissato dal parere motivato per conformarvisi, una siffatta prassi era ancora applicata.
Passo pertanto ad esaminare nel merito la censura in questione.
18.
La Commissione fa valere che l'apposizione dei timbri in questione si rivela inutilmente restrittiva e crea un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle persone, ponendosi in contrasto con la direttiva 73/148/CEE (e, per estensione, con la direttiva 83/182/CEE) e con una consolidata giurisprudenza della Corte in base alla quale, per poter accedere al territorio di uno Stato membro, è sufficiente l'esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi ed è vietata l'imposizione di visti d'uscita o obblighi equivalenti ( 14 ). La Commissione ricorda inoltre l'affermazione della Corte secondo cui la prassi di effettuare controlli all'atto dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro può costituire un intralcio alla libera circolazione delle persone «qualora detti controlli venissero effettuati in modo sistematico, arbitrario o inutilmente restrittivo» ( 15 ).
Al riguardo, il governo ellenico obietta anzitutto che la prassi in questione è stata applicata solo ai cittadini greci residenti all'estero che chiedevano il beneficio dell'importazione temporanea e che dunque non può parlarsi di controlli sistematici contrari alla direttiva 83/182/CEE, ed in particolare al suo art. 7, n. 3. L'apposizione dei timbri sui passaporti, secondo lo stesso governo, sarebbe invece stata attuata per consentire alle autorità elleniche di verificare, in casi che si prestavano a dubbi, che la permanenza del veicolo in franchigia sul territorio greco non eccedesse la durata della franchigia stessa, rappresentando, sotto questo profilo, persino una facilitazione per gli interessati. In secondo luogo, il governo ellenico contesta che la prassi in questione possa essere considerata contraria alla direttiva 73/148/CEE: e ciò per il semplice fatto che tale direttiva concerne la soppressione delle restrizioni all'ingresso ed al soggiorno delle persone, mentre nella fattispecie è in discussione una formalità inerente ai veicoli ammessi sul territorio greco in franchigia.
19.
Dirò subito di non ritenere che l'art. 7, n. 3, in base al quale si può procedere a controlli particolari solo in caso di dubbi, sia applicabile al caso di specie, atteso che l'apposizione del timbro non ha come scopo quello di verificare la residenza normale in un altro Stato membro, quanto invece quello di permettere di verificare che il veicolo in questione non resti sul territorio ellenico per un periodo che oltrepassi la durata della franchigia, ipotesi, quest'ultima, non disciplinata dalla direttiva in questione.
Quanto poi al preteso contrasto con la direttiva 73/148/CEE, osservo che l'apposizione di un timbro sul passaporto di coloro che attraversano la frontiera con un veicolo non crea un ostacolo alla circolazione ed al soggiorno delle persone in questione e non può essere assimilata ad un visto incompatibile con la direttiva in parola. Peraltro, si tratta di una formalità che investe solo coloro che chiedono di beneficiare della franchigia all'importazione e che, comunque, non ne condiziona l'ingresso sul territorio.
Ritengo pertanto che anche la censura in esame debba essere respinta.
D — Termine per la riesportazione dei veicoli noleggiati
20.
L'ultima censura della Commissione concerne la condizione imposta dall'art. 8, n. 2, secondo comma, del decreto ministeriale n. 247/13, che, nel prevedere che i veicoli da turismo appartenenti ad un'impresa di noleggio con sede al di fuori della Grecia possono essere ridati a noleggio a non residenti in Grecia, per essere riesportati, se si trovano nel territorio greco in seguito ad un contratto di noleggio che ha avuto termine in detto Paese, fissa un termine massimo di 10 giorni, in considerazione della distanza o della situazione dei veicoli, entro il quale gli stessi devono essere riesportati. Ad avviso della Commissione, la fissazione di un tale termine sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 3, lett. b), della direttiva 83/182/CEE.
La disposizione appena citata, infatti, non prevede alcun termine specifico per la riesportazione dei veicoli noleggiati. Ne consegue, all'evidenza, che l'unico termine che può essere preso in considerazione è quello della durata della franchigia. Una tale conclusione non è inficiata dalla tesi del governo ellenico secondo cui, essendo lo scopo dell'art. 3, lett. b), della direttiva quello di derogare al divieto generale di cessione e di locazione dei mezzi di trasporto nello Stato d'importazione, una tale finalità sarebbe svilita se fosse consentito ai mezzi di trasporto in questione di restare sul territorio greco per tutta la durata della franchigia.
Al riguardo, basti infatti rilevare, da un lato, che l'imposizione di un tale termine (massimo) è tale da limitare notevolmente le possibilità di ridare a noleggio un veicolo che beneficia della franchigia e, dall'altro, che se tale fosse stato lo scopo della disposizione in questione, la direttiva stessa avrebbe espressamente previsto un termine per la riesportazione. La censura in questione va pertanto accolta.
21.
Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo pertanto proponendo alla Corte:
«1)
di dichiarare fondate:
—
le censure concernenti la definizione e la determinazione della residenza normale ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE e dell'art. 6, n. 1, della direttiva 83/183/CEE;
—
la censura concernente la fissazione di un termine massimo di dieci giorni ai fini della riesportazione di veicoli appartenenti ad imprese di noleggio con sede sociale all'interno della Comunità;
2)
di respingere il ricorso per le restanti censure;
3)
di compensare le spese tra le parti, entrambe parzialmente soccombenti».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia ai importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59).
( 2 ) Direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili alle impor-tazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag, 64).
( 3 ) Direttiva relativa alla soppressione delle restrizioni al trasfe-rimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14).
( 4 ) Sentenza 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg (Racc. pag. I-1943, punto 16 della motivazione).
( 5 ) In tal senso depongono sia la già citata sentenza Ryborg, che la sentenza 14 luglio 1988, causa 284/87, Scliäflein (Racc, pag. 4475).
( 6 ) V., tra le altre, sentenza 14 luglio 1988, Scliäflein, citata, punto 10 della motivazione, c sentenza 23 aprile 1991, Ryborg, citata, punto 19 della motivazione.
( 7 ) Art. 2, n. 1, del decreto ministeriale n. 245/11 del 1° marzo 1988.
( 8 ) Sentenza 9 aprile 1987, causa C-363/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 1733, punto 7 della motivazione).
( 9 ) Ricordo, oltre al passaporto ed alla carta d'identità, il certifi-cato d'iscrizione presso le autorità municipali o il comune, il certificato d'iscrizione nei registri consolari, il permesso di soggiorno, il permesso di lavoro, le dichiarazioni fiscali, le attestazioni rilasciate da enti assicurativi cd i documenti comprovanti il luogo di residenza di altri membri del nucleo familiare.
( 10 ) V., ad esempio, sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/87, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-851, punto 6 della motivazione).
( 11 ) Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la residenza normale, determinata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, non può e non deve, al momento dell'importazione definitiva, essere verificata rispetto allo Stato membro in cui si trasferisce la residenza. Se così fosse, infatti, non si avrebbe in alcun caso diritto alla franchigia, attesa l'impossibilità di dimostrare di avere la «residenza normale» nel luogo in cui ci si sta trasferendo.
( 12 ) V. art. 5 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE (GU 56 del 4 aprile 1964).
( 13 ) E ciò, lo ricordo, per il fatto che la carta d'identità rilasciata dalle autorità grecite non era, fino al 10 giugno 1991, valida per l'espatrio, con la conseguenza che essi potevano attraversare la frontiera greca solo se muniti di passaporto.
( 14 ) V. art. 3 della direttiva 73/148, nonché sentenza 3 luglio 1980, causa C-157/79, Pieck (Racc. pag. 2171, punto 10 della motivazione).
( 15 ) Sentenza 27 aprile 1989, causa 321/87, Commissione/Belgio (Racc. pag. 997, punto 15 della motivazione).
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