CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CLAUS GULMANN
presentate il 18 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nella specie lo Hof van cassatie belga ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione dell'accordo 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria e, in particolare, sul Protocollo n. 3 che fissa le norme relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa ( 1 ).
Il contesto normativo
2.
L'accordo prevede un regime tariffario preferenziale per i prodotti originari dell'Austria o della Comunità. Il Protocollo n. 3 fissa le norme relative alla determinazione dell'origine e prevede che l'origine di un prodotto venga provata per mezzo della presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, di cui all'art. 8, n. 1.
Ai sensi dell'art. 9, n. 1, il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. Ad esempio, le autorità doganali austriache sono abilitate a rilasciare il certificato EUR.1 non solo per i prodotti originari dell'Austria, come previsto dall'art. 9, n. 2, bensì anche per i prodotti che si trovino in Austria e che siano originari della Comunità o di uno dei paesi dell'AELE con i quali siano stati conclusi accordi simili a quello concluso tra la Comunità e l'Austria, ai sensi dell'art. 9, n. 3.
A termini dell'art. 10, n. 1, il certificato EUR.1 viene rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore che deve presentare, unitamente alla richiesta medesima, ogni documento giustificativo utile, che possa fornire la prova che le merci da esportare possano consentire il rilascio di un certificato EUR.1, ai sensi dell'art. 10, n. 4. Qualora un prodotto abbia precedentemente circolato nella zona di libero scambio CEE/AELE, dovranno essere presentati i certificati EUR.1 precedentemente rilasciati, a tenore dell'art. 9, n. 3, secondo comma. Spetta alle autorità doganali del paese di esportazione disporre i provvedimenti necessari ai fini della verifica dell'origine delle merci ed al controllo delle altre indicazioni contenute nel certificato, come previsto dall'art. 10, n. 3. Le richieste di certificati EUR.1, nonché i certificati rilasciati precedentemente a fronte dei quali siano stati rilasciati quelli successivi, devono essere conservati dalle autorità doganali del paese di esportazione almeno per due anni, ai sensi dell'art. 10, n. 6.
Il certificato viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata (v. art. 9, n. 1) e deve essere presentato, entro il termine di quattro mesi, alle autorità doganali dello Stato di importazione (ai sensi dell'art. 12, n. 1), dopodiché può essere applicato il regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo ai sensi degli artt. 8, n. 1, e 10, n. 3.
3.
Oltre al controllo che le autorità del paese di esportazione effettuano al momento del rilascio del certificato EUR.1, il Protocollo n. 3 prevede la possibilità di una verifica a posteriori del certificato, ai sensi dell'art. 17, n. 1. La verifica a posteriori viene effettuata, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, che ne comunicano gli esiti alle autorità doganali dello Stato di importazione nei termini più brevi possibili. Le risultanze di tale controllo devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 contestato possa essere usato per le merci realmente esportate e se queste ultime possano consentire effettivamente l'applicazione del regime preferenziale, ai sensi dell'art. 17, n. 3.
Quando tali contestazioni non possano essere risolte tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione, vengono sottoposte al comitato doganale, che costituisce emanazione del comitato misto, ai sensi dell'art. 17, n. 3.
La Commissione ha fatto presente l'impossibilità, per ragioni amministrative, di procedere sistematicamente a controlli a priori. Per tale motivo, secondo la Commissione, il Protocollo n. 3 attribuisce grande importanza alla possibilità di effettuare il detto controllo a posteriori.
Il Protocollo n. 3 prevede, all'art. 16, n. 4, l'applicazione di sanzioni nei confronti di chiunque abbia redatto o fatto redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare ammettere una merce ai benefici del regime preferenziale.
Gli antefatti e le questioni pregiudiziali
4.
Le questioni sottoposte alla Corte sono sorte nell'ambito di procedimenti penali promossi dallo Stato belga nei confronti del direttore di una società belga che aveva importato dall'Austria nel 1985 una macchina che serviva ad incollare i cartoni pieghevoli destinati al trasporto, nonché nei confronti di due impiegati della società che aveva espletato le relative formalità di importazione ( 2 ). Gli antefatti possono essere così riassunti:
All'atto dell'esportazione della macchina verso il Belgio, le autorità austriache rilasciavano un certificato EUR.1 in cui si indicava che la merce era originaria della Germania occidentale. Tale certificato veniva presentato dagli imputati alle autorità belghe al fine di poter beneficiare della tariffa preferenziale.
Le autorità belghe chiedevano successivamente alle autorità doganali austriache di procedere al controllo dell'esattezza del certificato EUR.1. Con lettera 26 marzo 1987, le autorità austriache comunicavano le seguenti risultanze del controllo a posteriori:
«La macchina per l'incollaggio dei contenitori pieghevoli da trasporto, completa ma usata, di cui al certificato di circolazione delle merci, era stata acquistata nel 1970 — vale a dire prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra la CEE e l'Austria — presso la società Jagenberg di Dusseldorf, produttore della macchina. A seguito della vostra richiesta di verifica, la società Schausberger (vale a dire l'esportatore austriaco) ha cercato di ottenere dall'esportatore di allora (vale a dire dalla società della Germania occidentale Jagenberg) i documenti giustificativi sulla base dei quali si possa, quanto meno fittiziamente, considerare la macchina originaria della Germania occidentale qualora, in considerazione delle circostanze in cui fu prodotta all'epoca, essa venisse fabbricata oggi nelle stesse condizioni. Tuttavia, come comunicato dalla società Jagenberg di Dusseldorf, tutti i relativi documenti giustificativi sono stati già distrutti».
Le autorità austriache giungevano conseguentemente alla seguente conclusione:
«L'esportatore tedesco (...) non è più in grado di fornire prove concrete. Conseguentemente, la merce dev'essere considerata quale prodotto di origine indeterminata in ordine al quale il certificato non può essere mantenuto».
Le autorità belghe decidevano allora di richiedere il pagamento dei dazi doganali sulla base del rilievo che, essendo la macchina di origine sconosciuta, il regime preferenziale non potesse trovare applicazione. Inoltre, le persone soprammenzionate venivano inviate a giudizio per aver «dichiarato in dogana merci al consumo all'atto dell'importazione in Belgio presentando o facendo presentare documenti falsi, ingannevoli o inesatti, vale a dire il certificato EUR.1 erroneamente rilasciato dalle dogane austriache (...)».
5.
La decisione di primo grado, che aveva decretato l'assoluzione degli imputati, era oggetto di appello dinanzi allo Hof van Beroep di Gent, che la confermava. Dall'ordinanza di rinvio emerge che lo Hof van Beroep ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato nella menzionata lettera, gli uffici doganali austriaci non si erano in realtà rivolti all'esportatore austriaco al fine di ottenere i documenti necessari. Tale rilievo si fondava, da un lato, sulle informazioni telefoniche fornite in merito dall'esportatore austriaco il 9 dicembre 1987 nell'ambito dell'audizione di uno degli imputati da parte delle autorità doganali belghe e, dall'altro, sul fatto che l'amministrazione dalla cui denuncia era scaturita l'azione penale ha potuto produrre nel corso del giudizio una fattura indirizzata dalla società Jagenberg alla società Schausberger il 25 gennaio 1970, dalla quale emerge l'origine tedesco-occidentale della macchina. Lo Hof van Beroep ha pertanto ritenuto che se il controllo a posteriori non ha fornito la prova dell'esattezza dei dati indicati sul certificato EUR.1, ciò era imputabile alla «negligenza “volontaria” o meno», delle autorità doganali austriache. La Cour d'appel ha inoltre ritenuto nella propria sentenza che l'inerzia delle autorità di una delle parti contraenti costituisca un caso di forza maggiore nei confronti degli imputati, non potendo essere questi vittime dell'inerzia delle autorità medesime.
6.
Avverso tale sentenza lo Stato belga ricorreva per cassazione dinanzi allo Hof van cassatie che sottoponeva alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Qualora lo Stato favorito (nella fattispecie l'Austria) al quale venga chiesto di controllare il certificato di origine “EUR.1” non sia in grado di determinare l'esatta origine della merce, se esso debba ritenere che la merce abbia origine sconosciuta, con la conseguenza che il certificato “EUR.1” e la tariffa preferenziale siano stati concessi illegittimamente.
2)
In tal caso, se lo Stato di importazione (nella fattispecie il Belgio) debba quindi procedere alla ripetizione dei dazi doganali non pagati all'atto dell'importazione.
3)
Se l'impossibilità per le autorità austriache, derivata dalla propria negligenza “volontaria” o meno di accertare che l'origine dichiarata nel certificato “EUR.1” da esse rilasciato fosse esatta, comporti per l'importatore dello Stato membro di importazione (nella fattispecie il Belgio) una situazione di forza maggiore».
Osservazioni preliminari
7.
Passando all'esame della causa, che non sembra essere stata trattata, sulla base delle informazioni di cui disponiamo, in modo esemplare dalle autorità interessate, si deve rilevare che
—
come osservato anche dalla Commissione, sembra pacifico che la macchina importata fosse effettivamente originaria della Germania occidentale e che
—
lo Hof van Beroep ha ritenuto acquisito il fatto che le autorità doganali austriache non abbiano dato all'esportatore austriaco, nell'ambito del controllo a posteriori, la possibilità di provare, sulla base di documenti giustificativi, l'origine della merce.
8.
Per quanto attiene al primo punto, si deve rilevare che dalla menzionata lettera delle autorità austriache del 26 marzo 1987 emerge come queste non abbiano motivi concreti per dubitare dell'origine della macchina, bensì ritengano che essa debba essere considerata come merce di origine sconosciuta attesa l'impossibilità di ottenere un documento comprovante l'origine tedesco-occidentale della merce medesima. Come precedentemente indicato, una fattura poté tuttavia essere prodotta, fattura la cui autenticità non sembra essere contestata dalle autorità belghe e dalla quale emerge l'origine tedesco-occidentale della macchina. Sulla base delle informazioni di cui disponiamo, non è possibile affermare con certezza quando tale fattura sia stata prodotta, ma ci sembra del tutto verosimile che ciò sia stato fatto dall'importatore nel corso delle udienze dinanzi alle autorità belghe. Infatti, lo Hof van Beroep ha sottolineato nella propria sentenza che la fattura era legata ai documenti prodotti nel corso del procedimento giudiziario da parte dell'amministrazione dalla cui denuncia era scaturito il procedimento stesso ( 3 ).
9.
Per quanto attiene al secondo dei punti menzionati, si deve rilevare che dalla sentenza dello Hof van Beroep emerge che la circostanza che le autorità doganali non abbiano dato all'esportatore austriaco, nell'ambito del controllo a posteriori, la possibilità di trovare l'origine della merce sulla base di documenti giustificativi è emersa già il 9 dicembre 1987 in occasione dell'audizione di uno degli imputati da parte della autorità doganali belghe.
10.
Tale informazione avrebbe dovuto spingere le autorità belghe ad avviare contatti con quelle austriache al fine di rimuovere i dubbi sorti in ordine all'esattezza del risultato del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali austriache. Dal fascicolo non risulta che le autorità doganali belghe abbiano avviato contatti con quelle austriache e, a nostro parere, ci si può chiedere se, a fronte di tali circostanze, le autorità belghe avessero motivi sufficienti per dar corso alla procedura di sdoganamento in base alla presunzione che la merce fosse di origine sconosciuta. Il risultato comunicato dalla autorità austriache a quelle belghe non sembra poter essere direttamente assunto ai fini dello sdoganamento della merce, ragion per cui si potrebbe sostenere che lo sdoganamento avrebbe dovuto essere basato sul certificato EUR.1 che le autorità austriache avevano inizialmente rilasciato.
Per quanto mi risulta, tale tesi non è stata tuttavia sostenuta né nell'ambito del procedimento dinanzi ai giudici belgi né nell'ambito delle osservazioni scritte o orali dinanzi alla Corte di giustizia. Si rileverà che le questioni sottoposte alla Corte mirano invece ad ottenere una pronuncia su varie questioni di principio, vale a dire, in particolare, in qual misura le autorità doganali dello Stato di importazione siano tenute ad attenersi sul risultato di un controllo a posteriori loro comunicato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, in qual misura una fattura costituisca un documento giustificativo sufficiente ai sensi del Protocollo n. 3 e in qual misura dal Protocollo n. 3 derivi l'obbligo per l'importatore di un prodotto di essere in grado di provare l'origine del prodotto medesimo.
11.
Concludendo queste osservazioni preliminari, mi sia permesso di sottolineare che le questioni sottoposte alla Corte sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale e che la Commissione ha giustamente osservato, a mio avviso, che il Protocollo n. 3 deve essere certamente interpretato nel senso che le autorità del paese di importazione sono tenute ad esigere il pagamento dei dazi doganali nei confronti dell'importatore qualora sia accertato che un prodotto importato sia di origine sconosciuta, ma che l'accordo ed il Protocollo non esigono che l'importatore sia esposto a condanna penale in tutti i casi. E pur vero che l'art. 16, n. 4, del Protocollo prevede l'applicabilità di sanzioni penali in caso di redazione di un documento «contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce ai benefici del regime preferenziale», ma tale obbligo riguarda, a mio modo di vedere, solamente quei soggetti che rispondono ai requisiti classici della responsabilità penale con riguardo all'elemento psicologico della violazione.
La prima e la seconda questione
12.
La prima e la seconda questione proposte dal giudice di rinvio sono strettamente connesse e mi sembra pertanto opportuno esaminarle congiuntamente.
13.
Il fatto che il Protocollo n. 3 riguardi ed indichi espressamente i metodi di attuazione del controllo a posteriori dell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato EUR.1 è sufficiente, a mio avviso, per ritenere che il certificato EUR.1 stesso non costituisca la prova irrefutabile del fatto che la merce possieda l'origine ivi indicata e che, pertanto, essa abbia diritto ad un regime tariffario preferenziale.
Se, in esito al controllo a posteriori, si deve necessariamente ritenere che, contrariamente alle indicazioni contenute nel certificato EUR.1, non sia realmente possibile stabilire l'origine della merce, ciò significa che il certificato EUR.1 è stato rilasciato erroneamente e che il regime preferenziale è stato quindi parimenti erroneamente applicato. Le autorità doganali dello Stato di importazione devono essere conseguentemente autorizzate a trarre le relative conseguenze da tale constatazione, procedendo al recupero dei dazi doganali non riscossi ( 4 ).
14.
Tuttavia, come già rilevato nelle osservazioni preliminari, la circostanza peculiare nella causa in esame è che le autorità doganali austriache sembrano aver ritenuto che la macchina dovesse essere considerata come di origine sconosciuta per il semplice motivo che non aveva potuto essere prodotto alcun documento giustificativo, mentre alle autorità belghe è effettivamente pervenuto un documento giustificativo, vale a dire la fattura de qua, ma ciononostante le dette autorità hanno continuato a ritenere che la macchina fosse di origine sconosciuta come indicato dalle autorità austriache. Risulta evidente a questo punto come l'elemento centrale della prima questione posta dal giudice di rinvio consista nell'accertare in qual misura «lo Stato beneficiario (l'Austria) (...) debba ritenere (che la merce) abbia origine sconosciuta, con la conseguenza che il certificato EUR.1 (è stato concesso) erroneamente» (il corsivo è mio). In altri termini, la soluzione di tale questione implica una pronuncia sul problema se le autorità doganali dello Stato di importazione siano tenute a basarsi in ogni caso sui risultati del controllo a posteriori loro comunicato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.
Qualora la questione dovesse essere risolta nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazioni possono, quanto meno in presenza di determinate condizioni, prescindere dall'esito del controllo a posteriori loro comunicato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, sorge l'ulteriore questione, come rilevato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte e come sottolineato nell'ambito delle difese orali svolte dinanzi alla Corte, relativa alla forza probatoria da attribuire, nell'ambito di tale decisione, ad una fattura ai fini della determinazione dell'origine della merce.
La questione relativa agli effetti vincolanti nei confronti delle autorità doganali dello Stato di importazione del risultato del controllo a posteriori loro comunicato dalla autorità doganali dello Stato di esportazione
15.
Nelle osservazioni scritte la Commissione ha affermato che sarebbe «irragionevole negare alla macchina il trattamento preferenziale» atteso che «l'origine comunitaria della macchina non sembra essere effettivamente contestata» e che «la fattura esibita (...) costituisce un'indicazione al riguardo». Per tali motivi la Commissione suggerisce di risolvere la questione posta dal giudice di rinvio nel senso che le autorità del paese di importazione sono autorizzate a richiedere il pagamento dei dazi doganali come se si trattasse di una merce di origine sconosciuta qualora l'esportatore di una merce non sia in grado di fornire la prova, nell'ambito di un controllo a posteriori, in ordine all'origine della merce medesima, «a meno che l'origine preferenziale possa essere nondimeno sufficientemente accertata successivamente».
Rispondendo al quesito postole dalla Corte a tal riguardo, la Commissione ha precisato la propria tesi all'udienza nei seguenti termini: le autorità doganali del paese di importazione dipendono in linea di principio, ai fini della decisione in ordine alla concessione del trattamento preferenziale, dalle informazioni loro fornite dalle autorità doganali del paese d'esportazione. Dall'art. 17, n. 3, del Protocollo emerge che i risultati del controllo a posteriori vengono comunicati allo Stato d'importazione nei tempi più brevi possibili e che, grazie a ciò, si deve essere in grado di accertare l'applicabilità del regime preferenziale. In definitiva, spetta alle autorità doganali dello Stato d'importazione stabilire se sussistano i requisiti ai fini della concessione del trattamento preferenziale e se le informazioni disponibili confermino la validità del certificato e rimuovano qualsiasi dubbio in ordine all'origine del prodotto. La Commissione così conclude: «Effettivamente, a parere della Commissione, il paese importatore dispone certamente di una certa discrezionalità limitata per quanto attiene alla concessione del trattamento preferenziale se, a posteriori, il paese esportatore non possa garantire tutta la necessaria certezza per quanto riguarda la validità del certificato EUR.1».
16.
A mio modo di vedere, una serie di elementi avvalorano l'opinione della Commissione secondo cui le autorità doganali del paese d'importazione devono disporre di una certa autonomia che consente loro di accertare se in un controllo a posteriori siano stati riscontrati documenti sufficienti ad acclarare l'esattezza dei dati indicati in un certificato EUR.1.
Come rilevato dalla Commissione, l'art. 17, n. 3, dispone che «I risultati del controllo a posteriori sono portati a conoscenza (...) delle autorità doganali dello Stato importatore» e che tali risultati «devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 (...) contestato è applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possono dare effettivamente luogo all'applicazione del regime preferenziale». È legittimo ritenere che il tenore di tale disposizione avvalori la tesi secondo cui la decisione definitiva circa la questione dell'applicabilità del certificato EUR.1 compete in ogni caso alle autorità doganali del paese d'importazione. Nella specie, le autorità austriache hanno fatto sapere che il certificato EUR.1 rilasciato non era applicabile, ma l'art. 17, n. 3, non sembra presupporre di per sé che le autorità doganali del paese esportatore possano o debbano prendere la decisione definitiva.
Considerazioni fondate sul buon senso e considerazioni di ordine pratico relative agli operatori interessati avvalorano tale interpretazione. Ad esempio, se, in esito ad un controllo a posteriori, le autorità doganali dello Stato importatore ottengano direttamente dall'importatore i documenti giustificativi sufficienti a stabilire, secondo le autorità medesime, l'esattezza del certificato EUR.1, la detta normativa può essere difficilmente intesa nel senso che essa impedisce che tali documenti vengano presi in considerazione ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale in quanto non raccolti ed esaminati dalle autorità doganali dello Stato esportatore. Al contrario, dall'art. 16, n. 1, si può dedurre che la finalità delle norme relative alla cooperazione amministrativa non è solamente quella di garantire che il regime preferenziale non sia concesso laddove non sussistano i relativi requisiti, bensì anche che venga applicato laddove tali requisiti sussistano effettivamente.
17.
Tuttavia si deve ricordare, nel contesto della definizione dell'ambito degli specifici poteri delle autorità dello Stato d'importazione, che i metodi di cooperazione amministrativa di cui al Protocollo n. 3 si collocano nell'ambito di un sistema che si fonda sul mutuo rispetto delle decisioni emanate dalle autorità doganali interessate. Ove le autorità doganali di uno Stato intendano contestare le decisioni prese dalle autorità doganali di un altro Stato, la questione dev'essere sottoposta, in linea di principio, al comitato doganale. Nella sentenza 12 luglio 1984 relativa alla causa 218/83, Les Rapides Savoyards ( 5 ), la Corte ha descritto il sistema istituito dal Protocollo n. 3 allegato all'accordo tra la Comunità e la Svizzera, analogo a quello qui in esame, nei termini seguenti:
«Dal complesso di queste disposizioni discende che la determinazione dell'origine delle merci secondo il Protocollo n. 3 si basa sulla ripartizione delle competenze fra le autorità doganali delle parti dell'accordo di libero scambio, nel senso che l'origine viene accertata dalle autorità dello Stato d'esportazione, mentre il controllo del funzionamento di tale regime viene garantito dalla collaborazione fra le competenti amministrazioni delle due parti. Questo sistema si spiega col fatto che le autorità dello Stato esportatore possono più agevolmente accertare direttamente i fatti che condizionano l'origine; inoltre esso ha il vantaggio di condurre a risultati certi e uniformi per quanto riguarda l'identificazione dell'origine delle merci e di evitare, in tal modo, sviamenti di traffico e distorsioni di concorrenza negli scambi.
Questo sistema può tuttavia funzionare solo qualora l'amministrazione doganale dello Stato importatore accetti le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato esportatore. Il riconoscimento di siffatte decisioni da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri è necessaria perché la Comunità possa pretendere a sua volta, dalle autorità degli altri Stati legati nei suoi confronti nell'ambito dei regimi di libero scambio, l'osservanza della decisione adottata dalle autorità doganali degli Stati membri relative all'origine delle merci esportate dalla Comunità in tali Stati.
Non vi è motivo di temere che l'applicazione di dette disposizioni possa agevolare pratiche abusive, tenuto conto del fatto che gli artt. 16 e 17 del Protocollo n. 3, in particolare nella loro nuova versione, hanno disciplinato nei particolari i metodi di collaborazione fra le competenti amministrazioni doganali, in caso di contestazione sull'origine o in caso di frodi da parte degli esportatori o importatori» ( 6 ).
18.
In tale sentenza la Corte ha inteso affermare che le autorità doganali dello Stato importatore hanno l'obbligo di rispettare il certificato EUR.l rilasciato dall'amministrazione doganale dello Stato esportatore. La Corte ha espressamente dichiarato che il controllo del funzionamento del regime è garantito dalla cooperazione tra le singole amministrazioni e che la possibilità di procedere ad un controllo a posteriori implica che debba essere escluso che un sistema fondato sul reciproco riconoscimento delle decisioni emanate faciliti le pratiche illecite. Laddove si debba presumere, ciononostante, che le considerazioni elaborate dalla Corte con riguardo al mutuo rispetto delle decisioni emanate siano parimenti applicabili ai risultati di un controllo a posteriori comunicati dallo Stato d'esportazione, occorre rilevare, a mio parere, che l'esigenza del riconoscimento di tali decisioni da parte delle amministrazioni doganali si fa sentire soprattutto qualora lo Stato d'importazione non ritenga, contrariamente allo Stato d'esportazione, che sussistano prove sufficienti in ordine all'esattezza del certificato EUR.1e non intenda conseguentemente concedere il regime preferenziale. In tal caso, deve ritenersi sussistere, nell'interesse del buon funzionamento del regime e di un'utile ripartizione delle competenze tra le autorità doganali, l'obbligo per lo Stato d'importazione di attenersi al parere dello Stato d'esportazione, salvo che la questione non venga deferita al comitato doganale e questi decida un senso diverso.
Nel caso inverso, qualora le autorità dello Stato d'esportazione ritengano di non disporre di prove sufficienti in ordine all'esattezza del certificato EUR.1 inizialmente rilasciato, mentre le autorità dello Stato d'importazione ritengano che le prove al riguardo siano sufficienti, riteniamo che la questione non possa essere risolta alla luce della detta esigenza. Infatti, in tal caso, lo Stato d'importazione intende eventualmente concedere ai prodotti provenienti dallo Stato d'esportazione un regime più favorevole rispetto a quello applicabile secondo lo Stato d'esportazione. Se, contrariamente a tutte le attese, le autorità doganali dello Stato d'esportazione intendessero contestare tale trattamento favorevole, avrebbero la possibilità di sottoporre la questione al comitato doganale. Tale soluzione mi sembra più opportuna che non quella di impedire in modo generale alle autorità doganali del paese d'importazione di decidere nel senso di un riconoscimento dell'esattezza dei certificati EUR.1.
Conseguentemente, se l'art. 17 dispone che il controllo a posteriori è effettuato dalle autorità dello Stato d'esportazione, si tratta soprattutto, a mio avviso, di una norma diretta a porre le basi di una cooperazione sul piano pratico tra le amministrazioni interessate. Per contro, non ritengo che tale norma possa essere interpretata nel senso che impedisca allo Stato d'importazione di decidere esso stesso in ordine all'applicabilità del certificato EUR.1.
19.
Anche ove la Corte non accogliesse tale interpretazione, secondo cui le autorità doganali dello Stato d'importazione devono essere ritenute specificamente competenti a decidere in ordine all'applicabilità di un certificato EUR.1, riteniamo in ogni caso che non si possa esitare a riconoscere alle autorità tale competenza qualora, come nella specie, non si tratti, per le autorità doganali del paese d'importazione, di modificare o respingere la valutazione di prove operata dalle autorità doganali del paese di esportazione, bensì quando le autorità doganali del paese d'importazione abbiano invece avuto la possibilità di prendere in considerazione prove supplementari dinanzi ad esse prodotte.
20.
Per i motivi suesposti, suggeriremo alla Corte di dichiarare che le autorità doganali dello Stato d'importazione possono tener conto di documenti giustificativi loro presentati ed applicare in base ad essi il certificato EUR.1 a prescindere dal fatto che le circostanze possano indurre le autorità doganali a non basarsi sui risultati del controllo a posteriori loro comunicato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione.
In ordine alla questione se una fattura costituisca un documento giustificativo sufficiente ai sensi del Protocollo n. 3
21.
Atteso che le autorità doganali del paese d'importazione possono tener conto di documenti giustificativi loro presentati e che, nella specie, una fattura è stata prodotta dinanzi alle autorità belghe, occorre esaminare, per poter rispondere in modo esaustivo alle questioni sottoposte alla Corte, il punto se una fattura possa costituire un documento giustificativo sufficiente ai sensi del Protocollo n. 3.
22.
La Commissione ha fatto presente che, in linea di principio, emerge dall'art. 9, n. 3, del Protocollo che, in caso di reimportazione verso la Comunità, il certificato EUR.1 può essere rilasciato solamente dietro presentazione dei certificati EUR.1 precedentemente rilasciati ( 7 ). La Commissione ritiene tuttavia tale interpretazione troppo formalistica quando, come nella specie, il prodotto sia stato esportato dalla Comunità verso l'Austria in un'epoca in cui l'accordo tra le parti non era ancora entrato in vigore. Considerata l'impossibilità, in tal caso, di fornire la prova consistente nella produzione di un certificato EUR.1 precedente, la Commissione ritiene che debba essere consentito accertare l'origine comunitaria del prodotto mediante altri mezzi, ad esempio mediante produzione di una fattura rilasciata dall'esportatore iniziale.
23.
Condivido in toto l'opinione della Commissione al riguardo. A mio parere, non vi è motivo di presumere che il Protocollo n. 3 miri a negare il beneficio della tariffa preferenziale a merci originarie della Comunità, ma che siano state esportate verso l'Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e l'Austria stessa. Ritengo tale interpretazione confermata dal fatto che l'art. 9, n. 3, è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4271 ( 8 ), nel senso che non è più richiesta la presentazione dei certificati EUR.1 anteriori, bensì unicamente «della prova dell'origine rilasciata o emessa in precedenza». Inoltre, più specificamente, ritengo che in una situazione quale quella di specie, in cui non sembra esservi motivo per dubitare dell'effettiva origine tedesco-occidentale della macchina, appare legittimo accettare la fattura rilasciata dall'esportatore iniziale non solo quale documento giustificativo utile, bensì quale documento sufficiente ( 9 ).
24.
Per i suesposti motivi suggerisco alla Corte di affermare che una fattura costituisce una prova accettabile e, in presenza di talune circostanze, sufficiente ad accertare l'origine di un prodotto laddove il prodotto stesso sia stato esportato dallo Stato d'origine in un'epoca in cui l'accordo tra la Comunità e l'Austria non era ancora entrato in vigore con conseguente impossibilità di presentazione del certificato EUR.1 precedentemente rilasciato.
In ordine alla terza questione
25.
In considerazione della soluzione suggerita con riguardo alla prima ed alla seconda questione sollevate dal giudice di rinvio, appare legittimo ritenere superflua la soluzione della terza questione, vertente sulla forza maggiore. Ove si muova dalla premessa che le autorità doganali belghe potevano prendere in ogni caso in considerazione un documento giustificativo loro fornito ai fini del rilascio del certificato EUR.1 e che la fattura presentata costituiva, nelle circostanze della specie, un documento giustificativo accettabile e apparentemente sufficiente ai fini della prova dell'origine della macchina, tali rilievi appaiono sufficienti per consentire al giudice di rinvio di pronunciarsi sulla questione della colpevolezza degli imputati e dell'esigibilità dei dazi doganali. In altri termini, non sembra necessario pronunciarsi sulla questione se l'impossibilità delle autorità doganali austriache, conseguente alla loro stessa negligenza, di acclarare l'esattezza dei dati indicati sul certificato EUR.1 già rilasciato rappresentasse per l'importatore belga un caso di forza maggiore.
E tuttavia possibile che il giudice di rinvio sia indotto, per motivi procedurali, a pronunciarsi sulla questione se il comportamento delle autorità austriache costituisse un caso di forza maggiore come rilevato dallo Hof van Beroep, ragion per cui esprimerò il mio parere al riguardo.
26.
Atteso che il Protocollo n. 3 non contempla esplicitamente una clausola di fòrza maggiore, occorre anzitutto chiedersi, ai fini della soluzione della questione, se l'importatore belga possa effettivamente avvalersi di tale principio.
La Corte non ha mai espressamente ammesso che la forza maggiore costituisca uno dei principi generali del diritto comunitario, negando in talune cause, al contrario, la forza maggiore in mancanza di una disposizione che la contempli espressamente ( 10 ). Ciò non esclude tuttavia che, anche in mancanza di una base giuridica espressa, si possa ammettere in talune circostanze che sussista l'esimente della forza maggiore. Va rilevato in tale contesto che detta ipotesi può essere considerata, in una certa qual misura, quale una delle forme concrete del principio di proporzionalità che si annovera incontestabilmente tra i principi generali del diritto comunitario. La Corte ha quindi riconosciuto che essa poteva legittimamente, anche in assenza di espressa base giuridica, esonerare un operatore da taluni obblighi qualora il mancato rispetto di questi fosse dovuto a circostanze assimilabili alla forza maggiore e qualora l'esonero non si ponesse in conflitto con gli obiettivi essenziali delle disposizioni di cui trattasi ( 11 ).
Ritengo che nella specie debba essere possibile applicare tale clausola implicita di forza maggiore. L'oggetto dell'accordo è quello di far beneficiare di una tariffa preferenziale i prodotti che rispondano ai criteri sostanziali richiesti, vale a dire che siano originari della Comunità o dell'Austria. Le norme del Protocollo n. 3 intendono costituire la base ai fini dell'attuazione pratica di tale obiettivo. A mio parere, prevedere la possibilità di correggere, applicando una clausola di forza maggiore, decisioni erronee sotto il profilo materiale, adottate sulla base di circostanze assimilabili alla forza maggiore, non si porrebbe in conflitto con l'obiettivo sotteso alle norme medesime.
27.
Occorre quindi chiedersi se i requisiti di forza maggiore sussistano nel caso di specie.
Il governo belga ha sostenuto nelle proprie osservazioni scritte che l'importatore belga non poteva invocare la forza maggiore in quanto non è solamente l'esportatore, bensì anche l'importatore che, «al momento dell'accordo iniziale (...) ha dovuto tener conto della necessità di munirsi di documenti giustificativi che attestassero l'origine delle merci». Per tale motivo, il governo belga conclude che «eventuali difficoltà o risposte evasive al momento del controllo a posteriori non possono essere considerate quale forza maggiore “oggettiva”», che «le due parti delle trattative commerciali originarie devono essere a conoscenza dei propri obblighi di documentazione e munirsi ab initio dei documenti giustificativi necessari» e che «l'elemento soggettivo della forza maggiore non sussiste quindi nella specie». Nella soluzione suggerita alla terza questione, il governo belga afferma che, in considerazione di tale obbligo per le parti di essere in possesso dei documenti giustificativi necessari, «la negligenza (“in malafede” o meno) dell'amministrazione, con la possibilità che ne deriva per la medesima di verificare l'effettiva origine delle merci a tale momento, non costituisce una situazione di forza maggiore per l'importatore nello Stato membro d'importazione». Nel corso dell'udienza, il governo belga ha insistito sul fatto che le parti erano soggette all'obbligo della prova comune dinanzi alle autorità doganali, dichiarando tuttavia che «tale elemento probatorio dovrebbe provenire normalmente dall'esportatore austriaco, ma (...) è l'importatore belga che è poi soggetto al pagamento dei dazi. A livello commerciale, sussiste quindi un interesse comune alla produzione della prova».
28.
La Commissione, sostenuta dagli imputati nella causa principale, ha fatto presente nelle proprie osservazioni scritte che «nessuna disposizione del Protocollo n. 3 attribuisce all'importatore un ruolo qualsiasi nell'accertamento e nella verifica dell'origine delle merci. La relativa responsabilità incombe all'esportatore che deve ritenersi in possesso dei documenti giustificativi necessari (...) nonché alle autorità doganali del paese d'esportazione (...) non è escluso che l'amministrazione belga abbia trascurato tale elemento laddove ha deciso di avviare un procedimento penale civile nei confronti dell'importatore e di taluni soggetti che intrattenevano relazioni commerciali con il medesimo».
29.
Ritengo che meriti l'accoglimento la tesi della Commissione secondo cui non si può dedurre dalle norme del Protocollo n. 3 un obbligo per l'importatore di essere egli stesso in possesso dei documenti giustificativi necessari o di essere comunque in grado di procurarseli. Ritengo che l'obbligo di essere in possesso dei documenti giustificativi dell'origine della merce, istituito dal Protocollo n. 3, incomba unicamente all'esportatore e alle autorkà doganali dello Stato di esportazione ( 12 ).
Il governo belga fonda il proprio argomento relativo all'obbligo della prova dell'importatore sull'art. 12, n. 1, del Protocollo n. 3, che dispone: «Il certificato EUR.1 dev'essere presentato, nel termine di quattro mesi a partire dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale le merci sono presentate (...). Dette autorità (...) possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo». Tuttavia, tale disposizione nulla toglie alla circostanza che, come rilevato dalla Commissione, è l'esportatore che ha l'obbligo, ai sensi del Protocollo, di produrre i documenti giustificativi circa l'origine della merce. Non individuo quindi alcun elemento che consenta di presumere che la menzione dell'importatore del tenore sopra indicato implichi per l'importatore l'accollo di tale obbligo. Il governo belga non si è richiamato ad altre disposizioni che consentano di concludere nel senso dell'esistenza di un onere probatorio a carico dell'importatore.
In tale contesto, occorre sottolineare che non si deve confondere la questione se l'importatore sia soggetto ad un vero obbligo con il suo interesse naturale ad essere in grado di produrre i documenti giustificativi necessari. L'importatore dev'essere direttamente cosciente del fatto di incorrere in un rischio qualora stipuli un contratto con un esportatore senza essersi preventivamente assicurato che questi sia in possesso dei documenti che attestino l'origine della merce. Se l'esportatore, venendo meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Protocollo n. 3, non sia in grado di presentare i documenti necessari, l'importatore deve sopportarne le conseguenze sotto forma del pagamento dei dazi doganali ( 13 ).
30.
Occorre quindi chiedersi se il fatto che l'esportatore non abbia avuto la possibilità, per effetto del comportamento delle autorità austriache, di far fronte, in occasione del controllo a posteriori, al proprio obbligo di produrre le prove circa l'origine della merce possa costituire, in considerazione delle circostanze, un'ipotesi di forza maggiore nei confronti dell'importatore belga.
Nella propria giurisprudenza la Corte ha affermato che «(...) si devono intendere per forza maggiore delle circostanze estranee all'operatore interessato, straordinarie ed imprevedibili, i cui effetti non avrebbero potuto essere evitati nonostante la diligenza impiegata (...)» ( 14 ).
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche possono, in considerazione delle circostanze, costituire un caso di forza maggiore. Nella sentenza pronunciata il 18 marzo 1993 nella causa C-50/92, Firma Molkerei-Zentrale Süd ( 15 ), la Corte ha dichiarato, ai punti 12 e 13 della motivazione, quanto segue:
«Il ritardo dell'amministrazione di uno Stato membro ad effettuare il controllo della trasformazione del burro e a rinviare alle autorità dello Stato d'origine il documento di controllo costituisce una circostanza estranea all'operatore economico in quanto questi non ha alcun potere d'intervenire per l'espletamento di tali operazioni.
Il presupposto della straordinarietà e della imprevedibilità delle circostanze all'origine degli effetti dannosi per l'operatore economico è accertato quando, nell'ambito di un regime di gestione dei mercati agricoli, il comportamento di un'amministrazione, dei cui servizi l'operatore economico deve necessariamente avvalersi, impedisce a quest'ultimo l'adempimento degli obblighi impostigli dalla normativa comunitaria».
Come è noto, lo Hof van Beroep di Gent ha rilevato nella propria sentenza che le autorità austriache sono venute meno, nella specie, al loro obbligo di effettuare un controllo a posteriori e che esse hanno inoltre trasmesso informazioni erronee ed ingannevoli. Una fattispecie di tal genere corrisponde a mio parere a quelle circostanze straordinarie ed estranee all'operatore.
Per quanto attiene alla questione se l'importatore belga abbia adoperato sufficiente diligenza, ritengo, sulla base delle informazioni di cui dispongo, che nulla possa essergli rimproverato. Come è noto, gli imputati hanno avviato contatti telefonici con l'esportatore austriaco al fine di essere messi al corrente dell'accaduto dal momento in cui erano stati ascoltati dalle autorità doganali belghe. Riteniamo tuttavia che tale questione debba essere risolta definitivamente dal giudice nazionale ( 16 ).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottopostele nei seguenti termini:
«La prima e la seconda questione
Qualora, in esito ad un controllo a posteriori circa l'esattezza di un certificato EUR.l, effettuato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione ai sensi dell'art. 17 del Protocollo n. 3 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (GU 1984, L 323, pag. 1), risulti l'impossibilità di determinare l'origine di una merce, il certificato EUR.l dovrà considerarsi illegittimamente rilasciato, con conseguente illegittima concessione della tariffa preferenziale prevista dall'accordo medesimo. In tal caso, le autorità doganali dello Stato d'importazione devono procedere alla ripetizione dei dazi doganali non versati all'atto dell'importazione.
Ancorché le autorità doganali del paese d'esportazione, cui sia stato chiesto di procedere al detto controllo a posteriori, abbiano comunicato alle autorità doganali del paese di importazione l'impossibilità di procurarsi la prova circa l'effettiva origine della merce di cui trattasi, le autorità doganali del paese d'importazione possono decidere di applicare il certificato inizialmente rilasciato ai fini della concessione di una tariffa preferenziale, qualora nuovi documenti giustificativi siano stati prodotti dinanzi alle autorità medesime, documenti atti a comprovare l'esattezza dell'origine riportata sul certificato EUR.1.
Nel caso di merci che siano state esportate al di fuori dello Stato d'origine in un'epoca in cui il menzionato accordo non era ancora entrato in vigore e per le quali un certificato EUR.1 rilasciato anteriormente non può essere quindi presentato ai sensi dell'art. 9, n. 3, del Protocollo n. 3, può costituire, in presenza di talune circostanze, prova sufficiente circa l'origine della merce la fattura rilasciata dall'esportatore iniziale.
La terza questione
Qualora la circostanza che le prove circa l'origine della merce non siano state prodotte dall'esportatore all'atto del controllo a posteriori sia dovuto ad un errore o ad una negligenza commessa dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione, sussiste un'ipotesi di forza maggiore nei confronti dell'importatore. Ciò non consente tuttavia all'importatore, malgrado tutta la diligenza adoperata, di sfuggire alle conseguenze derivanti dall'errore o dalla negligenza delle autorità».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) L'accordo, cui è allegato il Protocollo n. 3, è pubblicato in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836 (GU L 300, pag. 1). Il Protocollo n. 3 è stato più volte modificato. Il testo applicabile nella specie è stato pubblicato in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 3 ottobre 1984, n. 3386 (GU L 323, pag. 1).
( 2 ) Le due società sono state citate nel procedimento quali parti civilmente responsabili.
( 3 ) Non può essere quindi vero che, come affermato dal governo belga nel corso dell'udienza, non vi sia più possibilità di stabilire quando e come la fattura sia stata prodotta, bensì che tale momento «deve necessariamente collocarsi nel corso della fase dibattimentale dinanzi ai giudici penali in ordine alla violazione doganale oggetto dei procedimenti».
( 4 ) V. al riguardo sentenza della Corte 11 dicembre 1980, causa 827/79, Amministrazione delle finanze/Acampora (Race, pag. 3731), vertente su un regime tariffario preferenziale applicabile alle merci originarie di paesi in via di sviluppo. Al punto 8 la Corte ha dichiarato che: «Bisogna ammettere che la possibilità di effettuare il controllo successivamente all'im-portazione, senza che l'importatore ne sia stato prima avvertito, può causare difficoltà a quest'ultimo qualora egli abbia credito, in buona fede, di importare merci che godono di preferenze tariffarie sulla base di certificati inesatti (...). A questo proposito va tuttavia rilevato, in primo luogo, che la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dannose di comportamenti scorretti dei fornitori di suoi cittadini; in secondo luogo, che l'importatore può agire in giudizio per il risarcimento nei confronti dell'autore del falso; e, in terzo luogo, che, nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, un operatore economico accorto ed al corrente della normativa vigente deve poter valutare i rischi inerenti al mercato sul quale compie il suo sondaggio ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell'attività commerciale».
( 5 ) Racc. pag. 3105.
( 6 ) Punti 26-28 della motivazione.
( 7 ) L'art. 9, n. 3, secondo comma, così recita: «In caso dell'applicazione dell'art. 2 e, all'occorrenza, dell'art. 3 del presente protocollo, i certificati EUR.1 vengono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati nei quali le merci abbiano o soggiornato prima della loro riesportazione senza aver subito modificazioni, oppure (...), su presentazione dei certificati EUR.1 rilasciati precedentemente». Malgrado il rinvio agli artt. 2 e 3, riguardanti gli scambi tra la Comunità e l'Austria, da un lato, e gli altri sei paesi del-l'AELE dall'altro, ritengo che la detta disposizione debba essere interpretata nel senso che l'esigenza di presentazione dei certificati EUR.1 rilasciati anteriormente vale anche nel caso in cui un prodotto sia stato esportato dalla Comunità verso l'Austria e si intenda reimportarlo.
( 8 ) GU L 381, pag. 1.
( 9 ) All'udienza il governo belga ha fatto valere che la fattura non poteva considerarsi quale documento giustificativo sufficiente in quanto non poteva garantire che la macchina fosse identica a quella inizialmente esportata verso l'Austria e, soprattutto, che la macchina non avesse subito modifiche o che non vi fossero stati aggiunti pezzi importanti. Riteniamo che tale tesi non possa essere accolta. Da un lato, la prova richiesta dall'esportatore è impossibile da prodursi in quanto è difficile individuare quali altri documenti potrebbero provare che la macchina non sia stata oggetto di modifiche sostanziali in Austria. Dall'altro, non ritengo che sussista differenza al riguardo tra l'efficacia probatoria di una fattura e quella di un eventuale certificato EUR.1 rilasciato precedentemente.
( 10 ) V., ad esempio, sentenza della Corte 5 marzo 1980, causa 38/79, Nordmark (Racc. pag. 643, punti 7-9 della motivazione).
( 11 ) V. anche al riguardo sentenza della Corte 19 aprile 1988, causa 71/87, Inter-Kom (Racc. pag. 1979), in cui la Corte ha affermato, ai punti 10 e 11 della motivazione, che se la disposizione comunitaria di cui trattasi non contenesse esplicitamente una clausola di forza maggiore, occorrerebbe esaminare, alla luce dell'economia e dell'obiettivo delle disposizioni di cui trattasi, se potesse essere riconosciuta o meno la sussistenza di una clausola implicita di forza maggiore.
( 12 ) Come emerge dalle osservazioni scritte della Commissione, il regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1598 (GU L 149, pag. 1), Ita introdotto un nuovo art. 15, n. 2, nel Protocollo n.3, a termini del quale l'esportatore è tenutola conservare per almeno due anni i documenti giustificativi dell'origine della merce. A mìo parere, emerge tuttavia già implicitamente dalle norme della versione del Protocollo n. 3 applicabile nella specie, ed in particolare dell'art. 10, n. 4, che l'esportatore deve essere in grado, all'atto di un controllo a posteriori, di presentare immediatamente i documenti giustificativi utili. Per quanto attiene all'obbligo per le autorità doganali dello Stato d'esportazione di conservare i documenti necessari, v. art. 10, n. 6, e art. 17, n. 3, ultimo comma, del Protocollo n. 3.
( 13 ) Dalla giurisprudenza della Corte emerge come l'importatore non possa invocare la causa di forza maggiore qualora la mancata produzione delle prove sia imputabile all'espor-tíitore. La Corte ha affermato che non si possono ritenere gli atti compiuti da co-contraenti come indipendenti dalla volontà dell'operatore. Ciò sembra implicare che incombe all'operatore vigilare attentamente sulla scelta dei propri contraenti commerciali e di imporre loro, nel contratto, il rispetto delle clausole contrattuali in modo sufficientemente vincolante e di prevedere, eventualmente, penalità per gli inadempimenti agli obblighi contrattuati. V., in particolare, sentenze della Corte 13 dicembre 1979, causa 42/79, Eierkontor (Racc. pag. 3703, punto 10 della motivazione), e 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos (Racc. pag. 3763, punto 16 della motivazione).
( 14 ) V. da ultimo sentenza della Corte 18 marzo 1993, causa C-50/92, Firma Molkerei-Zentrale Süd (Race. pag. I-1035, punto 11 della motivazione). V. anche sentenze della Corte 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft (Racc. pag. 1125); 22 gennaio 1986, causa 266/84, Denkavit France (Racc. pag. 149), e 7 maggio 1991, causa C-338/89, Danske Slagterier (Racc. pag. I-2315).
( 15 ) V. anche le conclusioni presentate dall'avvocato generale Lenz all'udienza del 9 febbraio 1993 relativa alla causa medesima.
( 16 ) V., nel medesimo senso, la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Firma Molkerei-Zentrale Süd, punto 15 della motivazione.
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