Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa il Tribunal Supremo de España, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) (in prosieguo: il "Tribunal Supremo"), interroga la Corte sulla compatibilità col diritto comunitario di una normativa spagnola relativa al rilascio di licenze per il doppiaggio di film di paesi terzi. Questa normativa fa dipendere la distribuzione in Spagna della versione di tali film doppiata in una delle lingue ufficiali della Spagna dalla condizione che l' impresa di distribuzione che chiede la licenza assuma l' impegno di distribuire nel contempo un film spagnolo. Il Tribunal Supremo sottopone alla Corte detta questione nell' ambito di un ricorso d' annullamento proposto contro la normativa spagnola di cui trattasi dalla Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la quale è un' associazione spagnola di distribuzione di film.
Antefatti della causa
2. Fino all' adesione della Spagna alle Comunità europee, vigeva in tale paese una normativa particolarmente rigida in fatto di film. Questa normativa stabiliva una condizione di nazionalità che valeva per i produttori di film stabiliti in Spagna e per le imprese che provvedevano al doppiaggio di film, contemplava inoltre una licenza per il doppiaggio e la distribuzione di film stranieri ° il rilascio di tale licenza era subordinato alla condizione di distribuire un film spagnolo ° e fisava infine la proporzione di film stranieri e spagnoli che potevano essere proiettati o distribuiti alla televisione o nei cinema (1).
Dopo l' adesione alla Comunità, la Spagna ha adeguato la normativa in materia cinematografica adottando il Real Decreto Legislativo 13 giugno 1986, n. 1257 (in prosieguo: il "decreto") (2). L' articolo unico del decreto contiene due norme relative alla distribuzione di film non spagnoli (3). I film prodotti in altri Stati membri della Comunità possono essere liberamente distribuiti dalle imprese di distribuzione costituite a norma di legge. Viceversa, per quanto riguarda i film di paesi terzi, il decreto riproduce la normativa anteriore, in quanto la distribuzione di tali film in versione doppiata rimane subordinata all' ottenimento previo di una licenza. Per ciascun film spagnolo che esse si sono impegnate a distribuire, le imprese di distribuzione ottengono un massimo di quattro licenze di doppiaggio. Oltre a ciò, il contratto che esse devono stipulare prevede le seguenti condizioni: i) la prima licenza viene rilasciata non appena l' organo competente (cioè l' Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-visuales, in prosieguo: l' "ICAA") è stato informato dell' inizio della lavorazione del film spagnolo che l' impresa di distribuzione si è impegnata a distribuire (4); ii) la seconda, la terza e la quarta licenza sono rilasciate contro la prova che il film spagnolo di cui trattasi ha ottenuto determinati incassi (30, 60 e, rispettivamente, 100 milioni di PTA).
Si può ancora rilevare che, in una lettera del 28 dicembre 1992 che faceva seguito ad un quesito della Corte, il governo spagnolo ha confermato che una nuova modifica della normativa in materia cinematografica era in preparazione "sempre nella prospettiva dell' adeguamento al diritto comunitario".
3. La Fedicine ha proposto contro il decreto un ricorso d' annullamento dinanzi al Tribunal Supremo. Essa sostiene che il decreto istituisce una normativa protezionistica ed è discriminatorio nei confronti dei film di altri Stati membri, per il motivo che obbliga i distributori di film a favorire la distribuzione di film spagnoli. Il Tribunal Supremo ha considerato opportuno sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se sia compatibile con l' ordinamento giuridico comunitario un provvedimento che subordina la concessione di licenze di doppiaggio di film di paesi terzi ai fini della loro distribuzione in Spagna, in versione doppiata in una delle lingue ufficiali spagnole, al previo impegno contrattuale, da parte dell' impresa di distribuzione che chiede la licenza, di distribuire un film spagnolo".
4. Dato il modo in cui il Tribunal Supremo ha formulato la questione, mi sembra utile ricordare ancora una volta che, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, la Corte non può pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale col diritto comunitario. Cionondimeno, secondo la costante giurisprudenza, la Corte "può, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, ricavare dal testo delle questioni da questo formulate gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli" (5).
Il diritto comunitario afferente
5. Onde risolvere correttamente la questione sollevata dal Tribunal Supremo, mi pare anzitutto necessario, dato il modo molto generale in cui detto giudice solleva la questione della compatibilità col diritto comunitario, stabilire quali siano le normi comunitarie che riguardano la presente causa.
Dinanzi al giudice nazionale la Fedicine ha sostenuto che la normativa spagnola di cui trattasi era in contrasto con gli artt. 30-36, 59 e 92 del Trattato, con le direttive 63/607/CEE e 65/264/CEE (6), nonché con l' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Nelle osservazioni che ha sottoposto alla Corte essa contesta però la validità del decreto unicamente con riferimento agli artt. 30 e 36 del Trattato, cioè alle norme comunitarie in fatto di circolazione delle merci. Viceversa, il governo spagnolo e la Commissione sostengono che la compatibilità del decreto col diritto comunitario dev' essere accertata alla luce dell' art. 59 del Trattato, in altri termini con riguardo alle disposizioni in fatto di circolazione dei servizi. Devo quindi esaminare anzitutto se le disposizioni del Trattato in fatto di circolazione delle merci, ovvero quelle relative alla circolazione dei servizi, vadano applicate nella presente causa.
6. Come ho rilevato, nelle osservazioni dinanzi alla Corte la Fedicine assume che la normativa contenuta nel decreto costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l' art. 30 del Trattato CEE, per il motivo che essa favorirebbe la distribuzione di film spagnoli mediante il sistema di licenze brevemente descritto sopra e renderebbe quindi meno appetibile la distribuzione di film provenienti da altri Stati membri. Il ragionamento della Fedicine in proposito parte manifestamente dal presupposto che i film siano delle merci ai sensi del Trattato.
La Commissione sostiene invece che, nella presente causa, solo le condizioni di sfruttamento dei film di produzione spagnola, dei film di altri Stati membri e dei film di paesi terzi sono in discussione. A suo parere, lo sfruttamento di un film dev' essere considerato un servizio ai sensi dell' art. 59 del Trattato CEE. Benché, per un film girato fuori dalla Spagna, l' importazione di almeno una copia sia necessaria per lo sfruttamento commerciale, l' elemento essenziale dell' attività economica costituita dallo sfruttamento di film consiste, secondo la Commissione, nel fatto che il produttore autorizza il distributore a proiettare il film in pubblico e ottiene dal distributore, come controprestazione per tale autorizzazione, un compenso che può consistere in una somma a forfait oppure in una percentuale calcolata in base agli incassi del film.
7. E' manifesto che la lavorazione di un film cinematografico presuppone la fabbricazione di un supporto materiale, cioè la pellicola, che può essere una copia standard oppure una riproduzione della stessa. Questa pellicola è senza dubbio una "merce" nel senso, quale è stato precisato alla Corte, delle disposizioni del Trattato in fatto di circolazione delle merci, cioè dei "prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali" (7). La Corte si è del pari pronunziata in questo senso nella sentenza Cinéthèque a proposito della produzione di videocassette. Essa ha affermato che:
"non si possono qualificare 'servizi' , ai sensi del Trattato, i lavori relativi alla fabbricazione di videocassette, dato che le prestazioni del fabbricante di siffatti prodotti portano direttamente alla fabbricazione di un oggetto materiale che costituisce, d' altronde, oggetto di classificazione nella Tariffa doganale comune (voce 36.07). A tenore dell' art. 60 del Trattato, sono infatti considerati servizi le prestazioni fornite contro retribuzione 'che non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci' " (8).
8. Tuttavia, ciò non significa affatto che lo sfruttamento di film ricada sotto le disposizioni del Trattato in fatto di circolazione delle merci. Benché lo sfruttamento, in un determinato Stato membro, di un film cinematografico prodotto in un altro Stato membro presupponga uno spostamento transfrontaliero di merci, nel senso che almeno una copia del film dev' essere importata nel paese di sfruttamento (9), sono anch' io del parere che l' elemento essenziale dello sfruttamento del film non consiste in questa circolazione commerciale materiale di pellicole (10). Come la Corte ha confermato nelle sentenze Coditel, il film cinematografico si distingue da altri prodotti culturali, i quali presuppongono la messa in circolazione di un gran numero di supporti materiali (libri, dischi compact, videocassette). Infatti:
"il film appartiene alla categoria delle opere letterarie ed artistiche messe a disposizione del pubblico per mezzo di rappresentazioni che possono ripetersi all' infinito e la cui distribuzione fa parte della circolazione dei servizi, indipendentemente dal mezzo di diffusione pubblica, cinema oppure televisione" (11).
9. Ne consegue che l' elemento essenziale dello sfruttamento di un film consiste nella messa a disposizione, da parte del produttore, dei diritti di distribuzione su un determinato mercato e nella cessione, in via temporanea, dei diritti di rappresentazione pubblica sul mercato stesso (12). Il trasferimento (transfrontaliero) di un supporto materiale del film non è che la conseguenza logica di ciò, di guisa che non si può parlare di circolazione delle merci ai sensi del Trattato. Il fatto che si tratti qui di una prestazione di servizi fornita contro compenso ° generalmente una determinata percentuale dell' incasso fornito dalla rappresentazione ° mi sembra evidente, di guisa che questo elemento della nozione di servizi, quale è definita dall' art. 60 del Trattato, è del pari presente (13).
10. Tutto ciò non significa necessariamente che le disposizioni del Trattato in fatto di circolazione dei servizi dovranno sempre applicarsi. All' uopo è del pari necessario (ai sensi del primo comma dell' art. 59 del Trattato CEE) che il prestatore di servizi sia un cittadino di uno Stato membro stabilito nella Comunità e che il servizio da lui fornito abbia natura intracomunitaria. Secondo la giurisprudenza della Corte, quest' ultimo elemento sussiste in particolare quando (i) il prestatore di servizi si sposta in un altro Stato membro per fornire il servizio (14); (ii) il destinatario si reca in un altro Stato membro per fruirvi dei servizi (15); (iii) nessuno dei due si reca in un altro Stato membro, ma il servizio è fornito da un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del destinatario (16).
11. Mi sembra che lo sfruttamento, in uno Stato membro, di film prodotti in un altro Stato membro, rientrerà nella maggior parte dei casi in quest' ultima categoria, poiché questa prestazione di servizi non esige l' attraversamento delle frontiere interne della Comunità né da parte del produttore (prestatore dei servizi), né da parte del distributore-sfruttatore (destinatario dei servizi).
Tuttavia, desidero inoltre attirare l' attenzione sul fatto che, se il produttore straniero disponesse di una presenza economica costante nel paese in cui ha luogo la prestazione di servizi ° mediante una succursale, un agente indipendente o in qualunque altra forma ° si applicherebbero non già le disposizioni del Trattato in fatto di circolazione dei servizi, bensì quelle relative al diritto di stabilimento (artt. 52-58 del Trattato) (17). Ciò si desume dalla norma di precedenza posta dall' art. 60 del Trattato CEE, il quale stabilisce che le disposizioni relative alla circolazione dei servizi si applicano unicamente qualora non si possono applicare quelle relative (in particolare) alla libera circolazione delle persone.
Se il decreto sia in contrasto con le disposizioni del Trattato in fatto di circolazione dei servizi
12. Ammetto quindi, salve restando le condizioni sopra indicate, che la presente causa dev' essere esaminata nel contesto delle norme del Trattato in fatto di circolazione di servizi. Sorge allora, in concreto, la questione se una normativa come quella contenuta nel decreto costituisca una restrizione della libera circolazione dei servizi in contrasto con l' art. 59 del Trattato.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale incompatibilità sussiste qualora un prestatore di servizi costituisca oggetto di una discriminazione effettuata a causa della sua cittadinanza o della circostanza che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione dev' essere fornita (18). Nella sentenza Saeger, la Corte ha aggiunto che l' art. 59 esige inoltre la soppressione di qualsiasi restrizione, anche se si applica indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, qualora essa sia tale da proibire o altrimenti ostacolare le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, in cui fornisce legalmente dei servizi analoghi (19).
13. Ci troviamo quindi di fronte ad un trattamento discriminatorio riguardante dei prestatori di servizi di un altro Stato membro, o ad una qualsiasi altra restrizione della circolazione dei servizi? E' difficile negare che il decreto favorisce i produttori di film spagnoli rispetto ai produttori di film di altri Stati membri: il sistema di licenze in fatto di doppiaggio e di distribuzione di film di paesi terzi è infatti esclusivamente connesso alla lavorazione ed alla distribuzione di un film spagnolo. In pratica, ciò crea, a favore dei produttori di film spagnoli, un vantaggio considerevole, come si desume dai dati citati dalla Commissione, che provengono dall' ICAA. Più del 40% del totale dei film distribuiti in Spagna proviene dagli Stati Uniti e questi film americani corrispondono a oltre il 70% degli incassi complessivi dei cinema. Più di due terzi di tali film americani sono distribuiti in versione doppiata. Il decreto criticato ha come conseguenza che almeno un film spagnolo dev' essere distribuito ogni volta che vengono rilasciate quattro licenze di doppiaggio di tali film. Stando così le cose, non è possibile contestare che il decreto ponga i produttori di film di altri Stati membri in una situazione più sfavorevole di quella dei produttori spagnoli giacché i primi sono privati del vantaggio che deriva dall' obbligo di distribuzione e dall' entità degli incassi che accompagna l' obbligo stesso.
14. Quanto precede confuta radicalmente la tesi del governo spagnolo secondo la quale il decreto non avrebbe il minimo effetto restrittivo sullo sfruttamento di film di altri Stati membri: nella stessa misura in cui produce un effetto protettivo a favore dei produttori di film-prestatori di servizi stabiliti in Spagna il decreto svantaggia i produttori-prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro (20). A causa del fatto che i loro film sono esclusi dal sistema di distribuzione obbligatoria il quale, come ho rilevato, si applica unicamente ai film spagnoli, la prestazione di servizi dei produttori di altri Stati membri è meno incoraggiata e, di conseguenza, ostacolata: ciò incide tanto sulla distribuzione, quanto sulla promozione dei loro film in Spagna. Inoltre, questa restrizione ha natura discriminatoria, dato che i produttori di film di altri Stati membri sono privati di un vantaggio ben definito, che è effettivamente concesso ai produttori di film spagnoli.
15. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le normative nazionali che implichino un trattamento discriminatorio per delle prestazioni di servizi provenienti da un altro Stato membro possono essere compatibili col diritto comunitario unicamente se possono rientrare in un' espressa disposizione di deroga del Trattato (21).
Le sole deroghe che la Spagna potrebbe invocare derivano dal combinato disposto degli artt. 66 e 56 del Trattato, i quali autorizzano le normative discriminatorie giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità. Fra questi motivi, solo il primo, cioè l' ordine pubblico, mi sembra possa eventualmente essere preso in considerazione.
Se la normativa possa essere giustificata per motivi di ordine pubblico
16. Il governo spagnolo, il quale sostiene del resto che il decreto non contiene alcun elemento discriminatorio, assume che la normativa di cui è causa persegue uno scopo culturale giustificato alla luce del diritto comunitario, cioè la protezione della produzione cinematografica nazionale di uno Stato membro. In mancanza di normativa sul piano comunitario, gli Stati membri sarebbero liberi, entro i limiti autorizzati dal diritto comunitario, di stabilire gli scopi politici e di definire gli strumenti necessari per raggiungerli.
In una relazione del 1983 il Parlamento europeo ha già confermato che il film cinematografico fa parte integrante del patrimonio culturale della Comunità e merita quindi una protezione alla stessa stregua di altri elementi di tale patrimonio (22).
Sul piano giuridico, sorge nondimeno la questione della misura in cui, nella nozione di ordine pubblico ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 56 del Trattato, possa rientrare una normativa nazionale o regionale la quale, ai fini della protezione della produzione cinematografica interna nell' ambito di una politica intesa a preservare il patrimonio culturale, attribuisca ai produttori nazionali di film un vantaggio concorrenziale rilevante, a danno di produttori di altri Stati membri.
17. Dalla giurisprudenza comunitaria si desume che le probabilità in questo senso sono molto limitate. La Corte ha dato infatti un' interpretazione restrittiva alla nozione di "ordine pubblico" ai sensi dell' art. 56 del Trattato CEE: secondo la sentenza Bouchereau, il valersi di questo motivo presuppone:
"in ogni caso, oltre alla perturbazione dell' ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l' esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività" (23).
Nel campo della circolazione delle merci la Corte, sin dall' inizio, ha dichiarato che i motivi di politica economica sono del tutto estranei a questa nozione ° contemplata dall' art. 36 del Trattato (24). Essa l' ha del pari confermato in fatto di circolazione di servizi. Essa ha infatti affermato, nella sentenza "Bond van Adverteerders":
"(...) scopi di natura economica, come quello di attribuire interamente ad una fondazione nazionale di diritto pubblico i proventi derivanti dai messaggi pubblicitari destinati specialmente al pubblico dello Stato considerato non possono costituire motivi di ordine pubblico ai sensi dell' art. 56 del Trattato" (25).
Ciò non significa tuttavia che l' applicazione dell' art. 36 (e, si può aggiungere, dell' art. 56) sia esclusa "per il semplice fatto che una normativa nazionale, giustificata da circostanze obiettive che rispondono alle esigenze degli interessi ivi contemplati, consente di raggiungere collateralmente altri scopi di natura economica" (26). Ciò è tanto più vero quando lo scopo di natura economica deve consentire la realizzazione di uno scopo menzionato in detta disposizione (nel caso particolare, la protezione della salute) (27).
Tuttavia, anche quando il presupposto di base stabilito dalla sentenza Bouchereau sussiste, la Corte impone inoltre una condizione di proporzionalità rigorosa: nella sentenza Bond van Adverteerders essa ha ricordato che:
"i provvedimenti adottati in forza dell' art. 56 del Trattato non debbono essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito. In quanto deroga ad un principio fondamentale del Trattato, detto articolo deve, infatti, essere interpretato in modo che i suoi effetti siano limitati a quanto necessario per la tutela degli interessi che esso mira a garantire" (28).
18. Dalla definizione restrittiva della nozione di ordine pubblico e dal presupposto della proporzionalità deriva che, per le normative nazionali, qualora producano un effetto sulla circolazione dei servizi fra Stati membri, tale nozione può essere fatta valere solo eccezionalmente. Benché il suo contenuto possa variare, in una certa misura, da uno Stato membro all' altro (29), questa nozione si riferisce infatti esclusivamente a "una (delle) minaccia(e) effettiva(e) e abbastanza grave(i) per uno degli interessi fondamentali della collettività". Essa non comprende inoltre gli scopi economici, il che implica che le normative nazionali o regionali le quali perseguono, esclusivamente o principalmente, adducendo la protezione di interessi fondamentali, uno scopo economico, non vi rientrano. Infine la normativa, anche quando ha effettivamente lo scopo di conservare l' ordine pubblico, è ammissibile solo se tale scopo non può essere raggiunto mediante normative meno restrittive, meno discriminatorie o non discriminatorie.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi nel settore audiovisivo, tutto ciò è stato chiaramente stabilito dalla sentenza Bond van Adverteerders e dalla recente sentenza relativa al decreto fiammingo sulle reti di teledistribuzione via cavo.
19. La prima di queste cause verteva sulla normativa olandese di quell' epoca, la quale conteneva il divieto di diffondere via cavo dei programmi radiofonici e televisivi trasmessi da altri Stati membri e contenenti dei messaggi pubblicitari destinati al pubblico olandese o dei sottotitoli olandesi. Il diritto di diffondere dei messaggi pubblicitari era riservato a una fondazione, i cui introiti erano usati dallo Stato per sovvenzionare enti nazionali di radiodiffusione e la stampa nazionale. Il governo olandese aveva sostenuto che il predetto divieto perseguiva uno scopo non economico di ordine pubblico, cioè la conservazione della natura non commerciale e pluralista del sistema di radiodiffusione nazionale. Senza disattendere questa tesi, la Corte ha immediatamente applicato il presupposto della proporzionalità soprammenzionato. Secondo quanto lo stesso governo olandese aveva ammesso, questo presupposto non sussisteva: gli scopi soprammenzionati potevano perfettamente essere ottenuti con mezzi diversi, meno restrittivi e non discriminatori (30).
20. Nella causa relativa al decreto fiammingo sulle reti di teledistribuzione via cavo le tesi del governo belga hanno ricevuto un' accoglienza ancor meno favorevole. Un decreto della Comunità fiamminga vietava alle imprese di televisione di diffondere sulle loro reti programmi sonori e televisivi di servizi di radiodiffusione di altri Stati membri che non fossero effettuati in una delle lingue dello Stato membro nel quale il servizio di radiodiffusione era stabilito. Per giustificare questa restrizione discriminatoria, il governo belga aveva addotto degli scopi di politica culturale, cioè la conservazione del pluralismo nella stampa (che fruisce direttamente degli incassi pubblicitari delle emittenti televisive nazionali), la conservazione e lo sviluppo del patrimonio artistico, come pure la sopravvivenza delle emittenti nazionali. La Corte non è parsa persuasa da questi argomenti e vi ha al contrario ravvisato (specialmente nel primo e nel terzo) degli indizi nel senso che la normativa di cui trattasi aveva lo scopo di limitare la concorrenza effettiva alle emittenti nazionali, al fine di far salvi gli introiti pubblicitari delle stesse (31). Inoltre, ha aggiunto la Corte, seguendo con ciò l' avvocato generale (32):
"le giustificazioni addotte dal governo belga non rientrano in alcuna delle eccezioni alla libera prestazione dei servizi ammesse dall' art. 56, cioè l' ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica" (33).
21. Se noi applichiamo questa giurisprudenza alla presente causa, dobbiamo concludere che una normativa come quella contenuta nel decreto non può valersi dell' eccezione di ordine pubblico contemplata dall' art. 56. Il decreto non costituisce infatti una protezione contro una "minaccia effettiva e abbastanza grave" per un interesse fondamentale della società. Inoltre, esso mi sembra informato soprattutto, come nella causa relativa al decreto fiammingo sul cavo, a motivi di politica economica. Anche se il decreto tende effettivamente pure ad incoraggiare i film in una delle lingue ufficiali della Spagna, sembra tuttavia aver principalmente di mira la preservazione dell' industria cinematografica nazionale (34), giacché solo ai produttori di film spagnoli viene offerto il vantaggio di un' adeguata distribuzione.
Se la normativa possa essere giustificata con la protezione del patrimonio culturale
22. Nella Comunità odierna si attribuisce importanza crescente allo sviluppo delle culture degli Stati membri e delle loro regioni. Mi sembra quindi opportuno dedicare ancora qualche considerazione alla questione se, per una normativa come quella di cui trattasi, non sia possibile trovare nel diritto comunitario una giustificazione diversa dall' ordine pubblico, più precisamente un motivo impellente di interesse generale connesso alla protezione del patrimonio culturale.
L' importanza attribuita al patrimonio culturale aumenterà ancora quando sarà entrato in vigore il Trattato sull' Unione europea. Mi sembra infatti utile ricordare che questo Trattato prescrive alla Comunità di contribuire "al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri" (35), compito il quale, secondo il nuovo art. 128 del Trattato, dev' essere svolto "nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune" (n. 1). Inoltre, questo articolo impone alla Comunità, nell' agire ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato, di tener conto "degli aspetti culturali" (n. 4).
Per quanto riguarda quest' ultimo punto, si può, come esempio, attirare l' attenzione sul nuovo art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CEE, contenuto nel Trattato sull' Unione europea. A norma di questa disposizione, possono essere considerati compatibili col mercato comune:
"gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all' interesse comune".
23. La diversità delle culture costituisce indubbiamente, nonostante le difficoltà ad essa connesse, una delle ricchezze della Comunità. Numerose sentenze dimostrano che la Corte, dal canto suo, non è insensibile a questa diversità e alle esigenze politiche specifiche che la cura della conservazione dell' identità culturale implica.
Nel campo della circolazione dei servizi, passo richiamarmi alle cosiddette cause "guide turistiche", nelle quali la Corte ha espressamente indicato "la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale" (36), nonché "la valorizzazione del patrimonio storico e la miglior divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese" (37), come esigenze imperative di interesse generale atte a giustificare una restrizione della libera circolazione dei servizi.
Più recentemente ancora, nelle sentenze "Mediawet", la Corte ha affermato che la politica culturale nazionale la quale si proponga di far salva la libertà d' espressione delle varie componenti sociali, culturali, religiose e filosofiche di uno Stato membro (nel caso specifico, i Paesi Bassi) persegue uno scopo giustificato dal punto di vista comunitario:
"Intesa in questo senso, una politica culturale può certamente costituire un' esigenza imperativa connessa all' interesse generale che giustifichi una restrizione alla libera prestazione di servizi. La preservazione del pluralismo che questa politica olandese intende garantire è infatti connessa alla libertà di espressione, tutelata dall' art. 10 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, che fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall' ordinamento giuridico comunitario (...)" (38).
24. Così pure nel campo della libera circolazione dei lavoratori, la Corte dimostra comprensione per i provvedimenti nazionali e regionali che si propongano di preservare l' identità culturale di un popolo. Un esempio ne è la sentenza Groener, nella quale, interpellata sulla compatibilità col diritto comunitario di una normativa irlandese che subordinava la nomina ad un posto di professore in una scuola pubblica alla prova di conoscere adeguatamente la lingua irlandese, la Corte ha dichiarato quanto segue:
"Le norme del Trattato CEE non ostano a una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, la quale è nel contempo lingua nazionale e prima lingua ufficiale. Tuttavia, l' attuazione di tale politica non deve ledere una libertà fondamentale come la libera circolazione dei lavoratori. Di conseguenza, gli obblighi discendenti dai provvedimenti di attuazione di questa politica non debbono in ogni caso essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito e le relative modalità di applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri" (39).
25. Infine, la giurisprudenza della Corte in fatto di libera circolazione delle merci è del pari testimone di questa apertura agli scopi di politica culturale (e, più ampiamente, socio culturali) che non siano fondamentalmente discriminatori.
Nella sentenza Cinéthèque la Corte ha affermato che il regime nazionale il quale, "allo scopo di dare impulso alla creazione delle opere cinematografiche senza distinzione di origine, imponga, per un periodo iniziale limitato, che la diffusione di dette opere avvenga innanzi tutto mediante proiezione nelle sale cinematografiche" persegue uno scopo lecito alla luce del diritto comunitario. Qualora gli ostacoli per gli scambi intracomunitari provocati dall' applicazione di questo divieto non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere lo scopo, l' art. 30 non si applica a un siffatto regime (40).
Nelle recenti cause sulla chiusura domenicale dei negozi, la Corte ha del pari confermato che spetta agli Stati membri effettuare "determinate scelte rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali" (...) "attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità" (41).
26. Da questa giurisprudenza deriva che la normativa la quale faccia parte della politica culturale di autorità nazionali o regionali, può in taluni casi rifarsi a un motivo impellente di interesse generale ammesso dal diritto comunitario e tale da giustificare determinate restrizioni della circolazione intracomunitaria delle persone, delle merci o dei servizi. Si tratta di provvedimenti che mirano a garantire la conservazione e la valorizzazione di ricchezze storiche e artistiche o la diffusione delle conoscenze artistiche e culturali (v. sentenze "guide turistiche") (42), la conservazione della libertà di espressione pluralista delle varie componenti sociali, culturali, religiose e filosofiche di un paese (sentenze "Mediawet") o la protezione di una lingua nazionale (sentenza Groener). Questo motivo impellente può essere descritto, secondo me, in via generale, come la protezione, lo sviluppo e la diffusione del patrimonio culturale proprio di uno Stato membro o di una regione di uno Stato membro, in un contesto pluralista e in quanto componente di un retaggio culturale comune agli Stati membri (in prosieguo succintamente chiamata: la "protezione del patrimonio culturale").
Tuttavia è certo che tale motivo impellente non può giustificare ostacoli che vadano oltre quanto è obiettivamente necessario per raggiungere lo scopo perseguito (43). Inoltre, non si possono nemmeno perseguire scopi di natura economica mediante normative del genere (anche se il proporsi effetti economici secondari non dev' essere del tutto escluso) (44). Infine, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Groener (v. supra paragrafo 24), le modalità di applicazione di una siffatta politica culturale (più precisamente, in quella causa, di una politica linguistica) non possono implicare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri.
27. Per quanto riguarda quest' ultima condizione, cioè la natura non discriminatoria del provvedimento, secondo me non si deve escludere una certa attenuazione della giurisprudenza. Non sarà raro che provvedimenti adottati per proteggere il patrimonio culturale di uno Stato membro o di una delle sue regioni implichino un vantaggio diretto o indiretto per i suoi artisti o per le sue istituzioni culturali (ad esempio, l' istituzione di un premio cinematografico o letterario, ovvero l' incoraggiamento con altro mezzo di artisti o di associazioni artistiche (45)). Anche quando provvedimenti del genere riguardano prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione dell' art. 59 del Trattato CEE ° cioè qualora la pratica culturale contemplata costituisca un' attività economica ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE e inoltre non sia puramente interna a un determinato Stato membro (46) ° essi possono cionondimeno, se del caso, essere presi ugualmente in considerazione ai fini della giustificazione alla luce del diritto comunitario.
Il fondamento di questo modo di vedere può essere trovato nell' applicazione, per analogia, a provvedimenti nazionali riguardanti la circolazione dei servizi, della giustificazione relativa alla tutela del "patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale", contemplata nell' art. 36 in fatto di circolazione delle merci. Una siffatta applicazione per analogia può rifarsi alla giurisprudenza della Corte (47), a conclusioni di avvocati generali (48), e alla dottrina (49). A mio parere, il fatto che la giustificazione sancita dall' art. 36 sia più limitata della protezione del patrimonio culturale vero e proprio, non costituisce un ostacolo, benché la Corte abbia ammesso che l' enumerazione dell' art. 36 era limitativa (50). Questa pronuncia non può infatti impedire che si attribuisca alle deroghe contemplate dall' art. 36 un significato conforme alla sopra indicata evoluzione del diritto comunitario (paragrafi 22 e seguenti) (51).
28. Comunque stiano le cose, la normativa di cui è causa non può a mio parere valersi del motivo impellente di tutela del patrimonio culturale, giacché non è provato che il criticato decreto si proponga principalmente la conservazione e l' incoraggiamento della cultura propria dello Stato membro di cui trattasi. Come ho detto sopra (paragrafo 21), il decreto è stato essenzialmente dettato da motivi di politica economica, giacché mira a far distribuire il maggior numero possibile di film spagnoli e, in mancanza di qualsiasi controllo di qualità, non è atto a provocare la produzione di film di qualità. Per conseguire quest' ultimo scopo, possiamo del resto immaginare altri provvedimenti, che perseguano realmente uno scopo culturale e non ostacolino per questo la circolazione intracomunitaria dei servizi, quali l' istituzione di premi intesi ad incoraggiare i film validi dal punto di vista qualitativo.
29. Dato che l' esame che precede mi ha portato a concludere che il decreto è incompatibile con l' art. 59 del Trattato, mi pare superfluo prendere in considerazione le altre norme comunitarie che, nella causa principale, la Fedicine ha sostenuto essere trasgredite (v., supra paragrafo 4).
Conclusione
30. Propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dal Tribunal Supremo:
"La normativa nazionale che sottoponga il doppiaggio di film di paesi terzi ad un sistema di licenze che impone al distributore l' obbligo di impegnarsi per contratto a distribuire nel contempo un film dello Stato membro di cui trattasi implica, a detrimento dei produttori di film di altri Stati membri, una discriminazione in contrasto con l' art. 59 del Trattato la quale, poiché persegue principalmente degli scopi economici, non può valersi di una giustificazione ammessa dal diritto comunitario".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Nelle sue osservazioni scritte la Commissione esamina in modo più particolareggiato questa normativa spagnola anteriore.
(2) - Boletin Oficial del Estado del 27 giugno 1986, n. 153, pag. 23427.
(3) - V. la relazione del giudice relatore per il testo di questo articolo.
(4) - La licenza viene automaticamente annullata se il film non è proiettato entro il termine di 200 giorni dall' inizio della lavorazione. L' ICAA può prorogare il termine, a richiesta degli interessati, per giustificati motivi.
(5) - V., in particolare, sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò contro ignoti (Racc. pag. 2545, punti 15-16 della motivazione); v., da ultimo, sentenza 28 gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e 331/90, López Brea (Racc. pag. I-323, punto 5 della motivazione).
(6) - Per i particolari su queste direttive si veda sotto, nota 9.
(7) - Sentenza 10 dicembre 1968, causa 7/68, Commissione/Italia (Racc. pag. 562, in particolare pag. 570); v., da ultimo, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4431, punti 23 e 26 della motivazione); v. la definizione della nozione di merci al paragrafo 18 delle conclusioni presentate il 19 settembre 1991 dall' avvocato generale Jacobs per quest' ultima causa (Racc. 1992, pag. I-4460).
(8) - Sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque (Racc. pag. 2605, punto 10 della motivazione). V. del pari sentenza 7 maggio 1985, causa 18/84, Commissione/Francia (Racc. pag. 1339, punto 12 della motivazione), nella quale la Corte si rifiuta di considerare servizi i lavori tipografici, in quanto le prestazioni dello stampatore portano direttamente alla produzione di un oggetto materiale che, in quanto tale, è del resto sottoposto a classificazione nella Tariffa doganale comune (...) .
(9) - E' questo il motivo per cui, in sede di realizzazione del mercato comune, l' azione della Comunità ha riguardato in primo luogo la soppressione dei contingenti all' importazione riguardanti i film provenienti da un altro Stato membro: v. in particolare gli artt. 5 e 10 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1963, 63/607/CEE, ai fini dell' applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU 1963, pag. 2661). La seconda direttiva adottata in questo campo obbliga gli Stati membri a sopprimere, entro il 31 dicembre 1966, tutti i contingenti all' importazione dei film aventi la nazionalità di uno o di più Stati membri: art. 7 della seconda direttiva del Consiglio 13 maggio 1965, 65/264/CEE, relativa all' applicazione delle disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU 1965, pag. 1437). L' art. 7, terzo comma, di questa direttiva precisa che la soppressione dei contingenti implica il diritto di importazione illimitato di copie, di controtipi e di materiale pubblicitario.
(10) - Gli scambi intracomunitari concernenti il materiale, supporti di suono, film ed altri prodotti materiali necessari per la produzione di un film sono naturalmente soggetti alle norme relative alla libera circolazione delle merci: v., a proposito di prodotti usati per la diffusione di messaggi televisivi, sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi (Racc. pag. 409, punto 7 della motivazione); v., del pari sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi (ERT) (Racc. pag. I-2925, punto 14 della motivazione). I prodotti per la fotografia o per la cinematografia , i quali comprendono le pellicole cinematografiche, costituiscono del resto oggetto di un capitolo specifico della Tariffa doganale comune, cioè il capitolo 37: regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1, in particolare pagg. 249-252).
(11) - Sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel II (Racc. pag. 3381, punto 11 della motivazione), che rinvia alla sentenza 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel I (Racc. pag. 881, punto 12 della motivazione).
(12) - V. la definizione delle attività di distribuzione e di noleggio dei film , data dall' art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/369/CEE, concernente l' attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU 1968, L 260, pag. 22).
(13) - Sull' elemento di retribuzione o di controprestazione come caratteristica della nozione comunitaria di servizi e, più in generale, della nozione di attività economica ai sensi del Trattato CEE, v. in particolare: sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà (Racc. pag. 1333, punto 12 della motivazione); sentenza 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann (Racc. pag. 6159, punto 14 della motivazione); sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Grogan (Racc. pag. I-4685, punti 16-21 della motivazione).
(14) - Secondo le cosiddette sentenze guide turistiche , l' art. 59 si applica del pari quando il prestatore e il destinatario dei servizi sono stabiliti nello stesso Stato membro, ma i servizi stessi sono offerti nel territorio di un altro Stato membro: sentenze 26 febbraio 1991, causa C-154/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-659, punto 10 della motivazione); causa C-180/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-709, punto 9 della motivazione); causa C-199/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-727, punto 10 della motivazione).
(15) - Sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 10 della motivazione); sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 15 della motivazione).
(16) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Saeger (Racc. pag. I-4221, punto 13 della motivazione).
(17) - V. sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755, punto 21 della motivazione); v. anche sentenza 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame II (Racc. pag. I-3905, punto 20 della motivazione).
(18) - V. già sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen (Racc. pag. 1299, punto 25 della motivazione); v., in epoca più recente, fra le altre, sentenza Commissione/Germania, menzionata nella nota precedente, punto 25 della motivazione; le sentenze guide turistiche , soprammenzionate: sentenze Commissione/Francia, punto 12 della motivazione, Commissione/Italia, punto 15 della motivazione e Commissione/Grecia, punto 16 della motivazione; sentenza ERT, menzionata nella nota 10, punto 19 della motivazione; sentenze Mediawet 25 luglio 1991, causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069, punto 14 della motivazione), e causa C-106/91, Collectieve Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007, punto 10 della motivazione); sentenza 20 maggio 1992, causa C-106/91, Ramrath (Racc. pag. I-3351, punto 27 della motivazione).
(19) - Sentenza Saeger, punto 12.
(20) - V. sentenza Mediawet , Commissione/Paesi Bassi, punto 23 della motivazione.
(21) - V. sentenza 26 aprile 1988, causa 362/85, Bond van Adverteerders (Racc. pag. 2085, punto 32 della motivazione); sentenza Collectieve Antennevoorziening Gouda, punto 12 della motivazione; sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 15 della motivazione.
(22) - Si tratta verosimilmente della Relazione fatta in nome della commissione per la gioventù, la cultura, l' educazione, l' informazione e gli sport sull' incoraggiamento del cinema dei paesi della Comunità , steso dalla signora Marie-Jeanne Pruvot, Parlamento europeo, Documenti di seduta 1983-1984, 15 luglio 1983, PE 76.975/def..
(23) - Sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77 (Racc. pag. 1999, punto 35 della motivazione).
(24) - V. già sentenza 19 dicembre 1961, causa 7/61, Commissione/Italia (Racc. pag. 625, in particolare pag. 644). Per conferme più recenti di questo principio, v. in particolare: sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar (Racc. pag. 523, punto 23 della motivazione); sentenza 11 giugno 1985, causa 288/83, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 1761, punto 28 della motivazione); sentenza 5 giugno 1986, causa 103/84, Commissione/Italia (Racc. pag. 1759, punto 22 della motivazione).
(25) - Sentenza Bond van Adverteerders, punto 34 della motivazione; v. del pari le sentenze Mediawet : sentenza Collectieve Antennevoorziening Gouda, punto 11 della motivazione; e sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 15 della motivazione.
(26) - Sentenza 6 ottobre 1987, causa 118/86, Nertsvoederfabriek Nederland (Racc. pag. 3883, punto 15 della motivazione); sentenza 10 settembre 1984, causa 72/83, Campus Oil (Racc. pag. 2727, punto 36 della motivazione); v. del pari le conclusioni dell' avvocato generale Mancini nella causa 238/82, Duphar, in particolare pagg. 549-550.
(27) - Sentenza Nertsvoederfabriek Nederland, punto 15 della motivazione.
(28) - Sentenza Bond van Adverteerders, punto 36 della motivazione.
(29) - Sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn (Racc. pag. 1337, punto 18 della motivazione); sentenza Bouchereau, punto 34 della motivazione.
(30) - Sentenza Bond van Adverteerders, punto 37 della motivazione.
(31) - Sentenza 16 dicembre 1992, causa C-211/91, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-6757, punto 9 della motivazione).
(32) - V. paragrafo 5 delle conclusioni presentate il 24 novembre 1992 dall' avvocato generale Tesauro in quella causa (Racc. pag. I-6769).
(33) - Sentenza Commissione/Belgio, punto 10 della motivazione.
(34) - Ciò emerge del pari chiaramente dall' estratto, citato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, della relazione sul disegno di legge che è divenuto la legge n. 3/80, la quale era in vigore prima del decreto.
(35) - Art. 3, lett. p), del Trattato CEE, emendato dall' art. G del Trattato sull' Unione europea. Questo Trattato è stato pubblicato nella GU 1992, C 191, pag. 1.
(36) - Sentenza 26 febbraio 1991, Commissione/Italia, già citata nella nota 14, punto 20 della motivazione; confermata dalla Corte nelle sentenze Mediawet : sentenza Collectieve Antennevoorziening Gouda, punto 14 della motivazione; e sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 18 della motivazione.
(37) - Sentenza Commissione/Francia, già citata nella nota 14, punto 17 della motivazione; sentenza Commissione/Grecia, già citata nella nota 14, punto 21 della motivazione; del pari confermata in seguito nelle sentenze Mediawet , negli stessi punti ai quali mi sono richiamato nella nota precedente.
(38) - Sentenza Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, punto 23 della motivazione; sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 30 della motivazione; questo punto è stato testé espressamente confermato dalla Corte: sentenza 3 febbraio 1993, causa C-148/91, Vereniging Veronica Omroep Organisatie (Racc. pag. I-487, punti 9 e 10 della motivazione).
(39) - Sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener (Racc. pag. 3967, punto 19 della motivazione).
(40) - Sentenza Cinéthèque, punti 23-24 della motivazione.
(41) - Sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91, B & Q (Racc. pag. I-6635, punto 11 della motivazione); v. già la formulazione analoga ° e tuttavia alquanto diversa ° nelle precedenti sentenze sulla chiusura domenicale: sentenza 23 novembre 1989, causa C-145/88, Torfaen (Racc. pag. 3851, punto 14 della motivazione); sentenze 28 febbraio 1991, causa C-312/89, Conforama (Racc. pag. I-997, punto 11 della motivazione) e causa C-332/89, Marchandise (Racc. pag. I-1017, punto 12 della motivazione).
(42) - Si può ricordare che a norma dell' art. 27, n. 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo, chiunque ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità e di godere delle arti . Secondo la costante giurisprudenza, la Corte può del pari tener conto di elementi forniti dai Trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell' uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito : v. già sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold (Racc. pag. 491, punto 13 della motivazione); sentenza ERT, punto 41 della motivazione.
(43) - V., del pari, a proposito di questo controllo della proporzionalità, oltre ai passi sopra citati delle sentenze Groener e Cinéthèque: sentenza Collectieve Antennevoorziening Gouda, punti 24 e 25 della motivazione; sentenza Commissione/Paesi Bassi, punti 31 e 42-43 della motivazione.
(44) - V. il paragrafo 17 supra, e le sentenze ivi citate nella nota 26. V., del pari la sentenza Veronica Omroep Organisatie, soprammenzionata, nella quale l' uso di un divieto economico è ammesso in quanto mezzo per conseguire uno scopo di politica culturale: punti 10 e seguenti della motivazione.
(45) - Ciò non toglie che è opportuno dare, per quanto possibile, natura transfrontaliera a provvedimenti del genere, ad esempio istituendo dei premi letterari o cinematografici che riguardino una zona linguistica comune a vari Stati membri. In questo modo l' accento viene posto, come prescrive il Trattato sull' Unione europea (v. supra, paragrafo 22), sulla natura di componenti di un retaggio culturale comune che caratterizza le singole culture.
(46) - Per quanto riguarda il primo elemento, si vedano i richiami nella nota 13. Per quanto riguarda il secondo, si possono indicare in particolare le seguenti pronunce recenti: sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner (Racc. pag. I-1979, punti 37-39 della motivazione); sentenza López Brea, citata nella nota 5, punto 7 della motivazione; sentenza 19 marzo 1992, causa C-60/91, Batista Morais (Racc. pag. I-2085, punto 7 della motivazione).
(47) - V. sentenze Coditel I, punti 14 e 15 della motivazione, e Coditel II, punto 13 della motivazione.
(48) - V. conclusioni dell' avvocato generale Warner per la prima causa Coditel e per la causa 52/79, Debauve, Racc. 1980, pag. 878; v. conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn per la causa Cinéthèque, Racc. 1985, pag. 2615.
(49) - L. Defalque, Les restrictions quantitatives et les mesures d' effet équivalents , in Commentaire Mégret. Le droit de la CEE, I, Bruxelles, Editions de l' Université de Bruxelles, 1992, pagg. 272-273, n. 290; P.J.G. Kapteyn e P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 1987, pag. 294; v., del pari l' edizione in lingua inglese di questo libro, curata da L.W. Gormley: Introduction to the law of the European Communities, Deventer-Boston, Kluwer Law & Taxation, 1989, pag. 450.
(50) - A mio parere, si può effettuare lo stesso ampliamento per quanto riguarda la giustificazione, sancita dall' art. 36, della protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o della preservazione dei vegetali, che rientrano nella giustificazione più ampia della protezione dell' ambiente. V., in questa prospettiva, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4431), nella quale la soluzione avrebbe forse potuto basarsi del pari su questa eccezione di cui all' art. 36, nel senso ampio testé esposto.
(51) - Nella sentenza Coditel II, soprammenzionata, la Corte stessa ha rilevato che la protezione della proprietà artistica ed intellettuale doveva essere equiparata all' espressione più limitata dell' art. 36, il quale contempla la protezione della proprietà industriale e commerciale .
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