Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il problema sollevato dalla presente causa è se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro subordini l' uso di un titolo universitario conseguito in un altro Stato membro al rilascio di un' autorizzazione da parte dell' amministrazione competente.
Antefatti e contesto normativo
2. La causa principale oppone un cittadino tedesco, il signor Dieter Kraus (in prosieguo: il "signor Kraus") al Land Baden-Wuerttemberg. Il signor Kraus ha studiato diritto nella Repubblica federale di Germania ed ha superato, nel 1986, il primo esame di Stato in tale materia (1). Al termine di un anno di studi post laurea, egli ha, in seguito, ottenuto il titolo di "Master of Laws" (LL.M.), presso l' Università di Edimburgo. Dopo aver svolto temporaneamente l' attività di assistente all' Università di Tubinga, egli ha iniziato nel Land Baden-Wuerttemberg il tirocinio per giuristi, al fine di preparare il secondo esame di Stato in diritto. Questo secondo esame conclude la formazione di "Einheitsjurist". Esso permette al candidato che lo ha superato di accedere, in qualità di "Volljurist" alla magistratura, alla professione forense e a quella notarile e, per conseguenza, anche a tutte le altre professioni di carattere giuridico, siano o no regolamentate (2).
Nella causa principale il signor Kraus domanda che gli venga riconosciuto il diritto di fruire del suo titolo di LL.M. nel Land Baden-Wuerttemberg, senza bisogno di un' apposita autorizzazione, indipendentemente dall' accesso ad una attività giuridica regolamentata o dal suo esercizio. Con lettera 9 gennaio 1989, in un epoca nella quale era ancora assistente universitario, egli ha, a tal fine, trasmesso una copia di detto diploma al ministero delle Scienze e delle Arti del Land Baden-Wuerttemberg (in prosieguo: il "ministero"). Con lettera 23 gennaio 1989, il ministero lo ha invitato a presentare, in conformità alle norme in vigore, domanda di autorizzazione formale. Il signor Kraus ha obiettato che l' esigenza di un' autorizzazione è incompatibile con l' art. 48 del Trattato CEE, ma il ministero non ha modificato la sua posizione.
3. Le norme tuttora applicabili in materia nel Baden-Wuerttemberg sono quelle della Gesetz ueber die Fuehrung akademischer Grade, una legge del Reich del 1939. Secondo questa legge, un' autorizzazione è necessaria per l' uso di un titolo universitario straniero, pena l' applicazione di sanzioni come la detenzione o un' ammenda. L' esigenza dell' autorizzazione riguarda tanto i cittadini tedeschi che, tolte alcune eccezioni, gli stranieri originari della Comunità o d' altrove. Per quanto riguarda i titoli universitari rilasciati da determinati istituti di istruzione stranieri, l' autorizzazione può tuttavia essere concessa sotto forma di autorizzazione generale. Alla data in cui è stato deciso il presente rinvio, un' autorizzazione generale di questo tipo vigeva per i titoli universitari francese ed olandese, ma non per i titoli ottenuti nel Regno Unito (3).
Per una più ampia esposizione dell' ambito normativo e degli antefatti, si rinvia alla relazione di udienza. Desidero sottolineare in particolare un punto la cui importanza è determinante per la soluzione della questione pregiudiziale sottoposta. Come si evince da tale questione (v. infra, paragrafo 5), non si tratta, nel caso in esame, di appurare se un titolo di LL.M., quale quello conseguito dal signor Kraus all' università di Edimburgo, dia accesso, nella Repubblica federale di Germania, più esattamente nel Land Baden-Wuerttemberg, a questa o quella professione regolamentata. Si tratta unicamente di appurare se il signor Kraus possa, senza autorizzazione, fruire del suo titolo nel Land Baden-Wuerttemberg, in relazione alla sua vita professionale e indipendentemente da quest' ultima.
4. Prima di esaminare la questione sottoposta dal giudice di rinvio, il Verwaltungsgericht di Stoccarda (Repubblica federale di Germania), tengo a precisare che la direttiva 89/48/CEE (4) non risolve il caso del signor Kraus. Detta direttiva, destinata ad essere attuata dagli Stati membri all' inizio del 1990 (5), istituisce fra gli Stati membri un sistema di mutuo riconoscimento dei diplomi che danno accesso ad una professione regolamentata o che ne permettono l' esercizio. Fatta eccezione per una sola disposizione [art. 4, n. 1, lett. b), in fine], la direttiva si applica anche alle professioni giuridiche. L' art. 7, n. 2, riconosce ai cittadini degli Stati membri il diritto di avvalersi del loro titolo di formazione professionale. Lo Stato membro ospitante può solo prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell' istituto che lo ha rilasciato.
La direttiva 89/48/CEE è però applicabile unicamente ai titoli universitari che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Orbene, come avviene di solito per i titoli di studi post laurea, il signor Kraus ha conseguito il suo diploma di LL.M. al termine di un anno di studi. Inoltre, il diritto di fruire del suo titolo, garantito dall' art. 7, n. 2, può essere fatto valere solo nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che soddisfino le condizioni di accesso e di esercizio di un' attività professionale regolamentata. Come ho precedentemente sottolineato, la domanda del signor Kraus di avvalersi del suo titolo di LL.M. nella Repubblica federale di Germania non è affatto motivata da una sua intenzione di esercitare una professione regolamentata.
La direttiva 92/51/CEE (6)completa la direttiva dianzi esaminata. Destinata ad essere recepita dagli Stati membri prima del 18 giugno 1994, essa estende il sistema generale di riconoscimento ai diplomi che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di un anno. Come la direttiva 89/48/CEE, anche questa seconda direttiva garantisce il diritto di avvalersi del titolo solo a coloro che soddisfino le condizioni di accesso e di esercizio di un' attività professionale regolamentata.
5. Il Verwaltungsgericht di Stoccarda ha sollevato la sua questione pregiudiziale per determinare se una normativa nazionale che, comminando sanzioni in caso di inosservanza, subordina l' uso di un titolo universitario ottenuto in un altro Stato membro al rilascio di un' autorizzazione sia contraria all' art. 48 del Trattato CEE o ad altre norme di diritto comunitario allorché il titolo di cui trattasi è un "titolo accademico post laurea ottenuto in un altro Stato membro, che non consente l' accesso ad una professione, ma favorisce l' esercizio di essa".
Esaminerò le norme nazionali descritte dal giudice di rinvio alla luce tanto degli artt. 48 e 59 che del combinato disposto degli artt. 128 e 7 del Trattato CEE. Analizzerò in primo luogo l' art. 48 (paragrafi 6-17), soprattutto perché il giudice di rinvio ne ha fatto richiesta; in secondo luogo, l' art. 59 (paragrafi 18-21); infine, il combinato disposto degli artt. 128 e 7 (paragrafi 22-24). Anche se l' art. 48 verrà esaminato per primo, mentre il combinato disposto degli artt. 128 e 7 sarà esaminato per ultimo, saranno soprattutto questi ultimi due articoli, a mio avviso, che faranno apparire l' incompatibilità esistente fra il diritto comunitario e la normativa nazionale suddetta.
Compatibilità della normativa nazionale con l' art. 48 del Trattato CEE
Discriminazione dissimulata
6. L' art. 48, n. 2, vieta, in linea di principio, qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Una norma nazionale che istituisca un sistema di autorizzazioni, anche se meramente formali, esclusivamente per gli stranieri ° il che non ha luogo nella presente fattispecie ° è senza alcun dubbio discriminatoria per sua stessa natura (7). Nella presente fattispecie il sistema di autorizzazioni controverso non riguarda direttamente i cittadini stranieri, ma i diplomi stranieri. Si deduce però dalla giurisprudenza della Corte che, in tema di discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sul sesso, sono vietate non solo le discriminazioni manifeste, ma anche quelle dissimulate (8). A proposito delle discriminazioni fondate sulla cittadinanza, questo principio è stata formulato per la prima volta nella sentenza 12 febbraio 1974, Sotgiu (9) nella quale si afferma che
"(...) il principio della parità di trattamento (...) vieta non soltanto le discriminazioni palesi, in base alla nazionalità, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato.
(...)
(...) non è quindi escluso che i criteri basati sul luogo di origine o sulla residenza di un lavoratore possano, in determinate circostanze, avere gli stessi effetti pratici della discriminazione proibita dal Trattato (...)".
7. Tale giurisprudenza è applicabile al caso di specie. Un divieto nazionale di utilizzare diplomi, il quale, pur essendo rivolto indistintamente ai cittadini nazionali e stranieri, faccia distinzione fra diplomi nazionali e diplomi ottenuti all' estero ° ivi compresi i diplomi rilasciati negli altri Stati membri ° costituisce una discriminazione dissimulata basata sulla cittadinanza in quanto potenzialmente colpisce soprattutto i cittadini stranieri, e più esattamente i cittadini degli altri Stati membri che abbiano conseguito il diploma nel loro Stato di origine e che intendano fruirne nel Baden-Wuerttemberg (10). Vero è che il divieto di utilizzare un titolo straniero riguarda, nella fattispecie in esame, un cittadino nazionale, e non un cittadino di un altro Stato membro, ma, come vedremo più oltre (paragrafi 14 e seguenti), tale discriminazione alla rovescia ricade anch' essa sotto il divieto enunciato dall' art. 48, n. 2, del Trattato CEE. Ciò posto, occorre anzitutto esaminare se l' art. 48 del Trattato CEE sia applicabile al caso di un cittadino di un altro Stato membro che si trovi nella stessa situazione in cui è il signor Kraus, cioè se ricorrano nella presente fattispecie tutte le condizioni di applicazione dell' art. 48 del Trattato CEE.
Le nozioni di "lavoratore" e di "amministrazione pubblica"
8. Il divieto di discriminazioni di cui all' art. 48, n. 2, vige unicamente nei confronti dei lavoratori e non si applica, in forza del n. 4, agli impieghi nella pubblica amministrazione. Spetta al giudice di rinvio, accertare, tenendo conto della giurisprudenza poc' anzi ricordata, se il signor Kraus fosse un lavoratore che non occupava un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 48, alla data alla quale egli ha informato il ministero competente della sua intenzione di avvalersi del titolo di LL.M. nel Baden-Wuerttemberg (gennaio 1989). Nelle sue osservazioni orali il signor Kraus ha dichiarato che, alla data suddetta, egli era assistente presso l' università di Tubinga.
9. Per quanto riguarda la nozione di lavoratore, ricordo la sentenza 26 febbraio 1992, Raulin (11) nella quale la Corte ha così riassunto la sua giurisprudenza costante su questo punto:
"E' opportuno, preliminarmente, richiamare la costante giurisprudenza secondo la quale la nozione di lavoratore ha portata comunitaria e non può essere interpretata restrittivamente. Ciononostante, per essere considerata lavoratore, una persona deve esercitare attività reali ed effettive, restandone escluse le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. Caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v., in particolare, sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21 della motivazione). Al riguardo, la natura giuridica del rapporto intercorrente tra il lavoratore ed il datore di lavoro è irrilevante ai fini dell' applicazione dell' art. 48 del Trattato (v. sentenza 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 16 della motivazione)".
10. L' espressione impieghi nella pubblica amministrazione utilizzata dall' art. 48, n. 4, è stata anch' essa definita dalla giurisprudenza della Corte. Nella sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (12), la Corte ha rilevato quanto segue:
"Come la Corte ha già precisato nelle sentenze 17 dicembre 1980 (causa 149/79 Commissione/Belgio, Racc. pag. 3881) e 26 maggio 1982 (causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1845), per 'impieghi nella pubblica amministrazione' ai sensi dell' art. 48, n. 4, esclusi dal campo di applicazione dei nn. da 1 a 3 dello stesso articolo, deve intendersi un complesso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e che presuppongono, perciò, da parte dei loro titolari, l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. La deroga riguarda soltanto i posti che, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità ad essi inerenti, possono avere le caratteristiche delle attività specifiche dell' amministrazione nei campi sopra descritti".
Si trattava, anche in quel caso, di una persona che compiva un tirocinio di preparazione professionale nel Baden-Wuerttemberg, ma ai fini del secondo esame di Stato che dà accesso alla carriera di insegnante negli istituti di istruzione secondaria. Nella sentenza la Corte ha concluso affermando che l' interessata era senza ombra di dubbio un lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e non era assimilabile, per il periodo di tirocinio di preparazione alla professione di insegnante, ad un lavoratore occupante un impiego nella pubblica amministrazione.
11. Ho già ricordato come il signor Kraus abbia asserito durante l' udienza che alla data alla quale si è rivolto al ministero era assistente presso l' università di Tubinga e come spetti al giudice di rinvio decidere se, alla luce di questa circostanza, il signor Kraus fosse un lavoratore non occupato in un impiego nella pubblica amministrazione. Il fatto che il signor Kraus abbia in seguito effettuato un tirocinio di formazione professionale sanzionato dal secondo esame di Stato di diritto, non ci sembra rilevante nella presente fattispecie. Anche se il giudice di rinvio dovesse decidere ° alla luce della succitata sentenza Lawrie-Blum ° che i giuristi che effettuano un periodo di tirocinio (diversamente dagli insegnanti) occupano un impiego nell' amministrazione pubblica (il che è lungi dall' essere certo (13)), non per questo il signor Kraus perderebbe la veste giuridica di lavoratore, se tale veste era da lui posseduta alla data sopra menzionata.
E' opportuno a questo proposito richiamare la sentenza Bernini (14), ove è espresso il principio secondo cui un lavoratore che abbandoni volontariamente il suo impiego per seguire, a distanza di poco tempo (nel caso considerato: quattro mesi), un corso di studi a tempo pieno conserva la veste giuridica di lavoratore se vi è correlazione fra la precedente attività professionale e gli studi in questione. La circostanza che durante gli studi intrapresi la posizione dell' interessato sia ritenuta analoga a quella di chi partecipa allo stesso tipo di formazione nell' ambito di una pubblica amministrazione non incide su tale principio. In altre parole, se il signor Kraus va considerato lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE, a ragione della sua attività giuridica di assistente, egli ha conservato, secondo me, questa veste giuridica anche dopo aver iniziato il tirocinio di formazione per giuristi ai fini del secondo esame di Stato (15).
Discriminazione nell' impiego e nelle condizioni di lavoro
12. Il divieto di discriminazioni enunciato dall' art. 48, n. 2, del Trattato CEE riguarda esclusivamente l' impiego, la retribuzione e le altri condizioni di lavoro. Anche su questo punto spetta al giudice nazionale accertare se un divieto nazionale di utilizzare un diploma possa, di per sé, ostacolare il signor Kraus per quanto concerne l' accesso ad una professione giuridica o di altra natura, regolamentata o no, l' esercizio di questa professione, la retribuzione o le opportunità di promozione. Quanto a me, posso solo constatare che il giudice di rinvio non ha escluso la possibilità di tali inconvenienti, poiché, nel porre la questione pregiudiziale, ha osservato che il titolo universitario ottenuto dal signor Kraus "favorisce l' esercizio (di una professione)". Possiamo benissimo immaginare che, per l' esercizio di una professione come, ad esempio, quella di professore di diritto comparato, il fatto di avvalersi di un titolo di LL.M. presenti indubbiamente una certa importanza.
Nel corso dell' udienza si è potuto constatare che vi è molta confusione su ciò che deve intendersi per utilizzazione di un diploma ai sensi della legge del Reich del 1939. Secondo il rappresentante del Baden-Wuerttemberg, questa legge non impedisce al possessore di un diploma straniero di farne menzione ai fini, ad esempio, dell' assunzione in un impiego. Il signor Kraus contesta invece l' esattezza di quest' affermazione. Naturalmente spetta non alla Corte, ma al giudice di rinvio determinare la portata esatta del divieto, penalmente sanzionato, di avvalersi di diplomi stranieri, contenuto nella legge suddetta. Se il divieto dovesse essere tale da impedire al possessore di un diploma straniero di farne menzione nella sua vita professionale normale, ritengo che esso avrebbe indiscutibilmente ripercussioni in tema di impiego, di retribuzione o di altre condizioni di lavoro. Per quanto riguarda la retribuzione, il signor Kraus ha precisato, in corso di udienza, che la possibilità di avvalersi del diploma avrebbe potuto avere conseguenze non trascurabili sul livello di retribuzione.
Motivi giustificativi
13. Il divieto di discriminazione di cui all' art. 48, n. 2, del Trattato non si applica nei casi in cui la normativa nazionale possa giustificarsi per uno dei motivi indicati al n. 3 dello stesso articolo. Il rappresentante del Baden-Wuerttemberg ha sostenuto, durante l' udienza, che la legge controversa mira a proteggere l' ordine pubblico. Una tesi del genere non può essere accolta, data la portata limitata che ha dato la Corte alla nozione di "ordine pubblico" (16).
Né mi sembra possibile giustificare la discriminazione indiretta o dissimulata, implicita nella legge in questione (v. supra, paragrafo 7), sostenendo che il divieto di avvalersi di un titolo universitario senza autorizzazione è motivato da ragioni obiettive d' interesse generale (17). Nelle osservazioni presentate alla Corte il Land Baden-Wuerttemberg sostiene che il divieto in questione è indispensabile per tutelare il pubblico interesse e il mercato del lavoro. Siffatto argomento non è convincente. A parte il problema se ragioni obiettive di questo genere possano essere fatte valere per giustificare anche le norme che pongono in essere una discriminazione palese o indiretta (18), è innegabile che ° come afferma la Commissione ° il divieto, penalmente sanzionato, di usare diplomi falsi è sufficiente di per sé a tutelare ampiamente la buona fede del pubblico. Nel caso in cui si ritenga necessario assicurare una maggiore tutela, si può prevedere l' obbligo di far seguire il titolo dal nome e, eventualmente, dal luogo dell' istituto che lo ha rilasciato. Questa possibilità è secondo me sufficiente per garantire la tutela della buona fede del pubblico e, al tempo stesso, conforme alle norme comunitarie in vigore o a quelle adottate nell' ambito del Consiglio d' Europa (19). Ciò basta per farci ritenere contraria al principio di necessità e/o di proporzionalità una legislazione nazionale che preveda un sistema di autorizzazioni individuali, sottratte ad ogni controllo giurisdizionale, e che sottometta a gravi sanzioni penali l' impiego non autorizzato di un diploma.
Discriminazioni alla rovescia
14. Si supponga che il giudice nazionale concluda, alla luce di quanto precede, che una legislazione nazionale come quella sopra descritta rientra nella sfera di applicazione dell' art. 48 del Trattato CEE nella misura in cui viene applicata a cittadini di un altro Stato membro posti in una situazione simile a quella del signor Kraus. In tal caso occorre domandarsi se anche il signor Kraus possa avvalersi, contro il suo stesso Stato di origine, del divieto di discriminazioni sancito da detto articolo. Si ricorderà anzitutto, a questo proposito, quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 3 ottobre 1990, Bouchoucha (20), e cioè che una situazione come quella in esame non è limitata puramente all' ambito nazionale di uno Stato membro, poiché (proprio come nella causa Bouchoucha) è caratterizzata dal fatto che una persona avente la cittadinanza di uno Stato membro interessato è titolare di un diploma professionale conseguito in un altro Stato membro.
Nella sentenza Knoors (21), riferendosi al caso di una qualificazione professionale ai sensi dell' art. 3 della direttiva del Consiglio 64/427/CEE (22), acquisita in Belgio da un cittadino olandese, la Corte ha affermato che un cittadino comunitario può avvalersi, nel suo Stato di origine, della qualificazione professionale conseguita in un altro Stato membro per ottenere nel primo Stato l' abilitazione all' esercizio del mestiere di idraulico ivi regolamentato. Con riguardo all' importanza fondamentale delle libertà garantite dagli artt. 3, lett. c), 48, 52 e 59 del Trattato CEE, la Corte ha dichiarato nei punti 24 e 25 della motivazione, per quanto riguarda in particolare l' art. 52, che
"(...) se è vero che le disposizioni del Trattato in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi non possono applicarsi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, ciò non toglie che il richiamo, nell' art. 52, ai 'cittadini di uno Stato membro' desiderosi di stabilirsi 'nel territorio di un altro Stato membro' non può interpretarsi in modo da escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro, qualora questi, per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato una qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, rispetto al loro Stato d' origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato;
(...) non si può cionondimeno non tener conto dell' interesse legittimo che uno Stato membro può avere ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all' impero delle leggi nazionali in materia di preparazione professionale".
Dal momento che, nella fattispecie considerata in quella sentenza, non sussisteva alcun rischio di abuso, la Corte ha concluso che i cittadini dello Stato membro che disciplina l' esercizio della professione sono anch' essi "beneficiari" ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva 64/427/CEE. Tuttavia, l' idea centrale del ragionamento della Corte è che il diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone si applica anche ai cittadini nazionali ° anche se, in quel caso, si trattava di una situazione puramente interna ad uno Stato membro (il che non è il caso della presente fattispecie) ° se i cittadini nazionali si trovano, "rispetto al loro Stato d' origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato" (23). Nel caso in esame il signor Kraus si trova appunto in una situazione analoga a quella di un cittadino di un altro Stato membro che, come ho rilevato, potrebbe trarre beneficio dal divieto di discriminazioni sancito dall' art. 48, n. 2, del Trattato CEE.
15. Ciò dicendo, la Corte ha confermato quanto già detto nella citata sentenza Bouchoucha, che aveva ad oggetto il riconoscimento in Francia di un diploma in osteopatia rilasciato nel Regno Unito ad un cittadino francese ai fini dell' esercizio nel primo Stato della professione corrispondente al diploma. In mancanza di una disciplina legale delle professioni paramediche e di una definizione comunitaria della nozione di "attività medica" ° donde consegue che spetta allo Stato membro interessato disciplinare sul suo territorio l' esercizio delle professioni paramediche come, segnatamente, quella dell' osteopata (punti 8 e 12 della motivazione) °, la Corte ha precisato, nei punti 14 e 15 della motivazione, che
"(...) non si può non tener conto dell' interesse legittimo che uno Stato membro può avere ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all' impero delle leggi nazionali in materia di preparazione professionale.
Ciò si verificherebbe in particolare se il fatto, per un cittadino di uno Stato membro, di aver ottenuto in un altro Stato membro un diploma la cui estensione e il cui valore non sono riconosciuti da alcuna disposizione comunitaria, potesse obbligare lo Stato membro di origine a consentirgli di svolgere sul suo territorio le attività connesse a tale diploma, allorché lo svolgimento di siffatte attività è ivi riservato ai possessori di una qualifica superiore reciprocamente riconosciuta a livello comunitario e che tale riserva non appare arbitraria".
16. Questa riserva della sentenza Bouchoucha al principio generale enunciato nella sentenza Knoors non mi sembra rilevante nel caso in esame. Essa va letta in relazione all' oggetto della controversia, che, come ho già rilevato (paragrafo 15) verteva sull' uso di un diploma (britannico) il quale, secondo le affermazioni del possessore, avrebbe dato accesso ad una professione regolamentata (in Francia). Ebbene, così non è nella presente specie, dal momento che il signor Kraus non cerca di usare il suo diploma di LL.M. allo scopo di esercitare una professione regolamentata nella Repubblica federale di Germania, ma intende unicamente fruire del titolo connesso al diploma.
Inoltre, la riserva formulata nella sentenza Bouchoucha è motivata dalla preoccupazione di evitare che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, i cittadini nazionali tentino di eludere, in un settore così sensibile come quello medico e para-medico, l' applicazione delle leggi interne in materia di accesso ad una professione regolamentata (24). La sentenza in questione va piuttosto letta alla luce della giurisprudenza della Corte soprammenzionata al paragrafo 13: giurisprudenza, dalla quale si desume che sono compatibili con il diritto comunitario le norme nazionali destinate ad impedire un esercizio abusivo delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, allo scopo, ad esempio, di eludere le norme interne obbligatorie in tema di formazione professionale (25). Come ho però rilevato a questo proposito, la tutela contro l' uso abusivo dei titoli, particolarmente in materia di professioni giuridiche, può essere organizzata con misure meno restrittive.
17. Concludo pertanto che una legislazione nazionale come quella descritta dal giudice di rinvio è incompatibile con l' art. 48, n. 2, del Trattato CEE, nella misura in cui il giudice nazionale constata, alla luce della giurisprudenza della Corte sopra menzionata, che il signor Kraus, al tempo in cui hanno avuto luogo i fatti pertinenti, era un lavoratore non impiegato nella pubblica amministrazione ai sensi di detto articolo, e che il divieto di avvalersi di un titolo senza autorizzazione, tenuto conto della portata attribuita al divieto nel diritto interno, può, per coloro che si trovano in una situazione analoga a quella del signor Kraus, creare un pregiudizio quanto all' impiego, alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro.
Applicabilità dell' art. 59 del Trattato
18. Il giudice di rinvio chiede alla Corte di esaminare la legislazione nazionale in questione anche sotto il profilo di altre disposizioni del diritto comunitario, diverse dall' art. 48 del Trattato CEE. Prendendo posizione al riguardo, mi soffermerò in primo luogo sull' art. 59 del Trattato CEE, la cui applicazione, tuttavia, presuppone, come si evince dall' art. 60, n. 1, del Trattato CEE, che si tratti di un caso non riconducibile alla materia retta dalle norme relative, fra l' altro, alla libera circolazione delle persone, e in particolare dalle disposizioni dell' art. 48 del Trattato CEE.
Quanto alla sfera di applicazione generale dell' art. 59 del Trattato CEE, è pacifico che esso vieta qualsiasi norma interna che comporti una discriminazione, palese o dissimulata, a danno dei cittadini di altri Stati membri o che, pur essendo indistintamente applicabile ai cittadini nazionali ed a quelli di altri Stati membri, renda difficile a questi ultimi l' effettuare prestazioni di servizi in altri Stati membri (26). Peraltro, oggetto di questo divieto generale sono sia le restrizioni subìte da chi presta il servizio sia quelle alle quali il prestatario è soggetto allorché si reca nello Stato in cui il prestatore risiede (27).
19. Nonostante l' ampiezza della sua portata, non è però detto che l' art. 59 del Trattato CEE sia applicabile in un caso come quello in esame. Secondo quanto afferma la Corte, l' insegnamento impartito nell' ambito di un sistema di istruzione pubblica non è, infatti, assimilabile ai servizi ai sensi dell' art. 59 (28). Perché tale assimilazione sia possibile, occorre che le prestazioni siano, come dispone testualmente l' art. 60, primo comma, del Trattato CEE, "fornite normalmente dietro retribuzione". Nei punti 17-19 della sentenza Humbel, la Corte ha precisato che
"La caratteristica essenziale della retribuzione va quindi rintracciata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio.
Ebbene, detta caratteristica non si riscontra nel caso dell' istruzione impartita nell' ambito della pubblica istruzione nazionale. Lo Stato, istituendo e mantenendo quest' ultima, non intende svolgere attività retribuite bensì adempiere ai propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini. D' altro canto, il sistema è di regola finanziato dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori.
Sulla natura di questa attività non incide il fatto che talora gli alunni od i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema. A maggior ragione non può avere analogo effetto la circostanza che venga imposto il versamento di un minerval ai soli alunni stranieri".
20. Tali affermazioni della sentenza Humbel non escludono però, a priori, che taluni corsi di studio post laurea debbano essere assimilati a prestazioni di servizio ai sensi dell' art. 59 del Trattato CEE. Tali sarebbero i corsi il cui finanziamento provenga interamente o in gran parte, non da fondi pubblici, ma dai contributi degli studenti medesimi o da altri finanziatori, che si siano impegnati a sostenere, nelle forme più varie, il costo ad essi inerente. Spetta al giudice di rinvio accertare se così avvenga per gli studi sanciti dal diploma di LL.M. rilasciato al signor Kraus dall' Università di Edimburgo (29).
Nel caso in cui fosse applicabile, per i motivi sopra illustrati, l' art. 59 del Trattato CEE osterebbe, secondo noi, ad una norma nazionale che ° senza alcuna giustificazione (v. supra, paragrafo 13) ° rendesse più difficile o scoraggiasse la partecipazione dei propri cittadini a corsi di istruzione impartiti in un altro Stato membro. Il che si verificherebbe, secondo me, se fosse loro negato il diritto di fruire senza restrizioni nel proprio Stato membro del titolo universitario conseguito in un altro Stato membro al termine dei loro studi (v. infra, paragrafo 23).
21. Concludo quindi, sul problema riguardante l' art. 59 del Trattato CEE, affermando che detto articolo è applicabile in un caso come quello in esame ° purché beninteso non si tratti di un caso sussumibile sotto la disciplina dell' art. 48 del Trattato CEE ° se il corso di studi LL.M. seguito dal signor Kraus presso l' Università di Edimburgo non è, o lo è solo in piccola parte, finanziato con fondi pubblici, ed è invece finanziato, interamente o in gran parte, dagli stessi studenti o da altri finanziatori che hanno assunto l' impegno di sostenere il costo ad esso inerente in qualsiasi forma.
Accesso alla formazione professionale
22. Si tratta infine di esaminare se un divieto nazionale avente ad oggetto l' uso di titoli, come quello descritto nella questione pregiudiziale, sia compatibile con il combinato disposto degli artt. 128 e 7 del Trattato CEE. Come ho già osservato (paragrafo 5), è principalmente sotto questo profilo che sorge il problema della compatibilità fra tale divieto e le norme comunitarie.
L' esame della questione deve prendere le mosse dalla sentenza 13 febbraio 1985, Gravier (30), nella quale la Corte ha precisato che l' accesso e la partecipazione ai corsi di studio all' interno della Comunità non sono, in quanto tali, estranei al diritto comunitario (punto 19 della motivazione). A proposito, segnatamente, della formazione professionale, la Corte ha dichiarato, nei punti 24 e 25 della motivazione, che
"In particolare, l' accesso alla formazione professionale può favorire la libera circolazione delle persone nell' intera Comunità, permettendo agli interessati di ottenere una qualificazione nello Stato membro in cui intendono esercitare la loro attività professionale e dando loro la possibilità di perfezionare la loro preparazione e di sviluppare le loro attitudini particolari nello Stato membro in cui l' istruzione professionale comprende la specializzazione appropriata.
Da quanto precede risulta che le condizioni di accesso alla formazione professionale rientrano nel campo d' applicazione del Trattato".
In successive sentenze la Corte ha dichiarato che gli studi universitari fanno parte, essi pure, della formazione professionale, anche se ° come nella presente fattispecie ° l' esame finale non conferisce all' interessato "il titolo immediato per l' esercizio di una professione, mestiere o attività determinata che presuppone questo titolo". Nella sentenza 2 febbraio 1988, Blaizot (31), la Corte ha statuito quanto segue, nei punti 19 e 20 della motivazione:
"Quanto al punto se gli studi universitari preparino ad un titolo per una professione, mestiere o attività specifica o attribuiscano l' idoneità particolare ad esercitare siffatta professione, mestiere o attività, si deve sottolineare che così è non solo se l' esame finale conferisce il titolo immediato per l' esercizio di una professione, mestiere o attività determinata che presuppone questo titolo, ma anche nel caso in cui detti studi conferiscano un' idoneità particolare, vale a dire nei casi in cui lo studente ha bisogno di cognizioni acquisite per l' esercizio di una professione, di un mestiere o attività, anche se l' acquisto di dette cognizioni non è prescritto per tale esercizio da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative.
E' opportuno constatare che gli studi universitari rispondono, nella maggior parte dei casi, a questi criteri. Ciò non avviene solo per determinati cicli di studi particolari i quali, date le loro caratteristiche intrinseche, sono destinati a coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze generali piuttosto che intraprendere un' attività lavorativa".
E' pertanto innegabile che studi finalizzati al conseguimento di un diploma LL.M. fanno parte della formazione professionale ai sensi del diritto comunitario, anche se il diploma rilasciato al termine di tali studi non è una condizione richiesta per l' esercizio di una professione, di un mestiere o di un' attività.
23. L' idea fondamentale sulla quale riposa la sentenza Gravier è che i cittadini degli Stati membri debbono poter fruire delle medesime possibilità di libero accesso, nell' intera Comunità, ai corsi di preparazione professionale che ritengono più idonei a completare la loro preparazione.
Il rappresentante del governo del Regno Unito ha giustamente osservato, nelle sue osservazioni orali, che detta giurisprudenza è incentrata sul tema dell' accesso e della partecipazione alla formazione professionale e che la politica dell' insegnamento non ne fa parte di questo tema (32). Tenuto conto del fatto che il divieto generale di discriminazioni enunciato dall' art. 7 del Trattato CEE vige unicamente "nell' ambito di applicazione del presente Trattato", e, pertanto ° trattandosi di formazione professionale ° solo nella misura in cui si tratti di situazioni che ricadono sotto la disciplina dell' art. 128, la materia relativa al riconoscimento dei titoli, dei diplomi e dei periodi di studio ° così conclude il rappresentante del governo del Regno Unito ° esula da tale divieto. Donde la conseguenza logica che una legislazione nazionale come quella contemplata nella presente fattispecie non rientra nel campo di applicazione degli artt. 128 e 7 del Trattato CEE.
Mi sia consentito dissentire su questo punto. In primo luogo, non si tratta, nel caso in esame, di ottenere il riconoscimento nella Repubblica federale di Germania, di un diploma LL.M. conseguito in un altro Stato membro, per poter esercitare una professione regolamentata nel primo Stato. Si tratta unicamente di ottenere la possibilità di avvalersi (in particolare) nella vita professionale nella Repubblica federale di Germania, senza bisogno di autorizzazione, di un titolo conseguito in un altro Stato membro. In secondo luogo, mi sembra che un divieto relativo all' uso dei titoli abbia sicuramente incidenza sull' accesso e sulla partecipazione alla formazione professionale. Allorché una legislazione nazionale impedisce ad uno studente di avvalersi, nel proprio Stato membro, del titolo conseguito al termine di un corso di formazione professionale al quale ha partecipato in un altro Stato membro e di trarre in tal modo vantaggio dal risultato dell' impegno con cui ha intrapreso gli studi, tale legislazione scoraggia, in gran parte o totalmente, l' adesione e la partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati nell' altro Stato membro. La precedente giurisprudenza della Corte si riferiva a restrizioni discriminatorie di accesso imposte "ex ante", quali un aiuto accordato per coprire le spese di iscrizione o altre condizioni di accesso all' insegnamento; nella presente fattispecie, la Corte si trova in presenza di una restrizione "ex post". Ma, la differenze fra questi due tipi di restrizioni non rende la seconda meno effettiva.
24. Alla luce di quanto precede, concludo quindi che una legislazione nazionale la quale impedisca a studenti di avvalersi del titolo da essi conseguito al termine di un corso di formazione professionale cui hanno partecipato in un altro Stato membro rientra sicuramente nella sfera d' applicazione dell' art. 128 del Trattato CEE. Ciò significa che tale legislazione può anche ricadere sotto il divieto di discriminazioni di cui all' art. 7 del Trattato CEE. Affinché quest' articolo possa applicarsi, occorre che si tratti di una discriminazione, palese o dissimulata che sia, basata sulla cittadinanza (33). E' invece del tutto indifferente che la legislazione discriminatoria abbia per destinatario la persona che acquisisce o quella che dispensa la formazione professionale in questione e che essa venga applicata nello Stato membro nel quale il titolo è stato conseguito e ad opera delle autorità di detto Stato o, come nel presente caso, nello Stato membro nel quale il titolo è utilizzato e ad opera delle autorità di questo Stato (34). Come ho già sottolineato, la discriminazione vietata è, nel presente caso, dovuta al fatto che la proibizione di avvalersi del titolo ostacola l' accesso di cittadini tedeschi ai corsi di formazione professionale organizzati in altri Stati membri, scoraggiando in certa misura la loro partecipazione a tali corsi, mentre ciò non avviene per l' accesso di cittadini tedeschi ai corsi di formazione professionale organizzati nel loro Stato, senza che una giustificazione valida in diritto comunitario sia fornita per motivare tale diversità di trattamento giuridico fra i due casi (v. supra, paragrafo 13).
Conclusione
25. Tenuto conto di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sottoposta dal giudice di rinvio:
"1) Una legislazione nazionale che sottoponga ad autorizzazione obbligatoria il semplice uso di un titolo universitario, che è stato conseguito in un altro Stato membro e che non dà direttamente accesso ad una professione, è contraria al divieto di discriminazioni enunciato dall' art. 48 del Trattato CEE, se siffatta esigenza ostacola un lavoratore ai sensi dell' art. 48, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro: ciò vale, nelle stesse circostanze, anche quando il lavoratore è un cittadino dello Stato membro in cui vige tale legislazione.
2) Nella misura in cui non sia già vietata dall' art. 48 del Trattato CEE, la legislazione nazionale sopra descritta, rendendo meno attraente per i suoi cittadini e quindi impedendo l' accesso ai servizi d' insegnamento prestati in un altro Stato membro, è incompatibile con l' art. 59 del Trattato CEE, qualora venga assodato che tali servizi, nello Stato membro del prestatore, non sono finanziati con fondi pubblici, ma con i contributi dei partecipanti e di altre persone che hanno assunto l' impegno di coprire interamente o quasi i costi ad essi inerenti.
3) Una legislazione nazionale come quella sopra descritta è comunque incompatibile con l' art. 7 del Trattato CEE se rende la partecipazione a corsi di formazione professionale in un altro Stato membro meno attraente per i cittadini nazionali della partecipazione a corsi di formazione professionale nel proprio Stato".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° Il primo esame di Stato dà, per esempio, accesso alle professioni di consulente giuridico d' impresa o, come si deduce dalla causa principale, di assistente universitario.
(2) ° Una descrizione dettagliata del sistema tedesco di formazione per giuristi e dei due esami di Stato è contenuta in Lonbay e a.: Training lawyers in the European Community , The Law Society, 1990, pagg. 23 e seguenti.
(3) ° In un secondo tempo, è stata dichiarata applicabile un' autorizzazione generale più larga, la quale consente l' uso di numerosi titoli universitari, enumerati in un minuzioso allegato, ma, apparentemente, non del LL.M. britannico (a differenza di quello irlandese). V. Allgemeine Genehmigung zur Fuehrung von Hochschulgraden , Amtsblatt Wissenschaft und Kunst ° Baden-Wuerttemberg, 19 giugno 1992.
(4) ° Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).
(5) ° L' autorizzazione generale menzionata nella nota 3 rende applicabile la direttiva nel Baden-Wuerttemberg.
(6) ° Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).
(7) ° V., in materia di libera circolazione delle merci, sentenza 15 dicembre 1971, cause riunite da 51/71 a 54/71 International Fruit Company e a. (Racc. pag. 1107, punto 9 della motivazione).
(8) ° V., al riguardo, Lenaerts, K.: L' égalité de traitement en droit communautaire , Cahiers de droit européen, 1991, pagg. 3, 13.
(9) ° Causa 152/73 (Racc. pag. 153, punto 11 della motivazione). V. anche sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 23 della motivazione), e, recentemente, sentenza 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan (Racc. pag. 1591, punti 10 e seguenti della motivazione).
(10) ° Il numero di cittadini CEE (confrontato con quello dei tedeschi) che vengono a trovarsi nella posizione descritta non incide, secondo me, sull' applicabilità del principio di cui all' art. 48. Il problema centrale, infatti, consiste nel determinare il carattere discriminatorio della normativa in questione, in sé stessa considerata, e, per la sua soluzione, è sufficiente che detta normativa sia tale da avere virtualmente effetti discriminatori nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, qualunque sia la loro importanza numerica.
(11) ° Causa C-357/89 (Racc. pag. I-1027, punto 10 della motivazione). Tale causa aveva ad oggetto un contratto di lavoro di durata molto limitata: 60 ore su un arco di tempo di due settimane, grazie ad un contratto comunemente noto sotto il nome di oproepcontract (contratto a chiamata). V. anche la sentenza Bernini, di uguale data (causa C-3/90, Racc. pag. I-1071, punto 14 della motivazione).
(12) ° Causa 66/85 (Racc. pag. 2121, punto 27 della motivazione).
(13) ° Nella causa 274/80, successivamente cancellata dal registro, la Commissione aveva sviluppato, nelle sue osservazioni scritte presentate il 13 febbraio 1981, un esame approfondito di questo problema, ed era giunta alla conclusione che i c.d. Rechtsreferendare devono essere considerati, durante il periodo di formazione, lavoratori ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE, non occupati in un impiego della pubblica amministrazione.
(14) ° Punto 21 della motivazione (menzionata supra, nota 11).
(15) ° V. sentenza 30 maggio 1989, Allué e Coonan (già menzionata alla nota 9, punto 8 della motivazione).
(16) ° V. sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 35 della motivazione).
(17) ° La Corte ammette tali motivi in casi eccezionali, quando, cioè, vi è il rischio che, invocando le libertà garantite dal Trattato, taluni cittadini comunitari tentino, ad esempio, di eludere talune norme di condotta professionali obbligatorie. Vedasi, a proposito dell' art. 59, sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen (Racc. pag. 1299, punti 12 e seguenti della motivazione), e, a proposito (fra l' altro) dell' art. 48, sentenza 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399, punto 25 della motivazione).
(18) ° A partire dalla sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Saeger (Racc. pag. I-4221, punti 12 e seguenti della motivazione), vale il principio secondo cui anche le norme interne non discriminatorie (in modo palese o indiretto), ma tali da ostacolare gli scambi tra Stati, ricadono sotto il divieto dell' art. 59 del Trattato CEE. Secondo l' insegnamento della Corte, le c.d. esigenze imperiose di interesse generale possono giustificare solo norme interne non discriminatorie: vedasi sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007, punti 12 e seguenti della motivazione). Nella presente fattispecie, si tratta però di norme che comportano una discriminazione (dissimulata). La sentenza 20 maggio 1992, causa C-106/91, Ramrath (Racc. pag. I-3351, punti 28-31 della motivazione) sembra indicare che questi principi valgono altresì nell' ambito dell' art. 48 del Trattato CEE.
(19) ° Mi riferisco alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE precedentemente esaminate, ed alla Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, 14 dicembre 1959. Questa Convenzione, elaborata in seno al Consiglio dell' Europa, è stata firmata da tutti gli Stati membri della Comunità ed è oggi in vigore in dieci Stati membri, fra i quali la Repubblica federale di Germania.
(20) ° Causa C-61/89 (Racc. pag. I-3551, punto 11 della motivazione).
(21) ° V. nota 17.
(22) ° Direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria e Artigianato) (GU 1964, n. 117, pag. 1863).
(23) ° V. anche le conclusioni (paragrafi 5 e 9) dell' avvocato generale Tesauro nella causa Singh (sentenza 7 luglio 1992, causa C-370/90, Racc. pagg. I-4265, 4280).
(24) ° Il dispositivo della sentenza fa, per conseguenza, riferimento ad una attività paramedica, come in particolare l' osteopatia che, nello Stato membro interessato, è riservata unicamente ai titolari di un diploma di dottore in medicina . La sensibilità propria di questo settore è confermata anche dall' art. 57, n. 3. del Trattato CEE, che prevede nel suo caso una disciplina particolare per quanto riguarda l' armonizzazione delle legislazioni in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi.
(25) ° V., in particolare, la giurisprudenza citata nella nota 17.
(26) ° Sentenza Saeger (punto 12 della motivazione, menzionata nella nota 18).
(27) ° Sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 10 della motivazione); v. anche sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 20 della motivazione).
(28) ° Sentenza 27 settembre 1988, causa 263/86, Humbel (Racc. pag. 5365, punti 14 e seguenti della motivazione).
(29) ° Non ritengo necessario in proposito dedicare un' attenzione particolare all' art. 58, secondo comma, del Trattato CEE, che, a norma dell' art. 66, è applicabile anche alla libera prestazione di servizi. Nel preveder una riserva per le società che non si prefiggono scopi di lucro , detto comma non pone, secondo me, una condizione supplementare, ma riflette puramente e semplicemente la nozione di servizi di cui all' art. 60. V. altresì sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Grogan e a. (Racc. pag. I-4685, punto 26 della motivazione).
(30) ° Causa 293/83 (Racc. pag. 593). La politica comunitaria in materia di formazione professionale si è ampiamente sviluppata dopo la sentenza Gravier.
(31) ° Causa 24/86 (Racc. pag. 379). V., a conferma, sentenza 30 maggio 1989, causa 242/87, Commissione/Consiglio (Erasmus) (Racc. pag. 1425, punto 25 della motivazione).
(32) ° V. già sentenza 3 luglio 1974, causa 9/74, Casagrande (Racc. pag. 773, punto 6 della motivazione).
(33) ° In altri termini, allo stato attuale del diritto comunitario, l' art. 7 non concerne legislazioni che, pur non essendo discriminatorie, fanno ostacolo, in altro modo, alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi.
(34) ° Su entrambi i punti, esiste analogia con quanto si può affermare nell' ambito della libera circolazione dei servizi. V., in proposito, la sentenza Luisi e Carbone, menzionata nella nota 27, relativa al caso di restrizioni al pagamento di prestazioni di servizi, poste dallo Stato membro di origine del prestatario che si reca all' estero.
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