Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale che ritiene necessaria per dirimere la questione se la società tedesca Moellmann-Fleisch abbia il diritto di ottenere una restituzione all' importazione nel contesto dell' esportazione di una partita di carne bovina verso l' Egitto.
Si tratta di una restituzione differenziata, cioè una restituzione la cui aliquota dipende dal paese di destinazione. Dalle norme comunitarie applicabili risulta che non deve constatarsi soltanto che le merci siano state esportate fuori dalla Comunità, ma altresì che "il prodotto sia stato importato nel paese terzo (...) per il quale è prevista la restituzione", v. art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (1).
Secondo l' art. 20, n. 2, del regolamento "il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo", e secondo l' art. 20, n. 3, "la prova dell' espletamento delle formalità doganali è costituita: a) dalla presentazione del documento doganale (...) o b) dalla presentazione del certificato di sdoganamento (...)".
2. Dall' ordinanza di rinvio risulta che:
° le merci esportate sono arrivate a destinazione in Egitto e sono state assoggettate al regime doganale richiesto, secondo le risultanze di un certificato di sdoganamento egiziano non datato, sul quale il giudice a quo ritiene che occorra basarsi;
° le merci sono state riportate nella Comunità, dove sono state collocate sotto deposito doganale e successivamente esportate verso un altro paese dalla società tedesca;
° il motivo per il quale le merci hanno dovuto essere riportate nella Comunità è controverso, in quanto di tratta del valore da accordare a documenti che potrebbero avvalorare la tesi secondo la quale le merci erano state sottoposte ad un controllo sanitario, il cui risultato era stato negativo.
3. Secondo le autorità doganali tedesche, il certificato di sdoganamento prodotto non costituisce, nelle circostanze della specie, prova sufficiente dell' importazione: la società tedesca, invece, sostiene, invocando l' art. 20, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2730/79, che il certificato di sdoganamento costituisce la prova necessaria e sufficiente dell' importazione.
4. La questione sollevata dal Finanzgericht di Amburgo è intesa a sapere se, secondo le disposizioni comunitarie applicabili,
"la prova dell' importazione in un paese terzo debba considerarsi non prodotta,
° già nel caso in cui sussistono fondati dubbi che le merci indicate nel certificato di sdoganamento abbiano effettivamente raggiunto il mercato del paese terzo, oppure
° se debba essere dimostrato il contrario, vale a dire la mancata importazione".
Il Finanzgericht di Amburgo invoca la sentenza della Corte 11 luglio 1984, Dimex (2), dove la Corte al punto 10 della motivazione ha constatato che l' espletamento delle formalità doganali garantiva soltanto "in linea di massima, alla merce l' accesso effettivo al mercato del paese di destinazione". Secondo il Finanzgericht di Amburgo, è pertanto chiaro che il documento doganale costituisce solo un indizio refutabile dell' importazione ed è in questo contesto che il giudice a quo auspica che la Corte risolva la questione in quali circostanze di fatto e di diritto l' indizio della effettività dell' importazione risultante dal certificato di sdoganamento possa considerarsi refutato.
5. La soluzione di questa questione deve fondarsi sulla constatazione che la restituzione deve essere effettuata solo quando il prodotto è importato nel paese terzo considerato.
Nella citata causa Dimex, la Corte ha ritenuto, ai punti da 8 a 11 della motivazione, che
° "Il sistema delle restituzioni variabili all' esportazione ha lo scopo di aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi, mentre la variabilità della restituzione è stata istituita onde tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato d' importazione sul quale la Comunità intende esser presente.
° Nella sentenza summenzionata, nonché in pronuncie successive (vedasi in particolare sentenza 2. 3. 1977, Eier-Kontor, 44/76, Racc. pag. 393), la Corte ha statuito che la ragion d' essere del sistema di differenziazione della restituzione verrebbe meno se ° per ottenere una restituzione ad aliquota superiore ° fosse sufficiente che la merce venga semplicemente scaricata, senza raggiungere il mercato del territorio di destinazione.
° D' altra parte, è questo il motivo per cui l' art. 11, n. 1, 1 comma, del regolamento n. 192/75 subordina il versamento della restituzione variabile all' espletamento delle formalità doganali per la merce in libera pratica nel paese terzo, giacché l' espletamento delle formalità doganali garantisce, in linea di massima, alla merce l' accesso effettivo al mercato del paese di destinazione.
° Il fatto che l' art. 11, n. 1, 3 comma, del regolamento precitato autorizzi le autorità competenti a chiedere altri documenti, qualora ritengano insufficiente, tenuto conto della situazione particolare del paese di destinazione, la prova dell' espletamento delle formalità doganali, dimostra che questa prova costituisce solo un indizio refutabile dell' effettivo conseguimento dello scopo delle restituzioni differenziate all' esportazione". (Il corsivo è mio).
La Corte ha pertanto constatato che l' espletamento delle formalità doganali costituisce solo in linea di massima una garanzia che le merci in questione abbiano effettivamente raggiunto il mercato del paese di destinazione. A ciò si aggiunge il fatto che l' art. 20, n. 4, del regolamento n. 2730/79, al pari della pertinente disposizione nella causa Dimex, dispone che le autorità doganali hanno la possibilità di esigere documenti diversi da quelli contemplati nel n. 3, per esempio, attestato di scarico e documenti bancari "se i documenti stessi sono considerati insufficienti". Non si ha alcun dubbio, in questo contesto, che il certificato di sdoganamento presentato nella presente causa costituisce, come altresì sottolineato dal Finanzgericht di Amburgo, solo un indizio refutabile della concreta realizzazione dell' obiettivo delle restituzioni differenziate all' esportazione, v., a questo proposito, il punto 11 della motivazione sopra citato.
6. L' art. 20, n. 2, dispone, come ho già detto, che "il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese" ed è, di conseguenza, normale che i documenti doganali menzionati nel n. 3 costituiscano i mezzi di prova primari per il compimento di dette formalità.
Viene attribuita importanza ai documenti menzionati all' art. 4, se il documento doganale o il certificato di sdoganamento non può essere esibito o se detti documenti vengono considerati insufficienti. A mio parere né nel testo del regolamento, né nella citata sentenza Dimex, vi sono elementi che, come sostenuto dalla società tedesca, consentano di attribuire al certificato di sdoganamento un valore di prova tale che, quando detto certificato viene prodotto, all' amministrazione doganale spetta fornire in ogni caso la prova che le merci non sono state importate.
Una siffatta interpretazione delle pertinenti disposizioni sarebbe in contrasto con l' obiettivo delle restituzioni differenziate, cioè di ottenere o mantenere aperti dei mercati nei paesi considerati per le importazioni provenienti dalla Comunità.
La Corte nella citata sentenza Dimex al punto 16 della motivazione ha affermato:
"Dalle considerazioni suesposte emerge che è essenziale, in considerazione degli scopi del sistema delle restituzioni differenziate, che le merci sovvenzionate mediante detta restituzione raggiungano effettivamente il mercato di destinazione per esservi smerciate".
La produzione del certificato di sdoganamento costituisce, in normali circostanze, certamente una base sufficiente per presumere che le merci sono state importate ai sensi della normativa comunitaria, ma è altresì sicuro, visto il contenuto della nozione di "importazione", che possono ben esservi circostanze che dimostrano, nonostante il rilascio del certificato di sdoganamento, che l' importazione ai sensi dei regolamenti comunitari non ha avuto luogo. La presunzione di importazione normalmente creata dal certificato di sdoganamento, trova, di conseguenza, applicazione solo se non sono emersi dubbi motivati sul fatto che le merci abbiano effettivamente raggiunto il mercato del paese di destinazione per essere commercializzate sul suo territorio.
Si può senz' altro considerare, per esempio, che questi dubbi motivati esistono se si è in presenza di documenti, che il giudice chiamato a valutare la prova interpreti nel senso che le merci non sono state ritenute accettabili dal punto di vista sanitario dalle autorità doganali dello Stato di importazione, e se si può effettivamente considerare che le merci sono state riportate nella Comunità.
7. Propongo di conseguenza alla Corte di risolvere la questione sollevata come segue:
"La prova dell' importazione data dalla produzione del certificato di sdoganamento menzionato dall' art. 20, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2730/79, è refutabile e non può essere considerata come raggiunta qualora vi siano dubbi motivati circa il fatto che la merce di cui trattasi abbia effettivamente raggiunto il mercato del territorio di destinazione per essere ivi commercializzata".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - (GU L 317, pag. 1). La corrispondente condizione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2) figura all' art. 6, n. 2, in virtù del quale bisogna dimostrare che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione .
(2) - Causa 89/83, Racc. pag. 2815.
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