Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Il signor Larsy, attore nella causa principale, risiede in un comune belga nei pressi della frontiera francese. Fino al momento in cui si è messo a riposo, nel 1989, egli ha esercitato attività lavorativa autonoma come vivaista, e coltivato terreni nel Belgio e in Francia. Per l' intero periodo in cui ha lavorato, egli ha versato contributi all' ente belga per l' assicurazione vecchiaia.
2. Dalla domanda di pronunzia pregiudiziale risulta che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1964 e il 31 dicembre 1977, il signor Larsy ha assolto i propri obblighi previdenziali versando contributi tanto in Belgio quanto in Francia.
3. Il provvedimento di rinvio non fornisce purtroppo altre precisazioni. Dai documenti contenuti nel fascicolo del giudice nazionale si desume però che, in un primo momento, per i redditi acquisiti in Francia e nel Belgio, il signor Larsy aveva dovuto versare contributi previdenziali soltanto nel Belgio. Nel 1967, le autorità francesi gli comunicavano che, in relazione ai terreni situati in Francia, egli doveva retroattivamente versare, in Francia, i contributi previdenziali dovuti dal 1 gennaio 1964. Il signor Larsy agiva in giudizio contro tale decisione e in proposito faceva valere ° in definitiva senza successo ° la convenzione conclusa il 17 gennaio 1948 tra il Belgio e la Francia in materia di previdenza sociale. Il procedimento si chiudeva nel 1975 con la sua condanna a pagare i contributi previdenziali pretesi dall' amministrazione francese. Il 12 ottobre 1978, il Belgio e la Francia stipulavano un atto aggiuntivo alla convenzione di cui sopra, il quale aveva effetto dal 1 gennaio 1978. Da allora, i contributi previdenziali relativi a tutti i redditi del signor Larsy derivanti dalla sua attività di vivaista in Belgio e in Francia dovevano (di nuovo) essere versati soltanto nel Belgio.
4. Dai documenti del fascicolo di causa risulta in particolare che, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1977, il signor Larsy aveva dovuto versare contributi per la pensione vecchiaia, tanto in Belgio quanto in Francia, ai rispettivi enti previdenziali. Sembra quindi che, almeno durante una parte di questo periodo (dal 1964 al 1975), i redditi acquisiti in Francia siano stati soggetti ad una doppia imposizione, poiché davano luogo al pagamento di contributi assicurativi di vecchiaia tanto in Francia quanto in Belgio.
5. L' ente belga competente in materia di assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi, convenuto nella causa principale, liquidava, nel 1989, in 222 333 FB la pensione da versare al signor Larsy. Tale importo veniva stabilito considerando che i periodi di assicurazione del signor Larsy (dal 1 gennaio 1944 al 31 dicembre 1988) corrispondevano al periodo di 45 anni necessario per fruire della prestazione completa, e che l' interessato aveva perciò diritto al suddetto importo senza riduzioni (45/45).
6. All' inizio del 1991, la Mutualité Sociale Agricole (ente competente, nella fattispecie, per l' assicurazione vecchiaia in Francia) comunicava al convenuto nella causa principale che per 14 anni il signor Larsy era stato soggetto al regime previdenziale francese. L' ente convenuto nella causa principale modificava pertanto l' importo della pensione belga, fissandolo, dal 1 ottobre 1989, a 156 225 FB, pari a 31/45 della prestazione completa (1). Esso applicava, in proposito, la norma anticumulo di cui all' art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72 (2). Su questo provvedimento verte la causa principale.
7. Il Tribunal du travail di Tournai (Belgio) ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
"1) Se l' art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72, relativo alla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi, sia compatibile con lo scopo perseguito dall' art. 12 del regolamento (CEE) 3 giugno 1983, n. 2001.
2) Se l' art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72, sia compatibile con l' art. 51 del Trattato di Roma".
B ° Valutazione
I ° Interpretazione delle questioni pregiudiziali
8. Le questioni sottoposte alla Corte sono formulate così genericamente che si potrebbe avere l' impressione che il giudice a quo desideri conoscere se l' applicazione di una norma nazionale anticumulo come quella contenuta nell' art. 19 del regio decreto n. 72 sia compatibile con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3). Com' è noto, la Corte si è già espressa più volte su questo problema (4).
9. In base al contesto, si può tuttavia concludere che, in realtà, il giudice nazionale vorrebbe far chiarire se l' applicazione di una siffatta norma anticumulo sia compatibile col diritto comunitario, in considerazione delle particolari circostanze del caso. I documenti contenuti nel fascicolo trasmesso dal giudice di rinvio confermano questa interpretazione. Nella causa principale, l' "auditeur du travail" aveva proposto d' interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia. Le questioni da lui formulate sono identiche a quelle sottoposte alla Corte. L' "auditeur du travail" (5) aveva spiegato che le questioni riguardavano una fattispecie in cui l' interessato aveva dovuto versare, nello stesso periodo, contributi previdenziali di vecchiaia in due Stati (6).
10. Sarebbe stato auspicabile, certo, che il giudice nazionale avesse esposto più chiaramente, nella sua domanda di pronunzia pregiudiziale, gli scopi e il contesto delle questioni da lui sottoposte. Come la Corte ha già avuto occasione di dichiarare, i dati forniti nelle domande di pronunzia pregiudiziale servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche "a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte" (7). In conformità a questa norma, agli Stati membri e alle altre parti interessate viene trasmessa soltanto la domanda di pronunzia pregiudiziale. Il diritto, previsto dalla stessa norma, di presentare memorie od osservazioni scritte può essere esercitato solo se il contenuto e la portata delle questioni risultino con sufficiente chiarezza dal provvedimento di rinvio. La domanda di pronunzia pregiudiziale ora in esame soddisfa ancora, a mio avviso, queste esigenze. E' vero che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato che gli era impossibile prendere posizione, perché il provvedimento di rinvio era di per sé incomprensibile. A ciò, tuttavia, si può ribattere che in tale provvedimento sono esposti, sia pure in modo estremamente succinto e laconico, i fatti essenziali per la comprensione delle questioni deferite alla Corte (8).
11. Con le sue questioni pregiudiziali, il Tribunal du travail mira a far accertare se l' applicazione della norma belga anticumulo di cui trattasi nella fattispecie sia compatibile col diritto comunitario. In proposito, si deve ricordare che,
"benché non spetti alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito" (9).
12. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice nazionale vorrebbe sapere, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ostino all' applicazione di una norma nazionale anticumulo, qualora l' interessato abbia dovuto versare, nello stesso periodo, contributi per l' assicurazione vecchiaia in due Stati membri.
13. Per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, nelle questioni pregiudiziali si fa menzione soltanto dell' art. 12. La Commissione ha però giustamente osservato che, per definire la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, si deve fare riferimento anche all' art. 46 del suddetto regolamento. A tale proposito si deve ricordare che la Corte di giustizia ha il compito
"d' interpretare tutte le norme del diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia (...), anche qualora dette norme non siano espressamente indicate nella questione pregiudiziale sottopostale" (10).
II ° Norme nazionali anticumulo e diritto comunitario
14. La Corte si è già pronunziata più volte sulla questione dei rapporti fra le norme anticumulo degli ordinamenti degli Stati membri e il diritto comunitario nel settore dell' assicurazione vecchiaia. Per la giurisprudenza più recente, vanno qui menzionate soprattutto le sentenze relative alle cause Pian (11), Di Prinzio (12) e Di Crescenzo e Casagrande (13).
15. Tali pronunzie sono state emesse tenendo conto della versione del regolamento n. 1408/71 che era in vigore prima della modifica apportata con il regolamento (CEE) 30 aprile 1992, n. 1248 (14). Quest' ultimo regolamento ha modificato, fra l' altro, l' art. 12 e gli artt. 46-51 del regolamento n. 1408/71. Il nuovo art. 95 bis inserito nel regolamento n. 1408/71 stabilisce, al n. 1, che il regolamento n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1 giugno 1992 (15). La modifica della liquidazione della pensione di vecchiaia da parte del convenuto nella causa principale ha avuto luogo nel 1991 e va quindi esaminata in base alla vecchia versione del regolamento n. 1408/71. In seguito, tuttavia, dovrò esaminare anche la nuova situazione normativa.
16. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che:
"finché il lavoratore percepisce una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che vengano interamente applicate nei suoi confronti le sole leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se l' applicazione di dette leggi si rivela meno favorevole, per il lavoratore, dell' applicazione del regime di cui all' art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato quest' ultimo articolo" (16).
17. L' ente competente deve perciò, ogni volta, operare un raffronto tra la prestazione di vecchiaia che si avrebbe in base alla sola legislazione nazionale (ivi comprese le sue norme anticumulo) e la pensione che sarebbe liquidata se si applicasse la normativa comunitaria. All' interessato, poi, dev' essere concessa la più favorevole di queste due prestazioni (17).
18. Nel liquidare la prestazione di vecchiaia in base all' art. 46 del regolamento n. 1408/71 non vanno applicate le norme nazionali anticumulo. Ciò risulta dall' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71.
19. La liquidazione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell' art. 46 avviene in tre fasi:
a) Anzitutto, va calcolato, a norma dell' art. 46, n. 1, primo comma, l' importo ("autonomo") che risulterebbe dall' applicazione delle norme di un dato Stato membro, se l' interessato non fruisse di una pensione in forza della normativa di un altro Stato membro. In questo calcolo non si applicano, quindi, le norme nazionali anticumulo (18).
b) Poi, a norma dell' art. 46, n. 1, secondo comma, va determinata la prestazione che si otterrebbe applicando l' art. 46, n. 2.
A tal fine, si deve dapprima calcolare l' importo teorico della prestazione cui l' interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione da lui compiuti in diversi Stati membri fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che l' ente competente di tale Stato applica alla data della liquidazione della prestazione [art. 46, n. 2, lett. a)].
Nel calcolare la durata totale dei suddetti periodi di assicurazione, l' ente competente dello Stato membro interessato prende in considerazione detti periodi entro il limite della durata massima prevista in tale Stato per fruire di una prestazione completa [art. 46, n. 2, lett. c)]. Qualora l' interessato abbia già diritto, in base ai periodi contributivi maturati in un solo Stato membro, a fruire di una prestazione completa (come, nella fattispecie, il signor Larsy, per quanto riguarda la sua pensione belga), non è "necessario" prendere in considerazione i periodi contributivi maturati in altri Stati membri. In casi del genere, l' ente competente calcola l' importo teorico senza tener conto dei periodi contributivi maturati in un altro Stato membro (19).
Su tale base, si deve poi calcolare l' "importo effettivo" della prestazione. Questo si ricava dall' importo teorico, facendo la proporzione fra la durata dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dello Stato in questione e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione [art. 46, n. 2, lett.b)] (20).
L' importo effettivo della prestazione (art. 46, n. 2) va raffrontato con l' importo autonomo (art. 46, n. 1). Fra questi due importi, si prende in considerazione solo quello più elevato (art. 46, n. 1, secondo comma, seconda frase).
Questo calcolo dev' essere effettuato per tutti gli Stati membri sotto la cui legislazione l' interessato ha compiuto periodi assicurativi.
c) Infine, si deve verificare se la somma delle prestazioni spettanti all' interessato in base al calcolo sopra descritto non superi il massimale stabilito nell' art. 46, n. 3, primo comma. Secondo questa norma, il limite massimo è costituito dal più elevato degli importi teorici, calcolati secondo l' art. 46, n. 2, lett. a). Se questo limite viene superato, le prestazioni di vecchiaia devono essere conseguentemente ridotte (art. 46, n. 3, secondo comma) (21).
20. Qualora l' importo risultante dall' applicazione dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, sopra descritta, sia più favorevole di quello che risulta dall' applicazione della normativa nazionale, all' interessato dovrà essere concessa la prestazione corrispondente al primo importo. Se, invece, per l' interessato è più favorevole l' importo che risulta dall' applicazione delle sole norme nazionali (e delle norme anticumulo della legislazione nazionale), dovrà essergli concessa la prestazione corrispondente a questo importo.
21. Rispondendo ad un quesito relativo alle modalità applicate nella fattispecie per il calcolo della pensione, il governo belga ha trasmesso alla Corte una lettera del convenuto nella causa principale, nella quale si dice che quest' ultimo, basandosi sull' art. 46 del regolamento n. 1408/71, ha calcolato un importo effettivo, ai sensi di questa norma, pari a 226 778 FB (22) e che è questo l' importo ° superiore a quello calcolato in base alle sole norme belghe ° assegnato al signor Larsy.
22. Di conseguenza, al signor Larsy sarebbe stato concesso più di quanto egli aveva originariamente chiesto. Tuttavia, interpellato dalla Corte, il giudice nazionale ha confermato la sua domanda di pronunzia pregiudiziale. In proposito va osservato che ° a prescindere da casi eccezionali ° spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare sia la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini della decisione ch' egli dovrà adottare, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (23).
III ° Liquidazione della pensione nel caso in cui siano stati versati, nello stesso periodo, contributi in più Stati membri
23. Con ciò, tuttavia, non è certo esaurita la problematica del caso di specie. Nelle sue questioni, il giudice nazionale si riferisce soltanto alla norma anticumulo della legislazione belga. Come ho già detto, questa norma può trovare applicazione solo qualora la pensione risultante dalle norme nazionali sia più elevata della prestazione calcolata in base all' art. 46 del regolamento n. 1408/71. In definitiva, però, al giudice nazionale interessa sapere se la pensione da concedere in Belgio al signor Larsy possa essere ridotta per il motivo che questi fruisce nello stesso tempo di una pensione corrisposta da un altro Stato membro, benché egli abbia versato, nello stesso periodo, contributi assicurativi di vecchiaia in entrambi gli Stati. Ora, una siffatta riduzione può tuttavia derivare anche dall' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Perciò, a mio avviso, non si possono risolvere utilmente le questioni pregiudiziali senza esaminare più da vicino questa norma.
24. Nella fattispecie, al signor Larsy spetta, in ragione dei 14 anni per i quali egli è stato ° suo malgrado ° affiliato al regime francese di assicurazione vecchiaia, una pensione di diritto francese, il cui importo, però, non risulta dal fascicolo. Nello stesso tempo al signor Larsy spetta, secondo quanto dichiarato dal convenuto nella causa principale (nella lettera prodotta in causa dal governo belga), una pensione calcolata in conformità all' art. 46, nn. 1 e 2. L' entità di questa pensione corrisponde all' importo teorico ai sensi dell' art. 46, n. 2, poiché il signor Larsy ha maturato nel Belgio tutti i periodi contributivi necessari per fruire di una pensione completa. Tuttavia, per il calcolo dell' intera prestazione cui l' interessato potrebbe aver diritto ai sensi dell' art. 46, il massimale è costituito, a norma del n. 3, di quest' articolo, dal più elevato importo teorico. Ammettendo che il più elevato importo teorico risultante dal diritto belga sia più elevato di quello risultante dal diritto francese, il signor Larsy non potrebbe mai percepire una prestazione superiore alla sua pensione completa belga. Tuttavia, il signor Larsy potrebbe percepire la pensione completa belga anche qualora non avesse lavorato in Francia e non avesse versato contributi in questo Stato. Ciò significherebbe che l' aver pagato per 14 anni contributi in Francia non avrebbe alcuna incidenza sull' entità della sua pensione.
25. L' assurdità di questo risultato è evidente. Una persona che si sia valsa del diritto di libera circolazione sarebbe in tal modo svantaggiata rispetto a chi non abbia esercitato questo diritto. Lo svantaggio deriva dalla circostanza che la persona di cui trattasi ha dovuto versare, nello stesso periodo, contributi per l' assicurazione vecchiaia in più Stati membri, senza che i contributi supplementari portino in definitiva ad un corrispondente aumento della pensione. I fatti del presente procedimento fanno pensare che dovrebbe trattarsi di casi eccezionali. Ciò nonostante, si deve ritenere che l' applicazione dell' art. 46, n. 3, in casi di questo genere produce risultati che possono dissuadere dall' esercitare il diritto di libera circolazione.
26. La Corte ha già dichiarato che le norme del diritto comunitario derivato non possono essere interpretate in modo da privare coloro che esercitino il diritto di libera circolazione dei vantaggi cui avrebbero avuto diritto in forza della normativa di un solo Stato membro (24). Nella fattispecie si tratta, però, di vantaggi attribuiti dallo stesso diritto comunitario, nell' art. 46, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71.
27. Il limite stabilito dall' art. 46, n. 3, è necessario "per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati" (25). Ora, nel caso di specie si deve certo ammettere che, benché il signor Larsy abbia versato contributi in due Stati membri, si tratta dello stesso periodo (anni dal 1964 al 1977), cosicché si può parlare di "sovrapposizione" di periodi assicurativi. Ma, in siffatte circostanze, non si può comunque parlare di cumulo ingiustificato. Chi sia stato costretto a versare, nello stesso periodo, contributi assicurativi in due Stati membri, deve anche poter fruire pienamente dei vantaggi che ne derivano (26).
28. E' vero che la Corte, nella sentenza emessa nella causa Collini, ha dichiarato che:
"la norma anticumulo di cui all' art. 46, n. 3, si applica ogniqualvolta la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2 supera il limite costituito dalla massima pensione teorica, anche se il superamento di questo limite non deriva dalla sovrapposizione di periodi assicurativi" (27),
il che potrebbe intendersi nel senso che l' art. 46, n. 3, debba essere in effetti applicato in ciascuno dei casi che, letteralmente, rientrano in questa norma. Una siffatta interpretazione andrebbe tuttavia al di là di quanto richiesto dallo scopo della norma stessa.
29. Nella causa Collini si trattava di un cittadino italiano che aveva lavorato sette anni in Italia e 35 anni in Belgio. L' ente previdenziale italiano gli concedeva, in base all' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, una pensione di 23 829 FB, mentre i 35 anni di lavoro compiuti nel Belgio sarebbero stati sufficienti, di per sé, ad attribuire all' interessato il diritto ad una pensione di 326 389 FB. L' ente competente avrebbe ottenuto questo importo aggiungendo ai 35 anni di lavoro effettivo otto anni di assicurazione fittizia. Tenendo conto degli anni di attività lavorativa maturati in Italia, il numero di anni di assicurazione fittizia veniva tuttavia ridotto da otto a tre, il che portava ad una pensione pari a 300 490 FB. Nella fattispecie, l' importo teorico di cui all' art. 46, n. 2, ammontava, nel Belgio, a 336 748 FB. La Corte dichiarava che tale importo corrispondeva al "limite più elevato" ai sensi dell' art. 46, n. 3, e che l' interessato non poteva ottenere, in totale, una somma superiore a questo massimale.
30. Nel caso ora in esame non si tratta, però, del problema degli anni di assicurazione fittizia e della questione del loro rapporto con periodi contributivi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri. L' attore nella causa principale ha lavorato, nel periodo considerato, in due Stati membri e ha dovuto versare contributi per l' assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati. Questa situazione di fatto si differenzia perciò chiaramente da quella che ha dato luogo alla sentenza della Corte nella causa Collini. Si deve quindi tener fermo il principio che l' art. 46, n. 3, non può essere applicato qualora non si tratti di un cumulo "ingiustificato".
31. In proposito, sembra utile il riferimento ad una norma inserita nel regolamento n. 1408/71 dal regolamento n. 1248/92. Secondo l' art. 46 bis, n. 3, lett. c), della nuova versione, nell' applicare le norme nazionali anticumulo non si tiene conto "dell' importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un' assicurazione volontaria o facoltativa continuata". Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui l' interessato sia stato costretto a versare contributi per l' assicurazione vecchiaia, oltre che nel proprio Stato, anche in un altro Stato membro.
32. Deve quindi ritenersi che l' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non si applica qualora l' interessato sia stato costretto a versare, nello stesso periodo, contributi assicurativi di vecchiaia in più Stati membri.
IV ° La situazione normativa dopo l' entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1248/92
33. Benché, come ho già detto, il regolamento n. 1248/92 non faccia sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1 giugno 1992, l' art. 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71 stabilisce tuttavia che i diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1 giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento n. 1248/92. Sembra perciò utile esaminare brevemente la nuova situazione normativa.
34. Secondo l' art. 46, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71 (nuova versione), va calcolato, come prima, l' importo "autonomo" risultante dall' applicazione della legislazione nazionale. In questo calcolo, le norme nazionali anticumulo possono applicarsi solo in due casi particolari [nuovo art. 46 ter, n. 2, lett. b)]. Si deve poi calcolare l' importo "effettivo" della prestazione (art. 46, n. 1, lett. a), sub ii), in relazione al n. 2 dello stesso articolo, nuova versione), e in questo calcolo non possono essere applicate le norme nazionali anticumulo (nuovo art. 46 ter, n. 1).
35. L' art. 46, n. 3, nella nuova versione, recita:
"L' interessato ha diritto, da parte dell' istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all' importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l' eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.
In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l' applicazione delle clausole suddette".
L' applicazione di queste nuove norme sembra portare allo stesso risultato cui sono giunto in base alla vecchia versione del regolamento n. 1408/71.
C ° Conclusione
Vi propongo, quindi, di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:
"1) Gli artt. 46 e 12, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione anteriore all' ultima modifica, apportata col regolamento (CEE) n. 1248/92, vanno intesi nel senso ch' essi non ostano all' applicazione di norme nazionali anticumulo, nel caso in cui una pensione venga liquidata in base alla sola normativa nazionale. Se, invece, la pensione viene determinata in base all' art. 46, non si possono applicare norme nazionali anticumulo.
2) Nel calcolo della pensione a norma dell' art. 46, il n. 3 di questo articolo non può essere applicato qualora l' interessato sia stato costretto a versare, nello stesso periodo, contributi assicurativi di vecchiaia in più Stati membri".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° All' atto della modifica ci si basava, evidentemente, sull' importo pieno in vigore in quel momento, che era un po' più elevato di quello vigente nel 1989 (v. punto 21).
(2) ° Nella versione risultante dall' art. 142 della legge 15 maggio 1984, Moniteur belge del 22 maggio 1984, pag. 7035, e in particolare pag. 7093. Il testo di questa norma è riportato nella relazione d' udienza.
(3) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2), nella nuova versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, del 22 agosto 1983, pag. 6).
(4) ° V. infra, sub II.
(5) ° L' auditeur du travail rappresenta l' interesse pubblico ed assiste i giudici del lavoro nello svolgimento dei loro compiti (v., al riguardo, artt. 145 e 152 del code judiciaire belga e, per maggiori dettagli, J. Petit, De rechtspleging voor de arbeidsgerechten, nn. 75 e seguenti, in: R. Blanpain (ed.), Arbeidsrecht (settembre 1992).
(6) ° Nelle sue conclusioni, l' auditeur de travail commenta così le questioni da lui formulate: Autrement dit, l' application d' une règle anti-cumul nationale est-elle conforme au droit communautaire dès l' instant où un travailleur, soumis pour une période donnée à l' application cumulative des régimes de sécurité sociale de deux Etats membres, peut prétendre, pour cette même période, aux prestations de vieillesse de la part de chacun de ces Etats? ( In altri termini, ci si chiede se l' applicazione di una norma nazionale anticumulo sia conforme al diritto comunitario dal momento che il lavoratore, soggetto per un certo periodo all' applicazione cumulativa dei regimi di previdenza sociale di due Stati membri, abbia diritto, per lo stesso periodo, alle prestazioni di vecchiaia da parte di ciascuno di tali Stati membri ).
(7) ° Sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141-143/81, Holdijk (Racc. pag. 1299, punto 6 della motivazione).
(8) ° V., in proposito, le considerazioni svolte dalla Corte nella suddetta sentenza Holdijk (nota 7), punto 8 della motivazione.
(9) ° Sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme (Racc. pag. I-2971, punto 7 della motivazione).
(10) ° Giurisprudenza costante. V., da ultimo, sentenza 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann (Racc. pag. I-971, punto 17 della motivazione).
(11) ° Sentenza 5 aprile 1990, causa C-108/89 (Racc. pag. I-1599).
(12) ° Sentenza 18 febbraio 1992, causa C-5/91 (Racc. pag. I-897).
(13) ° Sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91 (Racc. pag. I-3851).
(14) ° GU L 136, del 19 maggio 1992, pag. 7. Una versione coordinata del regolamento n. 1408/71 figura nella GU C 325, del 10 dicembre 1992.
(15) ° Giorno in cui, a norma del suo art. 4, il regolamento n. 1248/92 è entrato in vigore.
(16) ° Sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, Celestre (Racc. pag. 1737, punto 9 della motivazione). Questa giurisprudenza vale anche per i lavoratori autonomi (v. sentenza 18 aprile 1989, causa 128/88, Di Felice, Racc. pag. 923, punto 9 della motivazione).
(17) ° Sentenza Di Prinzio, loc. cit. (nota 12), punto 18 della motivazione.
(18) ° Sentenza Di Prinzio, loc. cit. (nota 12), punti 34-35 della motivazione.
(19) ° Sentenza Di Prinzio, loc. cit. (nota 12), punti 25-26 e 43-44 della motivazione.
(20) ° Questo calcolo può essere illustrato da un esempio: se l' interessato ha lavorato 30 anni in uno Stato membro A e 10 anni in uno Stato membro B (e maturato corrispondenti periodi contributivi), l' importo da calcolare a norma dell' art. 46, n. 2, lett. b), sarà, nello Stato membro A, pari a tre quarti dell' importo teorico [da determinare secondo il combinato disposto delle norme dello Stato membro A e dell' art. 46, n. 2, lett. a)] e, nello Stato B, pari ad un quarto dell' importo teorico [da determinare secondo il combinato disposto delle norme dello Stato membro B e dell' art. 46, n. 2, lett. a)].
(21) ° Sentenza Di Prinzio, loc. cit. (nota 12), punti 60 e seguenti della motivazione.
(22) ° L' ente previdenziale belga ha calcolato l' importo effettivo della prestazione fissando a 45 anni sia la durata dei periodi contributivi maturati sotto la legislazione belga sia la durata totale di tutti i periodi di assicurazione, ed applicando all' importo teorico il rapporto che ne risulta (45/45), di guisa che, nella fattispecie, l' importo autonomo, l' importo teorico e l' importo effettivo sono identici. Ritengo che questo modo di procedere sia corretto. Non mi sembra esatto, su un piano generale, quanto osservato dalla Corte nella sentenza Di Prinzio (loc. cit., nota 12), al punto 58 della motivazione, secondo cui, in tal caso, l' importo effettivo sarebbe necessariamente inferiore a quello dell' importo autonomo.
(23) ° V., ad esempio, sentenza 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello (Racc. pag. I-5773, punto 8 della motivazione). Si deve constatare, d' altra parte, che la lettera del convenuto nella causa principale, trasmessa dal governo belga, contiene, quanto meno in un punto, un' inesattezza; vi si afferma infatti che l' applicazione della norma nazionale anticumulo avrebbe portato a liquidare la pensione in 126 549 franchi belgi, pari a 28,21/45 della prestazione completa (in proposito, v. supra, punto 6 della motivazione).
(24) ° V., ad esempio, sentenza 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux (Racc. pag. I-4875, punti 27-28 della motivazione).
(25) ° Ottavo punto del preambolo del regolamento n. 1408/71 (v. GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2).
(26) ° Non si tratta, in questa sede, di accertare se il danno subito dal signor Larsy possa essere eventualmente compensato anche in altro modo (ad esempio, mediante rimborso dei contributi da lui versati all' ente previdenziale francese).
(27) ° Sentenza 17 dicembre 1987, causa 323/86 (Racc. pag. 5489, punto 13 della motivazione, il corsivo è mio).
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