Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Bundesfinanzhof pone alla Corte due quesiti pregiudiziali vertenti, in sostanza, sull' interpretazione dell' espressione "carni salate", quale figurante nel testo della voce 0210 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune. Più precisamente, esso chiede se la carne di manzo cui sia stata aggiunta una quantità di sale tale che il tenore complessivo sia superiore al triplo del contenuto salino naturale debba essere classificata nella voce 0210; e, in caso di risposta negativa, quale debba essere il tenore di sale e gli eventuali altri requisiti perché il prodotto in questione sia classificato nella suddetta voce.
Tali quesiti sono stati sollevati nell' ambito di una controversia che oppone la ditta Gausepohl-Fleisch all' Oberfinanzdirektion di Amburgo in relazione alla classificazione doganale di due partite di carne di manzo congelata ed avente un contenuto complessivo di sale compreso tra lo 0,71% e l' 1,2 %, allorché il tenore naturale di sale della carne in questione è dello 0,15 %.
2. E' pacifico tra le parti che la carne in questione trova la sua collocazione nel capitolo 2 della nomenclatura combinata "carni e frattaglie commestibili", capitolo in cui sono comprese sia le carni della specie bovina congelate (voce 0202), sia quelle salate (voce 0210). La controversia che ha originato il presente procedimento verte appunto sul se il prodotto in questione debba essere classificato nella sottovoce 0202 3090 (altre carni della specie bovina, congelate), secondo la classificazione effettuata dall' Oberfinanzdirektion nei relativi pareri doganali vincolanti, oppure nella sottovoce 0210 2090 (carni della specie bovina disossate, salate), come sostenuto dalla ricorrente.
Il giudice nazionale è partito dal presupposto che la carne in questione debba essere classificata nella voce 0202, dunque come carne congelata, solo qualora non possa essere considerata sufficientemente salata da rientrare nella voce 0210; ed è appunto per questo che i quesiti posti tendono essenzialmente a stabilire in quale percentuale il sale aggiunto conferisca incontestabilmente alla carne di manzo controversa la qualità di "salata" ai sensi della voce 0210.
3. Ciò premesso, ricordo anzitutto che, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, "tenuto conto delle esigenze della certezza del diritto e della facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venire reperito, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo delle voci e sottovoci della TDC, e dalle note delle sezioni o dei capitoli" (1). A tale scopo, possono inoltre essere d' ausilio le note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (2).
Ora, la nozione di "salato" figurante nel testo della voce 0210 non è definita né nelle note delle sezioni o dei capitoli né nelle note esplicative del sistema armonizzato. A ciò si aggiunga che, come risulta da taluni documenti allegati dalla Commissione, la questione della percentuale di sale necessaria per conferire alla carne di manzo la qualità di "salato", ai sensi della voce 0210, è stata posta e discussa senza successo sia in seno al Comitato ad hoc agricoltura che in seno al Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune. E significativamente, come emerso nel corso della procedura, la prassi dei diversi Stati membri al riguardo è quantomai varia. Nondimeno, utili indicazioni, ai fini che qui rilevano, si ricavano, come vedremo, dalla stessa economia generale del capitolo 2.
4. Prima di passare all' interpretazione della voce 0210, ed in particolare del termine "salato", ritengo tuttavia opportuno fare qualche precisazione in merito ai criteri che consentono, in un caso quale quello che ci occupa, di stabilire come debbano essere classificate carni sottoposte sia a congelamento che a salatura.
Il capitolo 2 della nomenclatura combinata, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte (3), include carni che sono state sottoposte a procedimenti intesi alla loro conservazione, tra cui appunto il congelamento e la salatura. A ciò si aggiunga che, come risulta dal capitolo 2 delle note esplicative del sistema armonizzato, le carni allo stato fresco (vale a dire allo stato naturale) rimangono tali anche se cosparse di sale ai fini della conservazione per la durata del trasporto, il che implica che una salatura superficiale non è sufficiente a far considerare come "salata" la carne di cui trattasi. All' evidenza, la stessa conclusione si impone per quanto riguarda le carni congelate; se così non fosse, infatti, tutte le carni cui è stato aggiunto del sale, non importa in che quantità, sarebbero "salate" ai sensi della voce 0210.
La classificazione di un prodotto in una voce (carni congelate) piuttosto che in un' altra (carni salate) dipende quindi essenzialmente da quale sia stato, nel caso di specie, il procedimento utilizzato per assicurare una conservazione effettiva del prodotto di cui trattasi, con la conseguenza che, allorché la conservazione effettiva è assicurata dal congelamento, la circostanza che sia stato aggiunto del sale (non importa se prima o dopo) non può che essere irrilevante ai fini della classificazione tariffaria.
Ciò precisato, osservo che dall' ordinanza di rinvio sembrerebbe tuttavia potersi desumere che si tratta, nel caso di specie, di carne d' intervento originariamente congelata e che dunque sarebbe stata sottoposta a trattamento salino solo dopo lo scongelamento. In tal caso, evidentemente, l' aggiunta di sale ben potrebbe avere come scopo quello di conservare la carne in questione e come conseguenza che la stessa sia classificata come "salata" ai sensi della voce 0210. Ed è appunto in questo senso che va letta, a mio avviso, l' affermazione del giudice di rinvio secondo cui, solo nel caso in cui ciò non fosse possibile, la carne in questione andrebbe classificata come carne congelata, in quanto, come ricorda lo stesso giudice, la carne originariamente congelata è sottoposta allo stesso regime della carne congelata anche quando sia totalmente o parzialmente scongelata (4).
5. Le osservazioni che precedono, tese a chiarire i termini del problema che ci occupa, già consentono di evidenziare alcuni punti relativi all' interpretazione della voce 0210: a) non è possibile dedurre dalla nomenclatura combinata quale debba essere la percentuale di sale presente nella carne affinché sia considerata come "salata"; b) la quantità di sale aggiunta deve essere tale da costituire un trattamento inteso alla conservazione della carne in questione, dunque la salatura non può essere solo superficiale; infine, c) tale trattamento non deve esser effettuato ai soli fini del trasporto.
Tutto ciò è confermato sia dal fatto che gli altri procedimenti di cui alla voce 0210, vale a dire salamoia, essiccatura e affumicatura, sono finalizzati ad una conservazione di più lunga durata, sia dalla già citata sentenza Dinter, da cui si evince che il capitolo 2 include le carni che sono state sottoposte a procedimenti intesi alla loro conservazione e che, in particolare, non rientrano tra le carni "salate" ai sensi di tale capitolo le carni a cui è stato aggiunto del sale come mero "condimento", carni che sono infatti incluse come "preparazioni" nel capitolo 16.
Non rimane dunque che stabilire quando la salatura è tale da costituire un tipo di conservazione e/o quando può affermarsi che essa è effettuata per fini diversi da quello di garantirne la conservabilità durante il trasporto. Al riguardo, si è già evidenziato che le carni semplicemente cosparse di sale non debbono essere classificate come carni salate ai sensi della voce 0210. La stessa indicazione è presente nella nota esplicativa relativa alle sottovoci 0210 11 11 e 0210 11 19 riguardanti la carne suina, nota di cui si è molto discusso, nella fattispecie, per stabilire se le precisazioni in essa contenute siano ugalmente valide per le carni di manzo salate.
Dirò subito che una tale questione non mi sembra decisiva. E ciò anzitutto perché la maggior parte delle indicazioni fornite in tale nota, vale a dire la circostanza che la salatura deve essere effettuata in profondità, nonché il fatto che la percentuale di sale può essere molto diversa secondo il taglio e la natura della carne, non sono tali da spostare i termini del problema e comunque, come si è visto, già si ricavano dall' economia del capitolo 2 e, se non altro, per esclusione. A ben vedere, poi, anche la condizione, espressamente specificata in tale nota, in base alla quale la durata della conservazione deve superare ampiamente quella del trasporto, non costituisce una novità e comunque discende logicamente dal fatto che la salatura, ai sensi della voce 0210, deve avere come scopo quello di assicurare la conservazione per dei fini diversi dal trasporto.
6. Invero, le difficoltà derivano proprio dall' assenza di un criterio che consenta di distinguere una salatura che assicuri unicamente la conservabilità della carne durante il trasporto da una salatura che costituisca invece un metodo di conservazione effettivo (anche se provvisorio). Al riguardo, nel corso della procedura è stato sostenuto che, da un punto di vista scientifico, affinché la salatura sia considerata tale da "conservare" effettivamente il prodotto, occorrerebbe addirittura un tenore di sale del 4-5% (5). Peraltro, come è stato giustamente messo in evidenza, la conservazione, o meglio la sua durata, non dipende unicamente dal tenore di sale ma anche da altri fattori, quali il tipo ed il taglio della carne in questione, le condizioni ambientali, il grado di igiene dell' imballaggio. Non è dunque possibile, in astratto, stabilire cosa deve intendersi per salatura in profondità.
E neppure è possibile stabilire di quanto la durata della conservazione debba, affinché la carne sia considerata come "salata", superare (ampiamente) quella del trasporto. Nella fattispecie, ad esempio, la durata del trasporto della carne controversa è soltanto di un' ora, allorché la conservazione così ottenuta è assicurata fino ad un massimo di due giorni, sicché ben potrebbe considerarsi che essa superi ampiamente la durata del trasporto. In tal modo, tuttavia, assumerebbe un valore decisivo la durata del trasporto di ogni singola operazione, con la conseguenza di giungere a risultati discriminatori rispetto ad uno stesso tipo di carne avente uno stesso contenuto salino.
7. L' indagine fin qui svolta ben mostra, in definitiva, che i richiamati criteri, quali si ricavano dall' economia del capitolo 2 della nomenclatura combinata al fine di qualificare la carne di manzo come "salata" ai sensi della voce 0210, difettano di quell' obbiettività indispensabile per consentire di classificare in modo uniforme un certo prodotto in una determinata voce doganale.
Per sfuggire ad una tale conclusione, che lascia al giudice nazionale - beninteso alla luce dei criteri indicati - il compito di verificare se della carne di manzo a cui è stato aggiunto del sale sia o meno da classificare come "salata" ai sensi della voce 0210, nel corso della procedura orale la Commissione ha parzialmente modificato la sua posizione, indicando un tenore minimo di sale che la carne dovrebbe contenere per poter essere classificata nella voce 0210: vale a dire l' 1,20% rispetto al peso. Una siffatta percentuale può senz' altro costituire per il giudice nazionale un punto di riferimento importante, nella misura in cui la Commissione, come precisato dalla stessa, intende proporre l' inserimento di un tale criterio nella pertinente nomenclatura combinata. Tuttavia, dato il tenore attuale della nomenclatura rilevante al riguardo, mi sembra da escludere che l' interpretazione che la Corte è chiamata a fornire possa considerare decisivo un tale criterio.
In definitiva, ritengo, da un lato, che un contenuto di sale superiore al triplo del contenuto salino naturale non è di per sé sufficiente a far considerare "salata" la carne ai sensi della voce 0210 e, dall' altro, che la carne di manzo, anche previamente congelata, debba essere classificata come "salata" ai sensi della voce 0210 allorché contenga una quantità di sale atta ad assicurarne la conservabilità per una durata che vada ampiamente oltre il trasporto, tenuto conto altresì degli altri fattori in precedenza richiamati.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Bundesfinanzhof:
"1. La carne di manzo avente un contenuto di sale superiore al triplo del suo contenuto salino naturale non è di per sé tale da poter essere classificata nella voce 0210 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune.
2. Allo stadio attuale del diritto comunitario, la carne di manzo deve essere classificata come "salata" ai sensi della voce 0210 allorché abbia subito un trattamento salino in profondità che, tenuto conto altresì del taglio della carne in questione e delle condizioni climatiche ed ambientali, sia tale da assicurarne la conservazione per un periodo ampiamente superiore alla durata del trasporto".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - V., ad esempio, sentenza 7 maggio 1991, Post, punto 11 della motivazione (causa C-120/90, Racc. pag. I-2391).
(2) - Ricordo infatti che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, le note esplicative, pur non potendo modificare il testo della tariffa doganale, costituiscono un importante strumento di interpretazione che permette di precisare o esplicitare il contenuto delle varie voci e sottovoci doganali.
(3) - V. sentenza 17 marzo 1983, Dinter, punto 6 della motivazione (causa 175/82, Racc. pag. 969).
(4) - V. le considerazioni generali relative al n. 3 del capitolo 2 della nomenclatura combinata.
(5) - V. perizia fornita dall' Ufficio federale tedesco di ricerca sulle carni (Allegato I alle osservazioni della Commissione).
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