Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Questo procedimento riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice tedesco, il Finanzgericht di Amburgo, vertente sui regolamenti (CEE) della Commissione n. 2773/82 e n. 1315/84, rispettivamente del 13 ottobre 1983 e dell' 11 maggio 1984, che fissavano le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (1). Le questioni sottoposte alla Corte sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la società GruSa Fleisch (in prosieguo: la "GruSa") e lo Hauptzollamt (dogana centrale) Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo "Hauptzollamt").
Gli antefatti
2. Nei mesi di maggio e giugno 1984, la GruSa chiedeva alle competenti autorità doganali l' autorizzazione a sottoporre al regime di deposito previsto per ottenere la restituzione sette partite di carne bovina che sarebbero state successivamente esportate. Nelle dichiarazioni all' ufficio doganale competente, essa designava la merce come "pezzi disossati di bovini congelati di recente, ogni pezzo imballato individualmente, esclusi la pancia (senz' osso e con osso) ed il garretto" (in tedesco: "mit Ausnahme von Fleisch- und Knochenduennung und der Hesse"). L' ufficio doganale non contestava le dichiarazioni. La merce veniva depositata in un magazzino riservato ai prodotti che fruiscono delle restituzioni e da lì esportata in Egitto. Lo Hauptzollamt concedeva alla GruSa la restituzione richiesta.
3. In seguito, da verifiche effettuate dall' ispettorato doganale di Norimberga, risultava che, contrariamente a quanto dichiarato dalla GruSa, le partite di carne esportate contenevano "Knochenduennung" ("pancia con osso"). In un procedimento penale dinanzi al Landgericht di Norimberga, gli amministratori della GruSa ed uno dei loro fornitori erano condannati per frode. Questa condanna, che d' altronde si riferiva non solo alla "pancia con osso", ma anche alla "Fleischduennung" ("pancia senz' osso"), veniva confermata dal Bundesgerichtshof con sentenza 5 settembre 1989. Né il Landgericht di Norimberga, né il Bundesgerichtshof davano seguito alla richiesta della GruSa di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia. Questi giudici ritenevano entrambi che la sentenza della Corte 18 gennaio 1984, Ekro (2), dava risposta esauriente alle questioni giuridiche che si ponevano nella fattispecie.
4. Dopo la chiusura del procedimento penale, lo Hauptzollamt esigeva, con avvisi di accertamento rettificativi del 19 ottobre 1987, il rimborso delle restituzioni all' esportazione precedentemente concesse, maggiorate del 20%. Avendo la GruSa fatto opposizione agli accertamenti rettificativi, lo Hauptzollamt rinunciava alla maggiorazione del 20%, ma respingeva, per il resto, l' opposizione. Contro tale decisione di rigetto la GruSa faceva ricorso al Finanzgericht di Amburgo, il quale ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. Per il testo integrale di tali questioni ed una più ampia esposizione dei fatti, rimando alla relazione d' udienza.
Il contesto normativo
5. Il versamento delle restituzioni all' esportazione di carni bovine è disciplinato dall' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), come modificato dall' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (4). L' art. 18 stabilisce, fra l' altro, quanto segue:
"1. Nella misura necessaria per consentire l' esportazione dei prodotti di cui all' articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all' esportazione.
(...)
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.
5. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all' articolo 27 (5). In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell' intervallo".
6. In base all' art. 18, n. 5, prima frase, la Commissione adottava il regolamento n. 2773/82 e ° per sostituirlo ° il regolamento n. 1315/84. Entrambi questi regolamenti erano in vigore nel periodo da prendere in considerazione nella fattispecie (gli accertamenti rettificativi dello Hauptzollamt riguardano il periodo compreso fra il 1 novembre 1982 ed il 27 luglio 1984) (6). Nel frattempo, tuttavia, essi sono stati sostituiti dal regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1984, n. 2891, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (7). Così come quelli che lo hanno preceduto, anche questo testo contiene, in allegato, un elenco in cui vengono indicati dettagliatamente i prodotti di carne bovina per i quali sono concesse restituzioni all' esportazione e gli importi di queste ultime.
In base alla voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb), che figura nell' elenco riportato in allegato nei regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84, possono fruire di una restituzione i "pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente" (nella versione tedesca: "Teilstuecke ohne Knochen, jedes Stueck einzeln verpackt"). La stessa voce prevede tuttavia un' eccezione per il "fianchetto" [la "pancia" (**)] e il "garretto", che sono esclusi dalla restituzione, come viene del resto confermato espressamente dalla nota 7 dell' allegato:
"Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto e/o il garretto".
7. Secondo la GruSa, la suddetta eccezione è formulata in termini più ampi soltanto nella versione tedesca, cosicché gli esportatori tedeschi sarebbero stati svantaggiati rispetto a quelli di altri Stati membri. La versione tedesca dell' allegato dei regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84 dice infatti che sono escluse dalla restituzione la "Fleisch- und Knochenduennung und [die] Hesse" e ciò è confermato dalla versione tedesca della nota 7 di tale allegato.
Il termine tedesco "Knochenduennung" [pancia con osso] non corrisponde, a parere della GruSa, alla nozione di "pancia" alla quale si riferiscono le altre versioni linguistiche. Questo punto di vista troverebbe conferma nel nuovo elenco riportato nell' allegato del regolamento n. 2891/84, in cui figurano i prodotti che possono fruire delle restituzioni. In base alla versione tedesca di questo nuovo elenco, che, come ho già detto, non era ancora in vigore all' epoca delle operazioni d' esportazione di cui trattasi, in base alla voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb), devono ormai essere escluse dalla restituzione soltanto la "Fleischduennung [pancia senz' osso] und [die] Hesse". Le altre versioni linguistiche non sono state modificate su questo punto.
La prima e la terza questione pregiudiziale
8. Con la prima questione, il Finanzgericht vorrebbe sapere se gli artt. 1 del regolamento (CEE) n. 2773/82 ed 1 del regolamento (CEE) n. 1315/84, in combinato disposto con la voce doganale ex 02.01 A II 4 ex bb) riportata nei rispettivi allegati, debbano essere interpretati nel senso che, nella Repubblica federale di Germania, la "Knochenduennung" rientra fra i tagli di carne bovina che possono fruire della restituzione. Con la terza questione, il giudice di rinvio vorrebbe sapere se detti regolamenti siano invalidi, in quanto escludono, per la "Knochenduennung", la possibilità di fruire della restituzione. Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che tali questioni si riferiscono all' argomento dedotto dalla GruSa, secondo cui la versione tedesca dei suddetti regolamenti non può essere applicata, poiché si basa su una traduzione errata del testo originale francese.
9. Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, la GruSa cerca di dimostrare che vi sono divergenze tra le varie versioni linguistiche dei regolamenti considerati. A me pare che molto più importante della questione relativa all' effettiva esistenza di divergenze del genere sia la questione della possibilità che eventuali divergenze linguistiche siano giustificate da sottostanti e plausibili divergenze sostanziali. Questa mia convinzione deriva dalla summenzionata sentenza Ekro. Data la particolare rilevanza di tale sentenza per la presente fattispecie, vorrei procedere ad un suo esame approfondito.
10. Anche nella sentenza Ekro, la Corte doveva pronunciarsi in merito alla delimitazione anatomica del taglio di carne designato come "pancia" nella sottovoce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb) ° di cui trattasi pure nella presente causa ° che figurava nell' allegato del regolamento (CEE) n. 2787/81 (8). Alla medesima nozione di "pancia" si riferiscono, del resto, gli allegati ai regolamenti n. 2773/82, n. 1315/84 e n. 2891/84.
11. La Corte inizia il suo ragionamento formulando il seguente principio generale d' interpretazione:
"Dalle esigenze tanto dell' applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio d' uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, deve normalmente dar luogo, nell' intera Comunità, ad un' interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa" (punto 11 della motivazione).
Il suddetto principio d' interpretazione è assolutamente conforme alla giurisprudenza richiamata dalla GruSa nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, ed in particolare alla sentenza Moksel (9). Quest' ultima conferma la sentenza 12 novembre 1969, Stauder (10), in cui si dichiara:
"Quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l' esigenza ch' essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l' interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche" (punto 3 della motivazione).
12. Quanto allo scopo perseguito dal legislatore, nella sentenza Ekro, la Corte condivide il punto di vista della Commissione, secondo cui la disposizione considerata ha lo scopo "di escludere dalle restituzioni i pezzi di carne di scarso valore per i quali esiste una domanda sufficiente dell' industria comunitaria della lavorazione delle carni" (punto 12 della motivazione).
13. Subito dopo, tuttavia, la Corte constata che, per l' appunto per quanto riguarda le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, il suddetto principio generale d' interpretazione non basta per risolvere in modo soddisfacente la questione pregiudiziale che è stata sollevata:
"(...) La valutazione della forma e delle dimensioni esatte della parte della parete addominale alla quale si deve attribuire un valore inferiore dipende tuttavia, alla stessa stregua dei vari metodi di taglio e di disossamento delle carcasse bovine, dalle abitudini e dalle tradizioni dei consumatori e del commercio, le quali variano da uno Stato membro [all' altro] e da una regione all' altra. Non si può quindi desumere da detto scopo della disposizione comunitaria una delimitazione anatomica esatta di questa parte della carcassa" (punto 12 della motivazione).
"In mancanza di qualsiasi indicazione in questo senso nel regolamento n. 2787/81, non si può supporre che il legislatore comunitario, nell' ambito di un regolamento sulle restituzioni all' esportazione di carni, abbia voluto imporre l' armonizzazione o l' uniformazione dei metodi di taglio e di disossamento esistenti nei vari Stati membri. Dalla risposta della Commissione ad un quesito sottopostole dalla Corte emerge invece che, al momento dell' adozione del regolamento n. 2787/81, la Commissione si è resa conto delle differenze di significato delle parole usate nel regolamento, ma ha ritenuto che tali differenze avessero importanza solo secondaria e non dessero motivo di modificare le abitudini ed i metodi esistenti in materia" (punto 13 della motivazione).
"Accettando i significati diversi di dette parole, nel regolamento la Commissione si è quindi implicitamente richiamata ai metodi di taglio e di disossamento seguiti negli Stati membri e nelle loro regioni. Ciò premesso e malgrado il soprammenzionato principio dell' interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto comunitario, non spetta alla Corte dare di dette parole una definizione comunitaria uniforme" (punto 14 della motivazione).
"La delimitazione anatomica esatta del pezzo di carne designato come pancia va quindi effettuata riferendosi al metodo normalmente seguito nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per tagliare e disossare le carcasse bovine. Spetta al giudice nazionale accertare quale sia detta delimitazione" (punto 15 della motivazione).
14. Come il Landgericht di Norimberga e come il Bundesgerichtshof, penso anch' io che la sentenza Ekro contenga tutti gli elementi necessari per la valutazione del presente caso.
Dagli atti processuali prodotti dalle parti ritengo di poter desumere che la nozione di "pancia" alla quale si fa riferimento nelle versioni dei regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84 diverse dalla tedesca corrisponde, in generale, alla "Fleischduennung" [pancia senz' osso] tedesca, più una parte di ciò che in tedesco viene denominato "Knochenduennung" [pancia con osso]. D' altra parte, anche la GruSa sembra riconoscerlo. Essa descrive il taglio di carne denominato in inglese "thin flanks" come la parte del bovino che corrisponde "esclusivamente o essenzialmente alla 'Fleischduennung' e che non comprende la 'Knochenduennung' " (il corsivo è mio). E indica, inoltre, che "più del 90% del taglio compreso fra la nona e la tredicesima costola è considerato e trattato, negli altri Stati membri, come carne che può fruire delle restituzioni" (il corsivo è mio) (11).
15. Non si può negare che l' aver fatto menzione della "Knochenduennung" nella versione tedesca della voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb) ha portato ad uno svantaggio per gli esportatori tedeschi di carni bovine e quindi ad una disparità di trattamento degli esportatori tedeschi rispetto a quelli degli altri Stati membri. Tuttavia, non si può nemmeno negare che questa disparità di trattamento deriva necessariamente dalle divergenze fra i vari metodi nazionali di taglio e di disossamento, e ch' essa, inoltre, è rimasta molto limitata. La Commissione ha infatti dichiarato dinanzi alla Corte, senza essere contraddetta su questo punto, che la "Knochenduennung" può rappresentare al massimo il 4% del quantitativo totale di carne bovina. La circostanza che la nozione di "pancia", secondo le versioni linguistiche diverse dalla tedesca comprenda anche, il più delle volte, una parte della "Knochenduennung" tedesca (v. supra, paragrafo 14) mi sembra aver ulteriormente limitato l' effettiva discriminazione.
16. Ritengo, inoltre, che l' esclusione della "Knochneduennung" dalla restituzione risponda allo scopo dei regolamenti considerati. Secondo la sentenza Ekro, questi regolamenti mirano ad "escludere dalle restituzioni i pezzi di carne di scarso valore per i quali esiste una domanda sufficiente dell' industria comunitaria della lavorazione delle carni" (v. supra, paragrafo 12).
In proposito, la GruSa sostiene che la "Knochenduennung", taglio di carne bovina compreso fra la nona e la tredicesima costola, è qualitativamente altrettanto pregiato dei tagli compresi fra la prima e l' ottava costola, che certamente possono fruire delle restituzioni.
Essa considera che:
"Il taglio di una carcassa bovina compreso fra la nona e la tredicesima costola ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, del taglio compreso fra la prima e l' ottava costola" (12).
A mio avviso, il valore della "Knochenduennung" può essere determinato solo in base al prezzo che viene pagato per questa merce sul mercato mondiale. Ne trovo conferma nell' art. 18, già citato, del regolamento di base n. 805/68, il quale, per determinati prodotti, istituisce restituzioni "nella misura necessaria per consentire l' esportazione (degli stessi) in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale".
Ora, i tagli di carne bovina che, in tutto o in parte, corrispondono alla "Knochenduennung" tedesca sono venduti sul mercato mondiale a prezzi assai meno elevati di quelli di altri tagli di carne bovina, ed in particolare del taglio compreso fra la prima e l' ottava costola. Ciò è quanto emerge molto chiaramente dall' allegato del regolamento (CEE) n. 1354/92 (13), versato agli atti dalla Commissione con la sua risposta ad un quesito complementare della Corte, e dagli analoghi allegati dei regolamenti vigenti nel periodo considerato (14). Non sembra quindi che la "Knochenduennung" abbia "lo stesso valore, a tutti gli effetti" del taglio compreso fra la prima e l' ottava costola; anzi, pare vero il contrario (15).
17. La GruSa sostiene poi che la Commissione, modificando, nell' allegato del regolamento n. 2891/84, solo la versione tedesca della voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb), e precisamente nel senso auspicato dalla GruSa, ha riconosciuto che i regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84 erano viziati da un errore di traduzione.
Giustamente, a mio avviso, la Commissione contesta la fondatezza di questo argomento. Mi baso, in proposito, sulla sentenza emessa dalla Corte il 27 gennaio 1988 nella causa Danimarca/Commissione (16), che d' altronde presenta numerose, notevoli analogie con il caso ora in esame. Anche in quella causa si trattava dell' interpretazione da dare ad una voce doganale riportata nell' allegato di un regolamento "che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine" (17). La Corte respingeva l' interpretazione proposta dalla Commissione, dichiarando fra l' altro:
"Il fatto che con regolamento della Commissione 31 luglio 1986, n. 2429/86 (...) sia stata successivamente attribuita alla voce di cui trattasi una portata diversa, non può influenzare l' interpretazione della norma in vigore all' epoca dei fatti (v. sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro BV, Racc. 1984, pag. 107, punto 22 della motivazione)" (punto 15 della motivazione).
18. D' altra parte, considero sostanzialmente infondato l' argomento della GruSa, in quanto ritengo che la cancellazione della "Knochenduennung" nella versione tedesca della voce ex 02.01 A II a) 4 ex bb), nell' allegato del regolamento n. 2891/84, non sia una rettifica, ma solo una modifica. Questa cancellazione determina, del resto, una disparità di trattamento ° anche in questo caso limitata ° degli esportatori tedeschi di carni bovine rispetto a quelli degli altri Stati membri, ma stavolta a vantaggio degli esportatori tedeschi. Questi, infatti, riceveranno restituzioni per tutta la "Knochenduennung", mentre ° a causa delle divergenze fra i vari metodi nazionali di taglio e di disossamento (v. supra, paragrafo 13) ° non sempre sarà così per gli esportatori di altri Stati membri. Si deve forse ritenere che ciò costituisca, per questi esportatori, un valido motivo per impugnare il regolamento n. 2891/84? Io credo di no. Considero infatti inevitabili, in mancanza di un' armonizzazione dei diversi metodi nazionali di taglio e di disossamento, tanto lo svantaggio subito dagli esportatori tedeschi nel periodo precedente al regolamento n. 2891/84, quanto il vantaggio di cui essi fruiscono da quando è stato adottato quest' ultimo regolamento.
19. Per tutti i motivi suindicati (paragrafi 14-18), ritengo che l' esclusione della "Knochenduennung" dalla voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb) dei regolamenti di cui trattasi sia giustificata, ai sensi della sentenza Ekro della Corte di giustizia. Ai fini della soluzione della terza questione pregiudiziale, ciò significa, al tempo stesso, che l' esclusione impugnata dalla GruSa non inficia, a mio avviso, la validità dei regolamenti.
La seconda questione pregiudiziale
20. Con la seconda questione pregiudiziale, il Finanzgericht di Amburgo vorrebbe sapere se il regolamento n. 2991/84 abbia efficacia retroattiva.
21. Ho testé indicato (v. supra, paragrafo 18) che, secondo me, la cancellazione della "Knochenduennung", nella versione tedesca della voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb) riportata nell' allegato del regolamento n. 2891/84, non è una rettifica, ma una semplice modifica. Già per questo solo fatto, non v' è motivo di riconoscere che quest' ultimo regolamento possa essere applicato retroattivamente. Soltanto qualora questa cancellazione fosse stata una rettifica, si sarebbe potuto sostenere che, dopo l' entrata in vigore della versione corretta, la voce ex 02.01 A II a) 4 ex bb) avrebbe dovuto essere retroattivamente interpretata in conformità a tale versione.
22. Per completezza, vorrei tuttavia esaminare brevemente detta questione pregiudiziale. Per quanto riguarda le norme sostanziali, come, ad esempio, quelle dei regolamenti ora considerati, la Corte ha ritenuto che:
"(...) secondo la comune interpretazione, queste (...) concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia.
Tale interpretazione garantisce il rispetto dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in virtù dei quali le norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati" (18).
23. E' chiaro che il tenore letterale del regolamento n. 2891/84 non offre alcun argomento a favore di un' eventuale retroattività. Al contrario. L' art. 2 dispone infatti espressamente che il regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1984.
Neppure in base ad un' interpretazione teleologica e sistematica si può, a mio avviso, affermare che questo regolamento abbia efficacia retroattiva. Lo scopo e la struttura del regolamento n. 2891/84 mi sembrano essere identici allo scopo e alla struttura di tutti i precedenti regolamenti relativi alla fissazione delle restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, fra i quali i regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84 qui considerati. Tutti questi regolamenti sono stati infatti adottati in base all' art. 18 del regolamento n. 805/68 e mirano quindi alla realizzazione dello scopo perseguito con quest' articolo, cioè quello di "salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine" (19).
Difficilmente potrei ammettere che lo stesso scopo o la stessa struttura non abbiano necessariamente portato, in passato, ad applicare con effetto retroattivo i regolamenti allora vigenti, il che dovrebbe invece avvenire ora per il regolamento n. 2891/84.
24. Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, la GruSa fa rinvio alla sentenza 3 giugno 1980, Geldelfi (20), per sostenere quanto segue:
"Nella sua precedente giurisprudenza, la Corte di giustizia ha più di una volta dichiarato applicabili per il passato, in base a principi giuridici superiori (divieto di discriminazione, principio di proporzionalità, scopo perseguito dalla normativa in questione), norme sostanziali di diritto comunitario nel settore del commercio estero, che contenevano o avrebbero determinato errori" (21).
Questo rinvio, secondo me, non è pertinente. La Corte, nella causa Gedelfi, non era stata interpellata circa l' eventuale retroattività del diritto comunitario e, nella sentenza, non si è affatto pronunciata al riguardo.
25. Seguendo lo stesso indirizzo della precedente giurisprudenza, nella quale la Corte ha assunto un atteggiamento particolarmente restrittivo in merito all' applicazione retroattiva del diritto comunitario (22), ritengo perciò, in definitiva, che non esista alcun motivo di riconoscere efficacia retroattiva al regolamento n. 2891/84.
Conclusione
26. Propongo quindi alla Corte di risolvere come segue le questioni formulate dal Finanzgericht di Amburgo:
"1) I regolamenti (CEE) della Commissione n. 2773/82 e n. 1315/84 rispettivamente del 13 ottobre 1982 e dell' 11 maggio 1984, che fissavano le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, e la voce doganale ex 02.01 A II a) 4 ex bb), riportata negli allegati di questi regolamenti, vanno interpretati nel senso che, nel periodo di vigenza di tali regolamenti, la 'Knochenduennung' non rientrava, in Germania, fra i tagli di carne bovina che potevano fruire della restituzione. Questa interpretazione non fa in alcun modo presumere l' invalidità dei suddetti regolamenti.
2) Il regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1984, n. 2891, non ha efficacia retroattiva".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° GU 1982, L 292, pag. 20, e, rispettivamente, GU 1984, L 125, pag. 38.
(2) ° Sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. 1984, pag. 107).
(3) ° GU 1968, L 148, pag. 24. Questo testo è stato modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1993, n. 125, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU 1993, L 18, pag. 1).
(4) ° GU 1977, L 61, pag. 1.
(5) ° Essenzialmente competente, nell' ambito della procedura di cui all' articolo 27 , è la Commissione.
(6) ° Il regolamento n. 2773/82 è entrato in vigore il 1 novembre 1982, il regolamento n. 1315/84 il 12 maggio 1984 (art. 2 dei due regolamenti).
(7) ° GU 1984, L 273, pag. 5.
(**) ° V. nota 1 della relazione d' udienza (Ndt).
(8) ° Regolamento (CEE) della Commissione 27 settembre 1981, n. 2787, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU 1981, L 271, pag. 44).
(9) ° Sentenza 7 luglio 1988, causa 55/87 (Racc. 1988, pag. 3845).
(10) ° Sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69 (Racc. 1969, pag. 419).
(11) ° Osservazioni scritte, punti 19-20. Il taglio fra la prima e l' ottava costola non comprende né Fleischduennung né Knochenduennung ; esso viene suddiviso in pezzi dei quali non si tratta nel presente procedimento.
(12) ° Osservazioni scritte, punto 23.
(13) ° Regolamento (CEE) della Commissione 26 maggio 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 665/92 (GU 1992, L 145, pag. 53).
(14) ° In via di principio, concordo con la GruSa nel ritenere che meglio sarebbe non interpretare un regolamento del 1982 basandosi su un regolamento del 1992. Tuttavia, i dati che risultano dall' allegato del regolamento n. 1354/92 sono più che confermati, ad esempio, dall' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 19 gennaio 1983, n. 132, GU L 17, pag. 15, nonché dagli allegati di decine di altri regolamenti del periodo da prendere in considerazione (v. i relativi indici della Gazzetta ufficiale, parte prima, capitolo agricoltura , parola-chiave carne bovina ).
(15) ° Sotto questo profilo, ci si può chiedere perché la Knochenduennung non figuri più nell' allegato del regolamento n. 2891/84. Nel presente procedimento non si tratta, comunque, di tale cancellazione (v. anche infra, paragrafo 17).
(16) ° Sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85 (Racc. pag. 169).
(17) ° Si trattava, nella fattispecie, della sottovoce ex 16.02 B III b) 1 dell' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1980, n. 187 (GU 1980, L 23, pag. 11).
(18) ° Sentenza 12 novembre 1981, cause riunite 212-217/80, Salumi (Racc. 1981, pag. 2735, punti 9 e 10 della motivazione); implicitamente, anche nella sentenza 3 ottobre 1985, causa 154/84, FKF (Racc. 1985, pag. 3165, punti 17-22 della motivazione).
(19) ° Preambolo del regolamento n. 805/68, decimo punto.
(20) ° Sentenza 3 giugno 1980, causa 135/79 (Racc. 1980, pag. 1713).
(21) ° Osservazioni scritte, punto 27.
(22) ° V., come esempio recente, sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. 1991, pag. I-3695).
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