Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa riguarda un ricorso presentato dal Parlamento europeo contro la sentenza pronunciata il 10 dicembre 1991 dal Tribunale di primo grado. Con tale sentenza, pronunciata sulla domanda presentata da Erik Dan Frederiksen, il Tribunale ha annullato la decisione del presidente del Parlamento europeo del luglio 1989 con cui si promuove la signora X al posto di consigliere linguistico presso la divisione della traduzione danese.
Per un' esposizione completa degli antefatti e del procedimento dinanzi al Tribunale, dell' oggetto del ricorso e delle osservazioni presentate dalle parti, rinvio alla relazione d' udienza.
2. A sostegno del suo ricorso, il Parlamento deduce due mezzi. Entrambi sono basati sull' asserita violazione del diritto comunitario, e più in particolare dei principi giurisprudenziali derivanti dalle sentenze della Corte.
Prima di esaminare i due mezzi, mi sembra utile ricordare che, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CEE, delle corrispondenti disposizioni degli altri trattati e dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte, il ricorso presentato contro sentenze del Tribunale può riguardare solo questioni di diritto. Ciò significa non solo che i mezzi di fatto sono irricevibili, ma anche che la Corte non può avere conoscenza di argomenti di fatto relativi al merito della causa, sollevati dalle parti a sostegno di mezzi di diritto o per confutare mezzi di diritto. In una procedura di ricorso, l' esame al quale la Corte procede si limita alla sentenza impugnata ed al procedimento dinanzi al Tribunale. Per quanto riguarda i fatti su cui è basata tale sentenza, la Corte è vincolata dalle constatazioni enunciate nella sentenza impugnata per quanto li riguarda.
Primo mezzo
3. Il primo mezzo sollevato dal Parlamento è basato sul principio secondo cui il giudice comunitario può esercitare un controllo giurisdizionale sulla discrezionalità dell' autorità che ha il parere di nomina (in prosieguo: l' "APN") in materia di promozione solo in caso di errore manifesto. Il Tribunale avrebbe violato questo principio ed il Parlamento deduce due argomenti a sostegno di tale affermazione.
Il primo argomento riguarda i punti 66 - 68 e 71 - 75 della motivazione della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale esamina la questione se la signora X soddisfacesse una delle condizioni poste nell' avviso di posto vacante, cioè se essa avesse una conoscenza delle "tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione". Il Tribunale risolve tale punto negativamente.
Il secondo argomento riguarda il punto 76 della motivazione della sentenza impugnata. In tale punto il Tribunale constata che, in ogni caso, il Parlamento non ha fornito la prova del fatto che una valutazione della corrispondenza delle conoscenze della signora X ai requisiti dell' avviso di posto vacante fosse stata operata dall' "APN" con l' obiettività e l' esattezza necessarie. Infatti, il Tribunale constatava che detta autorità non disponeva di elementi sufficienti per procedere ad una tale valutazione e che le valutazioni effettuate dalle autorità inferiori si basavano su un presupposto erroneo. E, secondo il Tribunale, anche il servizio giuridico del Parlamento si è basato, nella sua valutazione del reclamo del ricorrente, su tale presupposto erroneo.
A mio parere, questo secondo argomento non può essere esaminato dalla Corte, dato che si basa sulle constatazioni di fatto del Tribunale, che vincolano la Corte. Per contro, il primo argomento deve essere più ampiamente esaminato: infatti, come ciò risulterà qui di seguito, esso riguarda la questione se il Tribunale sia rimasto nei limiti del suo potere.
4. Per quanto riguarda questo primo argomento, il Parlamento sostiene che, nella valutazione se la signora X soddisfacesse i requisiti posti nell' avviso di posto vacante, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi all' esame della questione se l' APN avesse commesso un errore manifesto, invece di verificare se esistesse effettivamente una corrispondenza obiettiva tra le conoscenze della signora X in informatica e le conoscenze richieste in base all' avviso di posto vacante. Il Parlamento si formalizza in particolare sul ricorso, da parte del Tribunale, alla valutazione di un perito per pronunciarsi nel senso della mancata corrispondenza tra questi due elementi.
5. Al punto 66 della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale inizia la sua valutazione operando una distinzione, per quanto riguarda la natura del controllo giurisdizionale, tra le condizioni richieste dall' avviso di posto vacante e l' esame comparativo dei meriti dei candidati previsto dall' art. 45 dello Statuto. Questa distinzione corrisponde alla giurisprudenza costante della Corte. Infatti, in base alla sentenza Grassi/Consiglio, è pacifico che,
"benché infatti l' autorità che ha il potere di nomina disponga di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti e delle qualifiche dei candidati, libertà di cui essa può valersi con specifico riferimento al posto da assegnare, il suo potere deve comunque essere esercitato entro i limiti che essa stessa si è posta nell' avviso di posto vacante" (1).
Risulta da questa giurisprudenza che, ai fini del raffronto dei meriti dei candidati che soddisfano i requisiti obiettivi minimi, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale. Al punto 69 della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ammette pertanto che, in tale campo, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se, in considerazione delle vie e dei mezzi che hanno potuto condurre l' amministrazione alla sua valutazione, quest' ultima si sia mantenuta entro limiti non criticabili e non abbia utilizzato il suo potere in maniera manifestamente erronea. Il Tribunale rinvia nella fattispecie alla sentenza Vaysse/Commissione (2).
Per contro, come risulta dalla citazione di cui sopra, per quanto riguarda i requisiti posti dall' avviso di posto vacante, l' APN è vincolata giuridicamente dall' ambito che essa stessa si è imposta. Infatti, l' avviso di posto vacante svolge una "funzione essenziale (...) cioè quella di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la loro candidatura" (3).
6. Da quanto precede risulta che giustamente il Tribunale ritiene che rientri nella sua competenza controllare se l' APN abbia scrupolosamente rispettato i requisiti dell' avviso di posto vacante.
Quando, nelle sue osservazioni, il Parlamento sostiene che tale controllo debba limitarsi agli errori manifesti, a mio parere, esso si basa su un' interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte. Le sentenze de Hoe/Commissione (4) e Hochbaum/Commissione (5) non contenevano indicazioni da cui potrebbe risultare che le parti interessate non soddisfacessero le condizioni obiettive dell' avviso di posto vacante. Ed il punto della sentenza Vaysse/Commissione (6) menzionato dal Parlamento riguarda il controllo dell' esame comparativo dei meriti dei candidati, richiesto dall' art. 45 dello Statuto.
7. Al fine di controllare se una candidatura determinata sia stata prescelta a buon diritto dall' APN in considerazione delle condizioni di nomina menzionate nell' avviso di posto vacante, il giudice comunitario deve evidentemente controllare quali siano queste condizioni e come esse debbano essere intese obiettivamente, cioè agli occhi di un terzo che deve valutare se porre o meno la sua candidatura. Può succedere che, ai fini di una tale verifica, il giudice comunitario si ritenga insufficientemente informato. Ciò vale a maggior ragione quando l' avviso contiene criteri che presentano un grado di tecnicità o di specificità tali che comportano certo un contenuto obiettivamente riconoscibile per i candidati interessati considerati dall' avviso, ma non per il giudice. In un tale caso, secondo le circostanze della fattispecie, può risultare opportuno, per il giudice, essere informato da un perito. Ai sensi dell' art. 49 del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al Tribunale prendere una decisione in materia alla luce degli elementi concreti della causa. Pertanto, non si può dedurre dal solo ricorso ad un perito l' esistenza di una violazione del diritto comunitario.
8. Dai punti 71-75 della motivazione della sentenza risulta che il Tribunale si è limitato a constatare innanzi tutto quali fossero i requisiti precisi dell' avviso di cui trattasi e successivamente grazie all' aiuto fornito da un perito, ad accertare il significato obiettivo di questi requisiti per verificare, infine, alla luce dei requisiti così obiettivamente interpretati, se si potesse ragionevolmente ritenere che la signora X li soddisfacesse. Ritengo che così agendo il Tribunale è rimasto nei limiti della sua competenza, e ne concludo quindi che il primo mezzo sollevato dal Parlamento ° in quanto non si basa su argomenti di fatto che non spetta alla Corte valutare ° viene meno in diritto.
Secondo mezzo
9. Il secondo mezzo sollevato dal Parlamento riguarda l' asserita violazione da parte del Tribunale del principio secondo cui gli atti viziati da errore di procedura sono annullati solo se le irregolarità hanno avuto un' incidenza decisiva sulla procedura di nomina (7). Tale non è il caso in particolare se risulta che le irregolarità sono state rettificate successivamente, il che nella fattispecie si sarebbe verificato, dato che, per il seguito, si è di nuovo proceduto all' esame comparativo e i dati mancanti sono stati aggiunti o completati successivamente.
10. Questo mezzo riguarda i punti 77-79 della motivazione della sentenza impugnata. In questi punti, il Tribunale esamina la maniera in cui, sulla base dell' art. 45 dello Statuto, l' APN ha effettuato l' esame comparativo dei meriti dei candidati. Come si è già fatto osservare precedentemente (al punto 5), il Tribunale ritiene che il potere di controllo del giudice comunitario sulla competenza, da questo punto di vista ampiamente discrezionale, dell' APN si limita alla questione se tale autorità non abbia utilizzato il suo potere in maniera manifestamente erronea.
Nei punti della sentenza che sono stati appena menzionati, il Tribunale ne conclude che l' APN ha effettivamente commesso un errore manifesto nell' ambito dell' esame comparativo sopra menzionato. A tal fine, il Tribunale rinvia innanzitutto alle constatazioni che ha fatto (che sono già state sopra richiamate) per quanto riguarda la valutazione della corrispondenza delle conoscenze della signora X ai requisiti menzionati nell' avviso di posto vacante. Il Tribunale ne deduce che queste constatazioni sono sufficienti di per sé per dimostrare che l' esame comparativo dei meriti era privo dell' obiettività e dell' esattezza necessarie (punto 77 della motivazione).
Il Tribunale aggiunge che "l' unica valutazione comparativa portata a conoscenza del presidente del Parlamento, in qualità di APN, in vista della decisione che gli spettava prendere, ossia la valutazione espressa dalla signora De Enterria nella sua nota del 10 marzo 1989, era incompleta e viziata da errori palesi, di fatto e di diritto" (punto 77 della motivazione). Il carattere incompleto di tale esame riguardava soprattutto le conoscenze e l' esperienza dei candidati nel settore dell' informatica, mentre gli errori manifesti riguardavano "un errore grave nella valutazione dei rapporti informativi, poiché la signora X ed il ricorrente ° contrariamente a ciò che si afferma nella nota ° sono in parità per quanto riguarda il numero di giudizi 'eccellente' riportati" (punto 78 della motivazione).
11. Ai fini della valutazione degli argomenti del Parlamento, la Corte non può esaminare le considerazioni di fatto; essa può solo verificare se il Tribunale abbia effettivamente trascurato il principio di diritto secondo cui irregolarità procedurali possono essere compensate da una rettifica successiva. Non ritengo che tale sia il caso. Esamino innanzitutto il rinvio, al punto 77 della motivazione della sentenza, alla constatazione effettuata precedentemente dal Tribunale, secondo cui le conoscenze della signora X non corrispondevano alle condizioni di nomina menzionate dall' avviso di posto vacante (constatazione contro la quale il primo mezzo, già respinto precedentemente, era rivolto). Non riesco a vedere come questo vizio potesse essere rettificato in fasi successive della procedura. Del resto è sulla base di questa mancanza di "obiettività e di esattezza necessarie" che il Tribunale ha concluso che l' APN poteva solo escludere la candidatura della signora X (punto 75 della motivazione). Mi sembra che risulti necessariamente da questa constatazione che l' esame comparativo dei meriti dei candidati non poteva, nemmeno esso, essere effettuato in maniera corretta.
In subordine, al punto 79 della motivazione, il Tribunale aggiunge:
"Il Tribunale ritiene che una simile mancanza di obiettività e di esattezza non potrebbe essere compensata, come ha sostenuto il Parlamento, né dal fatto che il fascicolo trasmesso al presidente conteneva una tabella meccanografica, sulla quale il segretario generale del Parlamento aveva scarabocchiato una valutazione corretta dei rapporti informativi ° senza peraltro correggere quella della signora De Enterria °, né dal fatto che il parere del servizio giuridico del Parlamento, predisposto per l' istruttoria del reclamo del ricorrente, annota tra parentesi, sulla sua tredicesima pagina, l' errore commesso dalla signora De Enterria su questo punto".
Ne risulta sufficientemente che il Tribunale ha effettivamente esaminato se le irregolarità che esso aveva constatato fossero state rettificate nelle fasi ulteriori della procedura, in quanto ciò fosse ancora possibile. Ne concludo che il secondo mezzo di ricorso viene meno anch' esso in diritto.
La domanda riconvenzionale
12. Dopo aver constatato che i due mezzi sollevati dal Parlamento vengono meno, passo alla domanda riconvenzionale presentata da Erik Dan Frederiksen. Nel controricorso e nella controreplica egli chiede la condanna del Parlamento ad un franco simbolico come risarcimento del danno morale derivante dalla natura dilatoria e vessatoria del ricorso.
Mi sembra che la procedura di ricorso non offra la possibilità di una tale domanda riconvenzionale. L' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura stabilisce che:
"Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:
° il rigetto totale o parziale dell' impugnazione oppure l' annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale;
° l' accoglimento totale o parziale delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione".
Il n. 2 aggiunge che "la comparsa di risposta non può modificare l' oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale". La possibilità di presentare, in una comparsa di risposta, una domanda di risarcimento per presentazione abusiva di un ricorso è quindi esclusa.
Del resto, la Corte dispone di uno strumento appropriato contro la presentazione abusiva di un ricorso. L' art. 119 del regolamento di procedura consente alla Corte in ogni momento di respingere l' impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, mediante ordinanza. Dato che il ricorso non produce automaticamente un effetto sospensivo, la presentazione abusiva di un ricorso è tantomeno da temere.
Conclusione
13. Propongo alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato, di respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno simbolico a causa della presentazione abusiva del ricorso e di condannare il Parlamento alle spese, ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Sentenza 30 ottobre 1974 (causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099, punto 38 della motivazione), confermata, tra l' altro, dalla sentenza 7 febbraio 1990 (causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225).
(2) - Sentenza 23 ottobre 1986 (causa 26/85, Vaysse/Commissione, Racc. pag. 3131, punto 26 della motivazione).
(3) - Sentenza Grassi/Consiglio, sopra menzionata, punto 40 della motivazione.
(4) - Sentenza 17 dicembre 1981 (causa 151/80, de Hoe/Commissione, Racc. pag. 3161).
(5) - Sentenza 17 gennaio 1992 (causa C-107/90 P, Racc. pag. I-157, punto 9 della motivazione).
(6) - Sentenza Vaysse/Commissione, sopra menzionata alla nota 2, punti 26 e 27 della motivazione.
(7) - Nella fattispecie il Parlamento rinvia, tra l' altro, alle sentenze 5 giugno 1980 (causa 24/79, Oberthuer/Commissione, Racc. pag. 1743, punto 11 della motivazione), 18 dicembre 1980 (cause 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione, Racc. pag. 3943, punto 24 della motivazione), e 24 gennaio 1983 (causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103, punti 26 e segg. della motivazione).
Full & Egal Universal Law Academy