CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 9 febbraio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Antefatti
1.
La soluzione della questione pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno richiede l'interpretazione della nozione di «forza maggiore» nell'ambito del regolamento (CEE) n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ( 1 ), nonché, in subordine, l'esame del principio di proporzionalità.
2.
Nella causa principale la ricorrente si oppone all'incameramento parziale di una cauzione per la trasformazione di burro. La ricorrente comprava dal convenuto, nel contesto della 155a gara di appalto e sulla base della sua offerta 22 settembre 1987, 62000 kg di burro destinati alla trasformazione, ai sensi del regolamento n. 262/79. Essa trasformava, conformemente a questa normativa, un quantitativo parziale di 20000 kg in 16300 kg di burro concentrato, le cui ulteriori vicende e relative formalità amministrative davano origine alla controversia giudiziaria.
3.
La ricorrente, tramite un'impresa che agiva per suo conto, vendeva il suddetto burro concentrato ad un'impresa italiana, che procedeva all'ulteriore lavorazione per quantitativi parziali, dichiarandoli di volta in volta all'organo di controllo competente, nella specie il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste con sede a Roma (in prosieguo: il «ministero»). L'ultima dichiarazione veniva effettuata il 23 maggio 1988.
4.
Ai sensi dell'art. 8, secondo trattino, del regolamento n. 262/79, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 435/85 ( 2 ), l'aggiudicatario del burro d'intervento dispone, per la trasformazione, di un termine di dieci mesi, calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, e quindi, con riferimento alla 155a gara d'appalto, a decorrere dal 22 settembre 1987.
5.
Dopo che due mesi circa prima della scadenza del suddetto termine era pervenuta al competente organo di controllo l'ultima dichiarazione di avvenuta trasformazione, il direttore del ministero confermava all'ufficio doganale di Verona che il burro concentrato era stato trasformato prima del 22 luglio 1988, secondo le modalità prescritte. Questa conferma veniva però rilasciata solamente il 18 febbraio 1989 e l'ufficio doganale di Verona successivamente, in data 31 marzo 1989, disponeva lo svincolo dandone attestazione sull'esemplare di controllo T5, che perveniva infine al convenuto il 6 aprile 1989.
6.
Date queste circostanze, la ricorrente non poteva fornire al convenuto la prova dell'avvenuta trasformazione del burro conformemente al regolamento di cui trattasi, mediante la presentazione dell'esemplare di controllo T5 che accompagnava la spedizione dalla merce, entro il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 22, n. 4, del regolamento n. 262/79 ( 3 ), calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, vale a dire prima del 22 marzo 1989.
7.
La definizione delle formalità amministrative subiva un notevole ritardo di quasi nove mesi a causa del ministero. Al riguardo va anche segnalato che la ricorrente, tramite l'impresa di trasformazione in loco, aveva ripetutamente sollecitato il ministero sin dall'ottobre 1988 e, all'approssimarsi della scadenza del termine, perfino settimanalmente, al fine dell'espletamento della pratica ( 4 ).
8.
Dopo che il ministero aveva finalmente trasmesso la conferma all'ufficio doganale di Verona, anche presso questo ufficio veniva ripetutamente sollecitata nell'interesse della ricorrente l'immediata definizione della pratica, prima che l'ufficio doganale rendesse definitivamente impossibile la presentazione della prova nei termini, disponendo lo svincolo, con attestazione sull'esemplare di controllo T5, solamente il 31 marzo 1989.
9.
Malgrado fosse stata segnalata all'ufficio doganale l'urgenza della pratica, e benché questo ufficio avesse comunicato all'impresa italiana di trasformazione che l'esemplare di controllo era stato spedito il 16 marzo 1989, col numero di protocollo 8952, al convenuto nella causa principale, il documento di cui trattasi perveniva allo stesso convenuto solamente il 6 aprile 1989, vale a dire due settimane dopo la scadenza del termine.
10.
A causa di questo ritardo, il convenuto nella causa principale dichiarava incamerata la cauzione relativa alle 20 t di burro; in seguito rimborsava però l'85% della cauzione, cosicché in definitiva restava incamerato il 15% della cauzione. Esso così procedeva in conformità all'art. 22, n. 4, del regolamento n. 262/79 nella versione di cui al regolamento n. 3021/85, che recita:
«Salvo il caso di forza maggiore, la cauzione di trasformazione di cui all'art. 16, paragrafo 2, viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le prove di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 non vengono fornite entro un termine di 18 mesi calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte di cui all'art. 12, paragrafo 2. Tuttavia, se le prove sono fornite nei 18 mesi successivi al termine di cui al primo comma, si procede al rimborso dell'85% dell'importo incamerato».
11.
La ricorrente nella causa principale impugna in sede di giurisdizione amministrativa l'incameramento della cauzione e chiede il rimborso dell'importo incamerato. Sostiene che le lungaggini delle autorità italiane nell'espletamento della pratica configurano un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, n. 4, del regolamento n. 262/79.
12.
Il giudice a quo è manifestamente incline a ritenere che sussista un caso di forza maggiore. Per la soluzione della causa ritiene necessaria la pronuncia sulle seguenti questioni:
«1)
Se sussista un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41 del 12 febbraio 1979), qualora:
a)
l'inosservanza del termine previsto per la presentazione della prova sia dovuta al fatto che le autorità amministrative di un altro Stato membro hanno effettuato il controllo dell'utilizzazione conforme al regolamento, l'annotazione della conferma sull'esemplare di controllo e il rinvio dell'esemplare di controllo all'ufficio doganale di partenza, o, rispettivamente, all'ufficio centrale, con un ritardo tale da superare con tutta evidenza il termine di otto mesi concesso alle autorità amministrative dal legislatore comunitario per la conferma dell'avvenuta trasformazione;
b)
il rappresentante operante in un altro Stato membro, che agisce per conto della ditta di esportazioni incaricata dall'acquirente della merce proveniente dall'intervento dell'esecuzione delle formalità, abbia, fin da otto mesi circa prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della prova, sollecitato le autorità amministrative dell'altro Stato membro ripetutamente, talvolta settimanalmente, affinché provvedessero alla conferma dell'utilizzazione conforme al regolamento e al rinvio dell'esemplare di controllo;
e)
l'acquirente della merce proveniente dall'intervento abbia omesso secondo quanto stabilito, in particolare, dall'art. 14 del regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687 (GU L 130), di chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti dopo che l'esemplare di controllo non era tornato nei tre mesi successivi alla scadenza del termine stabilito per l'espletamento dell'operazione di cui trattasi all'ufficio doganale di partenza o, rispettivamente, all'ufficio centrale.
In caso di soluzione negativa della prima questione:
2)
Se l'art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41 del 12 febbraio 1982), sia invalido nella parte in cui, tranne il caso di forza maggiore, prevede l'incameramento della cauzione di trasformazione, anche qualora l'inosservanza del termine previsto per la presentazione della prova debba attribuirsi a motivi non imputabili all'aggiudicatario».
13.
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello sfondo giuridico e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza.
B — Il mio punto di vista
1. Il mio punto di vista
14.
Per risolvere le questioni pregiudiziali sollevate, occorre anzitutto accertare se le circostanze descritte costituiscano per l'aggiudicatario del burro di intervento un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, n. 4, del regolamento n. 262/79. In caso di soluzione affermativa, non si applicherebbe il termine di decadenza di diciotto mesi, cosicché già per questo motivo sarebbe ingiustificato l'incameramento della cauzione. Solamente qualora i fatti di cui ci occupiamo non costituissero un caso di forza maggiore, si porrebbe la questione della proporzionalità di tale provvedimento.
15.
La Corte di giustizia può basarsi su una sua ampia giurisprudenza relativa alla nozione di forza maggiore ( 5 ). Sin dalla sentenza emessa nella causa 4/68 ( 6 ) la Corte ha affermato che la nozione di «forza maggiore» non ha identico contenuto nei vari rami del diritto e nei vari campi d'applicazione; pertanto, a suo avviso, il significato di detta nozione va determinato in funzione dell'ambito giuridico in cui essa di volta in volta deve produrre i propri effetti.
16.
Quantunque la Corte di giustizia si sia dovuta occupare della nozione di forza maggiore tanto a proposito delle disposizioni del suo regolamento di procedura ( 7 ), quanto delle materie disciplinate dal Trattato CECA ( 8 ), un gran numero di sentenze concernenti la nozione di forza maggiore riguarda l'applicazione di disposizioni in materia agricola ( 9 ).
17.
Dalla costante giurisprudenza della Corte si evince che per forza maggiore debbono intendersi circostanze straordinarie ed imprevedibili, che si trovino al di fuori della sfera di controllo dell'interessato, i cui effetti non avrebbero potuto essere evitati nonostante la dovuta diligenza ( 10 ).
18.
In linea di massima la Corte parte dal presupposto che la nozione di forza maggiore non si limita ai casi di impossibilità assoluta. Talvolta essa si è discostata da questo orientamento; in tal caso ha determinato tale nozione basandosi rigorosamente sulle disposizioni da applicare ( 11 ). Queste poche sentenze non consentono di assumere un mutamento sostanziale della giurisprudenza, in quanto anche nella sua giurisprudenza più recente la Corte di giustizia si basa costantemente sulla definizione più ampia della nozione di forza maggiore ( 12 ).
19.
Nella causa 109/86, Theodorakis/Grecia ( 13 ), la Corte di giustizia ha ad esempio affermato, con riferimento alla sua precedente giurisprudenza, «che la nozione di forza maggiore non comprende solo l'impossibilità assoluta. Tuttavia, risulta parimenti da giurisprudenza costante che, sebbene la nozione di forza maggiore non postuli un'impossibilità assoluta, cionondimeno essa esige che il mancato verificarsi dell'evento in causa sia imputabile a circostanze estranee a chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata» ( 14 ).
20.
Per accertare se in una fattispecie concreta sussista un caso di forza maggiore occorre basarsi sul sistema che l'avvocato generale Capotorti aveva già posto a fondamento delle proprie conclusioni nella causa Valsabbia ( 15 ) la forza maggiore si compone di un elemento oggettivo e di un. elemento soggettivo ( 16 ).
21.
Il presupposto dell'elemento oggettivo è soddisfatto in caso di circostanze straordinarie, indipendenti dalla volontà dell'interessato. Le «circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato» costituiscono circostanze che si trovano al di fuori della sua sfera di controllo.
22.
Per quanto riguarda il comportamento dilatorio delle autorità italiane si trattava di fatti che sfuggivano ad ogni possibilità d'intervento della ricorrente nella causa principale. Sono falliti persino i ripetuti tentativi da parte di un intermediario del luogo d'influire sull'iter amministrativo, il che si deve considerare un'ulteriore prova del fatto che si trattava di circostanze oggettivamente al di fuori della sfera di controllo dell'interessato.
23.
Per i ritardi dovrebbe trattarsi altresì di circostanze straordinarie, il cui verificarsi doveva essere considerato improbabile. A proposito di questo fattore ritengo di poter affermare che la Corte di giustizia adotta un criterio rigoroso. In caso di inadempienze della controparte contrattuale dell'operatore interessato, ivi compresi addirittura comportamenti penalmente sanzionabili, la Corte di giustizia non ha ammesso l'imprevedibilità degli eventi, ma si è mostrata, piuttosto, incline a riconoscere una responsabilità dell'interessato, osservando che un operatore economico deve scegliere scrupolosamente le proprie controparti ed ha notevoli possibilità di indurre la controparte a rispettare gli impegni assunti, inserendo a tal fine opportune clausole nel contratto ( 17 ).
24.
Orbene, nelle mie conclusioni nella causa 266/84 ( 18 ), ho sostenuto che lo smarrimento di un esemplare di controllo, avvenuto nel corso di uno scambio massiccio fra le amministrazioni di tali documenti, in occasione della concessione di importi compensativi monetari, «non può essere considerato così straordinario o imprevedibile da dover essere ritenuto inverosimile» ( 19 ). La Corte non ha accolto questa tesi.
25.
La causa 266/84 riguardava, da un lato, una differente situazione (smarrimento dell'esemplare di controllo in occasione degli scambi di documenti fra amministrazioni), e, dall'altro, un diverso ambito giuridico (concessione di importi compensativi monetari) rispetto al caso ora in esame, cosicché la mia presa di posizione nella presente controversia non è condizionata dalla tesi allora sostenuta.
26.
La nozione di «illecito dell'amministrazione», considerata criterio determinante tanto dalla Commissione nella sua comunicazione C(88)1696 ( 20 ), quanto dalle parti del procedimento, mi pare un criterio idoneo a definire l'imprevedibilità delle circostanze nell'ambito della forza maggiore. Tale valutazione si basa sull'assunto secondo cui un operatore economico deve poter fare affidamento sul fatto che l'amministrazione, la quale dal canto suo è tenuta all'osservanza del diritto e delle disposizioni da applicare, agisca legalmente.
27.
Diversamente da quanto accade nei rapporti di diritto privato con le proprie controparti o con i propri intermediari, di regola l'operatore economico non può influire sullo svolgimento dei rapporti giuridici intercorrenti tra lui e le autorità amministrative. Egli è piuttosto soggetto alle norme oggettivamente in vigore e deve poter confidare nel fatto che l'amministrazione, vincolata da quelle stesse norme, adempia i propri obblighi.
28.
Tutti i casi in cui la Corte ha finora preso posizione sulla rilevanza dell'illecito dell'amministrazione per l'accertamento di un caso di forza maggiore erano caratterizzati dal fatto che l'illecito dell'amministrazione non aveva mai rappresentato la causa esclusiva del mancato raggiungimento del risultato voluto, che era sempre apparso piuttosto imputabile al comportamento di un altro operatore economico ( 21 ).
29.
Alla luce delle precedenti considerazioni, sono dell'avviso che il periodo superiore a dieci mesi, che è stato necessario alle autorità italiane per sbrigare la pratica, quando il termine massimo previsto dalla legge è in realtà di otto mesi (termine di diciotto mesi per la presentazione della prova, meno il termine di dieci mesi per la trasformazione), sia da considerarsi un illecito dell'amministrazione e quindi una circostanza imprevedibile ai sensi della definizione della forza maggiore. Al riguardo, a mio parere, è irrilevante stabilire se la responsabilità parziale o totale per i ritardi debba essere attribuita in definitiva al ministero o all'ufficio doganale di Verona, poiché in entrambi i casi trattasi di autorità statali, le cui attività non rientrano nella sfera di responsabilità della ricorrente nella causa principale.
30.
Poiché può quindi sussistere l'elemento oggettivo della forza maggiore, rimane ora da verificare se vi sia anche il presupposto dell'elemento soggettivo, vale a dire se l'operatore economico abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare le conseguenze del comportamento illecito dell'amministrazione.
31.
Siamo venuti a conoscenza del fatto che la ricorrente aveva sollecitato regolarmente, di volta in volta e a brevi intervalli di tempo, le autorità competenti. Come la Commissione ha giustamente ricordato, spetta al giudice nazionale adito stabilire se la diligenza spiegata sia quella di un «commerciante avveduto». Secondo le informazioni di cui disponiamo, propendo per una soluzione in senso affermativo di tale questione.
32.
Infine, lo stesso giudice a quo ha sollevato la questione se detta diligenza avrebbe richiesto, quando è stato evidente il ritardo dell'esemplare di controllo T5, la presentazione della domanda di riconoscimento di altri documenti equivalenti a norma dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 1687/76.
33.
Su tale questione non ritengo necessario soffermarmi. Secondo me, nel caso di specie, la norma richiamata non è pertinente. Essa così dispone:
«Se un esemplare di controllo (...) non è arrivato all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centralizzatore entro un periodo di tre mesi
—
(...)
—
(...)
a causa di circostanze non imputabili all'interessato, quest'ultimo può presentare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. I documenti giustificativi da presentare unitamente alla domanda di equivalenza devono comprendere una conferma dell'ufficio doganale che ha controllato o fatto controllare l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti, dalla quale risulti che l'utilizzazione e/o la destinazione previste sono state rispettate» ( 22 ).
34.
In primo luogo, questa disposizione non impone alcun obbligo all'interessato, bensì gli attribuisce meramente la facoltà di procurarsi documenti equivalenti. In secondo luogo, il riconoscimento di detti documenti presuppone il loro avvenuto controllo da parte dell'ufficio doganale. In terzo luogo, il disbrigo della domanda presentata per il riconoscimento di documenti equivalenti difficilmente avrebbe richiesto meno tempo rispetto all'invio dell'esemplare di controllo T5.
35.
Per questo motivo la presentazione della domanda di riconoscimento di altri documenti equivalenti non offriva in alcun caso maggiori speranze di poter fornire, nei termini previsti, la prova della trasformazione conformemente al regolamento rispetto agli insistenti solleciti nei riguardi delle autorità addette alla definizione della pratica.
36.
In conclusione, ritengo quindi che sussista un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, n. 4.
2. Sulla nozione di proporzionalità
37.
Solamente qualora la Corte dovesse essere di diverso avviso, occorrerebbe stabilire se l'art. 22, n. 4, sia valido alla luce del principio di proporzionalità, il quale, secondo la costante giurisprudenza della Corte, richiede anzitutto che i mezzi impiegati mirino a conseguire l'obiettivo perseguito e corrispondano all'importanza dello stesso, ed, in secondo luogo, che siano necessari per raggiungere lo scopo perseguito ( 23 ).
38.
A mio avviso, non occorre discutere, in questa sede, se l'incameramento parziale o totale della cauzione sia un mezzo proporzionato per ottenere il rispetto degli obblighi di trasformazione o, eventualmente, l'osservanza delle formalità amministrative, qualora le eventuali irregolarità siano imputabili all'aggiudicatario.
39.
Tuttavia se, come ho già osservato con riferimento alle circostanze della causa principale, dette irregolarità non sono imputabili all'aggiudicatario, tale mezzo non solo non è necessario al raggiungimento dello scopo, ma è anche oggettivamente inidoneo. Infatti, ci si può domandare quale senso abbia una pressione nei confronti dell'aggiudicatario della merce, che è egli stesso interessato al regolare adempimento delle formalità amministrative, qualora si tratta di circostanze che sfuggono alla sua influenza.
40.
In un altro contesto la Corte ha già affermato che lo smarrimento dell'esemplare di controllo T5, a causa di negligenze procedurali non imputabili all'interessato, non deve produrre effetti a questo sfavorevoli ( 24 ).
41.
In caso di illecito delle autorità amministrative considerate, a mio avviso, l'incameramento della cauzione non sarebbe adatto a far sì che l'operatore economico fornisca più rapidamente le prove necessarie; pertanto, in ogni caso, esso non sarebbe necessario e sarebbe quindi sproporzionato.
C — Conclusioni
42.
Sulla base delle precedenti considerazioni, suggerisco di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
«Sussiste un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione n. 262 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, qualora:
a)
l'inosservanza del termine previsto per la presentazione della prova sia dovuta al fatto che le autorità amministrative di un altro Stato membro hanno effettuato il controllo dell'utilizzazione conforme al regolamento, l'annotazione della conferma sull'esemplare di controllo e il rinvio dell'esemplare di controllo all'ufficio doganale di partenza o, rispettivamente, all'organo centrale di controllo, con un ritardo tale da superare con tutta evidenza il termine di otto mesi concesso alle autorità amministrative dal legislatore comunitario per la conferma dell'avvenuta trasformazione, e
b)
l'acquirente della merce proveniente dall'intervento, o il suo partner commerciale che agisce per suo conto e nel suo interesse, abbia, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della prova, sollecitato espressamente le autorità competenti, affinché provvedessero alla definizione della pratica».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262 (GU L 41 del 16 febbraio 1979, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 30 ottobre 1985, n. 3021 (GU L 289 del 31 ottobre 1985, pag. 14).
( 2 ) Regolamento (CEE) della Commissione 21 febbraio 1985, n. 453, che modifica il regolamento n. 262/79 (GU L 52 del 22 febbraio 1985, pag. 40).
( 3 ) Nella versione di cui al regolamento n. 3021/85, citato.
( 4 ) Il giudice a quo parte dal presupposto che i solleciti siano stati effettuati dall'intermediario tedesco, cioè dalla parte avente diretti rapporti contrattuali con la ricorrente, mentre la difesa della ricorrente afferma che e intervenuta l'impresa incaricata della trasformazione. In ogni caso, l'una o l'altra impresa ha agito nell'interesse della ricorrente.
( 5 ) Per una scelta rappresentativa di tale giurisprudenza, v. sentenze 11 luglio 1968, causa 4/68, Società Schwarzwaldmilch GmbH/Einfurhr-und Vorratstelle für Fette, (Race. 1968, pag. 562); 30 gennaio 1974, causa 158/73, Kampffmeyer/Einfuhrund Vorratstelle Getreide, (Racc. 1974, pag. 101); 20 febbraio 1975, causa 64/74, Reich//Hauptzollamt Landau (Racc. 1975, pag. 261); 11 luglio 1978, causa 6/78, Union française de céréalcs/Hauptzoilamt Hamburg-Jonas (Racc. 1978, pag. 1675); 13 dicembre 1979, causa 42/79, Milch-, Fett-und Eier-Kontor/Bundcsanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Race. 1979, pag. 3703); 3 luglio 1985, causa 20/84, De Jong/VIB (Race. 1985, pag. 2061); 5 dicembre 1985, causa 124/83, Direktoratet for Markedsordningerne/Corman (Racc. 1985, pag. 3777); 22 gennaio 1986, causa 266/84, Denkavit France/Forma (Race. 1986, pag, 149); 27 ottobre 1987, causa 109/86, Theodorakis/Grecia (Racc. 1987, pag. 4319); 8 marzo 1988, causa 296/86, Mc Nicoll/Minister for Agriculture (Race. 1988, pag. 1491); 19 aprile 1988, causa 71/87, Stato greco/Inter-Kom (Race. 1988, pag. 1979); 22 settembre 1988, causa 199/87, Jensen/Landbrugsministeriet (Racc. 1988, pag. 5045); 7 maggio 1991, causa C-338/89, Organisationen Danske Slagterier (Race. 1991, pag. I-2315).
( 6 ) Causa 4/68, citata (nota 5), pag. 574.
( 7 ) Sentenza 8 febbraio 1984, causa 284/82, Busserò/ Commissione (Racc. 1984, pag. 557).
( 8 ) Causa 284/92, citata (nota 7), nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263 a 264/78, 39, 31, 83 e 85/79, Valsabbia/Commissione (Racc. 1980, pag. 907).
( 9 ) V. nota 5.
( 10 ) Causa 266/84, citata (nota 5), punto 27 della motivazione.
( 11 ) Causa 42/79, citata (nota 5), punto 10 della motivazione; causa 20/84, citata (nota 5), punto 16 della motivazione.
( 12 ) Causa 109/86, citata (nota 5), punto 6 della motivazione; causa 296/86, citata (nota 5), punto 11 della motivazione; causa C-338/89, citata (nota 5), punto 16 della motivazione.
( 13 ) Causa 109/86, citata (nota 5), punto 7 della motivazione.
( 14 ) V. causa 109/86, citata (nota 5), punto 7 della motivazione; v. anche causa C-338/89, citata (nota 5), con riferimento alla sentenza nella causa C-334/87 (Racc. 1990, pag. I-2849), oggetto di pubblicazione sommaria.
( 15 ) Cause riunite 154/78 ed altre, citata (nota 8).
( 16 ) V. anche comunicazione della Commissione C(88)1696, relativa alla nozione di «forza maggiore» nel diritto agrario delle Comunità europee (88/C-259/07) (GU C 259 del 6 ottobre 1988, pag. 10).
( 17 ) La Corte considera il comportamento fraudolento del procuratore commerciale di una società che ha partecipato ad un'operazione quale «rischio non assolutamente imprevedibile» ai sensi della forza maggiore, causa 42/79, citata (nota 5), punto 10 della motivazione. V. anche causa 20/84, De Jong, citata (nota 5), punto 18 della motivazione.
( 18 ) Citata (nota 5), pag. 150.
( 19 ) Causa 266/84, citata (nota 5), pag. 158.
( 20 ) Citata (nota 5).
( 21 ) V. causa 20/8-1, citata (nota 5).
( 22 ) Il corsivo è mio.
( 23 ) Sentenze 23 febbraio 1983, causa 66/82, Fromançais/Forma, (Racc. 1983, pag. 395, punto 8 della motivazione); 1° ottobre 1985, causa 125/83, OBEA/Corman (Racc. 1985, pag. 3041, punto 36 delia motivazione); 27 giugno 1990, causa C-118/89, Lingenfelser (Racc. 1990, pag. I-2637, punto 12 delia motivazione).
( 24 ) Sentenza 6 ottobre 1982, causa 302/81, Eggers/Hauptzoilamt Kassel (Racc. pag. 1982, pag. 3443, punto 8 delta motivazione).
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