CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 31 marzo 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
In quale misura i dazi doganali riscossi all'importazione di una merce proveniente da un paese terzo sono soggetti a rimborso quando questa merce è danneggiata già prima del trasferimento del rischio all'acquirente? È questa, in sostanza, la principale questione sottopostavi dal Bundesfinanzhof.
2.
Nel luglio 1984 la società Ebbe Sönnichsen GmbH (in prosieguo: la «Ebbe Sönnichsen») importa «fob», dall'Uruguay nella Repubblica federale di Germania, una partita di 440 cartoni di «carne di bovini da allevamento, congelata, disossata». La dichiarazione delle merci non menziona alcun vizio di qualità del prodotto.
3.
Lo Hauptzollamt di Hamburg-St Annen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») fissa il valore in dogana della merce importata conformemente alla dichiarazione della Ebbe Sönnichsen sulla base del prezzo fatturato e pagato.
4.
Ľ11 ottobre 1984 la Ebbe Sönnichsen chiede il rimborso parziale dei dazi doganali all'importazione in quanto una perizia ha provato che una parte del carico è avariata e inadatta al consumo umano. E pacifico che la carne era già avariata prima che il rischio fosse stato trasferito dal venditore all'acquirente. La nota di credito consegnata a quest'ultimo non è stata onorata dal venditore.
5.
A norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione ( 1 ),
«si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui è apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo di tali diritti:
(...)
—
è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile».
6.
Ai termini dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( 2 ),
«il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (...)».
7.
L'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, che reca attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224 ( 3 ), relativo al valore in dogana delle merci, completato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580 ( 4 ), dispone:
«Una ripartizione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare si applica (...) in caso di perdita parziale o in caso di danno prima dell'immissione in libera pratica della merce da valutare».
8.
Lo Hauptzollamt non accoglie la domanda di rimborso in quanto l'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1495/80 si applicherebbe solo se la merce è danneggiata dopo il trasferimento del rischio all'acquirente ( 5 ). Orbene, la carne era già avariata in questa data.
9.
Il Finanzgericht accoglie la domanda considerando che, conformemente all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79, la Ebbe Sönnichsen ha diritto al rimborso dei dazi doganali pagati per la merce avariata poiché l'importo dei dazi considerati è superiore a quello che si deve legalmente percepire. Una ripartizione proprozionale del prezzo ai sensi dell'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1495/80, come modificato, s'impone anche in caso di deterioramento parziale, quando questo avviene prima dell'immissione in libera pratica della merce importata.
10.
Adito in cassazione («Revision»), il Bundesfinanzhof vi interroga sull'applicabilità di quest'ultima disposizione quando la merce importata presenta vizi che ne diminuiscono il valore già prima del trasferimento del rischio all'acquirente. In caso negativo, esso vi chiede come possa essere determinato il valore di transazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1224/80 ( 6 )
11.
Poiché si applica quest'ultima disposizione ( 7 ), il valore in dogana della merce importata è stabilito in base al prezzo effettivamente pagato dall'importatore, il quale, nella fattispecie, ha versato tutto il prezzo pattuito.
12.
Il regolamento (CEE) n. 1224/80 mira a stabilire, come ricorda il suo sesto ‘considerando’, un sistema di valutazione doganale equo, uniforme, e neutro, che escluda l'uso di valori in dogana arbitrari o fittizi: è il valore economico effettivo della merce introdotta nel circuito economico che va preso in considerazione.
13.
Come avete rilevato nella sentenza 6 giugno 1990, Unifer ( 8 ), dopo aver ricordato i termini di detto ‘considerando’:
«Le diminuzioni impreviste del valore commerciale della merce, dopo l'acquisto ma prima della messa in libera pratica, devono tradursi in una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare» ( 9 ).
14.
È possibile quindi che occorra una rettifica di detto prezzo.
15.
L'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1495/80, come modificato, prevede quindi una ripartizione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare in caso di perdita parziale o in caso di danno prima dell'immissione in libera pratica della merce da valutare.
16.
In merito a una partita di carne congelata importata dall'Argentina, accidentalmente scongelata al momento del suo carico in un porto argentino, avete considerato, sebbene la disposizione testé ricordata non fosse applicabile ai fatti di specie, avvenuti prima della sua entrata in vigore, che
«nel caso in cui la merce da valutare, esente da vizi all'atto dell'acquisto, sia stata danneggiata prima della sua immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito» ( 10 ).
17.
La soluzione dev'essere diversa se il danno avviene prima del trasferimento del rischio all'acquirente? In altre parole, la data del trasferimento del rischio dal venditore all'acquirente può incidere sulla determinazione del valore in dogana di una merce?
18.
Diciamolo chiaramente: l'argomentazione presentata dallo Hauptzollamt davanti al giudice a quo ( 11 ) — secondo la quale l'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1495/80, come modificato, si applica soltanto in caso di danno subito dalla merce dopo il trasferimento del rischio all'acquirente — non è molto convincente.
19.
La data da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è molto precisamente definita dall'art. 1, n. 1, lett. g), sub i), del regolamento (CEE) n. 1224/80: si tratta, per quanto riguarda le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica diretta, della «data in cui l'ufficio di dogana accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di procedere all'immissione in libera pratica di dette merci».
20.
Come si vede, il valore in dogana dev'essere valutato nel giorno in cui la merce è immessa in libera pratica nella Comunità. Poiché si tiene conto del suo valore reale, ciò che importa è lo stato della merce quando questa entra nella Comunità.
21.
Il fatto che il rischio sia stato trasferito all'acquirente solo dopo l'imbarco perché la vendita è stata conclusa «fob» (vale a dire, l'acquirente sostiene tutti i rischi relativi alla merce dopo il suo imbarco nella nave) è, a mio avviso, privo di effetti sulla determinazione del valore in dogana.
22.
Detto valore — e di conseguenza l'importo dei dazi riscossi dalla Comunità — non può variare a seconda delle modalità d'importazione della merce, indipendentemente dal fatto che la vendita sia conclusa «fob», «cif», o in base a un altro regime.
23.
Pensiamo infatti al caso di due partite identiche importate l'una con vendita «fob», l'altra con vendita «cif», danneggiate durante il trasporto alle stesse condizioni; il valore in dogana non può essere diverso, se lo stato delle due partite di merci è lo stesso al loro ingresso nella Comunità; solo perché in un caso il vizio si è prodotto prima del trasferimento del rischio, mentre nel secondo caso i danni si sono verificati dopo detto trasferimento.
24.
Un'interpretazione del genere dell'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1495/80 sarebbe in contrasto con lo scopo della disciplina in materia: il sistema di valutazione doganale, come abbiamo visto, deve escludere l'uso di valori in dogana arbitrari o fittizi ( 12 ).
25.
Il mio punto di vista è corroborato dai seguenti elementi.
26.
In primo luogo, il tenore stesso del testo, il quale precisa unicamente che il danno si deve verificare prima dell'immissione in libera pratica, non fa affatto riferimento alla nozione di trasferimento del rischio. Non si deve quindi distinguere laddove la legge non distingue.
27.
In secondo luogo, la Corte non dà importanza al punto se il danno sia avvenuto prima o dopo il trasferimento del rischio: essa richiede solamente, come si è rilevato, che il danno si sia prodotto dopo l'acquisto e prima dell'immissione in libera pratica della merce in questione.
28.
In terzo luogo, sarebbe iniquo e arbitrario — e quindi in contrasto con la finalità della regolamentazione di cui trattasi — subordinare la determinazione del valore in dogana al rimborso del deprezzamento da parte del venditore. Infatti, il prezzo pagato non è che un elemento che consente di valutare il valore effettivo della merce, l'unico dato decisivo per calcolare il valore in dogana.
29.
Ciò è confermato dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT ( 13 ), accettando il quale, «la Comunità ha assunto l'obbligo di assicurare (...) la conformità della sua regolamentazione sul valore in dogana con le disposizioni dell'accordo» ( 14 ).
30.
Così, l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80 — adottato per l'esecuzione di detto accordo ( 15 ) — riproduce in modo identico la definizione del valore in dogana figurante nell'art. 1 dello stesso accordo.
31.
Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80 e il regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80, adottati per la sua applicazione, devono pertanto, per quanto possibile, essere interpretati come l'accordo sul quale essi si basano, tanto più in quanto questo accordo mira appunto a unificare i metodi di valutazione in dogana ( 16 ).
32.
Precisamente, il Comitato tecnico delle questioni doganali, istituito dal Consiglio di cooperazione doganale, a norma dell'art. 18, n. 2, dell'accordo, ha adottato una nota esplicativa relativa al calcolo del valore in dogana se le merci non sono conformi alle clausole del contratto.
33.
La nota distingue le merci «non conformi alle specificazioni del contratto» dalle merci danneggiate, e dispone che, quanto a quest'ultima categoria, se la merce non è che parzialmente danneggiata, «è possibile considerare come valore di transazione il prezzo rappresentato dalla percentuale del prezzo complessivo corrispondente alla quantità di merci non donneggiate rispetto al quantitativo complessivo acquistato». Ancora una volta, non vi è alcuna distinzione a seconda della data in cui si è verificato il danno, che essa preceda o meno il trasferimento del rischio all'acquirente.
34.
Rilevo, peraltro, che se la merce è rifiutata dall'importatore, perché difettosa o non conforme, per una qualsiasi causa, alle clausole del contratto, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione ( 17 ). Non comprendo perché l'importatore, che non ha rifiutato la consegna perché ha scoperto i vizi solo in seguito, debba essere soggetto a una disciplina diversa.
35.
L'interpretazione della Bundesfinanzverwaltung (amministrazione finanziaria federale) relativa all'art. 4, seconda frase, conferma questa tesi: quando una parte della merce è danneggiata prima della determinazione del valore in dogana, il prezzo fissato dev'essere rettificato in proporzione al danno ( 18 ).
36.
Ritengo quindi che la prima questione debba essere risolta affermativamente. La seconda questione diviene pertanto priva di oggetto.
37.
Vi suggerisco, di conseguenza, di dichiarare:
«Non si deve distinguere, per l'applicazione dell'art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580, a seconda che il deprezzamento che diminuisce il valore in dogana avvenga prima o dopo il trasferimento del rischio all'acquirente».
( *1 ) Lingua originale: i! francese.
( 1 ) GU L 175, pag. 1.
( 2 ) GU L 134, pag. 1.
( 3 ) GU L 154, pag. 14.
( 4 ) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/80, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 36).
( 5 ) V. ordinanza del giudice a quo, pag. 5 della traduzione fran-cese.
( 6 ) Il testo esatto delle questioni pregiudiziali figura all'inizio dell'ordinanza di rinvio.
( 7 ) Non sussistono le situazioni eccezionali contemplate dai punti a)-d) di detto paragrafo.
( 8 ) Causa C-11/89, Racc. pag. I-2275.
( 9 ) Punto 35.
( 10 ) Sentenza 12 giugno 1986, causa 183/85, Repenning (Race, pag. 1873, punto 18 della motivazione).
( 11 ) Lo Hauptzollamt non ha presentato osservazioni alla Corte.
( 12 ) Sesto ‘considerando’ del regolamento (CEE) n. 1224/80.
( 13 ) GU 1980, L 71, pag. 107.
( 14 ) Quinto ‘considerando’ del regolamento (CEE) n. 1224/80.
( 15 ) Loc. cit., secondo e terzo ‘considerando’.
( 16 ) V. preambolo dell'accorcio e il terzo ‘considerando’ del regolamento (CEE) n. 1224/80.
( 17 ) Art. 5 del regolamento (CEE) n. 1430/79.
( 18 ) Vorschriftensammlung, Zollwertrecht Fachteil, Z 5314, 11. Lieferung, 19 gennaio 1990.
Full & Egal Universal Law Academy