CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 18 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudia,
1.
Nella presente causa la Corte è chiamata ancora una volta a pronunciarsi su un regime di tasse parafiscali destinato a finanziare aiuti di Stato. Il tributo tedesco in lite è riscosso, fra l'altro, sulla carne di suino all'atto della presentazione al macello per l'ispezione sanitaria. Esso grava, nella stessa misura e secondo le stesse modalità di applicazione, sia sulle carni di origine nazionale sia sulle carni provenienti da altri Stati membri. Il tributo è destinato per legge ad un Fondo che ne utilizza il gettito per finanziare attività promozionali dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi.
La ricorrente nella causa principale, la società Scharbatke, esercita il commercio di carni. Essa ha importato in Germania carne di suino ed è stata quindi assoggettata al pagamento del relativo tributo. Dagli atti di causa risulta che tali carni erano state importate dai Paesi Bassi, dove era stato riscosso un tributo analogo a quello previsto dalla legislazione tedesca.
La società Scharbatke si è opposta al pagamento del tributo tedesco, sostenendone la contrarietà al diritto comunitario. Il giudice adito ha quindi sospeso il giudizio, interrogando la Corte sull'interpretazione degli artt. 9 e ss., 95 e 92 e ss. del Trattato.
Sull'interpretazione delle disposizioni fiscali del Trattato
2.
I criteri rilevanti per l'applicazione delle disposizioni fiscali del Trattato ai regimi di tasse parafiscali quali quello oggetto della presente controversia sono stati definiti in modo esauriente dalla Corte ( 1 ). Sul punto, del resto, vi è piena concordanza di vedute fra le parti.
In sintesi, i principi stabiliti dalla giurisprudenza sono i seguenti.
a)
Nell'apprezzamento di un tributo alla stregua delle disposizioni fiscali del Trattato (gli artt. 9 e ss. e l'art. 95) occorre tenere conto della destinazione del suo gettito.
b)
Qualora il tributo sia destinato a finanziare attività che vanno a specifico vantaggio del prodotto nazionale tassato, si dovrà ritenere che tale prodotto beneficia di una compensazione dell'onere fiscale sopportato, mentre il prodotto importato, che non fruisce di alcun vantaggio o contropartita, sopporta, viceversa, l'onere del tributo nella sua integralità.
e)
Ove la compensazione sia totale, si dovrà concludere che il tributo gravi sulle sole importazioni e costituisca quindi una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9 e ss. del Trattato.
d)
Ove la compensazione sia parziale, si dovrà ritenere che il prodotto nazionale beneficia comunque di una riduzione dell'onere fiscale e che si è pertanto in presenza di una discriminazione nei confronti del prodotto importato, incompatibile con l'art. 95 del Trattato.
Quanto al modo per accertare se si sia in presenza di una compensazione totale ovvero parziale non posso che riferirmi a quanto già affermato nelle conclusioni nelle cause Lornoy e Compagnie Commerciale de l'Ouest, dove si rileva che occorre procedere ad una valutazione globale, confrontando cioè, sulla base di un periodo di tempo significativo, l'ammontare del tributo riscosso sulla produzione nazionale con l'ammontare dei vantaggi da questa ricevuti sotto forma di aiuti pubblici. Spetta poi al giudice nazionale accertare e valutare questi elementi, che dovrebbero normalmente risultare dalla contabilità e dagli altri documenti relativi alla gestione degli organismi che — come il Fondo della causa che ci occupa— raccolgono il gettito del tributo e ne utilizzano i proventi per erogare aiuti agli operatori nazionali tassati.
3.
Con riferimento poi al caso di specie, va rilevato che il governo tedesco ha recisamente negato che il tributo controverso sia utilizzato per finanziare aiuti in favore dei soli produttori nazionali di carne. Esso ha infatti sostenuto che le attività del Fondo consistono nello svolgimento di campagne pubblicitarie destinate esclusivamente a promuovere il consumo di prodotti alimentari finiti a base di carne. L'effetto di tale pubblicità sarebbe peraltro del tutto neutro sulle importazioni della materia prima. L'aumento della domanda dei prodotti finiti, infatti, si tradurrebbe in un aumento degli sbocchi complessivi sia della carne di origine nazionale sia della carne importata. In tali circostanze, dunque, la giurisprudenza dianzi ricordata risulterebbe del tutto inapplicabile, in quanto l'aiuto erogato dal Fondo non andrebbe a specifico vantaggio del solo prodotto nazionale tassato, bensì avrebbe un effetto di stimolo che favorisce, negli stessi termini, tanto le carni di origine nazionale quanto le carni importate.
Il punto, com'è evidente, ha rilevanza determinante ai fini della soluzione della controversia. Si tratta tuttavia di una questione di mero fatto che spetta al giudice nazionale risolvere, facendo applicazione dei criteri risultanti dalla giurisprudenza prima ricordata. In particolare, il giudice nazionale, nel-l'accertare la destinazione del tributo litigioso, verificherà se questo è davvero utilizzato — come sostiene il governo tedesco — per finanziare la promozione dei soli prodotti finiti (a base di carne) ed ha dunque un effetto neutro sugli scambi intracomunitari di carne, ovvero è destinato (anche) a finanziare aiuti di cui beneficiano in modo specifico i produttori tedeschi di carne, nel qual caso dovrà concludersi che il tributo costituisce un ostacolo alle importazioni, ponendosi pertanto in contrasto con le disposizioni fiscali del Trattato.
4.
Resta, al riguardo, da esaminare un ultimo aspetto. Il giudice nazionale chiede alla Corte se non sia ravvisabile una violazione dell'art. 95 in ragione della specifica circostanza che le carni importate dalla società Scharbatke, prima di essere assoggettate al tributo tedesco litigioso, sono già state gravate nel paese di esportazione, i Paesi Bassi, da una tassa analoga. In altri termini, il giudice, riferendosi ai principi stabiliti dalla Corte, in relazione all'IVA, nella sentenza Schul ( 2 ), intende sapere se l'autorità del Paese di importazione non debba tener conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale a prodotti importati, dei tributi analoghi già riscossi sui prodotti medesimi nel Paese di esportazione.
Su questo punto ritengo che la risposta debba essere negativa. I principi enucleati dalla Corte nella sentenza Schul si riferiscono invero ad un tributo, l'IVA, che presenta caratteristiche del tutto peculiari, trattandosi di un'imposta retta da un insieme organico di disposizioni d'armonizzazione che ne disciplinano i presupposti, la base imponibile e la riscossione. L'obbligo sancito dalla Corte nella citata sentenza, secondo cui le autorità dello Stato di importazione devono, a certe condizioni, computare in detrazione l'IVA già corrisposta nello Stato di esportazione, non appare dunque trasponibile ad altre, e ben diverse, ipotesi.
Ne consegue che, laddove si tratti di tributi non armonizzati a livello comunitario, la compatibilità con l'art. 95 di ciascun tributo nazionale va apprezzata separatamente, senza tener conto degli eventuali effetti di ostacolo alle importazioni che possono derivare dal cumulo del tributo di cui trattasi con altri tributi, più o meno analoghi, percepiti in altri Stati membri. Ciò è del resto confermato dalla circostanza che il Trattato ha previsto, all'art. 96, un apposito strumento volto a rimediare ad un tale ostacolo, consentendo agli Stati membri di concedere ai prodotti esportati un ristorno delle imposizioni interne applicate; norma questa che, in conformità al principio della tassazione (esclusiva) nel paese di destinazione, mira appunto a permettere agli Stati membri di neutralizzare, mediante rimborso, le imposte indirette percepite sui prodotti fino al momento della loro esportazione ( 3 ).
Sull'interpretazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato
5.
La Corte ha più volte precisato quali sono i criteri d'applicazione degli artt. 92 e ss. ai regimi di tasse parafiscali destinati a finanziare l'erogazione di aiuti ai prodotti nazionali tassati.
Al riguardo, mi limiterò a ricordare che nella sentenza Lornoy la Corte ha ribadito che:
«une telle taxe parafiscale peut constituer, en fonction de l'affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d'application de l'article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu'une telle appréciation relève de la compétence de la Commission, suivant la procédure prévue à cet effet dans l'article 93 du traité. A cet égard, il convient également de tenir compte des compétences du juge national en cas d'inobservation par l'Etat membre concerné, lors de l'instauration de la taxe, des obligations découlant de l'article 93, paragraphe 3, du traité, ainsi qu'au cas où une décision de la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité a constaté l'incompatibilité avec le marché commun de la perception de la taxe en tant que mode de financement d'une aide étatique».
Ritengo che un'identica risposta possa essere fornita anche nella presente causa, tenendo conto, peraltro, che nel caso di specie è acquisito che il tributo litigioso è stato regolarmente notificato, per cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 93, n. 3, e che, inoltre, all'epoca dei fatti di causa la Commissione non aveva adottato alcuna decisione in cui dichiarava l'incompatibiltà con il mercato comune del tributo in questione quale modalità di finanziamento di uno schema di aiuti: la Commissione, infatti — come precisato in udienza — si è limitata ad apprezzare la legge relativa al Fondo tedesco sotto il profilo del regime comunitario degli aiuti, pervenendo alla conclusione che, sotto questo profilo, la legge esaminata non appariva, all'epoca, incompatibile con il mercato comune. Mi sembra quindi che si possa nella specie affermare che il regime comunitario degli aiuti di Stato non si oppone alla percezione di una tassa parafiscale destinata al finanziamento di un aiuto, qualora risulti che le autorità nazionali abbiano notificato alla Commissione l'aiuto e la tassa destinata a finanziarlo e che la Commissione non abbia adottato alcuna decisione con cui dichiara l'incompatibilità con il mercato comune della tassa quale modalità di finanziamento dell'aiuto.
6.
Alla luce di tali considerazioni ritengo che si possa rispondere al giudice nazionale nei seguenti termini:
«1)
La compatibilità di una tassa parafiscale, quale quella oggetto della controversia principale, rispetto alle disposizioni fiscali del Trattato va apprezzata dal giudice nazionale tenendo conto della destinazione del gettito della tassa stessa. Ove tale gettito sia destinato a finanziare attività che vanno a specifico beneficio del prodotto nazionale tassato, tanto da compensare totalmente l'onere su questi gravante in ragione della riscossione della tassa, quest'ultima andrà qualificata come una «tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale» ai sensi degli artt. 9 e ss. del Trattato. Ove tale gettito sia destinato a finanziare attività che vanno a beneficio specifico del prodotto nazionale tassato, ma che compensano solo in parte l'onere gravante sui prodotti nazionali in ragione della riscossione della tassa, quest'ultima andrà qualificata come un'imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del Trattato. Compete al giudice nazionale accertare se i vantaggi economici corrisposti alla produzione nazionale tassata compensano in tutto, ovvero soltanto in parte, l'onere fiscale da questa sopportato.
2)
La mera circostanza che un prodotto importato sia assoggettato, nel Paese d'importazione, ad un tributo analogo ad altro tributo, già riscosso sullo stesso prodotto nel Paese di esportazione, non è di per sé tale da far ritenere che il tributo percepito nel Paese di importazione sia incompatibile con l'art. 95 del Trattato.
3)
Il regime comunitario degli aiuti di Stato non si oppone alla percezione di una tassa parafiscale destinata al finanziamento di un aiuto qualora risulti che le autorità nazionali abbiano notificato alla Commissione l'aiuto e la tassa destinata a finanziarlo e che la Commissione non abbia adottato alcuna decisione con cui dichiara l'incompatibilità con il mercato comune della tassa quale modalità di finanziamento dell'aiuto».
( *1 ) Lingua originate: l'italiano.
( 1 ) V. da ultimo sentenza 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lomoy, Race. pag. I-6523; sentenza 11 giugno 1992, cause riuntie C-149/91 e 150/91, Sanders, Race. pag. I-3899; e sentenza 11 marzo 1992, cause riunite C-78/90-C-83/90, Compagnie commerciale de l'Ouest, Race. pag. I-1847.
( 2 ) Sentenza 5 maggio 1982, causa 15/81, Schul, Race. pag. 1409.
( 3 ) V. R. Wagenbaur, in Megret, Le droit de L Communauté économique européenne, vol. 5, pag. 21.
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