Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Oggetto del presente ricorso sono alcuni aspetti della regolamentazione belga in materia di telecomunicazioni, regolamentazione contemplata dalla legge 30 luglio 1979 e dai relativi decreti di attuazione 15 ottobre 1979 e 19 ottobre 1979. Nel parere motivato e nel ricorso, la Commissione ha in particolare rilevato che:
- il divieto di captare trasmissioni radiofoniche e televisive, sancito dall' art. 4, lett. c), della legge 30 luglio 1979, è in contrasto con l' art. 59 del Trattato;
- l' obbligo di sottoporre ad autorizzazione amministrativa gli apparecchi riceventi, sancito dall' art. 7 della legge medesima, è in contrasto con l' art. 30 del Trattato;
- la possibilità di ottenere una dispensa dall' autorizzazione per gli apparecchi emittenti o emittenti-riceventi destinati all' esportazione, contemplata dall' art. 7 della stessa legge, è in contrasto con l' art. 34 del Trattato.
Sull' art. 59
2. Al riguardo, va rilevato che la Commissione, nella memoria di replica, ha dichiarato di non mantenere la censura concernente l' asserita violazione dell' art. 59 del Trattato. Essa ha riconosciuto che tale censura si fonda su una non corretta lettura delle conferenti disposizioni della regolamentazione nazionale. La Commissione ha inoltre precisato, nel corso dell' udienza, che il governo belga, sin dalla risposta al parere motivato, aveva in realtà chiarito che le disposizioni contestate non presentavano nessun profilo d' incompatibilità rispetto all' art. 59 ed ha aggiunto che, in presenza di tali circostanze, il mantenimento, nell' atto introduttivo, dell' addebito inerente all' art. 59 doveva ritenersi null' altro che la conseguenza di un "malinteso".
3. Ritengo pertanto che la Corte possa agevolmente constatare che la Commissione ha rinunciato, in quanto non fondato, al motivo di ricorso inerente all' art. 59.
Sull' art. 30
4. La Commissione ha sostenuto, nel ricorso, che il governo belga, adottando e mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per gli apparecchi riceventi, ha mancato agli obblighi risultanti dall' art. 30 del Trattato.
Secondo la Commissione, invero, un tale regime sarebbe giustificato soltanto per gli apparecchi emittenti, ovvero emittenti-riceventi.
5. Il governo belga non contesta che il regime di autorizzazione contemplato dalla citata regolamentazione del 1979 è incompatibile con il Trattato. Esso fa tuttavia valere che, già prima dell' introduzione del ricorso - anche se successivamente al termine prescritto nel parere motivato -, tale regime era stato sostituito con un obbligo di semplice dichiarazione, obbligo che la Commissione stessa avrebbe riconosciuto essere compatibile con le esigenze poste dall' art. 30.
6. Il governo belga ha però ammesso che il nuovo regime consiste in una semplice prassi amministrativa - istruzioni impartite dal ministro - non risultante da alcun atto oggetto di pubblicazione ufficiale. Inoltre, detto governo, nel rispondere alla specifica richiesta rivoltagli dalla Corte, non è stato in grado di indicare attraverso quali atti giuridici formali il nuovo regime sarebbe stato adottato, né è stato in grado di fornire elementi circa la natura, la portata e gli effetti degli atti medesimi.
7. Al riguardo, credo che sia sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, "il mantenimento di una normativa nazionale che sia come tale incompatibile con il diritto comunitario, anche se lo Stato interessato agisca in conformità con tale diritto, determina una situazione di fatto ambigua, mantenendo per gli interessati uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario", incertezza che "può solo essere accresciuta dal carattere interno delle istruzioni semplicemente amministrative che porrebbero in non cale l' applicazione della legge nazionale" (sentenza 11 giugno 1991, causa C-307/89, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2903).
8. In presenza di tali elementi ritengo che la sostituzione, mediante semplice prassi amministrativa, del regime di autorizzazione controverso con un regime di dichiarazione - sostituzione che peraltro non risulta da alcun atto formale - non sia assolutamente sufficiente a far venir meno l' infrazione contestata. Considero pertanto fondata la censura formulata dalla Commissione a questo riguardo.
Sull' art. 34
9. La Commissione ha sostenuto che la regolamentazione belga, prevedendo un regime di dispensa di autorizzazione per gli apparecchi emittenti o emittenti-riceventi destinati all' esportazione, è incompatibile con l' art. 34 del Trattato. Tali apparecchi infatti non potrebbero essere soggetti ad alcuna autorizzazione all' esportazione. Ne consegue - secondo la Commissione - che un regime di dispensa dall' autorizzazione, demandato ad un apprezzamento discrezionale dell' autorità amministrativa, comporta comunque un ostacolo ingiustificato all' esportazione.
Va sottolineato, peraltro, che la censura sollevata dalla Commissione ha ad oggetto il regime di autorizzazione applicabile agli apparecchi emittenti ed emittenti-riceventi (v. punto 2, lett. c, del ricorso). La Commissione non formula per contro alcuna osservazione nei riguardi del regime relativo agli apparecchi soltanto riceventi.
10. Al riguardo, va anzitutto ricordato che secondo una costante giurisprudenza (confermata da ultimo dalla sentenza 9 giugno 1992, C-47/90, Delhaize frères, Racc. pag. I-3669), l' art. 34 del Trattato non vieta agli Stati membri di emanare regolamentazioni tecniche che si applicano in modo uniforme sia ai prodotti destinati al mercato nazionale che ai prodotti destinati all' esportazione verso altri Stati membri.
11. Nella specie, va rilevato che:
- la regolamentazione belga (art. 7 della legge del 30 luglio 1979) ha istituito un regime di autorizzazione per gli apparecchi emittenti ed emittenti-riceventi;
- che la Commissione riconosce che, in relazione a tali apparecchi, il regime di autorizzazione è giustificato e conforme alle esigenze poste dalle norme del Trattato sulla libertà di circolazione delle merci;
- che tale regime si applica ai prodotti destinati al mercato interno ed ai prodotti destinati all' esportazione;
- che questi ultimi non solo non sono soggetti ad un trattamento meno favorevole, ma anzi sono soggetti ad un regime di maggior favore, nella misura in cui per essi soltanto è prevista la possibilità di una dispensa dall' autorizzazione.
12. Da tali elementi mi sembra risulti, anzitutto, che la regolamentazione belga che prevede l' autorizzazione degli apparecchi emittenti ed emittenti-riceventi istituisce un sistema generale di controllo preventivo destinato a garantire il buon funzionamento della rete di telecomunicazioni e la sicurezza degli utenti. Si tratta pertanto di un regime che risponde ad obiettive e legittime esigenze di interesse generale.
13. Rispetto ad un siffatto regime, l' unico obbligo imposto agli Stati membri dall' art. 34 del Trattato consiste nel divieto di applicare la regolamentazione tecnica di controllo secondo modalità tali da sfavorire i prodotti esportati rispetto ai prodotti destinati alla vendita sul mercato interno. Come rilevato, dal fascicolo non risulta alcun elemento che consenta di affermare che, nella specie, la regolamentazione belga controversa comporti una tale discriminazione in ragione della destinazione all' esportazione dei prodotti di cui trattasi: non solo le esportazioni non sono trattate in modo meno favorevole, ma anzi fruiscono di un regime amministrativo agevolato, consistente appunto nella possibilità di ottenere una dispensa dall' autorizzazione.
D' altra parte, nelle osservazioni della Commissione - che sono di una laconicità francamente sconcertante - non figura alcun argomento che spieghi perché una regolamentazione che prima facie risulta meno gravosa per i prodotti esportati debba ritenersi incompatibile con l' art. 34 del Trattato così come interpretato dalla Corte.
14. Ritengo pertanto che la censura relativa all' art. 34 del Trattato debba essere respinta.
15. Alla luce di tali considerazioni, suggerisco alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:
"1) Il Regno del Belgio ha mancato agli obblighi risultanti dall' art. 30 del Trattato adottando e mantenendo in vigore il regime di autorizzazione degli apparecchi riceventi di telecomunicazioni previsto dall' art. 7 della legge 30 luglio 1979 e dalle relative norme di attuazione.
2) Le restanti censure sono respinte.
3) Le spese di procedura sopportate dalla Commissione e dal Regno del Belgio sono poste, in ragione di due terzi, a carico della Commissione e, in ragione di un terzo, a carico del Regno del Belgio.
4) Il Regno Unito, interveniente, sopporterà le proprie spese".
(*) Lingua originale: l' italiano.
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