CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GUISEPPE TESAURO
presentate il 27 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nella presente causa la Corte è di nuovo chiamata ad interpretare il regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene ( 1 ).
L'atto in questione, che è stato adottato, sulla base dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516 ( 2 ), al fine di porre rimedio alle gravi perturbazioni cui era esposto il mercato comunitario in ragione della commercializzazione a prezzi anormalmente bassi delle amarene importate dai Paesi terzi, stabilisce all'art. 1 un prezzo minimo per l'importazione delle amarene nella Comunità e prevede la riscossione di un onere compensativo per i prodotti che non rispettano il prezzo indicato.
L'art. 2 dello stesso regolamento stabilisce che le autorità doganali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, sono tenute a raffrontare per ciascuna partita il prezzo all'importazione e il prezzo minimo corrispondente (n. 1); è inoltre richiesto che il prezzo all'importazione sia indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, dichiarazione corredata di tutti i documenti necessari alla verifica del prezzo in questione (n. 3).
Il prezzo all'importazione delle amarene provenienti dai Paesi terzi è a sua volta determinato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento, sulla base del prezzo fob nel Paese d'origine e dei costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
L'art. 3, n. 3, prevede inoltre che, se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel Paese d'origine del prodotto o se le autorità competenti dello Stato membro ritengono che l'importo dichiarato non rifletta il prezzo fob nel Paese d'origine, queste ultime adottano i provvedimenti necessari per determinare il prezzo, prendendo come riferimento, in particolare, il prezzo di rivendita praticato dall'importatore.
L'applicabilità del regolamento in questione, prevista fino al 9 maggio 1986 (art. 5), è stata successivamente prorogata di un anno dal regolamento (CEE) n. 1257/86 ( 3 ).
2.
I fatti di cui alla causa principale sono relativamente semplici. La Hans Dinter GmbH (nel prosieguo: la «Dinter»), ricorrente nella causa principale, importava nella Repubblica federale di Germania, negli anni 1985-1987, diverse partite di amarene surgelate originarie della Jugoslavia, tutte acquistate dalla ditta Kraus & Kraus di Vienna (nel prosieguo: «ľintermediario»). È qui pacifico che sia il prezzo pagato dalla Dinter all'intermediario che il prezzo di rivendita praticato dalla stessa Dinter erano superiori al prezzo minimo. Dagli accertamenti doganali risultava tuttavia che ľintermediario aveva acquistato la merce in questione ad un prezzo inferiore a quello minimo.
Lo Hauptzollamt di Bad Reichenhall, avendo preso come base di raffronto con il prezzo minimo il prezzo d'acquisto (inferiore) pagato dall'intermediario, chiedeva alla Dinter, con varie decisioni, il pagamento di un arretrato, a titolo di oneri compensativi, di 728714,95 DM.
3.
Nel ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht di Monaco, la Dinter contestava la legittimità di una tale riscossione in quanto sia il prezzo da essa pagato all'importazione che quello praticato all'atto della rivendita erano superiori al prezzo minimo. La ricorrente aggiungeva inoltre che il prezzo d'acquisto pagato dall'intermediario non le era noto, cosicché essa non era comunque in grado di indicarlo. A suo avviso, in definitiva, ai fini del raffronto tra il prezzo all'importazione ed il prezzo minimo, avrebbe dovuto essere preso in considerazione il prezzo di rivendita da essa praticato e non il prezzo d'acquisto pagato dall'intermediario.
Il Finanzgericht, ritenendo che la decisione della controversia dipendesse dall'interpretazione del regolamento n. 1626/85, ha operato un rinvio pregiudiziale a questa Corte, chiedendo se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui tanto il prezzo all'importazione che quello di rivendita praticato dall'importatore siano superiori al prezzo minimo, non possa essere imposto alcun onere compensativo e, in caso di risposta affermativa, se ciò possa valere anche quando la compravendita su cui si fonda l'importazione sia stata stipulata tra l'importatore ed un venditore non stabilito nel Paese d'origine.
Tali quesiti sono dunque diretti, nella sostanza, ad appurare come debba essere accertato il prezzo all'importazione qualora l'importatore acquisti i prodotti da un intermediario che non risiede nel Paese d'origine dei prodotti importati.
4.
Osservo preliminarmente che le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 14 del già citato regolamento n. 516/77 sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521 ( 4 ), che precisa le condizioni alle quali è subordinata l'adozione di provvedimenti di salvaguardia, nonché la natura dei provvedimenti che possono essere adottati; e prevede, in particolare, che le misure in questione possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari (art. 2, n. 2). A ciò si aggiunga che in forza del principio di proporzionalità — riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte come parte dei principi generali del diritto comunitario — la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva, e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti ( 5 ).
Ora, siccome il regolamento n. 1626/85, di cui è richiesta l'interpretazione nella presente causa, ha come obiettivo quello di evitare, attraverso la riscossione di un onere compensativo, che i prodotti importati vengano messi in commercio nella Comunità a prezzi anormalmente bassi ( 6 ), ne consegue che in linea di principio non può essere riscosso alcun onere compensativo qualora risulti soddisfatto, nell'importazione dei prodotti, lo scopo di protezione perseguito.
5.
Nella fattispecie, come emerge chiaramente dall'ordinanza di rinvio, la ricorrente ha pagato, per le merci da essa importate nella Comunità, un prezzo superiore al prezzo minimo. Inoltre, dagli accertamenti dell'amministrazione doganale non è risultato alcun elemento tale da far ritenere che i prezzi fatturati alla ricorrente non fossero i prezzi effettivamente pagati dalla stessa; in particolare, gli accertamenti svolti non hanno condotto alla conclusione che i prezzi di rivendita della ricorrente fossero inferiori a quello minimo.
In presenza di tali circostanze, come giustamente rilevato dal giudice di rinvio, lo scopo di protezione del regolamento n. 1626/85, che è quello di preservare il mercato da gravi perturbazioni e di impedire che i prodotti controversi vengano posti in commercio a prezzi anormalmente bassi, deve considerarsi raggiunto e nulla sembra giustificare la percezione di un onere compensativo. Qualora il prezzo d'acquisto dell'importatore ed il prezzo praticato da quest'ultimo siano entrambi superiori al prezzo minimo, non si vede infatti come sia ipotizzabile un pregiudizio diretto del mercato comune.
Invero, scopo del regolamento in questione non è certo quello di imporre un prezzo minimo «comunitario» dappertutto ... nel mondo, ma unicamente sul mercato comunitario: ciò che rileva, dunque, è che i prodotti in questione siano importati e commercializzati nella Comunità ad un prezzo superiore a quello minimo. Il prezzo minimo deve quindi essere raffrontato al prezzo pagato dall'importatore e non a quello pagato dall'intermediario.
6.
Al riguardo, va sottolineato che il disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1626/85, che definisce il prezzo all'importazione come il prezzo fob nel Paese d'origine, a cui vanno aggiunti i costi di trasporto e di assicurazione fino all'entrata nel territorio doganale della Comunità, non può essere considerato rilevante in un caso in cui la vendita alla base dell'importazione sia stata stipulata tra l'importatore ed un venditore che non risiede nel Paese di origine. Una tale disposizione, infatti, non può che riferirsi all'ipotesi classica d'importazione diretta dal Paese di origine, tanto più che sarebbe irrealistico pretendere dall'importatore di conoscere e dichiarare come prezzo all'importazione, ai sensi dell'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento, il prezzo d'acquisto pagato dall'intermediario.
In un caso del genere rileva invece l'art. 3, n. 3, in base al quale, qualora la fattura presentata non sia stata redatta dall'esportatore del Paese di origine, le competenti autorità doganali adottano i provvedimenti necessari per la determinazione del prezzo all'importazione servendosi come base del prezzo di rivendita. Una tale previsione evidenzia che il regolamento in questione ha in effetti previsto, sia pure indirettamente, l'ipotesi in cui intervengono gli intermediari e l'ha risolta stabilendo che il prezzo all'importazione deve essere determinato facendo riferimento al prezzo di rivendita praticato dall'importatore. Ne consegue che, se i documenti esibiti dimostrano, come nel caso di specie, che il prezzo di rivendita effettivo è superiore a quello minimo, quest'ultimo deve ritenersi rispettato e non può essere imposto alcun onere compensativo.
Una tale conclusione, conforme allo scopo delle misure di salvaguardia, risulta inoltre confermata dagli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1989, n. 2053 ( 7 ), regolamento che disciplina attualmente la materia e che è ancora più chiaro sul punto in questione.
7.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Finanzgericht di Monaco:
«Il regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene, va interpretato nel senso che non può essere imposto alcun onere compensativo nei casi in cui la vendita alla base dell'importazione sia stata stipulata tra l'importatore ed un venditore che non risiede nel Paese di origine dei prodotti importati, allorché sia il prezzo corrisposto all'importazione che quello di rivendita praticato dall'importatore siano superiori al prezzo minimo».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 15G, pag. 13. v. anche regolamento (CEE) della Com-missione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana c olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85 (GU L 163, pag. 46).
( 2 ) Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1).
( 3 ) GUL 113, pag. 37.
( 4 ) GU L 73, pag. 28.
( 5 ) V. sentenza 16 ottobre 1991, causa C-24/90, Werner Faust (Racc. pag. I-4905, punto 12 della motivazione); nonché sentenza 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 21 della motivazione).
( 6 ) V. terzo considerando.
( 7 ) Regolamento che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate (GU L 195, pag. 11).
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