CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
C. GULMANN
presentate il 6 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
La questione pregiudiziale posta dal Finanzgericht Baden-Württemberg trae origine da una controversia sorta tra la società tedesca Dr. Tretter GmbH & Co. (in prosieguo: la «Tretter») ed un'autorità doganale tedesca, in ordine all'imposizione di un dazio antidumping su cuscinetti a sfere a movimento lineare importati dal Giappone dalla suddetta società nel 1986.
2.
Il dazio antidumping è stato imposto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone ( 1 ). Questo regolamento ha istituito, all'art. 1, n. 1, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di «cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm (...) di cui alla voce ex 84.62 della Tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...), originari del Giappone (...)».
Le autorità doganali, avendo classificato i cuscinetti a sfere a movimento lineare importati nella voce 84.62 della Tariffa doganale comune ( 2 ) (codice Nimexe 84.62-09) ( 3 ), hanno imposto un dazio antidumping del 21,7% in base al n. 2 di questa stessa disposizione.
La Tretter ha impugnato questa decisione, deducendo al riguardo due motivi di illegittimità. Il motivo principale era che i cuscinetti a sfere a movimento lineare non sarebbero interessati dalle previsioni del regolamento antidumping, in quanto non sarebbero ricompresi nella voce tariffaria 84.62 (codice Nimexe 84.62-09). Il motivo dedotto in subordine era che l'art. 1 del regolamento sarebbe invalido, qualora esso riguardi i cuscinetti a sfere a movimento lineare, poiché l'inchiesta preliminare svolta nell'ambito del procedimento antidumping non avrebbe riguardato i cuscinetti a sfere a movimento lineare.
3.
Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht ha rilevato in particolare quanto segue:
«Soltanto i cuscinetti a sfere a movimento radiale sono “cuscinetti a sfere” in senso tecnico. Essi sono prodotti in serie ed importati in grandi quantitativi dal Giappone nella Comunità economica europea. Al contrario, i “cuscinetti a sfere” importati, che risultano essere prodotti e importati in quantitativi molto inferiori, sono, in linea di massima, dal punto di vista tecnico e al pari dei cuscinetti di scorrimento, soltanto guide a movimento lineare che servono per lo scorrimento, per esempio, delle guide meccaniche, delle tavole di macchine utensili e dispositivi analoghi. Essi si differenziano quindi, dal punto di vista della loro funzione e della loro costruzione, dai “cuscinetti a sfere a rotolamento” con i quali, dal punto di vista tecnico, essi hanno in comune soltanto gli elementi del rotolamento, ossia le sfere».
Il Finanzgericht ha aggiunto:
«Anche se si partisse dall'assunto che, malgrado queste differenze tecniche, i cuscinetti a sfere a movimento lineare rientrano nel codice Nimexe 84.62-09, come propende a fare questa Sezione, non è escluso che l'espressione “cuscinetti a sfere a rotolamento” [di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...) dell'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio, n. 1739/85] sia troppo ampia e, di conseguenza, invalida in quanto essa include i cuscinetti a sfere a movimento lineare nonostante un'eventuale assenza d'inchiesta sui procedimenti di dumping che li riguardano. Stando così le cose, la disposizione potrebbe, quantomeno, essere interpretata nel senso che essa non include i cuscinetti a sfere a movimento lineare».
È in questo contesto che occorre comprendere la questione deferita dal Finanzgericht. Essa è così formulata:
«Se l'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere (...) sia invalido ovvero debba essere interpretato nel senso che, con l'espressione “cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)” si debbano intendere unicamente i cuscinetti a sfere in senso tecnico, quindi unicamente i cuscinetti a movimento radiale, e non anche quelli che, pur essendo denominati cuscinetti a sfere, sono soltanto guide a movimento lineare».
4.
La questione ha quindi ad oggetto l'art. 1 del regolamento antidumping. A mio parere, essa dev'essere interpretata nel senso che il Finanzgericht è partito dalla premessa che la voce 84.62 detta Tariffa doganale comune (codice Nimexe 84.62-09) ricomprende i cuscinetti a sfere a movimento lineare oggetto della controversia nella causa a quo. È su questa base che esso chiede se tale articolo del regolamento antidumping sia invalido, ovvero se possa essere interpretato restrittivamente, in modo da escludere che esso riguardi questi cuscinetti a sfere a movimento lineare.
Ritengo che anche la Corte possa — malgrado gli argomenti contrari della Tretter — muovere da questa premessa ( 4 ).
Conseguentemente, non occorre che la Corte prenda posizione, nella fattispecie, sull'interpretazione della voce tariffaria 84.62.
Questa soluzione è ancor più ovvia in quanto, alla luce delle osservazioni della Commissione e del Consiglio nel presente procedimento, può considerarsi assodato che l'art. 1 del regolamento antidumping non ha affatto inteso includere i cuscinetti a sfere a movimento lineare oggetto della presente causa.
5.
Ciò è quanto risulta in particolare dal fatto che non è in dubbio, avuto riguardo alla genesi e alle finalità del regolamento, che i cuscinetti a sfere a movimento lineare di cui trattasi non dovevano essere assoggettati al dazio antidumping. Essi non hanno formato oggetto dell'inchiesta sul mercato rilevante, la quale è obbligatoria, conformemente alle norme vigenti, perché possa essere accertata l'esistenza di «merci che sono oggetto di un dumping» e l'eventuale possibilità di imporre un dazio antidumping ( 5 ). La Commissione, che ha avviato l'inchiesta sul mercato rilevante dei cuscinetti a sfere a rotolamento, ha precisato che il procedimento antidumping non riguardava i cuscinetti a sfere a movimento lineare, che sono diversi, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, dai cuscinetti a sfere a rotazione radiale.
Il risultato al quale pervengo si fonda parimenti sul fatto che, come hanno affermato la Commissione e il Consiglio, l'art. 1 del regolamento antidumping menziona il diametro delle «merci oggetto di un dumping». Si può ragionevolmente parlare di un diametro soltanto allorché le merci hanno un movimento radiale, il che non è necessariamente il caso dei cuscinetti a sfere a movimento lineare. Pur considerando che i cuscinetti a sfere a scorrimento, che possono spostarsi in modo lineare, sono prodotti ed utilizzati anche sotto forma radiale, si sarebbe dovuto inserire un elemento descrittivo ulteriore, affinché il regolamento potesse essere applicabile a questo tipo di cuscinetti a sfere a movimento lineare e non anche ai cuscinetti a sfere a movimento lineare che si presentano sotto altre forme.
6.
Non è necessario dichiarare, come sostiene la Tretter, che l'art. 1 è invalido. Invero, come hanno fatto rilevare il Consiglio e la Commissione, è possibile interpretare il regolamento nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare. Sia il titolo del regolamento antidumping, ai termini del quale esso si applica soltanto all'«importazione di alcuni tipi di cuscinetti a sfere», sia il tenore dell'art. 1, n. 1, «di cui alla voce ex 84.62 (...) corrispondente al codice Nimexe (...)», indicano che il regolamento è applicabile solo ad un gruppo limitato del complesso dei prodotti definiti dalla voce tariffaria alla quale esso si riferisce. È ciò che conferma, del resto, l'argomento richiamato sopra per quanto concerne il riferimento al diametro delle merci. Conseguentemente, è possibile interpretare questa disposizione, conformemente alla sua genesi e alle sue finalità, come disposizione che riguarda soltanto i cuscinetti a sfere a rotolamento in senso tecnico e non i cuscinetti a sfere a movimento lineare.
Conclusione
7.
Propongo quindi alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini:
«L'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione “cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)” riguarda unicamente i cuscinetti a rotazione radiale e non anche quelli denominati cuscinetti a sfere a movimento lineare».
( *1 ) Lingun originale: il danese.
( 1 ) GU L 167, pag. 3.
( 2 ) Questa voce ha il seguente tenore: «cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)». V. allegati del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 198-1, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 320, pag. 1).
( 3 ) Questo numero di codice contiene la seguente descrizione: «Altri» (dai cuscinetti a rotolamento a sfere il cui diametro esterno massimo non ecceda 30 mm). V. allegato del regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1984, n. 3529, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità c del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) (GU L 337, pag. 1).
( 4 ) La Commissione ha spiegato che il comitato della nomenclatura per la Tariffa doganale comune ha dichiarato, il 15 maggio 1990, nel corso della sua 116a riunione, che i cuscinetti a sfere dovevano essere classificati come cuscinetti a sfere a rotolamento conformemente alla Tariffa doganale comune.
( 5 ) L'obbligo di procedere a un'inchiesta preliminare, prima di imporre un dazio antidumping su una merce, risulta dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dijpacsí non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).
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