CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate l'8 giugno 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Se sia compatibile con ľart. 30 del Trattato imporre ad un importatore tedesco l'obbligo d'informare l'acquirente di una motocicletta Yamaha del fatto che i concessionari tedeschi di tale ditta spesso rifiutano di effettuare le riparazioni in garanzia quando i veicoli provengono da importazioni parallele. Questa è la questione che il Landgericht di Augsburg sottopone alla Corte in via pregiudiziale.
Prima di esaminare tale questione in maniera più approfondita, ricordiamo brevemente lo sfondo della causa principale.
2.
Il 7 maggio 1991, Pelin Baskiciogullari, appellata nella causa principale, ha acquistato una motocicletta di marca Yamaha dalla CMC Motorradcenter GmbH (in prosieguo: la «Motorradcenter»), appellante nella causa principale. La Motorradcenter, una ditta che commercia in motociclette provenienti dall'Italia e dal Giappone, ma che non è concessionaria, aveva ottenuto il veicolo da un importatore tedesco che, a sua volta, l'aveva acquistato in Francia presso un concessionario della marca Yamaha. In tale maniera, la Motorradcenter approfittava delle differenze di prezzo netto esistenti tra gli Stati membri per tali veicoli. Al momento dell'acquisto della motocicletta in Francia, l'importatore tedesco aveva ricevuto l'assicurazione che l'acquirente avrebbe potuto rivolgersi ad ogni concessionario Yamaha, conformemente alle condizioni della garanzia.
Sulla base delle sue condizioni generali, che facevano parte del contratto di vendita, la Motorradcenter si è impegnata a fornire all'appellata una garanzia contro i difetti ed i vizi della durata di un anno a decorrere dalla consegna della motocicletta. La Motorradcenter si è però astenuta dall'informare l'appellata della prassi, da essa conosciuta, dei concessionari tedeschi della Yamaha. Questi ultimi si rifiutano spesso di effettuare riparazioni in garanzia su motociclette qualora i veicoli siano stati importati attraverso importazioni parallele e non tramite i canali ufficiali, benché essi vi siano tenuti in forza di accordi contrattuali con il fabbricante.
Venuta a conoscenza di tale prassi, l'appellata ha rifiutato di prendere possesso della motocicletta. La Motorradcenter ha allora intentato un'azione di risarcimento danni dinanzi all'Amtsgericht di Nördlingen a seguito della quale l'appellata ha domandato la restituzione dell'acconto da essa versato. L'Amtsgericht ha respinto la prima domanda e ha accolto la seconda. La Motorradcenter è ricorsa in appello avverso tale sentenza dinanzi al Landgericht di Augsburg, che ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
3.
Nell'ordinanza di rinvio non viene precisato come si sia giunti alla questione sopra riportata. Il Landgericht osserva soltanto che esso intende dichiarare infondato l'appello della Motorradcenter e accogliere la domanda riconvenzionale dell'appellata. Alla stessa stregua del giudice di primo grado, esso ritiene che la Motorradcenter, a prescindere da ogni applicazione del trattato CEE, fosse in linea di principio tenuta a richiamare l'attenzione dell'appellata sul comportamento illecito dei concessionari tedeschi. Tuttavia, cosi ritiene tale giudice, nel caso in cui l'imposizione di tale obbligo giuridico equivalesse ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dall'art. 30 del Trattato CEE, la domanda posta dalla Motorradcenter sarebbe fondata. Bisognerebbe allora, in sede d'appello, accogliere tale domanda e respingere la domanda riconvenzionale. Il Landgericht si ritiene -tenuto a sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto contro la sua decisione non può più proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
4.
Si può lamentare il fatto che, nella sua ordinanza di rinvio, il Landgericht non dia la minima spiegazione riguardo alla base giuridica precisa ed alle modalità dell'obbligo d'informazione menzionato nella questione pregiudiziale. Esso rileva soltanto, nella motivazione dell'ordinanza, che l'interpretazione dell'obbligo di informazione presa in considerazione, è conforme al «prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina». In proposito, posso ricordare il principio che la Corte ha posto nella sua recente sentenza Telemarsicabruzzo:
«(...) l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate» ( 1 ).
Ancora più recentemente, la Corte ha deciso, in applicazione di tale principio, di dichiarare irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale, principalmente in considerazione della maniera lacunosa con cui il giudice a quo aveva suffragato la sua domanda:
«Esso non precisa né il contenuto delle disposizioni della normativa nazionale richiamate, né i motivi precisi che lo hanno indotto a ritenere dubbia la compatibilità delle disposizioni medesime con il diritto comunitario e a ritenere necessaria la sottoposizione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, atteso il loro riferimento troppo impreciso alle situazioni di diritto e di fatto richiamate dal giudice nazionale, non permettono alla Corte di fornire un'interpretazione utile del diritto comunitario» ( 2 ).
5.
Nonostante il fatto che, tenuto conto dell'estrema sommarietà degli argomenti di diritto esposti dal Landgericht, tale giurisprudenza potrebbe, a rigore, essere ugualmente applicata nella presente causa, penso che la Corte sia tuttavia in grado di dare un'interpretazione utile del diritto comunitario, o almeno dell'art. 30 del Trattato CEE (vedi però il successivo paragrafo 11). Infatti, le parti che sono intervenute dinanzi alla Corte, cioè il governo tedesco e la Commissione, hanno dato, nelle loro osservazioni, sufficienti indicazioni sullo sfondo normativo dell'obbligo di informazione menzionato dal Landgericht. Neppure le osservazioni scritte della Motorradcenter lasciano sussistere dubbi al riguardo: ciò che è in discussione è la teoria, elaborata nella giurisprudenza e nella dottrina tedesche, dell'obbligo precontrattuale d'informazione, basato sulla «culpa in contrahendo», delle parti che sono in trattative fra loro per concludere un contratto.
6.
In questa sede va fornita una breve spiegazione a proposito di detto obbligo precontrattuale d'informazione. Secondo tale teoria, dall'inizio delle trattative contrattuali sorge tra le parti un rapporto fiduciario paragonabile ad un rapporto contrattuale. Da tale vincolo fiduciario deriva il fatto che una parte deve tenere conto degli interessi dell'altra e deve, in particolare, informarla delle circostanze di cui essa sola è a conoscenza e che essa sa che presentano un'importanza determinante nella decisione dall'altra parte in ordine alla conclusione o meno del contratto. Il fatto di non informare quest'ultima è considerato costitutivo di un illecito precontrattuale («culpa in contrahendo»).
Tale obbligo precontrattuale d'informazione si applica anche nel caso di contratti di compravendita. Il governo tedesco cita a tale riguardo vari esempi, tratti dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof, che possiamo omettere di esaminare in questa sede: il punto determinante per l'obbligo d'informazione è, anche in questo caso, il fatto che una determinata circostanza sia chiaramente decisiva per la decisione di una parte di concludere o no il contratto.
7.
È questo quindi lo sfondo normativo nazionale della domanda; a tale riguardo, non intendo né debbo risolvere la questione se, sulla base della precitata giurisprudenza, la Motorradcenter, nel caso in specie, fosse tenuta ad informare l'appellata del rifiuto dei concessionari tedeschi di effettuare prestazioni coperte dalla garanzia su veicoli provenienti da importazioni parallele ( 3 ). Per la Corte, la sola questione importante è sapere se quest'obbligo precontrattuale d'informazione, qualora esista nel caso di specie, sia compatibile con l'art. 30 del Trattato CEE.
8.
Così è a mio parere. Non che un obbligo precontrattuale generale avente forma giurisprudenziale non possa essere una «normativa commerciale» ai sensi della sentenza Dassonville ( 4 ): una giurisprudenza costante del supremo organo giurisdizionale di uno Stato membro competente in materia civile presenta effettivamente, in un campo come quello del diritto dei contratti, un carattere indubbiamente «normativo», soprattutto qualora riguardi aspetti sui quali il legislatore civile ha mantenuto il silenzio. Nei rapporti tra commercianti e privati o tra commercianti, una tale giurisprudenza equivale infatti ad una «normativa commerciale».
Se, a mio parere, un tale obbligo giurisprudenziale è comunque compatibile con ľart. 30, è perché non vedo come, in sé e per sé, esso potrebbe intralciare (direttamente o indirettamente, in atto o in potenza) il commercio intracomunitário.
9.
Sotto questo profilo, la Motorradcenter sostiene che si sarebbe in presenza di una misura di effetto equivalente se il Landgericht decidesse che essa, nella sua qualità di rivenditore di motocicli importati da altri Stati membri, ha nei confronti dell'appellata obblighi d'informazione ai quali non sarebbero tenuti i commercianti che vendono motociclette importate direttamente dal Giappone. Il fatto di imporre ad un commerciante di indicare espressamente che certi altri commercianti non effettuano riparazioni in garanzia (anche qualora vi siano legalmente obbligati), avrebbe la conseguenza di intimorire una parte degli acquirenti. Dato che tale obbligo d'informazione vale solo le per motociclette importate da altri Stati membri, e non per quelle importate direttamente dal Giappone, si è in presenza di un ostacolo al commercio.
Anche la Commissione pensa che, per quanto l'obbligo precontrattuale d'informazione non abbia di per sé rapporto con il commercio intracomunitário, esso può nondimeno avere un effetto dissuasivo sul comportamento d'acquisto del cliente ordinario, in particolare qualora si tratti di prodotti che possono aver necessità di riparazioni. Però, a differenza della Motorradcenter, essa ritiene — condividendo su tale punto il parere del governo tedesco — che la regola, applicabile senza distinzione di cittadinanza, trovi la sua giustificazione nell'esigenza imperativa della tutela dei consumatori e sia proporzionata a tale obiettivo.
10.
Benché il punto di vista della Commissione sia più sfumato che quello della Motorradcenter, nessuno dei due ragionamenti mi convince. Infatti non vedo come un generale obbligo precontrattuale d'informazione potrebbe, di per sé, avere l'effetto di ostacolare il commercio intracomunitário. La sola circostanza che in un caso come questo può avere conseguenze per il commercio intracomunitário, è la prassi dei concessionari tedeschi della Yamaha consistente nel rifiuto di effettuare riparazioni coperte dalla garanzia qualora un veicolo provenga da un'importazione parallela. In altri termini, non è l'obbligo d'informazione, bensì la prassi dei concessionari tedeschi della Yamaha che opera come ostacolo. Nel caso di imprese private, una simile prassi può essere contraria alle regole di concorrenza comunitarie. Il fatto che la Motorradcenter sia tenuta, sulla base dell'obbligo generale d'informazione di cui trattasi, ad informare di tali prassi private gli acquirenti di motociclette importate, non rende detto obbligo d'informazione di per sé contrario all'art. 30 del Trattato CEE.
11.
Nella sua ordinanza di rinvio, il Landgericht dichiara che la prassi dei concessionari tedeschi della Yamaha costituisce una violazione dell'art. 85 del Trattato CEE. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione esamina succintamente detta questione, ma rileva in proposito che i fatti non permettono di stabilire se si sia in presenza di un'intesa tra i concessionari interessati o di una decisione autonoma delle imprese interessate.
Dato che la Corte non ha ricevuto la minima informazione di fatto o di diritto a tale riguardo — e detta questione non è stata nemmeno sollevata nella domanda in via pregiudiziale —, non ritengo che sia opportuno esaminare in questa sede tale punto in maniera più specifica. Ritengo infatti che al riguardo occorra applicare la citata (paragrafo 4) giurisprudenza della Corte Telemarsicabruzzo. Infatti, in tale sentenza la Corte ha dichiarato che le esigenze di una definizione dell'ambito di fatto e di diritto o delle ipotesi di fatto su cui la domanda pregiudiziale è basata valgono in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse ( 5 ). Nel caso di specie, la mancanza di dati pertinenti è tale che la Corte non ha la possibilità di conoscere le circostanze di fatto di un eventuale accordo tra le imprese private ed ancor meno di qualificarlo o di valutarlo alla luce dell'art. 85 del Trattato CEE.
Conclusione
12.
Suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
«Un obbligo, imposto per via giurisprudenziale, di fornire informazioni nell'ambito di rapporti precontrattuali non può essere considerato come una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Race. pag. I-393, punto 6 della motivazione; il corsivo è mio).
( 2 ) Ordinanza della Corte 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero (Race. pag. I-1085, punto 6 della motivazione). V. anche l'ordinanza 26 aprile 1993, causa C-386/92, Monin Automobil (Race. pag. I-2049, punto 8 della motivazione).
( 3 ) Infatti la Cone non può, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CEE, pronunciarsi sull'interpretazione di norme nazionali Í di legge o di regolamento, ma anche giurisprudenziali): v., rà l'altro, sentenza 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl (Race. pag. 1299, punto 10 della motivazione).
( 4 ) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Race. pag. 837, punto 5 della motivazione).
( 5 ) Sentenza Telemarsicabruzzo, punto 7 della motivazione; ordinanza nella causa Banchero, punto 5 della motivazione; ordinanza nella causa Monin Automobiles, punto 7 della motivazione.
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