Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Commissione chiede, ai sensi dell' art. 141 del Trattato CEEA, che sia dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEEA, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 1, 2, (nn. 1 e 2), 3 e 5 della direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici (1) (in prosieguo: la "direttiva").
2. Ai sensi dell' art. 7 della direttiva questa doveva essere trasposta da parte degli Stati membri nel loro ordinamento interno anteriormente al 1 gennaio 1986. L' Italia ammette che non vi è stata alcuna formale trasposizione, ma sostiene che ciò non è necessario. La direttiva non aggiungerebbe nulla alla circolare 2 agosto 1984, n. 62 già precedentemente inviata a tutte le autorità ed uffici competenti.
3. Secondo una costante giurisprudenza della Corte semplici prassi amministrative non possono essere considerate un valido adempimento degli obblighi che in base al diritto comunitario incombono agli Stati membri destinatari delle direttive (2). Queste prassi possono sempre essere modificate a piacimento dell' amministrazione e sono prive di un' adeguata pubblicità. Tra le prassi amministrative devono essere comprese anche note e circolari interne (3).
In base ad una parimenti consolidata giurisprudenza della Corte, la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica, e a questo scopo, a seconda del contenuto della direttiva stessa, può essere sufficiente il contesto giuridico generale. E' necessario al riguardo tuttavia che tale contesto garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (4). Al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire una precisa cornice normativa nel settore di cui trattasi (5).
4. Alla luce di questa giurisprudenza la circolare italiana n. 62 non può essere considerata come una efficace trasposizione della direttiva nell' ordinamento italiano. Dalle osservazioni scritte ed orali delle parti risulta innanzi tutto che la circolare non è stata mai ufficialmente pubblicata. Inoltre la circolare può essere modificata a piacimento dell' amministrazione italiana e contiene solo raccomandazioni non vincolanti, mentre la direttiva ° in materia di accompagnamento medico (artt. 2 e 5) e di controllo sugli apparecchi utilizzati (art. 3) ° prescrive l' introduzione di un certo numero di disposizioni specifiche e vincolanti, da cui i destinatari dei servizi medici di cui trattasi possono eventualmente derivare diritti soggettivi.
Solo una normativa vincolante erga omnes può garantire ai soggetti giuridici italiani, alla cui protezione mira la direttiva, la certezza giuridica e la tutela che sono prescritte dalla direttiva.
5. In conclusione propongo alla Corte di dichiarare:
"1) La Repubblica italiana, non adottando le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEEA.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese di causa".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° GU 1984, L 265, pag. 1.
(2) ° V. sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1473, punto 11 della motivazione), recentemente confermata dalle sentenze 17 novembre 1992, cause riunite C-235/91 e C-236/91, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-5917, in particolare pag. I-5933, punti 10 e, rispettivamente, 6 della motivazione).
(3) ° V. sentenza 1 ottobre 1991, causa C-64/90, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4335), in cui la Corte ha dichiarato che le circolari non costituiscono una sufficiente trasposizione di una direttiva. La sentenza riguardava anch' essa una direttiva che aveva come fine la tutela della salute.
(4) ° V., ad esempio, sentenze 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-825, punto 6 della motivazione); 30 maggio 1991, causa C-59/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2607, punto 18 della motivazione), e 1 ottobre 1991, Commissione/Francia (punto 1 della sintesi).
(5) ° Sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/87, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-851, punto 25 della motivazione, recentemente confermata dalla già menzionata sentenza 1 ottobre 1991, Commissione/Francia (punto 1 della sintesi).
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