Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Bundesfinanzhof ha nuovamente sottoposto alla Corte un quesito pregiudiziale circa l' interpretazione della voce 9030 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune. Più precisamente, il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un parere doganale vincolante dell' Oberfinanzdirektion di Berlino, resistente nella causa principale, relativo ad una scrivente termica, che riceve segnali di entrata elettrici corrispondenti a determinati valori di grandezze non elettriche, li trasforma mediante un trasformatore A/D (adattamento di valori), li rende visibili e li trascrive su carta termica.
2. L' Oberfinanzdirektion di Berlino ha ritenuto che un apparecchio di tale natura sia da classificare nella voce 9030 81 90, che ricomprende (altri) apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche. La struttura tecnica della scrivente, ed in particolare l' adattamento di valori da essa operato tramite il trasformatore, ne farebbe un vero e proprio strumento di misurazione.
Di diverso avviso è invece la ricorrente nella causa principale, Astro-Med GmbH, secondo cui l' apparecchio in questione non avrebbe in realtà alcuna funzione di misurazione nel senso che all' espressione deve essere attribuito nel quadro della Tariffa dognale comune, ma rende solo visibili, mediante un procedimento di impressione termica, grandezze già misurate. Tali grandezze, d' altra parte, possono essere di tipi assai diversi, in quanto la scrivente è collegabile a differenti strumenti di misurazione. Secondo Astro-Med la scrivente termica dovrebbe piuttosto essere classificata nella voce 8479 della nomenclatura combinata, relativa alle "macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo", vale a dire l' 84.
3. E' pacifico invece tra le parti che, in considerazione della funzione propria della scrivente termica e della sua natura di bene autonomo, essa non possa trovare collocazione nella sottovoce 9033 della nomenclatura combinata, relativa a "parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90", come invece ritenuto da talune amministrazioni doganali nazionali con riguardo ad apparecchi aventi caratteristiche simili a quello in oggetto.
4. Il giudice nazionale rileva nell' ordinanza di rinvio che appare dubbia la classificazione nella voce 9030, tenuto conto della lettera di quest' ultima come pure dell' accezione attribuita alle definizioni in essa contenute dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui vanno considerati apparecchi per la misurazione solo quelli specificamente concepiti per misurare e per indicare i valori della grandezza misurata. In base a tale criterio, infatti, alla scrivente termica mancherebbe la funzione di misurazione accanto alla sua funzione di indicazione. A favore tuttavia della classificazione operata dall' Oberfinanzdirektion di Berlino potrebbero giocare, a parere del giudice di rinvio, le note esplicative del sistema armonizzato, che includono nella sottovoce 9030 81 90 strumenti, quali determinati oscillografi, che presenterebbero una certa analogia con l' apparecchio in questione.
5. In definitiva, la sola questione controversa riguarda la possibilità di considerare la scrivente termica uno strumento di misurazione ai fini di una sua classificazione nella voce 9030. D' accordo sull' impossibilità che l' apparecchio possa rientrare nella voce 9033, le parti sembrano convenire, in caso di risposta negativa al quesito sottomesso alla Corte, che lo stesso vada classificato nella sottovoce 8479. In tal senso è, del resto, anche l' ordinanza del giudice di rinvio.
6. Ciò premesso, ricordo in primo luogo che la classificazione doganale delle merci deve essere effettuata, in linea generale, tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni specifiche, quali definite dal testo delle voci e sottovoci della TDC e dalle note delle sezioni o dei capitoli. Utili, a tal fine, possono essere le note esplicative del sistema armonizzato (1).
7. Secondo la lettera della voce doganale 9030, in essa vanno dunque inclusi, oltre alle apparecchiature per la misurazione o la rilevazione delle radiazioni ionizzanti, strumenti ed apparecchi concepiti per la misurazione o il controllo di grandezze elettriche, dotati o no di dispositivo registratore. Le note esplicative del sistema armonizzato si limitano a fornire, allo scopo di facilitarne la classificazione, delle indicazioni generali sulla natura degli apparecchi in questione, precisando in particolare che si tratta di apparecchi di registrazione e indicazione di grandezze elettriche o idonei a fornire all' utilizzatore le grandezze ricercate attraverso il raffronto dei segnali elettrici misurati con valori di riferimento preregistrati.
8. La Corte ha tuttavia già avuto modo di precisare (2) come, dallo stesso tenore letterale della voce 9030 della nomenclatura combinata, risulti che solo gli apparecchi specificamente concepiti per effettuare controlli di grandezze elettriche possono essere considerati apparecchi di controllo di tali grandezze. Su tale base è stato escluso che apparecchi che compiono operazioni di misurazione unicamente al fine di effettuare controlli di conformità di componenti elettroniche o di rilevare ed elaborare dati nel campo della cromatografia rientrino nella voce 9030. Il criterio decisivo per la classificazione di un prodotto in quella voce è dunque rappresentato, come ha osservato la Commissione, dalla finalità d' uso dello stesso: essa dunque non comprende quegli apparecchi in cui la misurazione di grandezze elettriche rappresenta solo una tappa intermedia al fine dell' utilizzo dei valori così ottenuti per finalità ulteriori.
9. Come si è già osservato, la funzione degli apparecchi controversi consiste nel ricevere segnali di entrata elettrici corrispondenti a determinati valori di grandezze non elettriche, trasformarli mediante un trasformatore, visualizzarli e trascriverli su carta termica. I valori elettrici sono misurati in precedenza e solo resi visibili dalla scrivente termica. Per tale motivo deve negarsi la loro appartenenza alla categoria degli apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche di cui alla voce 9030 della nomenclatura combinata.
Non sembra d' altra parte condivisibile l' opinione del Bundesfinanzhof secondo cui la scrivente termica presenterebbe una certa analogia con gli oscillografi che, ai sensi delle note esplicative, rientrano nella sottovoce 9030 81 90. Come osservato dalla Commissione, tali apparecchi operano essi stessi una misurazione di grandezze elettriche, assente nel caso in questione.
10. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, concludo pertanto suggerendo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Bundesfinanzhof:
"La nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che scriventi termiche del tipo descritto nell' ordinanza di rinvio non rientrano nella voce 9030 della Tariffa doganale comune".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - Ricordo infatti che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, le note esplicative, pur non potendo modificare il testo della Tariffa doganale, costituiscono un importante strumento di interpretazione che permette di precisare o esplicitare il contenuto delle varie voci e sottovoci doganali; vedi, da ultimo, la sentenza 3 giugno 1992, causa C-318/90, Boehringer Mannheim (Racc. pag. I-3495).
(2) - Sentenze 28 febbraio 1989, causa 19/88, International Container et Transport (ICT) e a. (Racc. pag. 577) (pubblicazione sommaria), e 4 dicembre 1990, causa C-218/89, Shimadzu Europa GmbH (Racc. pag. I-4391).
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