Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il presente rinvio pregiudiziale trae origine dalla modifica, in data 22 maggio 1990, dell' art. 5, n. 2, del Bundesausbildungsfoerderungsgesetz (legge federale in materia di sostegno individuale all' istruzione, in prosieguo: il "BAfoeG").
2. A far data da questa modifica, un cittadino tedesco che intenda seguire un corso di studi all' estero può ottenere un assegno di studio dallo Stato unicamente qualora:
1) gli studi intrapresi presentino un' utilità per l' interessato allo stato attuale della sua formazione (egli ha quindi l' obbligo di dimostrare un certo livello di formazione acquisita), oppure
2) la formazione possa essere conseguita dall' interessato solo all' estero e i relativi corsi abbiano avuto inizio anteriormente al 1 luglio 1990 (è pertanto esclusa la corresponsione di un aiuto volto al finanziamento di un ciclo completo di studi che incominci dopo tale data).
3. Il signor Stephan Wirth, cittadino tedesco domiciliato in Germania (1), compie studi musicali presso la Hoogeschool Voor De Kunsten (sezione jazz-sassofono) di Arnhem, nei Paesi Bassi. Il 31 agosto 1990 egli faceva richiesta di un assegno di studio ("die Gewaehrung von Ausbildungsfoerderung"), per poter seguire corsi presso tale istituto, adducendo di essere costretto a compiere tali studi all' estero per mancanza di posti disponibili in Germania.
4. Il signor Wirth, che in seguito alla modifica dell' art. 5, n. 2, del BAfoeG non soddisfaceva più i requisiti per ricevere l' assegno in questione, si vedeva rifiutare tale finanziamento dalla città di Hannover. Egli impugnava questa decisione in giudizio, da ultimo, dinanzi al giudice proponente, il Verwaltungsgericht di Hannover.
5. Dopo aver premesso che il signor Wirth non ha potuto proseguire i suoi studi in Germania, precipuamente a causa della mancanza di posti disponibili presso gli istituti di tale Stato, il detto giudice osserva che il ricorrente non percepisce i sussidi, e versa quindi in posizione di svantaggio, per il solo fatto che l' istituto da lui frequentato è sito in un altro Stato membro. Il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se il compimento di studi rientri nell' ambito di applicazione dell' art. 60 del Trattato, nel qual caso l' accesso a tali prestazioni non potrebbe, in forza dell' art. 62 del Trattato medesimo, essere assoggettato a nuove restrizioni. Il giudice proponente chiede inoltre se il "principio della parità di trattamento" non imponga che gli assegni di studio vengano corrisposti da uno Stato membro ai suoi cittadini indipendentemente dallo Stato della Comunità nel quale ha sede l' istituto frequentato (2).
6. Veniamo alla prima questione, vale a dire, se la fattispecie in esame rientri nell' ambito applicativo degli artt. 59 e seguenti del Trattato di Roma.
7. Nella sentenza Humbel (3) la questione postavi era se l' insegnamento impartito in un istituto tecnico rientrante nell' istruzione secondaria nell' ambito della pubblica istruzione nazionale dovesse considerarsi prestazione di servizi.
8. Rilevando che, ai sensi dell' art. 60, primo comma, del Trattato, i servizi sono prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione (4), avete proceduto all' analisi di tale ultima nozione e dichiarato che la sua "caratteristica essenziale" era "la circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio" (5).
9. Avete poi affermato che:
"detta caratteristica non si riscontra nell' insegnamento impartito nell' ambito della pubblica istruzione nazionale. Lo Stato, istituendo e mantenendo quest' ultima, non intende svolgere attività retribuite bensì adempie i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini. Dall' altro canto, il sistema è di regola finanziato dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori.
Sulla natura di questa attività non incide il fatto che talora gli alunni od i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema (...)" (6).
10. La sentenza Humbel verteva, in maniera generale, sull' "insegnamento impartito nell' ambito della pubblica istruzione nazionale" (7). L' ambito applicativo da essa definito non è quindi limitato agli istituti tecnici, ma si estende agli studi compiuti presso un istituto superiore, laddove tale insegnamento sia gestito e finanziato dallo Stato (8).
11. L' elemento decisivo al riguardo è quindi costituito dalla retribuzione del prestatore (9).
12. Conseguenza ne è che non può escludersi una prestazione di servizi allorquando un ciclo scolastico o un corso di studi siano interamente o precipuamente finanziati con contributi degli utenti, o di privati che operino per loro conto (10).
13. In questo senso vi siete orientati, a quanto sembra, allorché avete riconosciuto che la normativa di uno Stato membro in materia di creazione di scuole di recupero o di scuole di musica e di danza da parte di privati non rientrava nell' ambito di applicazione dell' art. 55 del Trattato e poteva esaminarsi alla luce degli artt. 48, 52 e 59 del medesimo (11).
14. L' aspetto decisivo della questione è il punto se l' istituto persegua fini di lucro e sia interamente o precipuamente finanziato con contributi degli utenti.
15. Da ultimo, il destinatario del servizio, se vuole far valere l' art. 59, deve soddisfare un altro requisito. La sua permanenza nello Stato membro del prestatore deve essere provvisoria. Gli studi universitari lo sono per loro stessa natura e non possono essere esclusi dall' ambito applicativo dell' art. 59 in quanto "attività esercitata a titolo permanente, o comunque senza prevedibili limitazioni di durata" (12).
16. La Corte non è in possesso di alcun elemento informativo circa le modalità di funzionamento e di finanziamento della Hoogeschool Voor De Kunsten, e solo il giudice nazionale è in grado di accertare, sulla base dei criteri testé menzionati, se i servizi forniti da tale istituto rientrino nell' ambito di applicazione dell' art. 60.
17. Solo in caso di soluzione affermativa del punto in questione occorrerebbe poi esaminarne le eventuali conseguenze sotto il profilo dell' art. 62.
18. Allo stato, ometto le mie osservazioni in merito a tale aspetto della prima questione e passo alla seconda.
19. Riassumiamola. Si chiede se, alla luce del "principio generale della parità di trattamento", uno Stato membro sia autorizzato a corrispondere ai suoi cittadini assegni per studio effettuati presso un istituto superiore unicamente qualora tali studi si svolgano nel territorio nazionale, in particolare alla luce del fatto che tale restrizione non esisteva nella disciplina pregressa.
20. Nell' ordinanza di rinvio, il giudice a quo muove da una concezione assai estesa del contenuto del "principio generale della parità di trattamento in quanto principio fondamentale del diritto comunitario", che oltrepassa, apparentemente, la sfera dell' art. 7 del Trattato, facendo richiamo, in particolare, agli artt. 5 e 128, e persino al preambolo del Trattato medesimo.
21. Pur non essendo scevro di interesse, un tale dibattito rileverebbe ai fini della soluzione della controversia da parte del giudice nazionale unicamente qualora l' assegno di studio di cui è causa rientrasse ° cosa che io non credo ° nell' alveo di applicazione del diritto comunitario.
22. L' esperienza della vostra giurisprudenza a tale riguardo è illuminante. Ripercorriamola per sommi capi.
23. Nella causa Gravier (13), una studentessa francese si opponeva a che la sua iscrizione all' università di Liegi fosse subordinata al pagamento di un "minerval" da cui i cittadini belgi erano esentati.
24. Voi avete statuito che le condizioni di accesso alla formazione professionale rientravano nel campo di applicazione del Trattato e che quindi l' imposizione di una tassa di iscrizione come condizione per l' accesso ai corsi di formazione professionale agli studenti cittadini di altri Stati membri, mentre lo stesso onere non veniva posto a carico degli studenti nazionali, costituiva una discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato.
25. In particolare, avete rilevato quanto segue:
"In particolare, l' accesso alla formazione professionale può favorire la libera circolazione delle persone nell' intera Comunità, permettendo agli interessati di ottenere una qualificazione nello Stato membro in cui intendono esercitare la loro attività professionale e dando loro la possibilità di perfezionare la loro preparazione e di sviluppare le loro attitudini particolari nello Stato membro in cui l' istruzione professionale comprende la specializzazione appropriata" (14).
26. Basandovi sull' art. 128 del Trattato, sulla decisione del Consiglio 2 aprile 1963, 63/266/CEE, relativa ai principi generali per l' attuazione di una politica comune di formazione professionale (15), nonché sugli "orientamenti generali" stabiliti in materia nel 1971 dal Consiglio (16), avete poi sottolineato che:
"(...) qualsiasi forma di insegnamento che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività, o che conferisca la particolare idoneità ad esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività, fa parte della formazione professionale, qualunque sia l' età e il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma di insegnamento comprenda altresì materie di carattere generale" (17).
27. Tale posizione avete ribadito in seguito nella sentenza 2 febbraio 1988, Blaizot (18).
28. E' quindi chiaro che un corso di jazz-sassofono, al quale è connessa una qualificazione professionale, rientra nell' ambito della "istruzione professionale" ai sensi del diritto comunitario e che le relative condizioni di accesso sono soggette al divieto di discriminazione.
29. Il finanziamento degli studi, in quanto volto a coprire le tasse di iscrizione o altre spese che consentano di fruire di una formazione professionale, rientra in tali condizioni di accesso.
30. Occorre chiedersi, tuttavia, quale sia la considerazione da farsi ove tale finanziamento assuma la veste di un "assegno di studio" il cui scopo non sia quello di tenere indenne lo studente dalle spese di iscrizione necessarie per poter accedere all' insegnamento, quanto piuttosto quello di garantire "il vitto e l' alloggio", ossia il mantenimento dello studente.
31. Nella sentenza Lair (19), avete statuito che un sussidio di questo tipo rientra nell' ambito di applicazione del Trattato
"solo in quanto (esso) miri a coprire le spese di iscrizione o altre spese, in particolare scolastiche, necessarie per l' accesso all' istruzione" (20),
e che
"salvo questa riserva, si deve riconoscere che, nell' attuale fase di evoluzione del diritto comunitario, un sussidio agli studenti per il mantenimento e la formazione esula, in linea di principio, dal campo di applicazione del Trattato CEE ai sensi dell' art. 7" (21).
32. Il motivo da voi indicato, al riguardo, è che il sussidio concesso agli studenti, finalizzato al loro mantenimento, rientra nella "politica dell' istruzione", non riconducibile in quanto tale alla competenza delle istituzioni comunitarie, e nella "politica sociale", di competenza degli Stati membri quando non disciplinata da specifiche norme del Trattato (22).
33. Si potrà notare che la sentenza Lair verteva proprio su un sussidio per studi e mantenimento contemplato dal BAfoeG.
34. Poiché la ricorrente nella causa principale di cui alla suddetta sentenza aveva dimostrato di possedere la qualità di lavoratore, avete definito tale sussidio "vantaggio sociale" e ne avete esaminato la compatibilità con il diritto comunitario nell' ambito dell' art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (23).
35. Voi avete "consolidato" tale giurisprudenza in occasione della sentenza Raulin (24) nella quale una delle questioni pregiudiziali ° la settima ° era la seguente: "Se un sistema di finanziamento degli studi (...), che non operi distinzioni fra il rimborso delle spese d' accesso all' insegnamento ed il rimborso delle spese di sostentamento, rientri in tutto o in parte nella sfera di applicazione del Trattato CEE (ed in particolare degli artt. 7 e 128)" (25).
36. Dopo aver richiamato le sentenze Lair e Brown (26), avete affermato che:
"l' art. 7, primo comma, del Trattato si applica ad un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro ai propri cittadini per consentire loro di conseguire una formazione professionale, nei limiti in cui tale aiuto sia inteso a coprire le spese di accesso alla detta formazione" (27).
37. Pertanto, allo stato attuale del diritto comunitario, il finanziamento delle spese di mantenimento, in mancanza di un nesso sufficientemente stretto con l' accesso agli studi stessi, non rientra nella sfera del divieto di discriminazioni (28).
38. Quanto all' accertamento del punto se il sistema di finanziamento degli studi non operi distinzioni tra il sussidio concesso per coprire le spese di accesso ad una formazione professionale, quali le tasse di iscrizione (in ordine alle quali è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio), e quello destinato a far fronte ad altre spese (in relazione alle quali il diritto alla parità di trattamento non trova applicazione), spetta al giudice nazionale stabilire quale sia la quota parte del sussidio riferibile all' accesso alla formazione professionale.
39. La distinzione di cui sopra rileverebbe, tuttavia, solamente qualora sussistesse una discriminazione.
40. Orbene, la fattispecie a voi sottoposta diverge radicalmente, sotto questo profilo, da quelle delle cause Gravier, Blaizot, Lair, Brown e Raulin, sopra menzionate.
41. La normativa controversa nelle predette cause operava, all' interno dello Stato ospitante, distinzioni basate sulla nazionalità. Nella fattispecie in esame, invece, non ricorre il caso di un cittadino di uno Stato membro il quale denunzi il carattere discriminatorio della normativa di un altro Stato membro in materia di condizioni di accesso alla formazione professionale in tale ultimo Stato. Come fa notare il governo britannico (29), "il signor Wirth non è un 'cittadino di un altro Stato membro' al quale è riservato un trattamento meno favorevole di quello concesso ad un cittadino dello Stato membro in cui l' assegno di studio è richiesto".
42. D' altro canto, il ricorrente nella causa principale non si propone di ottenere un' equiparazione dei suoi diritti, nei riguardi dello Stato che eroga il sussidio, a quelli dei cittadini di altri Stati membri, bensì di allargare, o ristabilire, i requisiti di concessione "ratione loci" dell' assegno di studio. Egli non è in alcun modo vittima di una discriminazione in base alla nazionalità (30).
43. Non essendovi discriminazione fondata sulla nazionalità, l' art. 7 del Trattato non osta a che uno Stato membro corrisponda ai suoi cittadini assegni di studio in relazione ad una formazione impartita in un istituto di insegnamento superiore unicamente quando gli studi siano compiuti nell' ambito del territorio nazionale.
44. Tale articolo non osta nemmeno a che lo Stato in questione, il quale sino a quel momento aveva corrisposto gli assegni in parola per studi compiuti presso un istituto superiore di un altro Stato membro, li abolisca, per motivi di bilancio, senza giustificare tale provvedimento.
45. Torno ora alla seconda parte della prima questione posta dal giudice a quo.
46. Nell' ipotesi in cui il giudice nazionale riconoscesse che l' istituto di insegnamento superiore sito nello Stato membro B è prestatore di servizi, si deve stabilire se l' impossibilità per il cittadino nello Stato membro A, che frequenti tale istituto, di ricevere dal suo proprio Stato un assegno di studio costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi degli artt. 59 e 62 del Trattato.
47. I termini del raffronto sono i seguenti: può uno studente essere privato di un aiuto finanziario qualora frequenti, in un altro Stato membro, un istituto di insegnamento rientrante nelle previsioni dell' art. 60 del Trattato, mentre potrebbe continuare a percepire tale aiuto se frequentasse un istituto anch' esso erogatore di servizi, ma ubicato nello Stato d' origine?
48. Lo studente può avvalersi dell' art. 59 per poter usufruire, nello Stato ospitante, dell' aiuto di studi previsto dallo Stato di cui è cittadino?
49. E' pacifico che il divieto di cui all' art. 59 ha ad oggetto le restrizioni riguardanti sia i prestatori di servizi sia i destinatari delle loro prestazioni, quando costoro si rechino nello Stato di stabilimento del prestatore (31).
50. Lo studente di uno Stato membro A il quale, nel territorio di uno Stato membro B, studia presso un istituto prestatore di servizi rientra nell' ambito di applicazione del Trattato in quanto destinatario, in tale ultimo Stato, di prestazioni di servizi (32).
51. Uno studente potrebbe essere dissuaso dal recarsi a studiare in un altro Stato membro qualora dovesse colà vedersi privato di un assegno finalizzato al suo mantenimento agli studi che nel suo Stato d' origine potrebbe invece percepire.
52. Questo venir meno di un diritto al finanziamento degli studi costituisce, in quanto tale, una restrizione alla libera prestazione di servizi ex art. 59 (33)?
53. La normativa in esame presenta, sotto tale aspetto, due particolarità.
54. Innanzi tutto, così come nella causa Luisi e Carbone (34), il pregiudizio arrecato al principio della libera prestazione di servizi trae origine dalla normativa dello Stato membro di cui l' utente di tali servizi è cittadino. Non deve quindi accertarsi l' esistenza di eventuali ostacoli derivanti dalla normativa dello Stato di stabilimento del destinatario della prestazione di servizi, come era il caso della causa Cowan (35).
55. In secondo luogo, la restrizione alla libera prestazione di servizi si sostanzia in un più difficile accesso ad istituti di insegnamento superiore siti in un altro Stato membro, nonché in una impossibilità, per lo studente che si reca in quest' altro Stato membro, di ottenere l' assegno di cui avrebbe potuto giovarsi se fosse rimasto nel territorio dello Stato d' origine.
56. E' singolare che lo studente ° che non può avvalersi dello status di lavoratore e dei diritti che ne conseguono, segnatamente in forza dell' art. 48 e dei regolamenti adottati in sua esecuzione ° rientri, in tale fattispecie, nell' ambito di applicazione del Trattato attraverso la nozione di "destinatario di prestazioni di servizi".
57. Questo secondo punto mi pare determinante.
58. Occorre chiedersi se siamo qui realmente in presenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi.
59. Nella sentenza Luisi e Carbone, avete esaminato alla luce dell' art. 59 la normativa dello Stato di origine del destinatario di servizi, la quale aveva stabilito una soglia massima alle valute esportate dai residenti per turismo, viaggi d' affari o di studi e cure mediche.
60. Raggiunta tale soglia massima, il cittadino dello Stato membro si trovava nell' impossibilità di fruire di prestazioni di servizi nello Stato ospitante, per mancanza di mezzi finanziari.
61. Nel presente caso, al destinatario non viene frapposto nessun ostacolo all' accesso alla prestazione di cui trattasi. Egli perde semplicemente la possibilità di ottenere un finanziamento in forza della propria legislazione nazionale.
62. Ci troviamo al centro di una questione chiave in tema di prestazione di servizi.
63. Il cittadino di uno Stato membro che in tale Stato fruisca di sussidi finanziari a carattere sociale può far valere l' art. 59 del Trattato, qualora si rechi in un altro Stato membro nel quale tali sussidi non si possano, ratione loci, richiedere?
64. Può egli richiedere allo Stato di origine che gli venga garantito lo stesso ausilio finanziario indipendentemente dallo Stato membro nel quale egli, in veste di destinatario di prestazioni di servizi, si rechi? L' accesso a tali prestazioni gli viene precluso in conseguenza della mancanza di sussidi?
65. Io non lo ritengo, in quanto l' assegno di studio ha carattere generale e non è destinato a spese precise (quali un reddito minimo di inserimento o un sussidio per indigenza) e trova applicazione esclusivamente nel territorio dello Stato membro di origine del destinatario della prestazione di servizi. Il venir meno di questo assegno per il fatto che egli si rechi in un altro Stato membro non lo priva del diritto ad una prestazione di servizi individuabile e determinata.
66. L' assegno erogato per il mantenimento agli studi non è direttamente e precipuamente finalizzato al rimborso delle spese accademiche o scolastiche. Esso consente di far fronte ai costi di alloggio, di mantenimento, nonché a molteplici altre spese a cui lo studente va incontro. Solo in modo eventuale ed accessorio esso è volto a "retribuire" l' istituto prestatore di servizi. Una restrizione alla libera prestazione di servizi potrebbe verificarsi soltanto qualora la disciplina de qua avesse espressamente inteso destinare una quota dell' assegno a copertura del costo degli studi. Tale non è però, a quanto sembra, il caso delle norme del BAfoeG.
67. A mio avviso, emerge da quanto sopra che il nesso tra l' impossibilità di ottenere assegni di studio al di fuori del territorio di uno Stato membro e l' ipotetica limitazione all' accesso ad istituti d' istruzione superiore prestatori di servizi negli altri Stati membri è oltremodo tenue.
68. Rispetto a una tale situazione, pertanto, l' art. 62 non può trovare applicazione.
69. Da ultimo, sottolineo che nella fattispecie non è possibile trarre argomento, senza sconfinare nell' arbitrio, dalla vostra sentenza Kraus (36), per sostenere l' esistenza di una sia pur minima oscillazione della vostra giurisprudenza. Quest' ultima pronuncia, infatti, priva di connessione con gli artt. 59 e seguenti del Trattato, si riferisce ai requisiti per l' utilizzazione in uno Stato membro di un diploma universitario ottenuto in un altro Stato membro, a prescindere da qualsiasi sussidio per la formazione.
70. Conseguentemente, vi propongo di dichiarare quanto segue:
"I. 1) Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che l' insegnamento impartito in un istituto di insegnamento superiore facente parte della pubblica istruzione nazionale non costituisce un servizio ai sensi di tali disposizioni.
2) Ciò si verificherebbe, invece, in caso di corsi di studi impartiti presso un istituto di insegnamento il cui finanziamento venga essenzialmente garantito mediante contributi di privati.
3) L' art. 62 del Trattato CEE non osta a che la normativa di uno Stato membro faccia venir meno in capo ai suoi cittadini, studenti in un altro Stato membro, il diritto ad un assegno di studio.
II. L' art. 7 del Trattato non osta a che uno Stato membro corrisponda ai suoi cittadini un assegno di studio in relazione a corsi seguiti presso un istituto di insegnamento superiore unicamente quando gli studi si svolgano nel territorio nazionale, anche qualora una precedente normativa interna consentisse di giovarsi di tale vantaggio ai cittadini che effettuavano tali studi in un altro Stato membro".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° V., su tale punto, ordinanza di rinvio, II-1.
(2) ° Le questioni pregiudiziali sono riportate al punto 6 della relazione d' udienza.
(3) ° Sentenza 27 settembre 1988, causa 263/86, Stato belga/Humbel (Racc. pag. 5365).
(4) ° Punto 15 della motivazione.
(5) ° Punto 17 della motivazione.
(6) ° Punti 18 e 19 della motivazione.
(7) ° Punto 18 della motivazione.
(8) ° V., del pari, conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella citata causa Humbel: L' insegnamento impartito dallo Stato non è fornito dietro retribuzione . Lo Stato non è un' organizzazione di tipo commerciale che miri ad un profitto o ad un recupero dei costi ed al pareggio del bilancio (Racc. 1978, pag. 5379).
(9) ° V. punto 10 della motivazione della sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377): l' art. 60 risponde allo scopo di liberalizzare ogni attività retribuita (...) (il corsivo è mio).
(10) ° V., in tal senso, osservazioni del governo britannico, punto 17 della motivazione, e conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa Gravier (sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Racc. pag. 593, in particolare pag. 603), nonché il paragrafo 20 delle conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven nella sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663).
(11) ° Sentenza 15 marzo 1988, causa 147/86, Commissione/Grecia (Racc. pag. 1637).
(12) ° Sentenza 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann (Racc. pag. 6159, punto 16 della motivazione).
(13) ° Citata supra, alla nota 10.
(14) ° Punto 24 della motivazione; il corsivo è mio.
(15) ° GU n. 63, pag. 1338.
(16) ° GU C 81, pag. 5.
(17) ° Punto 30 della motivazione.
(18) ° Sentenza pronunciata nella causa 24/86, Racc. pag. 379, punto 24 della motivazione. V. del pari sentenza 30 maggio 1989, causa 242/87, Commissione/Consiglio (ERASMUS) (Racc. pag. 1425, punto 25 della motivazione).
(19) ° Sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86 (Racc. pag. 3161).
(20) ° Punto 14 della motivazione.
(21) ° Punto 15 della motivazione.
(22) ° Ibidem. Tali principi sono stati richiamati nella sentenza 21 giugno 1988, causa 187/85, Brown (Racc. pag. 3205, punti 16-18 della motivazione).
(23) ° GU L 257, con rettifica nella GU L 295.
(24) ° Sentenza 26 febbraio 1992, causa C-357/89 (Racc. pag. I-1027).
(25) ° Punto 6 della motivazione.
(26) ° V., per quest' ultima, il riferimento alla nota 22.
(27) ° Punto 29 della motivazione; il corsivo è mio.
(28) ° V., in tal senso, conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven nella citata sentenza Raulin, paragrafo 18. Si noti che la citata direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, annullata con la sentenza 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4193), i cui effetti sono stati mantenuti, non pone allo Stato membro ospitante l' obbligo di versare borse di mantenimento agli studenti che fruiscono del diritto di soggiorno (art. 3 e sesto considerando ).
(29) ° V. paragrafo 29 delle sue osservazioni.
(30) ° La Corte non è investita del problema della compatibilità con l' art. 7 del regime disposto dal BAfoeG con riguardo agli stranieri in territorio tedesco.
(31) ° V. sentenze 31 luglio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 10 della motivazione), e 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 20 della motivazione).
(32) ° (...) le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione di servizi non trovano applicazione nei riguardi di attività i cui elementi essenziali si situano tutti all' interno di un solo Stato membro , sentenza 13 marzo 1980, causa 52/79, Debauve (Racc. pag. 833, punto 9 della motivazione).
(33) ° V. punto 2.1.2 dell' ordinanza del giudice a quo.
(34) ° V. citazione supra, alla nota 31.
(35) ° Loc. cit.
(36) ° Sentenza precitata, v. nota 10.
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