CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 13 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Il Tribunal du travail di Charleroi e il Tribunal du travail di Bruxelles vi sottopongono una serie di questioni relative all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 ( 1 ) (in prosieguo: «il regolamento») e in particolare dell'art. 46, relativo alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e di reversibilità.
2.
Le quattro questioni poste dal Tribunal du travail di Charleroi nelle cause Fabrizii e Neri, essendo identiche, verranno esaminate congiuntamente e prioritariamente. La causa Del Grosso, che è pendente dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles e che pone — in particolare — la delicata questione della conformità delle norme anticumulo nazionali al diritto comunitario, sarà affrontata successivamente.
3.
Il signor Fabrizii, cittadino italiano, nato il 13 dicembre 1919, aveva svolto attività lavorativa in Belgio come minatore di galleria per un periodo di 25 anni. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, comma primo, secondo e terzo, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50 ( 2 ), relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati (in prosieguo: il «regio decreto»), gli venivano riconosciuti quattro anni di attività lavorativa supplementari (cosiddetti «anni fittizi»), che gli consentivano di maturare, nell'anno 1975, la pensione di vecchiaia integrale dei minatori (vale a dire 26/30 + 4/30 = 30/30).
4.
Inoltre, avendo prestato servizio militare in Italia, l'interessato chiedeva, nel 1989, la liquidazione di una pensione di vecchiaia italiana, che otteneva con decisione 4 maggio 1990, a decorrere dal 1o gennaio 1980.
5.
Per tale ragione, l'Office national des pensions belga (in prosieguo: l'«ONP») procedeva al ricalcolo dei diritti del signor Fabrizii, fissando la sua anzianità contributiva a 26/30, con decorrenza dal 1o gennaio 1980. In conformità alla clausola anticumulo nazionale prevista all'art. 10, n. 2, punto 1, ultimo comma, del regio decreto, il numero di anni supplementari fittizi veniva de facto ridotto del numero di anni in relazione ai quali il lavoratore aveva maturato il diritto a una pensione di vecchiaia o ad analogo beneficio, in particolare in base a un regime previdenziale di un paese straniero (vale a dire, nel caso di specie, quattro anni, poiché il servizio militare prestato in Italia equivaleva a quattro anni nel regime minerario belga).
6.
Il signor Fabrizii contesta per l'appunto tale riduzione dell'anzianità contributiva presa in considerazione per il calcolo della sua pensione di vecchiaia e rivendica il diritto a una pensione integrale pari a 30/30.
7.
Il signor Neri, nato il 18 dicembre 1919, vanta 30 anni di attività lavorativa in Belgio come lavoratore subordinato nel regime generale e quattro anni come minatore. Con decisione 25 settembre 1984, gli veniva riconosciuta la pensione di vecchiaia dei lavoratori subordinati con decorrenza dal 1o gennaio 1985, calcolata sulla base di un'anzianità contributiva incompleta, pari a 39/5, posto che l'art. 11 bis del regio decreto gli consentiva di far valere cinque anni fittizi (30 + 4 + 5 anni fittizi).
8.
Il 14 novembre 1990, avendo egli prestato servizio militare in Italia, gli veniva concessa da tale Stato una pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1o gennaio 1980. Nel regime belga, tali anni di servizio militare equivalevano a sette anni.
9.
Per evitare che il coarcevo degli anni presi in considerazione ai fini del calcolo superasse l'anzianità contributiva massima, limitata in Belgio a 45 anni, gli anni supplementari fittizi venivano ridotti da cinque a quattro, ai sensi dell'art. 11 ter del regio decreto (vale a dire 34 +7 +4 = 45 anni). Inoltre, dalla pensione venivano detratti sette anni corrispondenti alla pensione italiana, per giungere a un totale di 38/45, a decorrere dal 1o gennaio 1985.
10.
Il signor Neri contesta per l'appunto questo calcolo e rivendica il diritto a una pensione non ridotta pari a 39/45.
11.
Il Tribunal du travail di Charleroi vi pone quattro questioni concernenti, in ordine successivo, 1) il metodo per la determinazione della pensione teorica previsto dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento; 2) il metodo per la totalizzazione prevista dalla stessa norma; 3) la determinazione della durata complessiva dei periodi di contribuzione ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b); 4) l'applicazione delle clausole anticumulo nazionali ( 3 ).
12.
La prima questione mi sembra porsi in termini del tutto differenti nelle due cause.
13.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore subordinato o autonomo possa fruire di una pensione in uno Stato membro senza ricorrere ai periodi di contribuzione maturati in altri Stati, la prestazione di vecchiaia viene liquidata procedendo a un duplice calcolo: quello della pensione autonoma e quello della pensione proporzionale. Al richiedente viene attribuito l'importo più elevato tra queste prestazioni (art. 46, n. 1, primo e secondo comma).
14.
La prima pensione è pari all'importo della prestazione corrispondente alla durata complessiva dei periodi di contribuzione o di residenza da prendere in considerazione in base alla normativa del paese da cui dipende l'ente che procede alla liquidazione, con esclusione delle norme anticumulo nazionali (in conformità all'art. 12, n. 2, del regolamento) ( 4 ), comprendendo tuttavia integralmente gli anni supplementari fittizi riconosciuti dalla normativa nazionale ( 5 ).
15.
La seconda pensione è calcolata conformemente all'art. 46, n. 2, in diverse fasi, la prima delle quali consiste nella determinazione dell'importo teorico, che forma per l'appunto oggetto della presente controversia.
16.
Tale importo è pari a quello della prestazione che spetterebbe all'interessato se tutti i periodi di contribuzione da lui maturati nei diversi Stati membri fossero stati conseguiti nello Stato nel quale si procede alla liquidazione ( 6 ).
17.
L'art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento pone tuttavia un limite, stabilendo che la durata totale dei periodi di contribuzione non può eccedere la durata massima prescritta dalla normativa di tale Stato per poter fruire di una prestazione completa.
18.
Mi sembra, quindi, che la sentenza Di Prinzio ( 7 ) offra la risposta alla questione sollevata in questa sede:
«(...) in una situazione come quella dedotta nella causa principale ( 8 ), il lavoratore ha diritto a una pensione massima in forza della sola normativa di uno Stato membro, sicché la contabilizzazione dei periodi maturati dall'interessato negli altri Stati membri non è necessaria per completare i periodi contributivi maturati dal lavoratore in forza della normativa dello Stati membro nel quale viene richiesta la liquidazione delle prestazioni, ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni.
Ne deriva che, in siffatte circostanze, l'importo teorico delle prestazioni deve essere fissato dall'ente competente la cui normativa dà diritto a una pensione massima, senza tener conto dei periodi contributivi che il lavoratore ha maturato in un altro Stato membro» ( 9 ).
19.
L'importo teorico della prestazione è pertanto pari a quello della prestazione autonoma. Dall'art. 46, n. 2, del regolamento non potrebbe derivare alcun risultato più vantaggioso ( 10 ).
20.
Di conseguenza, nel caso del signor Fabrizii, è irrilevante l'accertamento del punto se, per determinare i periodi di contribuzione utili ai fini pensionistici, i periodi maturati all'estero siano equiparabili in forza della normativa nazionale. Il ricorrente nella causa principale ha maturato in Belgio un'anzianità contributiva massima pari a 30 anni e ciò rende superfluo il riconoscimento in questo paese del periodo compiuto in Italia con il servizio militare.
21.
La situazione si pone in tutt'altro modo allorché il lavoratore non ha maturato il diritto a una pensione massima in forza della sola normativa di uno Stato membro, come avviene nel caso del signor Neri. La prestazione di vecchiaia del lavoratore soggetto alla normativa di due o più Stati membri viene liquidata, in base all'art. 46, n. 2, in tre fasi: il calcolo delle prestazioni teorica, proporzionale ed effettiva.
22.
Per determinare l'importo teorico, il giudice di rinvio si chiede se si debba tener conto altresì dei periodi di attività maturati all'estero, i quali non sono presi in considerazione dalla normativa nazionale per il calcolo della pensione.
23.
In conformità dell'art. 46, n. 2, lett. a), l'importo teorico va determinato sommando i diversi periodi di contribuzione o di residenza maturati in base alle normative dei diversi Stati membri come se fossero stati compiuti nello Stato da cui dipende l'ente che procede alla liquidazione della pensione, entro il limite della durata massima prescritta dalla normativa dello Stato liquidatore per poter fruire di una pensione integrale ( 11 ).
24.
Non è richiesto che i periodi contributivi maturati negli altri Stati membri siano in qualche modo «convertibili» o «trasferibili» in base alla normativa dello Stato da cui dipende l'ente che procede alle operazioni di liquidazione.
25.
Pur quando in base alla normativa belga gli anni di servizio militare prestati in Italia non diano diritto ad alcuna prestazione, essi vanno comunque presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione teorica. Da un punto di vista generale, infatti, si dovrebbe tener conto anche di quei periodi contributivi maturati in uno Stato membro che, se fossero stati maturati in Belgio, non avrebbero potuto essere fatti valere.
26.
Sostenere il contrario significherebbe infrangere il principio, sancito nel settimo e ottavo ‘considerando’ del regolamento, secondo il quale gli interessati devono poter fruire di tutte le prestazioni maturate.
27.
Al lavoratore non si può impedire di far valere, nell'ambito dell'art. 46, un periodo contributivo maturato in uno Stato membro sul rilievo che, se quest'ultimo fosse stato compiuto alle stesse condizioni nello Stato liquidatore, non avrebbe potuto essere preso in considerazione dalla normativa di tale Stato. L'applicazione del diritto comunitario, infatti, non può dipendere da una normativa nazionale in grado di paralizzarne l'efficacia.
28.
L'espressione «e sotto la legislazione che essa applica» non significa quindi che i periodi di contribuzione maturati negli altri Stati membri possano attribuire dei diritti solo se ciò sia previsto anche dalla normativa belga.
29.
Conformemente all'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, i periodi di contribuzione da prendere in considerazione sono accertati in base alla normativa in forza della quale sono stati maturati.
30.
Poiché la normativa di uno Stato membro considera gli anni di servizio militare prestati dai lavoratori come periodi di contribuzione ( 12 ), questi ultimi devono rientrare nel calcolo dell'importo teorico, indipendentemente dal fatto che l'ente che procede alla liquidazione ne tenga conto o meno.
31.
È questa l'interpretazione che voi avete dato dell'art. 67 del regolamento, relativo al principio della totalizzazione dei periodi di contribuzione o di occupazione, ancorché il tenore di tale articolo sembri esigere che i periodi di attività lavorativa compiuti in un altro Stato membro siano considerati periodi di contribuzione nello Stato di liquidazione.
32.
Così, nella sentenza 15 marzo 1978, Frangiamore ( 13 ), avete dichiarato che:
«(...) dall'art. 1, lett. r), del regolamento si desume che, per stabilire se un periodo di occupazione vada equiparato a un periodo di assicurazione — ai fini dell'applicazione del principio del cumulo sancito dall'art. 67, n. 1 — si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali detto periodo è stato compiuto» ( 14 ).
33.
D'altra parte, l'art. 13, n. 2, lett. c), del regolamento stabilisce che «la persona chiamata (...) alle armi (...) in uno Stato membro è soggetta alla legge di tale Stato (...)».
34.
Infine, come lo stesso giudice di rinvio ha fatto rilevare nella sua seconda questione, prendere in considerazione, per il calcolo della pensione teorica, solo i periodi contributivi considerati tali dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'ente che liquida la pensione comporta una violazione del principio della totalizzazione.
35.
Ritengo pertanto di poter concludere che l'importo teorico della prestazione comprende tutti i periodi di contribuzione che possono essere fatti valere in forza della normativa in base alla quale sono stati maturati.
36.
Avendo suggerito una soluzione negativa della prima questione, non ritengo necessario esaminare anche la seconda.
37.
Passerò ora alle ultime due questioni.
38.
Sappiamo che la pensione proporzionale di cui all'art. 46, n. 2, lett. b), è pari all'importo teorico moltiplicato per la frazione A/B, nella quale il numeratore è pari agli anni di contribuzione maturati prima del verificarsi del rischio in base alla normativa dello Stato liquidatore e il denominatore è pari alla durata totale dei periodi maturati prima dell'avverarsi del rischio in base alle normative di tutti gli Stati membri interessati ( 15 ).
39.
Con la terza questione il giudice nazionale chiede quali siano i periodi di contribuzione che devono essere presi in considerazione al denominatore della frazione e se debba tenersi conto di tutti gli anni di contribuzione riconosciuti tali dale normative di tutti gli Stati membri.
40.
Sul punto avete già dato una risposta dichiarando che:
«l'ente competente calcola successivamente, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l'importo effettivo della prestazione, in base all'importo teorico e proporzionalmente alla durata dei periodi contributivi maturati prima dell'avverarsi del rischio in forza della normativa che esso applica, in relazione alla durata totale dei periodi contributivi maturati prima dell'avverarsi del rischio in forza delle normative di tutti gli Stati membri interessati» ( 16 ).
41.
Non si richiede affatto, quindi, che questi periodi vengano riconosciuti tutti dalla normativa dello Stato liquidatore come anni di contribuzione utili.
42.
L'ultima questione prospetta il quesito se, per accertare la durata proporzionale dei periodi di contribuzione maturati in base alla normativa nazionale, l'ente competente possa applicare le proprie norme anticumulo esterne.
43.
In altri termini, con riferimento al caso di specie, se l'ente interessato, dovendo determinare il numeratore della frazione, possa fare applicazione delle norme nazionali in materia, come ad esempio gli artt. 10, n. 2, e 11 ter del regio decreto, detraendo di conseguenza dagli anni supplementari di occupazione fittizia il numero di anni in relazione ai quali il lavoratore ha acquisito il diritto a una pensione in un altro Stato membro.
44.
Recentemente, nella sentenza 11 giugno 1992, Di Crescenzo e Casagrande ( 17 ), avete ricordato che:
«ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione previste dalla normativa di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali, acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro, non sono applicabili qualora l'interessato benefìci di prestazioni di vecchiaia di pari natura liquidata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del regolamento medesimo.
(...).
(...) ai fini della determinazione della prestazione dovuta in base alla normativa comunitaria, l'ente competente non deve prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 12, n. 2, dello stesso regolamento, le norme nazionali anticumulo, bensì deve procedere, se necessario, alla rettifica dell'importo della prestazione dovuta, ai sensi dell'art. 46, n. 3» ( 18 ).
45.
La ratio dell'art. 46 impone tale soluzione: l'ente di uno Stato membro non può applicare, per la totalizzazione e il calcolo proporzionale dei periodi di contribuzione, norme nazionali che siano meno favorevoli al lavoratore di quelle comunitarie, in particolare quando si tratti di determinare la pensione conformemente all'art. 46 del regolamento ( 19 ).
46.
Ci si chiede inoltre se le disposizioni dell'art. 10, n. 2, punto 1, ultimo comma, o dell'art. 11 ter del regio decreto debbano essere considerate clausole di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento.
47.
Sul punto la vostra giurisprudenza è costante:
«(...) una norma nazionale che riduca gli anni supplementari di attività lavorativa fittizia concessi al lavoratore, in considerazione del numero di anni in base ai quali egli abbia maturato il diritto a una pensione in un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 (...)» ( 20 ).
48.
Di conseguenza, l'ente che procede alla liquidazione della prestazione ai sensi dell'art. 46, n. 2, per determinare la pensione teorica o la pensione proporzionale, non deve tener conto delle clausole anticumulo nazionali.
49.
Tale soluzione risulta tanto più necessaria in quanto l'art. 46 prevede clausole anticumulo comunitarie e non può essere modificata sul rilievo che parte dei periodi riconosciuti da una normativa nazionale sono «fittizi». Infatti, sin dalle sentenze Ruzzu e Romano ( 21 ) voi ammettete che il principio della totalizzazione può operare anche nel caso di sovrapposizione di periodi fittizi e di periodi effettivi.
50.
Esaminiamo ora la causa Del Grosso che verte principalmente sulla compatibilità dell'art. 10 bis del regio decreto con gli artt. 7, 48 e 51 del Trattato.
51.
L'art. 10 bis del regio decreto stabilisce che:
«Qualora il lavoratore dipendente abbia maturato il diritto a una pensióne di vecchiaia in forza del presente decreto e ad una pensione o analogo beneficio in base a uno o più regimi, e la somma delle frazioni, che esprime l'entità di ciascuna di tali pensioni, superi l'unità, l'anzianità contributiva presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia come lavoratore subordinato è ridotta del numero di anni necessari per riportare tale somma all'unità.
(...).
Ai sensi del presente articolo, si deve intendere per “altro regime” qualunque diverso regime previdenziale belga in materia di pensioni di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per quello dei lavoratori autonomi, e qualunque altro regime analogo di un paese straniero (...)» ( 22 ).
52.
Il signor Del Grosso, cittadino italiano, nato il 10 dicembre 1922, aveva svolto attività lavorativa subordinata in Belgio per un periodo di 40 anni. Con decisione 13 luglio 1987 l'ONP gli riconosceva una pensione di vecchiaia provvisoria, calcolata sulla base di 44 anni di contribuzione, posto che, ai sensi dell'art. 11 bis del regio decreto, agli anni di contribuzione effettiva ne erano stati aggiunti tre di contribuzione «fittizia». Tenendo conto dei sette anni di contribuzione effettiva maturati in Italia, l'ONP, con decisione 29 aprile 1988, riduceva l'importo della pensione: 1) eliminando gli anni fittizi ai sensi dell'art. 10, n. 2, punto 1, ultimo comma, del regio decreto; 2) riducendo i 48 anni di tre anni per arrivare all'unità, a norma del citato art. 10 bis, dato che per il diritto belga l'anzianità contributiva dell'interessato non può essere superiore a 45/45; 3) determinando infine la pensione belga sulla base di un'anzianità contributiva pari a 38/45 (45/45 — 7/45), al fine di prendere in considerazione anche la pensione italiana.
53.
Il signor Del Grosso contesta la riduzione della sua anzianità contributiva a 45 anni, poiché, a suo giudizio, egli fa valere non già «cumuli ingiustificati», bensì anni di contribuzione effettivi e distinti, che non si sovrappongono e che devono quindi potersi aggiungere agli altri. Per tale ragione, egli rivendica il diritto a una pensione belga determinata sulla base di un'anzianità contributiva pari a 41/45.
54.
La situazione dell'interessato è apparentemente paradossale, poiché, a causa degli anni maturati all'estero, lo Stato belga riconosce una pensione inferiore a quella che il lavoratore avrebbe percepito se non avesse mai lasciato il Belgio.
55.
Il giudice di rinvio si chiede pertanto se il menzionato principio dell'anzianità contributiva massima pari all'unità sia contrario agli artt. 7, 48 e 51 del Trattato nonché agli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento.
56.
Ricordo che, nell'ambito dell'art. 177, la Corte non è competente per applicare norme di diritto comunitario a una determinata fattispecie, né per qualificare disposizioni di diritto nazionali in relazione a tali norme, tuttavia essa può «fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni» ( 23 ).
57.
È anzitutto necessario stabilire in che modo vada qualificato tale principio dell'anzianità contributiva massima.
58.
Ci si chiede se la nozione di clausola di riduzione o clausola anticumulo ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento sia pertinente in riferimento a una norma che, come l'art. 10 bis, stabilisce un limite massimo agli anni di contribuzione e riduce il numero di anni supplementari di occupazione che il lavoratore può far valere.
59.
Voi avete già dichiarato che una clausola siffatta costituisce una regola anticumulo allorché comporta una riduzione degli anni di contribuzione fittizia ( 24 ). A maggior ragione, essa deve considerarsi tale allorché comporta una riduzione degli anni di contribuzione effettivi.
60.
In un settore non armonizzato, come è quello della previdenza sociale, il principio stesso delle clausole anticumulo nazionali e di un limite massimo per l'anzianità contributiva che può essere fatta valere non è di per sé contrario al diritto comunitario.
61.
La facoltà, concessa al legislatore nazionale, di porre limiti ai cumuli è espressamente riconosciuta dall'art. 12, n. 2, del regolamento. Del resto, l'art. 46, n. 2, lett. c), del medesimo stabilisce che le normative nazionali possono prevedere una durata massima di contribuzione, il cui superamento esclude la possibilità di ottenere una pensione di importo superiore a quello della pensione integrale.
62.
Avete d'altra parte osservato, nella sentenza 5 aprile 1990, Pian ( 25 ), che:
«(...) qualora un lavoratore subordinato o autonomo percepisca una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che venga integralmente applicata nei suoi confronti la sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo nazionali, a meno che l'applicazione di tale normativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71» ( 26 ).
63.
Tuttavia, nel determinare la prestazione spettante in base al diritto comunitario, le norme anticumulo nazionali non devono essere applicate qualora, conformemente all'art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento, l'interessato possa fruire di prestazioni di pari natura ( 27 ).
64.
Di conseguenza, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento non ostano all'applicazione delle norme anticumulo nazionali qualora, in caso di cumulo di prestazioni, il calcolo della pensione di vecchiaia sia effettuato in base alla sola normativa nazionale.
65.
Passo ora agli articoli del Trattato citati dal giudice di rinvio.
66.
E noto che l'art. 7, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tende ad applicarsi autonomamente solo in situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non preveda norme specifiche ( 28 ).
67.
Orbene, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori dipendenti, tale disposizione trova specificazione negli artt. 48-51.
68.
Sulla base dell'interpretazione che voi darete a tali articoli, il giudice di rinvio dovrà stabilire se l'art. 10 bis del regio decreto, prevedendo la riduzione degli anni di contribuzione presi in considerazione nel caso in cui l'importo complessivo degli anni di contribuzione nei diversi Stati membri superi l'anzianità contributiva massima pari all'unità (vale a dire 45/45), sia o meno compatibile con tali articoli.
69.
Riguardo a questi ultimi avete dichiarato che:
«(...) per quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 51 del Trattato lasci in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità nella disciplina delle persone che vi sono occupate (...), è tuttavia pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà» ( 29 ).
70.
In materia di previdenza sociale, l'art. 51 esige quindi che il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in diversi Stati membri non subisca un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia maturato tutta la propria anzianità contributiva in un solo Stato membro. Per converso, il primo non deve necessariamente trovarsi in una posizione più avvantaggiata rispetto al secondo lavoratore ( 30 ).
71.
Due osservazioni in proposito.
72.
In primo luogo, ritengo che l'applicazione del diritto nazionale conservi tutto il suo interesse in materia di liquidazione della pensione del lavoratore migrante, poiché questi, se può fruire di una pensione in forza della sola normativa nazionale, ha diritto alla prestazione più elevata tra quella spettantegli in base all'integrale applicazione della normativa di tale Stato, comprese le relative norme anticumulo, da un lato, e la prestazione spettantegli in base alla disciplina complessiva del regolamento, dall'altro ( 31 ).
73.
In secondo luogo, ove l'applicazione del regime comunitario risulti meno favorevole al lavoratore rispetto all'applicazione della normativa dello Stato membro considerato, dev'essere applicato solo il diritto nazionale, comprese le sue clausole anticumulo ( 32 ).
74.
Di conseguenza, in una situazione di cumulo di prestazioni riconosciute dagli enti competenti di due o più Stati membri, le norme del regolamento non ostano, in linea di principio, all'applicazione delle clausole anticumulo nazionali, qualora il calcolo della pensione di vecchiaia sia compiuto in base alla sola normativa nazionale da cui dipende l'ente competente, senza dover ricorrere al diritto comunitario.
75.
Inoltre, come ho rilevato, è necessario che tale normativa non riservi al lavoratore migrante un trattamento meno favorevole rispetto a chi non abbia mai lasciato lo stesso Stato.
76.
Vengo ora all'art. 10 bis del regio decreto.
77.
Questo articolo presenta due caratteristiche: 1) si applica indistintamente sia ai lavoratori nazionali sia a quelli degli altri Stati membri; 2) entro il limite massimo stabilito, l'anzianità contributiva maturata nello Stato membro liquidatore può venir ridotta del numero di anni prestati in base a un altro regime, indipendentemente dallo Stato membro al quale quest'ultimo appartiene, compreso pertanto lo Stato di liquidazione.
78.
In altri termini, qualora dalla totalizzazione degli anni di contribuzione risulti il superamento della frazione pari all'unità che delimita l'anzianità contributiva massima, la riduzione di tali anni per riportare il totale all'unità si attuerà alle stesse condizioni non solo quando il lavoratore sia soggetto a più regimi dello Stato da cui dipende l'ente competente, ma anche quando egli sia soggetto a un regime di tale Stato e ai regimi di altri Stati membri.
79.
Per determinare l'anzianità contributiva dell'interessato, spetterà al giudice nazionale valutare se l'applicazione della clausola anticumulo di cui al citato art. 10 bis, qualora tutti gli anni siano stati effettivamente maturati in più Stati membri, risulti almeno altrettanto favorevole di quando lo siano stati unicamente nello Stato da cui dipende l'ente liquidatore.
80.
In conclusione, una clausola anticumulo nazionale, qualora non impedisca al lavoratore migrante di avvalersi di un'anzianità contributiva almeno equivalente a quella che avrebbe potuto far valere prestando attività lavorativa senza mai spostarsi da uno Stato membro, non può ritenersi contraria agli artt. 48 e 51 del Trattato.
81.
Avete rivolto alla Commissione un quesito relativo agli effetti del regolamento (CEE) 30 aprile 1992, n. 1248/92, che modifica il regolamento n. 1408/71 e in particolare gli artt. 12 e 46-51 di quest'ultimo.
82.
Per i periodi precedenti il 1o giugno 1992 ( 33 ), il regolamento n. 1248/92 non riconosce alcun diritto ai lavoratori che hanno ottenuto la liquidazione della loro pensione prima di tale data.
83.
Spetterà quindi al giudice nazionale, qualora lo ritenga utile, sottoporvi una questione d'interpretazione relativa a questa nuova disposizione.
84.
Suggerisco, di conseguenza, di dichiarare che:
«I — Nelle cause CI 13/92 e CI 14/92
1)
a)
L'importo teorico di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 è pari alla totalizzazione dei periodi di contribuzione o di residenza riconosciuti tali dalle normative in forza delle quali sono stati compiuti, anche se tali periodi non siano riconosciuti come anni di contribuzione dalla normativa applicata dall'ente che liquida la pensione.
b)
Tuttavia qualora l'interessato abbia maturato il diritto a una pensione integrale in base alla sola normativa da cui dipende l'ente competente, quest'ultimo non è tenuto a prendere in considerazione i periodi maturati in base alle normative di altri Stati membri.
2)
Per determinare l'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del citato regolamento, l'ente competente deve tener conto, al denominatore, di tutti i periodi di contribuzione o di residenza maturati e riconosciuti come tali dalle normative di tutti gli Stati membri.
3)
Una norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia dei quali potrebbe avvalersi il lavoratore in funzione degli anni per i quali egli abbia maturato il diritto a una pensione in un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, la cui applicazione deve essere esclusa qualora si applichi l'art. 46 del regolamento medesimo.
II — Nella causa C-156/92
1)
Gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non ostano a che una disposizione nazionale riduca la durata dell'anzianità contributiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo di una pensione di vecchiaia in modo che il totale degli anni maturati nello Stato da cui dipende l'ente liquidatore e in qualunque altro Stato membro non superi un certo limite massimo.
2)
Gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE non ostano all'applicazione di tale norma, qualora essa riguardi indistintamente sia gli anni di contribuzione maturati nello Stato membro liquidatore sia quelli maturati in qualunque altro Stato membro.
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Regolamento 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 148, pag. 2). come modificato c aggiornato dal regolamento (CEE) dcl Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, allegato 1).
( 2 ) Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 11258, decreto modificato dall'art. 2 della legge 26 giugno 1972 (Moniteur belge del 30 giugno 1972, pag. 7738) e dall'art. I della legge 28 marzo 1975 (Moniteur belge dell'8 aprile 1975, pag. 4108).
( 3 ) Il testo delle questioni pregiudiziali c riportato nella relazione d'udienza (II).
( 4 ) V. art. 46, n. 1, primo comma, e sentenze 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, ONPTS/Celestrc (Racc, pag. 1737, punto 12 della motivazione); e 13 marzo 1986, causa 296/84, Sinatra (Race. pag. 1047, punto 21 della motivazione). L'importo della prestazione di cui all'art. 46, n. 1, è acquisito, a rigore, non già in base alla normativa nazionale, bensì in forza del diritto comunitario, il quale neutralizza gli effetti della clausola anticumulo nazionale.
( 5 ) V. sentenza 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897, punto 39 della motivazione).
( 6 ) V. art. 46, n. 2, lett. a).
( 7 ) Sentenza citata alla nota 5.
( 8 ) La fattispecie e del tutto análoga: infatti, il lavoratore interessato matura il diritto a una pensione integrale in base alla sola normativa nazionale: la prestazione autonoma — senza tener conto delle clausole anticumulo nazionali — è pari alla pensione integrale, vale a dire 30/30.
( 9 ) Punti 25 c 26 della motivazione, il corsivo è mio. V. altresì punti 43 e 48 della stessa sentenza. V. in tal senso le conclusioni dell'avvocato generale Lenz, presentate il 29 aprile 1993 nella causa C-31/92, Larsy [paragrafo 19, lett. b), causa tuttora pendente].
( 10 ) Sentenza Di Prinzio, citata, punti 39, 44, 48 e 58 della motivazione.
( 11 ) V. art. 46, n. 2, lett. c).
( 12 ) È un dato incontrovertibile: v. pag. 14 delle osservazioni della Commissione.
( 13 ) Causa 126/77 (Racc. pag. 725).
( 14 ) Punto 9 della motivazione, il corsivo è mio. V., del pari, a Eroposito del regolamento (CEE) del Consìglio 25 settemre 1958, n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, sentenza 6 giugno 1972, Murra, causa 2/72 (Race, pag. 333).
( 15 ) V. mie conclusioni nella causa Di Prinzio, citata, paragrafo 62.
( 16 ) Sentenza Di Prinzio, citata, punto 49 della motivazione; il corsivo è mio.
( 17 ) Cause riunite C-90/91 e C-91/91 (Racc. pag. I-3851).
( 18 ) Punti 18 e 35 della motivazione; il corsivo è mio.
( 19 ) V. sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116-121/80, Celestre Place, pag. 1737, punto 15, d), della motivazione].
( 20 ) Sentenza Di Crescenzo e Casagrande, citata, punto 21 della motivazione. V., del pari, punto 36 della motivazione della citata sentenza Di Prinzio, dove vengono citate le sentenze 4 giugno 1985, causa 58/84, Romano (Racc. pag. 1679) e causa 117/84, Ruzzu (Racc. pag. 1627).
( 21 ) Per i riferimenti, v. nota precedente.
( 22 ) Tale norma è stata inserita nel decreto n. 50 dall'art. 2 del regio decreto 29 agosto 1983, n. 205.
( 23 ) V. punto 8 della sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coencn (Race. pag. 3589).
( 24 ) V. sentenze Romano (punto 15 della motivazione) e Ruzzu (punto 16 della motivazione), citate supra alla nota 20.
( 25 ) Causa C-108/89 (Race. pag. I-1599).
( 26 ) Punto 16 delia motivazione; il corsivo e mio.
( 27 ) V. sentenza Di Prinzio, citata, punti 38, 46 e 55 della motivazione, c sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, ONP/Di Crescenzo e Casagrande (Race. pag. I-3S51, punti 20 e 27 della motivazione). Tale principio è stato sancito dall'art. 46 ter, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, clic modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7).
( 28 ) Sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia (Race. pag. 1461).
( 29 ) Sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Parasehi (Racc. pag. I-4501, punto 22 della motivazione). V. del pari le mie conclusioni presentate il 14 gennaio 1993 nella causa C-165/91, S. J. M. Van Munster, tuttora pendente, paragrafi 37-40.
( 30 ) V. in tal senso conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, causa C-199/88, Cabras (Racc. 1990, pag. I-1044).
( 31 ) V. punti 15-17 della citata sentenza ONP/Di Crescenzo e Casagrande.
( 32 ) E questo è il caso del signor Del Grosso. Per un altro esempio, v. sentenza 13 marzo 1986, causa 296/84, Sinatra (Racc, pag. 1047, punto 13 della motivazione).
( 33 ) V. artt. 4 di tale regolamento e 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
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