Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, la Commissione chiede che venga dichiarato che, escludendo i lavoratori in possesso della cittadinanza di altri Stati membri dal diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni delle camere professionali, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 48, n. 2, del Trattato e dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (1).
2. Con una legge del 4 aprile 1924 (in prosieguo: la "legge"), modificata da allora a più riprese, il Granducato ha previsto l' istituzione di camere professionali su base elettiva. Il compito delle camere professionali consiste nella tutela e nella rappresentanza degli interessi delle persone ad esse inscritte. Ogni persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, la quale eserciti, entro il territorio del Granducato, un' attività lavorativa rientrante nella competenza di una camera professionale è iscritta automaticamente ed obbligatoriamente a quest' ultima. A norma dell' art. 3 della "legge", così come modificato, le camere professionali, per far fronte alle loro spese, possono imporre un contributo ai loro iscritti. L' obbligo di versare il contributo si applica a tutte le persone iscritte a una camera professionale indipendentemente dalla loro cittadinanza. Gli artt. 5 e 6 stabilivano, prima della modifica introdotta con una legge del 13 luglio 1993 (2), che il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni di una camera professionale era limitato alle persone in possesso della cittadinanza lussemburghese.
3. La Commissione ha fatto valere nel suo ricorso che l' esclusione di lavoratori provenienti da altri Stati membri dal diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni della camera professionale a cui erano iscritti era contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori. In particolare, la Commissione ha sostenuto che essa violava il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità di cui all' art. 48, n. 2, del Trattato ed anche l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1612/68, così come modificato, che recita:
"Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l' iscrizione alle organizzazioni sindacali e l' esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l' accesso ai posti amministrativi o direttivi di un' organizzazione sindacale; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall' esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell' impresa. Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri".
4. La "legge" è stata esaminata dalla Corte nella causa ASTI (3), a cui rinvio per ulteriori dettagli sulle sue disposizioni. Tale causa aveva ad oggetto la "chambre des employés privés", la quale è una delle camere professionali istituite dalla "legge". Nella causa ASTI, la Corte ha dichiarato che l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1612/68 osta a che una legge nazionale neghi ai lavoratori stranieri il diritto di voto alle elezioni dei membri di una camera professionale a cui essi sono obbligatoriamente iscritti, alla quale devono versare contributi, a cui è affidata la tutela degli interessi dei lavoratori iscritti e che ha funzioni consultive in materia legislativa. La materia del contendere nella sentenza della Corte nella causa ASTI verteva soltanto sul diritto di voto e non sul diritto di presentarsi quale candidato alle elezioni di una camera professionale.
5. Nella difesa presentata dal governo lussemburghese nella presente causa, detto governo non ha negato la violazione. Esso ha chiesto invece una sospensione del procedimento. Esso ha dichiarato che era in via di predisposizione un disegno di legge di modifica inteso ad eliminare il requisito della cittadinanza per il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni di una camera professionale e che non era necessaria e sarebbe stata controproducente una declaratoria da parte della Corte nel senso che il Granducato del Lussemburgo fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti.
6. Il governo lussemburghese non ha presentato una controreplica. Dopo la chiusura della fase scritta, esso ha trasmesso alla Corte, con lettera 23 luglio 1993, il testo della legge 13 luglio 1993 di modifica della "legge". Esso ha notificato alla Commissione la legge 13 luglio 1993 con lettera in pari data. Esso fa valere che, a norma della "legge" così come modificata dalla legge 13 luglio 1993, la cittadinanza lussemburghese non rappresenta più un requisito che il lavoratore iscritto ad una camera professionale, diversa dalla "chambre des fonctionnaires et des employés de l' État", debba possedere per vantare il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni di tale camera professionale.
7. Tuttavia è chiaro che la legge 13 luglio 1993, adottata solo dopo la chiusura della fase scritta, non può essere presa in considerazione ai fini della presente causa. Nei procedimenti ex art. 169 del Trattato, la data di riferimento è la data di scadenza del termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato allo Stato membro interessato perché esso si conformi al parere medesimo. Non possono essere prese in considerazione le innovazioni legislative intervenute una volta scaduto tale termine. La Corte ha sistematicamente dichiarato che l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, anche qualora l' inadempimento sia stato sanato dopo il termine stabilito a norma del secondo comma di detto articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio ai fini di stabilire il fondamento di una responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro, in conseguenza dei suoi inadempimenti, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o dei singoli (4).
8. La Commissione ha notificato il suo parere motivato al governo lussemburghese il 23 ottobre 1990. Essa ha invitato il Granducato del Lussemburgo a prendere i provvedimenti necessari entro il termine di un mese dalla notifica ma nessun provvedimento del genere è stato adottato. Pertanto, anche nel caso in cui fosse riconosciuto che la legge 13 luglio 1993 è conforme al parere motivato della Commissione, ciò non inciderebbe sull' esito della presente causa. E' inutile pertanto esaminare la legge in parola o qualsiasi ulteriore sviluppo legislativo a cui si è riferito il governo.
9. A mio parere risulta chiaramente, nel contempo, dai termini dell' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1612/68 nonché dalla citata sentenza nella causa ASTI, che la normativa, nel periodo considerato, non era conforme al diritto comunitario e che basta riferirsi all' art. 8, n. 1, del regolamento essendo superfluo ogni riferimento all' art. 48 del Trattato.
Conclusione
10. Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe pronunciarsi come segue:
1) dichiarare che, mantenendo in essere una normativa che esclude i lavoratori in possesso della cittadinanza di altri Stati membri dal diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni delle camere professionali lussemburghesi, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità;
2) condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) - GU L 257, pag. 2. Modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 312 (GU L 39, pag. 2).
(2) - Mémorial (Gazzetta ufficiale del Granducato del Lussemburgo) 13 luglio 1993, n. A 50, pag. 999.
(3) - Causa C-213/90 (Racc. 1991, pag. I-3507).
(4) - V., ad esempio, le sentenze nelle cause 154/85, Commissione/Italia (Racc. 1987, pag. 2717, punto 6), e C-361/88, Commissione/Germania (Racc. 1991, pag. I-2567, punto 31).
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