Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Introduzione
1. L' attrice nella causa principale, la Owens Bank Limited (in prosieguo: l' "attrice"), ha sede in Saint Vincent e Grenadine (1), ove è registrata come società e come banca.
La Bracco Industria Chimica SpA è un' impresa farmaceutica con sede in Italia. Il presidente ed amministratore dell' impresa è il dott. Fulvio Bracco, residente in Italia. Nel prosieguo farò riferimento al dott. Bracco e all' impresa da lui diretta con l' espressione "i convenuti".
2. Il 29 gennaio 1988 i convenuti venivano condannati dalla High Court of Justice di Saint Vincent a restituire una somma di nove milioni di franchi svizzeri assertivamente concessa a titolo di mutuo dall' attrice ai convenuti alla fine di gennaio del 1979. In quel procedimento l' attrice aveva fatto valere, in particolare, alcuni documenti recanti la firma del dott. Bracco nonché la prova testimoniale fornita da uno dei suoi dipendenti, il quale aveva confermato in giudizio l' avvenuta consegna della suddetta somma. I documenti contenevano tra l' altro una clausola nella quale si prevedeva che la High Court of Saint Vincent avrebbe avuto giurisdizione in ordine alle eventuali controversie che fossero insorte in seguito alla concessione del mutuo.
Nel corso di quel procedimento i convenuti sostenevano che i documenti prodotti dall' attrice erano falsi e che i testi avevano reso falsa testimonianza in giudizio. La High Court of Saint Vincent riteneva tuttavia che i convenuti non avevano sollevato tempestivamente tale eccezione e accoglieva la domanda dell' attrice. Il ricorso in appello proposto dai convenuti contro la suddetta sentenza veniva respinto dalla Court of Appeal of Saint Vincent il 12 dicembre 1989.
3. L' 11 luglio 1989 l' attrice richiedeva ad un giudice di Milano la declaratoria di esecutività della sentenza di Saint Vincent. Dinanzi al giudice italiano i convenuti sostenevano tra l' altro che l' attrice aveva ottenuto la controversa sentenza in modo fraudolento. Mentre questo procedimento (nel prosieguo: il "procedimento italiano di exequatur" (2)) non si era ancora concluso, la House of Lords ordinava il rinvio di questioni pregiudiziali alla Corte. In base ai ragguagli forniti dai convenuti, il giudice italiano, in una sentenza non ancora divenuta definitiva, respingeva nel frattempo la domanda dell' attrice mirante alla declaratoria di esecutività della sentenza di Saint Vincent, senza tuttavia pronunciarsi sul punto se l' attrice avesse ottenuto tale sentenza in modo fraudolento.
4. Già nel novembre 1988 i convenuti avevano proposto in Italia un' azione civile nei confronti dell' attrice (in prosieguo: l' "azione civile italiana"), nella quale chiedevano tra l' altro l' accertamento dell' insussistenza di un debito a loro carico nei confronti dell' attrice. Al momento della trattazione orale dinanzi alla Corte di giustizia, nessuna decisione finale era ancora stata emanata nemmeno in questo procedimento.
5. Oltre a questo procedimento ed al procedimento di exequatur in Inghilterra, sui quali mi accingo a volgere la mia attenzione, la controversia tra i convenuti e l' attrice ha condotto ad una serie di ulteriori procedimenti, sui quali non è necessario che mi soffermi in questa sede. Deve tuttavia farsi menzione della sentenza (non definitiva) di un giudice di Milano in data 21 giugno 1991, in un procedimento penale promosso nei confronti del signor Nano e del signor Layne (3). In una sentenza, recante dettagliata ed esauriente motivazione, il giudice italiano ha accertato che i documenti prodotti dall' attrice erano falsi.
6. Il 7 marzo 1990 l' attrice richiedeva un ordine di exequatur in Inghilterra, ai sensi della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920 (legge del 1920 relativa all' amministrazione della giustizia), in relazione alla sentenza di Saint Vincent. Nell' ambito di questo procedimento (in prosieguo: il "procedimento inglese di exequatur") i convenuti sostenevano del pari che la sentenza da eseguire era stata ottenuta dall' attrice in modo fraudolento. In pari tempo, richiamandosi agli artt. 21 e 22 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles"), essi chiedevano al giudice inglese di declinare la propria giurisdizione oppure di sospendere il procedimento inglese di exequatur fino all' esaurimento del procedimento italiano di exequatur. I convenuti fondavano la propria domanda sul rilievo che il punto se l' attrice avesse ottenuto la sentenza di Saint Vincent in modo fraudolento doveva essere preso in esame sia nel procedimento inglese sia in quello italiano di exequatur.
7. Il diritto inglese predispone una serie di possibilità per ottenere il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze straniere (ossia di sentenze non emanate in Inghilterra o nel Galles) (4):
- In forza della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920, le sentenze dei tribunali di determinati Stati (tra cui Saint Vincent e Grenadine) che condannano il convenuto al pagamento di somme di denaro possono essere riconosciute in Inghilterra mediante un procedimento di registrazione. Effetto di un tale riconoscimento è che la sentenza straniera può di massima essere eseguita alla stessa stregua di una sentenza emessa da un giudice inglese.
Disposizioni analoghe sono dettate nel Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 (legge del 1933, relativa al riconoscimento reciproco delle sentenze straniere).
- Le sentenze dei giudici di altri Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles e quelle dei giudici di altre parti del Regno Unito possono essere riconosciute ed eseguite in forza delle disposizioni del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (legge del 1982 relativa alla giurisdizione civile ed alle sentenze).
- In base al common law, in determinati casi possono essere esperite azioni sulla base di sentenze straniere. Trattasi di azioni civili ordinarie, la cui specifica caratteristica è che il titolo dell' azione non è la domanda originaria (in ipotesi, la domanda di restituzione del mutuo), bensì la sentenza straniera che condanna il convenuto ad effettuare il pagamento (5).
8. La registrazione e/o il riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920 sono preclusi, tra l' altro, qualora la sentenza in questione sia stata ottenuta in modo fraudolento (6). Analogo principio si applica quando il riconoscimento di una sentenza sarebbe in contrasto con l' ordine pubblico inglese (7). Qualora in un caso del genere una sentenza sia stata nondimeno riconosciuta dopo un primo esame, tale riconoscimento può essere assoggettato a gravame (8). Il giudice adito può ordinare che su un punto controverso di questo procedimento ("issue") si decida nell' ambito di un giudizio in contraddittorio tra le parti ("trial") (9).
Il giudice dispone inoltre di un certo margine di apprezzamento con riguardo alle modalità con cui una tale fase incidentale può essere strutturata (10). Ciò è quanto evincesi dalla sentenza Société Coopérative Sidmetal/Titan International Ltd (11). La controversia verteva sul riconoscimento in Inghilterra di una sentenza belga. L' impresa belga rimasta soccombente nel procedimento a quo aveva citato in giudizio una società inglese (sua fornitrice). Nel procedimento dinanzi ai giudici di Londra la società inglese aveva eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici belgi. I giudici inglesi rinviarono la questione ad altro procedimento, nel quale la società inglese avrebbe avuto la veste di attrice.
9. Il 7 marzo 1990 la High Court (Mr Justice Sheen) emetteva due ordinanze. La prima riguardava un provvedimento cautelare (la cosiddetta "Mareva injunction") concesso dopo che la ricorrente si era impegnata ad esperire un' azione nella forma approvata dalla High Court. Quest' azione, mirante ad ottenere la registrazione della sentenza di Saint Vincent in Inghilterra (e al tempo stesso alla proroga del provvedimento cautelare) veniva proposta dall' attrice dinanzi alla High Court nello stesso giorno.
La seconda ordinanza (in prosieguo: l' "ordine di registrazione") ordinava in pari tempo la registrazione della sentenza di Saint Vincent ai sensi dell' Administration of Justice Act 1920, concedendo tuttavia alla convenuta la possibilità di chiedere la cancellazione della registrazione in caso di fondati motivi. La High Court accertava quindi che la sentenza così riconosciuta non poteva essere eseguita se non dopo la prima udienza di trattazione della causa principale oppure, se i convenuti avevano chiesto la cancellazione della registrazione, prima della decisione su tale eventuale domanda dei convenuti.
10. I convenuti esperivano questo procedimento e proponevano varie domande, nelle quali facevano particolare riferimento - come si è già rilevato - alla Convenzione di Bruxelles. La High Court (Sir Peter Pain) decideva il 19 luglio 1990 che la Convenzione di Bruxelles non era applicabile al caso di specie (12). Il 9 novembre 1990 la High Court disponeva inoltre che tra le parti avesse luogo un giudizio in contraddittorio in ordine alla questione se l' ordine di registrazione e tutti gli atti procedurali susseguenti dovessero essere rimossi, in quanto la sentenza di Saint Vincent apparteneva alla categoria di sentenze che, in forza della section 9, secondo comma, lett. d) (frode), o della section 9, n. 2, lett. f) (contrarietà all' ordine pubblico) dell' Administration of Justice Act 1920, non potevano essere registrate in Inghilterra (13).
11. Avverso le suddette decisioni l' attrice e i convenuti interponevano appello (i convenuti contro la sentenza 19 luglio e l' attrice contro la decisione 9 novembre 1990). La Court of Appeal respingeva entrambi i gravami il 27 marzo 1991 (14), rilevando che la Convenzione di Bruxelles non trovava applicazione nei procedimenti relativi al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze emanate in Stati terzi e, in particolare, nei procedimenti a norma dell' Administration of Justice Act del 1920. Anche se la Convenzione di Bruxelles avesse trovato applicazione, gli artt. 21 e 22 non erano applicabili al caso di specie.
La Court of Appeal ribadiva inoltre la necessità di rinviare ad altro giudizio in contraddittorio tra le parti la questione se la sentenza di Saint Vincent fosse stata ottenuta dall' attrice in modo fraudolento.
12. L' attrice e i convenuti ricorrevano dinanzi alla House of Lords contro le parti della sentenza della Court of Appeal a loro non favorevoli. Il ricorso dell' attrice veniva respinto dalla House of Lords in data 1 aprile 1992 (15). Quanto al ricorso proposto dai convenuti, il giudice nazionale reputava necessario deferire talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
13. La House of Lords ha dunque sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( la Convenzione del 1968) sia applicabile a procedimenti o a questioni che sorgano nell' ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in Stati non aderenti alla Convenzione.
2) Se gli artt. 21, 22, e 23 della Convenzione del 1968 si applichino congiuntamente o singolarmente a procedimenti o a questioni che sorgano nell' ambito di procedimenti promossi dinanzi ai giudici di più di uno Stato contraente, al fine di ottenere l' esecuzione di una sentenza emanata in uno Stato non aderente alla Convenzione.
3) Qualora un giudice di uno Stato contraente possa sospendere il procedimento a norma della Convenzione del 1968 per motivi di litispendenza, quali siano i principi di diritto comunitario che un giudice nazionale deve applicare per stabilire se occorra procedere alla sospensione del giudizio dinanzi al giudice nazionale successivamente adito".
B - Parere
Premessa
14. Prima di procedere all' esame delle questioni sollevate dalla House of Lords, vorrei tentare di delimitare la problematica sulla quale si verte. Ciò mi pare tanto più necessario in quanto nel corso della trattazione orale la rappresentante dei convenuti ha negato qualsiasi pertinenza, ai fini del presente procedimento, degli argomenti della Commissione e del Regno Unito (16), asserendo che questi ultimi sarebbero incorsi in gravi travisamenti.
15. I convenuti hanno giustamente osservato che nel caso di specie si tratta di procedimenti intesi a determinare i presupposti dell' esecuzione forzata di una decisione giudiziaria pronunciata in uno Stato (in prosieguo: lo "Stato terzo") diverso dagli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles (17). In altri termini, si tratta di procedimenti diretti a far dichiarare una sentenza pronunciata da un tribunale di uno Stato terzo esecutiva in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles (in prosieguo: gli "Stati contraenti") (18). Esula per contro dalla presente causa l' esecuzione forzata, che consegue alla pronuncia dell' exequatur e consiste nell' attuazione di una decisione con mezzi coercitivi.
16. La House of Lords desidera anzitutto accertare se la Convenzione di Bruxelles sia applicabile a procedimenti aventi ad oggetto la pronuncia, in uno Stato contraente, dell' exequatur di una sentenza pronunciata in uno Stato terzo (v. prima questione pregiudiziale). Indi essa prospetta l' ulteriore quesito se - ed eventualmente in quale modo - le disposizioni della Convenzione di Bruxelles in tema di litispendenza e connessione (artt. 21-23) possano applicarsi quando l' exequatur di una sentenza pronunciata in uno Stato terzo sia richiesto simultaneamente in più Stati contraenti (v. questioni seconda e terza).
17. I convenuti hanno tuttavia rilevato, correttamente, che le questioni pregiudiziali non si limitano a quanto sopra. La House of Lords chiede inoltre se le disposizioni della Convenzione di Bruxelles (o alcune di esse) siano applicabili a "questioni" ("issues") che sorgano nell' ambito di un procedimento relativo al riconoscimento e all' esecuzione di una sentenza in uno Stato terzo.
Con riferimento al caso di specie, ciò significa che i giudici inglesi hanno disposto che sia fatto luogo ad una fase incidentale in contraddittorio tra le parti destinata ad accertare il punto se l' attrice abbia ottenuto la sentenza di Saint Vincent in modo fraudolento (19). La questione è stata del pari esaminata dal giudice italiano chiamato a decidere sulla domanda di exequatur della sentenza in Italia. Ci si chiede se ciò implichi che uno di questi giudici sia tenuto, in conformità delle disposizioni degli artt. 21-23 della Convenzione di Bruxelles, a declinare la propria giurisdizione in favore dell' altro giudice oppure a sospendere il giudizio fintantoché l' altro giudice non si sia pronunciato sul punto controverso. Prenderò qui di seguito in esame entrambi i suddetti aspetti.
18. Nelle loro osservazioni scritte e, in particolare, nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte, i convenuti hanno asserito che la questione dell' eventuale frode sarebbe ugualmente stata sollevata nell' ambito dell' azione civile italiana (20). Del resto risulta che essi abbiano sollevato la medesima eccezione nell' ambito dei procedimenti dinanzi alla High Court e dinanzi alla Court of Appeal (21).
L' ordinanza di rinvio della House of Lords fa riferimento esclusivamente al "procedimento inglese di exequatur" ed al "procedimento italiano di exequatur" (22). Poiché l' azione civile dinanzi al giudice italiano è menzionata in un unico punto (23), senza tuttavia essere per il resto commentata, si potrebbe supporre che non fosse intenzione del giudice di rinvio sottoporre tale aspetto all' esame della Corte affinché questa si pronunci su di esso nel rispondere alle questioni pregiudiziali.
Per scrupolo di completezza, tuttavia, mi soffermerò brevemente anche su questa circostanza.
19. Infine, occorre ricordare che il procedimento inglese di exequatur ha ad oggetto l' exequatur di una sentenza in forza dell' Administration of Justice Act 1920. Orbene, le questioni pregiudiziali menzionano in modo assai generale procedimenti concernenti "il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in Stati non aderenti alla Convenzione". La mia disamina muoverà quindi, in primo luogo, dalle concrete circostanze del caso di specie per poi giungere a suggerire alla Corte una soluzione delle questioni pregiudiziali valevole per tutti i procedimenti intesi a consentire l' esecuzione negli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles di una sentenza pronunciata in uno Stato terzo.
Applicabilità della Convenzione di Bruxelles
Inammissibilità di un duplice exequatur
20. Le parti del procedimento dinanzi alla Corte sono concordi nel ritenere che una decisione con la quale un giudice di uno Stato contraente riconosca e dichiari esecutiva una sentenza pronunciata in un altro Stato non può di per sé stessa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente in forza del titolo III della Convenzione di Bruxelles.
21. Ciò è quanto risulta già dalla stessa Convenzione, nell' ipotesi in cui la decisione originaria sia stata adottata da un giudice di uno Stato contraente e rientri nella sfera d' applicazione della Convenzione di Bruxelles (24). Così, ad esempio, una decisione di un tribunale belga che condanni il convenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può, in forza dell' art. 31 della Convenzione di Bruxelles, essere eseguita in Francia "dopo essere stata ivi dichiarata esecutiva". Gli effetti dell' exequatur sono limitati allo Stato del giudice che l' ha pronunciato. Per essere eseguita anche in Spagna, la stessa decisione dovrà preliminarmente essere dichiarata esecutiva dai giudici spagnoli.
Ciò è quanto si evince sia dalla formulazione letterale dell' art. 31 ("ivi") sia dalla natura stessa di questo procedimento. L' exequatur consente l' esecuzione di una sentenza straniera in un determinato Stato contraente. Esso è pertanto necessariamente riservato agli organi dello Stato nel quale questa esecuzione deve aver luogo. Ai sensi del combinato disposto dell' art. 34, secondo comma, e dell' art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, la domanda di exequatur può essere respinta, in particolare, quando il riconoscimento della sentenza sarebbe contrario "all' ordine pubblico dello Stato richiesto". E' noto che quest' ultima nozione non ha necessariamente lo stesso contenuto in ciascuno Stato contraente. Così, nell' esempio testé menzionato, la decisione dei giudici francesi di rendere esecutiva in Francia la sentenza belga non può in nessun modo vincolare i giudici spagnoli. Affinché la stessa sentenza possa essere eseguita anche in Spagna, l' interessato dovrà inoltrare al giudice spagnolo competente una domanda di exequatur. Questo giudice deciderà quindi autonomamente sulla questione se la sentenza possa costituire oggetto di esecuzione in Spagna.
22. Gli stessi principi sono applicabili, mutatis mutandis, al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi. La decisione di uno Stato contraente che dichiari esecutiva una sentenza di uno Stato terzo produce effetti soltanto in questo Stato contraente. Affinché la stessa sentenza possa essere eseguita in un altro Stato contraente, il creditore dovrà adire i giudici di quest' ultimo allo scopo di ottenere una decisione che attribuisca alla sentenza dello Stato terzo carattere esecutivo nel detto Stato contraente. In entrambi i casi trattasi di procedimenti esclusivamente riferibili al diritto di uno Stato contraente, ivi comprese le convenzioni eventualmente in vigore tra questo Stato e uno Stato terzo. Il titolo III della Convenzione di Bruxelles non è invece applicabile a questi procedimenti. Ciò implica, in particolare, che la decisione dello Stato contraente A che dichiari esecutiva in questo Stato la sentenza pronunciata nello Stato terzo non può essere eseguita ai sensi degli artt. 31 e seguenti della Convenzione nello Stato contraente B.
Invero, consentire un tale "duplice exequatur" comporterebbe il rischio - come giustamente ha rilevato il governo del Regno Unito - che un creditore possa eludere le condizioni alle quali uno Stato contraente subordina il riconoscimento delle sentenze pronunciate nello Stato terzo corrispondente. Se, in ipotesi, lo Stato contraente A subordina il riconoscimento e l' esecuzione di una sentenza di uno Stato terzo a talune condizioni, mentre le sentenze di questo Stato terzo sono senza ulteriori difficoltà riconosciute esecutive nello Stato contraente B, il creditore potrebbe in un primo momento ottenere l' exequatur nello Stato contraente B, per poi procedere, in forza di questa decisione, senza difficoltà alcuna (in applicazione dell' art. 31 della Convenzione di Bruxelles), all' esecuzione nello Stato contraente A. Concordo con il governo del Regno Unito nel ritenere che la Convenzione di Bruxelles non sia stata stipulata allo scopo di permettere questo genere di "forum shopping" (25).
La tesi secondo la quale una decisione di uno Stato contraente che renda esecutiva la sentenza di un altro Stato non può essere a sua volta dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente trova del resto consenso quasi unanime in dottrina (26).
23. A mio giudizio, questo principio si applica del pari quando la sentenza pronunciata nello Stato terzo non sia come tale dichiarata esecutiva in uno Stato contraente, ma colà serva da fondamento per un' azione civile (27). La decisione su una tale actio iudicati è parimenti preordinata all' esecuzione della sentenza di uno Stato terzo nello Stato contraente interessato. Permettere che una tale decisione sia resa esecutiva in un altro Stato membro alla stregua delle disposizioni del titolo III della Convenzione di Bruxelles si risolverebbe non solo nel consentire al creditore le possibilità, dianzi menzionate, di eludere le norme in tema di riconoscimento, ma anche - come si dimostrerà - nel disarticolare il sistema di attribuzione della giurisdizione prefigurato dalla Convenzione (28).
Ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles
24. I convenuti adducono in sostanza due argomenti a sostegno della loro tesi secondo cui le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sarebbero applicabili a "procedimenti, o a questioni che sorgano nell' ambito di procedimenti, promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale in Stati non aderenti alla Convenzione". Da un lato, essi sostengono che ciò troverebbe riscontro nel testo dell' art. 1, della Convenzione. L' art. 16, punto 5, confermerebbe l' assunto che i procedimenti aventi per oggetto l' esecuzione di decisioni giudiziarie rientrano nell' ambito d' applicazione della Convenzione di Bruxelles. Dall' altro, essi assumono che i principi e gli obiettivi della Convenzione impongono una tale interpretazione. La Convenzione avrebbe infatti come finalità quella di facilitare il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni dei giudici degli Stati contraenti emanate in materia civile e commerciale e di rafforzare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità. Inoltre, essa dovrebbe concorrere ad una corretta amministrazione della giustizia nella Comunità, in quanto sarebbe intesa ad evitare la celebrazione di procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti e ad evitare ab initio, per quanto possibile, il rischio insito in simili procedimenti paralleli, consistente nel non riconoscimento di una decisione di uno Stato contraente in un altro Stato contraente per via della sua incompatibilità con una sentenza pronunciata in quest' ultimo Stato tra le stesse parti.
Al riguardo i convenuti sottolineano le conseguenze pregiudizievoli che a parer loro scaturirebbero dall' inapplicabilità delle norme della Convenzione di Bruxelles. Essi fanno rilevare di aver eccepito, sia nel procedimento di exequatur inglese sia nel procedimento di exequatur italiano, il modo fraudolento con cui l' attrice avrebbe ottenuto la sentenza pronunciata a Saint Vincent. In caso di inapplicabilità delle norme della Convenzione di Bruxelles, in particolare di quelle del titolo II, sezione 8, relative alla litispendenza ed alla connessione, i convenuti rischierebbero di dover provare la fondatezza delle loro eccezioni in ciascuno dei due procedimenti di exequatur. Nel caso in cui l' attrice cercasse di ottenere l' exequatur della sentenza pronunciata in suo favore in un altro Stato contraente, i convenuti dovrebbero ancora una volta, nel procedimento dinanzi ai giudici di questo Stato, provare che l' attrice ha ottenuto la sentenza pronunciata nello Stato terzo in modo fraudolento. La stessa questione dovrebbe quindi essere decisa da più giudici differenti. Tale circostanza comporterebbe per i convenuti rilevanti spese aggiuntive per far valere i propri diritti.
Il tenore dell' art. 1
25. Ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione di Bruxelles quest' ultima si applica "in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell' organo giurisdizionale". Nel capoverso l' art. 1 enumera una serie di settori del diritto, peraltro privi di pertinenza ai fini della presente causa, che non rientrano nell' ambito d' applicazione della Convenzione.
26. I convenuti fanno rilevare come l' ambito d' applicazione della Convenzione di Bruxelles fosse stato inteso nel senso più ampio possibile. La relazione del signor Jenard al riguardo precisa:
"Questa soluzione implica che devono rientrare nel campo di applicazione della Convenzione tutte le controversie e le sentenze che abbiano per oggetto obbligazioni contrattuali o extracontrattuali che non riguardino lo stato e la capacità delle persone, le successioni e i testamenti, il regime matrimoniale, il fallimento, la previdenza sociale; la Convenzione dev' essere interpretata a tale riguardo nel senso più largo" (29).
27. Il tenore della disposizione di cui trattasi in questo contesto, come pure l' inciso appena citato, autorizzano a ritenere che i procedimenti in materia civile e commerciale in essi menzionati siano procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi in materia civile o commerciale (ad esempio, il diritto alla restituzione di un mutuo) e non anche procedimenti intesi al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze (30). E' tuttavia vero che la formula dell' art. 1 consentirebbe altresì l' interpretazione propugnata dai convenuti. Al riguardo, occorre avere particolarmente presente la circostanza che l' art. 1 forma da solo il titolo I della Convenzione di Bruxelles, nel quale viene definito il campo di applicazione della Convenzione medesima. Poiché il titolo III della Convenzione disciplina il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni, si potrebbe supporre che i relativi procedimenti rientrino nella sfera d' applicazione della Convenzione (31).
La struttura e gli obiettivi della Convenzione
28. Ritengo tuttavia che dalla struttura e dagli obiettivi della Convenzione di Bruxelles emerga che quest' ultima non è applicabile a procedimenti come quello del quale trattasi nel caso di specie. Nel prosieguo prenderò in esame, in primo luogo, i procedimenti relativi al riconoscimento ed all' esecuzione delle sentenze emanate in Stati terzi (32).
29. A mio parere, la Convenzione di Bruxelles non ha inteso disciplinare, né disciplina effettivamente, la questione relativa ai modi in cui una sentenza di un giudice di uno Stato terzo possa essere dichiarata esecutiva ed eseguita nella Comunità.
30. Va rilevato, anzitutto, che in forza dell' art. 25 occorre intendere per "decisione" ai sensi della Convenzione qualsiasi decisione resa da un "organo giurisdizionale di uno Stato contraente". Quanto al rapporto tra queste decisioni e le sentenze emanate in Stati terzi, l' art. 27, punto 5, enuncia una regola fondamentale. Alla stregua di questa disposizione, una decisione di uno Stato contraente non può essere riconosciuta in un altro Stato contraente
"se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto".
Questa disposizione dimostra, da un lato, che la Convenzione medesima muove dal principio che esistono casi in cui una decisione adottata alla stregua della Convenzione non viene riconosciuta in un altro Stato contraente, in quanto contrastante con una sentenza pronunciata in uno Stato terzo. Dall' altro, il riferimento contenuto in questa disposizione alle condizioni necessarie al riconoscimento nello Stato richiesto indica l' intenzione di riservare la questione del riconoscimento delle sentenze emanate in Stati terzi al diritto applicabile nello Stato contraente corrispondente. La Convenzione di Bruxelles si limita a disciplinare le conseguenze derivanti dall' esistenza di una decisione di uno Stato terzo riconosciuta o passibile di essere riconosciuta e di una sentenza di uno Stato contraente in conflitto con questa decisione, conflitto che viene risolto in favore della decisione anteriore pronunciata nello Stato terzo (33).
31. La Commissione ha inoltre giustamente sottolineato che la Convenzione di Bruxelles lascia integra la facoltà degli Stati contraenti di stipulare con Stati terzi convenzioni relative al riconoscimento ed all' esecuzione di decisioni giudiziarie. In ordine al punto se tale facoltà discenda dall' art. 57 richiamato dalla Commissione (34) o (altresì) da altre previsioni normative e considerazioni, è superfluo soffermarsi (35). In definitiva, è comunque certo che il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze emanate in Stati terzi sono questioni riservate al diritto dello Stato contraente (ivi comprese le convenzioni eventualmente in vigore con Stati terzi).
Quest' interpretazione è altresì coerente con l' obiettivo della Convenzione di semplificare le formalità per il riconoscimento reciproco e l' esecuzione di decisioni giudiziarie, enunciato nell' art. 220 del Trattato CEE (il quale costituisce il fondamento giuridico della Convenzione di Bruxelles) e nel preambolo della Convenzione. Come si è già rilevato, le decisioni di riconoscimento e di exequatur pronunciate in uno Stato contraente non possono essere dichiarate esecutive in un altro Stato contraente. L' applicazione della Convenzione a siffatti procedimenti sarebbe quindi priva di rilievo ai fini del conseguimento dell' obiettivo anzidetto.
32. Per converso, non mi sembra doversi annettere eccessiva rilevanza al richiamo fatto dalla Commissione alla sentenza Hagen, nella quale la Corte di giustizia ha affermato che:
"Si deve sottolineare che l' oggetto della Convenzione non è quello di unificare le norme processuali bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell' ambito delle relazioni intracomunitarie (...)" (36).
La Commissione sembra voler argomentare da questo inciso e dal tenore dell' art. 220 del Trattato CEE che la Convenzione non si applica a procedimenti che presentano una connessione con Stati terzi. Questa tesi mi pare dubbia. Non reputo tuttavia necessario esaminarla più approfonditamente. Da un lato, non è affatto dubbio che nel caso di specie si tratti di relazioni intracomunitarie, nel senso testé richiamato, dal momento che della questione del riconoscimento dell' esecuzione della decisione pronunciata a Saint Vincent sono stati investiti i giudici di due Stati contraenti. Dall' altro, la Corte dovrebbe aver modo di pronunciarsi su tale questione nell' ambito del procedimento "Harrods", attualmente pendente (37).
33. Inoltre, va segnalato il collegamento esistente tra il titolo II ("Della competenza") ed il titolo III ("Del riconoscimento e dell' esecuzione") della Convenzione di Bruxelles. Il procedimento semplificato previsto dalla Convenzione per l' esecuzione delle sentenze di uno Stato contraente in un altro Stato contraente "risulta dal titolo II" (38). Le prescrizioni relative alla competenza e le norme processuali susseguenti (in particolare gli artt. 21-23) si prefiggono di facilitare il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni emanate nei procedimenti corrispondenti. Tuttavia, come si è dianzi rilevato, gli effetti di una decisione con la quale uno Stato contraente dichiari esecutiva una sentenza pronunciata in uno Stato terzo sono limitati al territorio di questo Stato contraente. Una tale decisione di exequatur non può, essa stessa, essere dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente (39). L' ipotesi nella quale decisioni del genere adottate in diversi Stati membri siano tra loro in contrasto non può quindi mai verificarsi. Se la sentenza pronunciata in uno Stato terzo è dichiarata esecutiva nello Stato contraente A, mentre l' exequatur viene rifiutato nello Stato contraente B, ciò implica semplicemente che il creditore potrà procedere all' esecuzione nello Stato contraente A, ma non nello Stato contraente B.
Un' incompatibilità tra sentenze pronunciate in diversi Stati contraenti potrebbe tutt' al più riscontrarsi tra una tale decisione di exequatur, da un lato, e una decisione adottata alla stregua della Convenzione, dall' altro (come ad esempio nel procedimento civile italiano - v. ultra al paragrafo 60).
34. Tuttavia, il fatto che mi sembra più sintomatico è che il titolo II della Convenzione non stabilisce alcun foro per i procedimenti come quello sul quale si verte nel caso di specie. Se la Convenzione di Bruxelles fosse altresì applicabile a procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi, l' esigenza di una sua intrinseca congruenza avrebbe reso necessaria l' individuazione dei giudici che hanno giurisdizione per questi procedimenti.
35. Orbene, una tale attribuzione di giurisdizione manca del tutto. In forza dell' art. 2 della Convenzione, le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono in linea di principio convenute, qualunque sia la loro cittadinanza, davanti ai giudici di questo Stato. E' evidente che questo foro non è congeniale ai procedimenti diretti al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi. Ammettere la tesi contraria equivarrebbe ad affermare che una sentenza potrebbe in linea di massima essere eseguita solo nello Stato di domicilio del debitore. Orbene, nemmeno i convenuti mettono in dubbio che il creditore ha il diritto di scegliere lo Stato nel quale intende fare eseguire la sentenza da lui ottenuta, a condizione, s' intende, che questo Stato riconosca tale sentenza. Il governo del Regno Unito ha inoltre correttamente fatto rilevare come possano senz' altro sussistere casi in cui una sentenza venga assoggettata ad esecuzione in più Stati (40).
36. L' unica altra norma sulla giurisdizione contenuta nella Convenzione alla quale potrebbe farsi riferimento nel caso di specie è l' art. 16, punto 5 (41). Ai sensi di questa disposizione, hanno giurisdizione esclusiva a prescindere dal domicilio
"in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l' esecuzione".
37. Nella sentenza AS-Autoteile Service/Malhé (42) la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta sull' interpretazione di questa disposizione. In quella causa si trattava di accertare se l' opposizione all' esecuzione prevista all' art. 767 del codice di procedura civile tedesco fosse riconducibile alla norma sulla giurisdizione contenuta nell' art. 16, punto 5. La Corte di giustizia ha statuito che tale era il caso in linea di principio.
38. Molto più istruttiva mi sembra la sentenza Reichert e Kockler (43), in tema di azione pauliana di diritto francese. In quella sentenza la Corte di giustizia ha rilevato che:
"Sotto tale profilo, occorre aver bene presente che l' attribuzione di competenza esclusiva ai tribunali del luogo d' esecuzione della sentenza si giustifica essenzialmente per il fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel territorio del quale l' esecuzione forzata è richiesta sono i soli competenti ad applicare le norme che disciplinano, nel territorio medesimo, l' attività degli organi incaricati dell' esecuzione" (44).
La Corte ha poi proseguito richiamando la relazione Jenard, ai cui termini si debbono intendere per "controversie relative all' esecuzione delle sentenze" le vertenze a cui può dar luogo il "ricorso alla forza, alla coercizione o all' espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l' esecuzione materiale delle decisioni e degli atti" (45).
Come ha fatto rilevare l' avvocato generale Gulmann nelle conclusioni presentate nella suddetta causa, i procedimenti ai quali l' art. 16, punto 5, della Convenzione si applica sono quindi procedimenti che hanno un rapporto diretto con l' esecuzione forzata (46).
39. I procedimenti relativi all' exequatur di decisioni giudiziarie, tuttavia, non riguardano - come la rappresentante dei convenuti ha ribadito nel corso della trattazione orale - l' esecuzione forzata, bensì la fase antecedente alla medesima. Essi non sono pertanto riferibili all' art. 16, punto 5 (47). Ciò è del pari conforme al principio secondo il quale, in caso di dubbio, norme come l' art. 16, punto 5, vanno interpretate restrittivamente (48), in quanto esse comportano una deroga al principio generale di cui all' art. 2.
40. Anche se non si volesse seguire questo punto di vista e si intendesse interpretare l' espressione "in materia di esecuzione delle decisioni" in senso ampio, l' art. 16, punto 5, non potrebbe ugualmente applicarsi al caso di specie. Invero, alla stregua della definizione legale contenuta nell' art. 25, solo le decisioni di un giudice di uno Stato contraente costituiscono decisioni ai sensi della Convenzione (49); orbene, nel caso di specie si tratta di eseguire una decisione emanata in uno Stato terzo (50).
41. I convenuti sono pienamente consapevoli del fatto che il sistema di attribuzione della giurisdizione prefigurato dal titolo II della Convenzione non è stato previsto per casi come quello in esame. Per giungere nondimeno al risultato da loro auspicato, ossia all' applicazione degli artt. 21-23 della Convenzione, essi propongono di determinare in siffatti casi la giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti per analogia agli artt. 57 e 4 della Convenzione (51).
42. Questo assunto non può essere condiviso. Nei casi in cui la Convenzione di Bruxelles è applicabile, è questa stessa Convenzione a determinare la giurisdizione. Nella relazione Jenard si afferma al riguardo che
"Su un piano più generale, la Convenzione, stabilendo norme di competenza comuni, si propone anche il fine di attuare (...), nel campo che è chiamata a disciplinare, un vero ordinamento giuridico, dal quale deve derivare la massima sicurezza. In tale ordine di idee, la codificazione delle norme di competenza contenute nel titolo II definisce qual è, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, il giudice maggiormente qualificato dal punto di vista territoriale a conoscere di una controversia (...)" (52).
La Corte ha già statuito che questo obiettivo della Convenzione viene conseguito mediante la previsione di un determinato numero di norme sulla giurisdizione le quali stabiliscono in quali casi, tassativamente enumerati, una persona possa essere convenuta davanti a un giudice di uno Stato diverso da quello del suo domicilio (53). La giurisdizione dei giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto (art. 2 della Convenzione) rappresenta dunque il principio generale, al quale può derogarsi solo nelle ipotesi espressamente contemplate dalla Convenzione:
"conseguentemente, le norme sulla competenza che derogano a questo principio generale non possono dar luogo ad un' interpretazione che vada al di là delle ipotesi considerate dalla Convenzione" (54).
43. La soluzione prospettata dai convenuti non sarebbe pertanto compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare con quello relativo alla certezza del diritto. Si deve quindi necessariamente prendere atto che la Convenzione non ha previsto norme attributive di giurisdizione in riferimento a procedimenti diretti al riconoscimento ed all' esecuzione delle sentenze pronunciate in Stati terzi (55). Ciò è la conferma che la Convenzione non è applicabile a simili procedimenti.
44. Identica conclusione deve accogliersi, a mio giudizio, in riferimento alle ipotesi in cui il diritto di uno Stato contraente preveda l' esecuzione di una sentenza pronunciata in uno Stato terzo attraverso un' actio iudicati. E' evidente che la Convenzione non ha previsto alcun "forum conveniens" neppure per questa ipotesi.
45. Prenderò in esame nel prosieguo (56) il punto se almeno gli artt. 21, 22 o 23 della Convenzione possano comunque applicarsi a procedimenti come quello in esame, nonché gli argomenti che sono stati addotti a questo riguardo.
46. I rilievi precedentemente svolti confermano a mio avviso che le norme sulla giurisdizione della Convenzione e il titolo II della medesima si applicano, nel complesso, ai soli procedimenti "originari", nei quali nessuna decisione è stata ancora adottata, non anche a procedimenti finalizzati all' esecuzione di decisioni già adottate (57).
L' unica disposizione che potrebbe infirmare una tale interpretazione è l' art. 16, punto 5, del quale abbiano già in precedenza commentato il contenuto. Come ha rilevato il governo del Regno Unito, questa disposizione si presenta come un corpo estraneo, apparentemente non in armonia con le altre norme del titolo II (58). Indipendentemente dal fatto che essa enunci una norma che in fondo è ovvia (59), questa disposizione è piuttosto ascrivibile, per il suo contenuto, al titolo III della Convenzione. Essa si applica solo a partire dal momento in cui è già stata pronunciata una sentenza, la cui esecuzione si tratta di mettere in atto o è già stata messa in atto. Se questa disposizione è stata ricompresa nel titolo II, è apparentemente in quanto si intendeva far risultare sotto questo titolo, in modo esauriente, tutte le norme sulla giurisdizione (60). La sua esistenza non altera dunque per nulla il rilievo secondo cui - fatta eccezione per l' art. 16, punto 5 - le competenze di cui al titolo II della Convenzione sono competenze relative alla proposizione di un ricorso originario.
47. Vengo ora al punto se la Convenzione di Bruxelles sia applicabile a questioni ("issues") specifiche sorte nell' ambito di procedimenti promossi in tema di riconoscimento e di esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi. Come si è già avuto modo di sottolineare, la High Court ha ordinato, nella causa principale, che venga rinviato ad un giudizio in contraddittorio tra le parti ("trial") l' esame di due aspetti del procedimento di exequatur: in primo luogo, la questione se l' attrice abbia ottenuto la sentenza pronunciata a Saint Vincent in modo fraudolento e, in secondo luogo, quella relativa al punto se il riconoscimento di questa sentenza in Inghilterra sia contrario all' ordine pubblico inglese.
48. E' bensì vero che, sotto il profilo puramente formale, questo procedimento incidentale potrebbe considerarsi un procedimento in materia civile e commerciale ai sensi dell' art. 1 della Convenzione di Bruxelles e che le norme di questa Convenzione, ivi compresi gli artt. 21-23, troverebbero quindi applicazione nei suoi confronti.
Questa tesi è stata sostenuta in modo assai eloquente dalla rappresentante dei convenuti nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte. Resto tuttavia convinto che essa non può essere condivisa.
49. In primo luogo, occorre rilevare che l' applicazione delle norme della Convenzione di Bruxelles in materia di competenza giurisdizionale a determinati punti di una controversia o, per essere più precisi, a procedimenti relativi a determinati punti di una controversia, porterebbe a conseguenze inadeguate.
50. Se questi procedimenti fossero effettivamente procedimenti in materia civile e commerciale ai sensi dell' art. 1, le norme sulla giurisdizione dettate dalla Convenzione sarebbero applicabili in relazione ad essi. Come i convenuti hanno fatto correttamente rilevare nelle loro osservazioni scritte, l' unica ipotesi rilevante sarebbe allora il foro previsto dall' art. 2 in favore dei giudici dello Stato ove il convenuto ha il domicilio. Per il caso di specie, ciò significherebbe che i giudici italiani sarebbero competenti a statuire sul punto se l' attrice abbia ottenuto una sentenza pronunciata nello Stato terzo in modo fraudolento. I giudici inglesi potrebbero pronunciarsi su tale questione solo se fossero competenti in forza di una convenzione sulla giurisdizione (61). In un' ipotesi normale, i giudici di uno Stato contraente nel quale una sentenza pronunciata in uno Stato terzo dev' essere eseguita non sarebbero dunque più in grado di statuire direttamente sull' exequatur, allorquando la persona riconosciuta come debitore nella sentenza originaria abbia il proprio domicilio in un altro Stato contraente.
Orbene, un tale risultato non può considerarsi corretto. E' sufficiente modificare di poco le circostanze di fatto del procedimento a quo per avvedersi dell' assurdità di questa soluzione: se i convenuti, anziché essere domiciliati in Italia, avessero avuto il loro domicilio, ad esempio, in Francia, sulle controverse questioni dovrebbero pronunciarsi i giudici francesi, mentre la sentenza emanata nello Stato terzo dovrebbe essere eseguita in Italia e in Inghilterra.
51. Soprattutto è però da notare il modo alquanto arbitrario con cui i convenuti scindono in due, o persino più parti, il procedimento di exequatur promosso dall' attrice, lasciando intendere che il "trial" ordinato dalla High Court sia un procedimento del tutto autonomo. Dubito che un tale ragionamento sia corretto. Il procedimento ordinato dalla High Court è finalizzato a risolvere punti controversi sorti nel corso del procedimento di exequatur, nell' ambito del quale esso si trova ricompreso. Mi pare perciò molto più ovvio considerarlo, come finora ho fatto del resto, una fase incidentale di questo procedimento. Nel caso di specie può quindi ben parlarsi di un procedimento unico, che consta certo di più fasi, ma che difficilmente potrebbe essere disaggregato in più procedimenti tra loro distinti e autonomi. Comunque sia, concordo con la tesi, avanzata da Sir Peter Pain in termini particolarmente chiari (62), secondo cui la Convenzione non è applicabile ad un simile procedimento.
52. S' intende che la soluzione del punto se nella fattispecie possa riscontrarsi, dal punto di vista del diritto inglese, una fase non autonoma del procedimento di exequatur oppure un autonomo procedimento è riservata ai soli giudici inglesi. Per contro, la questione se si tratti eventualmente di un procedimento ai sensi della Convenzione può essere risolta, a mio parere, solo alla stregua di questa Convenzione. Sul punto è da rilevare, in particolare, che, se così non fosse, la questione dell' applicabilità della Convenzione verrebbe a dipendere in ampia misura dal diritto nazionale. Ci si chiede se la Convenzione debba applicarsi quando, come nel diritto inglese, una questione sorta nell' ambito della controversia formi oggetto di uno specifico procedimento, ma non quando il diritto di uno Stato contraente preveda che tutte le questioni sorte debbano essere acclarate nel corso di un unico procedimento. Ammettere, pure in quest' ultima ipotesi, che la Convenzione possa applicarsi a punti controversi isolatamente considerati, comporterebbe problemi di delimitazione di difficile soluzione. La Commissione ed il governo del Regno Unito hanno giustamente sottolineato i pericoli che ne scaturirebbero per la certezza del diritto.
53. Ritengo pertanto che le questioni sorte nell' ambito di un procedimento relativo al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze pronunciate in uno Stato terzo soggiacciano alla stessa disciplina di questo stesso procedimento. La Convenzione di Bruxelles non si applica né a tali questioni né a tale procedimento. A questa conclusione sono parimenti giunti il governo del Regno Unito e la Commissione.
Sulla seconda questione pregiudiziale
54. Con la seconda questione la House of Lords prospetta il quesito se gli artt. 21, 22 e 23 siano applicabili a procedimenti come quello di cui trattasi nel caso di specie. Tale questione va senz' altro intesa alla luce delle decisioni che sono state adottate nell' ambito di questa controversia dai giudici inferiori. Sia la High Court sia la Court of appeal hanno infatti escluso che gli artt. 21-23 della Convenzione trovassero applicazione, anche qualora la Convenzione fosse come tale applicabile.
La soluzione della seconda questione pregiudiziale si evince quindi già dai rilievi precedentemente svolti in ordine alla prima questione. Se la Convenzione come tale non è applicabile, altrettanto dovrebbe dirsi per le sue disposizioni relative alla litispendenza ed alla connessione, sulle quali si verte nel caso di specie.
55. I convenuti asseriscono tuttavia che la Convenzione sarebbe applicabile anche qualora le norme sulla giurisdizione in essa previste non lo siano. Con ciò essi sembrano intendere che gli artt. 21-23 della Convenzione possono essere applicati anche se la giurisdizione dei giudici aditi risulti non già dalle norme della Convenzione, bensì dal diritto nazionale applicabile. Sul punto essi argomentano, in particolare, dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Overseas Union Insurance (63).
56. Tale causa aveva ad oggetto una controversia sorta tra varie di imprese di riassicurazioni aventi sede nella Comunità ed una società assicurativa avente sede negli Stati Uniti. L' impresa americana aveva citato i riassicuratori dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi per il pagamento di somme dovute a titolo delle polizze di riassicurazione. Le imprese di riassicurazioni avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice francese. Esse avevano inoltre richiesto alla High Court di Londra di dichiarare l' insussistenza di un obbligo di adempiere le obbligazioni eventualmente sorte dai contratti di riassicurazione. La High Court aveva sospeso il giudizio dinanzi ad essa intentato ai sensi dell' art. 21, secondo comma, della Convenzione, fintantoché il giudice francese non avesse risolto la questione relativa alla sua giurisdizione.
I riassicuratori erano ricorsi in appello contro quest' ultima decisione. La Court of appeal aveva pertanto chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale segnatamente sulla questione se l' art. 21 fosse applicabile indipendentemente dal domicilio delle parti. Sullo sfondo di tale questione vi era il fatto che, poiché l' impresa americana aveva sede al di fuori della Comunità, la questione della giurisdizione dei giudici inglesi era disciplinata dal diritto inglese, conformemente all' art. 4 della Convenzione.
57. La Corte di giustizia ha rilevato che il disposto dell' art. 21 non menziona il domicilio delle parti, desumendone che:
"questa norma va applicata tanto nel caso in cui la competenza del giudice sia determinata dalla stessa Convenzione quanto nel caso in cui essa scaturisca dalla legge di uno Stato contraente ai sensi dell' art. 4 della Convenzione" (64).
58. A mio parere, tuttavia, il suddetto inciso è privo di pertinenza ai fini della soluzione della presente causa. Contrariamente alle deduzioni dei convenuti, la sentenza Overseas Union Insurance si riferiva ad una fattispecie non assimilabile a quella attualmente in esame. La Corte aveva fatto espresso riferimento a procedimenti per i quali la giurisdizione dei giudici interessati risultava dalla Convenzione stessa, per via dell' art. 4. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
59. E' pur vero che in quella sentenza la Corte ha altresì formulato un rilievo assai generale su queste disposizioni e in particolare sull' art. 21; tale rilievo - dal quale traggono argomento i convenuti - si legge nel seguente modo:
"(...) (detta) (...) sezione (...) mira, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nell' ambito della Comunità, ad evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne. Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall' inizio, una situazione come quella contemplata dall' art. 27, punto 3, vale a dire il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione pronunciata tra le stesse parti nello Stato richiesto. Ne consegue che, per raggiungere questi scopi, l' art. 21 deve costituire oggetto di un' interpretazione ampia, che comprenda, in linea di massima, tutte le situazioni di litispendenza dinanzi ai giudici di Stati contraenti, indipendentemente dal domicilio delle parti" (65).
60. Non sorprende quindi che in dottrina si ritenga che l' art. 21 sia applicabile, in via generale, qualora la stessa controversia venga sottoposta ai giudici di diversi Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che i giudici aditi traggano la loro giurisdizione dalla Convenzione o da altre disposizioni (66). Si potrebbe pertanto ritenere che gli artt. 21-23 della Convenzione di Bruxelles siano - direttamente o in via analogica - applicabili a casi come quello di cui trattasi nella presente causa (67). Si supponga, a titolo di ipotesi, che uno dei giudici italiani (quello che deve pronunciarsi sulla domanda di exequatur in Italia o quello chiamato a conoscere dell' azione civile) giunga alla conclusione che l' attrice ha commesso una frode e si supponga inoltre che questa decisione possa di massima essere riconosciuta in Inghilterra (68). Se nel frattempo i giudici inglesi hanno deciso che la sentenza pronunciata a Saint Vincent è esecutiva in Inghilterra, la decisione italiana anzidetta non potrebbe probabilmente più essere riconosciuta in quanto sarebbe contrastante con la decisione di exequatur inglese. Si sarebbe quindi in presenza di una di quelle situazioni che la Convenzione di Bruxelles intende impedire. Per scongiurare questo pericolo, si potrebbe in effetti pensare ad un' applicazione (diretta o analogica) degli artt. 21-23.
61. Mi sembra indubbio che le disposizioni degli artt. 21-23 costituiscono una disciplina generale che può in via di principio essere applicata anche a casi non espressamente contemplati dalla Convenzione. E' sufficiente richiamare, a dimostrazione di questo assunto, la genesi dell' art. 25, n. 2, della convenzione di adesione del 1978 (69). Questa disposizione è intesa a garantire un' uniforme interpretazione dell' art. 57 (70). All' uopo, l' art. 25, n. 2, lett. a), della convenzione di adesione dispone che un tribunale il quale, sulla scorta dell' art. 57, fondi la propria competenza su una determinata convezione, deve in ogni caso applicare l' art. 20 della Convenzione di Bruxelles (71). La relazione Schlosser mostra come la questione dell' applicabilità dell' art. 21 sia stata deliberatamente lasciata in sospeso allo scopo di "lasciare alla giurisprudenza ed alla dottrina" il compito di risolverla (72).
62. Ritengo tuttavia superfluo indugiare ulteriormente sull' interpretazione prospettata dai convenuti. Perché sia possibile l' applicazione degli artt. 21-23 della Convenzione, occorre in primo luogo - a mio giudizio - che il procedimento considerato rientri nella sfera d' applicazione della Convenzione almeno da un punto di vista oggettivo. Orbene, come ho già avuto modo di rilevare, tale presupposto non ricorre per quanto si riferisce al procedimento di exequatur. La Convenzione è stata concepita per essere applicata ad azioni giudiziarie ordinarie, ossia "originarie", senza estendersi a procedimenti diretti al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi. Quanto alle questioni da risolvere nell' ambito di tali procedimenti, queste potrebbero essere considerate procedimenti ai sensi della Convenzione soltanto se fossero separate dal procedimento di esecuzione, il che non sembra, per i motivi che si sono già indicati, essere un' ipotesi corretta.
63. Pertanto, nel prosieguo prenderò in esame solo in via subordinata la questione relativa all' accertamento di quale delle disposizioni degli artt. 21-23 sarebbe pertinente nel caso in cui, contrariamente alla tesi qui sostenuta, si volesse supporre che queste disposizioni siano in linea di principio applicabili a circostanze come quelle del caso di specie. Si vedrà inoltre che l' argomento addotto dai convenuti nel corso della fase orale, secondo cui negare l' applicabilità di queste disposizioni si risolverebbe nel permettere una "smagliatura" ("gaping hole") nella tutela giuridica dei convenuti, non è convincente. Si deve certo riconoscere che sarebbe spiacevole se i convenuti dovessero provare in ciascuno Stato contraente, nel quale l' attrice cercasse di fare eseguire la sentenza pronunciata a Saint Vincent, che quest' ultima è stata ottenuta in modo fraudolento. Tuttavia il governo del Regno Unito ha correttamente osservato che gli svantaggi che ne derivano possono, in numerosi casi, essere scongiurati mediante l' applicazione delle norme processuali nazionali, senza necessità di applicare le disposizioni della Convenzione relative alla litispendenza ed alla connessione. A mio avviso, il caso di specie fa senz' altro riscontro a quanto si è sopra esposto.
64. Quanto agli stessi procedimenti di exequatur, solo l' art. 22 potrebbe avere rilevanza. Il procedimento di exequatur inglese verte unicamente sulla questione se la sentenza pronunciata a Saint Vincent possa essere eseguita in Inghilterra. Altrettanto vale per il procedimento di exequatur italiano, inteso ad accertare se la sentenza possa essere eseguita in Italia. Ne consegue che, pur interpretandosi estensivamente l' art. 21, come viene preconizzato dalla Corte (73), manca nel caso di specie la necessaria identità di oggetto delle controversie. Analogo rilievo può farsi in ordine al rapporto tra il procedimento di exequatur inglese e l' azione civile italiana. Anche in questo caso, non si riscontra alcuna identità di oggetto delle controversie ai sensi dell' art. 21.
65. Per gli stessi motivi, va esclusa l' applicazione dell' art. 23. Per il vero, è naturale che i giudici inglesi abbiano altrettanto esclusivamente giurisdizione per statuire sull' ammissibilità dell' esecuzione in Inghilterra di quanto l' abbiano i giudici italiani a risolvere la questione se la sentenza possa essere dichiarata esecutiva in Italia. E' comprensibile quindi, alla luce delle circostanze del caso di specie, che la Commissione fondi le proprie conclusioni formulate in subordine sull' art. 16, punto 5 (74). L' art. 23 sembra tuttavia far riferimento ai casi - indubbiamente poco frequenti - in cui i giudici di diversi Stati contraenti hanno giurisdizione esclusiva per statuire su una stessa controversia. Orbene, tale non è il caso nella presente causa, posto che gli effetti di una decisione di exequatur sono circoscritti al territorio del relativo Stato contraente. L' applicazione dell' art. 23 sarebbe del resto manifestamente inadeguata: invero, se i giudici inglesi successivamente aditi dovessero nel caso di specie declinare la loro giurisdizione in favore dei giudici italiani, l' attrice si troverebbe nell' impossibilità - almeno temporanea - di far dichiarare esecutiva in Inghilterra la sentenza da essa ottenuta.
66. In caso di proposizione di cause connesse dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti, l' art. 22, primo comma, prevede che il giudice successivamente adito "può sospendere il procedimento" qualora le due cause "siano pendenti in primo grado" (75). Ai sensi di questo articolo, sono connesse le cause "aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente" (art. 22, terzo comma).
67. L' art. 22 permette dunque al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento, senza tuttavia obbligarlo (76). A un identico risultato si dovrebbe giungere se, anziché applicare l' art. 22 della Convenzione, si facesse applicazione delle norme processuali nazionali.
Il giudice Parker L.J., che ha pronunciato la sentenza unanime della Court of appeal di cui alla causa principale, ha sottolineato come nel diritto inglese una decisione dei giudici italiani che accerti l' esistenza di maneggi fraudolenti commessi dall' attrice potrebbe rilevare per il procedimento di exequatur inglese in quanto issue estoppel (77). Secondo la Court of appeal, i giudici inglesi avevano conseguentemente la facoltà di sospendere il procedimento in relazione alla questione dei maneggi fraudolenti fintantoché tale questione non fosse stata risolta in Italia (78). Dopo accurata riflessione, la High Court aveva deciso di non sospendere il procedimento di exequatur inglese, da un lato, in quanto non le sembrava certo che i giudici italiani avrebbero deciso la questione relativa alla frode e, dall' altro, in quanto riteneva che una tale decisione non sarebbe comunque intervenuta entro breve termine. Pur riconoscendo l' esistenza di fondati motivi perché il problema fosse risolto dai giudici italiani (79), la Court of appeal ha tuttavia confermato questa decisione.
L' applicazione dell' art. 22 della Convenzione di Bruxelles avrebbe senz' altro potuto condurre al medesimo risultato (80).
68. Va ora presa in esame, nell' ambito delle presenti considerazioni da me svolte in subordine, la questione relativa all' accertamento di quali disposizioni potrebbero essere applicate a specifiche questioni sorte nell' ambito di procedimenti relativi al riconoscimento ed all' esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi. In via di principio, potrebbe ipotizzarsi tanto l' applicazione dell' art. 21 quanto quella dell' art. 22 (81). Sul punto sarò succinto poiché non intendo indugiare su questioni troppo teoriche. I convenuti hanno ripetutamente affermato che il punto se l' attrice abbia ottenuto la sentenza pronunciata a Saint Vincent in modo fraudolento è stato sollevato sia nel procedimento di exequatur sia nell' azione civile italiana. Sennonché, come hanno già rilevato la High Court e la Court of appeal, non è affatto assodato che i giudici italiani si pronunceranno su tale questione. E' pertanto impossibile stabilire se, nel caso di specie, sia applicabile l' art. 21 o l' art. 22. Devo quindi limitarmi a constatare che, su un piano generale, l' art. 21 potrebbe essere preso in considerazione ove si trattasse di procedimenti "aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo", mentre l' art. 22 potrebbe applicarsi a cause semplicemente connesse.
69. Supponendo che solo l' art. 22 possa applicarsi al caso di specie (il che mi sembra evidente), ciò comporterebbe che il giudice successivamente adito sarebbe libero di valutare se sospendere o meno il procedimento. Al riguardo, va osservato che il medesimo risultato potrebbe senz' altro ottenersi alla stregua delle norme processuali nazionali.
Diverso sarebbe il caso, ovviamente, se potesse trovare applicazione l' art. 21 della Convenzione. Va ricordato che la Corte ammette la possibilità di un' interpretazione assai ampia di questo articolo. Mi riferisco in particolare alla sentenza Gubisch (82).
In tal caso, il giudice successivamente adito dovrebbe declinare ex officio la propria giurisdizione in favore del giudice previamente adito.
70. Nel caso in esame ciò implicherebbe che i giudici inglesi dovrebbero dichiarare il difetto di giurisdizione su questo punto - mi riferisco unicamente alla questione relativa ai maneggi fraudolenti - ed affermarla in favore dei giudici italiani, essendo pacifico che questi ultimi sono stati aditi per primi. E' indubbio che da ciò deriverebbero conseguenze ragionevoli. La controversa questione verrebbe infatti decisa dai giudici italiani, i quali sono probabilmente quelli meglio ubicati per conoscere della medesima: infatti, la lingua madre delle parti principali, come pure dei principali testimoni, è l' italiano. Il domicilio e, rispettivamente, la sede dei convenuti e della maggior parte dei testimoni si trova in Italia. Quasi tutti i documenti pertinenti sono redatti in italiano. I più importanti di questi documenti sono custoditi dai giudici italiani e potranno essere messi a disposizione, a quanto sembra, solo al termine dei procedimenti penali. Del pari, i periti nominati dai giudici italiani e dalle parti sono cittadini italiani ed hanno esteso la loro relazione nella loro lingua madre.
71. E' tuttavia evidente che questo risultato consegue unicamente al fatto che i giudici italiani sono stati aditi per primi. Se l' attrice avesse richiesto l' exequatur della sentenza in Inghilterra o in un altro Stato membro prima di adire i giudici italiani, in forza dell' art. 21 sarebbero competenti i giudici inglesi e non quelli italiani, ancorché questi ultimi siano ben più strettamente in contatto con le circostanze di fatto da accertare nel caso di specie. L' applicazione della Convenzione di Bruxelles porterebbe quindi ad affermare la giurisdizione dei giudici di un solo Stato contraente per risolvere la questione controversa, ma non precisamente quella dei giudici dello Stato membro che, per via della loro prossimità alla causa, sembrino avere vocazione per conoscere della controversia.
72. Come si è visto, la Convenzione di Bruxelles detta al titolo II le norme relative alla competenza giurisdizionale dei giudici che, avuto riguardo a tutti gli interessi da salvaguardare, siano maggiormente qualificati per conoscere di una controversia (83). E' per tale motivo che la Convenzione può, con l' art. 21, risolvere in modo semplicissimo, a beneficio del giudice previamente adito, il conflitto derivante dalla proposizione della causa dinanzi a due giudici competenti in forza delle disposizioni del titolo II. Sennonché quando, come nel caso di specie, la giurisdizione di uno di questi giudici (o di entrambi) non discenda dalle disposizioni degli artt. 2-18 della Convenzione, bensì direttamente dal diritto nazionale, questa connessione viene a mancare. L' applicazione dell' art. 21 può dunque condurre, ma non conduce necessariamente, a risultati ragionevoli.
Pertanto, viene confermata ancora una volta l' idea che gli artt. 21-23 - e la Convenzione nel suo complesso - siano stati predisposti per individuare il giudice competente in procedimenti originari ("original jurisdiction") e che non siano adeguati in relazione a procedimenti concernenti il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze pronunciate in Stati terzi né in relazione a questioni che possano sorgere nell' ambito di questi procedimenti.
73. Concordo con la Commissione nel ritenere che l' argomento - sul quale i convenuti hanno particolarmente fatto leva - secondo cui ciò potrebbe comportare per i convenuti ingenti oneri, per via dell' eventuale moltiplicarsi dei procedimenti, non sia determinante. La possibilità che venga instaurata una pletora di procedimenti è dovuta semplicemente al fatto che un creditore, riconosciuto tale da una sentenza, può fare eseguire, o almeno tentare di fare eseguire, questa sentenza in più Stati diversi.
Sulla terza questione pregiudiziale
74. Con la sua terza questione il giudice nazionale chiede quali siano i principi di diritto comunitario che un giudice successivamente adito deve applicare per decidere se occorra sospendere il procedimento. S' intendono, con ciò, i criteri da prendere in considerazione nell' ambito dell' art. 22 della Convenzione. Avuto riguardo alla soluzione da me proposta per la prima questione, il problema in parola verrà preso in esame solo in via subordinata.
75. La decisione di cui all' art. 22 della Convenzione è una decisione avente natura discrezionale. S' intende che le circostanze del caso di specie hanno al riguardo un' incidenza particolarmente importante. Nell' adottare questa decisione i giudici nazionali devono tener conto della finalità dell' art. 22, consistente nell' "evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne", come la Corte di giustizia ha puntualizzato nella sentenza Overseas Union Insurance (84). E' quindi opportuno che, in caso di dubbio, i giudici nazionali adottino la decisione relativa alla sospensione del procedimento in conformità dell' art. 22 (85).
76. L' esercizio del potere discrezionale rimesso ai giudici nazionali dall' art. 22 dovrebbe inoltre fondarsi, soprattutto, su tre criteri, che sicuramente non escludono la presa in considerazione di altri fattori:
- il grado di connessione e il rischio di conflitti di decisioni;
- la fase nella quale si trovano i relativi procedimenti e
- la prossimità ai fatti dei giudici aditi.
77. E' evidente che la sospensione del procedimento da parte del giudice successivamente adito s' impone maggiormente allorché la connessione tra i procedimenti è più stretta. Qualora le circostanze di fatto determinanti nel procedimento dinanzi al giudice previamente adito siano in parte differenti, può essere opportuno che il giudice successivamente adito non sospenda il procedimento (86). Sembra inoltre plausibile, ad esempio, che un giudice non disponga la sospensione del procedimento quando il procedimento dinanzi ad esso abbia ad oggetto solo un provvedimento provvisorio e il rischio di decisioni confliggenti pertanto non sussista (87). Per contro, più è stretta la connessione, e quindi più elevato è il rischio che i giudici pervengano a risultati tra loro incompatibili, tanto più è evidente che il giudice successivamente adito deve sospendere il procedimento ai sensi dell' art. 22.
78. Contrariamente a quanto sostengono i convenuti, è altresì ragionevole che il giudice successivamente adito, nella sua decisione relativa all' eventuale sospensione del procedimento, tenga conto della fase nella quale si trova ciascuno dei procedimenti paralleli. In teoria, infatti, il procedimento dinanzi al giudice previamente adito dovrebbe trovarsi in una fase più avanzata rispetto a quello dinanzi al giudice successivamente adito e connesso al primo procedimento. Se ciò non si verifica, tuttavia, e una decisione nel primo procedimento non è imminente, il giudice successivamente adito può non tener conto del primo nell' adottare la sua decisione discrezionale.
79. Da ultimo s' intende che, nell' esercizio di questa discrezionalità, si deve tener conto di quale giudice sia meglio in grado di risolvere una determinata questione (88).
C - Conclusione
80. Conseguentemente, propongo di risolvere le questioni poste dalla House of Lords nel seguente modo:
"La Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non è applicabile a procedimenti o a questioni sorte nell' ambito di procedimenti in tema di riconoscimento e di esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in Stati non contraenti".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Come è noto, questo Stato, facente parte del Commonwealth, è situato nella parte più orientale dei Caraibi (la principale isola, Saint Vincent, è situata a circa 160 km ad occidente delle Barbados e a circa 130 km a nord-est di Grenada). Nel 1990 la sua popolazione era stimata a 116 000 abitanti, per una superficie totale di 388 kmq (The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, volume 10, 15ª edizione, Chicago et al. 1992).
(2) - La nozione di procedimento di exequatur è intesa, qui come nel prosieguo, nel senso di procedimento inteso ad ottenere la declaratoria che una sentenza di un giudice straniero è esecutiva, non anche nel senso di procedimento di esecuzione, ossia, procedimento inteso all' esecuzione forzata di una sentenza (per ulteriori dettagli, v. paragrafo 15).
(3) - Il signor Nano è la persona che assume di aver trattato con i convenuti per l' asserito contratto di mutuo e di aver consegnato la somma; il signor Layne è uno dei dirigenti della banca attrice.
(4) - V., più estesamente, Dicey and Morris on the Conflict of Laws, edito da L. Collins e a., 11ª edizione, volume 1, Londra 1987, pagg. 425 e seguenti (Common Law), 477 e seguenti (Administration of Justice Act 1920) e 490 e seguenti (Civil Juridiction and Judgments Act 1982); v. inoltre Cheshire and North' s Private International Law, edito da P.M. North e J.J. Fawcett, 12ª edizione, Londra/Dublino/Edimburgo 1992, pagg. 345 e seguenti.
(5) - Ciò costituisce un esempio di actio iudicati, tipica del diritto romano e dello jus commune.
(6) - Section 9, n. 2, lett. d), dell' Administration of Justice Act 1920.
(7) - V. section 9, n. 2, lett. f), dell' Administration of Justice Act 1920.
(8) - Section 9, n. 4, lett. b), dell' Administration of Justice Act 1920, in combinato con le RSC (Rules of the Supreme Court) Order 71, rule 9.
(9) - RSC Order 71, rule 9, n. 2: Il giudice al quale una tale domanda è proposta può ordinare che su un punto controverso tra il judgment creditor ed il judgment debtor si decida in uno dei modi in cui un punto controverso in un' azione può essere deferito ad un giudizio in contraddittorio .
(10) - The Supreme Court Practice (1993), volume 1, parte 1 (Londra 1992), alla nota 71/9/2 fa rinvio al RSC Order 33, rules 3 e 4, n. 2. L' Order 33, rule 3, recita: Il giudice può ordinare che una questione o un punto controverso sorti nell' ambito di una controversia, siano essi di fatto, di diritto, o in parte di fatto e in parte di diritto, e siano essi sollevati o meno dalle parti, vengano decisi prima, dopo o contemporaneamente alla controversia, e può impartire direttive in ordine alle modalità in cui la questione o il punto controversi debbono essere decisi . L' Order 33, rule 4, n. 2, così dispone: In quest' azione varie questioni o punti possono essere deferiti a varie sedi o a vari tipi di giudizio e una o più questioni o punti possono essere rinviati ad altro giudizio .
(11) - [1966] 1 Q.B. 828. Questa sentenza intervenne sulla scorta del Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933.
(12) - Compendio della sentenza in The Times Law Reports, 29 agosto 1990.
(13) - Il passaggio dell' ordinanza della High Court che qui interessa è del seguente tenore: Che le questioni da decidere tra l' attrice e i convenuti in ordine al punto se l' ordine di registrazione e tutti gli atti procedurali susseguenti devono essere cancellati, in quanto le sentenze di cui si chiede registrazione rientrano in uno o più casi nei quali una sentenza non può essere registrata ai sensi della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920, ossia nei casi menzionati nella section 9, n. 2, lett. d), e nella section 9, n. 2, lett. f) .
(14) - [1991] 4 All E.R. 833; [1992] 2 W.L.R. 127.
(15) - [1992] 2 All E.R. 193; [1992] 2 W.L.R. 621.
(16) - Oltre ai convenuti, solo la Commissione e il governo del Regno Unito hanno preso parte al procedimento dinanzi alla Corte.
(17) - La Convenzione di Bruxelles rileva, nella fattispecie, nel testo risultante dalle Convenzioni di adesione 9 ottobre 1978 e 25 ottobre 1982. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 97 dell' 11 aprile 1983, pag. 2.
(18) - Le decisioni con le quali i giudici di uno Stato dichiarano esecutiva una decisione giudiziaria pronunciata in un altro Stato sono altresì denominate decisioni di exequatur .
(19) - Come si è visto, la High Court ha ordinato inoltre l' accertamento in via incidentale del punto se il riconoscimento della sentenza Saint Vincent sia contrario all' ordine pubblico inglese ( public policy ) (v. sopra al paragrafo 10 e alla nota 13 a piè di pagina).
(20) - V. sopra al paragrafo 4.
(21) - V. ad esempio la sintesi degli argomenti addotti dai convenuti nella sentenza della Court of Appeal (Parker L.J.), [1991] 4 All E.R. 833, 840 a.
(22) - Queste nozioni vengono definite, rispettivamente, ai punti 6 e 9 dell' ordinanza di rinvio, secondo i quali esse indicano i procedimenti diretti ad ottenere l' exequatur della sentenza in Inghilterra e, rispettivamente, in Italia.
(23) - Punto 7 dell' ordinanza di rinvio.
(24) - V. ad esempio Schlosser, P.: Doppelexequatur zu Schiedsspruechen und auslaendischen Gerichtsentscheidungen? IPRax 1985, pagg. 141 e 143; Kropholler, P.: Europaeisches Zivilprozessrecht , 3ª edizione, Heidelberg, 1991, art. 25, punto 16.
(25) - V. nello stesso senso Droz, G.: Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun , Parigi 1972, pagg. 270 e seguenti (punto 437).
(26) - Droz, G., loc. cit. (nota 25 a piè di pagina), pag. 270 (punto 437); idem, Pratique de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , Parigi 1973, pag. 62 (punto 138); Geimer, R.: Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen nach dem EWG-UEbereinkommens vom 27.9.1968 , RIW 1976, pagg. 139 e 145; idem, Das Anerkennungsverfahren gemaess Art. 26, Abs. 2 des EWG-UEbereinkommens vom 27. September 1968 , JZ 1977, pagg. 145 e 148; idem, Internationales Zivilprozessrecht , Koeln, 1987, pag. 472 (punto 2310); Geimer, R., Schuetze, R.: Internationale Urteilsanerkennung , volume I, parte 1, Monaco 1983, pag. 985; Martiny, D.: Handbuch des internationalen Zivilverfahrensrechts , volume III/2, Tubinga 1984, pag. 38 (punto 64); Gothot, P., Holleaux, D.: La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , Parigi, 1985, pagg. 134 e seguenti (punto 238); O' Malley, S., Layton, A.: European Civil Practice , Londra, 1989, pag. 678 (punto 25.33); Kropholler, J., loc. cit. (nota 24 a piè di pagina), pag. 259 (punto 19); Schack, H.: Internationales Zivilverfahrensrecht , Monaco, 1991, pag. 339 (punto 936); Gottwald, P.: Muenchener Kommentar zur Zivilprozessordnung , volume 3, Monaco, 1992, art. 25, punto 10. Di diverso parere Schuetze, R.: Die Doppelexequierung auslaendischer Zivilurteile , ZZP 77 (1964), pagg. 287 e seguenti; idem, RIW 1984, pagg. 734 e seguenti; esitante Juenger, F.: La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internationale , Revue critique de droit international privé 1983, pagg. 37, 48.
(27) - Nello stesso senso v. Gothot, P., Holleaux, D., loc. cit. (nota 26 a piè di pagina), pag. 135 (punto 239); Kropholler, J., loc. cit. (nota 24 a piè di pagina), pag. 259 (punto 16); Schack, H., loc. cit. (nota 26 a piè di pagina), pag. 340 (punto 936). Di diverso parere O' Malley, S., Layton, A., loc. cit. (nota 26 a piè di pagina), pag. 680 (punto 25.36). Per un contemperamento tra queste due tendenze, v. Droz, G., loc. cit. (nota 25 a piè di pagina), pag. 271 (punto 437), nota 1 a piè di pagina (secondo cui una decisione su una actio iudicati è eseguibile in un altro Stato contraente solo se sia stata emanata nel rispetto delle norme sulla giurisdizione stabilite dalla Convenzione di Bruxelles).
(28) - V. ultra ai paragrafi 34 e seguenti, in particolare 44, delle presenti conclusioni.
(29) - Jenard, P.: Relazione sulla Convenzione di Bruxelles, GU C 59 del 5 marzo 1979, pag. 1, in particolare pag. 10. La relazione del professor P. Schlosser sulla Convenzione relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito conferma questo punto di vista (GU C 59 del 5 marzo 1979, pag. 71, in particolare a pag. 82, punto 23).
(30) - Nello stesso senso, v. Martiny, D., loc. cit. (nota 26 a piè di pagina), il quale - pur senza addurre ulteriore motivazione - sostiene che le decisioni di uno Stato contraente relative al riconoscimento o all' exequatur di una decisione di uno Stato terzo non costituiscono decisioni in materia civile e commerciale .
(31) - Sul tema v. ad esempio sentenza del Bundesgerichtshof 4 giugno 1992 (NJW 1992, 3096). Il massimo organo giudiziario tedesco vi afferma che il procedimento di exequatur di una sentenza straniera alla stregua dell' art. 722 del codice di procedura civile tedesco costituisce un procedimento ordinario in materia civile (loc. cit., pag. 3097).
(32) - Con riguardo alle questioni ( issues ) che possono sorgere nell' ambito di tali procedimenti, rimando ai successivi paragrafi 47 e seguenti.
(33) - V. al riguardo Droz, G., loc. cit. (nota 26), pag. 334.
(34) - In forza dell' art. 57, la Convenzione di Bruxelles non pregiudica le convenzioni che, in materie particolari, disciplinano il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni.
(35) - Poiché l' art. 57 della Convenzione fa richiamo alle materie particolari , è possibile che esso non ricomprenda le convenzioni bilaterali a carattere generale. Tuttavia l' art. 58, vecchio stile, dimostra che la Convenzione di Bruxelles (tranne nel caso eccezionale menzionato in questo articolo) non pregiudica affatto queste convenzioni.
(36) - Sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Racc. pag. I-1845, punto 17 (il corsivo è mio).
(37) - Causa C-314/92, Ladenimor/Intercomfinanz. Trattasi anche in questo caso di un procedimento originato da un' ordinanza di rinvio della House of Lords.
(38) - Relazione Jenard, loc. cit. (nota 29 a piè di pagina) pag. 61. V. inoltre, in argomento, le mie conclusioni nella causa 220/84, AS-Autoteile Service/Malhé, Racc. 1985, pag. 2267, in particolare pag. 2270.
(39) - V. supra, paragrafi 20 e seguenti.
(40) - Ad esempio, se l' esecuzione forzata nello Stato A non consente il completo soddisfacimento delle ragioni del creditore, in quanto il debitore non dispone di beni sufficienti in questo Stato, il creditore mantiene sicuramente integra la facoltà di chiedere, per il residuo, l' esecuzione forzata in un altro Stato (nel quale il debitore possegga altri beni). Quanto all' art. 4, v. ultra al paragrafo 41 ed alla nota 55 a piè di pagina.
(41) - S' intende che l' art. 18 della Convenzione non può costituire una valida norma sulla giurisdizione in casi come quello in esame. Alla stregua di questo articolo, il giudice di uno Stato contraente può in talune ipotesi essere competente se il convenuto accetti di comparire dinanzi ad esso. Orbene, un debitore che versi in una situazione analoga a quella dei convenuti nella presente causa si opporrà in genere a una domanda di exequatur, posto che, diversamente, dovrebbe attendersi un accoglimento di tale domanda e un' esecuzione della sentenza.
(42) - Sentenza 4 luglio 1985, Racc. pag. 2267.
(43) - Sentenza 26 marzo 1992, causa C-261/90, Racc. I-2149.
(44) - Loc. cit. (v. nota 43 a piè di pagina), punto 26.
(45) - Loc. cit. (nota 43 a piè di pagina), punto 27. V. relazione Jenard, loc. cit. (nota 29 a piè di pagina), pag. 36. Sul punto la relazione Jenard richiama a sua volta Braas, A.: Précis de procédure civile , volume I, 3ª edizione, Bruxelles/Liegi, 1944, pag. 422 (punto 808).
(46) - Racc. 1992, pag. I-2160, in particolare pag. I-2164.
(47) - V. altresì l' opera dianzi citata di Braas, A., loc. cit. (alla nota 45 a piè di pagina), nella quale si distingue tra esecuzione ed exequatur . Più cauto Kaye, P.: in Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgements , Abingdon, 1987, pagg. 956 e seguenti.
(48) - Kropholler, J., loc. cit. (nota 24 a piè di pagina), pag. 156 (punto 3). V. altresì sentenza della Corte citata al punto 42.
(49) - V. supra al paragrafo 30.
(50) - Per una diversa tesi v. tuttavia Lasok, D., Stone P.: in Conflict of laws in the European Community , Abingdon, 1987, pag. 252; secondo cui l' art. 16, punto 5, è applicabile anche quando la sentenza che deve essere eseguita sia stata pronunciata in uno Stato terzo.
(51) - L' art. 4 dispone che, se il convenuto non è domiciliato nel territorio della Comunità, la competenza dei giudici di uno Stato contraente è disciplinata, in via di principio, dalla legge di questo Stato.
(52) - Loc. cit. (nota 29), pag. 15.
(53) - Sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. pag. I-3967, punto 13.
(54) - Loc. cit. (nota 53 a piè di pagina), punto 14 (il corsivo è mio).
(55) - Una tale norma dovrebbe applicarsi a tutte le ipotesi di exequatur di sentenze pronunciate in Stati terzi. S' intende quindi che l' art. 4 della Convenzione - valevole unicamente per i convenuti non domiciliati nel territorio di uno Stato contraente - non potrebbe assolvere tale funzione.
(56) - V. ultra, paragrafi 54 e seguenti.
(57) - In questo senso v. altresì Geimer, R.: EuGVUE und Aufrechnung: Keine Erweiterung der internationalen Entscheidungszustaedigkeit - Aufrechnungsverbot bei Abweisung der Klage wegen internationaler Unzustaendigkeit , IPRax 1986, pag. 208, in particolare pag. 209; Lasok, D., Stone, P., loc. cit. (nota 50 a piè di pagina), pag. 197.
(58) - V. paragrafo 9 delle osservazioni del governo del Regno Unito ( a somewhat anomalous provision ) nonché Struycken, A.: The rules of jurisdiction in the EEC Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters , in Netherlands International Law Review, 1978, pag. 354, in particolare pag. 360 ( La sua vera collocazione nella Convenzione è piuttosto, come art. 25 A, all' inizio del titolo III ).
(59) - Nello stesso senso, v. Schwander, I.: Die Gerichtszustaendigkeit im Lugano-UEbereinkommen , in Schwander I. (ed.): Das Lugano-UEbereinkommen , pag. 61, in particolare pag. 92 (nel quale si tratta dell' art. 16, punto 5, della Convenzione di Lugano avente identico tenore).
(60) - Nello stesso senso, v. Droz, G., loc. cit. (nota 25 a piè di pagina), pag. 107 (punto 162).
(61) - Sull' art. 18 v. supra alla nota 41.
(62) - La risposta a ciò, a mio giudizio, è che nessuna previsione è fatta nella Convenzione in ordine ad una simile ibrida creatura (processo verbale non pubblicato della sentenza 19 luglio 1990, pag. 10).
(63) - Sentenza 27 giugno 1991, causa C-351/89, Racc. pag. I-3317.
(64) - Loc. cit. (nota 63 a piè di pagina), punto 14.
(65) - Loc. cit. (nota 63 a piè di pagina), punto 16. La sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo (Racc. pag. 4861, punto 8), andava già nello stesso senso. V. altresì sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba (Racc. pag. I-49, punto 18).
(66) - Gothot, P., Holleaux, D., loc. cit. (nota 26 a piè di pagina), pag. 123 (punto 217); Muller, G., in: Buelow, A., Boeckstiegel, K.-H., Geimer, R., Schuetze, R.: Der internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen , Monaco (aggiornato al 1991), pagg. 606/169; Gaudemet-Tallon, H.: Revue critique de droit international privé, 1991, pag. 769, in particolare pag. 774.
(67) - Tale sembra del pari essere il punto di vista di Briggs, A.: The Law Quarterly Review 1991 , pag. 531, in particolare pag. 534, il quale auspica un' interpretazione finalistica della Convenzione.
(68) - Poiché la decisione di exequatur italiana non può come tale essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati contraenti, la decisione in questione potrebbe, secondo la tesi qui sostenuta, essere solo la decisione del giudice chiamato a conoscere dell' azione civile italiana.
(69) - In forza delle disposizioni della convenzione di adesione 26 maggio 1989, questa disposizione è stata inglobata nell' art. 57 della Convenzione divenendo il n. 2 di quest' ultimo articolo.
(70) - Con riguardo all' art. 57, v. supra alla nota 34.
(71) - Ai termini dell' art. 20, quando il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti a un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d' ufficio il difetto di giurisdizione nel caso in cui la giurisdizione non risulti da un' altra norma della Convenzione.
(72) - Loc. cit. (nota 29 a piè di pagina), pag. 140 (punto 240).
(73) - V. sentenza Gubisch, loc. cit. (nota 65 a piè di pagina).
(74) - Contrariamente alla tesi della Commissione, mantengo ferma la mia convinzione - anche nell' ambito dei rilievi da me svolti in subordine - che l' art. 16, punto 5, non è applicabile ai procedimenti di exequatur (v. supra al paragrafo 39).
(75) - In forza dell' art. 22, secondo comma, il giudice adito per secondo può inoltre declinare la propria giurisdizione, su richiesta di una delle parti, a condizione che la sua legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande . Questa disposizione (di non agevole comprensione) è ininfluente ai fini del presente procedimento (v. la formulazione letterale della terza questione pregiudiziale) e non deve pertanto essere esaminata nel prosieguo.
(76) - V., con riferimento agli aspetti di cui occorre tener conto al riguardo, i rilievi da me svolti in ordine alla terza questione pregiudiziale.
(77) - [1991] 4 All E. R. 833, 853 e seguenti. L' issue estoppel significa che una circostanza di fatto o di diritto accertata da un giudice straniero non può più essere validamente messa in contestazione dinanzi ai giudici inglesi. V. sul tema, in generale, Dicey and Morris, loc. cit. (nota 4 a piè di pagina), pagg. 432 e seguenti.
(78) - Di conseguenza, a nostro giudizio, il giudice inglese deve avere un potere di sospendere il giudizio in Inghilterra in ordine alla questione se la sentenza di Saint Vincent fosse stata ottenuta in modo fraudolento, in pendenza del giudizio sulla stessa questione in Italia. Permettere che la questione venga proseguita in Inghilterra, mentre la stessa potrebbe essere meglio risolta in Italia, con una decisione che potrebbe essere vincolante ai fini del procedimento inglese, potrebbe costituire un' ingiustizia [loc. cit. nota 77 a piè di pagina - pagg. 855, lett. e) e f)].
(79) - A nostro giudizio i giudici inglesi dovrebbero adottare, per l' accertamento di tale questione, un punto di vista comunitario, e non nazionale o nazionalistico (loc. cit. - nota 77 a piè di pagina - pagg. 856 e seguenti).
(80) - V. ultra ai paragrafi 76 e seguenti.
(81) - Manca manifestamente una competenza esclusiva e concorrente per risolvere tali questioni, che sarebbe necessaria per l' applicazione dell' art. 23.
(82) - Loc. cit. (nota 65 a piè di pagina).
(83) - V. supra al paragrafo 42.
(84) - Loc. cit. (nota 63 a piè di pagina), punto 16.
(85) - V. a questo riguardo la sentenza della High Court (Ognall J.) 31 gennaio 1990, nella causa Virgin Aviation Services Limited/CAD Aviation Services [1991] International Litigation Procedure 79. In essa si afferma che, in caso di domanda di sospensione del procedimento, l' ago della bilancia è a priori più favorevole per la parte istante per la sospensione [ (...) signifies that the strong presumption where an application is made for a stay, lies in favour of the applicant - loc. cit. pag. 88].
(86) - V. al riguardo, ad esempio, sentenza dell' OLG Karlsruhe 4 agosto 1977, RIW 1977, pagg. 718 e seguenti (= Repertorio di giurisprudenza di diritto comunitario, serie D, I-5.3 - B 8).
(87) - V. sentenza dello Hof van Beroep di Anversa 18 ottobre 1979, Belgische Rechtspraak in Handelszaken 1980, pag. 181, in particolare pag. 187 (= Repertorio, I-22 - B 2).
(88) - V. sentenza dell' Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 1 febbraio 1985, Schip en Schade 1985, pagg. 251, 254 (= Repertorio, I-22 B 8) e sentenza del Soe- og Handelsretten danese 5 settembre 1991, confermata dalla sentenza del Hoejesteret 19 febbraio 1992 (Ugeskrift for Retsvaesen 1992, pagg. 403 e seguenti).
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