Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Con effetto dal 1 gennaio 1983 è stata istituita in Italia un' imposta di consumo su prodotti audiovisivi e foto-ottici. Le relative disposizioni figurano nell' art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, che successivamente è stato modificato e convertito nell' art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (in prosieguo: la "legge n. 53") (1). L' imposta viene riscossa tanto sui prodotti fabbricati in Italia quanto sulle merci importate. A parte un' eccezione, l' aliquota fiscale è del 16% (2). Per i prodotti nazionali viene tassato il valore franco fabbrica; al riguardo non si tiene conto delle spese sostenute dall' azienda sul mercato nazionale. Per i prodotti importati ci si basa sul valore in dogana franco frontiera nazionale (art. 4, secondo comma, della legge n. 53).
2. A norma dell' art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, in via di principio nel valore in dogana non vengono inclusi "dazi doganali e altre imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione o della vendita delle merci".
3. Il 23 marzo 1983 il ministero delle Finanze, convenuto nella causa principale, ha adottato un decreto di attuazione della legge n. 53 (3). L' art. 2, settimo comma, di questo decreto stabilisce che per le merci importate l' imposta si deve applicare sulla base del valore in dogana ai sensi del regolamento n. 1224/80, unitamente a determinati altri importi. Fra gli importi che in base a questa disposizione devono essere aggiunti al valore in dogana figurano anzitutto i diritti dovuti per l' immissione in libera pratica nella Comunità (4).
4. La OTO SpA ha importato dal Giappone merci che rientravano nell' ambito di applicazione della legge n. 53, e dall' amministrazione doganale italiana ha ricevuto un' ingiunzione di pagamento relativa all' imposta di consumo. Avverso questo provvedimento l' impresa ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma. La ricorrente ha addotto che l' imposta era stata calcolata erratamente poiché nella base imponibile utilizzata dalle autorità figurava anche l' importo dei dazi che erano stati versati per l' importazione dei prodotti nella Comunità (5). La disposizione del suddetto decreto, su cui le autorità italiane si erano basate, sarebbe stata illecita in quanto in contrasto con l' art. 4 della legge n. 53.
5. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso. Il ministero delle Finanze ha interposto appello contro questa sentenza sostenendo che l' art. 4 della legge n. 53 era in contrasto col diritto comunitario in quanto penalizzava merci che erano state immesse in libera pratica in altri Stati membri e che successivamente erano state esportate in Italia, rispetto alle merci che erano state importate direttamente da paesi terzi. La Corte di appello ha accolto questa tesi ed è giunta alla conclusione che non era applicabile la disposizione considerata di cui alla legge n. 53. Poiché quindi nulla più ostava all' applicazione delle disposizioni del decreto controverso la Corte d' appello ha respinto il ricorso.
6. Avverso questa sentenza la OTO SpA ha proposto ricorso in cassazione. La Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se, in base all' art. 12 del Trattato di Roma istitutivo della CEE - relativo al divieto d' introduzione, fra gli Stati membri, di tasse equivalenti ai dazi doganali °, per tassa equivalente a dazio doganale debba essere intesa soltanto quella che venga imposta da un paese membro della Comunità sui prodotti importati da altro paese membro, oppure invece si debba intendere anche l' imposta che ° pur non incidendo direttamente sulle importazioni ° renda, di fatto, un prodotto proveniente da un paese terzo economicamente più conveniente rispetto allo stesso tipo di prodotto proveniente da un paese membro. E ciò con particolare riguardo all' ipotesi che questo trattamento sfavorevole per il paese membro della Comunità derivi dal fatto che, in applicazione della nuova imposta, il valore imponibile del prodotto immesso nel mercato comunitario dal paese membro, qualora si tratti di un prodotto precedentemente importato da un paese terzo, risulterà (a differenza di quello dei beni provenienti da paesi terzi) accresciuto dagli oneri per l' immissione in libera pratica di quel prodotto".
B ° Il mio punto di vista
7. La Commissione ha giustamente asserito che la questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione presenta un contenuto strettamente limitato. Per il giudice a quo si tratta di stabilire se sia compatibile col diritto comunitario una normativa in base alla quale alle merci di paesi terzi esportate direttamente in Italia viene riservato un trattamento più favorevole di quello applicato alle merci provenienti da paesi terzi che giungono in Italia attraverso un altro Stato membro.
Questa disparità di trattamento risulta dal fatto che, a norma dell' art. 4, secondo comma, della legge n. 53, per le merci provenienti da paesi terzi che vengono importate direttamente da questi paesi l' imposta italiana di consumo viene calcolata sulla base di un importo che non comprende il dazio doganale, mentre ciò avviene per le merci analoghe importate attraverso un altro Stato membro (6).
8. Il testo della questione pregiudiziale consentirebbe tuttavia anche l' interpretazione secondo cui il giudice a quo s' interroga del tutto in generale sulla liceità di una normativa che penalizza le merci provenienti da altri Stati membri rispetto alle importazioni da paesi terzi. Questa interpretazione non trova però conferma né nella fattispecie di cui si occupa il giudice italiano né nell' ordinanza di rinvio. Come ho già rilevato, si tratta della questione della presa in considerazione degli oneri versati per l' immissione in libera pratica nella Comunità. Tali oneri però si producono solo se il prodotto considerato proviene da uno Stato che non appartiene alla Comunità. Sulle merci che sono state prodotte in uno Stato membro e che sono esportate in Italia non si possono applicare invece ° come è noto ° i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente (v. art. 12 del Trattato CEE). In base alla presente fattispecie non è pertanto evidente in quale modo la disciplina italiana che va esaminata nel presente caso possa sfavorire anche i prodotti fabbricati in altri Stati membri rispetto alle importazioni da paesi terzi.
Art. 12 del Trattato CEE
9. Il giudice a quo chiede se la normativa italiana sia compatibile con l' art. 12 del Trattato CEE. Questo articolo vieta agli Stati membri di introdurre fra loro nuovi dazi o tasse di effetto equivalente e di aumentare i dazi o le tasse già esistenti. Tuttavia, come la Commissione ha giustamente osservato, l' art. 12 del Trattato CEE non si applica alla fattispecie. Nella sentenza pronunciata nella causa Steinike und Weinlig (7) la Corte ha affermato che la caratteristica sostanziale di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, che la distingue da una imposizione interna ai sensi dell' art. 95 del Trattato CEE, consiste nel fatto che "la prima grava esclusivamente sul prodotto importato, mentre la seconda grava sui prodotti importati e nel contempo su quelli nazionali".
10. Secondo la giurisprudenza della Corte, anche un tributo riscosso sulle merci importate può essere considerato tributo interno quando non esiste un prodotto nazionale identico o analogo. Ciò implica però che il tributo di cui trattasi
"faccia parte di un regime generale di tributi interni che colpisce sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti" (8).
La Corte doveva occuparsi di tale questione in particolare in tre casi vertenti su un' imposta italiana di consumo gravante su banane fresche. In questi casi poteva apparire in effetti dubbio se siffatta imposta dovesse essere considerata tributo interno ai sensi dell' art. 95 del Trattato CEE (9). La Corte ha però risolto affermativamente tale questione (10). Queste pronunce sono direttamente rilevanti per il presente caso poiché la Corte ha ricordato che questa caratteristica vale anche per le altre imposte di consumo riscosse in Italia:
"Nel caso di un' imposta di consumo come quella di cui è causa nel procedimento in via principale, questa imposta fa parte di un sistema generale di tasse interne. Le diciannove imposte di consumo sono rette da disposizioni fiscali comuni e colpiscono categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, indipendentemente dall' origine del prodotto in questione, e cioè l' appartenenza di un prodotto ad una determinata categoria di merci" (11).
11. L' imposta italiana di consumo su prodotti audiovisivi e foto-ottici colpisce tanto i prodotti importati quanto i prodotti nazionali. Anche qualora ° e al riguardo non si può ravvisare alcun elemento a sostegno ° determinate merci soggette all' imposta di consumo dovessero essere prodotte solo all' estero, e non vi dovesse essere alcun prodotto italiano identico o analogo, secondo la giurisprudenza sopra citata l' imposta di consumo di cui trattasi dovrebbe essere considerata tributo interno ai sensi dell' art. 95 del Trattato CEE, e non tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi dell' art. 12 del Trattato CEE.
12. Un' imposizione che grava sui prodotti importati e nel contempo sui prodotti similari può cionondimeno costituire una tassa di effetto equivalente nel caso in cui il gettito dell' imposta sia esclusivamente destinato a finanziare attività "che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali gravati, i quali vedrebbero così compensato, in tutto (...), il relativo onere fiscale" (12). Nella fattispecie non vi sono indizi a favore di una destinazione in tal senso dei proventi dell' imposta di consumo.
Art. 95 del Trattato CEE
13. E' vero che nella questione pregiudiziale si menziona unicamente l' art. 12 del Trattato CEE. Tuttavia va ricordato che la Corte di giustizia ha il compito
"di interpretare tutte le disposizioni del diritto comunitario di cui abbiano bisogno i tribunali nazionali per dirimere le liti dinanzi ad essi pendenti, anche se tali disposizioni non sono espressamente menzionate nelle questioni presentate alla Corte da detti tribunali" (13)
Neanche dagli atti emergono elementi dai quali si possa concludere che il giudice a quo intendeva porre un quesito soltanto sull' interpretazione dell' art. 12 del Trattato CEE (14).
14. L' art. 95 del Trattato CEE si applica anche alle merci provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità (15). A norma dell' art. 10, primo comma, del Trattato CEE, sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili. L' art. 95 può quindi essere applicato a queste merci solo qualora siano stati versati gli oneri per la loro immissione in libera pratica.
Ne consegue che merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica in uno Stato membro diverso dall' Italia, ai fini della riscossione dell' imposta italiana di consumo vengono trattate come merci analoghe che sono state prodotte in questi Stati membri. In entrambi i casi, a norma dell' art. 4, secondo comma, della legge n. 53, l' imposta di consumo viene riscossa in base al valore in dogana franco frontiera nazionale. Il fatto che questo valore in dogana per le merci provenienti da paesi terzi comprenda anche gli oneri per l' immissione in libera pratica non va attribuito ad un' eventuale discriminazione disposta dalla legge italiana, ma costituisce una conseguenza logica del principio contenuto nell' art. 10, primo comma, del Trattato CEE.
15. Come ho già osservato, non vi sono neanche elementi dai quali si possa dedurre che verrebbero discriminate merci provenienti da altri Stati membri (indipendentemente dal fatto che esse siano state ivi prodotte o siano state immesse in libera pratica) rispetto alle merci fabbricate in Italia (16).
16. Merci provenienti da paesi terzi, che siano immesse in libera pratica negli altri Stati membri e quindi esportate in Italia, sono tuttavia svantaggiate rispetto ai prodotti che sono esportati direttamente in Italia dallo Stato terzo in questione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte non si applica però il disposto di cui all' art. 95 alle importazioni (dirette) da paesi terzi (17).
17. Come la Corte di giustizia ha affermato nella causa Hansen, il Trattato CEE non contiene disposizioni che vietino discriminazioni in occasione della riscossione di imposte nazionali su importazioni provenienti da paesi terzi; al tempo stesso, essa ha però rilevato che rimangono salvi gli eventuali accordi vigenti fra la Comunità e lo Stato membro di origine della merce (18). Non si possono però ravvisare accordi che vieterebbero di trattare più favorevolmente merci importate (direttamente) da paesi terzi rispetto a ° determinate ° merci che si trovino in libera pratica nella Comunità.
La tariffa doganale comune (artt. 18-29 del Trattato CEE) e le norme sulla politica commerciale comune (artt. 110-116 del Trattato CEE)
18. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione ha sostenuto ° senza in verità occuparsi maggiormente delle questioni ora in esame ° che per la fattispecie non rilevano le norme sulla tariffa doganale comune. Non posso aderire a questo punto di vista.
19. Come abbiamo già visto, per effetto della disposizione contenuta nell' art. 4, secondo comma, della legge n. 53, una merce proveniente da uno Stato terzo viene trattata diversamente a seconda che essa venga esportata in Italia direttamente dallo Stato terzo o giunga in Italia attraverso un altro Stato membro. L' importo dell' imposta di consumo che viene riscossa sulla merce importata direttamente è inferiore all' importo gravante sulla merce che dapprima viene immessa in libera pratica in un altro Stato membro e poi viene esportata in Italia.
Ciò significa che per un produttore operante in uno Stato terzo è più vantaggioso esportare direttamente le sue merci in Italia. Se, ad esempio, il mercato italiano è stato finora approvvigionato da un' impresa di distribuzione stabilita in un altro Stato membro, vi è un incentivo ad effettuare d' ora in poi le forniture all' acquirente italiano mediante esportazioni dirette in Italia. Se si tiene conto del fatto che gli apparecchi audiovisivi e foto-ottici soggetti all' imposta costituiscono prodotti con un valore corrente non trascurabile, potrebbero senz' altro essere non indifferenti i risparmi che in tal modo si potrebbero ottenere. Poiché l' imposta italiana di consumo, ai sensi dell' art. 4, ottavo comma, della legge n. 53, non viene riscossa (oppure rimborsata) per i prodotti che vengono esportati dall' Italia, gli effetti diretti di detta imposta si limitano ° a dire il vero ° alle merci destinate al mercato italiano (19).
20. Il sistema che l' imposta italiana di consumo ha stabilito con la legge n. 53 a mio avviso non è compatibile coi principi della tariffa doganale comune e con la politica commerciale. La tariffa doganale comune
"è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali" (20).
Come credo di aver dimostrato, la disciplina italiana fa sorgere il pericolo di detti sviamenti o distorsioni.
21. E' vero che il dazio prescritto dalla tariffa doganale comune per il prodotto di cui trattasi dev' essere versato per un importo uguale tanto per i prodotti di paesi terzi esportati direttamente in Italia quanto per i prodotti di paesi terzi che arrivano in Italia attraverso un altro Stato membro. La differenza quanto al carico fiscale risulta piuttosto dall' applicazione dell' imposta italiana di consumo. Tuttavia, la Corte ha affermato che possono essere incompatibili col diritto comunitario anche le "tasse diverse dai dazi doganali propriamente detti" (21). Sebbene le norme sull' istituzione della tariffa doganale comune (art. 18 e seguenti del Trattato CEE) ° diversamente dal disposto di cui agli artt. 12-17 del Trattato CEE ° non menzionino le tasse di effetto equivalente, dallo scopo di queste disposizioni si desume il divieto per gli Stati membri
"di modificare, mediante tributi addizionali, il livello della protezione concessa dalla tariffa doganale comune. Anche se non hanno carattere protettivo, l' esistenza di tali tasse può essere inconciliabile con le esigenze della politica commerciale comune" (22).
22. A dire il vero, è evidente che questa giurisprudenza non può essere applicata direttamente al presente caso. La causa Diamantarbeiders/Indiamex verteva su una tassa belga che veniva applicata all' importazione diretta di diamanti grezzi provenienti da paesi terzi. Il presente caso riguarda invece un' imposta di consumo che grava sia sui prodotti italiani sia su quelli importati. A questo proposito, facendo riferimento alla sentenza pronunciata nella causa Simba, la Commissione sostiene che una tassa non può essere classificata contemporaneamente come una tassa interna ai sensi dell' art. 95 del Trattato CEE e come una tassa di effetto equivalente ai sensi dell' art. 9 del Trattato CEE. In effetti nella suddetta pronuncia la Corte si è rifiutata per questo motivo di esaminare la compatibilità con la tariffa doganale comune dell' imposta italiana di consumo gravante sulle banane fresche (23).
23. Appare dubbio se questa asserzione risulti giusta nella sua generalità. La delimitazione fra tasse di effetto equivalente e tasse interne attiene ai rapporti reciproci fra gli Stati membri. L' art. 12 vieta agli Stati membri di applicare nei loro reciproci rapporti commerciali dazi o tasse di effetto equivalente. L' art. 95 limita la discrezionalità degli Stati membri quanto alla riscossione di tributi interni. Siffatte tasse ° nella misura in cui non perseguono obiettivi protezionistici ° possono essere riscosse, ma le merci provenienti da altri Stati membri devono essere trattate come i prodotti nazionali. Tenuto conto degli effetti giuridici diversi, questa delimitazione è necessaria e opportuna. E' però dubbio se si debbano adottare gli stessi criteri quando si tratta del rapporto della Comunità con gli altri Stati.
24. A mio avviso, non è però necessario approfondire qui tale questione (24). Nella presente fattispecie non è la riscossione dell' imposta italiana di consumo che fa sorgere perplessità con riferimento alla tariffa doganale comune e alla politica commerciale comune. L' incompatibilità con le norme di diritto comunitario consiste piuttosto nella parziale non riscossione del tributo sui prodotti dei paesi terzi esportati direttamente in Italia. Si potrebbe dire che la disciplina italiana concede effettivamente a questi prodotti una preferenza (anche se questa non può essere stata l' intenzione del legislatore italiano), e con ciò comporta il pericolo di uno sviamento o di una distorsione delle correnti commerciali.
L' unico modo in cui può essere rimossa questa incompatibilità consiste secondo me nell' includere nella base imponibile gli oneri per l' immissione in libera pratica nella Comunità anche nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi direttamente importati. Nelle sue osservazioni scritte la ricorrente nella causa principale ha sostenuto che per l' applicazione dell' imposta italiana di consumo non si devono (affatto) considerare i dazi e gli oneri per la messa in circolazione in un altro Stato membro. Ciò certamente sopprimerebbe le differenze di trattamento per le merci importate da paesi terzi. Siffatto modo di procedere porterebbe però a che sarebbero favoriti d' ora in poi tutti i prodotti soggetti all' imposta di consumo, importati dai paesi terzi in Italia, rispetto alle merci prodotte negli Stati membri della Comunità. La concessione di una preferenza del genere potrebbe essere disposta eventualmente dallo stesso legislatore comunitario. A questo proposito, si deve ancora ricordare che, ai sensi dell' art. 10, primo comma, del Trattato CEE, si trovano in libera pratica, e quindi devono essere trattate come merci provenienti da paesi membri, soltanto quelle merci provenienti dai paesi terzi per le quali siano stati versati i dazi doganali all' importazione e le tasse prescritti.
25. Ciò significa che col diritto comunitario è compatibile soltanto il procedimento, disposto col decreto 23 marzo 1983, avente ad oggetto il calcolo dell' imposta di consumo gravante sui prodotti importati da paesi terzi. Come il governo italiano ha giustamente affermato, questo procedimento realizza l' assoluta parità di trattamento fiscale.
26. La Commissione ha sostenuto che il tribunale nazionale non ha posto un quesito sulla compatibilità col diritto comunitario del decreto 23 marzo 1983. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (25), non posso però condividere le obiezioni della Commissione, secondo le quali la Corte di giustizia non può esaminare tale questione. Come ho già rilevato, col diritto comunitario può essere considerato compatibile soltanto il calcolo dell' imposta italiana di consumo in base ad un importo che comprenda gli oneri per l' immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti dei paesi terzi. Questo sistema di calcolo non fa sorgere alcun dubbio neanche tenuto conto delle disposizioni del GATT, e in particolare del suo articolo III. Applicando la soluzione qui proposta le merci provenienti da paesi terzi, dopo essere state immesse in libera pratica, vengono infatti trattate del tutto come i prodotti provenienti da paesi membri. A questo proposito si può forse osservare che anche per il calcolo dell' imposta sul valore aggiunto ai sensi della sesta direttiva (26) alla base imponibile si aggiungono i dazi all' importazione e le altre tasse.
C ° Conclusione
27. Vi propongo pertanto di risolvere come segue la questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione:
"1. Un tributo che si applica tanto ai prodotti importati quanto a quelli nazionali non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi dell' art. 12 del Trattato CEE, qualora appartenga ad un sistema generale di tributi interni gravante sistematicamente su categorie di prodotti in base a criteri oggettivi, applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. Detto tributo ha quindi natura di tributo interno ai sensi dell' art. 95 del Trattato CEE.
2. L' art. 95 del Trattato CEE non osta a che, in occasione della riscossione di detto tributo, prodotti di paesi terzi, importati direttamente da un paese terzo, ricevano un trattamento più favorevole dei prodotti di paesi terzi immessi dapprima in libera pratica in un altro Stato membro e successivamente esportati verso lo Stato membro che applica il tributo di cui trattasi. Tuttavia, siffatta disparità di trattamento infrange le norme del Trattato CEE sulla tariffa doganale comune e sulla politica commerciale comune.
3. E' compatibile col diritto comunitario una disposizione secondo la quale per i prodotti provenienti da paesi terzi un siffatto tributo viene riscosso in base ad un importo che comprende gli oneri versati per l' immissione in libera pratica nella Comunità di detti prodotti".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Una versione consolidata del testo legislativo è riportata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI) n. 65 dell' 8 marzo 1983, pag. 1798.
(2) - Per determinati apparecchi televisivi l' aliquota fiscale è dell' 8% (art. 4, secondo comma, della legge n. 53).
(3) - GURI 25 marzo 1983, n. 83, pag. 2326.
(4) - L' art. 2, settimo comma, del decreto così recita: Il valore imponibile dei prodotti importati è costituito dal valore alla frontiera italiana determinato sulla base del valore in dogana ai sensi del regolamento comunitario 1224/80/CEE, aumentato degli eventuali costi ed oneri per la resa alla frontiera italiana, ivi compresi i diritti dovuti per l' immissione in libera pratica nella Comunità economica europea e diminuito delle eventuali componenti del prezzo pagato o da pagare che concernono il trasporto e la commercializzazione all' interno del territorio doganale nazionale .
(5) - Nell' ordinanza di rinvio si menziona il fatto che l' imposta è stata riscossa sulla base del valore delle merci unitamente ai dazi comunali e ai diritti di confine . Dalle memorie presentate alla Corte dalla OTO SpA risulta però chiaramente che al riguardo si sarebbe potuto trattare di una formulazione un po' errata o di una svista. In detta memoria la OTO SpA lamenta il fatto che le autorità italiane hanno riscosso l' imposta di consumo basandosi (anche) sull' importo del dazio doganale.
(6) - Per contro, siffatta disparità di trattamento non sussisterebbe qualora l' imposta di consumo venisse calcolata in base al procedimento stabilito dal decreto 23 marzo 1983 (v. supra, paragrafo 3). In tal caso la base imponibile per le merci provenienti da paesi terzi comprenderebbe in ogni caso gli oneri per l' immissione in libera pratica nella Comunità. Nelle sue osservazioni scritte il governo italiano sostiene che l' interpretazione dell' art. 4, secondo comma, della legge n. 53 può (e deve) portare allo stesso risultato. I giudici italiani dovranno decidere se tale interpretazione sia possibile. Alla base della questione pregiudiziale vi è manifestamente l' assunto che siffatta interpretazione non è possibile e che la normativa italiana porta alla disparità di trattamento già descritta.
(7) - Sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76 (Racc. pag. 595, punto 28).
(8) - Sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta (Racc. pag. 2085, punto 10).
(9) - V. le mie conclusioni nella causa 193/85, Racc. 1987, pag. 2095 e seguenti.
(10) - Sentenza 7 maggio 1987, causa 184/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2013); sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85 (già citata alla nota 8), punti 12 e 13; sentenza 9 giugno 1992, cause riunite da C-228/90 a C-234/90, C-339/90 e C-353/90, Simba (Racc. pag. I-3713, punto 7).
(11) - Sentenza nella causa 193/85 (già citata alla nota 8), punto 12.
(12) - Sentenza nella causa Steinike und Weinlig (già citata alla nota 7), punto 28. In questa sentenza la Corte di giustizia si è basata sul fatto che l' onere fiscale gravante sui prodotti nazionali viene annullato in tutto o in parte . Dalla giurisprudenza più recente emerge tuttavia che soltanto l' abolizione totale dell' onere fiscale fa sì che il relativo tributo debba essere considerato una tassa di effetto equivalente (v. sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders, Racc. pag. I-3899, punto 20).
(13) - Giurisprudenza costante; v., da ultimo, sentenza 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann, Racc. pag. I-971, punto 17).
(14) - V., al riguardo, la sentenza 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel/Novasam (Racc. pag. 5987, punto 8), nella quale la Corte ha concluso che il giudice a quo si è rifiutato tacitamente di chiedere alla Corte di interpretare una disposizione non menzionata nella questione pregiudiziale.
(15) - V., ad es., la sentenza nella causa 193/85 (già citata alla nota 8), punti 25 e 28.
(16) - Al riguardo, v. supra, paragrafo 8.
(17) - Sentenza 4 aprile 1968, causa 20/67, Tivoli (Racc. pag. 299, in particolare pag. 308; sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen (Racc. pag. 1787, punto 23); sentenza 9 giugno 1992, causa Simba (già citata alla nota 10), punto 14.
(18) - Loc. cit. (nota 17), punto 24. V., del pari, la sentenza pronunciata nella causa Simba (già citata alla nota 10), punti 18 e 19.
(19) - Ciò non esclude che la disciplina italiana produca effetti indiretti anche sulle merci che sono destinate ad altri Stati membri. Se, nell' esempio menzionato, il produttore di uno Stato terzo decide di affidare a un' impresa italiana di distribuzione il commercio delle sue merci destinate al mercato italiano, può essere del tutto ragionevole affidare alla stessa impresa anche l' approvvigionamento degli altri Stati membri.
(20) - Sentenza 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders/Indiamex (Racc. pag. 1609, punto 9; il corsivo è mio). V. anche sentenze 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT/Ministero delle Finanze (Racc. pag. 731, punto 18), e 27 settembre 1988, causa 51/87, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 5459, punto 6).
(21) - Sentenza 13 dicembre 1973 (già citata alla nota 20), punto 13.
(22) - Sentenza 13 dicembre 1973 (già citata alla nota 20), punti 13 e 14.
(23) - Sentenza 9 giugno 1992 (già citata alla nota 10), punto 25.
(24) - Si può in realtà rilevare che anche secondo la Corte questa differenza strettamente concettuale fra tributi interni e tasse di effetto equivalente a dazi doganali vale solo in via di principio ( en principe ) (v. sentenza 9 giugno 1992, già citata alla nota 10, punto 25).
(25) - V. supra, paragrafo 13.
(26) - V. art. 11 A, n. 2, lett. a), e B, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1), da ultimo modificata dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/77/CEE (GU L 316, pag. 1).
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