CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 16 settembre 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
L'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, attuata in applicazione dell'art. 40, n. 2, secondo comma, lett. c), del Trattato CEE, è stata istituita il 1° luglio 1968, con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1009/67 ( 1 ). Attualmente essa è disciplinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 ( 2 ) e «mira a garantire ai bieticoltori prezzi e sbocchi entro limiti quantitativi stabiliti in funzione della domanda di zucchero al consumo e delle possibilità di esportazione di questo prodotto da parte della Comunità» ( 3 ).
2.
Attraverso un regime di quote, i quantitativi di zucchero da produrre vengono attribuiti, in un primo tempo, agli Stati membri i quali devono poi ripartirli fra i vari produttori. Lo zucchero è suddiviso in zucchero A, B e C ( 4 ). I quantitativi di zucchero A e B beneficiano di garanzie in materia di prezzo: il prezzo minimo dello zucchero B dev'essere inferiore a quello dello zucchero A ( 5 ). La quota B rappresenta una percentuale della quota A che può variare a seconda dei paesi e delle imprese interessate ( 6 ). Lo zucchero C è rappresentato da quello eccedente la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi. Esso non beneficia di alcuna garanzia di prezzo e dev'essere smerciato esclusivamente all'esterno della Comunità, senza restituzione all'esportazione ( 7 ).
3.
L'art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1785/81, assegna al Consiglio il compito di stabilire le disposizioni quadro, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole. L'art. 30, nn. 4 e 5, da parte sua, precisa che dovranno essere emanate, dalla Commissione o dal Consiglio, norme comunitarie dirette a disciplinare i rapporti contrattuali tra i produttori di barbabietole e gli zuccherifici, ed in particolare i criteri per la ripartizione dei quantitativi di barbabietole tra i venditori.
4.
A tutt'oggi, dette modalità di applicazione del regolamento non sono state ancora adottate ( 8 ).
5.
Il regolamento n. 1785/81 attribuisce una competenza anche agli Stati membri che, in mancanza di accordi interprofessionali, possono adottare le misure necessarie per preservare gli interessi delle parti interessate (art. 7, n. 5). In mancanza di accordo tra bieticoltori e produttori di zucchero sulla ripartizione dei quantitativi di barbabietole da consegnare, già l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1975, n. 741 ( 9 ), stabiliva che «lo Stato membro interessato (poteva) prevedere norme per la ripartizione».
6.
Il signor Mörlins, agricoltore produttore di barbabietole, contesta i quantitativi di barbabietole che lo zuccherificio Zuckerfabrik Königslutter-Twülpstedt AG, di cui è azionista, ha offerto di ritirare dallo stesso nell'ambito dei contratti annuali di consegna, e segnatamente la loro ripartizione fra quote A e B.
7.
Detto zuccherificio, basandosi sull'art. 30 del regolamento n. 1785/81, attribuisce al signor Mörlins quantitativi di consegna pari a 19318 decitonnellate (dt) per quanto riguarda la quota A e 15090 dt quanto alla quota B ai quali si aggiungono diritti di consegna speciali.
8.
L'attore nella causa principale, ritenendo che i quantitativi assegnatigli debbano essere riequilibrati aumentando quelli attribuiti nell'ambito della quota A, cita in giudizio lo zuccherificio dinanzi al Landgericht di Braunschweig onde vederlo condannare a stipulare un nuovo contratto di consegna di barbabietole da zucchero per la campagna 1991/1992 che preveda, in particolare, un diritto di consegna nell'ambito della quota A pari quanto meno a 26516 dt. Egli si basa, in particolare, i) sul divieto di discriminazioni di cui all'art. 26 della legge tedesca contro le restrizioni alla concorrenza (in prosieguo: la «GWB») (un'impresa in posizione dominante non può sottoporre un'altra impresa, come un fornitore, a un trattamento differenziato rispetto a quello riservato alle altre imprese analoghe) e ii) sul principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dal diritto tedesco sulle società per azioni, con particolare riferimento al caso in cui tali azionisti effettuino, a titolo di conferimento, prestazioni periodiche in natura (art. 53 a della legge tedesca sulle società per azioni) (in prosieguo: l'«AktG»).
9.
Ci si chiede se l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati consenta di applicare il diritto nazionale sui cartelli e sulle società ai rapporti giuridici fra produttori di barbabietole e zuccherifici.
10.
A proposito di un'altra controversia, il Bundesgerichtshof, senza ritenere necessario interpellarvi, ha considerato che, per quanto riguarda il diritto nazionale sulla concorrenza, la soluzione di tale questione dev'essere positiva principalmente per il motivo che le norme comunitarie non ammettono restrizioni alla concorrenza nell'acquisto di materie prime ( 10 ).
11.
Al contrario, il Landgericht di Braunschweig ritiene che l'esistenza di un'organizzazione comune del mercato dello zucchero escluda l'applicazione del diritto tedesco sui cartelli ai rapporti giuridici di cui trattasi ( 11 ). Tenuto conto della citata pronuncia del Bundesgerichtshof e del problema posto dalla sollecitata applicazione del diritto nazionale sulle società, esso vi sottopone due questioni pregiudiziali miranti a stabilire, in primo luogo, se, onde valutare i criteri di ripartizione delle quote tra i venditori, l'organizzazione comune del mercato dello zucchero osti all'applicazione delle norme del diritto tedesco sui cartelli e sulle società e, in secondo luogo, se tale organizzazione fornisca al diritto nazionale sui contratti criteri per ripartire fra i bieticoltori i quantitativi che il fabbricante offre di acquistare ( 12 ).
12.
Affrontiamo la prima questione.
13.
Nella vostra sentenza 16 gennaio 1979, Sukkerfabriken Nykøbing ( 13 ) avete stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si estende ai rapporti fra produttori di barbabietole e zuccherifici per quanto riguarda specificamente la produzione di zucchero, nel qual caso gli Stati membri non possono più, in linea di principio, adottare iniziative unilaterali in materia.
14.
Le disposizioni del regolamento n. 1785/81 che disciplinano tali rapporti vanno distinte fra quelle che rinviano a una futura normativa comunitaria e quelle che «delegano» una competenza agli Stati membri.
15.
Gli ara. 7, nn. 1 e 3, e 30, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/81 contemplano la medesima ipotesi: l'organizzazione comune di mercato conferisce alla Comunità la competenza a emanare disposizioni quadro ovvero norme di applicazione complementari.
16.
Tali disposizioni si distinguono radicalmente da quelle previste dall'art. 7, n. 5, del medesimo regolamento, ovvero dall'art. 1 del regolamento n. 741/75 le quali, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, attribuiscono competenze agli Stati membri. È quest'ultima norma che ha dato luogo alla citata sentenza Sukkerfabriken Nykøbing.
17.
Si tratta ora di stabilire se, nel caso in cui la normativa comunitaria attribuisca espressamente alla Comunità la competenza a disciplinare un aspetto dell'organizzazione comune del mercato, uno Stato membro possa, nel silenzio del legislatore comunitario, legiferare su tale aspetto, diverso rispetto a quelli oggetto di un'attribuzione, anch'essa espressa, di competenza a suo favore.
18.
Ricordo i punti cardine della vostra giurisprudenza in materia.
19.
Come giustamente rilevato dalla Commissione ( 14 ), a differenza dell'art. 113 del Trattato, relativo alla politica commerciale comune, l'art. 43 non conferisce alla Comunità una competenza esclusiva in materia di politica agricola comune.
20.
Tuttavia, non appena la Comunità esercita il potere, che le deriva dall'art. 40, n. 2, del Trattato, di istituire un'organizzazione comune dei mercati agricoli, quest'ultima si «sostituisce» ( 15 ) alle organizzazioni nazionali, e gli Stati membri non sono più competenti a disciplinare il mercato considerato.
21.
Così avete statuito che,
«quando una normativa che istituisce un'organizzazione comune di mercato può essere considerata esauriente, gli Stati membri non hanno più competenza in materia, salvo che non sia specificamente disposto in senso contrario» ( 16 ).
22.
Nella vostra giurisprudenza più recente si precisa che,
«una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune dei mercati di un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale che possa derogare ad essa o pregiudicarla» ( 17 ).
23.
Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire anche se il provvedimento unilaterale dovesse «servire da sostegno alla politica comune della Comunità» ( 18 ). Spetta, infatti,
«alla Comunità cercare una soluzione al problema (posto nelk fattispecie) nell'ambito della politica agricola comune, non ad uno Stato membro» ( 19 ).
24.
Detto principio del totale trasferimento di competenza a vantaggio della Comunità incontra un'eccezione menzionata nella vostra sentenza Prantl ( 20 ): norme speciali del regolamento che istituisce l'organizzazione comune di mercato possono conferire agli Stati membri competenza su un aspetto specifico ( 21 ). In questo senso, l'art. 1 del regolamento n. 741/75 dispone che «in caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione, tra i venditori, dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione». Nella sentenza Sukkerfabriken Nykøbing, avete esaminato tale disposizione interpretandola come una «deroga all'impedimento comunitario» ( 22 ) a che lo Stato membro interessato adotti le norme necessarie per effettuare una ripartizione. In tale controversia, il ministro competente aveva emanato un decreto relativo alla ripartizione dei rispettivi diritti di produzione nell'ambito della quota di base fra i soci della cooperativa Sukkerfabriken e i coltivatori vincolati da contratto. Voi avete ammesso il suo intervento sottolineando che l'art. 1 del regolamento n. 741/75 «mira ad autorizzare gli Stati membri, per quanto riguarda gli ostacoli che potrebbero derivare dalla competenza comunitaria, ad effettuare, a norma del loro diritto nazionale, la ripartizione dei diritti di fornitura delle barbabietole (...)» ( 23 ).
25.
L'art. 7, n. 5, del regolamento n. 1785/81 è un altro esempio di disposizione che autorizza eccezionalmente gli Stati membri ad emanare norme di legge nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. In un caso simile codesta Corte non vede alcun ostacolo all'intervento dello Stato membro, sempre che siano rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme generali che disciplinano la politica agricola comune ( 24 ).
26.
E pacifico che in Germania non è stato adottato nessun provvedimento in esecuzione dell'art. 7, n. 5, del regolamento n. 1785/81 o dell'art. 1 del regolamento n. 741/75.
27.
Ne deriva che, a differenza della causa Sukkerfabriken Nykøbing, nel nostro caso il diritto nazionale non è applicabile in virtù di una delega di competenza consentita dal legislatore comunitario.
28.
Gli artt. 7, nn. 3 e 4, e 30, n. 5, non prevedono nessuna eccezione alla competenza comunitaria attribuendo competenza agli Stati membri. Essi conferiscono, al contrario, competenza alla Comunità. In che modo, quindi, uno Stato membro può disciplinare la materia?
29.
Non vi sono dubbi che uno Stato membro sarebbe assolutamente incompetente a stabilire i criteri di ripartizione qualora la Comunità li avesse adottati. Ma cosa accade in caso di silenzio del legislatore comunitario e quindi di lacuna della normativa comune?
30.
Voi considerate che
«In una situazione del genere, la conservazione o l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di norme nazionali destinate a conseguire, nel proprio territorio, gli scopi contemplati dall'organizzazione di mercato (...) non possono, in linea di principio, dare luogo a critiche» ( 25 ).
31.
In questo caso, non vi è rinuncia da parte della Comunità all'esercizio delle sue competenze a vantaggio degli Stati membri. Questi ultimi fruiscono di una competenza sostitutiva in un ambito rientrante in quella, esclusiva, della Comunità. Essi sono «gestori dell'interesse comune» ( 26 ).
«(...) provvedimenti del genere non devono (...) essere considerati compresi nell'esercizio di una competenza propria degli Stati membri, ma come l'adempimento dell'obbligo di collaborazione loro imposto, in una situazione caratterizzata dalla carenza del legislatore comunitario, dall'art. 5 del Trattato, al fine del conseguimento degli scopi dell'organizzazione comune di mercato» ( 27 ).
32.
Detta competenza «sostitutiva» degli Stati membri deve pertanto essere esercitata nel rispetto dell'art. 5 delle norme generali del Trattato e del diritto derivato nella materia considerata.
33.
La competenza degli Stati membri, quando viene ad ovviare alla mancanza di una normativa comunitaria, non è pertanto esclusa, neppure nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.
34.
In questo senso, nella sentenza 5 maggio 1981, Commissione/Regno Unito ( 28 ), avete ammesso che il legislatore britannico colma una lacuna della normativa comunitaria nel campo della pesca. Avete solamente deplorato il fatto che una tale iniziativa fosse stata presa senza che la Commissione ne fosse stata informata in tempo utile ( 29 ).
35.
Infine, voi ammettete la competenza degli Stati membri anche nel caso in cui il legislatore comunitario abbia fatto espresso rinvio a regolamenti successivi.
36.
L'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75 ( 30 ) prevedeva, per esempio, che i provvedimenti diretti, fra l'altro, al miglioramento della qualità e che stabilivano norme di smercio nel settore del pollame dovevano essere adottati dal Consiglio. Qualora tali provvedimenti non vengano adottati, avete riconosciuto, nella citata sentenza Pluimveeslachterijen Midden-Nederland e Van Miert, che i Paesi Bassi possono emanare una normativa sostitutiva a condizione che essa sia compatibile con i principi dell'organizzazione comune di mercato e applicata in conformità delle prescrizioni dell'art. 30 del Trattato ( 31 ).
37.
Ne deriva che, in una situazione caratterizzata dall'assenza di provvedimenti di applicazione previsti dagli artt. 7, nn. 3 e 4, e 30, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/81, tali disposizioni non ostano a che venga adottata una normativa nazionale né a che venga presa in considerazione una normativa nazionale preesistente.
38.
A quali requisiti deve rispondere detta normativa?
39.
Nella sentenza 30 novembre 1978, Bussone ( 32 ), avete stabilito che uno Stato membro, nel silenzio delle norme comunitarie sul prezzo di vendita delle etichette e sul finanziamento dei controlli nel settore delle uova, può disciplinare tale questione ma
«tale facoltà (...) non può (...) essere esercitata in modo da compromettere la finalità perseguita dalla normativa che l'ammette» ( 33 ).
40.
Per quanto riguarda le organizzazioni comuni di mercato basate su un regime comune di prezzi, avete costantemente ( 34 ) dichiarato che
«il regolamento agricolo comunitario che instauri un regime di prezzi che si applica nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lascia intatto il potere degli Stati membri — senza pregiudizio di altre norme del Trattato — di emanare i provvedimenti che ritengono necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato» ( 35 ).
41.
Nella sentenza Pluimveeslachterijen Midden-Nederland e Van Miert, richiamandovi alle vostre sentenze Van der Hulst ( 36 ) e Van der Hazel ( 37 ), avete stabilito la regola generale secondo la quale le disposizioni adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, che colmano le lacune di un'organizzazione comune di mercato «sono ammissibili solo purché siano compatibili con i principi» di quest'ultima ( 38 ).
42.
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero tiene conto, in particolare, delle finalità di cui all'art. 39 del Trattato ( 39 ) quali quelle di stabilizzare i mercati e di proteggere il tenore di vita della popolazione agricola.
43.
Come si può notare a questo proposito, detto articolo sottolinea che nell'elaborazione della politica agricola comune si deve tener conto del fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'economia ( 40 ).
44.
Voi considerate che le organizzazioni comuni di mercato sono fondate
«sul principio di un mercato aperto, al quale tutti i produttori hanno libero accesso, e il cui funzionamento è retto unicamente sugli strumenti giuridici contemplati da detta organizzazione» ( 41 ).
45.
Quale posto occupano le norme sulla concorrenza in un settore caratterizzato dagli interventi dello Stato e dagli inviti al raggruppamento sia nella fase della produzione che in quella dello smercio?
46.
Ài sensi dell'art. 42, primo comma, del Trattato «le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39».
47.
Nella sentenza 29 ottobre 1980, Maizena ( 42 ) avete dichiarato che tale disposizione riconosce
«la prevalenza della politica agricola rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza e il potere del Consiglio di decidere in qual misura le norme sulla concorrenza devono applicarsi nel settore agricolo» ( 43 ).
48.
Queste ultime non sono quindi escluse, in linea di principio, dall'ambito dell'agricoltura. Peraltro, fin dal 1962, il regolamento n. 26 prevedeva che gli artt. 85-90 del Trattato si applicassero a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui agli artt. 85, n. 1, e 86, del Trattato e riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti agricoli, a condizione che la loro applicazione non mettesse in pericolo la realizzazione degli scopi della politica agricola comune ( 44 ).
49.
In tal senso, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, quale disciplinata dal regolamento n. 1785/81, la Commissione, con la citata decisione 19 dicembre 1989, ha riconosciuto contraria all'art. 85 del Trattato CEE i) una clausola contenuta negli accordi conclusi fra la Confédération des betteraviers belges e la Société générale des fabricants de sucre de Belgique, «in base alla quale le barbabietole coltivate in Belgio beneficiavano della priorità nelle forniture destinate alla produzione di zucchero degli zuccherifici belgi nell'ambito della loro quota massima (...)» ( 45 ), ii) l'esclusione di bieticoltori francesi nella ripartizione delle forniture di barbabietole ad uno zuccherificio belga ( 46 ).
50.
Se sono assoggettati agli artt. 85 e 86 del Trattato, i rapporti contrattuali fra produttori di barbabietole e zuccherifici possono rientrare anche nell'ambito di applicazione del diritto nazionale della concorrenza ed in particolare delle norme, come l'art. 26 della GWB, che vietano il trattamento discriminatorio di taluni fornitori da parte di un'impresa in posizione dominante?
51.
Non vedo perché accordi del genere dovrebbero sottrarsi al diritto nazionale della concorrenza qualora esso persegua, al livello dello Stato membro, i medesimi obiettivi della normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda gli abusi di posizione dominante.
52.
Va notato inoltre che l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato impone all'organizzazione comune di mercato di rispettare il principio di parità di trattamento fra produttori.
53.
Ne deriva che lo scopo della normativa comunitaria non è minacciato né messo in pericolo da una disposizione nazionale che vieta le disparità di trattamento fra fornitori di un'impresa in posizione dominante. Alla stessa stregua della citata disposizione del Trattato, detta disposizione interna non è altro che l'espressione di un principio generale di uguaglianza sancito dal diritto comunitario, che impone che
«situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato» ( 47 ).
54.
Spetta quindi, in primo luogo, al giudice nazionale verificare che l'applicazione del proprio diritto avvenga nel rispetto del regime delle quote predisposto dal diritto comunitario ( 48 ).
55.
Egli dovrà poi esaminare se, come asserito dal ricorrente nella causa principale, il fatto di tener conto — al fine di procedere alla sottoripartizione — di periodi di riferimento risalenti nel tempo contrasti, sotto il profilo della parità di trattamento dei produttori interessati, con il diritto nazionale in quanto esso applica il principio di cui all'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.
56.
La questione relativa alla compatibilità di una norma nazionale quale l'art. 53 a della AktG con l'organizzazione comune del mercato dello zucchero mi sembra molto più delicata.
57.
Come si ricorderà, tale articolo pone il principio della parità di trattamento fra gli azionisti: «A parità di condizioni, agli azionisti va riservato il medesimo trattamento».
58.
Il diritto tedesco conosce una forma particolare di società per azioni, denominata società a prestazioni accessorie (Nebenleistungs-AG). Oltre al suo conferimento al capitale sociale, l'azionista è tenuto, in forza dello statuto, ad un conferimento supplementare consistente nel «fornire prestazioni periodiche non aventi natura pecuniaria» ( 49 ) quali la fornitura di materie prime, per esempio di barbabietole. In pratica, peraltro, tale tipo di società esisterebbe solo nel settore della lavorazione della barbabietola da zucchero ( 50 ).
59.
L'azionista di una società siffatta, che contesti la ripartizione effettuata da quest'ultima dei quantitativi di consegna fra quote A e B, può avvalersi dell'art. 53 a dell'AktG e rivendicare il diritto di non essere trattato in modo meno favorevole rispetto ad altri azionisti posti nella sua stessa situazione? Il diritto comunitario ammette che il principio posto da tale articolo possa servire da criterio per la ripartizione fra i produttori di barbabietole delle quote attribuite ( 51 ) all'impresa produttrice di zucchero?
60.
A mio parere la risposta è senz'altro positiva qualora la ripartizione venga effettuata fra produttori azionisti.
61.
In questo caso, l'esigenza della parità di trattamento fra azionisti non è altro che l'espressione, nel diritto interno, del principio di uguaglianza del diritto comunitario, sancito dall'art. 40, n. 3, secondo comma. Ne consegue che il criterio di ripartizione adottato dallo zuccherificio, quale per esempio il quantitativo consegnato nel corso di un determinato periodo di riferimento, dev'essere applicato senza discriminazioni fra produttori azionisti.
62.
Tuttavia, nel nostro caso il principio non è invocato solamente in questo contesto. Il giudice a quo considera, infatti, che, secondo l'attore nella causa principale «lo statuto della convenuta (...) è inevitabilmente fondato sulla preferenza riservata agli azionisti» e che «l'impresa deve ripartire in primo luogo tra di essi le quote ad essa spettanti per i quantitativi A e B» ( 52 ). Alla luce di quanto sopra ci si chiede se un azionista possa invocare il principio di cui all'art. 53 a della AktG per beneficiare, da parte dello zuccherificio, di un trattamento privilegiato rispetto ai fornitori non azionisti.
63.
In questo contesto, non ci si può accontentare di una interpretazione qualsiasi della citata disposizione, rientrante nella sola competenza del giudice nazionale, ma occorre rilevare che l'art. 1, primo comma, del regolamento del Consiglio n. 741/75 — che non è stato abrogato dal regolamento del Consiglio n. 1785/81 — fornisce un'interessante indicazione a tal proposito. Esso prevede, infatti, che le norme sulla ripartizione fra venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della sua quota possono essere fissati, in mancanza di accordi interprofessionali, dallo Stato membro interessato. In questo caso, l'art. 1, secondo comma, di tale normativa, interpretato alla luce della sentenza 16 gennaio 1979, Sukkerfabriken Nykøbing ( 53 ), riconosce che possono essere riconosciuti diritti di consegna, sempre entro gli stessi limiti, a venditori di barbabietole non soci della cooperativa produttrice di zucchero.
64.
Vi è da chiedersi quindi se, qualora siffatti diritti siano stati riconosciuti a terzi da parte di una società per azioni a prestazioni accessorie produttrice di zucchero, un azionista di quest'ultima possa basarsi sul principio di uguaglianza fra azionisti per rimetterli in discussione.
65.
Fra produttori azionisti e non azionisti vi è una differenza oggettiva tale da consentire che vengano attribuiti, o che possano essere attribuiti, diritti distinti agli uni e agli altri, con ripercussioni sui diritti di consegna degli interessati. Si deve tener conto di tale differenza nell'applicazione del principio della parità di trattamento.
66.
Condivido, pertanto, il punto di vista della Commissione quando essa dichiara che tale principio deve trovare applicazione nel diritto delle società per azioni «nei limiti in cui le forniture dei produttori di barbabietole da zucchero si basano sugli obblighi di prestazioni accessorie previsti dallo statuto» ( 54 ). È quindi indubbio che esiste l'obbligo di parità di trattamento fra azionisti.
67.
Esso non esclude tuttavia diritti validamente concessi ai non azionisti e solo qualora sia provato che a questi ultimi siano stati conferiti diritti in violazione di quelli degli azionisti, questi ultimi potrebbero contestarli. Tale valutazione rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale.
68.
La seconda questione pregiudiziale non richiede molte considerazioni.
69.
Essa tende in sostanza a ricavare i criteri che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero potrebbe offrire al diritto nazionale sui contratti, come disciplina direttamente applicabile, per la ripartizione, nell'ambito delle quote, dei quantitativi di barbabietole fra i produttori.
70.
Tale questione può dar luogo a due interpretazioni.
71.
In base alla prima, essa riguarda le norme di diritto comunitario direttamente applicabili che fissano criteri ai quali il singolo possa appellarsi nell'ambito di un contratto fra un produttore di barbabietole e un fabbricante di zucchero.
72.
Ho dimostrato che i regolamenti in materia, che sono, per definizione, direttamente applicabili, nulla dicono per quanto riguarda siffatti criteri. Non per questo può dirsi che da ciò derivi «un vuoto giuridico» ( 55 ). Gli artt. 39-46 del Trattato si impongono agli Stati membri. Essi non creano tuttavia diritti direttamente azionabili da parte dei singoli ( 56 ).
73.
In base alla seconda interpretazione, essa riguarda criteri che il diritto comunitario offre al legislatore nazionale, quale il principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, secondo comma, ovvero le finalità della politica agricola comune previste dall'art. 39. A tali criteri ho già fatto riferimento nella soluzione data alla prima questione.
74.
Tenuto conto delle osservazioni di cui sopra, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
«1)
Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1785/81 non osta ad una normativa nazionale, da applicarsi in assenza di provvedimenti comunitari di armonizzazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, che assoggetti i contratti conclusi fra produttori di barbabietole e fabbricanti di zucchero al rispetto del principio della parità di trattamento che deve trovare applicazione, da un lato, tra fornitori in forza del diritto della concorrenza e, dall'altro, tra azionisti di una società per azioni a prestazioni accessorie in forza del diritto delle società, sempre che tale normativa non contrasti con lo scopo perseguito dall'organizzazione comune di mercato e con il regime delle quote.
2)
Allo stato attuale del diritto comunitario, l'organizzazione comune del mercato dello zucchero non prevede nessuna norma relativa alla ripartizione delle quote fra i produttori che i singoli possano far valere direttamente dinanzi al proprio giudice nazionale».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) GU n. 308, pag. 1.
( 2 ) Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), modificato da ultimo da! regolamento (CEE) del Consiglio 18 aprile 1989, n. 1069 (GUL 114, pag. 1).
( 3 ) Decisione della Commissione 19 dicembre 1989, 90/45/CEE, riguardante una procedura di applicazione dell'art. 85 det Trattato CEE (GU 1990 L 31, punto 14). V. anche punto 4 della motivazione della sentenza 16 gennaio 1979, causa 151/78, Sukkerfabriken Nykobing (Race. pag. 1).
( 4 ) V. art. 24 del regolamento n. 1785/81.
( 5 ) Art. 5, n. 2, del regolamento n. 1785/81.
( 6 ) V. art. 24 del regolamento n. 1785/81.
( 7 ) V. artt. 24, n. 1, lett. c), e 26, n. 1, del regolamento n. 1785/81 nonché la decisione 90/45/CEE, punto 16, pag. 34.
( 8 ) 11 regolamento (CEE) del Consiglio 20 febbraio 1968, n. 206, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU L 47, pag. 1) non prevede nessuna disposizione sulla ripartizione delle quote fra i produttori di barbabietole da zucchero.
( 9 ) Regolamento che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L 74, pag. 2).
( 10 ) Sentenza 13 novembre 1990, LM n. 71, sull'art. 26 della GWB.
( 11 ) Ordinanza del giudice a quo, pag. 7 della traduzione francese.
( 12 ) I! testo delie questioni pregiudiziali è riportato al punto III della relazione d'udienza.
( 13 ) Punto 17 della motivazione (v. estremi della sentenza, supra, nota 3).
( 14 ) Osservazioni della Commissione, punto 14 delta traduzione francese.
( 15 ) V. il testo dell'art. 43, n. 2.
( 16 ) Sentenza 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl (Racc. pag. 1299, punto 13 della motivazione), il corsivo è mio.
( 17 ) Sentenze 19 marzo 1991, causa C-32/89, Repubblica ellenica/Commissione (Racc. pag. I-1321, punto 20 della motivazione) e 7 aprile 1992, causa C-61/90, Commissione/Repubblica ellenica (Racc. pag. I-2407, punto 23 della motivazione).
( 18 ) Sentenza 14 luglio 1988, causa 90/86, Zoni (Racc. pag. 4285, punto 26 della motivazione). V. anche sentenza 6 novembre 1990, causa C-86/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-3891).
( 19 ) Ibidem.
( 20 ) Citata. (V. estremi, supra, nota 16).
( 21 ) Punto 13 della motivazione, citato.
( 22 ) Punto 24 della motivazione.
( 23 ) Punto 25 della motivazione.
( 24 ) Ibidem, punto 22 della motivazione.
( 25 ) Sentenza 28 marzo 1984, cause riunite 47/83 e 48/83, Pluimveeslachterijen Midden-Nederland e Van Miert (Race, pag. 1721, punto 22 della motivazione).
( 26 ) Sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, Commissione/ Regno Unito (Race. pag. 1045, punto 30 della motivazione).
( 27 ) Sentenza Pluimveeslachterijen Midden-Nederland e Van Miert, citata, punto 23 della motivazione.
( 28 ) V. estremi della sentenza, supra, nota 26.
( 29 ) Punti 31 e 35 della motivazione.
( 30 ) Regolamento 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).
( 31 ) Punto 26 della motivazione.
( 32 ) Causa 31/78 (Racc. pag. 2429).
( 33 ) Punto 16 della motivazione.
( 34 ) V. punto 18 della motivazione della sentenza 18 ottobre 1979, causa 5/79, Buys (Raec. pag. 3203) e la giurisprudenza ivi citata.
( 35 ) Ibidem, il corsivo è mio.
( 36 ) Semenza 23 gennaio 1975, causa 51/74 (Racc. pag. 79, punto 26 della motivazione).
( 37 ) Sentenza 18 maggio 1977, causa 111/76 (Racc. pag. 901, punto 22 della motivazione).
( 38 ) Punto 25 della motivazione,
( 39 ) ‘Considerando’ n. 21 del regolamento n. 1785/81.
( 40 ) Art. 39, n. 2, lett. c).
( 41 ) Sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board (Racc. pag. 2347, punto 57 della motivazione), il corsivo e mio.
( 42 ) Causa 139/79 (Racc. pag. 3393).
( 43 ) Punto 23 della motivazione.
( 44 ) Artt. 1 e 2 del regolamento relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30, pag. 993).
( 45 ) Dispositivo, art. 1.
( 46 ) Dispositivo, art. 2.
( 47 ) Sentenza 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/ Commissione (Racc. pag. 4563, punto 25 della motivazione).
( 48 ) Art. 25 del regolamento n. 1785/81.
( 49 ) Art. 55 dell'AktG.
( 50 ) V. osservazioni della Commissione, pag. 8 della traduzione francese.
( 51 ) In applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 1785/81.
( 52 ) Ordinanza del giudice a quo, pag. 4 della traduzione italiana.
( 53 ) Punti 23 e 25 della motivazione. Occorre notare che nel presente procedimento la controversia nella causa principale riguardava la ripartizione dei quantitativi che potevano essere consegnati entro i limiti della quota di base dell'impresa (v. punti 14 e 15 della motivazione).
( 54 ) Osservazioni della Commissione, pag. 9 della traduzione francese.
( 55 ) V. sentenza 16 marzo 1977, causa 68/76, Commissione/ Francia (Race. pag. 515, punto 22 della motivazione).
( 56 ) Dal punto 6, ultima frase della motivazione, della sentenza 12 luglio 1973, causa 2/73, Geddo (Race. pag. 865) deriva che l'art. 40, n. 2, secondo comma, non ha efficacia diretta.
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