CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CLAUS GULMANN
presentate il 14 luglio 1993 ( *1 )
1.
La Commissione ha proposto ricorso nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, sostenendo che la Repubblica italiana non ha osservato gli obblighi derivantile dagli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ( 1 ).
2.
Conformemente all'art. 8 di detta direttiva, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di norme tecniche (specificazioni tecniche, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto in uno Stato membro (v. art. 1, n. 5). La Commissione informa in seguito gli altri Stati membri del progetto; la Commissione e gli altri Stati membri possono inviare allo Stato membro interessato osservazioni di cui questo terrà conto nella stesura definitiva della regola tecnica. Secondo l'art. 9 lo Stato membro interessato, salvo urgenti motivi, deve rinviare l'adozione di prescrizioni tecniche per un periodo di tre mesi allo scopo di dare alla Commissione e agli altri Stati membri la possibilità di presentare osservazioni. Secondo l'art. 10, gli artt. 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adottano norme tecniche in esecuzione di obblighi o impegni derivanti da direttive comunitarie o da determinate norme internazionali.
La direttiva è così intesa a prevenire che si pongano in essere nuovi ostacoli al commercio intracomunitario e la Commissione, facendo ad essa riferimento in una comunicazione, pubblicata sulla GU del 1° ottobre 1986 ( 2 ), ha richiamato l'attenzione degli Stati membri e delle altre parti interessate sul fatto che «le norme e le regolamentazioni tecniche nazionali adottate in violazione della direttiva 83/189/CEE sono inapplicabili nei confronti di parti terze e la Commissione ritiene che le corti nazionali rifiuteranno di applicarle».
3.
La Commissione afferma che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi derivantile dagli artt. 8 e 9 della direttiva per aver omesso di comunicarle, allo stato di progetto, il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto.
4.
Il governo italiano non contesta che il decreto ministeriale era soggetto all'obbligo di informazione previsto dall'art. 8 della direttiva — anche se, in parte, costituiva attuazione di una direttiva del Consiglio ( 3 ) — e'che tuttavia è stato emanato senza che il suo progetto fosse stato previamente comunicato alla Commissione ( 4 ).
Esso ha però ricordato come la Commissione, sia nel corso del procedimento amministrativo precontenzioso, sia durante la fase contenziosa, abbia sostenuto che, in una situazione del tipo di quella in esame, la direttiva implica che è dovere dello Stato membro sospendere le norme tecniche decise e darne subito comunicazione alla Commissione, di modo che le «nuove» norme entrino in vigore solo dopo che sia stata espletata la procedura di informazione in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva.
Il governo italiano non concorda con la Commissione sul modo in cui la Repubblica italiana dovrebbe porre rimedio alla mancata osservanza della direttiva. Esso ricorda che il decreto ministeriale n. 514 ha sostituito la regolamentazione tecnica allora in vigore per i motori delle unità da diporto, la quale conteneva restrizioni al commercio di natura tecnica, e che la nuova regolamentazione aveva proprio lo scopo di rimuovere dette restrizioni, per cui ci si troverebbe in contrasto, tanto con l'obiettivo della direttiva che contempla la procedura di informazione quanto con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci, se dalla mancata comunicazione, allo stato di progetto, del decreto n. 514 dovesse derivarne la sospensione. Sulla base di questi motivi il governo italiano chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile e in subordine respinto.
5.
Il governo italiano non si difende quindi negando l'iniziale inosservanza degli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva, bensì respingendo la tesi della Commissione, secondo cui la mancata sospensione del decreto ministeriale costituisce una violazione della direttiva.
6.
Il vero oggetto del contendere tra le parti nella presente causa è perciò diverso da quello su cui si fonda il ricorso della Commissione.
7.
Si potrebbero però indicare buoni motivi perché, nella presente causa, la Corte si pronunciasse sulla questione intorno alla quale effettivamente verte la lite tra le parti. Si tratta di una questione al tempo stesso di principio e di rilevanza pratica, sulla quale la Corte fino ad ora non ha avuto modo di pronunciarsi. Nelle loro memorie le parti si sono concentrate su tale questione e ciascuna di esse ha presentato vahdi motivi a sostegno del proprio punto di vista.
8.
È quindi con rammarico e nella consapevolezza di essere forse un po' troppo formalista che debbo suggerire alla Corte di pronunciarsi solo su ciò che costituisce l'oggetto del ricorso della Commissione ed in relazione al quale il governo italiano ha ammesso la violazione della direttiva.
9.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte l'esame della realtà della causa può svolgersi solo nei limiti del contesto definito nell'atto introduttivo ( 5 ). Sebbene questo principio sia essenzialmente inteso a far sì che il convenuto sia posto in grado di preparare la sua difesa, e sebbene tale intento non sembri trovare ragioni concrete di applicazione nella presente causa, tuttavia, a mio modo di vedere, si tratta di una garanzia talmente essenziale della certezza del diritto, che non si può ammettere la possibilità di derogarvi.
10.
Per quanto posso vedere, nulla avrebbe impedito che la Commissione estendesse il suo ricorso anche alla mancata sospensione del decreto ministeriale. Era già chiaro nel procedimento amministrativo anteriore alla presentazione del ricorso che la vera controversia tra le parti riguardava la sospensione del decreto. Considerato che la Commissione non ha menzionato tale problema nel suo ricorso, limitandone così l'oggetto ad una situazione la cui realtà non era controversa, ritengo che si debba applicare l'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, ponendo a carico di ciascuna delle parti l'onere delle spese processuali da esse sostenute.
Concludo:
11.
Sulla base di quanto sopra esposto suggerisco alla Corte di decidere come segue:
—
dichiarare che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi derivantile dagli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 83/189/CEE per non aver comunicato alla Commissione, allo stato di progetto, il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto,
—
disporre che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. La direttiva di cui trattasi è stata modificata con direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75), clic doveva essere attuata entro il 1° gennaio 1989 c che non e rilevante in questa causa.
( 2 ) GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4.
( 3 ) Precisamente la direttiva dei Consiglio 20 dicembre 1979, 80/181/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle unità di misura (GU L 39, del 15.2.1980, pag. 40).
( 4 ) Il governo italiano ha fatto sapere di aver dato comunica-zione del decreto n. 514 alla Commissione nel luglio 1991 (cioè, dopo la scadenza del termine che nel parere motivato della Commissione gli era stato imposto per adottare i provvedimenti necessari).
Risulta, del resto, dagli atti di causa che il governo italiano, in conformità con la direttiva sulla procedura di informazione, ha, nel giugno 1992, comunicato il progetto di un nuovo decreto ministeriale che abroga il decreto n. 514 e ne aggiorna le norme.
( 5 ) V. le sentenze della Corte 25.9.1979 (causi 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3 della motivazione) e 8.2.1983 (causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203, punto 6 della motivazione).
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