Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente procedura la Corte è chiamata a pronunciarsi sull' interpretazione della normativa comunitaria relativa all' attribuzione di quantitativi di latte esenti dal prelievo supplementare (quantitativi di riferimento), nell' ambito di una controversia che oppone un giovane agricoltore, il sig. Bernard Le Nan, ad una cooperativa acquirente del latte, la Coopérative laitière de Ploudaniel.
2. Rinviando alla relazione d' udienza per una descrizione dettagliata della pertinente normativa comunitaria, è opportuno evidenziarne gli aspetti più direttamente rilevanti ai nostri fini.
Come noto, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), ha istituito, al fine di ridurre le eccedenze strutturali di latte, un prelievo supplementare da riscuotersi sui quantitativi di latte o di equivalente latte che superino un quantitativo di riferimento da determinarsi.
Per l' attuazione del regime del prelievo gli Stati possono scegliere tra due diverse formule: la formula A, in base alla quale il prelievo è dovuto direttamente dal produttore; e la formula B, in base alla quale il prelievo è dovuto dall' acquirente (cooperativa o latteria), che lo ripercuote poi sui singoli produttori in modo proporzionale al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento fissato per l' acquirente. Va poi ricordato che i quantitativi di riferimento sono di regola fissati in relazione ai quantitativi di latte consegnati nel 1981 (art. 2, n. 1); gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di scegliere il 1982 o il 1983 (art. 2, n. 2). La Francia ha optato per la formula B ed ha scelto come anno di riferimento il 1983.
Le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (2), mentre le relative modalità d' applicazione sono definite dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (3).
3. Nell' ambito della formula B, i quantitativi di riferimento non sono stabiliti in relazione ai singoli produttori ma agli acquirenti; e ciò appunto perché il prelievo supplementare grava su questi ultimi. L' attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari (individuali) è tuttavia prevista dal regolamento n. 857/84 in relazione a talune situazioni particolari, quali, ad esempio, quella dei giovani agricoltori (art. 3, primo comma, punto 2) o dei produttori la cui produzione lattiera, durante l' anno di riferimento, abbia subito una riduzione notevole a causa di eventi eccezionali (art. 3, primo comma, punto 3).
Più direttamente rilevante ai nostri fini è il disposto dell' art. 7, n. 1, dello stesso regolamento, così come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (4), che riguarda il trasferimento di quantitativi di riferimento a seguito di un mutamento nella proprietà o nel possesso dell' azienda e stabilisce, in particolare, che "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire".
Le modalità del trasferimento sono definite dall' art. 5, primo comma, del regolamento n. 1371/84, che, enunciato il principio secondo cui "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l' azienda" (punto 1), precisa che in caso di parziale trasferimento dell' azienda il produttore in questione avrà diritto a un trasferimento proporzionale del quantitativo (punto 2) ed aggiunge che tali disposizioni (punti 1 e 2) sono applicabili per analogia anche agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie norme nazionali (punto 3). Il secondo comma dello stesso articolo prevede poi che "gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1 e 2 a casi di trasferimento effettuato durante e dopo il periodo di riferimento".
Infine, va ricordato che ai sensi dell' art. 6, n. 2, del regolamento in parola, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire un quantitativo di riferimento anche a coloro che hanno iniziato la loro attività dopo l' inizio del periodo di riferimento (in data successiva al 1º aprile 1984), a coloro cioè che non possono avvalersi di una produzione di riferimento in base alle altre disposizioni della regolamentazione in questione.
4. E veniamo ai fatti della causa principale. Nell' ottobre 1983 il signor Bernard Le Nan acquistava un' azienda che era stata adibita alla produzione di latte fino al primo semestre dello stesso anno, vale a dire fino alla data in cui l' affittuario (produttore di latte) dell' azienda in questione aveva posto fine al contratto di locazione e cessato la produzione. Il signor Le Nan riprendeva la produzione di latte a partire dal 1º aprile 1984 ed alla stessa data costituiva insieme al padre, anch' egli produttore di latte, il GAEC (Groupement agricole d' exploitation en commun), nel quale entrambi conferivano i propri terreni.
La Coopérative laitière de Ploudaniel rifiutava tuttavia di attribuire al GAEC, in aggiunta al quantitativo di riferimento spettante al signor Le Nan padre, un quantitativo relativo all' azienda acquistata nel 1983 da Bernard Le Nan. Quest' ultimo ricorreva pertanto, ma senza successo, prima davanti al Tribunal administratif di Rennes e poi davanti al Tribunal de grande instance di Brest, che respingeva la domanda in ragione del fatto che le consegne di latte erano state temporaneamente sospese a seguito degli intervenuti mutamenti nel possesso e nella proprietà dell' azienda in questione.
Contro tale decisione il signor Le Nan proponeva appello davanti alla Corte d' appello di Rennes, che ha operato un rinvio pregiudiziale a questa Corte, chiedendo, in sostanza, se il signor Le Nan abbia o meno diritto al trasferimento del quantitativo di riferimento che sarebbe spettato al precedente produttore, tenuto conto che vi è stata un' interruzione di vari mesi nelle consegne del latte. Il giudice nazionale chiede inoltre, per il caso in cui il ricorrente abbia diritto al trasferimento del quantitativo in questione, se la circostanza che l' affittuario e precedente produttore abbia consegnato latte solo nel primo semestre del 1983, anno scelto dalla Francia come anno di riferimento, possa avere come conseguenza che il quantitativo di riferimento spettante al signor Le Nan sia determinato in base alle consegne effettuate nel 1982 piuttosto che a quelle effettuate nel 1983.
5. Le circostanze di fatto appena ricordate consentono, tenuto conto della normativa prima richiamata, alcune considerazioni preliminari: a) in quanto giovane agricoltore, il Le Nan potrebbe beneficiare dell' attribuzione di un quantitativo (specifico) supplementare, ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie (5); b) anche se il Le Nan non fosse stato produttore di latte al 1º aprile 1984, come sostenuto dalla convenuta nella causa principale, e, più in generale, qualora non avesse diritto al trasferimento del quantitativo di riferimento, egli potrebbe beneficiare di un quantitativo individuale in base all' art. 6, n. 2, del regolamento n. 1371/84, sempreché la normativa nazionale lo preveda.
Ma veniamo ai quesiti così come posti dal giudice nazionale ed anzitutto al problema del se il Le Nan abbia o meno diritto al trasferimento del quantitativo di riferimento in base alle consegne effettuate dall' affittuario dell' azienda da lui acquistata. Al riguardo, comincio con l' osservare che è innegabile, come si evince dal richiamato art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, il legame esistente tra il suolo e la produzione lattiera. Peraltro, nella sentenza Wachauf (6), la Corte ha espressamente dedotto dalle disposizioni di cui all' art. 7 che "il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento dell' azienda". E tuttavia, come precisato dalla stessa Corte nella sentenza Kuehn (7), le disposizioni di cui all' art. 7 riguardano unicamente l' ipotesi in cui un quantitativo di riferimento sia stato già attribuito ad un beneficiario, vale a dire i casi di trasferimento intervenuti dopo l' entrata in vigore del regime sul prelievo supplementare.
6. Ora, non è certo questa la situazione del signor Le Nan. Egli, infatti, ha acquistato l' azienda in questione prima dell' entrata in vigore del regime sul prelievo supplementare ed ha cominciato la produzione lattiera, a suo dire, il giorno stesso dell' entrata in vigore di tale regime. Ne consegue che nel caso di specie non può essere utilmente invocato né l' art. 7 del regolamento n. 857/84, né l' art. 5, primo comma, del regolamento n. 1371/84. Viene invece in rilievo il secondo comma di tale articolo, in base al quale gli Stati membri possono applicare le disposizioni sul trasferimento dei quantitativi anche nell' ipotesi di mutamenti nella gestione di un' azienda che siano intervenuti durante e dopo il periodo di riferimento, verificatisi dunque prima dell' entrata in vigore del regime in questione.
Peraltro, nella già citata sentenza Kuehn, la Corte ha avuto modo di precisare, in relazione ad una fattispecie analoga a quella che ci occupa, che, dalla combinazione dell' art. 7 del regolamento n. 857/84 e dell' art. 5 del regolamento n. 1371/84, si evince che "les transferts d' exploitation intervenus antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire n' entraînent le trasfert des quantités de référence correspondantes que dans la mesure où l' État membre en cause a prévu un tel effet en application de l' habilitation prévue à l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n. 1371/84. C' est seulement dans cette mesure que les livraisons de lait qui ont été effectuées, pendant l' année de référence retenue par l' Etat membre concerné, par le preneur à bail qui gérait précédemment l' exploitation doivent être prises en compte pour la détermination de la quantité de référence attribuée au nouveau preneur à bail" (punto 24 della motivazione).
La circostanza che, a differenza del caso Kuehn, nella fattispecie vi siano stati due trasferimenti successivi (dall' affittuario-produttore di latte al proprietario e da questi al signor Le Nan) non è tale da spostare i termini del problema. In definitiva, le disposizioni di cui all' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e quelle di cui all' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84 conferiscono agli Stati membri la facoltà, ma non certo l' obbligo, di attribuire ad un nuovo produttore, sia esso affittuario o proprietario, che ha ripreso a produrre latte in un' azienda già adibita a tale attività ed a seguito di un trasferimento intervenuto anteriormente all' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, un quantitativo di riferimento che tenga conto delle consegne effettuate durante l' anno di riferimento dalla persona che gestiva l' azienda prima dell' entrata in vigore del regime in questione.
L' attribuzione o meno del quantitativo di riferimento nel caso di un cambio di gestione intervenuto anteriormente all' entrata in vigore del regime sul prelievo supplementare dipende dunque dalla normativa nazionale eventualmente adottata in applicazione dell' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84. E' pertanto del tutto irrilevante il fatto che la produzione sia stata temporaneamente sospesa a causa di un mutamento, o anche di più mutamenti successivi, nella proprietà o nel possesso dell' azienda di cui trattasi. Una tale circostanza, invero, ha un' incidenza unicamente in relazione all' entità del quantitativo da attribuire al produttore in questione.
7. E veniamo così alla seconda parte della domanda pregiudiziale, con cui il giudice nazionale intende stabilire se la normativa comunitaria in questione consenta ad un produttore di scegliere un anno di riferimento diverso da quello per cui ha optato lo Stato interessato; e ciò unicamente in ragione del fatto che durante il periodo di riferimento le consegne hanno subito una diminuzione a causa dell' intervenuto cambio di gestione.
La sola norma rilevante al riguardo è il già citato art. 3, primo comma, punto 3, del regolamento n. 857/84, che prevede una tale possibilità rispetto a quei produttori la cui produzione abbia subito, durante l' anno di riferimento, una riduzione sensibile a causa di eventi eccezionali. Lo stesso articolo contiene, al secondo comma, un' elencazione delle situazioni suscettibili di giustificare la presa in considerazione di un anno di riferimento diverso da quello prescelto. In tale elenco non è tuttavia contemplata una situazione del tipo di quella che ci occupa.
Ora, come la Corte ha già avuto modo di precisare nella sentenza Leukhardt (8), "dal sistema e dallo scopo della normativa di cui trattasi emerge che essa elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi". Non essendo compresa nell' elenco in questione l' ipotesi qui in discussione, è dunque da escludersi che possa essere preso in considerazione un anno diverso da quello prescelto. Peraltro, proprio nella sentenza Kuehn (9), la Corte ha escluso che un cambio di gestione, con conseguente riduzione della produzione e dunque delle consegne di latte, possa consentire di prendere in considerazione un anno di riferimento diverso da quello scelto dallo Stato membro interessato.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dalla Corte d' appello di Rennes:
"1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, in particolare l' art. 7, n. 1, ed il regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, in particolare l' art. 5, vanno interpretati nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà, ma non l' obbligo, di prevedere l' attribuzione al nuovo proprietario-produttore di latte, che ha acquistato un' azienda destinata a tale produzione prima dell' entrata in vigore del regime sul prelievo supplementare, di un quantitativo di riferimento che tenga conto delle consegne effettuate durante il periodo di riferimento dal precedente produttore.
2) Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, va interpretato nel senso che non consente ad un produttore di ottenere che sia preso in considerazione un anno di riferimento diverso da quello scelto dallo Stato membro interessato per il solo fatto che durante l' anno di riferimento vi siano stati uno o più mutamenti nella gestione dell' azienda e dunque una riduzione delle consegne di latte; trattasi infatti di un' ipotesi che non rientra nell' elencazione tassativa di cui all' art. 3, primo comma, punto 3, del regolamento stesso".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - GU L 90, pag. 10.
(2) - GU L 90, pag. 13.
(3) - GU L 132, pag. 11.
(4) - GU L 68, pag. 1.
(5) - Il governo francese ha infatti affermato che al GAEC sarebbe stato attribuito, in ragione della qualità di giovane agricoltore di Bernard Le Nan, un quantitativo supplementare di 11 500 litri di latte.
(6) - Sentenza 13 luglio 1989, punto 13 della motivazione (causa 5/88, Racc. pag. 2609).
(7) - Sentenza 10 gennaio 1992, punto 22 della motivazione (causa C-177/90, Racc. pag. I-35).
(8) - Sentenza 27 giugno 1989, punto 13 della motivazione (causa 113/88, Racc. pag. 1991).
(9) - Sentenza 10 gennaio 1992, citata, punti 10 e 11 della motivazione.
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