CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 28 gennaio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Il Tribunal du travail di Bruxelles ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione da attribuire all'art. 51 del regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (nella versione di detto regolamento di cui all'allegato I del regolamento CEE del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6).
2.
L'attore nella causa principale, il signor Bogana, è un cittadino italiano che, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in Italia e in Belgio veniva affetto il 24 ottobre 1980 da incapacità lavorativa. Con decisione 27 gennaio 1984, il competente ente italiano di previdenza sociale gli concedeva una pensione di invalidità con decorrenza 1o novembre 1981. Il 10 maggio 1984, l'altra parte convenuta nella causa principale, l'Institut nationale d'assurances maladie-invalidité (in prosieguo: l'«INAMI») notificava al signor Bogana la propria decisione circa il calcolo della sua pensione di invalidità belga. A tale data la pensione belga ammontava a 472,23 franchi belgi (BFR) al giorno e la pensione italiana ad una somma pari a 27,21 BFR al giorno.
3.
Il calcolo delle soprammenzionate pensioni veniva effettuato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo 3, titolo III, del regolamento n. 1408/71, applicabili alle pensioni di invalidità del signor Bogana in virtù dell'art. 40, n. 1, di detto regolamento. La pensione italiana è una pensione pro rata, calcolata conformemente al regime di totalizzazione e secondo le percentuali previste dal n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71. Procedendo al calcolo della pensione belga del signor Bogana, l'INAMI scopriva che giungeva al medesimo risultato, sia applicando la sola normativa belga (e, in particolare, una norma anticumulo contenuta nell'art. 76 quater, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963) sia applicando l'art. 46 (e, in particolare, la norma anticumulo contenuta nel relativo n. 3).
4.
La normativa belga applicabile veniva modificata con decorrenza 1o ottobre 1986. L'applicazione delle norme modificate comportava un aumento della pensione del signor Bogana che da allora ammonta al 45% della retribuzione perduta in luogo del 43,5% inizialmente accordato. L'INAMI informava il signor Bogana che il 17 febbraio 1987 la sua pensione era stata ricalcolata conformemente alle nuove disposizioni. Secondo il nuovo calcolo, la sua pensione belga ammontava da allora a 606,64 BFR al giorno e la sua pensione italiana all'equivalente di 35,79 BFR al giorno. Nessuno nega che la menzionata modifica della normativa belga costituiva una «modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni» ai sensi dell'art. 51, n. 2 del regolamento n. 1408/71. L'art. 51, n. 2, imponeva pertanto alle autorità belghe di ricalcolare l'importo della pensione, conformemente alle disposizioni dell'art. 46.
5.
La controversia che oppone le parti è sorta in seguito alla revisione dell'importo delle prestazioni effettuata con efficacia retroattiva dalla prima convenuta — l'Union nationale di mutualités socialistes (in prosieguo: l'«UNMS») — con riferimento al periodo 1o gennaio 1987-28 febbraio 1991.
6.
Onde comprendere la natura di questa controversia è necessario esaminare talune disposizioni della normativa belga. L'art. 76 quater, n. 2, della legge 9 agosto 1963 dispone che le prestazioni considerate vengono rifiutate qualora il danno derivante da una malattia o da lesioni (in particolare) sia effettivamente risarcito, ai sensi di un'altra normativa belga, di una normativa straniera o del diritto comune, ma che, tuttavia, qualora le somme concesse in virtù di questa normativa o del diritto comune siano inferiori alle prestazioni dell'assicurazione, il beneficiario ha diritto alla differenza a carico dell'assicurazione. L'art. 241 del regio decreto 4 novembre 1963 esige che l'importo della pensione belga sia aggiustato qualora la prestazione straniera vari del 2% rispetto all'importo preso in considerazione in occasione del calcolo iniziale o precedente e qualora il tasso medio di cambio della moneta straniera vari del 2% rispetto a quello preso in considerazione in occasione del calcolo iniziale o precedente.
7.
Per quanto i fatti precisi non siano stati esposti nell'ordinanza di rinvio né nelle osservazioni delle parti, sembra che, durante il periodo 1o gennaio 1987-28 febbraio 1991, la pensione italiana del signor Bogana sia stata considerevolmente aumentata in conseguenza di adeguamenti al costo della vita (per il gioco di un meccanismo che è stato chiamato «indicizzazione»). Secondo i convenuti, qualora siffatti aumenti siano superiori al 2%, la pensione belga del signor Bogana deve essere ridotta di un importo corrispondente, conformemente alle norme anticumulo sopra esposte. Poiché l'UNMS aveva notato che la pensione belga non aveva costituito oggetto di siffatti aggiustamenti, adottava due decisioni con le quali invitava il signor Bogana a rimborsare le somme di 4572 e di 39093 BFR che sarebbero state indebitamente percepite durante detto periodo. Il signor Bogana proponeva ricorso avverso dette decisioni dinanzi al Tribunale del lavoro di Bruxelles. Sostiene che le decisioni controverse sono incompatibili con l'art. 51 del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale:
«1.
Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2.
Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 46».
8.
Secondo il signor Bogana, gli aumenti di cui ha beneficiato la sua pensione italiana a partire dal 1° gennaio 1987 sono coperti dall'art. 51, n. 1, il quale ha l'effetto di impedire alle autorità belghe di aggiustare la sua pensione belga in ragione degli aumenti della sua pensione italiana. Un certo numero di sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia sembrano sostenere questa affermazione: v. in particolare le sentenze 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra (Race. pag. 137); 1o marzo 1984, causa 104/83, Cinciuolo (Race, pag. 1285); 21 marzo 1990, causa C-85/89, Ravida (Race. pag. I-1063); 20 marzo 1991, causa C-93/90, Cassamali (Race. pag. I-1401). LINAMI, intervenuto a sostegno delle conclusioni dell'UNMS, sostiene che questa giurisprudenza non è applicabile nella specie perché la pensione belga è stata determinata solo ed esclusivamente sulla base della normativa nazionale (l'importo fissato in questo modo è identico all'importo che risulta dall'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71).
9.
Il Tribunal du travail ha sottoposto alla Corte la questione:
«Se, qualora l'importo ottenuto calcolando una prestazione sulla base del diritto nazionale (art. 76 quater, n. 2, della legge 9 agosto 1963) e sulla base dell'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia lo stesso, tale prestazione, (...) successivamente alla data in cui il diritto matura, vada adeguata conformemente all'art. 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71, o, invece, conformemente ad una norma di diritto nazionale (art. 241 bis del regio decreto 4 novembre 1963) che prevede un nuovo calcolo della prestazione spettante in diritto nazionale in funzione della variazione delle prestazioni straniere, connessa, in particolare, alla variazione del corso medio di cambio e all'evoluzione economica (perequazione)».
10.
Non vedo alcun motivo per discostarmi, nelle circostanze alle quali l'INAMI fa riferimento, dalla giurisprudenza della Corte. Nulla nella presente causa giustifica un risultato diverso da quello cui si era pervenuto nelle cause precedenti, in particolare nelle citate cause Ravida e Cassamali. Nelle conclusioni che ho presentato in quest'ultima causa, ho fatto le seguenti osservazioni (paragrafo 12):
«Il sistema di cui all'art. 51 del regolamento n. 1408/71 consiste nel distinguere tra due situazioni: a) gli adeguamenti che risultano dall'indicizzazione e b) gli adeguamenti dovuti a una modifica del metodo di calcolo. In quest'ultimo caso si procede ad un nuovo calcolo completo. Nel primo caso, una percentuale o un importo determinati sono aggiunti alle prestazioni che erano dovute sino a quel momento e, al di fuori di detto adeguamento, non si effettua alcun nuovo calcolo. L'art. 51 non prevede una terza possibilità che consenta che un aumento dovuto all'indicizzazione in uno Stato membro sia preso in considerazione in un altro Stato membro per l'applicazione di una norma anticumulo nazionale. L'art. 51, n. 1, stabilisce il principio dell'evoluzione autonoma delle prestazioni previdenziali. Una volta che delle prestazioni siano state liquidate in conformità dell'art. 46, esse evolvono in maniera autonoma in ciascuno degli Stati membri interessati; un adeguamento praticato in uno Stato membro non incide sulla prestazione versata nell'altro. L'art. 51, n. 2, prevede un'eccezione a tale principio in caso di modifiche nel metodo di calcolo della prestazione. Tale eccezione è necessaria, giacché l'effetto di siffatte modifiche potrebbe essere quello di collocare la persona interessata in una situazione in cui una formula diversa le sarebbe più favorevole. A questo proposito, si deve ricordare che l'art. 46 è stato costantemente interpretato dalla Corte nel senso che i singoli hanno diritto all'applicazione integrale della normativa nazionale o della normativa comunitaria, comprese le loro rispettive norme anticumulo, a seconda di quanto risulti più vantaggioso per loro (v., ad esempio, FNROM/Mura, causa 22/77, Race. 1977, pag. 1699). Orbene, è improbabile che le circostanze contemplate dall'art. 51, n. 1, cioè un adeguamento delle prestazioni a seguito di un aumento del costo della vita o del livello delle retribuzioni, rimettano in discussione il risultato del raffronto tra le due possibilità».
11.
Il principio così descritto — cioè il principio dell'evoluzione autonoma delle prestazioni di previdenza sociale — sembra essere pertinente nella presente causa, così come lo era nella citata causa Cassamali. Secondo la giurisprudenza della Corte, questo principio si giustifica col fatto che esso semplifica gli oneri amministrativi delle autorità competenti in materia di previdenza sociale, affinché sia così risparmiato il fastidioso compito di dover costantemente ricalcolare le prestazioni per riflettere le indicizzazioni alle quali le prestazioni pagate in altri Stati membri sono state assoggettate. Questa giustificazione non viene meno per il semplice fatto che la pensione spettante al signor Bogana conformemente alla sola normativa nazionale, ivi compresa una norma nazionale anticumulo, sia identica alla pensione alla quale egli avrebbe diritto conformemente all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, ivi compresa la norma anticumulo figurante nel relativo n. 3. Anzi, mi pare che la medesima giustificazione debba trovare applicazione con altrettanto vigore in siffatte circostanze.
12.
I dubbi che potrebbero sussistere su questo punto dovrebbero essere dissipati da un breve esame dei documenti allegati agli atti del giudice nazionale e che espongono i calcoli laboriosi effettuati dall'UNMS. Questi calcoli prendono in considerazione, mese dopo mese, i cambiamenti intervenuti nel valore della pensione italiana del signor Bogana — non soltanto gli aumenti che risultano dall'indicizzazione delle pensione italiana, ma altresì i cambiamenti dovuti a leggere fluttuazioni dei tassi di cambio. In taluni casi l'importo considerato non supera nemmeno un franco al giorno. È proprio questo tipo sproporzionato di onere amministrativo che l'art. 51 è inteso a eliminare.
13.
È inoltre importante ricordarsi che l'applicazione della norma contenuta nell'art. 51, n. 1, non ha di regola conseguenze finanziarie considerevoli. Se un aumento importante, risultante dall'applicazione dell'indice, è stato concesso in uno dei due paesi considerati, l'apparente guadagno sarà di solito rapidamente compensato dalla svalutazione monetaria per le ragioni indicate nelle conclusioni da me presentate nella menzionata causa Cassamali, (paragrafo 13). Quale che sia il vantaggio che deriva per il prestatore dall'applicazione dell'indice, si tratta, di norma, di un fenomeno a breve termine e di dimensioni relativamente modeste che dovrebbe essere tollerato nell'interesse di un'agevole amministrazione.
14.
La questione deferita dal giudice belga verte espressamente sulle conseguenze di un cambiamento intervenuto nel valore della pensione straniera in seguito a fluttuazioni monetarie. A mio parere le autorità belghe non possono ulteriormente adeguare la pensione del signor Bogana a ogni aumento dell'importo della sua pensione italiana dovuto a variazioni dei tassi di cambio. Questo punto di vista è conforme alla decisione 13 marzo 1975 della commissione amministrativa della Comunità europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 99 (GU n. C 150, pag. 2), alla quale ho fatto riferimento al paragrafo 14 delle conclusioni da me presentate nella citata causa Cassamali. Detta decisione riguarda l'interpretazione dell'art. 107 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972 n. 574 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1), che fissa un periodo di riferimento trimestrale ai fini della determinazione del tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale. La decisione interpreta l'art. 107 nel senso che esso determina il tasso di conversione applicabile al momento della fissazione delle prestazioni o al momento di un calcolo delle prestazioni conformemente all'art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71. In detta decisione viene precisato che l'art. 107 «non comporta, invece, l'obbligo di ricalcolare trimestralmente le prestazioni correnti (in particolare le pensioni) in applicazione del tasso di conversione di cui all'art. 107». La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti non ha evidentemente il potere di adottare decisioni giuridiche vincolanti sull'interpretazione del diritto comunitario: v. sentenza 14 maggio 1981, causa 98/80, Romano (Race. pag. 1241, punto 20 della motivazione). Ritengo, cionondimeno, che l'approccio adottato dalla commissione amministrativa sia corretto e che una prestazione pagata in un paese non dovrebbe essere ridotta per il motivo che il valore di una prestazione straniera sia aumentata per il gioco di fattori monetari.
15.
Per quanto l'art. 51, n. 1, non si riferisca espressamente a modifiche intervenute nel valore di prestazioni sociali per effetto del gioco di fattori monetari, esistono buone ragioni per applicare il principio dell'evoluzione autonoma delle prestazioni sociali in siffatte circostanze. Come ho fatto notare nelle conclusioni presentate nella citata causa Cassamali, una rivalutazione della lira rispetto al franco belga ha lo stesso effetto di un aumento della pensione italiana almeno per quanto riguarda il valore della pensione in Belgio. Sarebbe illogico adeguare la pensione belga del signor Bogana, quando il valore della sua pensione italiana è aumentato per effetto di una rivalutazione monetaria, ma non quando il valore della pensione italiana aumenta per effetto dell'indicizzazione.
16.
Infatti, argomenti particolarmente validi depongono a favore di un'applicazione del principio dell'evoluzione autonoma, qualora il valore di una pensione muti per effetto di fattori monetari. Variazioni dovute a fluttuazioni monetarie possono intervenire in modo più irregolare e più frequente delle variazioni legate all'applicazione dell'indice. Si deve osservare a questo proposito che, a norma della legge belga, anche una variazione del 2% deve essere presa in considerazione. Così, dunque, anche se le due monete considerate partecipano interamente al meccanismo delle parità monetarie nel sistema monetario europeo che autorizza margini di fluttuazione più o meno del 2,25% (o del 6% in taluni casi), il loro valore relativo potrebbe variare ancora a sufficienza per dare luogo agli adeguamenti previsti dall'art. 241 bis del regio decreto innanzi menzionato. Il principio dell'evoluzione autonoma enunciato all'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 sarebbe inutile, se non venisse applicato a modifiche intervenute nel valore delle prestazioni conseguenti a fluttuazioni monetarie.
Conclusioni
17.
Ritengo, di conseguenza, che la questione sottopostavi dal Tribunal du travail di Bruxelles debba essere risolta come segue:
«L'art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità deve essere interpretato nel senso che, quando una prestazione è stata calcolata conformemente alla normativa nazionale, la quale contiene, in particolare, una norma anticumulo, e questo calcolo fornisce lo stesso risultato che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, la prestazione non può essere più ulteriormente ridotta per riflettere una modifica del valore di una prestazione pagata in un altro Stato membro, se detta modifica è dovuta ad un adeguamento praticato in ragione dell'evoluzione generale della situazione economica e sociale o se essa risulta da fluttuazioni del tasso di cambio».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy