Conclusioni dell avvocato generale
Nella causa in oggetto, la Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione proposta dalla società Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l'«ICI») in forza dell'art. 49 dello statuto CEE della Corte contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992 (1). La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente in forza dell'art. 173 del Trattato CEE (in prosieguo: il «Trattato») avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (2) (in prosieguo: la decisione «Polipropilene»), vertente sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene.
I - Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
1 Per quanto attiene ai fatti di causa e al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci imprese produttrici, tra le quali figurava l'ICI, che con una quota di mercato oscillante tra il 10,6 e l'11,4% circa, faceva anche parte delle cosiddette «quattro grandi». Dopo il 1977, con la scadenza dei brevetti detenuti dalla Montedison, comparvero sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. A ciò non fece riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983, il mercato del polipropilene fu caratterizzato da una bassa redditività e/o da sostanziali perdite.
2 Il 13 e 14 ottobre 1983 funzionari della Commissione, in forza dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 17») effettuavano accertamenti simultanei presso una serie di imprese produttrici di polipropilene. In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, alle dette imprese nonché ad altre, aventi oggetto sociale affine. Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui l'ICI, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese censurate.
3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986 la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:
«Articolo 1
[Le imprese] (...) ICI PLC (...), hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- (...)
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, da circa la metà del 1977 fino ad almeno novembre 1983 (...),
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi-obiettivo (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
(...)
Articolo 3
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
(...)
xiii) ICI PLC, ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 477 970 UKL (...)».
4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione, tra le quali l'odierna ricorrente, proponevano ricorso chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale dal 10 al 15 dicembre 1990, esse illustravano le proprie difese e rispondevano ai quesiti del giudice.
5 Con separata istanza del 4 marzo 1992, conclusesi ormai la fase scritta e quella orale come sopra indicato, ma comunque prima della pronuncia della sentenza, l'ICI chiedeva al Tribunale di riaprire la fase orale. A sostegno di questa domanda, essa allegava talune circostanze di fatto che sosteneva di aver appreso solo dopo la conclusione della trattazione orale e, in particolare, a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, nelle cause riunite BASF e a./Commissione (in prosieguo: le cause «PVC») (4). Sulla scorta di tali elementi, l'ICI affermava l'esistenza di rilevanti vizi di forma nella decisione della Commissione impugnata, per accertare i quali occorreva disporre nuovi mezzi istruttori.
Con la citata sentenza 10 marzo 1992, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, respingeva la domanda di riapertura della fase orale, nonché il ricorso nel suo complesso.
6 L'ICI impugnava tale sentenza chiedendo alla Corte di annullarla e di dichiarare l'inesistenza o l'invalidità della decisione Polipropilene della Commissione, oppure, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale. Allo stesso tempo chiedeva alla Corte di emettere un'ordinanza di condanna alle spese a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni in sede d'impugnazione, l'ICI sosteneva, a seguito della sentenza della Corte nelle cause PVC (5), di non chiedere più la declaratoria dell'inesistenza della decisione Polipropilene, ma teneva fermo quanto da essa asserito in merito alla nullità della decisione.
La Commissione chiede il rigetto del ricorso e il pagamento delle spese a carico della ricorrente.
La DSM NV è intervenuta in sede di impugnazione a sostegno dell'ICI.
II - Ricevibilità dell'intervento
7 Riguardo alla ricevibilità dell'intervento della DSM nella presente causa, valgono in linea di principio le stesse considerazioni da me svolte nei corrispondenti paragrafi delle mie conclusioni nella causa connessa Hüls (6). Da dette considerazioni emerge quanto segue:
L'intervento della DSM nella presente causa potrebbe considerarsi parzialmente ammissibile nella misura in cui questa sostiene la domanda della ricorrente diretta a che la Corte, annullata la sentenza del Tribunale di primo grado, dichiari l'inesistenza della decisione Polipropilene. Le restanti richieste avanzate con l'intervento o gli argomenti sui quali l'interveniente si basa per sostenere altre richieste avanzate nel ricorso non necessitano, in ogni caso, esame alcuno dal punto di vista sostanziale poiché sono irricevibili.
Nella presente causa, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato, in corso di replica, ai propri argomenti relativi alla inesistenza della decisione Polipropilene; in altri termini, ha limitato le sue richieste ad un annullamento della decisione, non invocando più una dichiarazione di inesistenza. Di conseguenza, mancando l'interesse legale, l'intervento della DSM diventa inammissibile
III - Le norme in questione e la sentenza della Corte nelle cause PVC
Rinvio ai paragrafi 19-23 delle mie conclusioni nella causa Hüls.
IV - La sentenza impugnata
8 Il Tribunale di primo grado ha respinto l'istanza contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente il 4 marzo 1992 sulla base dei seguenti motivi figuranti nel punto 401 della sentenza impugnata:
«Si deve rilevare che la sentenza pronunciata nelle cause suddette [sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315)] non giustifica di per se la riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa valere il difetto di validità formale o l'inesistenza di un atto fornire al Tribunale ragioni che lo inducano a non tener conto dell'apparenza di validità dell'atto formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l'atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione. In particolare diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, già citata, punti 32 e ss.), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che mostri che il principio dell'intangibilità dell'atto adottato sia stato violato da una modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei commissari nel corso della quale questa è stata adottata».
V - Mezzi di impugnazione
A - Argomenti delle parti
a) Argomenti della ricorrente
9 L'ICI fa riferimento in primo luogo ai vizi del procedimento svoltosi di fronte al Tribunale e, in secondo luogo, alla violazione del diritto comunitario che il Tribunale avrebbe commesso. In particolare, la ricorrente sostiene che rifiutandosi, così come richiestogli, di riaprire la fase orale e di ordinare nuove misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha violato norme sostanziali e procedurali di diritto comunitario, pregiudicando così il diritto di difesa della ricorrente. L'ICI deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge l'istanza di riapertura della fase orale, è fondata su una motivazione errata, e sostiene che il Tribunale era comunque obbligato a disporre quanto da essa richiesto nella memoria 4 marzo 1992, poiché la relativa domanda era basata su fatti e argomenti di importanza decisiva per la soluzione della lite che non era stato possibile produrre anteriormente; col rispondere negativamente a detta istanza, il Tribunale non ha adempiuto l'obbligo di esercitare debitamente le competenze conferitegli dal regolamento di procedura.
10 In subordine la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare d'ufficio la decisione contestata per inosservanza di forme sostanziali del procedimento. Inoltre, poiché tali vizi sostanziali di procedura rientrano nell'ambito dei motivi di annullamento rilevabili d'ufficio, la Corte è tenuta ad esaminarli d'ufficio e a prendere i provvedimenti che le consentano di adottare una pronuncia al riguardo. In particolare, la ricorrente sostiene che è errata la motivazione figurante nel punto 401 della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale respinge l'istanza di riapertura della fase orale e si rifiuta di ordinare misure di organizzazione del procedimento.
11 L'ICI osserva, in primo luogo, che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nel ritenere che la sua istanza fosse basata sulla sentenza PVC dello stesso Tribunale (7). L'elemento decisivo cui essa aveva fatto riferimento nella sua istanza non era la sentenza PVC, bensì era costituito dalle dichiarazioni del rappresentante della Commissione in udienza. Da tali dichiarazioni emergeva che la Commissione, nell'adottare sia la decisione PVC sia altre decisioni ad essa connesse, inclusa la decisione Polipropilene, aveva deliberatamente omesso di conformarsi a tutta una serie di norme procedurali.
12 Inoltre l'ICI considera infondata la motivazione del Tribunale secondo cui la ricorrente non ha presentato alcun indizio atto a far ritenere che la decisione contestata non fosse stata adottata dal collegio dei commissari, in quanto dalle dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione nel corso della fase orale nelle cause PVC è risultato chiaramente che, quando tali decisioni sono state adottate, la procedura prevista dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione non veniva più osservata. Gli stessi rappresentanti della Commissione hanno difeso la prassi della Commissione di modificare, successivamente, il contenuto delle sue decisioni dopo la loro adozione e di delegare a uno dei suoi membri la stesura del testo delle sue decisioni in alcune delle lingue che fanno fede. Secondo l'ICI c'erano quindi indizi sufficienti a far ritenere che tali irregolarità si fossero verificate anche quando venne adottata la decisione Polipropilene in esame.
13 La ricorrente sostiene che è errata la motivazione della sentenza impugnata allorché afferma che una parte la quale intende far valere una invalidità procedurale o l'inesistenza di una decisione deve fornire al Tribunale i motivi per andare al di là dell'«apparenza di validità» della decisione dovuta unicamente alla sua notifica e pubblicazione. Essa ritiene che tale ragionamento sia giuridicamente insostenibile. Dal momento che gli elementi da cui si poteva ricavare l'esistenza di vizi procedurali nella decisione Polipropilene sono in possesso esclusivamente della Commissione, senza che l'ICI vi abbia accesso, sarebbe in contrasto col principio di imparzialità, con la parità di trattamento delle parti e con la certezza del diritto impedire che possa essere contestata la validità della decisione per il fatto che i ricorrenti non erano in grado di conoscere in tempo gli elementi di prova determinanti per impugnare tale decisione. In ogni caso la ricorrente ritiene che gli indizi prodotti con l'istanza del 4 marzo 1992 fossero sufficienti a far dubitare dell' «apparenza di validità» di tale decisione.
14 Riguardo al punto della sentenza impugnata secondo cui la ricorrente non aveva prodotto dinanzi al Tribunale alcun indizio del fatto che «il principio dell'intangibilità dell'atto adottato fosse stato violato», l'ICI ammette di non aver prodotto alcun indizio atto a dimostrare che il contenuto della decisione fosse stato modificato dopo la sua adozione. Tuttavia tale omissione è dovuta al fatto che, a differenza di quanto avvenuto nelle cause PVC, il testo della decisione Polipropilene ad essa notificato non presentava cambiamenti né modifiche evidenti. Nonostante ciò, sospetti di modifiche appaiono giustificati tanto dalle dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione nelle cause PVC, quanto dal lungo periodo di tempo trascorso tra la data di adozione della decisione (23 aprile 1986) e la sua notifica (22 maggio 1986). In ogni caso, l'ICI sottolinea che, alla luce di quanto ammesso dalla Corte di giustizia nella sentenza PVC, la mancanza di indizi riguardo alla modifica del contenuto della decisione in esame non costituiva motivo sufficiente per respingere la sua istanza di riapertura del procedimento, dal momento che la questione decisiva consisteva nello stabilire se l'art. 12 del regolamento interno della Commissione fosse stato o meno osservato; siccome su questo punto, dopo quanto affermato dai rappresentanti della Commissione nelle cause PVC, non sussisteva più alcun dubbio, il Tribunale avrebbe dovuto riaprire il procedimento.
15 La ricorrente osserva in particolare che, secondo quanto la Corte di giustizia afferma nella sentenza PVC, l'autenticazione delle decisioni della Commissione costituisce, a norma dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, una forma sostanziale del procedimento la cui violazione di per sé costituisce ragione sufficiente di annullamento della decisione viziata, senza che siano necessari ulteriori indizi per confutare la presunzione di legittimità di tale decisione o per dimostrare che, dopo la sua adozione, il suo contenuto è stato modificato. Di conseguenza, la statuizione figurante nella sentenza in esame, secondo cui una violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione non comporta automaticamente l'invalidità della decisione oggetto di tale violazione, è errata e dovrebbe quindi essere annullata.
16 La ricorrente sottolinea inoltre come il Tribunale abbia illegittimamente affermato che essa non aveva prodotto gli «indizi» richiesti affinché la sua istanza di riapertura della fase orale potesse essere accolta. Sulla richiesta fattale affinché producesse indizi a sostegno dell'istanza contenuta nella sua memoria, la ricorrente osserva quanto segue: prima di tutto, a suo parere, non era necessario produrre alcun elemento di prova; tanto il Tribunale di primo grado, inizialmente, quanto la Corte di giustizia, in sede di impugnazione, possono acquisire di loro iniziativa le prove necessarie e annullare d'ufficio la decisione Polipropilene per inosservanza di forme sostanziali del procedimento. In ogni caso l'ICI ritiene di aver adempiuto le norme sull'onere della prova e prodotto i documenti e gli indizi prescritti da dette norme. Su tale punto la ricorrente ritiene utile far riferimento alle soluzioni accolte dal Tribunale di primo grado in recenti sentenze implicanti questioni di diritto esattamente identiche a quella ora in esame di fronte alla Corte (8).
17 La ricorrente considera utile anche sottolineare che gli argomenti relativi ai citati vizi procedurali contenuti nella decisione Polipropilene sono stati presentati tempestivamente; di conseguenza tali vizi avrebbero dovuto essere esaminati dal Tribunale. La ricorrente invoca le citate disposizioni contenute nell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, le quali permetterebbero, secondo l'interpretazione che essa considera più corretta, la deduzione di motivi nuovi in qualsiasi fase del procedimento, se basati su elementi emersi nel corso di esso. L'ICI afferma che il procedimento si era concluso solamente nel momento in cui era stata emessa la sentenza del Tribunale di primo grado e che quindi era certamente possibile, alla data del 4 marzo 1992, giorno del deposito dell'istanza in Tribunale, tanto avvalersi di elementi divenuti noti solamente dopo la conclusione della fase orale quanto dedurre nuovi motivi. Tale facoltà di dedurre ulteriori motivi fino al momento in cui il Tribunale non ha emesso la sentenza deriva anche dagli artt. 49 e 62 del regolamento di procedura. Inoltre, l'ICI osserva, nelle cause analoghe PVC, LDPE (9), AAC (10) e «carbonato di sodio» (11) il Tribunale ha accolto la richiesta di esaminare gli stessi motivi addotti dalle ricorrenti in dette cause sebbene questi non fossero stati presentati tempestivamente. L'ICI aggiunge che la Corte di giustizia nelle cause PVC non aveva messo in dubbio l'accertamento di fatto effettuato dal Tribunale secondo cui una delle società considerate (la Montedison) aveva fatto riferimento ai vizi procedurali della decisione impugnata per la prima volta in udienza senza dedurre tali vizi nei suoi atti processuali. Alla luce della posizione assunta dalla Corte di giustizia nella sentenza PVC , la ricorrente conclude che è possibile, sotto il profilo procedurale, dedurre motivi relativi alla presenza di vizi procedurali nella decisione contestata anche dopo che si è conclusa la fase scritta. La ricorrente aggiunge infine che, in ogni caso, la questione relativa al punto se la sua istanza e gli argomenti in essa contenuti fossero stati presentati tempestivamente non ha alcuna rilevanza pratica dal momento che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio tali motivi .
18 Per quanto riguarda il dovere di esaminare d'ufficio, al di là dei termini di procedura, i vizi procedurali riguardanti decisioni impugnate, la ricorrente osserva che esso si basa sui principi di economia processuale e di corretta amministrazione della giustizia così come riconosciuti dalla giurisprudenza (12).
b) La posizione della convenuta
19 La Commissione da parte sua adotta una diversa posizione riguardo all'interpretazione da dare alle norme di diritto comunitario in discussione e alle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause PVC. Secondo la Commissione non c'è dubbio che le parti titolari di un interesse giuridicamente tutelato hanno l'obbligo di eccepire i vizi procedurali della decisione contestata e di produrre tempestivamente le prove rilevanti. Da un punto di vista procedurale, occorre dedurre detti vizi fin dall'atto introduttivo del procedimento, a meno che i motivi ad essi relativi si fondino su prove di cui si giunge a conoscenza solamente nel corso del procedimento. In particolare, nel caso si faccia valere l'inosservanza del requisito procedurale costituito dall'autenticazione della decisione della Commissione ex art. 12 del suo regolamento interno, la contestazione dell'osservanza di detto obbligo deve essere basata su indizi di importanza decisiva, i quali devono essere prodotti tempestivamente dalla parte su cui grava l'onere della prova e devono inoltre essere tali da far dubitare dell'esistenza di un originale della decisione della Commissione. La convenuta basa tale conclusione sui punti 73-76 della sentenza PVC. Per quanto attiene ai ricorsi proposti contro la decisione Polipropilene, la Commissione sostiene che le ricorrenti non hanno prodotto gli indizi decisivi richiesti e che, in ogni caso, non lo hanno fatto tempestivamente (13).
20 Per quanto riguarda l'impugnazione di cui è causa, la Commissione sottolinea che il rigetto da parte del Tribunale della domanda avanzata dall'ICI di riaprire la fase orale, oggetto del ricorso in esame, si basa su due constatazioni contenute nel punto 401 della sentenza impugnata: in primo luogo, il Tribunale afferma che la sentenza PVC non giustifica di per sé la riapertura della fase orale e, in secondo luogo, che non è stato prodotto da parte dell'ICI alcun indizio atto a dimostrare che la decisione Polipropilene non fosse stata adottata legittimamente dalla Commissione in modo collegiale, oppure che fosse intervenuta una modifica dopo la sua adozione.
21 Per quanto attiene alla prima constatazione la Commissione, d'accordo con la tesi del Tribunale, sottolinea che giustamente la sentenza PVC del Tribunale non è stata considerata come prova determinante che potesse giustificare la riapertura della fase orale. Aggiunge che non vi è alcun elemento sulla base del quale la ricorrente possa affermare che la sua istanza di riapertura della fase orale non si fondava sulla sentenza PVC del Tribunale, bensì su fatti di tipo diverso. A tale scopo, la Commissione fa riferimento al testo dell'istanza presentata dall'ICI al Tribunale il 4 marzo 1992; essa osserva che in tale istanza vi è un espresso riferimento alla sentenza PVC del Tribunale. Inoltre l'ICI, se avesse voluto fondare la sua istanza non su tale sentenza, bensì sulle dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione all'udienza nelle cause PVC, non avrebbe atteso la pronuncia della sentenza, ma avrebbe avanzato la propria istanza immediatamente dopo dette dichiarazioni, e cioè subito dopo il 10 dicembre 1991.
22 Quanto alle censure avanzate dall'ICI relativamente alla seconda constatazione contenuta nel punto 401 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene la loro irricevibilità. In particolare tale constatazione si basa sul fatto, accertato dal Tribunale, che l'ICI non ha fornito, nella sua istanza del 4 marzo 1992, alcun indizio atto a far ritenere che la decisione Polipropilene non fosse stata adottata collegialmente dai membri della Commissione o che tale decisione fosse stata modificata dopo la sua adozione. La Commissione osserva che dalla semplice lettura dell'istanza presentata dall'ICI il 4 marzo 1992 risulta la mancanza di indizi concreti dell'asserita illecita modifica del contenuto della decisione Polipropilene dopo la sua adozione; punto che, per di più, non è stato contestato dalla ricorrente. Inoltre la questione se questa abbia o meno prodotto indizi sufficienti a far ritenere verosimile l'esistenza di vizi nella decisione in esame, costituisce una questione di fatto, non di diritto; in quanto tale essa non è suscettibile di sindacato in sede di impugnazione.
La convenuta sostiene infine che in ogni caso, il Tribunale, rigettando l'istanza dell'ICI di riaprire la fase orale e di ordinare nuove misure istruttorie, non ha violato alcuna norma procedurale o sostanziale di diritto comunitario. I motivi sollevati dalla ricorrente al riguardo dovrebbero pertanto essere respinti in quanto infondati. Secondo la Commissione giustamente il Tribunale ha rigettato l'istanza dell'ICI in quanto non fondata su motivi di fatto o di diritto sufficienti a rimuovere la presunzione di legittimità della decisione Polipropilene in seguito alla sua notifica e pubblicazione. Dalla sentenza PVC della Corte di giustizia si può trarre, secondo la Commissione, un principio interpretativo in base al quale si può affermare che la presunzione di legittimità di una decisione di un'istituzione comunitaria, può essere contestata solo da chi abbia un interesse giuridicamente tutelato e sollevi dubbi gravi e documentati circa l'osservanza, nell'adozione di detta decisione, delle norme procedurali. Tali dubbi debbono essere sollevati inoltre tempestivamente (14). La convenuta applica tale principio interpretativo ai fatti oggetto della presente causa e sottolinea che giustamente il Tribunale non ha disposto la riapertura della fase orale, non solo perché gli indizi invocati da ICI a sostegno della sua istanza non erano così consistenti da far supporre l'esistenza degli asseriti vizi procedurali della decisione Polipropilene, ma anche perché tali indizi non sono stati prodotti tempestivamente. Secondo la Commissione tale ragione è alla base del mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'istanza di riapertura del procedimento formulata dall'ICI. Ciò emerge dal testo delle sentenze del Tribunale nelle altre cause aventi ad oggetto la stessa decisione, pubblicate lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la decisione oggetto del ricorso in esame; la Commissione aggiunge, concludendo, che è infondato il motivo relativo alla richiesta fatta alla ricorrente da parte del Tribunale di produrre prove complete affinché l'istanza della ricorrente stessa di riapertura del procedimento potesse essere accolta, poiché con esso non si spiega perché l'istanza e i relativi argomenti siano stati prodotti tardivamente; sotto tale profilo i criteri applicati dal Tribunale nel caso in esame, erano giuridicamente corretti.
B - Esame dei motivi di impugnazione
23 a) Comincerò con la legittimità della prima constatazione contenuta nel punto 401 della sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado ha respinto l'istanza dell'ICI di riaprire la fase orale, poiché ha considerato che l'unico indizio prodotto che potesse far ritenere che vi fossero vizi procedurali nella decisione Polipropilene era rappresentato dal contenuto della sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1992 nella causa PVC (15). Secondo la ricorrente il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione del contenuto della sua istanza presentata il 4 marzo 1992: tale istanza adduceva quale elemento decisivo di prova di una possibile invalidità formale della decisione Polipropilene non già la sentenza PVC, bensì le citate dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione all'udienza 10 dicembre 1991 nelle cause PVC (16).
24 Dal punto 401 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha basato il suo rigetto dell'istanza sul fatto che l'ICI non ha prodotto «(...) alcun indizio che possa far pensare che l'atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione (...)». Ne consegue che nell'emettere la sua sentenza il Tribunale non si è limitato ad affermare che invocare la sentenza PVC del Tribunale non giustificava di per sé la riapertura della fase orale, ma ha preso in considerazione tutti gli argomenti di fatto e di diritto contenuti nell'istanza dell'ICI del 4 marzo 1992. Tale motivo di impugnazione è pertanto infondato.
25 b) Passiamo ad esaminare la seconda constatazione contenuta nel punto 401 della sentenza impugnata. Prima di tutto occorre pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità formulata dalla Commissione contro le censure avanzate dall'ICI rispetto alla statuizione della sentenza in cui il Tribunale di primo grado afferma che non vi erano indizi atti a far ritenere che la decisione Polipropilene fosse affetta dai vizi procedurali addotti. La Commissione sostiene che tale valutazione del Tribunale riguarda fatti e non costituisce questione di diritto suscettibile di essere esaminata in sede d'impugnazione. Non mi sembra che ciò sia corretto. La ricorrente non si oppone all'accertamento e alle valutazioni dei fatti del Tribunale, ma solleva una questione di errata interpretazione della legge. In particolare, afferma che il Tribunale le chiedeva di produrre a sostegno dei suoi argomenti prove eccessive che vanno oltre quanto di regola richiesto dalle norme sull'onere della prova. Sostiene inoltre che il Tribunale, nell'affermare che la sua istanza del 4 marzo 1992 non conteneva «(...) alcun indizio che possa far pensare che l'atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione (...)» aveva male applicato ai fatti di cui trattasi le norme sull'onere della prova. Di conseguenza tali motivi sono ricevibili in appello.
26 Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi in esame mi riferirò all'analisi svolta nei paragrafi 50-57 delle mie conclusioni nella causa Hüls. Da questa analisi risulta che il Tribunale non poteva chiedere all'ICI di fornire le prove più complete o, se vogliamo essere precisi, gli «indizi» più completi dell'esistenza di eventuali vizi procedurali nella decisione Polipropilene. Nell'affermare puramente e semplicemente che la società non aveva prodotto alcun indizio che provasse tali vizi, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, violando le norme sull'onere della prova, cosicché il relativo punto della sentenza impugnata è errato.
27 c) Occorre esaminare inoltre la questione se il Tribunale di primo grado potesse respingere per altre ragioni l'istanza dell'ICI del 4 marzo 1992. In altri termini resta da esaminare la questione se il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'istanza del 4 marzo 1992, oppure riaprire d'ufficio la fase orale e ordinare le misure di organizzazione del procedimento per esaminare più in dettaglio se la decisione Polipropilene non fosse inficiata da vizi procedurali.
28 Vorrei dapprima sottolineare che la questione sollevata dalla ricorrente è, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, una questione di diritto e in quanto tale ricevibile in sede di impugnazione. Più precisamente, la questione di stabilire in quale misura l'interpretazione e l'applicazione corretta delle norme sull'onere della prova in combinato disposto con gli artt. 48, 62 e 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, imponessero o meno a quest'ultimo di ordinare la riapertura della fase orale unicamente sulla base degli indizi prodotti dall'ICI nella sua istanza del 4 marzo 1992 è una questione di diritto, che riguarda l'applicazione delle norme di diritto vigenti ai fatti così come sono stati accertati, e quindi è possibile oggetto di sindacato in sede di impugnazione.
29 La mia risposta alla questione di cui sopra è negativa. Ritengo corretta la decisione di non riaprire il procedimento poiché l'istanza in esame non soddisfaceva le condizioni richieste e inoltre poiché non vi era a questo riguardo alcuna norma procedurale di diritto comunitario che imponesse al Tribunale un esame d'ufficio di talune questioni giuridiche. Tale assunto si basa sull'analisi svolta nei paragrafi 58-79 delle mie conclusioni nella causa Hüls, alla quale mi riferirò nella fattispecie.
VI - Conclusione
30 Alla luce di quanto precede, suggerisco che la Corte:
1) respinga interamente il ricorso della Imperial Chemical Industries PLC;
2) respinga l'istanza di intervento;
3) condanni l'interveniente alle proprie spese;
4) condanni la ricorrente alle altre spese.
(1) - Causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021).
(2) - IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).
(3) - GU 1962, n. 13, pag. 204.
(4) - Cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).
(5) - Sentenza 15 giugno 1994, cosiddetta sentenza «PVC», causa C-137/92 P (Racc. pag. I-2555).
(6) - V. i paragrafi 10-15 delle mie conclusioni recanti data odierna nella causa C-199/92 P Hüls/Commissione.
(7) - V. supra, nota 4.
(8) - L'ICI sostiene che i corrispondenti indizi prodotti dalle ricorrenti nelle cause PVC (citate alla nota 4) e nelle cause LDPE [sentenze 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-729)] erano chiaramente di minor peso rispetto a quelli prodotti nella causa in esame ; tuttavia il Tribunale di primo grado non si è rifiutato di prendere in considerazione tali indizi e di chiedere alla Commissione di produrre i documenti rilevanti che potessero permettergli di esaminare la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti. La ricorrente osserva anche che il Tribunale di primo grado si è già discostato dalla posizione assunta nella detta causa: un mutamento di giurisprudenza si manifesta nelle cosiddette sentenze «carbonato di sodio» 29 giugno 1995, causa T-32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1825); causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847); causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901), nelle quali, secondo l'ICI, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che le affermazioni dei rappresentanti della Commissione nelle cause PVC potevano essere presentate dalle ricorrenti come elementi da cui desumere l'esistenza, nella decisione contestata, di un'inosservanza di forme sostanziali del procedimento e, in secondo luogo, che con quelle affermazioni la Commissione ammetteva di non aver rispettato le norme procedurali nelle decisioni prese prima della fine del 1991. Inoltre, la ricorrente sottolinea che nella sentenza 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione (Racc. pag. II-549), il Tribunale aveva invitato la Commissione a presentare prima dell'udienza copia autenticata della decisione impugnata.
(9) - V. supra, nota 8.
(10) - Sentenza del Tribunale di primo grado 27 aprile 1995, causa T-442/93, AAC/Commissione (Racc. pag. II-1329).
(11) - V. supra, nota 8. La ricorrente sottolinea l'analogia di queste cause con quella in esame e ritiene che lo stesso criterio adottato in tali cause avrebbe dovuto essere usato anche durante l'esame del suo ricorso. A suo parere, il Tribunale nelle cause «carbonato di sodio» ha ammesso che la ricorrente aveva addotto il più rapidamente possibile il suo nuovo motivo fondato su sospetti dell'esistenza di vizi procedurali, ha riconosciuto che la ricorrente non poteva aver conoscenza, prima delle affermazioni del rappresentante della Commissione, di una violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione ed ha dichiarato che giustamente la ricorrente aveva atteso che la sentenza PVC fosse pronunciata prima di sollevare i detti nuovi motivi.
(12) - La ricorrente si riferisce all'orientamento accolto dal Tribunale di primo grado nelle citate cause PVC e «carbonato di sodio» (v. supra, nota 8) e nelle sentenze 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 85); 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione (Racc. pag. I-2257), e 7 maggio 1991, causa C-304/89, Oliveira/Commissione (Racc. pag. I-2283).
(13) - La Commissione sottolinea che, anche se le dichiarazioni dei propri rappresentanti di fronte al Tribunale di primo grado rilasciate all'udienza nelle cause PVC fossero considerate indizi schiaccianti per pronunciarsi sulla causa in esame, essi non sono stati, giustamente, presi in considerazione poiché non sono stati prodotti tempestivamente. In particolare la Commissione sostiene in primo luogo che tali dichiarazioni sono state fatte all'udienza del 20 novembre 1991 e non, come sostiene la ricorrente, il 10 dicembre 1991; in secondo luogo, anche se fosse accettata quest'ultima data, l'istanza di riapertura della fase orale è stata presentata tardivamente, cioè solo nei primi giorni del marzo 1992.
(14) - A sostegno dei suoi argomenti, la Commissione cita le sentenze del Tribunale di primo grado 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri/Commissione (Racc. pag. II-905), e causa T-35/92, John Deere/Commissione (Racc. pag. II-957).
(15) - E' irrilevante il fatto che il Tribunale abbia giustamente concluso che gli eventuali vizi, ammesso che vi fossero, non rendevano la decisione inesistente (v., a tal riguardo, la mia analisi della sentenza PVC della Corte nelle mie conclusioni relative alla causa Hüls, paragrafi 20 e ss.). L'indizio decisivo prodotto dalla ricorrente nel procedimento davanti al Tribunale non consiste nella probabilità che la decisione contestata fosse inesistente, ma nella possibilità che ci fossero dei vizi procedurali, cioè mancata autenticazione del documento, modifica successiva del suo contenuto e violazione del regime linguistico. In altre parole, ciò che rileva non è tanto la qualificazione giuridica attribuita dalle parti ai fatti, quanto i fatti stessi presentati dalle parti. In particolare ciò vale qualora detti fatti, se provati, possano, se non rendere la decisione inesistente, quanto meno costituire violazione di una forma sostanziale del procedimento nell'adozione della decisione in esame.
(16) - E' da sottolineare che questo motivo della ricorrente è ricevibile in sede di impugnazione. E' vero che il Tribunale di primo grado è competente in via esclusiva quanto all'accertamento dei fatti; tuttavia, ciò non comporta che esso possa ignorare un motivo di fatto correttamente avanzato da una delle parti.
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