Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con ordinanza 1 aprile 1992, il presidente del TAR Lombardia vi ha sottoposto cinque questioni pregiudiziali (1) sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (in prosieguo: la "direttiva") (2), insorte nell' ambito di una controversia nella quale un' associazione e numerosi privati contestano la decisione della regione Lombardia di "localizzare" nel territorio regionale discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (3).
2. Emerge dall' ordinanza di rinvio che il giudice a quo nutre dubbi sulla compatibilità della disciplina nazionale di attuazione con il diritto comunitario, dal momento che nessun provvedimento destinato a promuovere il riciclaggio dei rifiuti è stato adottato, sicché è ora divenuto indispensabile ricorrere al sistema delle discariche per poterli eliminare. Se invece, si osserva, l' Italia avesse adottato i provvedimenti necessari a promuovere, sin dall' entrata in vigore della direttiva, l' eliminazione mediante riciclaggio, non si dovrebbero ora creare nuove discariche (4). Il giudice a quo ha designato un perito indipendente, disapplicando le norme nazionali che gli imponevano di incaricare l' amministrazione della perizia, in quanto le riteneva incompatibili con il diritto comunitario. L' incarico affidato a detto perito non viene però definito nell' ordinanza di rinvio.
3. Ritenendo che il contesto di fatto e di diritto non fosse precisamente delineato dal giudice proponente, la Commissione, in udienza, ha deplorato l' incompletezza della descrizione dei fatti, riecheggiando le osservazioni del governo britannico, il quale s' era interrogato sulla ricevibilità della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.
4. Avete sempre rifiutato di pronunciarvi su questioni giuridiche astratte sottolineando in merito che
"(...) la necessità di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige che sia definito l' ambito giuridico nel quale l' interpretazione richiesta deve porsi e che, in questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l' interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario" (5).
5. Nonostante l' ordinanza sia sotto alcuni aspetti succinta, mi par possibile risolvere le questioni sottoposte, giacché è possibile discernere a sufficienza gli interessi in gioco.
6. E' pacifico che la vostra giurisprudenza tende a divenire più esigente sulle condizioni d' esercizio dell' obbligo di cooperazione. Avete infatti recentemente dichiarato che
"(...) è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene la soluzione delle questioni ai fini della definizione necessaria della controversia" (6).
7. Analogamente, nella sentenza Telemarsicabruzzo (7) avete ritenuto che non occorresse emanare una pronuncia allorché
"(...) l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate" (8).
8. La presente controversia si distingue da quella testé citata in quanto, da un lato, le questioni sottoposte non possono ritenersi insorte in un settore
"(...) caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse" (9),
dall' altro, e soprattutto, è perfettamente possibile definire l' ambito entro il quale dovete pronunciarvi.
9. Infatti, ricordo che la controversia verte sulla decisione di "localizzare" le discariche nel territorio della Lombardia (10) e che la disciplina italiana, che contempla solo la discarica per lo smaltimento dei rifiuti, è in contrasto con la direttiva comunitaria che prescrive misure per promuovere il riciclaggio (11).
10. La prima questione è relativa all' efficacia diretta dell' art. 4 della direttiva, il quale dispone che:
"Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente e in particolare:
- senza creare rischi per l' acqua, l' aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio".
11. Due osservazioni preliminari.
12. Anzitutto, l' invocabilità diretta di una direttiva da parte del singolo dinanzi al giudice nazionale presuppone un "contesto giuridico patologico" (12), cioè la mancata trasposizione da parte dello Stato della direttiva entro i termini impartiti o la sua trasposizione incompleta o erronea.
13. Dalla vostra costante giurisprudenza emerge infatti che
"(...) in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere fatte valere dai singoli nei confronti dello Stato, sia quando questo ometta di adeguare entro i termini il diritto nazionale alla direttiva, sia quando non ne dia corretta attuazione" (13).
14. Orbene, emerge dall' ordinanza di rinvio che la Repubblica italiana ha adottato un decreto di trasposizione (14).
15. In secondo luogo, avete rifiutato di attribuire effetti orizzontali alle direttive nella vostra sentenza Marshall (15) ritenendo che
"(...) la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello 'Stato membro cui è rivolta' " (16).
16. Spetterà perciò al giudice proponente accertare - cosa piuttosto facile, nella fattispecie, trattandosi della regione Lombardia - che la persona nei cui confronti è invocata una direttiva è per l' appunto "lo Stato", inteso nell' accezione più vasta del termine, che comprende tutti i suoi organi, anche quelli periferici (17).
17. Vediamo ora la direttiva e, più particolarmente, il suo art. 4 onde verificare se possa esser invocato da qualsiasi soggetto dell' ordinamento, perché "assoluto" e "sufficientemente preciso".
18. Basterà ricordare, a questo proposito, che una disposizione comunitaria è assoluta, allorché
"(...) non è soggett[a] ad alcuna condizione, né subordinat[a], per quanto riguarda sia la sua osservanza che i suoi effetti, all' emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri" (18),
e precisa, allorché l' obbligo che impone è definito
"(...) in termini non equivoci" (19).
19. Nessuna delle parti e dei partecipanti che hanno presentato osservazioni nel procedimento pregiudiziale attribuisce efficacia diretta a detta disposizione ed io condivido questo modo di vedere.
20. Ricordo che la direttiva è stata impugnata più volte dinanzi a voi, o mediante ricorso per inadempimento o in via pregiudiziale, sicché, se non vi sono stati posti quesiti diretti sulla disposizione ora in questione, vi siete invece già pronunciati sulle finalità della disciplina.
21. Come emerge dal preambolo, la direttiva persegue due finalità: da un lato, garantire la necessaria armonizzazione delle norme nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti onde evitare un ostacolo agli scambi intracomunitari e un' alterazione delle condizioni di concorrenza (20), dall' altro "(...) mirare alla protezione della salute umana e dell' ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell' ammasso e del deposito dei rifiuti" (21).
22. Voi avete, del resto, già constatato questi scopi in una sentenza Commissione/Italia (22), relativa ad un ricorso per inadempimento concernente la mancata esecuzione delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE (23).
23. Nella suddetta sentenza, continuavate in questi termini:
"Al fine di garantire il perseguimento di questi obiettivi, le direttive impongono agli Stati membri l' emanazione di determinati provvedimenti" (24)
enunciati all' art. 5 e seguenti:
- designazione di autorità incaricate in particolare di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti (art. 5);
- elaborazione di piani vertenti in particolare sui "luoghi adatti allo smaltimento" (art. 6);
- consegna dei rifiuti ad un raccoglitore (art. 7);
- autorizzazione per tutte le imprese che provvedono al trattamento dei rifiuti (art. 8);
- controllo periodico delle imprese autorizzate a trattare rifiuti (art. 9);
- sorveglianza delle imprese che effettuano la raccolta (art. 10);
- principio del "chi inquina paga" (art. 11).
24. Come giustamente osserva il governo britannico nelle sue osservazioni, l' obiettivo dell' art. 4, che si limita a ribadire quanto è dichiarato nel terzo 'considerando' , può essere concepito solo nell' ambito dei provvedimenti più specifici, contenuti negli artt. 5-11, ma, di per se solo, non può costituire uno di tali provvedimenti.
25. Questo è stato il vostro orientamento nella causa Traen (25) nella quale, dovendo stabilire la portata del potere discrezionale dello Stato nell' ambito del summenzionato art. 10, avete dichiarato che:
"Questa disposizione non stabilisce quindi alcuna particolare condizione che limiti la libertà degli Stati membri nell' organizzazione della sorveglianza delle attività ivi contemplate. Detta libertà deve tuttavia esercitarsi nel rispetto degli scopi enunciati nel terzo punto del preambolo e nell' art. 4 della direttiva, cioè la protezione della salute dell' uomo e dell' ambiente" (26).
26. Ritengo quindi che, non essendo né precise né assolute, le disposizioni dell' art. 4 non possano conferire direttamente diritti a favore dei singoli, che questi possano invocare nei confronti della pubblica autorità.
27. Detto esame deve tuttavia esser completato dal momento che, ciononostante, la vostra giurisprudenza ha elaborato il principio di un' interpretazione del diritto nazionale che, nei limiti del possibile, sia conforme alle esigenze del diritto comunitario:
"(...) l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell' applicare il diritto nazionale (...), il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall' art. 189, 3 comma" (27),
e ciò anche se il termine di trasposizione della direttiva non è ancora scaduto (28).
28. In questo caso, e contrariamente a ciò che avviene allorché una direttiva ha efficacia diretta, l' invocabilità non è limitata alle sole azioni dirette contro lo Stato o i suoi enti periferici, poiché il giudice nazionale applica la legge nazionale, ma è tenuto ad interpretarla in modo tale da renderla conforme alle esigenze del diritto comunitario, il che ha indotto una certa dottrina a parlare qui di riconoscimento di un "effetto orizzontale indiretto" (29).
29. Quindi se uno Stato membro non ha correttamente trasposto la direttiva, il giudice che deve applicare il proprio diritto nazionale deve, per quanto possibile, interpretarlo nel senso voluto dalla direttiva.
30. Enunciare astrattamente questo principio non basta per consentirgli di risolvere il problema interpretativo che deve affrontare. Nell' ambito della collaborazione instaurata dall' art. 177 dovete fornirgli gli elementi necessari per consentirgli di pronunciarsi.
31. La questione sollevata va sostanzialmente intesa in questo modo: occorre interpretare l' art. 4 nel senso che, se non esistono provvedimenti adottati dallo Stato per incentivare il trattamento dei rifiuti mediante riciclaggio, i singoli possono opporsi alla creazione di una discarica?
32. La questione a mio parere deve essere risolta negativamente, in quanto la data di adozione della direttiva nonché la terminologia usata militano infatti a favore di un' interpretazione elastica, come ha d' altronde anche ammesso la Commissione nella fase orale.
33. Adottata nel 1975, la direttiva costituisce la prima iniziativa comune degli Stati membri, in quanto paesi industrializzati, di fronte alla minaccia incombente per effetto di una cattiva gestione o, talvolta, di una carenza nella gestione dei rifiuti.
34. Per questo motivo è stato deciso di istituire una procedura di controllo, da parte dei pubblici poteri o da parte delle autorità delegate ad hoc, delle operazioni di smaltimento. Tale disciplina mira quindi più a pianificare lo smaltimento che ad imporre un determinato metodo di trattamento invece di un altro.
35. Questo modo di vedere trova peraltro conferma nell' art. 1 che, come "smaltimento", intende tanto il metodo di discarica quanto quello di riciclaggio anche se, ai sensi dell' art. 3, n. 1,
"Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l' estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti".
36. Detta norma si limita ad incoraggiare questo metodo, senza che se ne possa desumere un qualsiasi obbligo di applicarlo.
37. Per impiantare una discarica, invece, l' art. 6 impone alle autorità competenti l' obbligo di redigere progetti destinati ad individuare "i luoghi adatti allo smaltimento". Scelta l' ubicazione, esse devono garantire che lo smaltimento dei rifiuti si effettuerà senza pericolo per l' ambiente o per la salute delle persone, rispettando a questo scopo le finalità enunciate dall' art. 4. Questi sono i limiti posti alla libertà di dette autorità, fermo restando che qualsiasi procedimento che abbia come oggetto lo smaltimento di rifiuti implica automaticamente un degrado dell' ambiente, indipendentemente dal metodo seguito.
38. Poiché l' art. 4 non prescrive agli Stati membri, per lo smaltimento dei rifiuti, di seguire il sistema del riciclaggio, non consta che, se fa difetto una norma nazionale che prescrive detto obbligo, il giudice nazionale possa utilmente ricorrere alla regola dell' interpretazione conforme per scegliere questo sistema di smaltimento.
39. Passiamo alla seconda questione posta dal giudice a quo, che verte sulla legittimità di un sistema che non tutela a sufficienza i diritti conferiti ai soggetti dell' ordinamento dal diritto comunitario in quanto, assimilandoli ad "interessi legittimi", il giudice, se ritiene che sia necessaria una perizia per la soluzione della controversia, dovrebbe designare come perito un agente dell' amministrazione, che è essa stessa parte litigante.
40. Anche su questo punto concluderò, come nei punti successivi, in via subordinata, che, se - come ritengo - l' art. 4 deve interpretarsi nel senso che non obbliga gli Stati membri ad organizzare un trattamento dei rifiuti prevalentemente imperniato sul riciclaggio, i soggetti dell' ordinamento comunitario non possono invocare la pretesa lesione di un diritto soggettivo.
41. Il giudice a quo vi chiede di pronunciarvi in un settore di quella che si suole definire l' autonomia procedurale degli Stati membri.
42. Dalla vostra sentenza Salgoil (30) risulta che
"spetta all' ordinamento giuridico nazionale lo stabilire quale sia il giudice competente a garantire detta tutela e, a tale effetto, il decidere come debba qualificarsi la posizione individuale in tal modo tutelata" (31).
43. Tuttavia, nella sentenza Ferwerda (32), avete ritenuto che:
"(...) è compito dei giudici degli Stati membri il garantire, applicando il principio della collaborazione, enunciato dall' art. 5 del Trattato, la tutela giurisdizionale derivante dall' efficacia diretta delle disposizioni comunitarie, sia quando esse impongano obblighi ai singoli, sia quando esse attribuiscano loro diritti. E' tuttavia l' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale, né, in alcun caso, possono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare" (33).
44. La distinzione tra "interessi legittimi" e "diritti soggettivi" ci è nota, in quanto lo stesso giudice, allora in veste di collegio giudicante, vi aveva già consultato su detta questione nella causa che ha dato origine alla sentenza Enichem (34).
45. E' chiaro che la questione sottopostavi verteva sull' esigenza di un risarcimento dei soggetti di diritto interessati ad opera dell' amministrazione per un' asserita lesione dei diritti tutelati dall' ordinamento comunitario, mentre l' ordinamento nazionale non contemplava alcun diritto a risarcimento.
46. Poiché in quel caso il diritto comunitario non conferiva alcun diritto ai singoli, voi non avevate dovuto risolvere la questione, ma il vostro avvocato generale Jacobs così si era espresso su questo punto:
"(...) quando la normativa comunitaria conferisce diritti ai singoli, i giudici nazionali debbono fornire una tutela appropriata ed effettiva rispetto alla violazione di tali diritti" (35).
47. Nella stessa prospettiva ritengo che, se la norma comunitaria conferisce diritti, la loro effettiva tutela implichi necessariamente l' indipendenza dei periti designati dal giudice affinché l' istruttoria si svolga con la massima imparzialità ed obiettività.
48. Ricordo a questo proposito che nella vostra sentenza Bozzetti (36) avete dichiarato, ricalcando ed integrando la formula già usata nella sentenza Salgoil:
"(...) spetta all' ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere controversie vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall' ordinamento giuridico comunitario, fermo restando tuttavia che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti" (37).
49. Orbene, come conciliare detto principio di tutela effettiva con la mancanza di garanzia di obiettività del perito che ha l' incarico di assistere, con assoluta imparzialità, il giudice, se il perito viene dall' amministrazione, parte in causa?
50. Proprio la tutela effettiva ne risulta compromessa, dal momento che, principalmente nelle questioni tecniche e nei confronti dell' amministrazione, il semplice privato non dispone assolutamente della competenza necessaria per opporsi agli argomenti dell' amministrazione. Il perito deve quindi rispecchiare l' indipendenza del giudice, che avete dichiarato essere essenziale (38).
51. Ritengo quindi che il diritto comunitario osti, allorché conferisce diritti ai singoli, ad una norma nazionale che prescrive al giudice nazionale di designare come perito un agente della pubblica autorità allorché questa è parte in causa.
52. Con la terza questione pregiudiziale, vi si chiede di pronunciarvi sulla portata dell' art. 174, secondo comma, del Trattato CEE. Il giudice a quo vi domanda, in sostanza, se sia competente, in caso di violazione della norma comunitaria, non già a disapplicare la legge nazionale, bensì, al contrario a mantenerla in vigore, nell' interesse generale, per evitare sconvolgimenti nell' ordinamento giuridico nazionale.
53. Secondo il modello ben noto della vostra sentenza Simmenthal (39):
"(...) il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell' ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l' obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all' occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale" (40).
54. Nella sentenza Denkavit italiana (41) avete altresì dichiarato che:
"L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (...)" (42),
senza peraltro rinunciare alla vostra facoltà di:
"(...) limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici" (43),
per concludere che:
"Una limitazione del genere può tuttavia essere ammessa soltanto nella sentenza stessa relativa all' interpretazione richiesta. L' esigenza fondamentale dell' applicazione uniforme e generale del diritto comunitario implica la competenza esclusiva della Corte di giustizia a decidere sui limiti temporali da apporre all' interpretazione da essa data" (44),
limiti che possono essere solo eccezionali.
55. Nell' ambito più specifico della questione sottopostavi, cioè in merito alla possibilità di continuare ad applicare una disciplina nazionale incompatibile con il diritto comunitario, basterà constatare che una simile facoltà potrebbe essere riconosciuta al giudice nazionale solo mettendo a repentaglio tanto la prevalenza quanto l' applicazione uniforme del diritto comunitario.
56. Osservo tuttavia che dal contesto nel quale è insorta la controversia non sembra affatto emergere una lesione di un diritto comunitario tutelato, poiché l' art. 4 non conferisce di per sé alcun diritto ai soggetti dell' ordinamento ed in quanto detta disposizione, letta di conserva con l' art. 6, non può venir interpretata - anzi, è proprio il contrario - nel senso che vieti o limiti la facoltà degli Stati membri di ricorrere, per smaltire i rifiuti, al metodo della discarica.
57. Affronto ora la quarta questione con la quale il giudice a quo vi domanda se, allorché ritiene che una legge strida con il diritto comunitario, debba garantire all' autorità legislativa nazionale o regionale il rispetto dei diritti della difesa, chiamandola a questo scopo in causa nella controversia pendente dinanzi a lui.
58. Come emerge dalle osservazioni presentate dinanzi a voi, si tratta di una questione di esclusiva competenza dell' ordinamento giuridico italiano, che non rientra perciò nella sfera di competenza a voi attribuita dall' art. 177.
59. Non si deve perciò risolvere questo punto, al pari della quinta questione, posta solo per l' eventualità di una soluzione affermativa al quesito precedente.
60. Concludo quindi che affermiate per diritto quanto segue:
"1) L' art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, va interpretato nel senso che non conferisce ai singoli alcun diritto che essi possono invocare dinanzi ai giudici nazionali per ottenere l' annullamento di una decisione di un' autorità nazionale che rientri nella sfera d' applicazione di detta disposizione, facendo valere che la normativa nazionale non ha previsto i provvedimenti necessari alla promozione del metodo di trattamento mediante riciclaggio per lo smaltimento dei rifiuti.
2) In subordine,
a) il diritto comunitario osta a che una disciplina nazionale limiti la tutela dei diritti effettivi conferiti ai singoli da una norma comunitaria prescrivendo che ci si avvalga, come perito, di un agente dell' amministrazione, che a sua volta è parte in causa;
b) il giudice nazionale, allorché, per garantire la piena efficacia di una norma comunitaria che conferisce diritti ai soggetti dell' ordinamento, decide spontaneamente di disapplicare una norma nazionale contraria al diritto comunitario, non può limitare gli effetti della sua decisione, giacché una limitazione del genere, in quanto fondata sull' art. 174, secondo comma, del Trattato CEE, è di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Il testo delle questioni è riportato nella relazione d' udienza: I.5.
(2) - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442 (GU L 194, pag. 47).
(3) - Ordinanza di rinvio punto A.1.
(4) - Punti da 6.1 a 6.3 dell' ordinanza.
(5) - Sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871, punto 26).
(6) - Sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punto 19). V., inoltre, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045), e 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini (Racc. pag. 1885).
(7) - Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393).
(8) - Punto 6.
(9) - Ibidem, punto 7.
(10) - Punto A.1. dell' ordinanza di rinvio.
(11) - Ibidem, punti da 6.1 a 6.3.
(12) - Isaac, G.: Droit communautaire général , 3ª ed., Masson, pag. 163.
(13) - Sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen (Racc. pag. 3969, punto 7).
(14) - Decreto del presidente della Repubblica italiana 10 settembre 1982, n. 915 (GURI n. 343 del 15.12.1982, pag. 9071).
(15) - Sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84 (Racc. pag. 723).
(16) - Punto 48.
(17) - V. in proposito le sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, già ricordata, e 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster (Racc. pag. I-3313).
(18) - Sentenza 3 aprile 1968, causa 28/67, Molkerei Zentrale, pag. 205 (Racc. pag. 192).
(19) - Causa 152/84, già ricordata, punto 52.
(20) - Sesto considerando .
(21) - Terzo considerando .
(22) - Sentenza 13 dicembre 1991, causa 33/90 (Racc. pag. I-5987, punto 2).
(23) - Direttiva del Consiglio 20 marzo 1978 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43).
(24) - Punto 3.
(25) - Sentenza 12 maggio 1987 (cause riunite 372/85-374/85, Racc. pag. 2141).
(26) - Punto 21.
(27) - Sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 26); v., inoltre, sentenze 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy (Racc. pag. 673); causa 80/86, già ricordata, e 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135).
(28) - Sentenza nella causa 80/86, già ricordata, punto 15.
(29) - Emmert e Pereira De Azevedo: L' effet horizontal des directives - La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes: un bateau ivre , RTDE 1993, n. 3, pag. 503.
(30) - Sentenza 19 dicembre 1968, causa 13/68 (Racc. pag. 601).
(31) - Terzultimo punto, pag. 615.
(32) - Sentenza 5 marzo 1980, causa 265/78 (Racc. pag. 617).
(33) - Punto 10, il corsivo è mio.
(34) - Sentenza 13 luglio 1989, causa 380/87 (Racc. pag. 2491).
(35) - Ibidem, paragrafo 19.
(36) - Sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84 (Racc. pag. 2301).
(37) - Punto 17, il corsivo è mio.
(38) - V., per ultima, sentenza 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau (Racc. pag. I-1277).
(39) - Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77 (Racc. pag. 629).
(40) - Punto 24.
(41) - Sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79 (Racc. pag. 1205).
(42) - Punto 16, il corsivo è mio.
(43) - Punto 17.
(44) - Punto 18, il corsivo è mio.
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