Conclusioni dell avvocato generale
Nella causa in esame, la Corte è chiamata a decidere sul ricorso proposto dalla società Chemie Linz GmbH (in prosieguo: la «Chemie Linz»), in forza dell'art. 49 dello Statuto CEE della Corte, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992 (1). Con la sentenza impugnata era stato respinto il ricorso proposto dall'attuale ricorrente in forza dell'art. 173 del Trattato CEE (in prosieguo: il «Trattato») avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (2) (in prosieguo: la decisione «Polipropilene»), vertente sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene.
I - Fatti e svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
1 Per quanto attiene ai fatti di causa e allo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci imprese produttrici, tra le quali la Chemie Linz, avente una quota di mercato oscillante tra il 3,2 e il 3,9%. Dopo il 1977, con la scadenza dei brevetti detenuti dalla società Montedison, comparvero sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. A ciò non fece riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda, almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983, il mercato del polipropilene fu caratterizzato da una bassa redditività e/o da sostanziali perdite.
2 Il 13 e il 14 ottobre 1983, funzionari della Commissione, nell'ambito dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei presso una serie di imprese operanti nel settore della produzione di polipropilene. In seguito a tali accertamenti, la Commissione inviava ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, richieste di informazioni alle dette imprese ma anche ad altre, aventi oggetto sociale affine. Le prove documentali raccolte nell'ambito di tali accertamenti e delle richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui la Chemie Linz, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di avviare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese responsabili di violazioni.
3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986 la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:
«Articolo 1
Le (imprese) (...) Chemische Werke Linz (...), hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- (...)
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre del 1977 ad almeno novembre 1983 (...),
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi "obiettivo" (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
(...)
Articolo 3
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
(...)
ix) Chemische Werke Linz, ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT (...)».
4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione controversa, tra le quali la ricorrente, proponevano ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale dal 10 al 15 dicembre 1990, le parti illustravano le proprie difese e rispondevano ai quesiti del giudice.
5 Con separata istanza del 28 febbraio 1992, conclusesi ormai la fase scritta e quella orale del procedimento come sopra indicato, ma comunque prima della pronuncia della sentenza, la Chemie Linz chiedeva al Tribunale di riaprire la fase orale. A sostegno di questa domanda, essa faceva valere taluni elementi di fatto di cui sosteneva di essere venuta a conoscenza solo dopo la conclusione della trattazione orale e, in particolare, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, nelle cause riunite BASF e a./Commissione (in prosieguo: le cause «PVC») (4). Sulla scorta di tali elementi, la Chemie Linz sosteneva che l'impugnata decisione della Commissione era inficiata da rilevanti vizi di forma per accertare i quali occorreva disporre nuovi mezzi istruttori.
Con la citata sentenza 10 marzo 1992 il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale sulla questione sollevata, respingeva la domanda di riapertura della fase orale nonché il ricorso nel suo complesso.
6 Avverso questa sentenza di rigetto del Tribunale, la Chemie Linz propone ora ricorso dinanzi alla Corte chiedendone l'annullamento e la declaratoria di inesistenza o l'annullamento della decisione polipropilene della Commissione o, in subordine, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale. Essa chiede inoltre la condanna dell'altra parte alle spese. Nella replica del 14 aprile la ricorrente ha rinunciato ai motivi d'impugnazione relativi all'inesistenza della decisione polipropilene, mantenendo invece gli altri motivi relativi alla nullità di tale decisione.
La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
A sostegno della Chemie Linz è intervenuta nel procedimento la società DSM NV.
II - Ricevibilità del ricorso
7 Nella comparsa di risposta, la Commissione chiede innanzi tutto alla Corte di dichiarare irricevibile in toto il ricorso. A tal fine essa sostiene che la ricorrente non adduce in alcun punto del ricorso un qualsiasi errore di diritto del Tribunale; viceversa la ricorrente adduce per la prima volta in sede di impugnazione, una serie di fatti, argomenti e motivi e con essi modifica l'oggetto del giudizio di primo grado, violando così le disposizioni degli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Da parte sua, la ricorrente sostiene che gli argomenti sopra esposti sono privi di fondamento e non tali da condurre a dichiarare il ricorso irricevibile nel suo complesso.
8 Conviene inizialmente ricordare che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia l'impugnazione «deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale». D'altro canto, le disposizioni degli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte fanno divieto alla parte ricorrente di modificare, con l'atto di impugnazione o con la comparsa di risposta, l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Inoltre quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile, la Corte, in forza dell'art. 119 del medesimo regolamento di procedura, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Affinché un ricorso contro una pronuncia del Tribunale possa essere dichiarato irricevibile in toto, è necessario che nessuno dei motivi sollevati sia ricevibile. Occorre pertanto esaminare l'insieme dei motivi dedotti e accertare l'irricevibilità di ciascuno di essi (5). Da questo punto di vista l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione non è pertinente dal momento che, tra i motivi invocati dalla Chemie Linz, ce n'è almeno uno che è stato validamente fatto valere. Si tratta del motivo relativo alle ipotetiche violazioni che, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso allorché, dopo la chiusura della fase orale, ha rigettato la domanda di riapertura del procedimento. Pertanto, anche nel caso in cui gli argomenti della Commissione venissero alla fine accolti (ipotesi che esaminerò qui di seguito, congiuntamente agli argomenti addotti ex adverso dalla ricorrente, nell'ambito della trattazione di ciascuno dei rispettivi motivi di impugnazione), non sarebbe comunque possibile giungere a dichiarare irricevibile il ricorso nel suo complesso.
III - Ricevibilità dell'intervento
9 Riguardo al contenuto e alla ricevibilità dell'intervento della DSM, valgono in linea di principio le stesse considerazioni esposte nei relativi paragrafi delle mie conclusioni nella connessa causa Hüls (6), alle quali rinvio.
Da tale analisi deriva che l'intervento della DSM nella presente causa potrebbe considerarsi in teoria ammissibile nella parte in cui l'interveniente sostiene la domanda della ricorrente diretta a che la Corte, una volta annullata la sentenza di primo grado, dichiari l'inesistenza della decisione polipropilene. Le restanti domande dell'interveniente o gli argomenti da essa addotti per sostenere altre domande proposte dalla ricorrente non necessitano, in ogni caso, alcun esame nel merito, essendo esse irricevibili.
10 Nella presente causa, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato, in sede di replica, ai propri argomenti relativi alla inesistenza della decisione polipropilene; vale a dire ha limitato le sue richieste perseguendo l'annullamento di detta decisione e non più l'accertamento della sua inesistenza. Di conseguenza, mancando un interesse giuridico, l'intervento della DSM è divenuto irricevibile.
IV - La sentenza impugnata
11 Il Tribunale ha respinto le domande formulate dalla ricorrente nella sua memoria del 28 febbraio 1992, con la seguente motivazione contenuta al punto 395 della sentenza impugnata:
«Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso, durante il quale, inoltre, la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, la tesi dell'inesistenza della decisione impugnata a causa dei vizi accertati nella suddetta sentenza. E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente giustificato la ragione per cui nel procedimento in corso non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano già sussistere all'atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice ha l'obbligo di compiere accertamenti d'ufficio al riguardo solo in quanto le parti avanzino indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato. Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Dalla dichiarazione resa dagli agenti della Commissione nell'udienza che si è tenuta nelle cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, sulla quale si è fondata la ricorrente, discenderebbe che nella fattispecie mancherebbe parimenti un originale della decisione impugnata, sottoscritto nelle forme di rito. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all'inesistenza della decisione impugnata. La ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio in grado di spiegare per quale motivo la Commissione avrebbe modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. Il fatto di riservarsi di sviluppare mezzi a ciò relativi non è al riguardo sufficiente. Ciò posto, nulla consente di ritenere che, dopo l'adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. Il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorre riaprire la fase orale per procedere all'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l'argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale».
V - I motivi di impugnazione
A - Gli argomenti delle parti
a) I motivi d'impugnazione della ricorrente
12 La ricorrente deduce due motivi di impugnazione. In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario respingendo ingiustificatamente la sua domanda diretta ad ottenere la riapertura della fase orale ed un supplemento di istruttoria. In secondo luogo, essa sostiene che la sentenza impugnata dev'essere annullata in quanto la decisione Polipropilene della Commissione, la cui legittimità è stata l'oggetto del procedimento di fronte al Tribunale, è annullabile.
13 L'argomentazione del primo motivo di impugnazione è in tutto identica a quella esposta dalle ricorrenti nelle connesse cause Hüls/Commissione e ICI/Commissione; i relativi argomenti sono presentati più ampiamente nei rispettivi paragrafi delle mie conclusioni in tali cause, alle quali rinvio (7). Per maggior completezza conviene aggiungere quanto segue: la Chemie Linz ritiene che il rigetto da parte del Tribunale della sua domanda di riapertura della fase orale non sia giustificato. A sostegno della tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto accogliere tale domanda, la ricorrente fa valere che, nella sua memoria del 28 febbraio, essa aveva addotto fatti decisivi per la decisione della lite, di cui essa non poteva aver notizia prima della chiusura della fase orale. Come fatti di tale natura, la Chemie Linz considera le rivelazioni fatte dai rappresentanti della Commissione di fronte al Tribunale nel corso del procedimento relativo alle cause PVC (8). Essa ritiene che, non essendovi un termine di decadenza espressamente fissato dalle norme di procedura comunitaria per farli valere, questi fatti siano stati addotti tempestivamente, e che non sarebbe neppure configurabile un'applicazione analogica del termine di tre mesi previsto dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, termine che si applica esclusivamente alla domanda di revocazione.
14 La ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di raccogliere le prove necessarie per risolvere correttamente la controversia di cui era stato investito. Tale obbligo deriva, sempre secondo le affermazioni della ricorrente, dal combinato disposto dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale e dell'art. 164 del Trattato. Essa ritiene che il Tribunale non potesse legittimamente rifiutarsi di dare seguito alla sua memoria del 28 febbraio considerandola priva di «indizi sufficienti» quanto agli asseriti vizi dell'atto impugnato. Secondo la ricorrente, gli elementi di fatto sui quali si fondava la sua domanda erano, viste le particolarità della causa, sufficienti perché questa potesse essere accolta, in analogia con quanto riconosciuto dal Tribunale nelle connesse cause PVC e «carbonato di soda» (9).
15 In sintesi, la ricorrente sostiene che, comunque, la conoscenza successiva di un vizio dell'atto impugnato che può comportare il suo annullamento impone al Tribunale di riaprire il procedimento e disporre nuovi mezzi istruttori fino a che sia fatta piena luce sulla controversia. Essa sottolinea inoltre di non essere stata presente alla trattazione orale delle cause PVC tenutasi il 10 dicembre 1991; pertanto essa avrebbe avuto notizia delle relative dichiarazioni degli agenti della Commissione solamente dopo la data in cui il Tribunale ha pronunciato la sentenza in tale causa, ossia il 27 febbraio 1992. Peraltro il Tribunale, nella sentenza impugnata, non avrebbe ritenuto tardiva la presentazione della sua memoria del 28 febbraio 1992; di conseguenza la Corte non ha il potere, secondo Chemie Linz, di sindacare in sede di impugnazione il carattere tardivo o meno della domanda di riapertura della fase orale formulata nella memoria di cui trattasi.
16 Il secondo motivo di impugnazione si fonda sul seguente ragionamento: innanzi tutto la ricorrente sostiene che la Corte può annullare una sentenza del Tribunale su un ricorso se ritiene annullabile l'atto della Commissione oggetto del ricorso. Secondo la Chemie Linz, l'esame, da parte del giudice dell'impugnazione, della legittimità dell'atto oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, costituisce una questione di diritto rientrante nell'ambito del controllo esercitato in sede di impugnazione. Essa aggiunge che i vizi che inficiano la decisione polipropilene della Commissione sono vizi di ordine pubblico e sono soggetti a controllo d'ufficio sia in primo grado che in sede di impugnazione.
17 La ricorrente sostiene inoltre di avere il diritto di presentare, per la prima volta in sede di impugnazione, determinati elementi di fatto diretti a corroborare i propri argomenti. Essa si avvale così, da un lato, delle osservazioni della Commissione nella causa «PEBD» (10) ad essa notificate il 10 aprile 1992, e, dall'altro, dell'impugnazione proposta il 29 aprile 1992 dalla Commissione contro la sentenza PVC del Tribunale (11). La ricorrente trae da questi atti determinate conclusioni riguardo al modo di agire, in generale, della Commissione, le quali, a suo parere, rafforzano i sospetti di illegittimità dell'adozione della decisione polipropilene. Essa rileva, più in particolare, che la Commissione sembra considerare l'obbligo di autenticazione dei suoi atti, previsto dall'art. 12 del suo regolamento interno, come una regola a carattere interno che non produce diritti nei confronti dei singoli e che è caduta in desuetudine. Sempre secondo la ricorrente, la Commissione si arroga altresì il diritto di apportare modifiche, dopo la loro adozione, agli atti decisi e di prendere le sue decisioni in talune delle versioni linguistiche facenti fede, delegando uno dei suoi membri per la messa a punto di tali decisioni nelle altre lingue facenti fede.
18 La Chemie Linz ritiene che la Commissione abbia seguito la stessa procedura per l'adozione della decisione polipropilene. Questo è, quanto meno, ciò che la ricorrente deduce sia da quanto detto sopra, sia da una lettura attenta della decisione notificatale (12), nonché dal ritardo col quale tale notificazione è avvenuta (13). Essa domanda inoltre che la Corte, al fine di dissipare ogni dubbio, ingiunga alla Commissione di produrre l'originale della decisione polipropilene, così da determinare se essa sia inficiata dagli stessi vizi di forma che hanno portato all'annullamento della decisione PVC della Commissione, avente contenuto analogo (14). In ogni caso, la Chemie Linz sostiene che tanto gli elementi addotti nella sua memoria del 28 febbraio, quanto gli elementi presentati per la prima volta in sede di impugnazione, dimostrano quanto segue: in primo luogo, al momento dell'adozione della decisione polipropilene, i commissari disponevano del testo della decisione solamente in tre delle cinque versioni linguistiche obbligatorie; in secondo luogo, non è stata seguita la procedura prevista dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione; in terzo luogo, il contenuto dell'atto è stato modificato successivamente alla sua adozione. La Chemie Linz sottolinea infine che i vizi in questione devono condurre all'annullamento della decisione controversa. La ricorrente sostiene che la Commissione, nell'adottare tale atto, non ha seguito le regole di procedura previste dal diritto comunitario e che sono state poste a garanzia del legittimo esercizio delle sue competenze. Di conseguenza, la Commissione avrebbe torto ad affermare che la violazione di tale forma sostanziale della procedura fissata dall'art. 12 del suo regolamento interno non rende l'atto nullo e che la modifica del contenuto dell'atto successivamente alla sua adozione comporta la sua nullità solo se tale modifica è sostanziale e non concorda con la volontà dell'autore dell'atto. Secondo la ricorrente, tali tesi della Commissione sono diametralmente opposte alle conclusioni della giurisprudenza della Corte quali risultano dalle cause PVC (15) e «galline ovaiole» (16).
b) I motivi dell'altra parte del procedimento
19 Nel caso di specie, la Commissione utilizza, per confutare i motivi della ricorrente, esattamente gli stessi argomenti fatti valere per replicare ai corrispondenti motivi di impugnazione dedotti nelle connesse cause Hüls/Commissione e Hoechst/Commissione; tali argomenti sono esposti in maniera dettagliata nelle mie conclusioni relative a tali cause, alle quali rinvio per evitare ripetizioni (17).
B - Esame dei motivi di impugnazione
a) Sul secondo motivo di impugnazione
20 Inizio la mia analisi dal secondo motivo d'impugnazione. Così come rilevato a giusto titolo dall'altra parte del procedimento, questo motivo solleva seri dubbi sulla sua ricevibilità.
Innanzi tutto occorre precisare che tutti gli elementi di prova addotti dalla ricorrente per la prima volta in fase di impugnazione esulano dal controllo che viene svolto in tale sede. Il rimedio dell'impugnazione è stato istituito dal diritto procedurale comunitario al solo fine di controllare la regolarità, sul piano giuridico, della sentenza emanata dal giudice di merito, controllo che sarà operato in relazione agli elementi di fatto e di diritto di cui il Tribunale disponeva e sulla base dei quali si è pronunciato. In altri termini, non sarebbe possibile censurare la sentenza impugnata per un errore relativo all'omessa presa in considerazione di elementi di fatto che il giudice di merito ignorava perché non risultanti dal fascicolo, oppure perché successivi alla pronuncia della sentenza impugnata. La procedura comunitaria prevede un rimedio giurisdizionale, quello della domanda di revocazione, attraverso il quale una parte può far valere, nei confronti del giudice che ha statuito sulla controversia, un fatto «di natura tale da avere un influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione» (18). Di conseguenza, la ricorrente aveva la possibilità di utilizzare lo strumento della domanda di revocazione se desiderava avvalersi tanto delle osservazioni della Commissione nelle cause PEBD, ad essa notificate il 10 aprile 1992, quanto dell'impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza PVC il 29 aprile 1992 (19). Tali elementi non possono essere esaminati nell'ambito del presente procedimento e pertanto la loro presentazione è irricevibile.
21 Tuttavia tale motivo, il quale non riguarda la sentenza impugnata, bensì la controversa decisione della Commissione, deve ugualmente essere dichiarato irricevibile nel suo complesso, in quanto è diretto ad una valutazione di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata e poiché non risulta che corrispondenti argomenti di fatto siano stati validamente addotti dinanzi al giudice di merito.
22 Il fatto che i vizi di forma della decisione controversa invocati dalla ricorrente rientrino fra le questioni che il giudice comunitario esamina d'ufficio, non vale a sanare l'irricevibilità del motivo in esame. La ricorrente non sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per il fatto di non aver proceduto d'ufficio al controllo di tali pretesi vizi, argomento che riveste carattere giuridico (20); essa sostiene, al contrario, che indipendentemente dall'esistenza di vizi di diritto della sentenza impugnata, il giudice dell'impugnazione può o deve verificare d'ufficio se l'atto della Commissione impugnato dinanzi al Tribunale sia stato adottato in violazione di forme procedurali sostanziali. Tale ragionamento è manifestamente in contrasto con l'art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia e non può pertanto essere accolto.
In conclusione, il secondo motivo di impugnazione della Chemie Linz dev'essere respinto.
b) Sul primo motivo di impugnazione
23 Con il primo motivo, la ricorrente fa valere il fatto che, rifiutandosi di riaprire la fase orale e di ordinare un supplemento di istruttoria, il Tribunale ha violato una serie di regole procedurali. Una analisi più dettagliata di tale motivo è contenuta nelle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione, alle quali rinvio (21).
24 Innanzi tutto è importante sottolineare che la Chemie Linz concentra giustamente le sue contestazioni sui vizi del ragionamento seguito dal Tribunale al punto 395 della sentenza impugnata (22). In effetti il Tribunale non ha seguito la via giuridica appropriata quando è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di riapertura della fase orale presentata dalla società ricorrente. Da un lato, ritenendo che la Chemie Linz non aveva presentato «indizi sufficienti» per corroborare le sue affermazioni in ordine ai vizi di forma della decisione polipropilene, esso non ha correttamente applicato le norme sull'onere della prova. Tale società non aveva e non poteva avere accesso agli elementi di prova decisivi da cui dedurre con certezza la fondatezza delle sue affermazioni; tali elementi erano esclusivamente in possesso della Commissione. In tali casi, la parte che deduce un argomento è tenuta a produrre «indizi» da cui risulti che gli elementi ad essa ignoti sono pertinenti ai fini della sua difesa e a produrre almeno un «principio di prova» in ordine ai sospetti a cui tali elementi danno vita (23). In tali condizioni il giudice comunitario non può respingere una domanda di riapertura della fase orale per il motivo che non esisterebbero indizi «adeguati» o «sufficienti» riguardo alla fondatezza degli argomenti addotti dalla parte ricorrente.
25 Ciò non toglie che la posizione del Tribunale nei confronti della domanda della Chemie Linz di riapertura della fase orale e di supplemento di istruttoria sia corretta. Infatti, come si è già detto, gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla ricorrente nella relativa memoria sono stati prodotti per la prima volta dopo la chiusura della fase orale. Il diritto procedurale comunitario dà beninteso alle parti la facoltà di dedurre, eccezionalmente, nuovi motivi dopo la chiusura della fase orale del procedimento ogni qualvolta queste ultime non fossero a conoscenza degli elementi in questione prima, così da poter invocare tali motivi in tempo utile. Si tratta tuttavia di una facoltà del tutto eccezionale e dev'essere interpretata in maniera restrittiva. Nel caso di specie, l'attenzione della Chemie Linz avrebbe dovuto essere attirata dal semplice fatto che il fascicolo di causa non comprendeva gli elementi dai quali avrebbe potuto risultare con certezza: in primo luogo, se la procedura prevista dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione fosse stata rispettata al momento dell'adozione della decisione Polipropilene, in secondo luogo, se i commissari disponessero, al momento dell'adozione della decisione, del progetto di decisione in tutte le versioni linguistiche facenti fede e, in terzo luogo, se il testo della decisione notificato alla società fosse esattamente dello stesso tenore di quello deciso dal collegio dei commissari. Di conseguenza, dal momento che la ricorrente non ha addotto, anche solo in via ipotetica, gli argomenti di cui trattasi durante la fase scritta chiedendo parallelamente al Tribunale che ordinasse alla Commissione di produrre i documenti relativi, non può configurarsi un diritto di addurli dopo la chiusura della fase orale (24) e di domandare la riapertura di quest'ultima. E' dunque a giusto titolo che il Tribunale ha respinto le domande presentate dalla ricorrente nella sua memoria del 28 febbraio 1992 (25).
26 Il Tribunale ha dunque correttamente respinto le domande relative alla riapertura della fase orale e al complemento d'istruzione presentate dalla ricorrente. Pertanto il primo motivo d'impugnazione deve essere respinto.
VI - Conclusioni
27 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte:
1) di respingere integralmente il ricorso della società Chemie Linz GmbH;
2) di respingere la domanda di intervento;
3) di condannare la parte interveniente a sostenere le proprie spese;
4) di condannare la ricorrente alle restanti spese.
(1) - Causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. II-1275).
(2) - IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).
(3) - GU 1962, n. 13, pag. 204.
(4) - Cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).
(5) - L'atto di impugnazione deve essere esaminato, riguardo alla sua ricevibilità, in modo esauriente e completo. Come risulta da varie ordinanze della Corte, perché un atto di impugnazione possa essere dichiarato irricevibile, occorre esaminare tutti i motivi dedotti e accertare l'irricevibilità di ciascuno di essi prima di pronunciare l'irricevibilità del ricorso nel suo complesso. V. ordinanze della Corte 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435); 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-611); 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio (Racc. pag. I-2003), e 11 luglio 1996, causa C-148/96 P(R), Goldstein/Commissione (Racc. pag. I-3883). V. anche sentenza della Corte 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667).
(6) - V. i paragrafi 10-15 delle mie conclusioni in data odierna nella causa C-199/92 P, Hüls/Commissione.
(7) - V. paragrafi 40-42 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione (causa C-199/92 P), e i paragrafi 9-18 delle mie conclusioni nella causa ICI/Commissione (causa C-200/92 P), presentate anch'esse in data odierna.
(8) - V. supra, nota 4.
(9) - Sentenze 29 giugno 1995, causa T-32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1825); causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847) e causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901).
(10) - Sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. II-729).
(11) - V. supra, nota 4.
(12) - La ricorrente cita passaggi della decisione notificatale in cui i caratteri tipografici sono differenti da quelli del resto del testo e ritiene verosimile il fatto che l'originale della decisione sia stato modificato successivamente alla sua adozione.
(13) - Secondo la ricorrente, il fatto che la decisione gli sia stata notificatale più di un mese dopo la sua adozione rende verosimile l'ipotesi secondo cui il contenuto della decisione sarebbe stato oggetto di modifiche.
(14) - V. supra, nota 4.
(15) - Sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555); v. infra, paragrafi 20 e ss.
(16) - Sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905).
(17) - Mie conclusioni, citate in precedenza, presentate in data odierna nelle cause C-199/92 P, Hüls/Commissione (paragrafi 29 e 43-45), e C-227/92 P, Hoechst/Commissione (paragrafi 26-28 e 36-38).
(18) - Art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, che per analogia si applica anche al procedimento dinanzi al Tribunale.
(19) - V. supra, paragrafo 17.
(20) - Anche sotto questo profilo, tuttavia, il motivo relativo all'uso, da parte del Tribunale, dei poteri di cui dispone per procedere d'ufficio ad un controllo delle forme sostanziali dell'atto impugnato dev'essere respinto in quanto infondato. Al riguardo rinvio all'analisi contenuta nei paragrafi 30-31 e 77-79 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione.
(21) - V. paragrafi 39-79.
(22) - A questo proposito è superfluo prendere in esame gli argomenti della ricorrente relativi all'inesistenza dell'atto controverso. Come già precisato, la Chemie Linz ha rinunciato in sede di replica a tali argomenti. D'altra parte, la valutazione del Tribunale secondo cui i pretesi vizi di forma della decisione polipropilene, sempre che esistano, non comportano la sua inesistenza, è corretta nella sua conclusione; come in seguito affermato dalla Corte nell'ambito delle cause PVC, tali vizi possono portare all'annullamento dell'atto contestato ma non a dichiararne l'inesistenza. A questo proposito rinvio all'analisi della sentenza PVC della Corte così come da me svolta ai paragrafi 20-24 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione. Per scrupolo di completezza mi sembra utile tuttavia precisare che la motivazione della sentenza impugnata è carente quanto alla sua esattezza giuridica. Un atto inesistente non gode della presunzione di legittimità. La valutazione giuridica riguardo l'esistenza di un atto precede logicamente quella consistente nel sapere se una presunzione di legittimità si sia o meno formata, in quanto l'esistenza dell'atto costituisce una condizione necessaria per dar luogo a tale presunzione. Di conseguenza, il punto di vista del Tribunale secondo cui, per dimostrare l'inesistenza di un atto, occorre produrre elementi di prova tali da porre in dubbio «la presunzione di legalità di cui [esso] godeva in forza del suo aspetto formale» inverte l'ordine logico ed è quindi giuridicamente errato (v. le mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione). D'altra parte il corretto esercizio del controllo giurisdizionale impone, a mio parere, di accertare se, indipendentemente dalla qualificazione giuridica loro attribuita dalle parti, gli elementi addotti, quali i vizi di forma sollevati della decisione polipropilene configurino un'eventuale violazione di forme procedurali sostanziali. Allorché una parte invoca una serie di elementi di fatto da cui, a suo parere, risulta l'inesistenza dell'atto controverso, il Tribunale non rimane vincolato dalla qualificazione giuridica che la parte ha dato a questi elementi. E' decisivo che il giudice esamini nell'ambito di una corretta interpretazione dei ricorsi sottoposti alla sua valutazione, la questione se l'atto impugnato sia effettivamente inficiato dai vizi fatti valere dalla parte ricorrente, indipendentemente dal fatto che quest'ultima concluda, sulla base di tali elementi, per l'inesistenza o per la nullità del suddetto atto.
(23) - V. paragrafi 54-56 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione.
(24) - V. paragrafo 57 e ss. delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione.
(25) - La ricorrente fa valere che, avendo il Tribunale accettato di esaminare nel merito la sua memoria, il giudice dell'impugnazione si troverebbe impossibilitato a ritornare sulla questione della tempestività o meno della memoria stessa. La ricorrente sostiene a tal riguardo che tale valutazione del Tribunale concerne i fatti di causa, e non costituisce una questione di diritto ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. L'argomento della Chemie Linz non mi sembra corretto. In primo luogo, il Tribunale non si è pronunciato sulla tempestività della domanda. Al contrario, al punto 395 esso afferma espressamente che: «(...) E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente giustificato la ragione per cui nel procedimento in corso non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano già sussistere all'atto della presentazione del ricorso (...)». In secondo luogo, la questione se siano stati effettivamente sollevati fatti non conosciuti di natura tale da avere un'importanza decisiva che giustifichino la riapertura della fase orale ha carattere giuridico ed è oggetto di controllo in sede di impugnazione (riguardo alla nozione di questione di diritto, v. i paragrafi 8 e 9 delle mie conclusioni nella causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, e il paragrafo 38 delle mie conclusioni nella causa C-5/93 P, DSM/Commissione).
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