CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CLAUS GULMANN
presentate il 13 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Il presente procedimento trae origine da una controversia sorta tra un'impresa tedesca (in prosieguo: la «Jepsen Stahl») e l'amministrazione doganale tedesca, in ordine alla classificazione doganale di una partita di prodotti in acciaio importata dalla Jepsen Stahl dalla Polonia nella Comunità nel febbraio 1989. La questione che è stata posta nel caso di specie è in quale misura si possa attribuire rilevanza, come criterio di classificazione doganale, ad un procedimento di fabbricazione che non si evidenzi in forma di caratteristica obiettiva dei prodotti in questione. Ai sensi della voce doganale controversa nella fattispecie, deve trattarsi di prodotti piatti in acciaio «laminati sulle quattro facce» e la questione decisiva è se occorra che tali prodotti abbiano obiettivamente l'aspetto di «laminati sulle quattro facce», cosa che avviene allorché tutte le facce laminate presentano spigoli vivi, o se sia sufficiente, per la classificazione in tale voce, che l'importatore dimostri che i prodotti sono stati effettivamente «laminati sulle quattro facce», ancorché presentino, obiettivamente, spigoli leggermente arrotondati.
2.
Quest'ultimo è il punto di vista sostenuto dalla Jepsen, che ritiene di conseguenza che i prodotti da essa importati nel caso di specie debbano essere classificati nella sottovoce 72112100 della Tariffa doganale comune ( 1 ), riguardante i
«7211 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non allegati, di larghezza inferiore a 600 mm (...):
—
semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm (...):
—
altri, semplicemente laminati a caldo:
7211 21 00
— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più (...)».
L'amministrazione doganale tedesca non concorda su questo punto. Essa ha accertato che si trattava di prodotti «di larghezza inferiore a 500 mm, con spigoli arrotondati, non laminati sulle quattro facce», per cui, a suo giudizio, i prodotti appartengono alla sottovoce 72112290, formulata come segue: «721122 — altri, di spessore di 4,75 mm o più. 72112290 — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm». Essa fa valere che, in linea di principio, la classificazione dei prodotti va fatta in base alle loro caratteristiche e proprietà obiettive quali risultano all'esame e che non si può prendere in considerazione come criterio di classificazione il procedimento di fabbricazione, a meno che ciò non sia espressamente previsto nella Tariffa doganale comune e tale procedimento di fabbricazione si manifesti nell'aspetto stesso del prodotto. Di conseguenza, l'amministrazione doganale ribadisce che solo i prodotti che abbiano spigoli vivi si presentano come prodotti in acciaio laminati sulle quattro facce e rientrano nella sottovoce doganale 7211 21 00.
3.
Stando così le cose, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la sottovoce 72112100 della nomenclatura combinata, nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, vada interpretata nel senso che l'espressione “laminati sulle quattro facce” fa riferimento soltanto alla fabbricazione del prodotto, o se sia altresì necessario che la laminazione sulle quattro facce comporti un'alterazione visibile della forma prodotta, vale a dire spigoli acuti per tutte le superfici laminate».
4.
Il giudice a quo ritiene che i prodotti di cui trattasi presentino in ogni caso i requisiti per essere classificati nella voce 7211. Esso si basa sul fatto che i prodotti sono fabbricati in un laminatoio universale e rileva come dalle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: le «note esplicative del SA») risulti che la voce 7211 include i «prodotti (...) laminati a caldo sulle quattro facce, con cilindri scanalati o in laminatoio universale» ( 2 ).
Il giudice a quo spiega, a questo proposito, che in caso di fabbricazione in laminatoio universale il materiale viene effettivamente laminato sulle quattro facce. Diversamente dalla laminazione con cilindri scanalati, in cui il manufatto viene contemporaneamente lavorato su tutti i lati, il materiale laminato in laminatoio universale non può mai essere lavorato a un dato momento, se non con una coppia di laminatoi intersecantisi. Poiché la coppia di laminatoi può essere impiegata solo alternativamente, nel corso dell'ultima laminazione la pressione esercitata sulle superfici lavorate fa necessariamente apparire su quelle che non lo sono i cosiddetti spigoli naturali di laminazione. Se si disattivano i laminatoi verticali negli ultimi cicli di laminazione — ciò che succede costantemente — i lati verticali del prodotto finito presentano necessariamente tali arrotondamenti, ossia le compressioni dovute alla laminazione orizzontale, accertati dall'ufficio doganale. A causa di queste compressioni si ha l'impressione che il prodotto non sia stato laminato sui lati verticali ( 3 ).
Il giudice a quo si chiede se la nozione di «laminati sulle quattro facce» si riferisca unicamente al procedimento di fabbricazione impiegato o se imponga taluni requisiti per quanto riguarda le proprietà obiettive del prodotto finito. Esso ritiene che la formulazione della Tariffa doganale comune deponga a favore della prima tesi, giacché si fonda soprattutto sul procedimento di fabbricazione impiegato, nella fattispecie la laminazione sulle quattro facce. Esso esclude, invece, che le note esplicative del SA sopra citate comportino elementi supplementari quanto al punto se si debba fare riferimento unicamente al procedimento di fabbricazione, in quanto esse si limitano a stabilire che la voce 7211 include anche prodotti fabbricati in laminatoio universale, senza entrare nel merito della questione di quale sia la sottovoce della nomenclatura combinata nella quale tali prodotti vanno classificati.
Il giudice a quo sottolinea peraltro come il criterio di classificazione determinante sia, di norma, quello delle proprietà obiettive dei prodotti e come vada attribuita la massima importanza al rispetto di tale criterio, nell'interesse di una classificazione rapida ed esatta da parte delle autorità doganali. Esso ritiene, di conseguenza, che vi siano buone ragioni per un'interpretazione nel senso che la laminazione sulle quattro facce deve manifestarsi nell'aspetto stesso del prodotto, anche se tale interpretazione non risulta in modo certo dai termini della Tariffa doganale comune.
Sulla questione se il procedimento di fabbricazione possa essere determinante per la classificazione doganale.
5.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il punto di partenza della classificazione doganale sta nelle caratteristiche e nelle proprietà obiettive delle merci al momento del controllo ai fini dello sdoganamento, giacché questo criterio tiene conto dell'interesse, da un lato, della certezza del diritto e, dall'altro, della semplicità dei controlli doganali. E per questo motivo che è di norma irrilevante valutare con precisione il modo in cui la merce è stata fabbricata ( 4 )
La Corte ha tuttavia più volte affermato che è possibile utilizzare come criterio di classificazione doganale il procedimento di fabbricazione. I procedimenti di fabbricazione rilevano però unicamente quando la voce doganale lo prescriva esplicitamente ( 5 ).
La prima questione è pertanto quella di stabilire se, come affermano la Jepsen Stahl e la Commissione, la sottovoce 72112100 della Tariffa doganale comune menzioni espressamente il procedimento di fabbricazione come criterio di classificazione.
A mio giudizio, occorre rispondere a questa questione in maniera affermativa. Questa voce comprende taluni prodotti che sono «laminati sulle quattro facce o in cilindri scanalati». Si deve intendere con ciò prodotti fabbricati in laminatoio universale o con cilindri scanalati. La voce fa dunque riferimento al procedimento di fabbricazione ( 6 ). Ciò è confermato a mio parere dalle note esplicative sopra menzionate, in cui si dichiara espressamente che la voce 7211 comprende prodotti fabbricati «con cilindri scanalati o in laminatoio universale». Questa precisazione vale anche per la voce 72112100.
6.
Una tale constatazione è sufficiente, in via di principio, a risolvere tale questione pregiudiziale. Poiché, secondo quanto è stato detto, la fabbricazione in laminatoio universale comporta necessariamente un certo arrotondamento dei lati verticali dei prodotti, va esclusa l'interpretazione della voce doganale secondo cui quest'ultima coprirebbe soltanto, come sostiene l'amministrazione doganale tedesca, i prodotti che presentano spigoli acuti su tutti i lati.
7.
Un risultato del genere non viene contraddetto dalle altre note esplicative del SA. L'unico riferimento, nelle note esplicative citate nella nota 2, è che i prodotti oggetto della presente causa devono avere «spigoli più acuti di “quelli” delle lamiere e dei larghi piatti». Talché non si pretendono «spigoli acuti», ma solo «spigoli più acuti» di quelli osservabili sulle lamiere e i larghi piatti.
8.
A mio avviso, la classificazione non deve tener conto della norma europea citata dall'amministrazione doganale tedesca. È bensì vero che la norma europea 91-81 impone ai prodotti come quelli di cui è causa in questa sede requisiti che non sono soddisfatti dai prodotti effettivamente importati. È tuttavia corretto, a mio giudizio, il rilievo della Commissione secondo il quale la norma europea di cui trattasi non può essere determinante per l'interpretazione della voce doganale 7211. Si tratta di una norma adottata nel novembre 1981 «dalla commissione per il coordinamento della nomenclatura dei prodotti siderurgici presso la Commissione della CE» che stabilisce requisiti qualitativi fondati sui moderni metodi di produzione utilizzati negli Stati membri della Comunità e che non aveva lo scopo di modificare il contenuto della voce doganale 7211.
9.
La Commissione fa notare che si può escludere una classificazione basata esclusivamente sul procedimento di fabbricazione «se le caratteristiche del prodotto consentono chiaramente di concludere che tale procedimento di fabbricazione non è conforme alle norme minime d'uso in materia commerciale». Ne consegue che i prodotti in questione non possono essere classificati nella sottovoce 72112100, «se i prodotti in acciaio importati presentano caratteristiche e proprietà obiettive che non consentono di considerarli, ai sensi delle norme industriali applicabili ai laminatoi universali, come laminati sulle quattro facce». Ma la Commissione fa anche rilevare, e a giusto titolo, che la fabbricazione in laminatoio universale implica per l'appunto, nella pratica e in modo specifico, che i prodotti abbiano facce verticali più o meno arrotondate.
10.
È pur vero che il fatto di attribuire rilevanza al procedimento di fabbricazione nell'applicazione della Tariffa doganale comune crea problemi probatori. Tenuto conto delle loro proprietà obiettive, i prodotti fabbricati in laminatoio universale non appaiono necessariamente come laminati sulle quattro facce. È quindi necessario dimostrare, per questi prodotti, che sono effettivamente stati laminati sulle quattro facce e questo presuppone la prova che i prodotti siano stati fabbricati in laminatoio universale. Emerge tuttavia dalle informazioni disponibili che non vi sono problemi concreti di prova nel caso di specie.
11.
Di conseguenza, a mio avviso, è sufficiente, ai fini di una classificazione nella sottovoce 72112200, che l'importatore possa dimostrare che i prodotti di cui trattasi sono effettivamente stati fabbricati con laminazione sulle quattro facce, che tale procedimento di fabbricazione si manifesti o meno in forma di caratteristica obiettiva dei prodotti considerati, sempreché gli spigoli di questi sono leggermente arrotondati e non siano spigoli vivi.
Conclusione
12.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale in questi termini:
«La sottovoce 72112100 della Tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che essa comprende i prodotti in acciaio che siano effettivamente stati fabbricati con laminazione sulle quattro facce, indipendentemente dal fatto che tale procedimento di fabbricazione si manifesti o meno in forma di spigoli vivi su tutte le facce laminate del prodotto».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) V. l'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1).
( 2 ) Il primo ed il secondo comma delle note esplicative del SA relative alla voce 7211 sono del seguente tenore: «Questa voce comprende prodotti analoghi a quelli di cui ai nn. 72.08 e 72.09, con la differenza tuttavia che si tratta di prodotti di larghezza inferiore a 600 mm.
Le disposizioni dei nn. 72.08 e 72.09, a parte quelle relative alla larghezza, si applicano mutatis mutandis ai prodotti cui si riferisce la presente voce (...)».
Il decimo e l'undicesimo comma delle note esplicative del SA relative alla voce 72.08 dispongono che:
«Ai sensi di questa voce, i larghi piatti sono prodotti non arrotolati di sezione rettangolare, laminati a caldo sulle quattro facce con cilindri scanalati o in laminatoio universale, di spessore di 4 mm o più e di larghezza compresa tra 600 mm c 1250 mm inclusi.
Di conseguenza, i larghi piatti hanno bordi più regolari e spigoli più acuti di quelli delle lamiere e degli sbozzati. Non vengono mai laminati una seconda volta, ma vengono direttamente impiegati nella fabbricazione di costruzioni metalliche, senza altra rifinitura delle facce laterali».
( 3 ) V. ordinanza di rinvio, pag. 8.
( 4 ) Sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber (Racc. pag. 1395, punto 13 della motivazione) come pure le sentenze citate dall'avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni nel medesimo procedimento (Racc. pag. 1403, paragrafo 3).
( 5 ) V. sentenze della Corte 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber (Race. pag. 1395, punti 14 e 15 della motivazione) e 16 dicembre 1976, causa 38/76, Luna (Race. pag. 2027).
( 6 ) L'amministrazione doganale tedesca ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che risulta più precisamente dalla versione inglese che la voce doganale attribuisce importanza alle proprietà obiettive del prodotto finito. La versione inglese e così formulata: «(...) other, not further worked than hotrolled: — rolled on four faces or in a closed box pass (...)». Ho qualche difficoltà a scorgere, nella versione inglese, la possibilità di giungere ad un risultato diverso da quello testé esposto.
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