Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, la Corte è invitata ancora una volta ad esaminare la situazione, alla luce del diritto comunitario, di persone occupate in qualità di lettori di lingua straniera in un altro Stato membro. L' Arbeitsgericht di Passau ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoponendovi le seguenti questioni:
"1) Se sia compatibile con l' art. 48, n. 2, del Trattato CEE una legge nazionale di uno Stato membro la quale, per l' attività di lettori di lingua straniera, istituisce un regime speciale che limita la durata del contratto di lavoro (artt. 57b, n. 3, 57c, n. 2, della Hochschulrahmengesetz ° legge quadro sull' istruzione superiore ° in prosieguo: la 'HRG' , in combinato disposto con l' art. 27, n. 3, della Bayerisches Hochschullehrergesetz ° legge bavarese recante statuto dei professori universitari ° in prosieguo: la 'BayHSchLG' , mentre per gli altri insegnanti incaricati di compiti particolari (art. 56 della HRG) non è prescritta tale limitazione della durata del contratto.
2) Se siffatta compatibilità sussista qualora tale limitazione stabilita dalla legge si basi su motivi oggettivi particolari e, segnatamente, su quello di garantire un insegnamento aggiornato".
2. La ricorrente nella causa principale è una cittadina italiana che dal 1 novembre 1986 lavora in Germania in qualità di lettrice di lingua straniera presso l' università di Passau. La ricorrente aveva inizialmente firmato un contratto di lavoro di un anno (dal 1 novembre 1986 al 31 ottobre 1987). Il 22 settembre 1987, essa firmava un secondo contratto che prorogava il suo rapporto di lavoro per un nuovo periodo di quattro anni (1 novembre 1987-31 luglio 1991). Il 10 luglio 1991 l' università respingeva la sua domanda di un secondo rinnovo del suo contratto con la motivazione che, in forza della normativa federale e bavarese vigente, l' assunzione di un lettore di lingua straniera era limitata ad un periodo massimo di cinque anni.
3. La ricorrente sostiene che tale rifiuto di prorogare il suo contratto di lavoro oltre un periodo massimo di cinque anni è incompatibile con l' art. 48, n. 2, del Trattato. Essa si richiama alla sentenza della Corte nella causa 33/88, Allué e a./Università degli studi di Venezia (Racc. 1989, pag. 1591, "Allué I"), e asserisce che i principi stabiliti in tale sentenza si applicano pure alle circostanze del caso di ispecie. Va rilevato che la normativa in discussione nella causa Allué I ha suscitato altri rinvii da parte di giudici italiani (v. le cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué e a., nelle quali l' avvocato generale Lenz ha pronunciato le sue conclusioni il 20 gennaio 1993). Nella causa Allué I, la Corte ha affermato che l' art. 48, n. 2, del Trattato esclude l' applicazione di una norma nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro tra le università ed i lettori di lingua straniera, qualora non sussista, in linea di principio, una limitazione analoga nei confronti di altri lavoratori.
4. In prosieguo, riassumerò brevemente le norme di diritto tedesco di cui trattasi nella causa principale, indi esaminerò in qual modo i principi stabiliti nella causa Allué I debbono applicarsi a tale normativa. Occorre ricordare che l' art. 48, n. 2, del Trattato impone l' abolizione di qualsiasi discriminazione, basata sulla cittadinanza, i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Occorre pure rilevare che l' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio del 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2) dispone che:
"Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato".
La normativa tedesca
5. Come spiega il governo tedesco nelle osservazioni scritte, dalla giurisprudenza dei giudici tedeschi deriva che, nel diritto tedesco, un contratto di lavoro può essere stipulato per un periodo limitato solo qualora esista un motivo obiettivo per tale limitazione. Denominerò "contratto a tempo determinato" questo tipo di contratto di lavoro.
6. Le norme relative alla stipulazione di contratti a tempo determinato da parte di istituti di istruzione superiore e di ricerca figurano nella Hochschulrahmengesetz del 26 gennaio 1976 (legge-quadro relativa agli istituti di istruzione superiore, in prosieguo: la "HRG"), modificata dall' art. 1 della Gesetz ueber befristete Arbeitsvertraege mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen del 14 giungo 1985 (legge relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato del personale di insegnamento e di ricerca degli istituti di istruzione superiore e di ricerca, BGBl 1985 I, pag. 1065).
7. Questo emendamento ha inserito nella HRG un gruppo di nuove disposizioni, gli artt. 57a-57f. L' art. 57 a definisce le categorie di collaboratori ai quali le nuove norme si applicano, ed in particolare i "collaboratori nel settore scientifico o delle belle arti" di cui all' art. 53 della HRG, il "personale incaricato di compiti di carattere medico", di cui all' art. 54, e il "personale insegnate incaricato di compiti particolari" di cui all' art. 56.
8. L' art. 57b, n. 1, dispone che, salvo il caso in cui un motivo obiettivo non sia richiesto dalle norme e dai principi generali del diritto del lavoro, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con personale di cui all' art. 57a è autorizzata se la limitazione della durata è giustificata da un motivo del genere. L' art. 57b, n. 2, dispone che, nel caso dei collaboratori di cui agli artt. 53 e 54, siffatti motivi sussistono in particolare 1) se l' attività del collaboratore serve pure al proseguimento della sua formazione di futuro insegnante o ricercatore o al proseguimento della sua formazione professionale, 2) se il collaboratore viene retribuito mediante stanziamenti di bilancio che sono destinati ad una attività a durata limitata, 3) se il collaboratore viene assunto per acquisire o per fornire temporaneamente cognizioni ed esperienze specifiche, 4) se egli viene sostanzialmente retribuito mediante un finanziamento esterno o 5) se viene assunto per la prima volta.
9. L' art. 57b, n. 3, dispone che esiste un motivo obiettivo che giustifica la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con un insegnate la cui lingua materna è una lingua straniera quando, in particolare, l' attività cui quest' ultimo viene destinato riguarda essenzialmente la formazione in una lingua straniera ("Lektor").
10. L' art. 57c, n. 2, fissa una durata massima di cinque anni per qualsiasi contratto a tempo determinato soggetto ad una limitazione per un motivo menzionato nell' art. 57b, n. 2, punti 1-4, o nell' art. 57b, n. 3. Se più contratti a tempo determinato vengono stipulati dal collaboratore con lo stesso istituto, la loro durata totale non deve superare i cinque anni. Nel caso di cui all' art. 57b, n. 2, punto 5, la durata massima del contratto è di due anni. Infine, l' art. 57c, nn. 3-6, prevede diverse eccezioni a tali regole che non riguardano il caso di specie.
11. Va rilevato che le menzionate norme della HRG autorizzano, ma non rendono obbligatoria, l' assunzione dei lettori di lingua straniera mediante contratti a tempo determinato. Nel caso delle università bavaresi, tuttavia, sembra che tali lettori possono essere assunti solo mediante contratti a tempo determinato limitati a cinque anni: v. l' art. 27, n. 3, della Bayerisches Hochschullehrergesetz (legge bavarese sui professori degli istituti di istruzione superiore).
Lettori di lingua straniera e diritto comunitario
12. Come ho già detto, la Corte ha affermato, nella causa Allué I, che le norme nazionali che impongono un limite di durata all' occupazione dei lettori di lingua straniera sono incompatibili con il diritto comunitario qualora, in linea di principio, non esista una limitazione del genere nei confronti degli altri collaboratori: v. sopra, paragrafo 3. Tuttavia, a parere del governo tedesco, si devono distinguere le norme nazionali in causa nella fattispecie da quelle di cui trattavasi nella causa Allué I. Risulta, per quanto riguarda queste ultime, che l' occupazione di collaboratori diversi dai lettori di lingua straniera non era assoggettata ad alcun limite di tempo. Come ha rilevato l' avvocato generale Lenz nel paragrafo 19 delle sue conclusioni nella causa Allué I:
"Ad eccezione dei 'professori a contratto' , i quali sono occupati in base ad un contratto di lavoro autonomo annuale rinnovabile per non più di due volte, il personale docente e di ricerca [delle università italiane] copre posti di ruolo, che sono occupati dopo l' espletamento di un procedimento concorsuale. Inoltre [...], in base al diritto comune del lavoro vigente in Italia i contratti di lavoro sono considerati stipulati a tempo indeterminato".
Quindi, non vi era dubbio, nella causa Allué I, che i lettori di lingua straniera venissero trattati diversamente dagli altri collaboratori per quanto riguardava le limitazioni di tempo poste al contratto di lavoro, e, in particolare, che essi venivano trattati diversamente dall' altro personale universitario. Posto che era pure chiaro che la differenza di trattamento toccava i cittadini di altri Stati membri in misura notevolmente maggiore dei cittadini italiani, la sola questione che si poneva nella causa Allué I, era se la differenza di trattamento potesse obiettivamente giustificarsi. Per contro, le norme di cui trattasi nella fattispecie prevedono la possibilità di contratti a tempo determinato anche per il personale universitario diverso dai lettori di lingua straniera. Esse prevedono in particolare questa possibilità per il "personale docente incaricato di compiti particolari" (v. gli artt. 56 e 57a della HRG), categoria che ha più punti in comune, a quanto sembra, coi lettori di lingua straniera.
13. Il governo tedesco invoca un altro motivo per distinguere le attuali norme dalla normativa messa in discussione nella causa Allué I. Esso rileva che le limitazioni di tempo imposte dalla normativa italiana erano tassative, mentre l' art. 57b della HRG tratta soltanto delle circostanze in cui sono autorizzati i contratti a tempo determinato. Quindi, la HRG non esclude la possibilità che lettori di lingua straniera siano nominati con contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, come ho già detto, la normativa bavarese applicabile nel caso di specie esclude di fatto questa possibilità.
14. Secondo la Commissione, una normativa come quella che è attualmente in discussione è incompatibile con l' art. 48, n. 2, del Trattato sostanzialmente per gli stessi motivi che valevano per la normativa di cui trattavasi nella causa Allué I. Benché la normativa tedesca, a differenza della normativa italiana, preveda l' assunzione con contratto a tempo determinato del personale universitario diverso dai lettori di lingua straniera, ciò non toglie che le circostanze nelle quali tale assunzione viene autorizzata possano essere diverse. Come rileva la Commissione, nel caso dei lettori di lingua straniera l' art. 57b, n. 3, della HRG dispone che una assunzione con contratto a tempo determinato è automaticamente giustificata. Per contro, per l' altro personale universitario, si deve comprovare l' esistenza di un motivo obiettivo, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso concreto. Inoltre, in Baviera esiste un limite tassativo di cinque anni per l' assunzione dei lettori di lingua straniera e sembra che tale limite non si applichi alle altre categorie di personale universitario.
15. La Commissione rileva poi che, nella causa Allué I, la Corte si è chiesta se fosse possibile giustificare restrizioni specifiche all' occupazione dei lettori di lingua straniera per il motivo che tali lettori devono avere una conoscenza aggiornata della loro lingua. La Corte ha rilevato, nel punto 14 della sentenza, che:
"(...) il pericolo che i lettori perdano i contatti con la madre lingua è limitato, data l' intensificazione degli scambi culturali e delle facilità di comunicazione, e che inoltre le università hanno comunque la possibilità di controllare il livello delle cognizioni dei lettori".
La Corte ha pure rilevato che la normativa in questione consentiva al lettore di essere assunto da un' altra università per un nuovo periodo massimo, il che è permesso pure dall' art. 57c, n. 2, della HRG. Sembrerebbe quindi che non vi siano validi motivi di imporre per una sola università il limite di cinque anni previsto da tale disposizione.
16. Mi sembra incontestabile che il ragionamento della Corte nella causa Allué I si applichi pure nel caso di specie. Certamente, la normativa tedesca, almeno per quanto riguarda il contesto stabilito dalla HRG, è meno evidentemente discriminatoria della normativa italiana messa in discussione nella causa Allué I, dato che autorizza l' assunzione mediante contratti a tempo determinato di più categorie di personale universitario. Ciò non toglie, tuttavia, che i lettori di lingua straniera ° e per di più quelli la cui lingua materna non è il tedesco ° siano trattati in modo particolare. Essi possono vedersi negare un contratto di lavoro a tempo indeterminato per il solo motivo del loro status di lettori di lingua straniera; per contro, il personale docente incaricato di altri compiti particolari può essere assunto mediante contratti a tempo determinato solo per un motivo relativo a circostanze particolari.
17. E' chiaro che, anche se non ci fosse l' art. 57b, n. 3, della HRG, un' università tedesca potrebbe occupare lettori di lingua mediante contratti a tempo determinato. L' università dovrebbe tuttavia essere in grado di giustificare la sua azione con un motivo obiettivo diverso dal semplice fatto che l' interessato è occupato in qualità di lettore di lingua straniera. Anche se i lettori di lingua straniera fossero soggetti al regime di cui all' art. 57b, n. 2, che si applica attualmente solo alle categorie di personale di cui agli artt. 53 e 54 della HRG ed al "personale ausiliario", l' assunzione mediante contratto a tempo determinato dovrebbe ancora essere giustificata da motivi concreti tenuto conto delle circostanze effettive di ciascun caso (salvo che si tratti di un contratto di assunzione iniziale: v. sopra, paragrafi 8 e 10). I lettori di lingua straniera sono quindi trattati in modo meno favorevole degli altri collaboratori universitari che possono vedersi proporre contratti di breve durata. Nel caso delle norme particolari vigenti in Baviera, la differenza di trattamento è ancora più evidente, dato che, come ho rilevato, la legge bavarese fissa un limite tassativo di cinque anni per quanto riguarda il rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, non quello dell' altro personale universitario.
18. Nelle sue osservazioni scritte il governo tedesco nega che la legislazione tedesca crei una discriminazione; cionondimeno, non fa valere alcun motivo a sostegno della differenza di trattamento nei confronti dei lettori di lingua straniera rispetto alle altre categorie di personale universitario, sotto il regime tanto della legge federale quanto della legge bavarese. Come abbiamo visto, il motivo citato nella seconda questione sollevata dall' Arbeitsgericht, e cioè la necessità di avere una conoscenza aggiornata della lingua, è stato respinto dalla Corte nella causa Allué I: v. sopra, paragrafo 15. Mi sembra che il ragionamento della Corte su questo punto debba applicarsi pure al limite tassativo di cinque anni imposto dalla normativa bavarese. Inoltre, è pacifico che, come nella causa Allué I, il trattamento meno favorevole previsto dal diritto dello Stato membro in questione può pregiudicare particolarmente i cittadini di altri Stati membri. Tale trattamento equivale quindi ad una discriminazione indiretta in contrasto con l' art. 48, n. 2, del Trattato.
19. Pertanto, non vi è dubbio, a mio avviso, che una normativa come quella di cui trattasi nella fattispecie, che prevede una limitazione tassativa di durata di cinque anni, sia incompatibile con il principio della parità di trattamento istituito dal Trattato. Se non sussistesse una limitazione tassativa come quella imposta dal diritto bavarese potrebbe porsi la questione se una differenza di trattamento paragonabile a quella che deriva dalla stessa HRG possa essere giustificata dalla necessità di una conoscenza aggiornata della lingua di cui trattasi. Va ricordato che l' art. 57b, n. 3, della HRG autorizza, ma non prescrive, che un' università occupi lettori di lingua straniera mediante contratti a tempo determinato. Potrebbe forse sostenersi che tale disposizione è necessaria al fine di lasciare all' università un adeguato margine discrezionale per stipulare contratti a tempo determinato in casi appropriati. Così, benché sia chiaro che un motivo del genere non può essere invocato per giustificare l' imposizione, da parte del diritto nazionale, di una limitazione tassativa di durata, un' università può voler disporre della facoltà di assumere per un tempo limitato taluni dei suoi lettori di lingua straniera.
20. Tuttavia, non mi sembra che si possa giustificare in tal modo una disposizione come l' art. 57b, n. 3, della HRG. Come abbiamo visto, la nomina mediante contratto a tempo determinato viene già autorizzata dal diritto tedesco quando sussistono motivi obiettivi per procedere in tal modo. Pertanto, se una università ha un motivo obiettivo per assumere un lettore di lingue mediante un contratto a tempo determinato, essa ha il diritto di farlo, benché i motivi invocati siano, presumibilmente, soggetti al controllo del giudice nazionale. Il potere illimitato di procedere a siffatte nomine, che deriva dall' art. 57b, n. 3, non è quindi necessario. Il suo solo effetto, in pratica, è quello di escludere qualsiasi possibilità, in diritto nazionale, di sindacato giurisdizionale sulla decisione di non proporre un contratto a tempo indeterminato. Anche in mancanza della limitazione tassativa di durata imposta dalla normativa bavarese, quindi, mi sembra che le disposizioni del tipo di quelle di cui trattasi siano incompatibili con il divieto di discriminazione sancito dall' art. 48, n. 2, del Trattato.
21. Occorre, cionondimeno, sottolineare che l' assunzione di lettori di lingua straniera mediante contratto a tempo determinato, in casi particolari, non è necessariamente incompatibile di per sé con il diritto comunitario quando il diritto nazionale in causa consente pure di assumere altro personale universitario mediante contratti del genere. Per quanto riguarda il diritto tedesco, si deve ricordare che, per il personale di cui agli artt. 53 e 54 della HRG, il fatto di venire assunto per la prima volta costituisce motivo sufficiente per un contratto a tempo determinato. Il diritto comunitario non vieterebbe di applicare la stessa disposizione ai lettori di lingua straniera qualora la loro situazione fosse paragonabile a quella di tali categorie di personale (questione che non occorre risolvere nel caso di specie). Per di più, tanto per l' assunzione iniziale quanto per qualsiasi contratto successivo, possono certamente esistere motivi validi per la stipulazione di contratti a tempo determinato in considerazione di circostanze particolari. Nel caso dei lettori di lingua straniera tali contratti possono essere certamente giudicati auspicabili, dal punto di vista tanto degli studenti quanto degli stessi docenti. Uno dei motivi di essere di siffatti posti potrebbe essere quello di offrire a giovani docenti di altri paesi la possibilità di trascorrere un periodo di tempo limitato in Germania ai fini della propria Bildung. Analogamente, tenuto conto della natura dell' insegnamento da ricevere, potrebbe essere ritenuto auspicabile disporre di un docente di lingua straniera di recente arrivato dal suo paese. Ad esempio, è possibile che un' università ritenga opportuno organizzare corsi relativi agli sviluppi recenti della lingua parlata per gli studenti più avanzati. Non mi sembra che nella causa Allué I la Corte abbia inteso escludere la possibilità che, in casi particolari, dei contratti a tempo determinato possano giustificarsi con la necessità di una conoscenza aggiornata della lingua o persino con quella di una conoscenza aggiornata della vita culturale e politica del paese di cui trattasi. Spetterebbe al giudice nazionale decidere, in un caso particolare, se tale necessità costituisca un sufficiente motivo obiettivo. Risulta dalla giurisprudenza tedesca citata nell' ordinanza di rinvio che tale era per l' appunto la situazione esistente in diritto tedesco prima della modifica apportata all' HRG dalla Gesetz ueber befristete Arbeitsvertraege del 14 giugno 1985, citata sopra, nel paragrafo 6: v. le sentenza del Bundesarbeitsgericht 19 agosto 1991 (7 AZR 280/79; AP n. 59, all' art. 620 BGB) e 13 maggio 1982 (2 AZR 87/80; AP n. 68 ibid.). Un principio di diritto nazionale che abolisca l' obbligo di indicare i motivi obiettivi dell' assunzione di lettori di lingua straniera mediante contratti a tempo determinato, mentre tali motivi debbono essere forniti per categorie analoghe di lavoratori, non può tuttavia giustificarsi.
Conclusione
22. Ritengo quindi che le questioni sollevate dalla Arbeitsgericht di Passau vadano risolte come segue:
"L' art. 48, n. 2, del Trattato esclude l' applicazione di una disposizione di diritto nazionale che imponga un limite alla durata del rapporto di lavoro tra le università e i lettori di lingua straniera o che abbia l' effetto di autorizzare automaticamente l' assunzione dei suddetti lettori mediante contratti a tempo determinato qualora, per altri collaboratori analoghi, l' assunzione per una durata limitata venga autorizzata in diritto nazionale solo se esiste un motivo obiettivo per limitare la durata del contratto di lavoro".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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